38.2006.51
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16 novembre 2006Italiano49 min
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Numero d'incarto:
38.2006.51
Data decisione, Autorità:
16.11.2006, TCA
Titolo:
Corso di preparazione agli esami di cuoco.Domanda di finanziamento all'AD e formazione ed esami durante l'esercizio di un'attività lucrativa.Collocamento non intralciato per motivi legati al mercato del lavoro.In passato poi lasciato un lavoro annuale per uno stagionale.A ragione richiesta respinta.
PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE
art. 59segg. LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.51
DC/sc
Lugano
16 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 giugno
2006 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 26 giugno 2006 l'Ufficio regionale di collocamento
(in seguito: URC) di __________ ha confermato la sua precedente decisione del
12 giugno 2006 e ha respinto la richiesta di RI 1 di frequentare un corso di
preparazione agli esami di cuoco (Art. 33, Doc.B1), argomentando:
"
L'assicurato è iscritto in disoccupazione dal 1
gennaio 2005 in qualità di aiuto cuoco. Al suo 6° termine quadro, ha
intercalato periodi di guadagno intermedio a dipendenza della stagione
turistica.
Il signor RI 1, dal momento della sua iscrizione
fino ad ora, ha eseguito ricerche di lavoro nei settori ristorazione, vendita e
come generico. Dal 1988 ha sempre lavorato ogni stagione in Svizzera, più
precisamente nel __________, in qualità di aiuto cuoco, cuoco tournant, cuoco
unico, cuoco della gastronomia, secondo cuoco e chef di cucina, migliorando
considerevolmente nel corso degli anni il suo salario mensile.
Lo scorso inverno la sua consulente del personale
URC gli ha sottoposto tra ottobre 2005 e febbraio 2006, svariate assegnazioni
per posti vacanti di cuoco. In alcuni casi i datori di lavoro hanno risposto
che il profilo è interessante, oppure che il profilo è troppo alto, o ancora
che il signor RI 1 voleva riflettere sulla loro offerta perché stava valutando
diversi datori di lavoro. Il signor RI 1 stesso risponde all'assegnazione del
8.2.2006 presso l'__________ di __________ - aiuto cuoco - che era in attesa di
altre risposte da datori di lavoro vicino al proprio domicilio.
II 9 marzo 2006, in occasione del colloquio di
consulenza e di controllo, l'assicurato ci chiede ufficialmente di
riconoscergli l'iscrizione al corso per la preparazione degli esami di cuoco
art. 33 che si svolgono lunedì, martedì, giovedì, venerdì tra le ore 08:00 e le
16:30, dal 29 maggio 2006 al 2 giugno 2006 ed i cui esami sono previsti
sull'arco di quattro giorni, nel periodo 19 giugno - 21 luglio 2006.
Il signor RI 1 si era già iscritto agli stessi
esami nel 1999.
Durante i colloqui di consulenza, l'assicurato è
stato informato sui criteri di concessione di corsi ed i motivi della nostra
decisione negativa.
Facciamo inoltre notare che, gli articoli 59 e 60
della LADI indicano quali sono le disposizioni in materia.
Ci permettiamo di evidenziare che il nostro
ufficio, rappresentato in questo caso dal consulente del personale, deve
decidere in merito all'assegnazione o meno di un provvedimento del mercato del lavoro basandosi sull'effettiva situazione
dell'assicurato al momento della richiesta su quanto fatto fino a quel momento
per cercare un impiego e naturalmente sulle esigenze del mercato del lavoro.
Si può osservare quindi che l'assicurato ha
sempre potuto reinserirsi ogni stagione nel mercato del lavoro, addirittura
migliorando la sua situazione finanziaria. Il settore della ristorazione cerca
sempre (oggi come in passato) parecchi cuochi e aiuto cuochi, qualificati o
meno che siano: l'importante è che siano capaci, organizzati, flessibili e
disponibili. Del resto le qualifiche e le capacità del signor RI 1 sono
dimostrate anche dai certificati di lavoro ricevuti, come dalle risposte dei
datori di lavoro alle nostre assegnazioni.
È senz'altro lodevole che l'assicurato desideri
migliorare la propria situazione personale, conseguendo un diploma nella
ristorazione. Questo va a migliorare le sue opportunità salariali, più che le
opportunità di reinserimento nel mercato del lavoro. Addirittura riscontriamo
il problema contrario: a volte i datori di lavoro non assumono personale
qualificato, il cui costo è superiore al personale non qualificato che è in
grado - a dipendenza dell'esercizio - di prestare lo stesso servizio.
A titolo abbondanziale ricordiamo che il mercato
del lavoro della nostra regione, in questo ambito è soprattutto a carattere
stagionale e non garantisce una grande e concreta offerta di posti annuali,
quindi non risponde ai presupposti base per la concessione di un corso di
perfezionamento secondo l'art. 59 cpv 2 lett. a LADI di "(...) permettere una loro rapida e durevole
reintegrazione", promuovendo le qualifiche
professionali secondo il bisogno del mercato del lavoro.
Nel caso in questione, la mobilità
dell'assicurato non ha mai dato prova di volersi recare fuori dalla propria regione di domicilio, anche solo per le
stagioni invernali come spesso lo richiede la professione, né di indirizzarsi
particolarmente verso posti di lavoro annuali. Ha infatti esitato ad accettare
proposte di lavoro annuali com'è il caso ad esempio dell'albergo __________ di __________,
per stipulare nuovamente un contratto con il precedente datore di lavoro che
negli ultimi anni l'ha licenziato ripetutamente a causa della diminuzione della
clientela nei mesi di bassa stagione." (Doc. A1)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale in particolare ha rilevato:
"
(...)
é il mio 6° termine quadro in 18 anni, vorrei
anche sottolineare che non ho mai finito il termine quadro, l'ufficio regionale
di collocamento non mi ha mai trovato una collocazione.
Io per conto mio ho sempre trovato dei posti
annuali o stagionali. La sottolineo che agli stessi esame sono stato iscritto
nell'anno 1993 dopo la frequenza del corso l'articolo 41, da quella data ho
sempre lavorato con l'incarico di cuoco.
Per quanto riguarda al motivo di volere lavorare
vicino al mio domicilio, secondo la _________.
