38.2006.52
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29 gennaio 2007Italiano25 min
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Numero d'incarto:
38.2006.52
Data decisione, Autorità:
29.01.2007, TCA
Titolo:
1° termine quadro di riscossione scaduto.Negate ulteriori indennità(erogate per la 1/2dei giorni vista l'abilità al lavoro al 50%;TQ non può essere prorogato).Non può essere aperto 2° TQ.Difetta periodo di contribuzione ed esonero escluso(abile al 50%).Dovere di informazione e consulenza non violato
ESENZIONE
INDENNITÀ
INFORMAZIONE E CONSULENZA
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
TERMINE QUADRO
art. 9 COST
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 9 LADI
art. 14 cpv. 1 let. b LADI
art. 27 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.52
rs
Lugano
29 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 31 luglio 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 giugno
2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione formale del 26 maggio 2006 la Cassa CO 1 (di seguito la Cassa) ha
negato all’assicurato l’apertura di un nuovo termine quadro a decorrere dal 1°
giugno 2006, in quanto non aveva compiuto il periodo di contribuzione e non
poteva essere esonerato dall’adempimento dello stesso (cfr. doc. 30).
1.2. RI 1,
tramite l’avv. RA 1, ha interposto opposizione avverso il provvedimento citato,
facendo valere che, visto che dopo la scadenza del precedente termine quadro al
31 maggio 2006 gli spettavano ancora delle indennità giornaliere - almeno 36 -,
di fatto ha diritto all’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione
dell’indennità di disoccupazione dopo il 1° giugno 2006. Inoltre l’assicurato
ha rilevato che, in ragione del suo stato di malattia, deve comunque essere
considerato esonerato dall’obbligo di pagamento del periodo di contribuzione
(cfr. doc. 31).
1.3. Con
decisione su opposizione del 28 giugno 2006 la Cassa ha sostanzialmente
confermato il contenuto della decisione formale del 26 maggio 2006, precisando,
da un lato, che una volta iniziato il termine quadro non può più essere spostato.
Per questa ragione la scadenza del termine quadro per la riscossione non può essere
prorogata per consentire all’assicurato di percepire le indennità giornaliere
restanti.
Dall’altro,
che un nuovo termine quadro non può, in ogni caso, essere aperto, poiché
l’incapacità lavorativa dell’assicurato nei due anni precedenti il 1° giugno 2006
è stata soltanto parziale e non può, quindi, essere riconosciuto un nesso di
causalità tra il motivo di esonero e l’assenza di un periodo di contribuzione
sufficiente (cfr. doc. A).
1.4. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA in cui ha chiesto di annullare il
provvedimento del 28 giugno 2006 e di essere posto al beneficio delle 36
indennità giornaliere mancanti, come pure di aprire a suo favore un nuovo
termine quadro di due anni a fare tempo dal 1° giugno 2006.
A
motivazione delle proprie pretese ricorsuali egli ha, in particolare, addotto:
"
(…)
2.
La CO 1 ha respinto
l’opposizione, argomentando in sostanza che l’assicurato, a partire dal 1
giugno 2006, non adempie le condizioni per un nuovo termine quadro biennale.
Essendo in effetti l’assicurato stato inabile al lavoro unicamente nella misura
del 50%, egli avrebbe dovuto mettere a profitto la sua capacità lucrativa
rimanente per acquisire un periodo di contribuzione sufficiente.
Prove: doc. testi, richiamo atti.
3.
L’assicurato conferma la
propria posizione, e chiede quindi che la decisione della CO 1 sia annullata.
In effetti, egli ritiene di dovere incassare le restanti 36 indennità
giornaliere che ancora gli spettano in base all’art. 27 LADI.
