38.2006.58
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
27 ottobre 2006Italiano48 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2006.58
Data decisione, Autorità:
27.10.2006, TCA
Titolo:
Rifiuto del condono di indennità percepite a torto.La mancata comunicazione all'URC e alla Cassa della carica di socio gerente e la costruzione intenzionale di una situazione giuridica(cessione della quota e del ruolo di gerente alla madre)atta a riconoscere prestazioni escludono la buona fede
CONDONO
INDENNITÀ
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
SOCIETÀ A GARANZIA LIMITATA
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 4 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.58
RS/DC/sc
Lugano
27 ottobre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio
2006 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 18 luglio 2006 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la propria decisione del 9 giugno 2006 (Doc. 5) con la
quale ha respinto la domanda del 23 marzo 2006 dell'assicurato (cfr. Doc. 6,
Doc. 6.1 e Doc. 6.2) volta ad ottenere il condono dell'importo di fr. 26'202.50
chiestogli in restituzione (cfr. Doc. 6.3).
L'amministrazione
ha così motivato la decisione su opposizione:
"
(...)
1. Il signor RI 1 (__________) è stato iscritto in disoccupazione dal 2
aprile 2004 sino al 31 luglio 2005, alla ricerca di un impiego a tempo pieno
come regista cinematografico, assistente di produzione. L'assicurato si è
annunciato alla Cassa di disoccupazione __________ di __________ (in seguito:
Cassa), rivendicando le relative indennità a decorrere dal 5 aprile 2004. La
Cassa ha aperto un termine quadro per la riscossione dal 5 aprile 2004 al 4
aprile 2006 ed ha determinato un guadagno assicurato di CHF 5'000.-.
L'assicurato ha
lavorato quale produttore cinematografico/regista dal 1. luglio 2001 al 31
gennaio 2004 presso la __________ in __________ (dallo scorso mese di marzo, __________
__________). In questa società egli ha rivestito, dalla sua data di iscrizione
(22 giugno 2001) sino al 19 aprile 2004, la carica di socio gerente con diritto
di firma individuale, detenendo una quota di CHF 19'000.- su un capitale
sociale di CHF 20'000.-. Dal 20 aprile 2004 la madre dell'assicurato (signora __________),
persona fino ad allora totalmente estranea alla società, figura iscritta a
registro di commercio quale socia gerente con diritto di firma individuale e
una quota di CHF 19'000.- (dal 17 marzo 2006 essa è iscritta quale socia e
liquidatrice con diritto di firma individuale). II signor RI 1 è stato
licenziato dal datore di lavoro in data 31 gennaio 2004 per il 31 marzo 2004,
causa crisi economica. La lettera di licenziamento - come anche l'Attestato del
datore di lavoro - è stata sottoscritta dal padre dell'assicurato (signor __________),
il quale è sempre stato iscritto a registro di commercio quale socio senza
diritto di firma e detentore di
una quota di CHF 1'000.-. I genitori dell'assicurato non sono mai stati
dipendenti della ditta, la quale soltanto nel 2003 ha avuto per brevi periodi
altri tre dipendenti oltre all'assicurato. Il signor RI 1 ha ancora collaborato
con la predetta società nel mese di dicembre 2004 (i giorni 1, 8 e 15), in
qualità di docente di __________.
2.
In occasione di una sua revisione, il Segretariato di Stato dell'economia (in
seguito: SECO) ha rilevato che il signor RI 1, anche dopo il suo licenziamento,
ha mantenuto una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno a
una società formalmente diretta e in mano ai suoi genitori, per cui non poteva
essere posto a beneficio delle indennità di disoccupazione.
Preso atto del
rapporto di revisione del SECO, in data 21 aprile 2005 la Cassa ha emesso una
decisione di restituzione per l'importo di CHF 26'202.50, quale prestazione
dell'assicurazione contro la disoccupazione percepita indebitamente nel periodo
da aprile a dicembre 2004. La predetta decisione è stata confermata, dapprima,
con decisione su opposizione 22 luglio 2005 della medesima Cassa e,
successivamente, con sentenza 20 febbraio 2006 del Tribunale cantonale delle
assicurazioni (in seguito: TCA).
(...)
4.
Nel caso in esame, con sentenza 20 febbraio 2006 il TCA ha respinto il
ricorso presentato dal qui opponente contro la decisione su opposizione 22
luglio 2005 della Cassa, rilevando in particolare quanto segue: "(...)
