38.2006.56
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22 marzo 2007Italiano32 min
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Numero d'incarto:
38.2006.56
Data decisione, Autorità:
22.03.2007, TCA
Titolo:
Esonero dal periodo di contribuzione di un assicurato che ha ricevuto IG per perdita di guadagno al 100%fino al termine del contratto e che solo più tardi ha saputo dalla perizia AI che in quel periodo era abile in attività adeguate(causalità tra la mancata contribuzione e l'impedimento)
ESENZIONE
INDENNITÀ GIORNALIERA
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
RIPETIBILI
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 14 cpv. 1 let. b LADI
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.56
rs/td
Lugano
22 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 agosto 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 agosto
2006 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 30 maggio
2006 la Cassa __________ ha sottoposto per decisione (cfr. art. 81 cpv. 2 LADI)
alla Sezione del lavoro il caso concernente RI 1, in particolare ponendo il
quesito di sapere se l’assicurato poteva o meno essere esonerato dal periodo di
contribuzione (cfr. doc. 8).
Con
decisione del 7 giugno 2006 la Sezione del lavoro ha stabilito che l’assicurato
non ha diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto non ha compiuto il
periodo di contribuzione e non può essere esonerato dall’adempimento dello
stesso (cfr. doc. 8).
1.2. Con decisione
su opposizione del 4 agosto 2006 la Sezione del lavoro ha confermato il
contenuto del precedente provvedimento (cfr. doc. A4).
L’amministrazione
ha, in particolare, considerato che durante il termine quadro di contribuzione
in questione (18 maggio 2004 - 17 maggio 2006) l’assicurato era, dal mese di
aprile 2004, parzialmente abile al lavoro, sebbene in professioni diverse da
quella precedente di operaio presso la __________ di __________ e con svariate
limitazioni. Pertanto non esisteva il necessario nesso causale tra lo stato di
salute e l’impossibilità di svolgere un’attività dipendente retribuita, anche
se solo a tempo parziale. L’assicurato non poteva così essere liberato
dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. doc. A4).
1.3. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:
" 1. Il
nostro rappresentato è inabile al lavoro per una malattia
professionale dal novembre del 2003 e, dal 1.9.2004, per malattia.
L'assicurazione invalidità, con decisione del 3.5.2006, gli ha stabilito
un grado di invalidità del 48%, ritenendo che nella sua attività sia totalmente
inabile al lavoro ma che presenti una residua capacità lavorativa del 60% in
attività leggere e medio leggere, con tutta una serie di limitazioni.
Contro
questa decisione, nostro tramite, è stata inoltrata un'opposizione in data 30
maggio 2006 che non è ancora stata evasa.
Nella citata opposizione abbiamo chiesto
che al nostro rappresentato venga concessa una
mezza rendita d'invalidità.
Prove: documenti
2. A seguito della decisione AI, e della relativa opposizione,
abbiamo
consigliato al nostro associato di cercare un'attività lavorativa nella misura del 50%,
che rispetti le limitazioni descritte nella perizia del SAM redatta il
27 settembre 2005. Lo abbiamo di conseguenza
indirizzato all'Ufficio regionale di collocamento di __________.
La
cassa __________ ha sottoposto all'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro
il caso, chiedendo se esistevano i presupposti affinché l'assicurato sia
esonerato dal periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lettera b
della LADI.
La Sezione del lavoro, con decisione del
7 giugno 2006, ha ritenuto che il nostro rappresentato
non poteva beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione, non
avendo compiuto e non essendo stato liberato dall'obbligo di compiere il
periodo di contribuzione.
A seguito della nostra tempestiva
opposizione, la decisione è stata confermata con la contestata decisione su
opposizione.
Prove: documenti
3. La Sezione del lavoro ribadisce, nella decisione su
opposizione,
quanto già indicato nella decisione del
7 giugno 2006, senza entrare nel merito delle obiezioni e delle motivazioni che
abbiamo esposto nella nostra opposizione del 22 giugno 2006.
Nel presente ricorso non possiamo quindi
che ribadire quanto già sostenuto nella citata opposizione.
4. Da parte nostra riteniamo che il nostro
rappresentato non era
vincolato da un
rapporto di lavoro, per una durata superiore a 12 mesi, per malattia. L'assicurato è stato, in effetti, dichiarato
inabile al lavoro per malattia dal suo medico e da diversi specialisti
che lo hanno curato durante gli ultimi anni. Lui non ha potuto far altro che seguire le prescrizioni mediche.
La
stessa assicurazione malattia che lo ha indennizzato per due anni, ha
riconosciuto questo suo stato
d'inabilità, versando regolarmente le prestazioni. La cassa malati avrebbe
potuto, se la valutazione medica fosse stata quella, invitare l'assicurato a trovare un'occupazione adeguata al suo stato di
salute dandogli, com'è prassi, un termine di quattro - cinque mesi, per
poi non più corrispondergli le indennità. In un simile caso il nostro rappresentato avrebbe poi potuto, se non reperiva
un'occupazione, annunciarsi in disoccupazione senza problemi alcuni.
La
definizione di malattia, secondo l'art. 14 cpv. 1 lettera b LADI, richiama a quanto prevede l'art. 3
LPGA. Questo articolo recita quanto segue:
È considerata malattia qualsiasi danno alla salute
fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che
richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.
Nel
caso in esame è appurato che l'assicurato è affetto da una malattia, ai sensi
dell'art. 3 LPGA che ha provocato una incapacità al lavoro.
La LPGA definisce pure l'incapacità al lavoro nell'art. 6, che
recita:
È
considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o
campo d'attività.
Viene quindi data la possibilità, in
caso di incapacità di lunga durata, di prendere in considerazione anche
cambiamenti di professione per mettere a frutto una eventuale residua capacità
lavorativa. Queste valutazioni di regola vengono fatte dagli assicuratori
malattia o dagli assicuratori Lainf. In simili situazioni, come abbiamo già
evidenziato in precedenza, gli sarebbero stati concessi alcuni mesi per trovare
una nuova occupazione e in seguito, se ciò
non fosse stato possibile, l'assicurato poteva tranquillamente annunciarsi
senza problemi all'assicurazione disoccupazione.
Non è
stato il caso per il nostro rappresentato che, ribadiamo, è sempre stato regolarmente indennizzato dall'assicurazione
malattia per la sua incapacità al lavoro.
5. L'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, a seguito della
nostra
opposizione, ci ha richiesto in data
25 luglio 2006, tutta una serie di informazioni e di documentazione, che
abbiamo trasmesso con lettera del 26 luglio 2006.
Ha pure chiesto quando
il nostro rappresentato è venuto a conoscenza della perizia del SAM. Abbiamo risposto che ne è venuto a conoscenza
tramite la decisione AI del 4 maggio 2006 e, correttamente da quel momento, si è attivato per reperire
un'attività confacente nei
limiti delle indicazioni mediche e di quanto abbiamo sostenuto nella nostra già citata opposizione alla decisione AI del 30 maggio 2006.
Non si può quindi nulla rimproverare
all'assicurato che, come abbiamo già indicato, ha seguito le indicazioni
dei molti medici che lo hanno avuto in cura.
Prove: documenti
6. Bisogna inoltre far rilevare che il nostro rappresentato ha
ricevuto
la disdetta del rapporto di lavoro, trascorso il periodo di protezione a seguito
dell'inabilità al lavoro previsto dall'art. 336c del Codice delle Obbligazioni. Se ciò non fosse avvenuto, perché
magari impedito da norme contrattuali specifiche o per volontà del datore di lavoro, il diritto alle prestazioni della
disoccupazione sarebbero state riconosciute senza problemi, anche alla luce della decisione AI.
In
questo caso il nostro rappresentato è stato doppiamente penalizzato.
È quindi opportuno che questo lodevole
tribunale si esprima sulla possibile disparità di trattamento che può portare il fatto che si possa o meno disdire il
rapporto di lavoro in caso di inabilità al lavoro, trascorso il periodo
di protezione previsto dal CO.
7. Riteniamo quindi che non ci siano dubbi sul fatto che il nostro
rappresentato è stato inabile al lavoro,
con regolare certificazione medica e regolarmente indennizzato
dall'assicurazione malattia. Deve quindi poter beneficiare delle prestazioni
dell'assicurazione disoccupazione sulla base dell'art. 14 LADI." (Doc. I)
1.4. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.5. L’assicurato,
tramite l’RA 1, ha inviato ulteriori osservazioni il 31 agosto 2006 (cfr. doc.
V).
1.6. Il 6
settembre 2006 l’amministrazione si è riconfermata in quanto espresso nella
risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è
stato trasmesso per conoscenza all’RA 1 (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se RI 1 ha o meno diritto alle indennità di
disoccupazione a decorrere dal 18 maggio 2006.
Più
precisamente il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato al momento della
richiesta delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la
disoccupazione adempiva o meno il presupposto di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. e
LADI, ossia se lo stesso aveva compiuto o era liberato dall’obbligo di compiere
il periodo di contribuzione.
2.3. L’art. 9
cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo
di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge
non disponga altrimenti.
In virtù
del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel
quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato
pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
2.4. L'assicurato
ha, in effetti, diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha
compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
2.5. Sono pure
considerati, tra l'altro, periodo di contribuzione il servizio militare, civile
e di protezione civile (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. b LADI) e i periodi in cui
l’assicurato vincolato da contratto non ha lavorato per malattia o infortunio
(cfr. art. 13 cpv. 2 lett. c LADI).
Nei
rispettivi commenti a questa norma Nussbaumer e Gerhards osservano, in
particolare, che:
" aa)
Gesetzessystematisce Einordnung
173 Art.
13 AVIG kennt fünf Tatbestände, die als Beitragszeit angerechnet werden, obwohl
der Leistungsansprecher für diese Zeittspanne keine Beiträge geleistet hat.
Wesentliche Elemente der Beitragszeit sind die Ausübung einer unselbständigen
Erwerbstätigkeit und die damit verbundene Beitragspflicht. Gesetzessystematisch
richtig wäre unter dem Gesichtspunkt der gleichgestellten Tatbestände, dass
hier nur Sachverhalte innerhalb eines Arbeitsverhältnisses privilegiert würden.
Die Tatbestände nach Art. 13 Abs. 2 lit. b und Abs 2bis AVIG setzen jedoch
nicht voraus, dass der Versicherte in einem Arbeitsverhältnis steht. Sie hätten
in Art. 14 AVIG geregelt werden sollen. Anderseits hat die Gleichstellung mit
Beitragszeiten für die betreffenden Versicherten den Vorteil, keine besondere
Wartezeit bestehen zu müssen.
(…)
ccc)
Kranke und verunfallte Arbeitnehmer
177 Zeiten,
in denen der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit
oder Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, sind nach Art.
13 Abs. 2 lit. c AVIG ebenfalls anrechenbar. Auch hier handelt es sich um
beitragslose Zeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses. Dieses
Anrechnungstatbestand kommt zum Zuge, wenn die Lohnfortzahlungspflicht des
Arbeitsgebers aufgehört hat
(vgl Art. 324a OR) oder durch Taggelder der Kranken- oder Unfallversicherung
ersetzt bzw. abgelöst worden ist (Art. 324b OR). Dieser Bestimmung kommt
gegenüber der Kranken- und Unfallversicherung Koordinationsfunktion zu, weil
Taggeldleistungen dieser beiden Sozialversicherungszwige nicht
AHV-beitragspflichtig sind (Art. 6 Abs. 2 lit. b AHVV)."
(cfr. Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung,
in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra
marginale 173 e 177, pag. 68 e 70)
2. Sonderzeiten ausserhalb eines
Arbeitsverhältnisses
21
Laut gesetzlicher Vorschrift werden auch schweizericher Militär- und
Zivilschutzdienst sowie die obligatorischen Hauswirtschaftskurse der Mädchen,
sofern sie ganztätig und ununterbrochen während mindestens 3 Wochen geführt
werden, als Beitragszeiten angerechnet (Bst. b).
22
Diese Regelung stellt einen einschneidenden Eingriff in die durch den Begriff
der Beitragszeit vorgezeichneten Systematik dar. Dies gilt besonders, soweit
diese Regelung auf die genannten Dienste und Kurse ausserhalb von
Arbeitsverhältnissen anzuwenden ist. Denn hier ist weder das Moment eine
Beschäftigung als Arbeitnehmer noch das einer damit verbundenen
Beitragspflicht, also keines der im Begriff der Beitragszeit und der
beitragspflichtigen Beschäftigung enthaltenen Elemente sichtbar. - Anderseits wird
diese Regelung von beachtlichen gesellschaftspolitischen Überlegungen getragen.
Schliesslich könnte in Zukunft die Systemdurchbrechung dadurch gemildert
werden, als Pläne bestehen, die EO-Entschädigung der AHV/AlV-Beitragspflichtig
zu unterstellen; in diesem Falle wäre zumindest bezüglich des Militär- und
Zivilschutzdienstes die Beitragskomponente gegeben.
(…)
3.
Sonderzeiten innerhalb eines Arbeitsverhältnisses
27
Laut gesetzlicher Vorschrift sind als Beitragszeit anrechenbar Zeiten, in denen
der Versicherte zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit
oder Unfalls keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt (Bst. c);
desgleichen auch Arbeitsunterbrüche (während des Arbeitsverhältnisses) wegen
Schwangerschaft oder Mutterschaft (= hier Zeit nach der Niederkunft), soweit
sie durch Arbeitsnehmerschutzbestimmungen vorgeschrieben oder
gesamtarbeitsvertraglich vereinbart sind (Bst. d).
28
In beiden Fällen handelt es sich um Zeiten, in denen der oder die Versicherte
zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, er oder sie also die im Begriff der
Beitragszeit enthaltene Komponente der Beschäftigung zumindest formal (vgl.
Dauer des Arbeitsverhältnisses; auch oben
Fatti
N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich
die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können
deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des
Baitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11
I: "… in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich
weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der
"Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des
Arbeitsverhältnisses abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie gegenüber
der Regelung im früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der Dauer der
"beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle Arbeitstag"
eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis (vgl. z. B. N.
9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der Beitragspflicht für
den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert worden.
29
In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass
"Beitragspflicht" (vgl. auch "beitragspflichtig") und
Beitragszahlung nicht dasselbe sind. Eine Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge
verhindert die Anrechenbarkeit von Zeiten, die grundsätzlich als
"Beitragszeit" in Betracht kommen können, nicht. - Nicht bezahlte
Pflichtbeiträge werden einfach von der Beitragsinkasso zuständigen
AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse) nachgefordert.
30
Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte
Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des
Arbeitnehmers (OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala)
dahingefallen oder durch Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder
Unfallversicherung ersetzt (vgl. OR 324b betreffend obligatorischer UV) ist. -
Ebenso greift diese Regelung ein bei betreffenden Absenzen der Versicherten
während des Arbeitsverhältnisses, die nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige
Lohnzahlungen gedeckt sind.“
(cfr.
G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21, 22 e da 27 a
30, Vol. I, pag. 173 e 174)
2.6. L'art. 14
LADI (nella versione valida dal 1° giugno 2002; cfr. RU N. 18 del 7 maggio
2002, Legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da
una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla
libera circolazione delle persone, pag. 720 e 722), che regola l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono
esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente,
non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di malattia (art. 3
LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che
durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi
potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b LADI).
Chiamato
a decidere circa il rapporto tra il principio della protezione assicurativa e
quello dell'obbligo assicurativo, in una decisione pubblicata in SVR 2004 ALV
Nr. 6 e massimata in RtiD I-2004 N. 69 pag. 208, il TFA ha confermato il
precedente giudizio di questo Tribunale e ha stabilito che il principio della
protezione assicurativa deve avere la precedenza su quello dell'obbligo
assicurativo. Nulla osta pertanto all'apertura di un nuovo termine quadro in
virtù dell'esonero, in seguito a malattia, dall'adempimento del periodo di
contribuzione, dopo che un precedente termine quadro era già stato aperto per
gli stessi motivi.
Contestualmente
l'Alta Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il
mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo
dell'impedimento, ha rilevato che:
"
(…)
1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si
riferisce all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia
stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un
rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri
termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività
lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un
lato, e i motivi elencati nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di
una malattia, dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno
dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per
l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386
seg. consid. 2b, 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg.
consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Ne consegue che in presenza di
un'incapacità lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario nesso
causale è condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio di
un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure
sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit.,
cifra marg. 197).
(…)." (cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid.
1.2.3, pag. 17)
In una
decisione pubblicata in DLA 1998 N. 19 il TFA ha stabilito, tra l'altro, che
un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del
periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale.
2.7. In merito al
rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004
N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa
l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14
LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem
überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12
Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger)
Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte
unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1
AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese
Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen
Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998
geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen
Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco
in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der
Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept
(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die
12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer
zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber
der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung
ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der
Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich
zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten
Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu
begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht
zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der
Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die
Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten
rechtens.
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,
pag. 270-271)
Contestualmente
il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione
con periodi di esonero:
"
(…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation
von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten
f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).
(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag.
270)
2.8. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, a partire dal
1° febbraio 1992, ha lavorato, quale operaio a turni, presso la ditta __________
di __________.
Il
ricorrente, a causa dell’inabilità al lavoro per malattia, ha effettuato il suo
ultimo giorno di lavoro il 21 novembre 2003 (cfr. doc. 16, 13, 7).
Il
contratto è poi stato disdetto dal datore di lavoro il 21 maggio 2004 con
effetto a decorrere dal 31 agosto 2004.
L’assicurato,
fino al 28 luglio 2005, ha percepito da parte della __________ indennità
giornaliere per perdita di guadagno (“__________”) corrispondenti a
un’incapacità lavorativa al 100% (cfr. doc. 12).
Nel mese
di maggio 2005, a seguito di una domanda di prestazioni AI inoltrata
dall’assicurato nel mese di settembre 2004, l’UAI ha incaricato il Servizio di
accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) di una perizia (cfr.
doc. 3).
Dal
rapporto del 27 settembre 2005 afferente alla citata perizia pluridisciplinare
emerge, in particolare, che:
"
(…)
8
CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA
L'A. è limitato nella sua
capacità lavorativa in modo preponderante dalla patologia pneumologica (asma
bronchiale, iperreagibilità bronchiale) e in secondo piano dalla patologia
psichiatrica. Ricordiamo inoltre che l'A. presenta un decondizionamento fisico.
L'A., dunque, presenta una
capacità lavorativa dello 0% come operaio (nell'ultima attività svolta) e in
attività pesanti e medio - pesanti dal novembre 2003 (inizio della prolungata
incapacità lavorativa) e continua.
In futuro non è da
prevedere un miglioramento della capacità lavorativa nelle attività appena
discusse.
Sulle possibilità
terapeutiche torneremo al punto 9.
Dal profilo ortopedico -
reumatologico non vi sono limitazioni per nessun tipo di attività.
9 CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE
In attività adeguate l'A.
è limitato dalla patologia psichiatrica, ma non dalle altre patologie
(pneumologica e ortopedica-reumatologica).
L'A. presenta una capacità
lavorativa del 60% (orario ridotto di lavoro, ma con rendimento pieno) in
attività leggere e leggere - medie, in cui non sia sottoposto ad agenti
potenzialmente irritativi per le vie respiratorie (fumi, polvere, sostanze
irritanti) e in cui non debba eseguire frequenti spostamenti. Inoltre l'A. deve
evitare le sostanze allergizzanti descritte dal dermatologo dr. __________ nei
rapporti allegati al dossier UAI (per esempio quello del 16.11.2004). Questa
capacità lavorativa in attività adeguate è sicuramente presente dall'aprile
2004 (dopo le dimissioni da una Clinica di __________) e continua." (Doc.
3)
Considerandi
Fondandosi
sulla perizia appena menzionata, l’UAI, con decisione del 3 maggio 2006, ha
posto il ricorrente al beneficio di un quarto di rendita di invalidità (grado
di invalidità del 48%), oltre a una rendita per figli per __________ e __________,
a far tempo dal 1° novembre 2004 (cfr. doc. 11).
Contro
tale provvedimento è stata interposta opposizione il 30 maggio 2006 (cfr. doc.
A3).
Il 18
maggio 2006 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione, ricercando un’occupazione
quale operaio di fabbrica, aiuto di magazzino (cfr. doc. 14).
La
Sezione del lavoro ha negato all’assicurato il diritto all’indennità di
disoccupazione, in quanto lo stesso, oltre a non avere compiuto il periodo di
contribuzione di almeno dodici mesi, non poteva essere esonerato dall’adempimento
dello stesso.
Riferendosi
alla decisione del 3 maggio 2006 dell’UAI, l’amministrazione ha indicato che,
vista la parziale incapacità lucrativa, lo stato di salute del ricorrente non
era tale da impedirgli l’esercizio di un’attività lucrativa e quindi il
compimento del periodo di contribuzione (cfr. doc. 8; A4).
L’assicurato
ha contestato quanto deciso dalla Sezione del lavoro, asserendo di non essere
stato vincolato da un rapporto di impiego per oltre dodici mesi a causa di
malattia. Egli ha pure precisato di avere seguito le prescrizioni mediche dei
diversi specialisti che lo hanno curato e che lo hanno dichiarato inabile al
lavoro.
L'assicurato
ha inoltre sottolineato che l’__________ non l’ha invitato a trovare
un’occupazione adeguata assegnandogli, come è di prassi, un termine di
quattro-cinque mesi, con la specificazione che poi non sarebbero più state
corrisposte indennità ma l’ha indennizzato per due anni riconoscendo il suo
stato di inabilità.
L’assicurato
ha, infine, evidenziato che il fatto che si possa o meno (per impedimento dovuto
a norme contrattuali specifiche o per volontà del datore di lavoro) disdire il
rapporto di lavoro in caso di inabilità al lavoro, trascorso il periodo di protezione
previsto dal CO, può portare a una possibile disparità di trattamento (cfr.
doc. I).
2.9
Questa Corte
ricorda preliminarmente che l’assicurato per beneficiare del diritto alle
prestazioni a far tempo dal 18 maggio 2006, nel termine quadro per il periodo
di contribuzione rilevante, che in casu va dal 18 maggio 2004 al 17 maggio
2006.
(cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), deve, tra l’altro, avere compiuto o
essere esonerato dall’obbligo dell’adempimento del periodo di contribuzione
(cfr. consid. 2.4., 2.5.).
In
concreto non è contestato che l’assicurato non ha compiuto il periodo minimo di
contribuzione di dodici mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
Infatti
il rapporto di lavoro con la __________ di __________ è durato dal 1° febbraio
1992.
al 31 agosto 2004 e l’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato il 21
novembre 2003.
Il lasso
di tempo dal 22 novembre 2003 al 31 agosto 2004, considerato che l’assicurato è
stato inabile al 100% nella sua professione di operaio presso la __________ (cfr.
doc. 16, 3), potrebbe comunque essere assimilato a un periodo di contribuzione
ex art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, in quanto egli vincolato da un contratto di
lavoro non ha lavorato a causa di malattia (cfr. consid. 2.5.).
In ogni
caso, tuttavia, complessivamente l’assicurato, nel termine quadro per il
periodo di contribuzione pertinente (18 maggio 2004 al 17 maggio 2006), non
raggiungerebbe il periodo di contribuzione di almeno dodici mesi (cfr. art. 13
LADI).
Andrebbero
difatti unicamente tenuti conto, quale periodo contributivo, 3 mesi e 14 giorni (cfr. art. 11 cpv. 1, 2 e 3 OADI; in casu:
3.
mesi interi da giugno ad agosto 2004 + 14 giorni dal 18 al 31 maggio 2004).
2.10
L’assicurato,
come visto, ritiene che debba essere esonerato dal periodo di contribuzione,
poiché in buona sostanza nel periodo rilevante ai fini della vertenza i medici
che l’hanno avuto in cura l’hanno dichiarato totalmente inabile al lavoro,
condizione peraltro riconosciuta anche dall’__________ che gli ha versato, fino
al 28 luglio 2005 (fino al 31 agosto 2004 le indennità sono state versate
tramite il datore di lavoro) 720 indennità giornaliere intere per perdita di
guadagno a causa di malattia (cfr. doc. I, 3).
Al
riguardo, in primo luogo, va ribadito che la disdetta del rapporto di impiego con
la __________ ha avuto effetto a partire dal 31 agosto 2004.
In
secondo luogo, il TCA constata che l’assicurato ha percepito le indennità
giornaliere da parte della __________ ritenuta un’inabilità lavorativa del 100%.
L’__________,
sull’ultimo conteggio del 30 giugno 2005, ha indicato che l’erogazione delle
indennità sarebbe terminata il 28 luglio 2006 e che tale data coincideva con lo
spirare della durata delle prestazioni stabilita nel contratto d’assicurazione
(cfr. doc. 12).
Non è, invece,
mai stata modificata la valutazione dell’abilità lavorativa, sempre valutata
del 100% fino al 28 luglio 2005.
Inoltre,
il rapporto peritale del SAM, da cui emerge che l’assicurato, a decorrere dal
mese di aprile 2004, era parzialmente abile al lavoro per attività confacenti
al suo stato di salute e sul quale l’UAI si è basato per emanare la decisione
del maggio 2006, peraltro contestata con opposizione del 30 maggio 2006 per
quanto riguarda la determinazione del reddito da valido e del reddito da
invalido, è del 27 settembre 2005.
Dalla
documentazione agli atti risulta che prima del mese di settembre 2005, a
prescindere dalla circostanza fatta valere dall’assicurato secondo cui non
avrebbe preso visione dello stesso fino alla decisione formale dell’UAI del 3
maggio 2006 (cfr. doc. I; 3; 4), nessun medico ha attestato con chiarezza e
certezza una parziale abilità lavorativa dell’insorgente.
In
effetti, se è vero che il Dr. __________, nell’ottobre 2004, ha attestato che
il ricorrente, se l’evoluzione fosse stata favorevole, avrebbe potuto essere
collocato al lavoro in fabbrica in assenza di sostanze potenzialmente nocive e
in attività non troppo pesanti, è altrettanto vero che egli a quel momento ha in
ogni caso indicato che il medesimo era incapace al 100%.
Il
sanitario, dunque, nel mese di ottobre 2004 ha espresso unicamente una
previsione futura sottoposta alla condizione che l’evoluzione delle condizioni
dell’assicurato fosse positiva.
Nel mese
di ottobre 2004 il Dr. med. __________, FMH in psichiatria, ha escluso
l’esercizio dell’attività originaria, ma ha ammesso lo svolgimento di altre
attività. Tuttavia lo specialista, già nel mese di novembre 2004, ha precisato
che l’assicurato non era integrabile professionalmente nemmeno a tempo
parziale. Il medico ha affermato di pensare a un reinserimento graduale e a un
inserimento in laboratori protetti (cfr. doc. 3).
Oltre a
ciò non deve essere tralasciata la circostanza che il ricorrente soffriva di
numerosi problemi di salute interessanti differenti specialità della medicina.
Pertanto, anche nel caso in cui uno degli specialisti curanti gli avesse
indicato un’abilità al lavoro parziale, ciò non significava ancora che egli dovesse
effettivamente ritenersi tale, visto che altri medici, alla luce delle ulteriori
affezioni accusate, non lo consideravano tale.
Fino al
settembre 2005, del resto, difetta una valutazione generale della capacità al
lavoro dell’insorgente tenente conto del suo stato di salute complessivo.
Il TFA,
in una sentenza del 13 dicembre 2002 nella causa G., C 84/02, ha stabilito che
un assicurato, iscrittosi in disoccupazione con effetto dal 1° ottobre 2001, il
quale aveva disdetto il rapporto di impiego per motivi di salute per la fine di
luglio 2000 e che aveva beneficiato di indennità giornaliere dell’assicurazione
malattie collettiva fino alla fine di settembre 2001, non poteva essere
esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1
lett. b LADI. Egli, infatti, dal 1° agosto 2000, era totalmente abile al lavoro
in un’attività adeguata alle sue condizioni di salute.
L’Alta
Corte ha precisato che, anche nel caso in cui l’assicurato non fosse stato
informato dai medici che lo avevano avuto in cura in merito alla sua esistente
capacità lavorativa - come da lui preteso -, al più tardi a metà giugno 2001
era stato messo al corrente della sua abilità al lavoro da parte
dell’assicuratore che gli versava le indennità giornaliere per perdita di
guadagno, in occasione della comunicazione della soppressione delle
prestazioni.
Pertanto
in quel caso l’assicurato, il cui termine quadro di contribuzione si estendeva
dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2001, essendo a conoscenza della sua
completa abilità lavorativa in attività confacenti a far tempo da metà giugno
2001, non raggiungeva i dodici mesi senza impiego a causa di malattia.
Alla luce
di quanto qui sopra esposto e, applicando a contrario la giurisprudenza del TFA
appena citata, occorre concludere che nel caso concreto l’insorgente nell’arco
di tempo in cui ha beneficiato delle indennità giornaliere intere da parte
dell’__________, ovvero fino al 28 luglio 2005, era legittimato a credere di
essere globalmente incapace al lavoro al 100%.
Come
visto, infatti, non si evincono elementi in senso contrario portati alla
conoscenza dell’assicurato in quel periodo.
Tale
conclusione vale, inoltre, anche per i mesi successivi, perlomeno fino al 27
settembre 2005, allorché è stato allestito il rapporto peritale del SAM.
Come evidenziato
in precedenza, l’__________ ha comunicato all’insorgente che l’erogazione delle
indennità giornaliere veniva interrotta unicamente poiché la durata
contrattuale delle prestazioni spirava. Non è stato fatto accenno alcuno a un
eventuale cambiamento della sua esigibilità lavorativa (cfr. doc. 12).
Il fatto
che nella domanda di prestazioni AI per adulti del settembre 2004 l’assicurato
abbia chiesto di beneficiare dell’orientamento professionale, dell’avviamento ad
altra professione e di una rendita (cfr. doc. 3) non è di portata tale da
inficiare la soluzione a cui è giunto questo Tribunale.
Quanto
postulato dall’insorgente non implica che lo stesso a quel momento avesse
coscienza della sua parziale abilità lavorativa in attività leggere senza che
fosse necessaria una riformazione professionale, bensì piuttosto che egli
ritenesse che solamente mediante una riformazione professionale avrebbe potuto
sfruttare la sua residua capacità lavorativa.
Di
conseguenza questa Corte ritiene che nel termine quadro per il periodo di
contribuzione rilevante - 18 maggio 2004-17 maggio 2006 -, perlomeno dal 1°
settembre 2004 (1° giorno dopo la disdetta del rapporto di impiego presso
la __________) al 27 settembre 2005 (data del rapporto peritale del SAM
in cui è stato precisato che dal mese di aprile 2004 l’assicurato era abile al
lavoro in attività adeguate), vi è un nesso causale tra il mancato adempimento
dell’obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell’impedimento, ossia
la malattia.
L’insorgente,
dunque, raggiunge il periodo di oltre dodici mesi in cui non è stato vincolato
da un rapporto di lavoro a seguito di malattia e va così esonerato
dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1
lett. b LADI.
Nel
ricorso è stata posta la questione di sapere se la circostanza che si possa o
meno (per impedimento dovuto a norme contrattuali specifiche o per volontà del
datore di lavoro) disdire il rapporto di lavoro in caso di inabilità al lavoro,
trascorso il periodo di protezione previsto dal CO, possa portare a una
possibile disparità di trattamento (cfr. doc. I).
L’insorgente
si riferisce al fatto che se un assicurato resta vincolato a un rapporto di
impiego per almeno dodici mesi ma non può lavorare a causa di malattia si considera
adempiuto il periodo di contribuzione ex art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, mentre se
non è legato da un contratto di lavoro ed è abile in attività leggere diverse
dalla sua originaria professione non viene esonerato dall’adempimento del
periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.
Alla luce
dell’esito della vertenza, questa Corte può esimersi dal chinarsi su questa
censura non senza sottolineare che quanto rilevato dal ricorrente risulta
dall’applicazione della legge federale sull’assicurazione contro la
disoccupazione stessa e della giurisprudenza federale che ha escluso il cumulo
tra i periodi di contribuzione e quelli di esonero (cfr. DLA 2004 N. 26 pag.
270).
Né il
Tribunale federale delle assicurazioni né le altre autorità amministrative e giudiziarie
possono esaminarne la costituzionalità di una legge federale (art. 191 Cost.).
Tuttavia
è ammissibile interpretare la disposizione in esame in maniera conforme alla
Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente il senso chiaro della norma
(cfr. STFA del 1° luglio 2003 nella causa C., H 29/02, consid. 3.3.; DTF 126 IV
248.
consid. 4b).
La
decisione su opposizione impugnata va, quindi, annullata e gli atti retrocessi
all’amministrazione perché verifichi se l’assicurato adempie gli ulteriori
presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle indennità di
disoccupazione.
2.11
Vincente in
causa, il ricorrente, rappresentato da un sindacato, ha diritto a un'indennità
per ripetibili da mettere a carico della Sezione del lavoro (cfr. art. 61 cpv.
1.
lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La
decisione su opposizione del 4 agosto 2006 è annullata.
§§ Gli atti sono retrocessi
alla Sezione del lavoro perché verifichi se l'assicurato adempie agli ulteriori
presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle indennità di
disoccupazione.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Sezione del lavoro verserà all’assicurato l’importo di fr. 500.-- a titolo di
ripetibili (IVA compresa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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