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Decisione

38.2006.5

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15 maggio 2006Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I mesi

del 2003 in cui essa è stata occupata professionalmente risultano precedenti

all’inizio del termine quadro per il periodo di contribuzione rilevante (1°

novembre 2003 – 31 ottobre 2005), per cui essi sono ininfluenti.

In simili

condizioni, l’assicurata, avendo lavorato nel termine quadro in questione soltanto

dal 1° marzo al 30 ottobre 2004, non ha svolto un’attività dipendente soggetta

a contribuzione per una durata di almeno dodici mesi.

2.10. L’assicurata,

come visto (cfr. consid. 2.8.; doc. E), ritiene che la Cassa avrebbe errato omettendo

di considerare che, se lei non fosse stata incapace al lavoro, nel 2005 sarebbe

stata attiva presso l’__________ di __________.

Secondo

la ricorrente per determinare il compimento del periodo di contribuzione di

almeno dodici mesi, oltre ai mesi in cui ha effettivamente svolto un’attività

lavorativa soggetta a contribuzione nel 2004 presso __________ di __________, vanno,

dunque, computati, applicando per analogia l’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, anche

i mesi del 2005 in cui non ha ricevuto salario, e quindi non ha contribuito, solamente

perché a causa della malattia o infortunio non è stato concluso il contratto di

impiego che, invece, sarebbe certamente venuto in essere, dal mese di marzo al

mese di ottobre 2005, se fosse stata abile al lavoro.

Al

riguardo, in primo luogo, va osservato che se, da un lato, è vero che alla luce

di quanto avvenuto negli anni precedenti l’eventualità della riassunzione quale

cameriera ai piani presso l’__________ non può essere esclusa, dall’altro, nell'ambito

dell'applicazione dell'art. 13 cpv. 2 lett. c LADI va considerata la situazione

effettiva (cfr. consid. 2.5. / "Zwar in einem Arbeitsverhältnis steht")

e non quella ipotetica (cfr. STCA del 22 luglio 2003 nella causa S.,

38.2002.276, consid. 2.9.).

Pertanto i mesi del 2005

in cui la ricorrente, se non fosse stata inabile al lavoro, avrebbe potuto

essere nuovamente impiegata a __________, non vanno considerati quale periodo

di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, in

quanto essa non era in ogni caso effettivamente vincolata da un contratto di

lavoro.

In secondo luogo, in casu,

anche se l’assicurata nel 2005 fosse stata effettivamente vincolata da un

rapporto di lavoro con __________ di __________, e quindi trovasse applicazione

l’art. 13 cpv. 2 lett.c LADI, l’esito della vertenza

non sarebbe differente.

Infatti il

contratto di impiego, analogamente a quanto avvenuto nel passato e come

peraltro asserito dalla ricorrente stessa (cfr. doc. I), sarebbe stato di

durata determinata con inizio nel mese di marzo 2005.

Conseguentemente

nei mesi di gennaio e febbraio 2005 l’assicurata non sarebbe stata legata

contrattualmente a un datore di lavoro.

Inoltre,

come esposto sopra (cfr. consid. 2.8., doc. G), a partire dal 12 aprile 2005 la

ricorrente era abile al lavoro al 50%.

A decorrere

da tale data la stessa ha, in effetti, percepito delle indennità giornaliere al

50% da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione. Il mancato conseguimento

di un salario, perlomeno in misura del 50%, e quindi il mancato versamento di

contributi a far tempo dal 12 aprile 2005 non sarebbe, dunque, stato causato da

malattia.

Considerandi

che l’assicurata è nuovamente stata inabile al 100% dal 10 giugno all’11 luglio

2005, i periodi dal 12 aprile al 9 giugno 2005 e a partire dal 12 luglio 2005

non potrebbero così essere assimilati a un periodo di contribuzione ex art. 13

cpv. 2 lett. c LADI.

Di

conseguenza, ricordando che è possibile il cumulo dei periodi di contribuzione

con quelli che contano quali periodi di contribuzione (cfr. Circulaire relative

all’indemnité de chômage, emessa dal SECO nel gennaio 2003, p.to B 120),

complessivamente l’assicurata, nel termine quadro per il periodo di

contribuzione pertinente (1° novembre 2003-31 ottobre 2005), anche nel caso in

cui per la stagione 2005 fosse stata effettivamente vincolata da un rapporto di

lavoro con l’__________ di __________, non raggiungerebbe il periodo di

contribuzione di almeno dodici mesi (cfr. art. 13 LADI).