Inoltre va detto che la
Cassa CO 1 non aveva minimamente informato l’assicurato:
a) né sul fatto che secondo loro, essendo egli sostanzialmente stato
inabile al lavoro nella misura del 50%, avrebbe dovuto mettere a frutto questa
sua capacità lavorativa pena una mancata apertura di un nuovo termine quadro;
b) né sul
fatto che, non agendo in tal modo, i suoi diritti sarebbero venuti meno con la
scadenza del termine quadro, e ciò anche se l’assicurato non aveva riscosso
entro il termine quadro per la riscossione, il numero massimo di indennità
previste dalla LADI – ciò che è accaduto.
La CO 1 si ritiene quindi che abbia violato
l’art. 27 LPGA.
Il tutto a prescindere dal fatto che si
ritiene che l’assicurato, essendo stato inabile al lavoro nella misura del 50%
durante tutto il periodo quadro dal 1 giugno 2004 al 31 maggio 2006 (ad
eccezione del periodo compreso fra il 17 febbraio e il 28 febbraio 2005,
periodo in cui è stato inabile al lavoro in misura totale), egli deve essere
ritenuto esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione.
Prove: doc. testi, richiamo atti.” (Doc. I)
1.5. La Cassa, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 7
settembre 2006 l’avv. RA 1 ha comunicato di non avere ulteriori prove da
richiedere (cfr. doc. VII).
Il doc.
VII è stato trasmesso alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere non è soltanto la questione di sapere se RI 1 ha diritto o meno
all’apertura di un ulteriore termine quadro a decorrere dal 1° giugno 2006 - in
questo contesto il TCA è chiamato a stabilire se il ricorrente, il 1° giugno
2006, adempiva oppure no il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI
-, bensì anche quella di sapere se l’assicurato ha diritto o meno di percepire,
in relazione al termine quadro per la riscossione di prestazioni che si è
esteso dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2006, eventuali indennità di
disoccupazione restanti (al riguardo cfr. STFA del 10 luglio 2006 nella causa
F., C 250/04).
2.3. L’art. 9
cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo
di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge
non disponga altrimenti.
In virtù
del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel
quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato
pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
2.4. L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
2.5. L'art. 14
LADI (nella versione valida dal 1° giugno 2002; cfr. RU N. 18 del 7 maggio
2002, Legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone, pag. 720 e 722), che regola l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono
esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente,
non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di malattia (art. 3
LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che
durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi
potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b LADI).
Chiamato
a decidere circa il rapporto tra il principio della protezione assicurativa e quello
dell'obbligo assicurativo, in una decisione pubblicata in DTF 130 V 229 e SVR
2004 ALV Nr. 6 e massimata in RtiD I-2004 N. 69 pag. 208, il TFA ha confermato
il precedente giudizio di questo Tribunale e ha stabilito che il principio
della protezione assicurativa deve avere la precedenza su quello dell'obbligo
assicurativo. Nulla osta pertanto all'apertura di un nuovo termine quadro in
virtù dell'esonero - in seguito a malattia che ha reso l’assicurato inabile al
100% per poco più di un anno - dall'adempimento del periodo di contribuzione,
dopo che un precedente termine quadro era già stato aperto per gli stessi
motivi.
Contestualmente
l'Alta Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il
mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo
dell'impedimento, ha rilevato che:
"
(…)
1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si
riferisce all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia
stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un
rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri
termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività
lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un
lato, e i motivi elencati nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di
una malattia, dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno
dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per
l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386
seg. consid. 2b, 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg.
consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Ne consegue che in presenza di un'incapacità
lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario nesso causale è
condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio di un'attività
soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure sentenza inedita
del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit., cifra marg. 197).
(…)"
(cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid. 1.2.3, pag. 17)
In una
decisione pubblicata in DLA 1998 N. 19 il TFA ha stabilito, tra l'altro, che
un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del
periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale.
2.6. In merito al
rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004
N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa
l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14
LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem
überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12
Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder
unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch
bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13
Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat
diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen
Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998
geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen
Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco
in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der
Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept
(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die
12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer
zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber
der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung
ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der
Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich
zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten
Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu
begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht
zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der
Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die
Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten
rechtens.
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,
pag. 270-271)
Contestualmente
il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione
con periodi di esonero:
"
(…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation
von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten
f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag.
270)
2.7. RI 1 ha
chiesto di beneficiare delle indennità giornaliere che non ha percepito durante
il termine quadro per la riscossione di prestazioni che si è esteso dal 1°
giugno 2004 al 31 maggio 2006.
Al
riguardo va rilevato, in primo luogo, che la Cassa, a motivazione del fatto che
all’assicurato sono state versate entro tale termine quadro 484 indennità
giornaliere, invece di 520, come previsto dall’art. 27 cpv. 2 lett. c LADI per
gli assicurati che hanno inoltrato una domanda di rendita AI non priva di
possibilità di successo e che possono comprovare un periodo di contribuzione di
18 mesi, ha spiegato in modo convincente che:
"
(…) durante i periodi di controllo da ottobre a
dicembre 2004 (allegati 5-7) la cassa, anziché ridurre il guadagno assicurato
in proporzione al grado di capacità lavorativa dell’assicurato, pari al 50%, ha
indennizzato la metà dei giorni di disoccupazione controllati. Se la cassa
avesse ridotto proporzionalmente il guadagno assicurato durante i periodi di
controllo da ottobre a dicembre 2004, come d’altronde ha fatto a partire dal
periodo di controllo di gennaio 2005, e indennizzato l’assicurato per tutti i
giorni di disoccupazione controllati, l’assicurato avrebbe sì riscosso in
totale 520 indennità giornaliere, ma l’importo dell’indennità di disoccupazione
versata non sarebbe cambiata rispetto a quella effettivamente percepita
dall’assicurato.”(Doc. III)
In
effetti dai conteggi afferenti alle indennità di disoccupazione versate al
ricorrente per il periodo ottobre 2004-dicembre 2004, posti a confronto con
quelli di settembre 2004 e gennaio 2005, si evince che nei mesi da ottobre a
dicembre 2004, in cui l’assicurato era abile al lavoro al 50% (cfr. doc. 4, 5-7),
è stato tenuto conto di 10.5, rispettivamente 11 e 11.5 giorni controllati
rispetto ai 21.7 pari a un mese completo. Il guadagno assicurato è, però, rimasto
quello ritenuto per il calcolo della indennità giornaliera corrispondente a una
capacità lavorativa al 100%, ossia fr. 3'929.-- (cfr. doc. 4-8).
Di
conseguenza all’assicurato, leggendo i conteggi, doveva e poteva risultare
chiaro che il minor numero di indennità ricevuto nel lasso di tempo
ottobre-dicembre 2004 era attribuibile alla sua abilità al lavoro ridotta.
Del resto
non risulta che l’assicurato una volta ricevuti i conteggi in questione li
abbia contestati, allegando di avere ricevuto un numero di indennità
giornaliere inferiore a quello spettantegli.
In
secondo luogo, giova ricordare che i termini quadro sono fissati nella legge,
più precisamente all’art. 9 LADI (cfr. consid. 2.3.).
In
particolare l'art. 9 cpv. 1 LADI stabilisce che il termine quadro biennale per
la riscossione delle prestazioni decorre dal primo giorno nel quale sono
adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Quando lo
stesso scade e l’assicurato pretende nuovamente indennità sono di nuovo
applicabili, ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LADI, termini biennali per il relativo
periodo di contribuzione e per il periodo di riscossione.
Pertanto
nel caso concreto, essendosi il ricorrente iscritto in disoccupazione con
effetto dal 1° giugno 2004 (cfr. doc. 26), giustamente il termine quadro per il
periodo di contribuzione è stato fissato dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2006.
Esso non
può essere prorogato nemmeno quando un assicurato non ha eventualmente percepito
tutte le indennità di disoccupazione che gli sarebbero spettate di principio ai
sensi dell’art. 27 LADI.