Non è vero, per due anni ho lavorato per la ditta __________ fuori del mio
domicilio un posto annuale dove érro responsabile della produzione in una
cucina industriale, nel mese di febbraio 2006 presso l'__________ di __________
cercava un aiuto cuoco per la stagione 2006, per un posto stagionale, ho deciso
per uno vicino al mio domicilio è vale a dire __________.
La continua affermazioni della funzionaria __________
che è mio desiderio di migliorare la mia situazione personale e professionale è
vero, ma è anche quel che
nostro turismo ticinese ho bisogno; Quindi non centra con volere migliorare
l'opportunità salariali, già nel 1994 avevo un salario di Fr.4600.- e dopo 12
anni ho lo stesso salario.
In questione di periodi invernali ho iscritto
tante volte alla stazione da sci senza mai una risposta positiva. Il caso __________
è da non prendere in considerazione perché il signor __________ il
responsabile, in passato aveva lavorato nella stessa __________, ho lavorato a __________
da __________ a __________ dal 1989 al 1993. Inoltre l'albergo __________
cercava un aiuto cuoco dal mese d'aprile il mese d'ottobre e non un posto
annuale
Per quanto riguarda il mio attuale datore di
lavoro non può avermi licenziato ripetutamente, perché questo è la seconda
stagione che lavoro per lui.
Ed anche verro che in questi ultimi tre anni ho
fatto i guadagno intermedio percependo salari inferiori al mio salario
assicurato. È uno dei motivi per la quali sono sposato con tre figli a carico e
con la nostra spesa mensile ci tiriamo alla stretta, e ho chiesto a l'URC il
finanziamento del corso pratico e gli esame la cifra ammonta a Fr 1350.- tutto
compreso." (Doc. I)
1.3. L'amministrazione,
nella sua risposta dell'11 agosto 2006, ha chiesto di respingere il ricorso ed
ha in particolare sottolineato che:
"
(...)
Nella fattispecie, la professione esercitata fino
ad oggi dal signor RI 1, comprovata dai certificati di benservito, gli permette
di lavorare regolarmente ogni stagione.
Come indicato nella decisione su opposizione del
26.6.2006, sin dal 1988 ha sempre lavorato ogni stagione in Svizzera, più precisamente nel __________,
in qualità di aiuto cuoco, cuoco tournant, cuoco unico, cuoco della
gastronomia, secondo cuoco e chef di cucina (cv allegato no. 1 e 1b,
certificati allegati - no. 2a, 2b, 2c), migliorando nel corso degli anni il
proprio profilo professionale e salariale.
Nel 1994 il ricorrente ha frequentato il corso di
pizzaiolo. Considerata discrepanza sul mercato del lavoro tra la forte
richiesta di pizzaioli e la scarsa offerta di questi profili, il signor RI 1
dovrebbe essere già per questo aspetto facilitato nel reperire un posto di
lavoro addirittura annuale.
La richiesta di profili di cuoco o aiuto cuoco
(cuochi senza diploma) da parte dei datori di lavoro della zona - e non solo -
è sempre alta e assai regolare. In questi anni abbiamo riscontrato addirittura
una certa difficoltà nel rispondere a tutte le richieste dei datori di lavoro,
a volte anche nel coprire posti di lavoro annuali, sebbene quest'ulitmi siano
molto limitati nella nostra regione. Constatiamo semmai il contrario: i datori
di lavoro non assumono personale qualificato, il cui costo è superiore al
personale non qualificato, in grado - a loro modo di vedere e a dipendenza
dell'esercizio - di prestare lo stesso servizio.
Per poter evitare la disoccupazione, un impiegato
del settore turistico dovrebbe essere disposto ad accettare impieghi fuori
zona, ben oltre la tratta __________, ditta __________. A volte basterebbe accettare
impieghi a nord di __________ o presso le stazioni sciistiche del __________,
incluso __________, il cui tragitto ,non supera quanto considerato adeguato
dall'art. 16 cpv 2 lett. f LADI (Allegato no. 3). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, negli
ultimi due anni non ha mai
presentato prove di ricerche svolte presso delle stazioni turistiche invernali,
ad eccezione di una nell'ottobre 2004.
Si ribadisce che lo scorso inverno la sua
consulente del personale URC gli ha sottoposto tra ottobre 2005 e febbraio
2006, svariate assegnazioni per posti vacanti di cuoco. In alcuni casi i datori
di lavoro hanno risposto che il profilo è interessante (All. no. 4a), oppure
che il profilo è troppo alto (All. no. 4b), o ancora che il signor RI 1 voleva
riflettere sulla loro offerta perché stava valutando diversi datori di lavoro
(All. no. 4c, 4c/1 e 4c/2, 4d,
4e/1, 4e/2). Il signor RI 1 stesso risponde all'assegnazione del 8.2.2006
presso l'__________ di __________ (All. no. 4c/1) - per la posizione di aiuto cuoco - che era in attesa di
altre risposte da datori di lavoro vicino al proprio domicilio. Anche con il
precedente consulente del personale, signor __________, l'assicurato aveva
temporeggiato o rifiutato occupazioni adeguate, adducendo le stesse motivazioni
di incomprensione tra le parti (Allegato no. 5, 6a, 6b).
Il signor RI 1 indica sul curriculum vitae che ha
consegnato al nostro ufficio, la sua iscrizione nel 1999 agli stessi esami di
cuoco (All. no. 1b). Nel 2002 sottopone la richiesta di finanziamento da parte
del nostro ufficio del
Certificato esercenti Tipo 1, il cui riconoscimento viene rifiutato da parte
del nostro ufficio per gli stessi motivi odierni- decisione no. 206121606,
8.8.2002, consulente __________ - per il fatto che questa formazione
rappresenterebbe un miglioramento teorico, un generico vantaggio, non
sufficiente per giustificare l'assunzione dei costi da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione (Ali. no. 8).
L'assicurato non ha mai dato prova di mobilità,
di volersi recare fuori dalla propria regione di domicilio, anche solo per le
stagioni invernali come spesso lo richiede la professione, né di indirizzarsi
particolarmente verso posti di lavoro annuali. Ha esitato ad accettare proposte
di lavoro annuali, il caso dell'__________ di __________ non è il solo, per
stipulare nuovamente un contratto con il precedente datore di lavoro che negli
ultimi anni l'ha licenziato ripetutamente a causa della diminuzione della
clientela nei mesi di bassa stagione. (Allegati no. 7, 7a, 7b, 7c, 7d).
