Lexipedia

Decisione

38.2006.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 settembre 2006Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i quali il conteggio sulle indennità per intemperie per il mese di gennaio 2006

è stato inoltrato soltanto l'8 maggio 2006:

"

(...)

L'annuncio della perdita di lavoro è stato inoltrato

il 30 gennaio 2006, quindi entro il 5 febbraio ed è stato per cui tempestivo.

In seguito compilato la domanda d'indennità,

datata 24 aprile 2006. Purtroppo la stessa ha potuto essere inviata solamente

l'8 maggio 2006 in quanto uno degli operai che avrebbe dovuto sottoscrivere il

rapporto delle ore perse si trovava in vacanza in __________. Abbiamo pertanto

dovuto attendere il suo ritorno per compilare la documentazione.

Siamo certi che vorrete tener conto delle nostre

giustificazioni, considerato che il ritardo è dovuto a causa del tutto

indipendente dalla nostra volontà." (Doc. M)

Con

decisione del 23 maggio 2006 la Cassa ha respinto la richiesta di indennità per

intemperie per il mese di gennaio 2006, rilevando:

"

(...)

Nel vostro caso il conteggio sulle indennità di

intemperie di gennaio 2006 avrebbe dovuto essere inoltrato entro il 30 aprile

2006, mentre è pervenuto alla cassa solamente in data 9 maggio 2006.

La restituzione di un termine può essere

accordata soltanto se il datore di lavoro è stato impedito di agire per motivi

indipendenti della sua volontà. Il motivo da voi addotto non giustifica la

restituzione del termine in quanto avete avuto 3 mesi di tempo per far firmare

il "rapporto sulle ore perse a causa d'intemperie" ed il vostro operaio

non è certo stato in vacanza per tutto questo periodo. Pertanto non possiamo

tenere in considerazione i motivi che ci avete sottoposto con lettera 17 maggio

2006.

Precisiamo inoltre che il rapporto sulle ore

perse del dipendente che si trovava in __________ poteva essere inviato in un

secondo tempo." (Doc. N)

1.2. Contro

questa decisione la ditta ha inoltrato una opposizione del seguente tenore:

"

(...)

Come già abbiamo fatto osservare nella nostra

lettera del 17 maggio 2006, l'annuncio è stato inoltrato il 30 gennaio 2006

ed era pertanto tempestivo.

Il 10 marzo 2006 la Sezione del lavoro chiedeva

la ricompilazione della domanda con il nuovo modulo 716.500i 11.2002.

Purtroppo, a causa dell'indirizzo inspiegabilmente sbagliato, come potete

costatare dalla fotocopia allegata, la lettera ci è pervenuta solamente il 22

marzo ed è stata immediatamente evasa.

Per il motivo già esposto il 17 maggio 2006, la

corrispondenza è poi stata trattenuta fino al ritorno dell'operaio che avrebbe

dovuto sottoscrivere il rapporto delle ore perse.

Poiché la responsabilità del ritardo è da

attribuire in massima parte alla Sezione del Lavoro, vi chiediamo di rivedere

la vostra decisione, evitando di penalizzarci per un ritardo del tutto

indipendente dalla nostra volontà." (Doc. O)

Il 7

giugno 2006 la Cassa ha confermato la precedente decisione argomentando:

"

(...)

Sulla base delle osservazioni fornite con lettera

del 30 maggio 2006, la Cassa non ritiene di doversi pronunciare diversamente.

La lettera con l'indirizzo sbagliato da parte

della Sezione del lavoro del 10 marzo non può essere tenuta in considerazione,

rilevando che in data 6 aprile 2006 è stato concesso il diritto all'indennità

intemperie per il mese di gennaio 2006 da parte della Sezione del lavoro. Sul retro

della stessa, all'ultimo punto è indicato che - il diritto all'indennità per

intemperie va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di

conteggio presso la cassa di disoccupazione designata -, nel vostro caso entro

il 30 aprile 2006.

Di conseguenza il tempo a vostra disposizione era

sufficiente per inoltrare la vostra richiesta del mese di gennaio 2006 entro i

termini di legge." (Doc. A)

1.3. Contro la

decisione su opposizione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel

quale il suo rappresentante si è così espresso:

"

(...)

1. La ricorrente ha inviato

richiesta per indennità dovuta ad intemperie per il mese di gennaio 2006 alla __________.

La Sezione del Lavoro ha invitato la ricorrente ad utilizzare il nuovo modulo

715.500i 11.2002. Si evidenzia come la precitata comunicazione sia stata

inviata ad un indirizzo errato (Via __________). La comunicazione è pertanto

pervenuta alla ricorrente unicamente il 22/03./06. I formulari corretti sono

poi stati immediatamente inoltrati alla CO 1 e la Sezione del lavoro ha accolto

la richiesta della ricorrente.