Infatti
il termine quadro per la riscossione delimita, dal profilo temporale, il
diritto di un assicurato di percepire indennità di disoccupazione e determina
una volta per tutte il lasso di tempo determinante per la durata e l’entità
delle prestazioni (cfr. STFA del 6 settembre 2001 nella causa B., C 319/00).
In simili
condizioni, il ricorrente non può pretendere ulteriori indennità di
disoccupazione in relazione al termine quadro di riscossione che si è esteso
dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2006.
2.8. Per quanto
attiene poi all’adempimento o meno delle condizioni di cui all’art. 8 cpv. 1
lett. e LADI per poter aprire un ulteriore termine quadro per la riscossione di
prestazioni a far tempo dal 1° giugno 2006, occorre evidenziare che
l’assicurato non ha compiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi
ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
In
effetti egli, nel termine quadro rilevante per il periodo di contribuzione che si
estende dal 1° giugno 2004 al 31 maggio 2006, non ha svolto un’attività
dipendente soggetta a contribuzione per una durata di almeno dodici mesi.
Tale
circostanza non è stata peraltro contestata.
L’insorgente
nemmeno può essere esonerato dal compimento del periodo di contribuzione giusta
l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.
In
effetti nel periodo dal mese di giugno 2004 al mese di maggio 2006 il
ricorrente ha presentato un’incapacità lavorativa al 50%, ad eccezione dei mesi
di luglio e agosto 2004 in cui è stato abile al 100% e del periodo dal 16 al 28
febbraio 2005 in cui è stato totalmente incapace al lavoro (cfr. doc. 1-23),
come indicato dall’assicurato stesso, tramite il suo patrocinatore, nell’atto
ricorsuale (cfr. doc. I).
A tale
proposito è utile ribadire che secondo la giurisprudenza federale un'incapacità
lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del periodo di
contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale (cfr. consid. 2.5.).
Pertanto,
vista l’abilità residua al lavoro del 50%, bisogna ritenere che nel lasso di
tempo citato difetta un nesso di causalità tra il mancato adempimento
dell’obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell’impedimento.
L’assicurato,
d’altronde, dal 1° giugno 2004 era iscritto in disoccupazione, percependo delle
indennità giornaliere al 100% nei mesi da giugno a settembre 2004 e al 50% dal
mese di ottobre 2004 (cfr. doc. 1-4, 26, 5-23).
Il
ricorrente, conseguentemente, nel termine quadro per il periodo di
contribuzione pertinente (1° giugno 2004 – 31 maggio 2006), non ossequia il
requisito di non essere vincolato da un rapporto di lavoro a seguito di
infortunio e malattia, durante oltre dodici mesi, necessario per essere
esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1
lett. b LADI.
2.9. L’insorgente,
con il ricorso, ha eccepito la mancanza di informazione da parte della Cassa in
merito, da un lato, alla circostanza che, essendo stato inabile al 50%, avrebbe
dovuto mettere a frutto la capacità lavorativa restante pena una mancata
apertura di un nuovo termine quadro.
Dall’altro,
al fatto che, non agendo in tal modo, i suoi diritti sarebbero venuti meno con
la scadenza del termine quadro, e ciò anche se non aveva riscosso entro il termine
quadro per la riscossione il numero massimo di indennità previste dalla LADI
(cfr. doc. I).
Egli ha,
di conseguenza, invocato implicitamente l’applicazione dell’art. 9 Cost., ossia
la tutela della sua buona fede.
Il TCA
deve, quindi, esaminare se l’amministrazione ha o meno violato il proprio
dovere di informazione e consulenza.
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e consulenza”.
Questa importante
disposizione legale ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere
fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA
del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28
ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd,
"ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",
ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il capoverso
1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente
nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire
unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a
cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi,
direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del 9 maggio 2006 nella
causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF
1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Riguardo,
più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un
assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra
la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe
effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari
dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo
breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2
LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante
era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo
le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA
dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.