Il desiderio dell'assicurato di migliorare la
propria situazione personale, conseguendo il diploma nella ristorazione e
migliorando con questo le sue opportunità salariali - più che le opportunità di
reinserimento nel mercato del lavoro - è lecito, ma in questo caso il finanziamento non rientra nei doveri
dell'assicurazione contro la disoccupazione."
(Doc. III)
1.4. Il 18 agosto
2006 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
(...)
Il corso di pizzaiolo ho frequentato nel 1998 e
non nel 1994 come sostieni la __________, non ho in mio possesso le ricerche di
lavoro che ho fatto nel corso degli anni che mi trovo inscritto nell'URC. Però
l'URC lo è in possesso e può
comprovare che dall'ottenimento
del certificato di pizzaiolo, ho fatto parecchie ricerca di lavoro in
ristorante pizzeria.
Per quanto riguarda al quinto paragrafo della
stessa, in fatti per la mia ricerca di lavoro al di fuori del mio domicilio, la
__________ può accedere al mio incarto presso URC e costatare che le mie
ricerche di lavoro è stato fate oltre a la mia zona di domicilio come nel __________
e oltre, anche in inverno a lei risulta che la mia unica domanda di lavoro è
stata nell'ottobre 2004 si dovesse consultare le ricerca di lavoro è possibile guardare la ditta __________ che gestisce il __________, __________ e __________ da più di cinque anni che ci
provo a domandare un posto di lavoro sempre senza successo.
Nello scorso inverno la mia consulente mi ha
sottoposto a svariate assegnazioni di lavori è vale a dire cinque posti
stagionali dal mese d'aprile 2006 a mese d'ottobre 2006 e la mia consulente
l'ero già a conoscenza che ad __________ avevo un posto di lavoro con
l'incarico di cuoco per medesima data e lo stesso salario come il caso dell'__________
di __________ è quindi dopo un'attenta valutazione delle spesa di viaggio ho
deciso per __________.
Per finire verrei rilevare l'ultimo paragrafo
dell'impiegata __________ che si deve consultare bene il mio incarto per
costatare che da quando precipisco il guadagno intermedio, che mi ho sempre
concentrato le mie ricerche di lavoro solo ai posti annuali.
Ripeto che il signor __________
il responsabile dell'__________ d'__________ cercava un
aiuto cuoco dal mese d'aprile
2006 il mese d'ottobre 2006." (Doc. V)
1.5. Al riguardo
il 30 agosto 2006 l'URC di __________ ha rilevato:
"
(...)
È vero che se
consideriamo le ricerche di lavoro svolte negli ambiti più disparati, il Signor
RI 1 le ha svolte anche nel __________
ed in un paio di casi nel __________. Egli tuttavia nella sua professione non ha dimostrato costantemente lo stesso
impegno candidandosi al di fuori del __________ salvo in un caso nel mese
d'agosto 2006 e nel mese di febbraio 2005, altri tre casi nel 2005, quando si è
candidato nel __________ come cuoco.
Abbiamo già sottolineato con che facilità si
riesce a collocare cuochi e aiuto cuochi (personale di cucina qualificato e
non) nel settore della ristorazione, professione che addirittura offre maggiori
opportunità di reperire un impiego annuale, se si dimostra una flessibilità
geografica sufficiente. Attitudini professionali, caratteriali, motivazionali
ecc. naturalmente fanno parte di quel valore aggiunto che gioca pure il suo
ruolo determinante.
La maggior parte delle ricerche di lavoro svolte
al di fuori della regione di domicilio, l'assicurato le ha indirizzate verso
professioni nelle quali non può comprovare esperienza alcuna e per le quali non
ha certificati di servizio da esibire; questo rende più difficile una sua
assunzione. Ben diversa potrebbe essere la situazione in ambito della
ristorazione e alberghiero, dove il Signor RI 1 può provare tramite i
certificati di benservito la professionalità acquisita nel corso di tutti
questi anni, se egli dovesse intensificare e diversificare gli sforzi in egual
misura.
Ribadiamo la discrepanza riscontrata tra le prove
delle ricerche di lavoro consegnate a questo ufficio e le risposte registrate
per le assegnazioni di posti di lavoro (la maggior parte dei quali posti
annuali) che la consulente gli ha sottoposto, ovviamente per la professione di cuoco o aiuto cuoco.
Dalla tabella allegata - all. 1
- si evince che da alcuni datori di lavoro non è stato assunto poiché egli
stesso temporeggiava o assumeva un atteggiamento tale da scoraggiare un suo
ingaggio (evidenziati in giallo). In due casi non è stato assunto a causa delle
vacanze, escludendo con ciò addirittura la possibilità di potersi ricandidare
un'altra volta.
Nella stessa tabella, evidenziamo in arancione le
risposte negative dei datori di lavoro, che non l'assumono perché troppo
qualificato; con la lettera "A" indichiamo quali sono i posti di
lavoro annuali.
A titolo abbondanziale, dal certificato di lavoro
del ristorante __________. del 31.7.2002 risulta chiaramente che il ricorrente
ha abbandonato il proprio impiego per frequentare la scuola di esercente, con
lo scopo di ottenere il certificato di capacità tipo 1. Anche in questo caso il
Signor RI 1 ha chiesto al nostro ufficio il finanziamento del corso e per gli
stessi motivi odierni gli è stato rifiutato (All. 2).
Al di là delle osservazioni inoltrateci dai
datori di lavoro, nel caso concreto, siamo costantemente confrontati con datori
di lavoro del settore della ristorazione, che ci chiedono espressamente cuochi
qualificati e non. II corso non è quindi decisivo per porre fine alla
disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo
2004 nella causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Riteniamo questi motivi sufficienti per negare il
corso richiesto dal Signor RI 1 in quanto un corso di perfezionamento può
essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione, quando
quest'ultimo contribuisce concretamente al miglioramento dell'idoneità al
collocamento, se l'assicurato non collocabile senza tale provvedimento (STCA 17
aprile 2001, consid. 2.3; Circolare PML,SECO (1.1.2001), parte C, C22 e seg.).