Andrebbero

difatti unicamente tenuti conto, quale periodo contributivo, 10 mesi e 13 giorni, ritenuto che i periodi di contribuzione

inferiori a un mese sono addizionati e che 30 giorni civili sono reputati un

mese di contribuzione (cfr. art. 11 cpv. 1, 2 e 3 OADI; in casu: 7 mesi interi

da marzo a settembre 2004 + 30 giorni a ottobre 2004 = 1 mese + 1 mese a marzo

2005.

+ 30 giorni dal 10 giugno al 9 luglio 2005 = 1 mese + 11 giorni ad aprile

2005.

+ 2 giorni a luglio 2005).

La

censura sollevata dall’assicurata risulta, pertanto, priva di fondamento.

2.11

L’assicurata

neppure può essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione ai

sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.

Dalle

tavole processuali, come già rilevato (cfr. consid. 2.8.), si evince che la

ricorrente è stata inabile al lavoro a causa dell’evento traumatico occorsole

il 30 ottobre 2004 da tale data fino al 7 novembre 2005 al 100% e dall’8

novembre al 17 dicembre 2004 al 50% (cfr. doc. L).

Il medico

curante, Dr. med. __________, dal canto suo, ha attestato una totale incapacità

al lavoro fino al 17 dicembre 2004.

In

proposito va osservato che il medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, Dr.

med. __________, nel mese di dicembre 2004 ha rilevato la presenza di disturbi

extra-infortunistici (cfr. doc. L).

Il Dr.

med. __________, il 21 aprile 2005, ha poi certificato un’inabilità lavorativa

al 100% dal 17 dicembre 2004 all’11 aprile 2005 per malattia (cfr. doc. G). Dal

12.

aprile 2005 l’assicurata è stata considerata capace al lavoro al 50% fino al

9.

giugno 2005.

Un’inabilità

completa è stata nuovamente riscontrata dal 10 giugno fino all’11 luglio 2005.

Dal 12 luglio 2005 l’assicurata è stata però ritenuta abile al 50%.

A

decorrere dal 24 agosto 2005 essa ha infine ritrovato una piena capacità al

lavoro (cfr. doc. G).

Riguardo

all’inabilità lavorativa al 50% presentata dall’assicurata dal 12 aprile al 9

giugno 2005 e dal 12 luglio al 23 agosto 2005, è utile ribadire che secondo la

giurisprudenza federale un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di

soddisfare l'adempimento del periodo di contribuzione nell'ambito di

un'occupazione a tempo parziale (cfr. consid. 2.6.).

Pertanto,

vista l’abilità residua al lavoro del 50%, bisogna ritenere che nei periodi

citati difetta un nesso di causalità tra il mancato adempimento dell’obbligo

del periodo di contribuzione e il motivo dell’impedimento. L’assicurata dal 12

aprile 2005 era d’altronde iscritta in disoccupazione percependo delle

indennità giornaliere al 50% (cfr. consid. 2.8.).

Per il

resto la ricorrente è stata inabile al lavoro al 100% durante 6 mesi e 1 giorno

(4 mesi interi, a novembre 2004 e da gennaio a marzo 2005, + 60 giorni = 2

mesi, 1 giorno il 31 ottobre 2004 + 17 giorni di dicembre 2004 + 11 giorni di

aprile 2005 + 20 giorni a giugno 2005 + 11 giorni a luglio 2005, + 1 giorno a

luglio 2005; cfr. per analogia l’art. 11 cpv. 2 OADI).

In simili

circostanze, occorre concludere che complessivamente l’assicurata, nel termine

quadro per il periodo di contribuzione pertinente (1° novembre 2003 – 31

ottobre agosto 2005) non raggiunge il periodo di oltre dodici mesi, durante il

quale non è stata vincolata da un rapporto di lavoro a seguito di infortunio e

malattia, necessario per essere esonerata dall’adempimento del periodo di

contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.

La

ricorrente non può, di conseguenza, essere liberata dall’obbligo di compiere il

periodo di contribuzione sulla base dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.