2.10. Da un esame
delle carte processuali emerge che effettivamente la Cassa non ha dato
all’assicurato le informazioni menzionate al considerando precedente.
L’evenienza
concreta si distingue, però, dalle fattispecie giudicate dal TFA e menzionate
sopra (cfr. in particolare DTF 131 V 472), in cui l’amministrazione non ha reso
attenti gli assicurati al momento della loro iscrizione in disoccupazione del
fatto che il loro comportamento avrebbe potuto pregiudicare la realizzazione di
una delle condizioni del diritto alle indennità.
In
concreto l’assicurato non pretende che nei suoi confronti sia stata omessa
un’informazione che l’avrebbe indotto a cambiare comportamento o progetto così
da poter beneficiare nell’immediato delle indennità di disoccupazione,
che peraltro ha percepito dal giugno 2004 al maggio 2006.
Egli fa
valere piuttosto di non essere stato reso attento in merito alle modalità per
potere ancora in futuro, successivamente alla scadenza del termine quadro per
la riscossione aperto il 1° giugno 2004, ricorrere alle prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
L’art. 27
cpv. 2 LPGA non implica un dovere di consulenza relativo a eventuali diritti
futuri, bensì unicamente in relazione a un caso specifico concreto (cfr.
consid. 2.9.).
In casu
non si trattava di un caso specifico concreto, visto che l’assicurato nel
termine quadro per la riscossione di prestazioni 1°.6.2004-31.5.2006
beneficiava delle relative indennità.
Lo scopo
dell’assicurazione contro la disoccupazione è, del resto, quello di garantire
agli assicurati un’adeguata compensazione della perdita di guadagno a causa,
segnatamente, della disoccupazione attuale o imminente (cfr. art. 1a, 7, 8, 10
LADI) e non della disoccupazione che in un futuro mediamente lontano potrebbe
verificarsi.
Questa
Corte ritiene, pertanto, che nel presento caso l’amministrazione, non avvertendo
l’assicurato che, se non avesse svolto un’attività dipendente durante almeno
dodici mesi, non avrebbe potuto aprire un nuovo termine quadro per la
riscossione di prestazioni nell’ipotesi in cui avesse dovuto ancora ricorrere
all’assicurazione contro la disoccupazione e che i suoi diritti sarebbero
venuti meno con la scadenza del termine quadro 1° giugno 2004-31 maggio 2006,
non ha violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA.
Nel caso
in esame l'amministrazione non ha neppure violato l’art. 27 cpv. 1 LPGA
afferente all’obbligo di informazione generale dell’amministrazione.
In
effetti, per motivi di praticabilità ed economicità al dovere di informare non
può essere riconosciuta una estensione tale da implicare l’obbligo di informare
in modo automatico e sistematico, tramite prospetti generali o altro, gli
assicurati che hanno già in corso un termine quadro per la riscossione delle
prestazioni dell’assicurazione disoccupazione in merito al comportamento da
assumere per poter in seguito beneficiare di un ulteriore termine quadro.
Ciò vale
a più forte ragione se si pone mente al fatto che attualmente una persona
giovane, come è il caso per l’assicurato - nato nel __________ -, può far capo
a ogni tipo di informazione tramite internet o comunque può rivolgersi in modo
diretto alla propria cassa di disoccupazione o a una di sua scelta per ottenere
Fatti
i ragguagli di cui ritiene necessitare (al riguardo cfr. STFA del 9 maggio 2006
nella causa V., C 241/04, consid. 7).
La
Considerandi
censura formulata dal ricorrente risulta, di conseguenza, infondata.
2.11
Alla luce di
tutto quanto esposto, occorre concludere che nel caso di specie rettamente la
Cassa ha negato all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione a
decorrere dal 1° giugno 2006.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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