Il corso conteso era volto a preparare il Signor RI
1 a superare l'esame professionale per il conseguimento dell'attestato federale
di capacità di cuoco, attività nella quale i certificati dimostrano la sua
competenza.
A nostro avviso assecondare la domanda del
ricorrente, potrebbe indurre a recepire in modo equivoco il ruolo
dell'assicurazione contro la disoccupazione, il cui scopo principale è di reinserire le persone nel mondo del lavoro,
non di incoraggiarle a licenziarsi per poter seguire un percorso formativo con
gli aiuti LADI, dettato più da esigenze personali che non da una richiesta del
mercato del lavoro. (...)"
(Doc. VII)
1.6. Il 16
ottobre 2006 il TCA ha posto il seguente quesito all'assicurato:
"
(...)
Voglia comunicarci se attualmente lavora ancora
presso l'__________ di __________ oppure no (se no, voglia cortesemente
inviarci copia della lettera di disdetta)." (Doc. IX)
Il 24
ottobre 2006 l'assicurato ha informato il TCA di avere finito di lavorare il 30
settembre 2006 (cfr. Doc. X).
Egli ha
trasmesso una lettera di disdetta, datata 30 agosto 2006, del seguente tenore:
"
Con la presente ti informo che, per motivi al
quanto precari sull'andamento della stagione, mi sento costretto a darti la
disdetta del nostro rapporto di lavoro.
In data 30.09.06 termina così il nostro rapporto
di lavoro, sperando in una stagione migliore per l'anno prossimo , terrei molto
ancora sulla tua probabile collaborazione a partire dal 1 marzo 2007.
Nella speranza che tu abbia un buon proseguimento
nel tuo futuro ti porgo i miei più sentiti saluti."
(Doc. B)
Questa
documentazione è stata trasmessa per conoscenza all'URC di __________ (Doc.
XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00;
STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se il corso di preparazione agli esami di cuoco
frequentato dal ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione
contro la disoccupazione.
In tale
contesto va preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore
la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24
novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24
giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente
modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano
già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Tali
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972:
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)")
Pertanto,
a mente del TCA, la giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio
Capitolo 6 della LADI, che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni
per provvedimenti destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione"
(provvedimenti inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua
validità anche dopo l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.
In questo
senso si è pronunciato anche il TFA, nella sentenza del 10 dicembre 2004 nella
causa F. (C 209/04), in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore
dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio
art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.
Al
riguardo cfr. anche SVR 2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.
2.3. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
4 I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
All'art.
59 cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04,
consid. 2; le STFA del 5 agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02,
consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale
concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469
segg.).
Il nuovo
art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di
formazione e stabilisce che:
"
1 Per
provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché
aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la
partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62
capoverso 2.
3 Chi intende
partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al
servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura
in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge
federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il
coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli
previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e
trasparente."
2.4. In
conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno
posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate
(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA
1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94
Fatti
N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,
1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre
D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea
e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a
un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui
agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve
trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una
reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;
DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.
1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,
consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di
"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17,
consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima
formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8
gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale
generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza
disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.
1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi
di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di
nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.
pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR
1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve
essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;
cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione
adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile
1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi
soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve
esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI
e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso
in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende
frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.
12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA
1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e
179).
Le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di
reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la
frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60
cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben
strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:
"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e
tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le
"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo
con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986
N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti
dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse
appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la
frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre
possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura
l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA
1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,
Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.
125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei
presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI
e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è
deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.
36, pag. 172).
2.5. A
titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle
prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di
reintegrazione.
Il
perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o
completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del
perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso
genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la
disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i
corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e
tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella
sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La
riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere
attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D.
Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag.
142-143; DLA 1993/94 N.6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e
N. 39, consid. 2, pag. 262-263).
In linea
di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché
l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche
soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare
un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Né una
formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere
finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali
formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione,
soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,
consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
La
delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e
riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le
caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,
dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto
conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF
111 V 274-275).
Un
criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato
dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso. Infatti
il TFA ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale
perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata
limitata a un anno (cfr. consid. 2.5.; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 320-321 n°467).
In una
sentenza del 16 febbraio 2000 nella causa F., pubblicata in DLA 2001 pag. 87
seg. l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso
può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di
reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:
"
In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass
nur Kurse von
beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung,
Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne
anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986
Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).
In una
sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T.-S. (C 11/02) il TFA ha confermato il
giudizio di questo Tribunale in cui un corso biennale di formazione quale
massaggiatrice medica era stato ritenuto una nuova formazione non finanziabile
dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale.
In
un'altra sentenza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva
preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva
seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und
Multimedia", la nostra Massima Istanza ha così riassunto i criteri che
permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti
dall'assicurazione contro la disoccupazione:
"
(…)
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind
Grundausbildung und die allgemeine Förderung der beruflichen Weiterbildung
nicht Sache der Arbeitslosenversicherung. Deren Aufgabe ist es lediglich, in
gewissen Fällen durch konkrete Eingliederungs- und Weiterbildungsmassnahmen
eine bestehende Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder eine drohende
Arbeitslosigkeit zu verhindern. Dabei muss es sich um Vorkehren handeln, welche
dem Versicherten erlauben, sich dem industriellen und technischen Fortschritt
anzupassen oder ihn in die Lage versetzen, seine bereits vorhandene berufliche
Fähigkeit ausserhalb der angestammten engen bisherigen Erwerbstätigkeit auf dem
Arbeitsmarkt zu verwerten. Die Grenze zwischen Grund- und allgemeiner
beruflicher Weiterbildung einerseits, Umschulung und Weiterbildung im
arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinn andererseits ist fliessend. Da ein
und dieselbe Vorkehr beiderlei Merkmale aufweisen kann und namentlich praktisch
jede Massnahme der allgemeinen Berufsbildung auch der Vermittlungsfähigkeit des
Versicherten auf dem Arbeitsmarkt zugute kommt, ist entscheidend, welche
Aspekte im konkreten Fall unter Würdigung aller Umstände überwiegen (BGE 112 V
398 Erw. 1a, 111 V 274 und 400 f. mit Hinweisen; ARV 1993/1994 Nr. 39 S. 261
mit weiteren Hinweisen). Von Bedeutung ist insbesondere, ob die fragliche
Massnahme spezifisch dafür bestimmt, geeignet und notwendig ist, die
Vermittelbarkeit zu fördern und nicht die bildungsmässige, soziale oder
wirtschaftliche Verbesserung im Vordergrund steht, und ob sie unter den
gegebenen Umständen nicht ohnehin Bestandteil der Berufsausbildung wäre
(soziale Üblichkeit), der Versicherte die fragliche Ausbildung daher auch
absolvieren würde, wenn er - bei im übrigen gleichen Verhältnissen - nicht
arbeitslos wäre. Ein weiteres Abgrenzungskriterium bildet die Ausbildungsdauer,
indem langdauernde Bildungsgänge in der Regel auf Grundausbildungen schliessen
lassen (BGE 111 V 276).
(…)." (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella
causa K., C 29/03)
2.6. L'indicazione
relativa al mercato del lavoro è data innanzitutto quando all'assicurato non è
possibile assegnare un'occupazione adeguata, malgrado le conoscenze di cui egli
già dispone.
Ad
esempio, nella già citata sentenza del 22 marzo 2004 nella causa T. - S. (C
11/02), il TFA ha precisato:
"
6.
6.1 In proposito va rilevato che il presupposto
del rischio di disoccupazione non è mai stato contestato, considerata la
situazione familiare dell'interessata, madre separata di una bimba nata nel
1994, che necessita della sua presenza costante durante gli orari
extrascolastici in seguito a comprovati problemi psicologici. In effetti
l'idoneità al collocamento sul mercato del lavoro è influenzata oltre che dall'età,
dalla formazione, dallo stato civile e dalle conoscenze linguistiche, anche
dalla situazione familiare dell'assicurato (DLA 1991 no. 12 pag. 107 consid.
3c)."
Essa è
stata ad esempio negata dal TFA nel caso di un assicurato che aveva chiesto di
poter frequentare un “Nachdiplomkurses FH in der Vertiefungsrichtung
Marketingmanagment”. L’Alta Corte ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
3.2.1 Nach einer Lehre als Feinmechaniker hatte
der Beschwerdeführer an der Fachhochschule Konstanz ein Studium in Maschinenbau
abgeschlossen. In der Folge hat er sich berufsbegleitend im Hinblick auf seine
Fremdsprachenkenntnisse (Französisch und Englisch), in seinem Fachbereich
(Computerunterstützte Automation und Digitaltechnik für Maschinenbauer) und in
wirtschaftswissenschaftlicher Hinsicht (Nachdiplomstudium Wirtschaftsingenieur
STV, Vertiefung Beschaffungs- und Produktionslogistik) weitergebildet. Zuletzt
war er während acht Jahren als Leiter eines Konstruktions- und
Entwicklungsteams bei der Firma N.________ AG tätig.
3.2.2 Wie die Vorinstanz erkannt hat, stehen dem
Beschwerdeführer aufgrund seiner Ausbildung, seines Nachdiplomstudiums und der
bisherigen Berufserfahrung auf dem Arbeitsmarkt verschiedene Möglichkeiten
offen. Seine Arbeitslosigkeit ist nicht ungenügenden beruflichen
Vorraussetzungen zuzuschreiben. Es verhält sich nicht so, dass es praktisch
keine Arbeitsplätze geben würde, deren Anforderungsprofil der Beschwerdeführer
- mit seinen zahlreichen zusätzlich zum Grundstudium erworbenen Qualifikationen
und beruflichen Erfahrungen - ohne Absolvierung des gewünschten
Nachdiplomkurses nicht erfüllen würde. Trotz allenfalls geringen Angebots von
in Betracht fallenden freien Stellen kann deshalb nicht angenommen werden, der
beantragte Nachdiplomkurs dränge sich aus Gründen des Arbeitsmarktes auf. Zwar
dürfte sich dessen Besuch - wie jede berufliche Weiterbildung (vgl. ARV 1999
Nr. 12 S. 66 Erw. 2) - durchaus positiv auf die Vermittelbarkeit auswirken; von
einer Notwendigkeit für das Finden einer neuen Stelle kann indessen nicht
gesprochen werden.
3.2.3 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird
unter anderem dargelegt, in einem grossen Teil der an Maschineningenieure
gerichteten Stelleninseraten werde eine betriebswirtschaftliche Weiterbildung
gefordert. Durch diese eröffneten sich weitere Tätigkeitsfelder. Von der
Arbeitslosenkasse gebe es für Maschinen-/Elektroingenieure und Informatiker mit
langjähriger beruflicher Praxis kein Kursangebot, sodass Betroffene selber für
die ihren Bedürfnissen entsprechende Weiterbildung sorgen müssten, um ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Wie die Verwaltung in ihrer
Vernehmlassung vom 14. Oktober 2003 gegenüber dem kantonalen Gericht indessen
zu Recht geltend gemacht hat, kann davon ausgegangen werden, dass der
Beschwerdeführer auf Grund seiner Ausbildung und der mehrjährigen
breitgefächerten Berufserfahrung auch bei angespannter Arbeitsmarktlage noch in
der Lage sein sollte, ohne den gewünschten Nachdiplomkurs eine Stelle in seinem
angestammten oder einem verwandten Tätigkeitsgebiet zu finden. Da der
Beschwerdeführer keine berufliche Erfahrung im Bereich Marketing/Verkauf habe
und bisher im Bereich Entwicklung/Konstruktion gearbeitet habe, könne nicht
angenommen werden, dass die Arbeitslosigkeit mit dem anbegehrten Kurs beendet
werde. Für die Bekämpfung oder Verhinderung der Arbeitslosigkeit bedarf es
daher der ins Auge gefassten Weiterbildung nicht und auch der Einsatz von
Präventivmassnahmen der Arbeitslosenversicherung ist nicht unmittelbar geboten.
Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen die Anspruchsvoraussetzung der
arbeitsmarktlichen Indikation verneint hat, ist auch unter Berücksichtigung der
dagegen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhobenen Einwände nicht zu
beanstanden.