Questo Tribunale ritiene che esistano, nel caso concreto, gli estremi per
applicare la giurisprudenza federale atta ad impedire l'ottenimento abusivo di
indennità di disoccupazione per i seguenti motivi. Al momento della disdetta
l'assicurato rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (socio gerente con diritto di firma
individuale della Sagl sua ex datrice di lavoro). Suo padre (semplice socio
senza diritto di firma) nemmeno poteva sottoscrivere validamente la lettera di
licenziamento. La madre dell'assicurato (che non ha mai lavorato per la ditta)
ha assunto la posizione sino ad allora rivestita da suo figlio (socia gerente
con diritto di firma individuale e una quota di fr. 19'000.--). Ora, viste le
caratteristiche della ditta in questione - di modeste dimensioni e senza
diversificazione strutturale interna - e considerato che, ritenuta la qualifica
di produttore cinematografico/regista, l'assicurato era l'unico in grado di
svolgere lo scopo della società, bisogna concludere che il ricorrente, anche
dopo il suo licenziamento, ha mantenuto una posizione analoga a quella di un
datore di lavoro in seno a una società solo formalmente diretta e in mano ai
suoi genitori. (...) Nella sua posizione di persona in grado di determinare la
volontà del datore di lavoro l'assicurato non ha infine interrotto ogni legame
con la società sua ex datrice di lavoro la quale non è stata chiusa e continua
a esistere (cfr. estratto relativo alla __________ facilmente reperibile
all'indirizzo www.zefix.ch). (...)".
D'altra parte, si
osserva come, sulla Domanda d indennità di disoccupazione compilata il
14 aprile 2004 (data alla quale l'opponente, contrariamente a quanto da lui
sostenuto, figurava ancora iscritto a registro di commercio nella sua funzione
di socio e gerente con diritto di firma individuale), alla domanda n. 29
"Lei o Suo marito/Sua moglie partecipa o partecipava finanziariamente
all'azienda oppure svolge o svolgeva una funzione direttiva (p. es. azionista,
consigliere d'amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc.),
non è stata fornita alcuna risposta. Sull'Intervista iniziale datata 29
marzo 2005, invece, alla domanda "Attualmente Lei partecipa
finanziariamente oppure svolge una funzione direttiva in seno ad una ditta di
qualsiasi genere (p.es. azionista, consigliere di amministrazione o socio,
gerente in una Sagl, ecc)?", il signor RI 1 ha risposto negativamente.
Medesima cosa sul Curriculum vitae datato 12 aprile 2004: alle domande
"Appartiene a un consiglio d'amministrazione di una SA?", "È
amministratore unico di una SA?", 't socio di una SAGL?", "È
titolare di una ditta individuale?", l'assicurato ha ogni volta fornito
una risposta negativa. Infine, anche sul formulario Attestato del datore di
lavoro datato 5 aprile 2004, alla domanda n. 4 "La persona assicurata o
suo marito/sua moglie partecipa all'azienda o svolge una funzione direttiva (ad
es. azionista, consigliere d'amministrazione in una SA o socio, gerente in una Sagl
ecc.)?", è stata data una risposta negativa.
Visto quanto sopra,
l'opponente ha sottaciuto il suo ruolo all'interno della __________, violando
pertanto il dovere di informazione nei confronti dell'amministrazione. Con il
suo agire, il signor RI 1 ha voluto lasciar apparire una situazione giuridica
suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni
assicurative alle quali non aveva diritto. (...)"
(Doc. A2)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espresso:
"
(...)
A mio modesto parere la sezione del lavoro non ha
tenuto in considerazione quanto da me scritto in sede di opposizione e si è
limitata a riprendere le considerazioni esposte dal vostro Tribunale nella
sentenza del 20.02.2003 (recte: 2006). In effetti non è entrata nel
merito per sapere se io avevo informato a suo tempo l'ufficio regionale dì
collocamento di __________. Sulla domanda d'indennità non avevo indicato se ero
socio o meno della __________ di __________ ma questo non significa, o non deve
significare, che io abbia tentato di percepire qualche cosa che, dopo diversi
mesi di disoccupazione, è emerso che non avevo diritto dall'inizio. Come potevo
sapere se ne avevo il diritto o NO??? Visto che io avevo indicato al
collaboratore la mia situazione.
Per concludere ribadisco la mia assoluta buona
fede e di conseguenza, visto la mia situazione finanziaria precaria, chiedo che
mi venga concesso il condono della somma di CHF. 26'202.50." (Doc. I)
Nella sua
opposizione del 7 luglio 2006, allegata al ricorso, l'assicurato aveva in
particolare rilevato che:
"
(...)
