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Decisione

38.2006.52

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 gennaio 2007Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i ragguagli di cui ritiene necessitare (al riguardo cfr. STFA del 9 maggio 2006

nella causa V., C 241/04, consid. 7).

La

Considerandi

censura formulata dal ricorrente risulta, di conseguenza, infondata.

2.11

Alla luce di

tutto quanto esposto, occorre concludere che nel caso di specie rettamente la

Cassa ha negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione a

decorrere dal 1° giugno 2006.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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