(…)." (cfr. STFA del 10 gennaio 2005 nella causa F., C 56/04)
2.7. La
riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale
devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett.
a LADI).
Per poter essere
finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un
corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la
prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel
caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al
collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un
perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA
Considerandi
ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso
l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle
di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo
il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA del 22 marzo 2004 nella
causa T., C 11/02, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
Nella già
citata STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, la nostra Massima
Istanza ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im
konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der
Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.
Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die
Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel
absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem
Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,
je mit Hinweisen).
(…)."
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C
29/03, consid. 4.1)
In una
sentenza pubblicata in DTF 128 V 192 segg., il TFA ha accolto un ricorso
inoltrato contro una decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Canton Argovia che aveva confermato il provvedimento con il quale l'ufficio del
lavoro aveva negato a un assicurato l'autorizzazione a frequentare il corso
"Internet Publisher", in quanto non si trattava di una riconversione
o di un perfezionamento professionale, né migliorava la sua idoneità al
collocamento. Secondo l'Alta Corte, da una parte, non si trattava di una
formazione di base e, d'altra parte, il corso migliorava l'idoneità al
collocamento del ricorrente.
La nostra
Massima Istanza ha in particolare rilevato:
"
aa) Entgegen der Ansicht des KIGA stellt der
Kurs "Internet Publisher" keine gänzliche Neuausrichtung im Sinne
einer Grundausbildung dar. In dieser Massnahme ist nicht eine allgemeine
Förderung der beruflichen Weiterbildung, welche der Beschwerdeführer aus
persönlichem Interesse sowieso durchgeführt hätte, zu erblicken. Sie ist
vielmehr eine gezielte berufliche Massnahme, welche es dem Versicherten
erlaubt, sich dem technischen Fortschritt anzupassen (BGE 111 V 274 und 400 f.
mit Hinweisen; ARV 1998 Nr. 39 S. 221 Erw. 1b), um die Arbeitslosigkeit
schnellstmöglich beenden zu können. Ob diese Massnahme schliesslich zur
Aufnahme einer selbstständigen oder unselbstständigen Erwerbstätigkeit führt,
ist dabei unerheblich.
bb) Nachdem der
Beschwerdeführer während fünf Jahren nicht mehr im Bereich EDV, einer Branche
mit raschem technischem Fortschritt, tätig gewesen war und zudem seit Beginn
der Arbeitslosigkeit keine Stelle auf seinem angestammten Beruf fand, erscheint
- bei Beurteilung der im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung gegebenen
Verhältnisse (BGE 112 V 398 Erw. 1a) - die Stellungnahme der zuständigen
RAV-Personalberaterin überzeugend, dass der beantragte Kurs die
Vermittlungsfähigkeit massiv verbessern würde. Dies deckt sich mit der Aussage
des KIGA in seiner vorinstanzlichen Vernehmlassung, worin dieses festhält, dass
der Versicherte als EDV-Analytiker und Programmierer auf älteren
Programmiersprachen tätig war und er durch Erlernen von neuen Sprachen im
Bereich Programmierung durchaus gute Chancen hätte, eine Stelle zu
finden." (cfr. DTF 128 V 197-198)
Nella già
citata sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa F. (C 209/04), il TFA ha
negato che un corso per ottenere il brevetto federale di specialista in
gestione del personale migliorasse l'idoneità al collocamento dell'assicurato,
rilevando:
"
(...)
4.1
En l'occurrence, il est souvent fait mention de
l'exigence d'un brevet fédéral de spécialiste en gestion du personnel dans les
offres d'emploi (environ une quinzaine) produites par le recourant. L'examen de
ces pièces montre toutefois qu'il existe plusieurs filières de formation qui
mènent à un emploi de responsable des ressources humaines (licence
universitaire, brevet fédéral, CFC, diplôme ou titre jugé équivalent).
Contrairement à ce qu'allègue le recourant, l'exigence du brevet fédéral en
question n'apparaît aucunement comme une condition nécessaire à un éventuel
engagement. On
relèvera également que pratiquement toutes les offres
produites exigent une expérience professionnelle d'assez longue durée dans le
domaine des ressources humaines dont F.________ peut justement se prévaloir.
Sous cet angle, sans nier que l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en
gestion du personnel constitue un atout dans la recherche d'un emploi, il ne
s'agit toutefois pas d'une mesure susceptible d'améliorer de manière décisive l'aptitude
au placement du recourant et permettre sa réinsertion rapide et durable sur le
marché du travail (art. 59 al. 2 let. a LACI).
4.2
Il ressort de la lecture du curriculum vitae de
F.________ et des
certificats de travail au dossier, qu'il dispose
d'une formation solide et
d'une expérience professionnelle variée. Le
recourant a complété sa formation initiale d'employé de commerce par
l'obtention d'un diplôme de gestion d'entreprise, délivré en 1995, ainsi que
par la fréquentation de cours à l'Institut A.________ qui lui ont valu la
remise d'un certificat en Politiques du personnel comparées, en 1996, et d'une
attestation en Droit et législation, en 1997. Sur le plan professionnel, il a
occupé différents postes dans les domaines administratifs, financiers et de
gestion du personnel. De 2001 à mars 2003, il a exercé les fonctions de chef du
personnel, puis de directeur administratif d'une entreprise horlogère qui comptait
170.
collaborateurs.
Avec les premiers juges, il faut admettre que cette
formation et cette expérience professionnelle suffisent au recourant pour lui
permettre de retrouver un emploi dans le domaine des ressources humaines ou un
poste de cadre. Ses activités antérieures et l'importance des responsabilités
qu'il a assumées lui procurent indiscutablement un avantage par rapport à des diplômés
plus jeunes que lui et qui ne bénéficient pas encore d'une expérience
professionnelle confirmée. De plus, le recourant était âgé de 34 ans au moment
de la décision administrative litigieuse, ce qui est une circonstance très
favorable pour un engagement à un poste dirigeant.
Dans ces conditions, on doit considérer que le
chômage du recourant n'est pas dû à une formation insuffisante et qu'une mesure
de formation n'est pas propre à améliorer - en tout cas pas de manière sensible
- son aptitude au placement. (...)"