(...)

3. La CO 1 ha richiesto alla

ricorrente le motivazioni per l'invio tardivo dei conteggi. La ricorrente ha

precisato che il formulario per la domanda d'indennità per intemperie, come

pure il relativo conteggio, è stato compilato il 24/04/06 ma spedito l'08/05/06

perchè uno dei tre dipendenti, occupati sul cantiere oggetto della richiesta, e

che avrebbe dovuto completare il proprio rapporto, era assente in __________

per ferie. Le giustificazioni fornite dalla ricorrente non sono state ritenute

sufficienti dalla __________ che ha respinto la richiesta d'indennità per

intemperie riconfermando la propria posizione malgrado l'opposizione interposta

dalla ricorrente.

(...)

4. Giusta gli art. 45 LADI e 69 OADI,

il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale la perdita di

lavoro dovuta ad intemperie, entro il quinto giorno del mese civile successive.

Tale incombenza è stata adempiuta dalla ricorrente. L'art. 27 LPGA prevede che,

gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi. La

decisione della Sezione del lavoro del 06/04/06 è stata notificata anche alla CO

1 che avrebbe potuto e dovuto rendere attenta la ricorrente sui termini per

l'invio dei conteggi. La ricorrente ha agito in buona fede ritenendo corretto

attendere il rientro anche del terzo dipendente per compilare in modo esaustivo

i formulari, come peraltro richiesto dalla prassi. È assodato che il diritto

alle prestazioni era già stato riconosciuto.

5. La giurisprudenza prevede

la restituzione di un termine decorso per fare valere un diritto a indennità di

disoccupazione per intemperie quando detto ritardo sia dovuto a motivo

scusabile (DTF 114 V 123). Nel caso concreto, detti requisiti sono

adempiuti." (Doc. I)

1.4. Nella sua

risposta del 25 luglio 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso e

osserva:

"

(...)

a) In

data 2 febbraio la ditta RI 1 ha inoltrato l'annuncio per la perdita di lavoro

dovuta ad intemperie per il mese di gennaio 2006;

b) Trattandosi

di un annuncio volto all'autorizzazione per il pagamento delle indennità

presentato entro il 5° giorno del mese civile successivo al mese di riferimento,

la Sezione del lavoro, ufficio giuridico, non ha sollevato opposizione al

pagamento delle stesse (v. decisione del 6 aprile 2006);

c) Sia

sul formulario "annuncio della perdita di lavoro dovuta ad

intemperie", sia sulla decisione della Sezione del lavoro, è fatto

esplicito riferimento al termine dei 3 mesi per la presentazione della domanda

di indennità alla Cassa prescelta, pena l'estinzione del diritto;

Visto quanto precede non si capisce quali altri

obblighi di informazione avrebbe dovuto avere la Cassa. La mancata lettura

delle informazioni apposte sui formulari non può essere addebitata alla Cassa.

Il ricorrente era perfettamente informato e d'altronde la ditta RI 1 non è alla

prima esperienza nella richiesta di indennità per intemperie. (...)" (Doc.

III)

1.5. Il 4 agosto

2006 la RA 1 ha comunicato di non avere ulteriori prove da notificare (Doc. V).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 47 cpv. 1 LADI entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di

conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l’azienda o per

il posto di lavoro, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la

cassa da lui designata.

L’art 43

cpv. 4 LADI stabilisce poi che é considerato periodo di conteggio un periodo di

un mese o quattro settimane consecutive.

In virtù

dell’art. 68 OADI é considerato periodo di conteggio dell’indennità per

intemperie un periodo di 4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di

1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio é di un

mese (cpv. 1).

Se

un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità per intemperie é

applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane

(cpv. 2).

Infine,

l’art. 70 OADI sancisce che il termine per esercitare il diritto all’indennità

decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio.

2.3. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che i termini previsti

dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle

prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno

carattere perentorio.

Concretamente,

ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio,

la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto

all'indennità per mancanza di un presupposto formale.

Allorché

invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato

rispetto dello stesso provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su

queste questioni, cfr. in particolare: STFA del 20 giugno 2006 nella causa D.,

C 13/06; DLA 2005, pag. 135 seg.; DLA 2002, pag. 186; DLA 2000, pag. 27; DLA

1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STFA non pubblicata del 15 aprile 1987

nella causa B.C. SA, C 82/86; DTF 124 V 75; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244; DTF

114 V 123; DTF 110 V 334 e Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess,

Zurigo 1998, pag. 117).