2.12

L’assicurata,

con il ricorso, ha chiesto al TCA di richiamare l’incarto della disoccupazione

relativo al suo caso e di sentire il gerente e proprietario dell’__________ di __________

(cfr. doc. I).

Il TCA

rileva innanzitutto che l'incarto della Cassa concernente la presente vertenza

è parte integrante delle tavole processuali.

Sulla

base della documentazione agli atti la questione relativa al mancato adempimento

delle condizioni per poter aprire un nuovo termine quadro per la riscossione

delle prestazioni a decorrere dal 1° novembre 2005 è stata sufficientemente

chiarita.

Di

conseguenza la richiesta della ricorrente concernente il richiamo anche degli incarti

dell’URC relativi agli anni in cui l’assicurata ha controllato la

disoccupazione e l’audizione del gerente e proprietario dell’__________ deve

essere respinta.

In

effetti ai fini dell’esito della lite sub judice la documentazione

dell’URC è irrilevante.

Inoltre,

visto che l’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI può trovare applicazione soltanto se,

allorché un assicurato era inabile al lavoro per malattia o infortunio, un

rapporto di lavoro era in essere (cfr. consid. 2.10.) e che in casu per stessa

ammissione dell’assicurata nel 2005 la medesima non disponeva di alcun

contratto di impiego (cfr. doc. I), non è dato da vedere quali elementi utili

possa apportare per la ricorrente il gerente e proprietario dell’__________.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04,

consid. 3.2.; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa

P., U 82/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa

B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa

A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.13

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte deve concludere che a ragione la Cassa ha

negato all’assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione.

La

ricorrente, infatti, non avendo compiuto e non potendo essere esonerata dal

compimento del periodo di contribuzione, non ha ossequiato il presupposto di

cui all'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.

Questa

soluzione si impone vista anche la giurisprudenza federale secondo la quale non

è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero (cfr.

consid. 2.7).

2.14

Il TCA rileva

infine che l’assicurata ha postulato l’ammissione al gratuito patrocinio

dinanzi al TCA (cfr. consid. 1.2.; doc. I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

La LADI

non prevede delle norme che derogano a questa disposizione, per cui l'art. 61

lett. f LADI è, in casu, applicabile.

Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86 p. 626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento ad altri ambiti delle

assicurazioni sociali (cfr. v. art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF; v. art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS; SVR 2004 AHV Nr. 5; STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U

114/03, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata (al riguardo cfr. STFA del 24 gennaio 2006 nella

causa A., I 812/05), se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue

conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit.,

art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p.

517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U

234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121.

I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 pag. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica

indigente la tutela adeguata dei suoi diritti

dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito

favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

In questo

senso la Lag, a cui la LPTCA rinvia, è conforme all'art. 61 lett. f LPGA (cfr.

DTF 130 V 320, consid. 2.1.).

Il TCA,

chiamato ora a pronunciarsi, ritiene che nella presente fattispecie non sia

soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STFA del

10.

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA dell'8 febbraio 2001 nella causa

B., I 446/00; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N., U 220/99; STFA del

17.

ottobre 2001 nella causa X,1P.569/2001; STFA del 6 marzo 2001 nella causa

E. e E.,5P.426/2000; STFA del 17 maggio 2000 nella causa B., 1P 281/2000; DTF

119.

Ia 253 consid. 3b).

Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26

settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b;

DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese

massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal

proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si

deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA del 9

agosto 2005 nella causa M., K 75/05; STFA del 10 agosto 2005 nella causa M., I

173/04; STFA del 29 agosto 2005 nella causa H., I 422/04; STFA non pubbl. del

29.

giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F.

Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso

concreto, alla luce della LADI, della giurisprudenza federale pubblicata nella

Raccolta ufficiale e in riviste specialistiche, nonché della univoca dottrina

(cfr. consid. 2.5.), la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione

dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, come

esposto ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti

emerge in modo indubbio l’impossibilità di riconoscere alla ricorrente il

diritto all’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni

a decorrere dal 1° novembre 2005 e conseguentemente il diritto di percepire da

tale data le indennità di disoccupazione.

Inoltre

gli elementi fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di

apprezzamento del TCA.

Di primo

acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità

di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; per alcuni casi analoghi:

STCA del 21 maggio 2002 nella causa l., 35.2002.12; STCA del 9 luglio 2002

nella causa C., 35.2002.32).

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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