Mi preme innanzitutto ribadire che non
corrisponde assolutamente al vero che la mia posizione non era stata indicata
al momento dell'iscrizione in disoccupazione. Il vostro ufficio indica, nella
decisione in questione, a pagina 3, che io stesso al punto 3 dell'intervista
iniziale compilata presso I'URC di __________ ho risposto negativamente alla
domanda volta a sapere se io partecipassi finanziariamente all'azienda oppure
svolgessi una funzione direttiva. Riportare questa affermazione e ritenere di
conseguenza provata la mia mancata buona fede, per cui la domanda di condono
viene respinta a priori, mi sembra eccessivo ed esagerato.
La mia situazione personale è stata descritta in
tutti i suoi particolari al momento dell'iscrizione presso l'Ufficio Regionale
di Collocamento sito all'epoca in quel di __________.
Non va infatti sottaciuto che al momento in cui
ho presentato domanda di disoccupazione non ero più iscritto a Registro di
Commercio quale socio o socio-gerente con firma individuale nella __________.
Ritengo sia per questo motivo che mio padre, al
momento della compilazione del formulario « attestato del datore di lavoro » ha
indicato che non svolgevo più una funzione direttiva all'interno di una SA o
SAGL.
La circostanza era perfettamente nota al mio
collocatore, al quale ho sempre fornito tutte le informazioni richieste,
compilando i moduli ritenuti necessari. Del resto, non va dimenticato che la
cassa __________, dopo aver attentamente esaminato la richiesta da me formulata
ed i documenti allegati alla medesima, ha immediatamente proceduto al
versamento delle indennità di disoccupazione, senza mai manifestare alcun
dubbio sulla mia idoneità al collocamento e, di conseguenza, sul mio diritto a
riceverle.
(...)
La mia posizione era dall'inizio ben nota
all'Ufficio Regionale di Collocamento di __________ e alla cassa di
disoccupazione senza che nessuno si sia mai preoccupato di avvisarmi che io
avrei potuto non avere diritto alle indennità di disoccupazione. Al contrario:
sia l'URC che l'__________ mi hanno sempre fatto credere (durante i colloqui e
attraverso il puntuale versamento degli importi mensili) di avere diritto alle
indennità di disoccupazione.
A mio modo di vedere le considerazioni espresse
dal TCA, e poste a fondamento della decisione negativa dell'ufficio giuridico,
riguardano un aspetto diverso a quello qui in discussione, ragione per la quale
non vanno confuse.
Da una parte vi é l'effettivo diritto, a momento
di iscriversi in disoccupazione, di percepire le indennità. Su questo argomento
il TCA é stato chiaro, stabilendo che nel mio caso torna applicabile la
giurisprudenza del - TF atta ad evitare la riscossione di indennità di
disoccupazione da parte di persone che possano concorrere alla formazione della
volontà societaria. A prescindere dal fatto che personalmente non ho potuto
(come del resto più volte ribadito) decidere alcunché, tale considerazione
nulla ha a che vedere con la questione della restituzione.
Questo poiché giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA le
indennità indebitamente riscosse devono essere restituite, ma si può
prescindere da tale richiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a
trovarsi in gravi difficoltà.
E' pertanto pacifico che può essere richiesta
solo la restituzione di prestazioni indebitamente percepite, e non certo di
quelle percepite con diritto. Il motivo per il quale vi é stato indebito
pagamento é del tutto irrilevante ai fini della considerazione della domanda di
condono e non può essere automaticamente considerato prova della malafede
dell'assicurato, altrimenti la possibilità di chiedere ed ottenere il condono
sarebbe una mera possibilità teorica che mai potrebbe concretizzarsi.
Nel mio caso é stata la revisione del SECO a
sancire la mia inidoneità al collocamento, ragione per la quale la cassa ha
soppresso il versamento della rendita e ne ha chiesto la restituzione. Prima di
quel momento né I'__________ né l'Ufficio regionale di collocamento avevano
avuto alcun dubbio sul mio diritto a percepire le indennità. Ritenere ora che
il fatto che io non fossi idoneo al collocamento, senza peraltro che l'__________
e l'URC se ne accorgessero, equivale ad essere in malafede é urtante e del
tutto ingiustificato.
Per concludere ribadisco che la mia buona fede é
pacifica, così come pacifico appare che a far tempo dalla soppressione delle
indennità, e sino al momento in cui non ho trovato un nuovo posto di lavoro, la
mia situazione finanziaria mi ha costretto a contrarre debiti che sto tutt'ora
pagando., Chiedermi la restituzione dell'importo equivarrebbe a mettermi in una
situazione finanziaria alquanto disperata.
Visto quanto precede chiedo che la decisione
del 09.06.2006 sia annullata e che a mio favore sia pronunciato il condono
dell'importo di CHF 26'202.50." (Doc. A2)
1.3. Nella sua
risposta del 7 settembre 2006 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere
il ricorso e ha rilevato in particolare:
"
(...)
