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38.2006.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 novembre 2006Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,

1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre

D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea

e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a

un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui

agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve

trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una

reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;

DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.

1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,

consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di

"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17,

consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima

formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8

gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale

generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza

disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.

1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi

di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di

nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.

pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR

1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve

essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;

cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione

adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile

1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi

soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve

esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI

e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso

in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende

frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.

12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA

1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;

DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e

179).

Le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di

reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la

frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60

cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben

strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:

"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e

tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le

"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo

con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986

N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti

dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse

appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la

frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre

possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura

l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA

1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,

Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.

125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei

presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI

e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è

deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.

36, pag. 172).

2.5. A

titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle

prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di

reintegrazione.

Il

perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o

completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del

perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso

genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la

disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i

corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e

tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella

sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La

riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere

attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.

Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.

142-143; DLA 1993/94 N.6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e

N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In linea

di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché

l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche

soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare

un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

Né una

formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere

finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tali

formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione,

soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,

consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

La

delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e

riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le

caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,

dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto

conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF

111 V 274-275).

Un

criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato

dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso. Infatti

il TFA ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale

perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata

limitata a un anno (cfr. consid. 2.5.; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit.,

pag. 320-321 n°467).

In una

sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87

seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso

può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di

reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:

"

In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass

nur Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung,

Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne

anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986

Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

In una

sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il

giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale

massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile

dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

In

un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva

preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva

seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und

Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che

permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti

dall'assicurazione contro la disoccupazione:

"

(…)

Nach Gesetz und Rechtsprechung sind

Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung

nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in

gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen

eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende

Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche

dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt

anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche

Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem

Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner

beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im

arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein

und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch

jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des

Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche

Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V

398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261

mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche

Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die

Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder

wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den

gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre

(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch

absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht

arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,

indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen

lassen (BGE 111 V 276).

(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella

causa K., C 29/03)

2.6. L'indicazione

relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è

possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli

già dispone.

Ad

esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C

11/02), il TFA ha precisato:

"

6.

6.1 In proposito va rilevato che il presupposto

del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la

situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel

1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari

extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti

l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età,

dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche

dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid.

3c)."

Essa è

stata ad esempio negata dal TFA nel caso di un assicurato che aveva chiesto di

poter frequentare un “Nachdiplomkurses FH in der Vertiefungsrichtung

Marketingmanagment”. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

3.2.1 Nach einer Lehre als Feinmechaniker hatte

der Beschwerdeführer an der Fachhochschule Konstanz ein Studium in Maschinenbau

abgeschlossen. In der Folge hat er sich berufsbegleitend im Hinblick auf seine

Fremdsprachenkenntnisse (Französisch und Englisch), in seinem Fachbereich

(Computerunterstützte Automation und Digitaltechnik für Maschinenbauer) und in

wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht (Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur

STV, Vertiefung Beschaffungs- und Produktionslogistik) weitergebildet. Zuletzt

war er während acht Jahren als Leiter eines Konstruktions- und

Entwicklungsteams bei der Firma N.________ AG tätig.

3.2.2 Wie die Vorinstanz erkannt hat, stehen dem

Beschwerdeführer aufgrund seiner Ausbildung, seines Nachdiplomstudiums und der

bisherigen Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt verschiedene Möglichkeiten

offen. Seine Arbeitslosigkeit ist nicht ungenügenden beruflichen

Vorraussetzungen zuzuschreiben. Es verhält sich nicht so, dass es praktisch

keine Arbeitsplätze geben würde, deren Anforderungsprofil der Beschwerdeführer

- mit seinen zahlreichen zusätzlich zum Grundstudium erworbenen Qualifikationen

und beruflichen Erfahrungen - ohne Absolvierung des gewünschten

Nachdiplomkurses nicht erfüllen würde. Trotz allenfalls geringen Angebots von

in Betracht fallenden freien Stellen kann deshalb nicht angenommen werden, der

beantragte Nachdiplomkurs dränge sich aus Gründen des Arbeitsmarktes auf. Zwar

dürfte sich dessen Besuch - wie jede berufliche Weiterbildung (vgl. ARV 1999

Nr. 12 S. 66 Erw. 2) - durchaus positiv auf die Vermittelbarkeit auswirken; von

einer Notwendigkeit für das Finden einer neuen Stelle kann indessen nicht

gesprochen werden.

3.2.3 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird

unter anderem dargelegt, in einem grossen Teil der an Maschineningenieure

gerichteten Stelleninseraten werde eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung

gefordert. Durch diese eröffneten sich weitere Tätigkeitsfelder. Von der

Arbeitslosenkasse gebe es für Maschinen-/Elektroingenieure und Informatiker mit

langjähriger beruflicher Praxis kein Kursangebot, sodass Betroffene selber für

die ihren Bedürfnissen entsprechende Weiterbildung sorgen müssten, um ihre

Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Wie die Verwaltung in ihrer

Vernehmlassung vom 14. Oktober 2003 gegenüber dem kantonalen Gericht indessen

zu Recht geltend gemacht hat, kann davon ausgegangen werden, dass der

Beschwerdeführer auf Grund seiner Ausbildung und der mehrjährigen

breitgefächerten Berufserfahrung auch bei angespannter Arbeitsmarktlage noch in

der Lage sein sollte, ohne den gewünschten Nachdiplomkurs eine Stelle in seinem

angestammten oder einem verwandten Tätigkeitsgebiet zu finden. Da der

Beschwerdeführer keine berufliche Erfahrung im Bereich Marketing/Verkauf habe

und bisher im Bereich Entwicklung/Konstruktion gearbeitet habe, könne nicht

angenommen werden, dass die Arbeitslosigkeit mit dem anbegehrten Kurs beendet

werde. Für die Bekämpfung oder Verhinderung der Arbeitslosigkeit bedarf es

daher der ins Auge gefassten Weiterbildung nicht und auch der Einsatz von

Präventivmassnahmen der Arbeitslosenversicherung ist nicht unmittelbar geboten.

Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen die Anspruchsvoraussetzung der

arbeitsmarktlichen Indikation verneint hat, ist auch unter Berücksichtigung der

dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände nicht zu

beanstanden.

(…)." (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F., C 56/04)

2.7. La

riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale

devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett.

a LADI).

Per poter essere

finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un

corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la

prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel

caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al

collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un

perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA

Considerandi

ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso

l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle

di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo

il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella

causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

Nella già

citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima

Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im

konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der

Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.

Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die

Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel

absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem

Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,

je mit Hinweisen).

(…)."

(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C

29/03, consid. 4.1)

In una

sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso

inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del

Canton Argovia che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del

lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso

"Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione

o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al

collocamento. Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una

formazione di base e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al

collocamento del ricorrente.

La nostra

Massima Istanza ha in particolare rilevato:

"

aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der

Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne

einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine

Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus

persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist

vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten

erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f.

mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit

schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur

Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt,

ist dabei unerheblich.

bb) Nachdem der

Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche

mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn

der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint

- bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen

Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen

RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die

Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage

des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass

der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren

Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im

Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu

finden." (cfr. DTF 128 V 197-198)

Nella già

citata sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04), il TFA ha

negato che un corso per ottenere il brevetto federale di specialista in

gestione del personale migliorasse l'idoneità al collocamento dell'assicurato,

rilevando:

"

(...)

4.1

En l'occurrence, il est souvent fait mention de

l'exigence d'un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel dans les

offres d'emploi (environ une quinzaine) produites par le recourant. L'examen de

ces pièces montre toutefois qu'il existe plusieurs filières de formation qui

mènent à un emploi de responsable des ressources humaines (licence

universitaire, brevet fédéral, CFC, diplôme ou titre jugé équivalent).

Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'exigence du brevet fédéral en

question n'apparaît aucunement comme une condition nécessaire à un éventuel

engagement. On

relèvera également que pratiquement toutes les offres

produites exigent une expérience professionnelle d'assez longue durée dans le

domaine des ressources humaines dont F.________ peut justement se prévaloir.

Sous cet angle, sans nier que l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en

gestion du personnel constitue un atout dans la recherche d'un emploi, il ne

s'agit toutefois pas d'une mesure susceptible d'améliorer de manière décisive l'aptitude

au placement du recourant et permettre sa réinsertion rapide et durable sur le

marché du travail (art. 59 al. 2 let. a LACI).

4.2

Il ressort de la lecture du curriculum vitae de

F.________ et des

certificats de travail au dossier, qu'il dispose

d'une formation solide et

d'une expérience professionnelle variée. Le

recourant a complété sa formation initiale d'employé de commerce par

l'obtention d'un diplôme de gestion d'entreprise, délivré en 1995, ainsi que

par la fréquentation de cours à l'Institut A.________ qui lui ont valu la

remise d'un certificat en Politiques du personnel comparées, en 1996, et d'une

attestation en Droit et législation, en 1997. Sur le plan professionnel, il a

occupé différents postes dans les domaines administratifs, financiers et de

gestion du personnel. De 2001 à mars 2003, il a exercé les fonctions de chef du

personnel, puis de directeur administratif d'une entreprise horlogère qui comptait

170.

collaborateurs.

Avec les premiers juges, il faut admettre que cette

formation et cette expérience professionnelle suffisent au recourant pour lui

permettre de retrouver un emploi dans le domaine des ressources humaines ou un

poste de cadre. Ses activités antérieures et l'importance des responsabilités

qu'il a assumées lui procurent indiscutablement un avantage par rapport à des diplômés

plus jeunes que lui et qui ne bénéficient pas encore d'une expérience

professionnelle confirmée. De plus, le recourant était âgé de 34 ans au moment

de la décision administrative litigieuse, ce qui est une circonstance très

favorable pour un engagement à un poste dirigeant.

Dans ces conditions, on doit considérer que le

chômage du recourant n'est pas dû à une formation insuffisante et qu'une mesure

de formation n'est pas propre à améliorer - en tout cas pas de manière sensible

- son aptitude au placement. (...)"

In una

sentenza dell’11 febbraio 2005 nella causa T., C 79/04, l’Alta Corte ha

ritenuto che un corso di «Traineeprogramm Projektleiter SIZ», nel caso di

un’assicurata di professione redattrice, permetteva di acquisire solo delle

conoscenze di base e corrispondeva a un perfezionamento generale. Inoltre tale

corso non migliorava l’idoneità al collocamento dell’assicurata. In particolare

il TFA ha indicato che quest’ultima, nonostante la situazione tesa nel settore

della stampa e dell’editoria, grazie alla sua buona formazione e ai numerosi

anni di esperienza professionale, era in grado di trovare un’occupazione nel

suo ambito di attività o in uno affine anche senza la frequentazione del citato

corso. Pertanto i relativi costi non dovevano essere assunti dall’assicurazione

contro la disoccupazione.

Il TFA è

arrivato allo stesso risultato nel caso di un assicurato che aveva chiesto

delle prestazioni per un corso di qualifica destinato ai piloti d'aereo (e che

peraltro grazie al corso in questione aveva ottenuto un nuovo impiego). L'Alta

Corte ha al proposito rilevato:

"

Es steht fest, dass im Bereich der Aviatik ein Überangebot

an Arbeitssuchenden vorliegt. Gleichzeitig werden auf diesem Markt weiterhin

Stellen abgebaut. Wie die Vorinstanz richtig ausgeführt hat, macht eine

gezielte und Langdauernde Förderung unter solchen Umständen keinen Sinn. Zwar

mag zutreffen, dass der Besuch des streitigen Kurses den Beschwerdeführer im

konkreten Einzelfall vor der drohenden Arbeitslosigkeit bewahrt hat. Die

Voraussetzungen der arbeitsmarktlichen Indikation bestehen indessen aus zwei

Elementen: einem objektiven und einem subjektiven (HERHARDS, a.a. O., N. 33 zu

Art. 59). Das objektive Element bezieht sich auf den aktuellen Bedarf des

Arbeitsmarktes nach Arbeitskräften.

Diese Voraussetzung ist in casu nicht erfüllt,

selbst wenn der Beschwerdeführer eine an den erfolgreichen Kursabschluss

gebundene Anstellung bei der Fluggesellschaft B in Aussicht hatte. Denn

objektiv betrachtet vermochte der Kurs die Vermittelungschancen des

Versicherten nicht in erheblichem Masse zu verbessern. Daher

hat die Vorinstanz sein Gesuch zu Recht abgewiesen."

Infine

con giudizio del 18 maggio 2005 nella causa Amt für Industrie, Gewerbe und

Arbeit del Cantone Grigioni c/ B., C 65/05, la nostra Massima Istanza ha

respinto il ricorso dell’Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post

laurea “Facility Management”, della durata di circa otto mesi, frequentato da

un ingegnere elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla

parte ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso,

infatti, non concernendo unicamente il settore dell’amministrazione

immobiliare, apriva all’assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego.

2.8

Nella

Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) (versione

francese dell’ottobre 2004: Circulaire relative aux mesures de marché du

travail [MMT], Octobre 2004), il Segretariato di Stato dell'economia (SECO),

quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire

un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.

art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03; STFA del 10

marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella

causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in merito

al presupposto del “Miglioramento dell’idoneità al collocamento” ha rilevato

che:

"

(…)

C32 La fréquentation du cours financé par

l'assurance-chômage doit avoir pour effet d'améliorer l'aptitude au placement

de l'assuré (art. 59 al. 2 let. a LACI). Le TFA a précisé dans divers arrêts ce

qu'il fallait entendre par amélioration spécifique, c'est-àdire substantielle,

de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore,

de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une

simple amélioration potentielle, mais ne promettant pas d'avantage immédiat

pour l'aptitude au placement dans le cas d'espèce, ne suffit pas à répondre aux

exigences de l'art. 59 al. 2 let. a LACI. Il faut qu'il y ait une probabilité

avérée qu'un cours de perfectionnement suivi en perspective d'un objectif

professionnel concret améliore effectivement et substantiellement l'aptitude au

placement dans le cas d'espèce.

C33 Toute acquisition de connaissances et

d'aptitudes professionnelles ne satisfait donc pas à la condition définie à

l'art. 59 al. 2 let. a LACI. La prudence s'impose par exemple concernant les

reconversions dans des branches où le marché du travail est saturé. En

revanche, des cours de perfectionnement conférant une spécialisation sont

susceptibles d'améliorer effectivement l'aptitude au placement dans ces mêmes

branches.

C34 La durée et l'intensité du cours

interviennent également dans la question de savoir si la fréquentation du cours

améliorera substantiellement l'aptitude au placement. Ainsi, un bref cours de

langue n'améliorera certainement pas l'aptitude au placement de l'assuré si

celui-ci ne possède encore aucune notion de la langue en question.

C35 Il n'y a pas non plus d'amélioration

substantielle de l'aptitude au placement lorsqu'un cours n'est pas directement

exploitable sur le marché du travail mais constitue uniquement la condition

préalable d'un autre cours qui n'entre pas dans le champ d'application de

l'assurance-chômage, comme, par exemple, le cours préparatoire au technicum.

C36 Selon une récente jurisprudence du TFA

(C 305/00), un cours relatif à la création d'une activité indépendante peut

être alloué sur la base de l'art. 60 LACI indépendamment du fait que l'assuré

souhaite ou puisse bénéficier des indemnités allouées à titre d'encouragement à

la prise d'une activité indépendante.

C37 L'art. 83 OACI exige que le cours

assigné à l'assuré pour améliorer son aptitude au placement réponde à ses

aptitudes et inclinations. A cet effet, l'autorité compétente peut au besoin

adresser l'assuré, avec l'assentiment de celui-ci, au service public

d'orientation professionnelle pour clarifier ses aptitudes et inclinations.

Elle peut aussi assigner l'assuré au cours d'analyse entrant dans le programme

de base de formation des chômeurs et qui a précisément pour objet de fournir

des éclaircissements sur les aptitudes et inclinations des assurés.

C38 Des éléments visant à la stabilisation

de la situation psychosociale de l'assuré peuvent être intégrés au cours, pour

autant que la direction du cours dispose des compétences nécessaires en matière

de conseil. La frontière entre des activités de conseil et de thérapie doit

toutefois être clairement définie.

C39 De manière générale, la fréquentation

d'un cours peut être ordonnée par le biais d'une assignation ou, si une demande

a été déposée, en acceptant cette dernière.

(…).”

(Circulaire MMT, ottobre 2004, ch. marg. C32 – C39)

E’ utile sottolineare,

come emerge dalla Circolare citata, che sulla base dell’art. 83 OADI, relativo

alla “Considerazione delle capacità e delle attitudini dell’assicurato”, ai

fini dell’approvazione di un corso l’amministrazione dovrà tenere conto, oltre

che della situazione del mercato del lavoro, anche delle capacità e attitudini

dell’assicurato.

2.9

Nella presente fattispecie

l'URC di __________ ha respinto la domanda dell'assicurato ritenendo che il

collocamento dell'assicurato non è considerevolmente intralciato per motivi

inerenti al mercato del lavoro visto che egli ha potuto regolarmente lavorare

in attività stagionali, anche senza il diploma di cuoco. Inoltre egli potrebbe

lavorare anche nel resto dell'anno se solo dimostrasse una maggiore

disponibilità ad assumere delle occupazioni più distanti dal suo luogo di

domicilio.

L'assicurato ritiene

invece che con il diploma di cuoco (che peraltro ha effettivamente conseguito,

cfr. Doc. B2)) avrebbe più possibilità di essere assunto come cuoco qualificato

e quindi di uscire definitivamente dalla disoccupazione trovando un posto di

lavoro annuale (cfr. Doc. A12).

Il Tribunale federale

delle assicurazioni, in una sentenza del 19 settembre 1988, nella causa B., non

pubblicata e parzialmente riprodotta in D. Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed Helbing &

Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 356 N° 542 nota 1353, ha

già stabilito che "il fatto di non aver conseguito il diploma di cuoco non

rendeva però impossibile nè considerevolmente intralciava il collocamento di A.

B.. Al riguardo le dichiarazioni degli esperti acquisite all'inserto comprovano

la circostanza che il concreto mercato del lavoro ticinese consentiva anche al

cuoco senza diploma il reperimento di un impiego".

Il TCA constata inoltre

che, nel caso concreto, quando ha presentato la domanda ed ha effettuato la

formazione e gli esami (maggio-giugno 2006) l'assicurato stava svolgendo

un'attività lucrativa presso l'__________ di __________.

Il rapporto di lavoro si è

infatti concluso il 30 settembre 2006. Inoltre il datore di lavoro ha

praticamente garantito la riassunzione dell'assicurato per la nuova stagione a

partire dal 1° marzo 2007 (cfr. Doc. b).

Ora, sempre secondo la

giurisprudenza federale, quando un assicurato nel momento in cui presenta una

domanda per un corso ha già ritrovato un nuovo impiego, occorre concludere che

il suo collocamento non è considerevolmente intralciato per motivi inerenti al

mercato del lavoro (cfr. STFA del 15 luglio 1986 nella causa K., pubblicato,

parzialmente riprodotta in D. Cattaneo, op. cit. pag. 348-349 e pag. 529-530).

Il TFA ha peraltro applicato

questo criterio anche nel caso di un assicurato che svolge regolarmente delle

attività a carattere stagionale (cfr. STFA del 28 aprile 1987, non pubblicata,

parzialmente riprodotto in D. Cattaneo, op.cit., pag. 357 n. 546: "Sia

infine osservato che il ricorrente aveva liberamente scelto di svolgere la sua

professione nel Cantone Ticino, dove le condizioni di mercato rendevano

possibile una disoccupazione nella stagione invernale come per altri addetti al

settore alberghiero".

Alla luce della

giurisprudenza federale citata questo Tribunale deve concludere che, a ragione,

con la decisione su opposizione impugnata l'URC di __________ ha respinto la

domanda dell'assicurato visto che il suo collocamento non è considerevolmente

intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che l'assicurato ha svolto in passato

un'attività a carattere annuale presso la cucina di un'azienda che ha

abbandonato per assumere un'attività a carattere stagionale (cfr. consid. 1.2 e

Doc. B4).

Il legittimo desiderio del

ricorrente di migliorare la propria situazione dal profilo professionale e

finanziario non deve dunque essere posto a carico dell'assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. in questo senso due sentenze del TFA parzialmente

riprodotte in D. Cattaneo, op. cit.; pag. 347-348:

- 526 STFA del 19

settembre 1988 nella causa B.:

" che

questo impiego si sia nuovamente dovuto dimettere e che in generale il salario

di un cuoco diplomato fosse forse stato maggiore non è di rilievo; per quanto

riguarda quest'ultimo punto, si tratta infatti di un miglioramento della

situazione socio-economica dell'interessato che l'assicurazione contro la

disoccupazione non può prendere a carico."

- STFA

del 17 luglio 1989 nella causa A.:

" Ora, dalla documentazione in atti risulta che per persone con le

qualifiche del ricorrente non esistevano oggettive difficoltà di collocamento

in occupazioni adeguate che non fossero necessariamente quelle dirigenziali cui

egli non poteva forse pretendere perchè privo del certificato federale. In

questo caso concreto comunque la disoccupazione non era determinata dal mercato

del lavoro, ma dalle esigenze di progredire del ricorrente, esigenze legittime

che tuttavia la LADI non prende a carico trattandosi di un complemento di

formazione professionale estraneo alla disoccupazione (DTF 112 V 398 consid.

1a)."

In simili condizioni la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata già per questo

motivo. Risulta dunque superfluo esaminare se la domanda non dovrebbe essere

respinta anche perchè il corso in questione non migliora l'idoneità al

collocamento dell'assicurato (cfr. consid. 1.5 in fine; sul tema cfr. consid.

2.

; RDAT II 1999 pag. 272 seg.; RtiD II-2004 pag. 207 seg.; STCA del 1°

febbraio 2006 nella causa M., 38.2005.53).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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