Pertanto,

se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di tre mesi

dalla scadenza del periodo di conteggio rilevante il diritto all’indennità per

intemperie si estingue (cfr. tuttavia il consid. 2.4).

2.4. In una

sentenza del 21 giugno 1988 nella causa K., pubblicata parzialmente in DTF 114

V 123 ed integralmente in DLA 1988 pag. 125ss, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito che la restituzione di un termine decorso per far

valere un diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per

intemperie, può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo

scusabile.

La

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e trova sempre

applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr.

STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70

consid. 1b; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 pag. 128 e DTF 114 V 125).

In una

decisione del 17 luglio 1997 pubblicata in SVR 1998 UV Nr. 10 il TFA ha

ribadito che è un principio generale di diritto quello secondo cui un termine

passato può essere restituito, qualora l’interessato fu impossibilitato, senza

sua colpa, di agire in termine utile, postulando altresì la possibilità per i

Cantoni di spingersi oltre le disposizioni federali.

Ciò

malgrado, non tutti i motivi sono scusabili.

La

giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al

sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente

all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA

del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 110 V 343 consid. 3; 216

consid. 4; STFA non pubblicata del 16 settembre 1985 nella causa G.; DLA 2000

pag. 31, consid. 2a; DLA 1988, pag. 128, consid. 4a).

Sono

invece ritenuti motivi scusabili l'impossibilità di osservare un termine a

seguito di malattia del datore di lavoro, oppure la malattia della persona

competente ad inoltrare l'annuncio, come pure l'ospedalizzazione della moglie

dell'annunciante (DLA 1988, pag. 129 consid. 4b).

In una

sentenza del 2 dicembre 1992, pubblicata in DLA 1993/1994, pag. 19 ss, il TFA

ha ancora precisato che non può essere ritenuto scusabile il ritardato annuncio

da parte di un'impiegata della ditta che, prima di inoltrare la sua domanda

entro i termini previsti dalla legge, preferiva vedere risolte le questioni

relative a precedenti conteggi, ritenuti non corretti dall'amministrazione. Al

proposito il TFA ha rilevato:

" Denn

die Prüfung von Gesuchen und Begehren durch Behörden nimmt stets eine gewisse

Zeit in Ausspruch. Die Einhaltung der in der Rechtsordnung vorgesehenen Fristen

kann nicht mit der Beschlussfassung über gleichartige oder ähnliche Gesuche und

Begehren verknüpft werden, da solche Fristen sonst den ihnen zugedachten Zweck

nicht mehr erfüllen könnten.”

(DLA 1993/1994, p. 32)

La restituzione di un termine è poi pure giustificata allorquando

occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha

rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite

dall'autorità competente (cfr. DLA 2000, pag. 27) oppure quando

l'amministrazione non ha informato in modo esplicito e inequivocabile

l'assicurato in merito alle conseguenze previste in caso di ritardo

nell'esercizio del diritto all'indennità (cfr. DLA 2005, pag. 135).

2.5. Il 1°

gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la

“Informazione e consulenza”.

Questa nuova importante

disposizione legale ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

Considerandi

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA

del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente

nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire

unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a

cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi,

direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella

causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9

pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999.

IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Riguardo,

più specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales

Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V

472.

e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in

quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del

soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro

informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo

colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi

dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie

l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che

la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra

Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27

LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già

all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto

informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio

2003.

era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003

socio senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine

quadro per la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003)

era minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata

a un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della

buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il

ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,

accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,

nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno

immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio

gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

Con

sentenza del 27 marzo 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland

c/ B., C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui

l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando

l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di

firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il

diritto alle indennità di disoccupazione.

In particolare

la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi, che

l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato il

dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il

dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza

una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.

Infine in

una sentenza dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l’Alta Corte, pur

stabilendo che nel caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione

continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta

in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta

che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva

violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha

precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto

alle prestazioni.

Nella

fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche

se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente

dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza

alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al

momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue

dimissioni.

2.6

Nell’evenienza

concreta la ditta non contesta la tardività dell’invio dei formulari e della

domanda di indennità per intemperie per il mese di gennaio 2006.

Tali

documenti sono infatti pervenuti alla Cassa il 9 maggio 2006 (cfr. Doc. 38 -

44), quindi dopo che era trascorso il termine di tre mesi dalla scadenza del

periodo di conteggio rilevante (cfr. consid. 2.2).