In una
sentenza dell’11 febbraio 2005 nella causa T., C 79/04, l’Alta Corte ha
ritenuto che un corso di «Traineeprogramm Projektleiter SIZ», nel caso di
un’assicurata di professione redattrice, permetteva di acquisire solo delle
conoscenze di base e corrispondeva a un perfezionamento generale. Inoltre tale
corso non migliorava l’idoneità al collocamento dell’assicurata. In particolare
il TFA ha indicato che quest’ultima, nonostante la situazione tesa nel settore
della stampa e dell’editoria, grazie alla sua buona formazione e ai numerosi
anni di esperienza professionale, era in grado di trovare un’occupazione nel
suo ambito di attività o in uno affine anche senza la frequentazione del citato
corso. Pertanto i relativi costi non dovevano essere assunti dall’assicurazione
contro la disoccupazione.
Il TFA è
arrivato allo stesso risultato nel caso di un assicurato che aveva chiesto
delle prestazioni per un corso di qualifica destinato ai piloti d'aereo (e che
peraltro grazie al corso in questione aveva ottenuto un nuovo impiego). L'Alta
Corte ha al proposito rilevato:
"
Es steht fest, dass im Bereich der Aviatik ein Überangebot
an Arbeitssuchenden vorliegt. Gleichzeitig werden auf diesem Markt weiterhin
Stellen abgebaut. Wie die Vorinstanz richtig ausgeführt hat, macht eine
gezielte und Langdauernde Förderung unter solchen Umständen keinen Sinn. Zwar
mag zutreffen, dass der Besuch des streitigen Kurses den Beschwerdeführer im
konkreten Einzelfall vor der drohenden Arbeitslosigkeit bewahrt hat. Die
Voraussetzungen der arbeitsmarktlichen Indikation bestehen indessen aus zwei
Elementen: einem objektiven und einem subjektiven (HERHARDS, a.a. O., N. 33 zu
Art. 59). Das objektive Element bezieht sich auf den aktuellen Bedarf des
Arbeitsmarktes nach Arbeitskräften.
Diese Voraussetzung ist in casu nicht erfüllt,
selbst wenn der Beschwerdeführer eine an den erfolgreichen Kursabschluss
gebundene Anstellung bei der Fluggesellschaft B in Aussicht hatte. Denn
objektiv betrachtet vermochte der Kurs die Vermittelungschancen des
Versicherten nicht in erheblichem Masse zu verbessern. Daher
hat die Vorinstanz sein Gesuch zu Recht abgewiesen."
Infine
con giudizio del 18 maggio 2005 nella causa Amt für Industrie, Gewerbe und
Arbeit del Cantone Grigioni c/ B., C 65/05, la nostra Massima Istanza ha
respinto il ricorso dell’Ufficio del lavoro cantonale, in quanto lo studio post
laurea “Facility Management”, della durata di circa otto mesi, frequentato da
un ingegnere elettronico-programmatore, contrariamente a quanto sostenuto dalla
parte ricorrente, migliorava la sua idoneità al collocamento. Tale corso,
infatti, non concernendo unicamente il settore dell’amministrazione
immobiliare, apriva all’assicurato delle nuove concrete possibilità di impiego.
2.8
Nella
Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (PML) (versione
francese dell’ottobre 2004: Circulaire relative aux mesures de marché du
travail [MMT], Octobre 2004), il Segretariato di Stato dell'economia (SECO),
quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire
un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.
art. 110 LADI; STFA del 19 agosto 2004 nella causa T., C 195/03; STFA del 10
marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella
causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), in merito
al presupposto del “Miglioramento dell’idoneità al collocamento” ha rilevato
che:
"
(…)
C32 La fréquentation du cours financé par
l'assurance-chômage doit avoir pour effet d'améliorer l'aptitude au placement
de l'assuré (art. 59 al. 2 let. a LACI). Le TFA a précisé dans divers arrêts ce
qu'il fallait entendre par amélioration spécifique, c'est-àdire substantielle,
de l'aptitude au placement. Il ne suffit pas que la mesure demandée améliore,
de manière générale, les perspectives économiques et professionnelles. Une
simple amélioration potentielle, mais ne promettant pas d'avantage immédiat
pour l'aptitude au placement dans le cas d'espèce, ne suffit pas à répondre aux
exigences de l'art. 59 al. 2 let. a LACI. Il faut qu'il y ait une probabilité
avérée qu'un cours de perfectionnement suivi en perspective d'un objectif
professionnel concret améliore effectivement et substantiellement l'aptitude au
placement dans le cas d'espèce.
C33 Toute acquisition de connaissances et
d'aptitudes professionnelles ne satisfait donc pas à la condition définie à
l'art. 59 al. 2 let. a LACI. La prudence s'impose par exemple concernant les
reconversions dans des branches où le marché du travail est saturé. En
revanche, des cours de perfectionnement conférant une spécialisation sont
susceptibles d'améliorer effectivement l'aptitude au placement dans ces mêmes
branches.
C34 La durée et l'intensité du cours
interviennent également dans la question de savoir si la fréquentation du cours
améliorera substantiellement l'aptitude au placement. Ainsi, un bref cours de
langue n'améliorera certainement pas l'aptitude au placement de l'assuré si
celui-ci ne possède encore aucune notion de la langue en question.
C35 Il n'y a pas non plus d'amélioration
substantielle de l'aptitude au placement lorsqu'un cours n'est pas directement
exploitable sur le marché du travail mais constitue uniquement la condition
préalable d'un autre cours qui n'entre pas dans le champ d'application de
l'assurance-chômage, comme, par exemple, le cours préparatoire au technicum.
C36 Selon une récente jurisprudence du TFA
(C 305/00), un cours relatif à la création d'une activité indépendante peut
être alloué sur la base de l'art. 60 LACI indépendamment du fait que l'assuré
souhaite ou puisse bénéficier des indemnités allouées à titre d'encouragement à
la prise d'une activité indépendante.
C37 L'art. 83 OACI exige que le cours
assigné à l'assuré pour améliorer son aptitude au placement réponde à ses
aptitudes et inclinations. A cet effet, l'autorité compétente peut au besoin
adresser l'assuré, avec l'assentiment de celui-ci, au service public
d'orientation professionnelle pour clarifier ses aptitudes et inclinations.
Elle peut aussi assigner l'assuré au cours d'analyse entrant dans le programme
de base de formation des chômeurs et qui a précisément pour objet de fournir
des éclaircissements sur les aptitudes et inclinations des assurés.
C38 Des éléments visant à la stabilisation
de la situation psychosociale de l'assuré peuvent être intégrés au cours, pour
autant que la direction du cours dispose des compétences nécessaires en matière
de conseil. La frontière entre des activités de conseil et de thérapie doit
toutefois être clairement définie.
C39 De manière générale, la fréquentation
d'un cours peut être ordonnée par le biais d'une assignation ou, si une demande
a été déposée, en acceptant cette dernière.
(…).”
(Circulaire MMT, ottobre 2004, ch. marg. C32 – C39)
E’ utile sottolineare,
come emerge dalla Circolare citata, che sulla base dell’art. 83 OADI, relativo
alla “Considerazione delle capacità e delle attitudini dell’assicurato”, ai
fini dell’approvazione di un corso l’amministrazione dovrà tenere conto, oltre
che della situazione del mercato del lavoro, anche delle capacità e attitudini
dell’assicurato.
2.9
Nella presente fattispecie
l'URC di __________ ha respinto la domanda dell'assicurato ritenendo che il
collocamento dell'assicurato non è considerevolmente intralciato per motivi
inerenti al mercato del lavoro visto che egli ha potuto regolarmente lavorare
in attività stagionali, anche senza il diploma di cuoco. Inoltre egli potrebbe
lavorare anche nel resto dell'anno se solo dimostrasse una maggiore
disponibilità ad assumere delle occupazioni più distanti dal suo luogo di
domicilio.
L'assicurato ritiene
invece che con il diploma di cuoco (che peraltro ha effettivamente conseguito,
cfr. Doc. B2)) avrebbe più possibilità di essere assunto come cuoco qualificato
e quindi di uscire definitivamente dalla disoccupazione trovando un posto di
lavoro annuale (cfr. Doc. A12).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni, in una sentenza del 19 settembre 1988, nella causa B., non
pubblicata e parzialmente riprodotta in D. Cattaneo, "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 356 N° 542 nota 1353, ha
già stabilito che "il fatto di non aver conseguito il diploma di cuoco non
rendeva però impossibile nè considerevolmente intralciava il collocamento di A.
B.. Al riguardo le dichiarazioni degli esperti acquisite all'inserto comprovano
la circostanza che il concreto mercato del lavoro ticinese consentiva anche al
cuoco senza diploma il reperimento di un impiego".
Il TCA constata inoltre
che, nel caso concreto, quando ha presentato la domanda ed ha effettuato la
formazione e gli esami (maggio-giugno 2006) l'assicurato stava svolgendo
un'attività lucrativa presso l'__________ di __________.
Il rapporto di lavoro si è
infatti concluso il 30 settembre 2006. Inoltre il datore di lavoro ha
praticamente garantito la riassunzione dell'assicurato per la nuova stagione a
partire dal 1° marzo 2007 (cfr. Doc. b).
Ora, sempre secondo la
giurisprudenza federale, quando un assicurato nel momento in cui presenta una
domanda per un corso ha già ritrovato un nuovo impiego, occorre concludere che
il suo collocamento non è considerevolmente intralciato per motivi inerenti al
mercato del lavoro (cfr. STFA del 15 luglio 1986 nella causa K., pubblicato,
parzialmente riprodotta in D. Cattaneo, op. cit. pag. 348-349 e pag. 529-530).
Il TFA ha peraltro applicato
questo criterio anche nel caso di un assicurato che svolge regolarmente delle
attività a carattere stagionale (cfr. STFA del 28 aprile 1987, non pubblicata,
parzialmente riprodotto in D. Cattaneo, op.cit., pag. 357 n. 546: "Sia
infine osservato che il ricorrente aveva liberamente scelto di svolgere la sua
professione nel Cantone Ticino, dove le condizioni di mercato rendevano
possibile una disoccupazione nella stagione invernale come per altri addetti al
settore alberghiero".
Alla luce della
giurisprudenza federale citata questo Tribunale deve concludere che, a ragione,
con la decisione su opposizione impugnata l'URC di __________ ha respinto la
domanda dell'assicurato visto che il suo collocamento non è considerevolmente
intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che l'assicurato ha svolto in passato
un'attività a carattere annuale presso la cucina di un'azienda che ha
abbandonato per assumere un'attività a carattere stagionale (cfr. consid. 1.2 e
Doc. B4).
Il legittimo desiderio del
ricorrente di migliorare la propria situazione dal profilo professionale e
finanziario non deve dunque essere posto a carico dell'assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. in questo senso due sentenze del TFA parzialmente
riprodotte in D. Cattaneo, op. cit.; pag. 347-348:
- 526 STFA del 19
settembre 1988 nella causa B.:
" che
questo impiego si sia nuovamente dovuto dimettere e che in generale il salario
di un cuoco diplomato fosse forse stato maggiore non è di rilievo; per quanto
riguarda quest'ultimo punto, si tratta infatti di un miglioramento della
situazione socio-economica dell'interessato che l'assicurazione contro la
disoccupazione non può prendere a carico."
- STFA
del 17 luglio 1989 nella causa A.:
" Ora, dalla documentazione in atti risulta che per persone con le
qualifiche del ricorrente non esistevano oggettive difficoltà di collocamento
in occupazioni adeguate che non fossero necessariamente quelle dirigenziali cui
egli non poteva forse pretendere perchè privo del certificato federale. In
questo caso concreto comunque la disoccupazione non era determinata dal mercato
del lavoro, ma dalle esigenze di progredire del ricorrente, esigenze legittime
che tuttavia la LADI non prende a carico trattandosi di un complemento di
formazione professionale estraneo alla disoccupazione (DTF 112 V 398 consid.
1a)."
In simili condizioni la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata già per questo
motivo. Risulta dunque superfluo esaminare se la domanda non dovrebbe essere
respinta anche perchè il corso in questione non migliora l'idoneità al
collocamento dell'assicurato (cfr. consid. 1.5 in fine; sul tema cfr. consid.
2.
; RDAT II 1999 pag. 272 seg.; RtiD II-2004 pag. 207 seg.; STCA del 1°
febbraio 2006 nella causa M., 38.2005.53).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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