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Decisione

38.2006.58

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 ottobre 2006Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

I poteri decisionali sono passati ai miei

genitori.

Mi sono chiesto, e me lo chiedo tutt'ora, come

mai, dopo che tutti sapevano della mia situazione personale, mi hanno

riconosciuto e pagato le indennità di disoccupazione.

Al mio collocatore avevo sempre, e non ho mai

nascosto, la mia situazione personale all'interno della __________ e non mi è

mai stato chiesto o contestata, in alcun colloquio con la Cassa o con l'Ufficio

Regionale di Collocamento la mia posizione lavorativa.

Mi pare tendenzioso e semplicistico affermare di

aver ottenuto o cercato di ottenere qualcosa che la legge non mi avrebbe

permesso.

Ribadisco, per concludere, di aver sempre agito

in modo conforme e onesto nei confronti delle istituzioni e di conseguenza

respingo categoricamente l'affermazione fatta dalla sezione del lavoro e cioè

quella di aver agito in malafede.

Mi chiedo semmai, visto che gli specialisti della

disoccupazione dovrebbero essere i funzionari dell'ufficio regionale di

collocamento, se loro stessi non avrebbero dovuto controllare la mia posizione

personale all'interno della __________ oltre a chiamarmi regolarmente ai

colloqui e consegnarmi la documentazione per permettermi di percepire le

indennità di disoccupazione.

Per concludere, richiamando tutti i miei

precedenti scritti, ritenendo di aver agito onestamente nei confronti della

comunità, le istituzioni sociali e all'indirizzo delle casse federali

dell'assicurazione disoccupazione, chiedo che venga accolto il mio ricorso

vista la mia assoluta buonafede e per la mia situazione finanziaria."

(Doc. VI)

1.5. L’amministrazione,

il 21 settembre 2006, si è riconfermata nella propria risposta di causa (cfr.

doc. VIII).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;

STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002

nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. L'art. 95

LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo

il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25

LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

L'art. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Chiamata

a pronunciarsi circa il diritto applicabile nel caso in cui l’amministrazione

si è dovuta pronunciare su una domanda di condono dopo l’entrata in vigore della

LPGA il 1° gennaio 2003 e concernente la restituzione di prestazioni ricevute

in precedenza, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

1.2 Die Vorinstanz hat hinsichtlich der am 18.

Juli 2003 verfügten, mit Einspracheentscheid vom 16. Februar 2004 bestätigten

Ablehnung des Erlassgesuchs des Beschwerdeführers Art. 95 Abs. 1 AVIG (in der

seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2

des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 6. Oktober

2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) angewendet.

Ob diese Vorgehensweise mit Blick darauf, dass die Gutgläubigkeit während des

Leistungsbezugs vom 9. Mai bis 20. Juni 2002 - und damit ein Sachverhalt, der

sich in einer vor dem In-Kraft-Treten des ATSG liegenden Zeitspanne

verwirklicht hat - zur Diskussion steht, einer näheren Überprüfung stand hält,

oder ob der bis Ende 2002 Grundlage für den Erlass einer Rückerstattungsschuld

gegenüber der Arbeitslosenversicherung bildende Art. 95 Abs. 2 Satz 1 AVIG (in

seiner bis dahin geltenden Fassung) zum Zuge kommt, braucht vorliegend nicht

abschliessend beurteilt zu werden. Ebenso wenig wie im Falle der Rückerstattung

von zu Unrecht bezogenen Leistungen (vgl. BGE 130 V 319 Erw. 5.1 und 5.2) kommt

im Zusammenhang mit der Erlassvoraussetzung der Gutgläubigkeit der Frage

ausschlaggebende Bedeutung zu, ob Art. 25 ATSG (oder altes Recht) anzuwenden

ist, wenn der Einspracheentscheid nach dem In-Kraft-Treten des ATSG ergangen,

der Erlass aber in Bezug auf vor dem 1. Januar 2003 gewährte Leistungen zu

prüfen ist. Denn die nach dem ATSG diesbezüglich massgeblichen Grundsätze sind

aus der früheren Regelung und den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien

zur Beurteilung der für einen Erlass unter anderem vorausgesetzten

Gutgläubigkeit des Leistungsbezügers (BGE 122 V 223 Erw. 3, 112 V 103 Erw. 2c,

110 V 180 f. Erw. 3c; AHI 2003 S. 161 f. Erw. 3a; ARV 2001 Nr. 18 S. 162 Erw.

3b) hervorgegangen (vgl. auch Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum

Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts, Zürich 2003, Rz 23 zu Art. 25). Unbestrittenermassen

gelangten demgegenüber auf das am 1. Mai 2003 angehobene Erlassverfahren

bereits die in Art. 4 Abs. 4 und 5 ATSV geregelten formalen Aspekte der

Gesuchseinreichung zur Anwendung. (…)." (cfr. STFA del 27 aprile

2005 nella causa R.,

C 174/04)

Inoltre, circa gli effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"

i) ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung

des AVIG (vgl. alt Art.

6, alt Art. 95 AVIG) fällt grundsätzlich

zugunsten derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin

werden für Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die

Rückforderung von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene

Besonderheit auch für die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne

Bereiche der Leistungsrückforderung (vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich

insoweit gegenüber dem bisherigen Recht keine massgebenden Abweichungen."

(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,

ad art. 25, n. 45)

Dunque la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI

conserva tutta la sua validità.

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"

1 La grave

difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il

calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il

rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a

LPC;

b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

c. quale importo per le spese personali:

4800.

franchi l’anno;

d. quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone

secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali

dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni

complementari.

3.

La

franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c

LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari

di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c

cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente

invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività

lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese

per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono

computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli

dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è

necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere

concesso.

2.3

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata

da sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella

causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA

2002.

N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA

1998.

N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

2.4

Con

l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che

regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche

(cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Circa gli

effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"

a) Die Mitwirkung beim Vollzug der

Sozialversicherungsgesetze und

insbesondere

bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende

Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in

den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht

grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in

Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von

Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber

dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze

wurde im Zuge

der

Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen

zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999

4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"

a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf

verzichtet, von der

allgemeinen

Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen

festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen

ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie

altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.

96.

LADI conservano dunque la loro validità.

In merito

all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"

Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie

bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was

dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende

Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von

Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende

Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die

nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle

keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht

"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf

also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der

Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles

melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- Voraussetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz

(AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere

o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del

relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.5

In

una decisione del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02 – decisione resa

dopo che il TFA aveva già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale

ha concluso che l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al

50% e ha rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo

dell’importo da restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con

il quale il TCA ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in

restituzione in quanto la stessa non era in buona fede.

In quell’occasione il TFA

ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

" (…)

2.3

Per quanto concerne la nozione di buona fede,

giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv.

1.

LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31

dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la

disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41

consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che

l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta

per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria

per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di

restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per

contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o

l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve

violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag.

73.

consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid.

2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le

circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere

il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto

o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere

d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2

OG). Per contro, il tema di sapere se una persona abbia fatto prova

dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di diritto, che il

Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223 consid. 3 e riferimenti; DLA 1998

no. 41 pag. 237 consid. 3).

3.

Nell'ambito della precedente procedura, statuendo

in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro

computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le

considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul

principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo

alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività

lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono

vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

125.

V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il

giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire

quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i

vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente

presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la

vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale

delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata

collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e

l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato

che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia,

l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo

licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni

addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento,

aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la

preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della

corrispondenza e della contabilità private.

4.

4.1

Non sussistendo - in assenza di nuovi

elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi

dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle

assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo

continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere

sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona

fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.

4.2

In una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14

pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave

negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il

fatto di lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per

quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa

di disoccupazione.

4.3

La presente fattispecie - così come accertata

da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi

giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il

condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite,

già solo per questo motivo merita di essere disatteso.

(…)." (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella

causa P.B., C 292/02)

In una

decisione del 16 giugno 2003 nella causa C.G. (C130/02) la nostra Massima

Istanza ha confermato il giudizio con il quale questo Tribunale, ravvisata la

mancanza di buona fede, ha negato a un’assicurata il condono dell’importo

chiestole in restituzione.

Il TFA ha

sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.

3.1

I primi giudici, ritenendo che l'interessata

avrebbe violato il proprio obbligo di comunicare all'amministrazione un fatto

importante per l'esercizio del diritto alle prestazioni - in concreto: la

propria posizione di amministratrice unica con diritto di firma individuale,

ricoperta dall'8 aprile 1988 e anche successivamente al suo licenziamento,

all'interno della società datrice di lavoro di appartenenza del padre - hanno

ravvisato una grave negligenza nel comportamento della ricorrente e hanno, di conseguenza,

negato la propria buona fede e il diritto al condono dell'obbligo di

restituzione.

3.2

Per parte sua, l'assicurata, facendo in

sostanza notare come la sua carica di amministratrice unica risultasse dal

registro di commercio e fosse pertanto, per l'effetto di pubblicità

riconosciuto a tale registro (art. 933 cpv. 1 CO), notoria, contesta di avere

violato un obbligo di informazione e censura l'operato dei primi giudici nella

misura in cui le hanno negato la buona fede e, di conseguenza, il diritto al

condono. A tal proposito, l'insorgente osserva che l'amministrazione poteva

senz'altro, senza particolari ricerche e dispendio, prendere conoscenza della

sua posizione di amministratrice, non fosse altro per il fatto che la ditta

della datrice di lavoro recava il proprio nome di famiglia. A sostegno della

propria buona fede, C.________ fa quindi valere il carattere marginale

dell'attività svolta presso la società in qualità di amministratrice unica, e

mette in risalto il fatto che, già solo alla luce dell'impegno estremamente

ridotto, limitato a poche ore mensili e di conseguenza retribuito in fr. 2000.-

annui, mai avrebbe pensato che tale attività potesse essere di pregiudizio per

il proprio diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.

4.

A ben vedere, questo Tribunale non ravvisa seri

motivi per non condividere, almeno nel suo risultato, l'operato della Corte

cantonale.

4.1

Anche se il Tribunale federale delle

assicurazioni - in materia di restituzione di indennità per lavoro ridotto

(cfr. art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) versate a torto ad un membro del consiglio

di amministrazione di una SA attivo nella ditta - ha già avuto modo di

osservare come, per l'effetto di pubblicità del registro di commercio (art. 933

cpv. 1 CO), la cassa disoccupazione debba sin dall'inizio lasciarsi opporre

l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di amministrazione (DTF 122 V 270)

e - in una sentenza avente per oggetto, come in concreto, una domanda di

condono dell'obbligo di restituzione di prestazioni dell'assicurazione contro

la disoccupazione - ha altresì precisato che non sussiste un obbligo legale

incondizionato - tale da escludere eo ipso la buona fede - di segnalare

spontaneamente la propria posizione di consigliere di amministrazione (sentenza

dell'8 agosto 2001 in re K., C 90/01, consid. 4b/aa e bb), la pronuncia

impugnata deve comunque essere confermata, e questo già solo in ragione di un

altro aspetto.

4.2

Come rilevato dalla Corte cantonale, non

possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la

vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro

appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del

lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta

società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2

febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello

stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -

mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di

riscossione di prestazioni.

4.3

I fatti così esposti ed accertati dalla

precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente

evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,

sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi

istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria

posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia

datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso

eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali

non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni

del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,

secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e

dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è

considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di amministrazione

- e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA familiare.

4.4

In tali condizioni, avendo potuto e dovuto

riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di indennità di

disoccupazione (cfr. DTF 123 V 237 consid. 7b/bb e i riferimenti ivi citati;

cfr. pure DLA 2002 no. 28 pag. 183 nonché il consid. 2a non pubblicato in DLA

2001.

no. 27 pag. 225), l'insorgente non poteva giustamente essere ritenuta in

buona fede al momento della loro riscossione. Ne consegue pertanto che a

ragione la precedente istanza le ha negato il diritto al condono dell'obbligo

di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.

4.5

A nulla serve, in un simile contesto,

invocare la presunta conoscenza (cfr. consid. 4.1), da parte

dell'amministrazione, dei rapporti societari e, quindi, del fatto che

C.________ non avrebbe, dall'inizio, avuto diritto alle prestazioni

indebitamente versate dalla cassa di disoccupazione (cfr. a tal proposito DTF

123.

V 234; consid. 2a non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225). A tal

proposito va infatti rammentato che l'eventuale errore da parte

dell'amministrazione (in concreto: l'indebito versamento delle prestazioni

assicurative) non è suscettibile di sopperire alla mancanza di buona fede

iniziale dell'assicurato (DLA 1998 no. 41 pag. 234).

5.

In esito alle suesposte considerazioni, la

pronuncia impugnata, non violando il diritto federale né fondandosi su un

accertamento dei fatti manifestamente errato, merita di essere confermata

mentre il gravame deve essere respinto.

(…)" (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella

causa C.G., C 130/02)

L’Alta Corte, in un'altra decisione del 23 settembre 1998 nella causa L. (C

162/98), ha confermato il precedente giudizio cantonale che aveva negato la

buona fede nel caso di un'assicurata che, dopo aver lasciato la carica di

membro del consiglio d'amministrazione, aveva assunto quella di direttrice con

diritto di firma individuale e dichiarato di continuare a lavorare a tempo

parziale per la medesima SA.

Il TFA

ha, in particolare, rilevato e concluso che:

"

(…)

3.

- a) Alla pronunzia cantonale deve essere

prestata adesione anche

per quanto concerne l'applicazione dei menzionati

principi (ndr.: i principi validi per stabilire sulla buona fede e

sull'esistenza di un onere troppo grave nell'ambito di una domanda di condono)

alla vertenza in oggetto. I giudici cantonali hanno innanzitutto posto in

evidenza che questa Corte nella sentenza del 21 aprile 1997, aveva già

constatato come L., presentando all'amministrazione la domanda d'indennità di disoccupazione

del 31 agosto 1994, aveva voluto lasciare apparire una situazione giuridica

suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni

assicurative in base ad uno statuto di persona idonea al collocamento. Detta

conclusione deve essere confermata in concreto, nulla essendo stato posto in

evidenza dalle precedenti istanze che potesse incidere sull'esito della

presente vertenza dal profilo dell'esame della buona fede. In effetti, come

emerge dagli atti all'inserto, l'interessata stessa aveva riempito, il 12

agosto 1994, l'attestato del datore di lavoro destinato all'assicurazione

contro la disoccupazione. Dopo essersi annunciata parzialmente disoccupata,

essa aveva continuato ad assumere la posizione di persona di riferimento dello

studio di architettura L. SA, adoperandosi per evitare il fallimento della

società nella speranza che i progetti sospesi fossero liberati. Considerati

tali compiti, con l'assunzione dei quali L. a non far dubbio si distingueva da

un qualsiasi architetto dipendente, essa di principio ben doveva saper di non

essere idonea al collocamento.

b) Resta da esaminare se l'insorgente possa prevalersi della

propria buona fede eccependo di essere stata indotta in errore, rispettivamente

asserendo che l'atto o l'omissione colpevole era stato costitutivo solo di una

violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare.

In concreto, la precedente istanza ha chiesto all'addetto

dell'Ufficio regionale di collocamento di Lugano se egli avesse confermato

all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, ciò che il

funzionario interrogato ha categoricamente negato, precisando che tale compito

spettava principalmente alla Cassa disoccupazione. Il punto in discussione non

è quindi di alcun soccorso per la ricorrente. Irrilevante ai fini decisionali è

poi il fatto che detto collocatore abbia affermato essere probabilmente stato a

conoscenza che L. fosse l'unica dipendente della L. SA e responsabile tecnica

della stessa ditta. Né a esito diverso si può giungere tenendo conto degli

sforzi personali intrapresi a suo tempo dall'insorgente per trovare lavoro.

c) Discende dalle suesposte considerazioni

che la buona fede

della ricorrente deve essere negata.

(…)."

(cfr. STFA del 23 settembre 1998 nella causa L.,

C 162/98)

Pronunciandosi

nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere ricevuto un salario

durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale aveva riconosciuto la

buona fede nella percezione delle indennità in un determinato periodo di controllo

il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2

Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet

werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19.

März 2002 ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26.

März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt

hat, keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine

Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung

der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige

Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit

ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die

Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom

16.

April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der

Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden Entlöhnung.

Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass ihm die

ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht vollumfänglich

zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im vorinstanzlichen Verfahren

geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen

Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis

gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht die

nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit

aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den

gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw.

3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den Monat März

2002.

nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die

offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen

der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit

gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu

qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben

entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der

Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt, weshalb die

Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht ausgerichteten Taggelder

im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."

(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C

172/03)

In un

altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata

a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad

accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.

L'Alta

Corte ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

4.1

In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag

auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in

der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung

anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die

ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20

%igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit

eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen,

kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar

bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen

Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft

korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche

Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten

Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu

vertreten.

4.2

Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass

die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder

jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der

Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung

für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.

Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer

geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer

Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an

Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles

erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen

annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer

Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres

erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser

Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie,

würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum

je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung

erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der

Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu

nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen

dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der

ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene

Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an

Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in

gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten

müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten

Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem

zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen

bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit

Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche

eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"

(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C

70/03, consid. 4)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato

che:

"

(…) Nach der Rechtsprechung ist grobe

Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem

verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als

beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl.

auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu

Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)

2.6

L’assicurato ha motivato la propria domanda di condono,

asserendo di essere stato in buona fede, in quanto, da un lato, al momento

dell’iscrizione in disoccupazione avrebbe descritto dettagliatamente la propria

situazione, dall’altro, allorché ha presentato la domanda di disoccupazione non

era in ogni caso più iscritto a Registro di commercio quale socio gerente con

firma individuale della __________ (cfr. doc. I; A2).

In realtà

dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente si è annunciato per il

collocamento il 2 aprile 2004, rivendicando il diritto alle indennità di

disoccupazione a fare tempo dal 5 aprile 2004 (cfr. doc. 6/42).

A quella

data l’assicurato era ancora iscritto a Registro di commercio quale socio

gerente della citata Sagl.

In

effetti dall’estratto del RC emerge che la radiazione della sua carica ha avuto

luogo il 20 aprile 2004 con pubblicazione sul FUSC il 26 aprile 2004 (cfr.

estratto RC __________ ora __________ reperibile al sito www.zefix.ch).

Nonostante

ciò, dal “Curriculum Vitae” (cfr. doc. 11) compilato all’attenzione dell’URC il

12.

aprile 2004 si evince che il ricorrente ha risposto negativamente alle

seguenti domande:

"

Appartiene a un consiglio d’amministrazione di

una SA?

E’ amministratore unico di

una SA?

E’ socio di una Sagl?

E’ titolare di una ditta

individuale?”

Nel

formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 14 aprile 2004

indirizzato alla Cassa di disoccupazione nulla ha, poi, indicato al quesito n.

29:

"

Lei o suo marito/Sua moglie partecipa o

partecipava finanziariamente all’azienda oppure svolge o svolgeva una funzione

direttiva (p.es. azionista, consigliere d’amministrazione in una SA o socio

gerente in una Sagl, ecc)?” (Doc. 6/39)

Nemmeno

in occasione del colloquio di iscrizione con il proprio consulente del

personale del 14 aprile 2004 l’assicurato ha accennato alcunché in merito alla

sua posizione nella Sagl (cfr. doc. 12).

Anche il

padre del ricorrente, il 5 aprile 2004, nell’”Attestato del datore di lavoro”

ha risposto “no” alla domanda “La persona assicurata o suo marito/sua

moglie partecipa all’azienda o svolge una funzione direttiva (ad es. azionista,

consigliere d’amministrazione di una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc.)?” (cfr.

doc. 6/37).

L’”Intervista

iniziale” del 29 marzo 2005 (cfr. doc. 10), menzionata dalla Sezione del lavoro

nella decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. A2; IV), in

cui l’assicurato ha negato di partecipare finanziariamente oppure di svolgere

una funzione direttiva in seno a una ditta di qualsiasi genere (cfr. doc. 10),

si riferisce, per contro, a un lasso di tempo posteriore al periodo

determinante in concreto, per cui la stessa è irrilevante ai fini della

presente vertenza.

In

proposito va, comunque, evidenziato che tale intervista è stata effettuata

nell’ambito del colloquio di consulenza del 19 marzo 2005 ed era già stata

ventilata durante l’appuntamento del 25 febbraio 2005 (cfr. doc. 12).

In simili

circostanze, occorre concludere che l’assicurato, quando si è iscritto in

disoccupazione, ossia al momento in cui veniva valutato il suo diritto o meno

alle relative indennità, non ha in nessun modo informato l’amministrazione di

essere iscritto a RC quale socio gerente della __________.

Giova,

altresì, ricordare che con sentenza del 20 febbraio 2006 questa Corte ha

confermato la decisione su opposizione del 22 luglio 2005 relativa all’ordine

di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite indebitamente

dall’assicurato dal mese di aprile al mese di dicembre 2004, ritenendo che

egli, benché avesse ceduto la sua quota di fr. 19'000.-- e la carica di gerente

della __________ alla madre, rivestiva ancora, in considerazione delle

caratteristiche della ditta - di modeste dimensioni e senza diversificazione

strutturale interna - e del fatto che, ritenuta la sua qualifica di produttore

cinematografico/regista, era l’unico in grado di svolgere lo scopo della

società, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e non aveva

interrotto ogni legame con la società sua ex datrice di lavoro (cfr. inc.

38.2005

),

Alla luce

di quanto esposto, questa Corte ritiene che all’assicurato non poteva sfuggire

che per gli organi chiamati ad applicare la LADI era importante conoscere il

suo ruolo all’interno della __________.

Conformemente,

dunque, alla legge e alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.2, 2.3, 2.4,

2.5

), a mente di questo Tribunale nel caso dell’assicurato deve essere esclusa

la buona fede nella percezione delle indennità di disoccupazione, in primo

luogo, per il fatto di avere negato, al momento dell’iscrizione in

disoccupazione, di rivestire la carica di socio gerente in seno alla società,

quando invece era ancora iscritto a RC con questa funzione.

In

secondo luogo, per aver costruito intenzionalmente una situazione giuridica

suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni

assicurative (al riguardo cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C

217/02; STCA del 16 agosto 2005 nella causa O., 38.2005.3).

Infatti,

in tali condizioni, avendo potuto e dovuto riconoscere l'illegittimità della

propria richiesta di indennità di disoccupazione, l'insorgente non può essere

ritenuto in buona fede al momento della loro riscossione.

In ogni

caso, qualsiasi persona nella situazione dell'assicurato avrebbe potuto e

dovuto comunicare all'amministrazione la sua effettiva posizione di persona in

grado di determinare la volontà del datore di lavoro all’interno della ditta

sua ex datrice di lavoro.

L'omissione

di questa informazione configura, di conseguenza, una grave negligenza che

esclude la buona fede dell'assicurato (cfr. consid. 2.3, 2.4. e 2.5).

La

negligenza commessa dal ricorrente non può poi essere ritenuta lieve, per il

motivo che dagli atti riuslta che la Cassa, allorché l’assicurato nulla ha

indicato al quesito n. 29 della “Domanda di indennità di disoccupazione” citato

sopra, non l’ha sollecitato a rispondere sì o no.

Non va, infatti,

dimenticato che il ricorrente, presso l’URC, aveva comunque negato di essere

socio di una Sagl e che suo padre nell’”Attestato del datore di lavoro” ha

risposto negativamente alla domanda se l’assicurato fosse un socio gerente

della Sagl (cfr. doc. 6/37; 11).

Venendo a

mancare il primo presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono

delle prestazioni è, quindi, a ragione che la Sezione del lavoro ha respinto la

relativa istanza.

La

decisione su opposizione del 18 luglio 2006 va, conseguentemente, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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