La ditta

ha giustificato il suo ritardo sostenendo innanzitutto di avere potuto

trasmettere la domanda soltanto l'8 maggio 2006 in quanto uno degli operai che

avrebbe dovuto sottoscrivere il rapporto delle ore perse si trovava in vacanza

in __________, per cui ha dovuto attendere il suo ritorno.

Inoltre

la ricorrente sottolinea di avere dovuto compilare nuovamente l'annuncio della

perdita di lavoro dovuta ad intemperie.

Infine la

ricorrente sostiene di non avere ricevuto le necessarie informazioni per fare

valere i propri diritti.

A mente

del TCA i motivi addotti dalla ricorrente, conformemente alla giurisprudenza

federale citata (cfr. consid. 2.4), non giustificano una restituzione dei

termini.

Innanzitutto,

a proposito dell'obbligo di informare ai sensi dell'art. 27 cpv. 1 e cpv. 2 LPGA

(cfr. consid. 2.5), il TCA constata che sul retro del Formulario "Annuncio

della perdita di lavoro dovuta ad intemperie nel mese di gennaio 2006" da

inviare al Servizio cantonale datato 30 gennaio 2006, figura la seguente indicazione:

"

(...)

Il diritto all'indennità per intemperie va fatto

valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa

di disoccupazione designata.(...)" (Doc. 47)

Pure sul

retro della "decisione concernente indennità per intemperie" della

Sezione del lavoro del 6 aprile 2006 figura la seguente indicazione:

"

(...)

Il diritto all'indennità per intemperie va fatto

valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa

di disoccupazione designata. L'inosservanza del termine impartito per l'esercizio

del diritto all'indennità determina l'estinzione del diritto." (Doc. 46)

Infine,

la prima indicazione che figura sul formulario "Domanda d'indennità per

intemperie per il periodo di conteggio gennaio 2006" datato 24 aprile

2006, figura la seguente indicazione:

"

Esercizio del diritto all'indennità

La domanda d'indennità per intemperie va presenta

alla cassa di disoccupazione designata nell'annuncio dopo ogni periodo di

conteggio, al più tardi però entro 3 mesi dalla fine dello stesso. Alla

domanda vanno allegati:

- il conteggio sulle perdite di lavoro dovute ad intemperie (mod.

716.

),

- i rapporti sulle ore perse a causa

d'intemperie (mod. 716.507),

- event. i certificati di controllo (mod.

716.

),

- event. gli attestati sul reddito conseguito con l'occupazione

provvisoria (mod. 716.505). (...)" (Doc. 39)

Alla luce

di queste chiare e dettagliate comunicazioni il TCA deve concludere che

l'amministrazione ha correttamente adempiuto l'obbligo di informazione

stabilito all'art. 27 LPGA (cfr. STFA del 20 giugno

2006.

nella causa D., C 13/06: "Auch der Einwand, bis zum aktuellen

Zeitpunkt sei noch nie Kurzarbeitsentschädigung in Anspruch genommen worden,

weshalb keine Kenntnis der diesbezüglich geltenden Fristen bestanden habe,

führt, wie zuvor dargelegt, zu keinem anderen Ergebnis, zumal die

Beschwerdeführerin verschiedentlich auf die entsprechenden Bestimmungen

aufmerksam gemacht worden ist (vgl. u.a. das Formular "Antrag auf Kurzarbeitsentschädi-gung").

Alla luce di queste chiare e precise indicazioni, che dovevano

peraltro essere conosciute dalla ditta ricorrente, visto che in passato aveva

già beneficiato di indennità per intemperie (cfr. per il mese di gennaio 2005,

Doc. 51-63), il TCA ritiene irrilevante, in questo contesto, il fatto che la

Sezione del lavoro abbia invitato la ricorrente a ripresentare l'annuncio per

intemperie relativo al mese di gennaio 2006 il 10 marzo 2006 (cfr. Doc. 31).

Del

resto, anche volendo per pura ipotesi considerare che la comunicazione è

avvenuta (soltanto) mediante la decisione formale del 6 aprile 2006, restava

comunque sufficiente tempo alla ditta per trasmettere alla Cassa di

disoccupazione la documentazione necessaria entro il 30 aprile 2006.

Infine,

secondo questo Tribunale, anche l'assenza all'estero di un dipendente per

vacanze non giustifica il mancato tempestivo annuncio: la ditta avrebbe dovuto

invece fare valere tempestivamente i suoi diritti, precisando che avrebbe

trasmesso in un secondo tempo l'atto mancante (cfr. DLA 2005 pag. 135 consid.

5.3.2

e STFA del 14 agosto 2006 nella causa O.,

C

108/06).

Alla luce

di quanto appena esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster