38.2006.49
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
19 luglio 2006Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2006.49
Data decisione, Autorità:
19.07.2006, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA contro una decisione formale in ambito AD(ordine di restituzione)irricevibile.L'assicurato doveva inoltrare opposizione alla Cassa.Il TCA può infatti chinarsi solo su decisioni su opposizione emesse dalla Cassa.Gli atti sono trasmessi a questa autorità per l'esame dell'opposizione.
ASSENZA DI OPPOSIZIONE
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
TRASMISSIONE ATTI
art. 126 cpv. 1 CPC-TI
art. 1 LADI
art. 100 LADI
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 23 LPTCA
art. 32 cpv. 4 OG
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.49
rs
Lugano
19 luglio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5/18 luglio 2006
di
RI 1
contro
la decisione del 3 luglio 2006 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 3 luglio
2006 la Cassa CO 1 ha emesso nei confronti di RI 1 un ordine di restituzione
dell’importo di fr. 2'490.-- relativo a prestazioni percepite in troppo nel
mese di febbraio 2006 (cfr. doc. A).
1.2. L’assicurato
il 5 luglio 2006 ha inoltrato un ricorso al TCA a cui ha allegato numerosi
documenti fra i quali figura la decisione formale citata (cfr. doc. I).
1.3. Questa
Corte, il 13 luglio 2006, ha chiesto ad RI 1 delucidazioni riguardo all’oggetto
dell’impugnazione del 5 luglio 2006 (cfr. doc. II).
L’assicurato
ha risposto con scritto del 17 luglio 2006 pervenuto al Tribunale il 18 luglio
2006 (cfr. doc. III).
Inoltre
il 18 luglio 2006 l’assicurato davanti alla vicecancelliera del TCA ha
segnatamente puntualizzato:
"
(…)
L’assicurato precisa in merito alla decisione del
3 luglio 2006 relativa alla restituzione delle prestazioni versate in troppo
per il mese di febbraio 2006 allegata al ricorso al TCA del 5 luglio 2006 che
ha inteso contestare la stessa, in quanto sostiene di aver inviato
tempestivamente alla Cassa il certificato di guadagno intermedio del mese di
gennaio 2006 dal quale emergeva l’ammontare di stipendio effettivamente
percepito e che avrebbe permesso alla Cassa di versare le indennità di disoccupazione
di importo corretto." (Doc. IV)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 52
cpv. 1 LPGA prevede che le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
2.3. Per quel che
concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella
versione in vigore del 1° gennaio 2003. stabilisce che le disposizioni della
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L'art.
100 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli
articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi
particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga
all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo
51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata
accolta o lo è stata solo
parzialmente."
Le
questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione
(cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a
LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA
in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è
stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO
sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).
L'art.
100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1
LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un
altro servizio".
Quest'ultima
disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i
Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di
opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b
LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente
in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv.
2).
Secondo
l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali
a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del
lavoro".
2.4. Nella
presente fattispecie contro la decisione formale di restituzione del 3 luglio
2006 avrebbe dovuto essere interposta opposizione all’autorità che ha emesso la
stessa, ossia alla Cassa, e non invece un ricorso al TCA.
Il
presente ricorso è dunque irricevibile.
Gli atti
vanno trasmessi alla Cassa CO 1CO 1 affinché esamini l'opposizione
dell'assicurato (che soddisfa i requisiti dell'art. 10 OPGA; in particolare
nella già citata Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 a pag. 33
il SECO ricorda che "les exigences relatives aux conclusions et à la motivation
sont peu élevées en cas d'opposition. Il suffit en
principe que l'assuré indique son désaccord et que l'on puisse inférer ce qu'il
propose en guise de remplacement". Vedi pure U. Kieser, "ATSG
- Kommentar" pag. 521-523) contro la decisione del 24 agosto 2005.
In una sentenza dell'8
gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo
dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella
competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406;
Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la
giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di
diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente
(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne
l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso
deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350)
e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2
OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio
dell'art. 23 LPTCA).
La LPGA ha invece
codificato, per quel che concerne le disposizioni generali di procedura,
l'obbligo di registrazione e di trasmissione delle domande di prestazioni al
competente servizio (cfr. l'art. 30 LPGA secondo cui "tutti gli organi
esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande,
le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la
data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio",
cfr. U. Kieser "ATSG-Kommentar", pag. 345-350) e, a proposito del
contenzioso, l'obbligo per l'autorità che si considera incompetente di
trasmettere "senza indugio il ricorso al competente tribunale delle
assicurazioni" (art. 58 cpv. 3 LPGA). Da notare che nel secondo caso
l'obbligo è più esteso per quel che concerne le autorità tenute all'obbligo di
trasmissione (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar", pag. 581 -
"sämtliche Behörden der Schweiz zu einer entsprechenden Weiterleitung
verpflichtet sind" - e 582).
La Cassa CO 1CO 1 dovrà
pronunciare la decisione su opposizione entro un termine adeguato (art. 52 cpv.
2 LPGA). Al riguardo il SECO ha fornito le pertinenti precisazioni:
"
L'opposition fait partie de la procédure en matière
d'assurances sociales au cours de laquelle l'organe d'exécution qui statue en
première instance doit clarifier le droit à l'indemnité. Les prestations sont
en règle générale versées dans le courant du mois suivant (art. 30 OACI). De
longues recherches, de même qu'une opposition retarderont d'autant les
versements. Si les faits ont été clarifiés comme il se doit selon la maxime
d'office et que la décision a été dûment motivée, l'opposition consistera en
premier lieu à préciser les faits et à corriger les éventuelles erreurs
d'appréciation."
(cfr. Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 34;
vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar", pag. 525-526)
Va infine ricordato che
contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un
ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere
inoltrato anche se la Cassa CO 1 non emetterà, situazione evidentemente non
auspicata, la decisione su opposizione entro un termine adeguato (cfr. art. 56
cpv. 2 LPGA; Circolare informativa del SECO sulla LPGA del dicembre 2002 pag.
42: "Les recours interjetés contre un refus de droit ou en raison d'un
retard injustifié ne sont dès lors plus traités par l'autorité de surveillance,
mais par les tribunaux". Vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar, pag.
560-562).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Fatti
1.- Il ricorso del 5/18 luglio
2006 è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi alla Cassa CO 1 affinché esamini l'opposizione
dell'assicurato e renda una decisione su opposizione.
Considerandi
2.
- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster