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Decisione

38.2006.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 marzo 2007Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

N. 4) "vorweisen" kann, nicht jedoch die zweite Komponente, nämlich

die der Beitragspflichtiger Lohn (AHVG 5 II) anfällt. - Diese Zeiten können

deshalb vom begriffssystematischen Aspekt her gesehen (vgl. Begriff des

Baitragsmonats) an sich nicht als Beitragszeit betrachtet werden (vgl. AVIV 11

I: "… in dem der Versicherte beitragspflichtig ist"). - Wenn nämlich

weiter oben (N. 4) festgestellt wurde, dass der neurechtliche Begriff der

"Beitragszeit" grundsätzlich auf die formale Dauer des

Arbeitsverhältnisses abstellt, so wurde diese Feststellung in erster Linie gegenüber

der Regelung im früheren Recht getroffen, wo bei der Bestimmung der Dauer der

"beitragspflichtigen Beschäftigung" der "volle Arbeitstag"

eine beherrschende Rolle spielte. - Durch wiederholten Hinweis (vgl. z. B. N.

9, 19) auf AVIV 11 I ist die Bedeutung der Komponente der Beitragspflicht für

den Begriff der Beitragszeit mehrfach deutlich markiert worden.

29

In diesem Zusammenhang ist im übrigen festzuhalten, dass

"Beitragspflicht" (vgl. auch "beitragspflichtig") und

Beitragszahlung nicht dasselbe sind. Eine Nichtbezahlung pflichtiger Beiträge

verhindert die Anrechenbarkeit von Zeiten, die grundsätzlich als

"Beitragszeit" in Betracht kommen können, nicht. - Nicht bezahlte

Pflichtbeiträge werden einfach von der Beitragsinkasso zuständigen

AHV-Organisation (AHV-Ausgleichkasse) nachgefordert.

30

Die Regelung nach Buchstabe c hat nur Bedeutung, soweit die beschränkte

Lohnzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Krankheit oder Unfall des

Arbeitnehmers (OR 324a I, II; vgl. Basler, Berner und Zürcher Skala)

dahingefallen oder durch Leistungen (Taggelder) der Kranken- oder

Unfallversicherung ersetzt (vgl. OR 324b betreffend obligatorischer UV) ist. -

Ebenso greift diese Regelung ein bei betreffenden Absenzen der Versicherten

während des Arbeitsverhältnisses, die nicht durch AHV/ALV-beitragspflichtige

Lohnzahlungen gedeckt sind.“

(cfr.

G. Gerhads, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda 1987, Ad art. 13, N. 21, 22 e da 27 a

30, Vol. I, pag. 173 e 174)

2.6. L'art. 14

LADI (nella versione valida dal 1° giugno 2002; cfr. RU N. 18 del 7 maggio

2002, Legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da

una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla

libera circolazione delle persone, pag. 720 e 722), che regola l'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede, tra l'altro, che sono

esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro

il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre dodici mesi complessivamente,

non sono state vincolate da un rapporto di lavoro a seguito di malattia (art. 3

LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che

durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera, e non hanno quindi

potuto soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. b LADI).

Chiamato

a decidere circa il rapporto tra il principio della protezione assicurativa e

quello dell'obbligo assicurativo, in una decisione pubblicata in SVR 2004 ALV

Nr. 6 e massimata in RtiD I-2004 N. 69 pag. 208, il TFA ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e ha stabilito che il principio della

protezione assicurativa deve avere la precedenza su quello dell'obbligo

assicurativo. Nulla osta pertanto all'apertura di un nuovo termine quadro in

virtù dell'esonero, in seguito a malattia, dall'adempimento del periodo di

contribuzione, dopo che un precedente termine quadro era già stato aperto per

gli stessi motivi.

Contestualmente

l'Alta Corte, in particolare circa l'esigenza di un legame di causalità tra il

mancato adempimento dell'obbligo del periodo di contribuzione e il motivo

dell'impedimento, ha rilevato che:

"

(…)

1.2.3 Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale delle assicurazioni, l'applicazione di questo disposto (ndr.: si

riferisce all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI) presuppone che l'assicurato sia

stato impedito, per almeno dodici mesi, di essere parte contraente di un

rapporto di lavoro per una delle ragioni enumerate dalla legge. In altri

termini, deve esistere un legame di causalità tra l'assenza di un'attività

lucrativa e, quindi, tra l'inadempimento del periodo di contribuzione da un

lato, e i motivi elencati nel predetto disposto, in particolare l'esistenza di

una malattia, dall'altro lato. Siffatta causalità è unicamente data se, per uno

dei motivi indicati, non era possibile né ragionevolmente esigibile per

l'assicurato esercitare un'attività, anche solo a tempo parziale (DTF 126 V 386

seg. consid. 2b, 121 V 342 seg. consid. 5b; DLA 1995 no. 29 pag. 167 seg.

consid. 3b/aa e riferimenti ivi citati). Ne consegue che in presenza di

un'incapacità lavorativa solo parziale, l'esistenza del necessario nesso

causale è condizionata al fatto che si potesse o meno esigere l'esercizio di

un'attività soggetta a contribuzione, svolta a tempo parziale (cfr. pure

sentenza inedita del 12 ottobre 1999 in re R., C 202/99; Nussbaumer, op. cit.,

cifra marg. 197).

(…)." (cfr. SVR 2004 ALV Nr. 6, consid.

1.2.3, pag. 17)

In una

decisione pubblicata in DLA 1998 N. 19 il TFA ha stabilito, tra l'altro, che

un'incapacità lavorativa del 50% non impedisce di soddisfare l'adempimento del

periodo di contribuzione nell'ambito di un'occupazione a tempo parziale.

2.7. In merito al

rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004

N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa

l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14

LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

L'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2 Der Gesetzgeber geht deswegen von einem

überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12

Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder unterjähriger)

Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch bezahlte

unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13 Abs. 1

AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat diese

Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen

Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998

geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen

Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco

in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der

Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept

(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die

12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer

zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber

der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung

ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der

Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich

zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten

Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu

begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht

zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der

Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die

Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten

rechtens.

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,

pag. 270-271)

Contestualmente

il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione

con periodi di esonero:

"

(…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation

von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten

f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa).

(…)." (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag.

270)

2.8. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, a partire dal

1° febbraio 1992, ha lavorato, quale operaio a turni, presso la ditta __________

di __________.

Il

ricorrente, a causa dell’inabilità al lavoro per malattia, ha effettuato il suo

ultimo giorno di lavoro il 21 novembre 2003 (cfr. doc. 16, 13, 7).

Il

contratto è poi stato disdetto dal datore di lavoro il 21 maggio 2004 con

effetto a decorrere dal 31 agosto 2004.

L’assicurato,

fino al 28 luglio 2005, ha percepito da parte della __________ indennità

giornaliere per perdita di guadagno (“__________”) corrispondenti a

un’incapacità lavorativa al 100% (cfr. doc. 12).

Nel mese

di maggio 2005, a seguito di una domanda di prestazioni AI inoltrata

dall’assicurato nel mese di settembre 2004, l’UAI ha incaricato il Servizio di

accertamento medico dell’assicurazione invalidità (SAM) di una perizia (cfr.

doc. 3).

Dal

rapporto del 27 settembre 2005 afferente alla citata perizia pluridisciplinare

emerge, in particolare, che:

"

(…)

8

CONSEGUENZE SULLA CAPACITA’ LAVORATIVA

L'A. è limitato nella sua

capacità lavorativa in modo preponderante dalla patologia pneumologica (asma

bronchiale, iperreagibilità bronchiale) e in secondo piano dalla patologia

psichiatrica. Ricordiamo inoltre che l'A. presenta un decondizionamento fisico.

L'A., dunque, presenta una

capacità lavorativa dello 0% come operaio (nell'ultima attività svolta) e in

attività pesanti e medio - pesanti dal novembre 2003 (inizio della prolungata

incapacità lavorativa) e continua.

In futuro non è da

prevedere un miglioramento della capacità lavorativa nelle attività appena

discusse.

Sulle possibilità

terapeutiche torneremo al punto 9.

Dal profilo ortopedico -

reumatologico non vi sono limitazioni per nessun tipo di attività.

9 CONSEGUENZE

SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

In attività adeguate l'A.

è limitato dalla patologia psichiatrica, ma non dalle altre patologie

(pneumologica e ortopedica-reumatologica).

L'A. presenta una capacità

lavorativa del 60% (orario ridotto di lavoro, ma con rendimento pieno) in

attività leggere e leggere - medie, in cui non sia sottoposto ad agenti

potenzialmente irritativi per le vie respiratorie (fumi, polvere, sostanze

irritanti) e in cui non debba eseguire frequenti spostamenti. Inoltre l'A. deve

evitare le sostanze allergizzanti descritte dal dermatologo dr. __________ nei

rapporti allegati al dossier UAI (per esempio quello del 16.11.2004). Questa

capacità lavorativa in attività adeguate è sicuramente presente dall'aprile

2004 (dopo le dimissioni da una Clinica di __________) e continua." (Doc.

3)

Considerandi

Fondandosi

sulla perizia appena menzionata, l’UAI, con decisione del 3 maggio 2006, ha

posto il ricorrente al beneficio di un quarto di rendita di invalidità (grado

di invalidità del 48%), oltre a una rendita per figli per __________ e __________,

a far tempo dal 1° novembre 2004 (cfr. doc. 11).

Contro

tale provvedimento è stata interposta opposizione il 30 maggio 2006 (cfr. doc.

A3).

Il 18

maggio 2006 l’insorgente si è iscritto in disoccupazione, ricercando un’occupazione

quale operaio di fabbrica, aiuto di magazzino (cfr. doc. 14).

La

Sezione del lavoro ha negato all’assicurato il diritto all’indennità di

disoccupazione, in quanto lo stesso, oltre a non avere compiuto il periodo di

contribuzione di almeno dodici mesi, non poteva essere esonerato dall’adempimento

dello stesso.

Riferendosi

alla decisione del 3 maggio 2006 dell’UAI, l’amministrazione ha indicato che,

vista la parziale incapacità lucrativa, lo stato di salute del ricorrente non

era tale da impedirgli l’esercizio di un’attività lucrativa e quindi il

compimento del periodo di contribuzione (cfr. doc. 8; A4).

L’assicurato

ha contestato quanto deciso dalla Sezione del lavoro, asserendo di non essere

stato vincolato da un rapporto di impiego per oltre dodici mesi a causa di

malattia. Egli ha pure precisato di avere seguito le prescrizioni mediche dei

diversi specialisti che lo hanno curato e che lo hanno dichiarato inabile al

lavoro.

L'assicurato

ha inoltre sottolineato che l’__________ non l’ha invitato a trovare

un’occupazione adeguata assegnandogli, come è di prassi, un termine di

quattro-cinque mesi, con la specificazione che poi non sarebbero più state

corrisposte indennità ma l’ha indennizzato per due anni riconoscendo il suo

stato di inabilità.

L’assicurato

ha, infine, evidenziato che il fatto che si possa o meno (per impedimento dovuto

a norme contrattuali specifiche o per volontà del datore di lavoro) disdire il

rapporto di lavoro in caso di inabilità al lavoro, trascorso il periodo di protezione

previsto dal CO, può portare a una possibile disparità di trattamento (cfr.

doc. I).

2.9

Questa Corte

ricorda preliminarmente che l’assicurato per beneficiare del diritto alle

prestazioni a far tempo dal 18 maggio 2006, nel termine quadro per il periodo

di contribuzione rilevante, che in casu va dal 18 maggio 2004 al 17 maggio

2006.

(cfr. art. 9 cpv. 1 e 3 LADI), deve, tra l’altro, avere compiuto o

essere esonerato dall’obbligo dell’adempimento del periodo di contribuzione

(cfr. consid. 2.4., 2.5.).

In

concreto non è contestato che l’assicurato non ha compiuto il periodo minimo di

contribuzione di dodici mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

Infatti

il rapporto di lavoro con la __________ di __________ è durato dal 1° febbraio

1992.

al 31 agosto 2004 e l’ultimo giorno di lavoro effettuato è stato il 21

novembre 2003.

Il lasso

di tempo dal 22 novembre 2003 al 31 agosto 2004, considerato che l’assicurato è

stato inabile al 100% nella sua professione di operaio presso la __________ (cfr.

doc. 16, 3), potrebbe comunque essere assimilato a un periodo di contribuzione

ex art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, in quanto egli vincolato da un contratto di

lavoro non ha lavorato a causa di malattia (cfr. consid. 2.5.).

In ogni

caso, tuttavia, complessivamente l’assicurato, nel termine quadro per il

periodo di contribuzione pertinente (18 maggio 2004 al 17 maggio 2006), non

raggiungerebbe il periodo di contribuzione di almeno dodici mesi (cfr. art. 13

LADI).

Andrebbero

difatti unicamente tenuti conto, quale periodo contributivo, 3 mesi e 14 giorni (cfr. art. 11 cpv. 1, 2 e 3 OADI; in casu:

3.

mesi interi da giugno ad agosto 2004 + 14 giorni dal 18 al 31 maggio 2004).

2.10

L’assicurato,

come visto, ritiene che debba essere esonerato dal periodo di contribuzione,

poiché in buona sostanza nel periodo rilevante ai fini della vertenza i medici

che l’hanno avuto in cura l’hanno dichiarato totalmente inabile al lavoro,

condizione peraltro riconosciuta anche dall’__________ che gli ha versato, fino

al 28 luglio 2005 (fino al 31 agosto 2004 le indennità sono state versate

tramite il datore di lavoro) 720 indennità giornaliere intere per perdita di

guadagno a causa di malattia (cfr. doc. I, 3).

Al

riguardo, in primo luogo, va ribadito che la disdetta del rapporto di impiego con

la __________ ha avuto effetto a partire dal 31 agosto 2004.

In

secondo luogo, il TCA constata che l’assicurato ha percepito le indennità

giornaliere da parte della __________ ritenuta un’inabilità lavorativa del 100%.

L’__________,

sull’ultimo conteggio del 30 giugno 2005, ha indicato che l’erogazione delle

indennità sarebbe terminata il 28 luglio 2006 e che tale data coincideva con lo

spirare della durata delle prestazioni stabilita nel contratto d’assicurazione

(cfr. doc. 12).

Non è, invece,

mai stata modificata la valutazione dell’abilità lavorativa, sempre valutata

del 100% fino al 28 luglio 2005.

Inoltre,

il rapporto peritale del SAM, da cui emerge che l’assicurato, a decorrere dal

mese di aprile 2004, era parzialmente abile al lavoro per attività confacenti

al suo stato di salute e sul quale l’UAI si è basato per emanare la decisione

del maggio 2006, peraltro contestata con opposizione del 30 maggio 2006 per

quanto riguarda la determinazione del reddito da valido e del reddito da

invalido, è del 27 settembre 2005.

Dalla

documentazione agli atti risulta che prima del mese di settembre 2005, a

prescindere dalla circostanza fatta valere dall’assicurato secondo cui non

avrebbe preso visione dello stesso fino alla decisione formale dell’UAI del 3

maggio 2006 (cfr. doc. I; 3; 4), nessun medico ha attestato con chiarezza e

certezza una parziale abilità lavorativa dell’insorgente.

In

effetti, se è vero che il Dr. __________, nell’ottobre 2004, ha attestato che

il ricorrente, se l’evoluzione fosse stata favorevole, avrebbe potuto essere

collocato al lavoro in fabbrica in assenza di sostanze potenzialmente nocive e

in attività non troppo pesanti, è altrettanto vero che egli a quel momento ha in

ogni caso indicato che il medesimo era incapace al 100%.

Il

sanitario, dunque, nel mese di ottobre 2004 ha espresso unicamente una

previsione futura sottoposta alla condizione che l’evoluzione delle condizioni

dell’assicurato fosse positiva.

Nel mese

di ottobre 2004 il Dr. med. __________, FMH in psichiatria, ha escluso

l’esercizio dell’attività originaria, ma ha ammesso lo svolgimento di altre

attività. Tuttavia lo specialista, già nel mese di novembre 2004, ha precisato

che l’assicurato non era integrabile professionalmente nemmeno a tempo

parziale. Il medico ha affermato di pensare a un reinserimento graduale e a un

inserimento in laboratori protetti (cfr. doc. 3).

Oltre a

ciò non deve essere tralasciata la circostanza che il ricorrente soffriva di

numerosi problemi di salute interessanti differenti specialità della medicina.

Pertanto, anche nel caso in cui uno degli specialisti curanti gli avesse

indicato un’abilità al lavoro parziale, ciò non significava ancora che egli dovesse

effettivamente ritenersi tale, visto che altri medici, alla luce delle ulteriori

affezioni accusate, non lo consideravano tale.

Fino al

settembre 2005, del resto, difetta una valutazione generale della capacità al

lavoro dell’insorgente tenente conto del suo stato di salute complessivo.

Il TFA,

in una sentenza del 13 dicembre 2002 nella causa G., C 84/02, ha stabilito che

un assicurato, iscrittosi in disoccupazione con effetto dal 1° ottobre 2001, il

quale aveva disdetto il rapporto di impiego per motivi di salute per la fine di

luglio 2000 e che aveva beneficiato di indennità giornaliere dell’assicurazione

malattie collettiva fino alla fine di settembre 2001, non poteva essere

esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1

lett. b LADI. Egli, infatti, dal 1° agosto 2000, era totalmente abile al lavoro

in un’attività adeguata alle sue condizioni di salute.

L’Alta

Corte ha precisato che, anche nel caso in cui l’assicurato non fosse stato

informato dai medici che lo avevano avuto in cura in merito alla sua esistente

capacità lavorativa - come da lui preteso -, al più tardi a metà giugno 2001

era stato messo al corrente della sua abilità al lavoro da parte

dell’assicuratore che gli versava le indennità giornaliere per perdita di

guadagno, in occasione della comunicazione della soppressione delle

prestazioni.

Pertanto

in quel caso l’assicurato, il cui termine quadro di contribuzione si estendeva

dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2001, essendo a conoscenza della sua

completa abilità lavorativa in attività confacenti a far tempo da metà giugno

2001, non raggiungeva i dodici mesi senza impiego a causa di malattia.

Alla luce

di quanto qui sopra esposto e, applicando a contrario la giurisprudenza del TFA

appena citata, occorre concludere che nel caso concreto l’insorgente nell’arco

di tempo in cui ha beneficiato delle indennità giornaliere intere da parte

dell’__________, ovvero fino al 28 luglio 2005, era legittimato a credere di

essere globalmente incapace al lavoro al 100%.

Come

visto, infatti, non si evincono elementi in senso contrario portati alla

conoscenza dell’assicurato in quel periodo.

Tale

conclusione vale, inoltre, anche per i mesi successivi, perlomeno fino al 27

settembre 2005, allorché è stato allestito il rapporto peritale del SAM.

Come evidenziato

in precedenza, l’__________ ha comunicato all’insorgente che l’erogazione delle

indennità giornaliere veniva interrotta unicamente poiché la durata

contrattuale delle prestazioni spirava. Non è stato fatto accenno alcuno a un

eventuale cambiamento della sua esigibilità lavorativa (cfr. doc. 12).

Il fatto

che nella domanda di prestazioni AI per adulti del settembre 2004 l’assicurato

abbia chiesto di beneficiare dell’orientamento professionale, dell’avviamento ad

altra professione e di una rendita (cfr. doc. 3) non è di portata tale da

inficiare la soluzione a cui è giunto questo Tribunale.

Quanto

postulato dall’insorgente non implica che lo stesso a quel momento avesse

coscienza della sua parziale abilità lavorativa in attività leggere senza che

fosse necessaria una riformazione professionale, bensì piuttosto che egli

ritenesse che solamente mediante una riformazione professionale avrebbe potuto

sfruttare la sua residua capacità lavorativa.

Di

conseguenza questa Corte ritiene che nel termine quadro per il periodo di

contribuzione rilevante - 18 maggio 2004-17 maggio 2006 -, perlomeno dal 1°

settembre 2004 (1° giorno dopo la disdetta del rapporto di impiego presso

la __________) al 27 settembre 2005 (data del rapporto peritale del SAM

in cui è stato precisato che dal mese di aprile 2004 l’assicurato era abile al

lavoro in attività adeguate), vi è un nesso causale tra il mancato adempimento

dell’obbligo del periodo di contribuzione e il motivo dell’impedimento, ossia

la malattia.

L’insorgente,

dunque, raggiunge il periodo di oltre dodici mesi in cui non è stato vincolato

da un rapporto di lavoro a seguito di malattia e va così esonerato

dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1

lett. b LADI.

Nel

ricorso è stata posta la questione di sapere se la circostanza che si possa o

meno (per impedimento dovuto a norme contrattuali specifiche o per volontà del

datore di lavoro) disdire il rapporto di lavoro in caso di inabilità al lavoro,

trascorso il periodo di protezione previsto dal CO, possa portare a una

possibile disparità di trattamento (cfr. doc. I).

L’insorgente

si riferisce al fatto che se un assicurato resta vincolato a un rapporto di

impiego per almeno dodici mesi ma non può lavorare a causa di malattia si considera

adempiuto il periodo di contribuzione ex art. 13 cpv. 2 lett. c LADI, mentre se

non è legato da un contratto di lavoro ed è abile in attività leggere diverse

dalla sua originaria professione non viene esonerato dall’adempimento del

periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.

Alla luce

dell’esito della vertenza, questa Corte può esimersi dal chinarsi su questa

censura non senza sottolineare che quanto rilevato dal ricorrente risulta

dall’applicazione della legge federale sull’assicurazione contro la

disoccupazione stessa e della giurisprudenza federale che ha escluso il cumulo

tra i periodi di contribuzione e quelli di esonero (cfr. DLA 2004 N. 26 pag.

270).

Né il

Tribunale federale delle assicurazioni né le altre autorità amministrative e giudiziarie

possono esaminarne la costituzionalità di una legge federale (art. 191 Cost.).

Tuttavia

è ammissibile interpretare la disposizione in esame in maniera conforme alla

Costituzione, rispettando il tenore, rispettivamente il senso chiaro della norma

(cfr. STFA del 1° luglio 2003 nella causa C., H 29/02, consid. 3.3.; DTF 126 IV

248.

consid. 4b).

La

decisione su opposizione impugnata va, quindi, annullata e gli atti retrocessi

all’amministrazione perché verifichi se l’assicurato adempie gli ulteriori

presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle indennità di

disoccupazione.

2.11

Vincente in

causa, il ricorrente, rappresentato da un sindacato, ha diritto a un'indennità

per ripetibili da mettere a carico della Sezione del lavoro (cfr. art. 61 cpv.

1.

lett. g LPGA; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 4 agosto 2006 è annullata.

§§ Gli atti sono retrocessi

alla Sezione del lavoro perché verifichi se l'assicurato adempie agli ulteriori

presupposti necessari per poter beneficiare del diritto alle indennità di

disoccupazione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Sezione del lavoro verserà all’assicurato l’importo di fr. 500.-- a titolo di

ripetibili (IVA compresa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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