La buona fede presuppone che l'assicurato ignori
che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si
può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza. La
giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del
condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di
restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano
imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato
può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano
costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (cfr. STCA del 16 agosto 2005 nella causa N.O., inc. n. 38.2005.3,
consid. 2.2 e riferimenti ivi citati).
Non vi è buona fede quando un obbligo di
annunciare non è stato adempiuto entro tempo utile intenzionalmente o in
seguito a grave negligenza o se delle prestazioni indebite sono state accettate
intenzionalmente o in seguito a grave negligenza (Circolare RCC dell'Ufficio
federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro (ora: Segretariato
di Stato dell'economia), 07/86 no. 46). Commette una grave negligenza colui
che, nell'annuncio, nella chiarificazione delle circostanze, nell'obbligo di
annunciare o nell'accettazione di prestazioni indebite, non ha dedicato quel
minimo di cura che si ha diritto di pretendere da lui, tenuto conto delle sue
attitudini e della sua formazione (cfr. Circolare RCC, 07/86 no. 46).
(...)" (Doc. IV)
1.4. Il 13
settembre 2006 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
(...)
La sezione del lavoro indica che io ho sottaciuto
il mio ruolo all'interno della __________ violando il dovere d'informazione nei
confronti dell'amministrazione. Inoltre cita: ... "con il suo agire, il
signor RI 1 ha voluto lasciar apparire una situazione giuridica suscettibile, a
mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative ... in
simili condizioni non è possibile riconoscere la buona fede
dell'assicurato..."
Quest'ultima affermazione viene da me contestata
in quanto, oltre a essere denigratoria nei miei confronti è pure lesiva.
Non mi sono mai permesso, e non me lo permetto
tutt'ora, di voler percepire oppure di aver percepito qualcosa alla quale non
avrei avuto diritto. lo ho semplicemente presentato regolare domanda
d'indennità e, al punto 29 della domanda d'indennità di disoccupazione
compilata alla cassa, non avevo indicato se ero membro o svolgevo una funzione
all'interno di una ditta. Non ho indicato questo perché a registro di
commercio, in data 4.5.2004, si poteva chiaramente verificare che il mio
nominativo era stato stralciato quale socio-gerente della ditta __________.
Fatti
I poteri decisionali sono passati ai miei
genitori.
Mi sono chiesto, e me lo chiedo tutt'ora, come
mai, dopo che tutti sapevano della mia situazione personale, mi hanno
riconosciuto e pagato le indennità di disoccupazione.
Al mio collocatore avevo sempre, e non ho mai
nascosto, la mia situazione personale all'interno della __________ e non mi è
mai stato chiesto o contestata, in alcun colloquio con la Cassa o con l'Ufficio
Regionale di Collocamento la mia posizione lavorativa.
Mi pare tendenzioso e semplicistico affermare di
aver ottenuto o cercato di ottenere qualcosa che la legge non mi avrebbe
permesso.
Ribadisco, per concludere, di aver sempre agito
in modo conforme e onesto nei confronti delle istituzioni e di conseguenza
respingo categoricamente l'affermazione fatta dalla sezione del lavoro e cioè
quella di aver agito in malafede.
Mi chiedo semmai, visto che gli specialisti della
disoccupazione dovrebbero essere i funzionari dell'ufficio regionale di
collocamento, se loro stessi non avrebbero dovuto controllare la mia posizione
personale all'interno della __________ oltre a chiamarmi regolarmente ai
colloqui e consegnarmi la documentazione per permettermi di percepire le
indennità di disoccupazione.
Per concludere, richiamando tutti i miei
precedenti scritti, ritenendo di aver agito onestamente nei confronti della
comunità, le istituzioni sociali e all'indirizzo delle casse federali
dell'assicurazione disoccupazione, chiedo che venga accolto il mio ricorso
vista la mia assoluta buonafede e per la mia situazione finanziaria."
(Doc. VI)
1.5. L’amministrazione,
il 21 settembre 2006, si è riconfermata nella propria risposta di causa (cfr.
doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00;
STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002
nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Chiamata
a pronunciarsi circa il diritto applicabile nel caso in cui l’amministrazione
si è dovuta pronunciare su una domanda di condono dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e concernente la restituzione di prestazioni ricevute
in precedenza, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
1.2 Die Vorinstanz hat hinsichtlich der am 18.
Juli 2003 verfügten, mit Einspracheentscheid vom 16. Februar 2004 bestätigten
Ablehnung des Erlassgesuchs des Beschwerdeführers Art. 95 Abs. 1 AVIG (in der
seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2
des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 6. Oktober
2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) angewendet.
Ob diese Vorgehensweise mit Blick darauf, dass die Gutgläubigkeit während des
Leistungsbezugs vom 9. Mai bis 20. Juni 2002 - und damit ein Sachverhalt, der
sich in einer vor dem In-Kraft-Treten des ATSG liegenden Zeitspanne
verwirklicht hat - zur Diskussion steht, einer näheren Überprüfung stand hält,
oder ob der bis Ende 2002 Grundlage für den Erlass einer Rückerstattungsschuld
gegenüber der Arbeitslosenversicherung bildende Art. 95 Abs. 2 Satz 1 AVIG (in
seiner bis dahin geltenden Fassung) zum Zuge kommt, braucht vorliegend nicht
abschliessend beurteilt zu werden. Ebenso wenig wie im Falle der Rückerstattung
von zu Unrecht bezogenen Leistungen (vgl. BGE 130 V 319 Erw. 5.1 und 5.2) kommt
im Zusammenhang mit der Erlassvoraussetzung der Gutgläubigkeit der Frage
ausschlaggebende Bedeutung zu, ob Art. 25 ATSG (oder altes Recht) anzuwenden
ist, wenn der Einspracheentscheid nach dem In-Kraft-Treten des ATSG ergangen,
der Erlass aber in Bezug auf vor dem 1. Januar 2003 gewährte Leistungen zu
prüfen ist. Denn die nach dem ATSG diesbezüglich massgeblichen Grundsätze sind
aus der früheren Regelung und den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien
zur Beurteilung der für einen Erlass unter anderem vorausgesetzten
Gutgläubigkeit des Leistungsbezügers (BGE 122 V 223 Erw. 3, 112 V 103 Erw. 2c,
110 V 180 f. Erw. 3c; AHI 2003 S. 161 f. Erw. 3a; ARV 2001 Nr. 18 S. 162 Erw.
3b) hervorgegangen (vgl. auch Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum
Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts, Zürich 2003, Rz 23 zu Art. 25). Unbestrittenermassen
gelangten demgegenüber auf das am 1. Mai 2003 angehobene Erlassverfahren
bereits die in Art. 4 Abs. 4 und 5 ATSV geregelten formalen Aspekte der
Gesuchseinreichung zur Anwendung. (…)." (cfr. STFA del 27 aprile
2005 nella causa R.,
C 174/04)
Inoltre, circa gli effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
i) ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung
des AVIG (vgl. alt Art.
6, alt Art. 95 AVIG) fällt grundsätzlich
zugunsten derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin
werden für Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die
Rückforderung von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene
Besonderheit auch für die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne
Bereiche der Leistungsrückforderung (vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich
insoweit gegenüber dem bisherigen Recht keine massgebenden Abweichungen."
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art. 25, n. 45)
Dunque la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI
conserva tutta la sua validità.
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
"
1 La grave
difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
Considerandi
2.
Per il
calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il
rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a
LPC;
b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
c. quale importo per le spese personali:
4800.
franchi l’anno;
d. quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone
secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
3.
La
franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c
LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari
di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c
cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente
invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività
lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese
per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è
necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere
concesso.
2.3
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002.
N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998.
N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
2.4
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche
(cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere
bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende
Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in
den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht
grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in
Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von
Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber
dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze
wurde im Zuge
der
Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen
zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999
4585). (…)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf
verzichtet, von der
allgemeinen
Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen
festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen
ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie
altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.
96.
LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was
dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende
Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht
"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf
also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
(AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20, 21, 22 e 30).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere
o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del
relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.5
In
una decisione del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02 – decisione resa
dopo che il TFA aveva già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale
ha concluso che l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al
50% e ha rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo
dell’importo da restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con
il quale il TCA ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in
restituzione in quanto la stessa non era in buona fede.
In quell’occasione il TFA
ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…)
2.3
Per quanto concerne la nozione di buona fede,
giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv.
1.
LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la
disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41
consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che
l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta
per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria
per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di
restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per
contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o
l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve
violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag.
73.
consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid.
2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere
il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto
o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere
d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2
OG). Per contro, il tema di sapere se una persona abbia fatto prova
dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di diritto, che il
Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223 consid. 3 e riferimenti; DLA 1998
no. 41 pag. 237 consid. 3).
3.
Nell'ambito della precedente procedura, statuendo
in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro
computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le
considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul
principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo
alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività
lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono
vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF
125.
V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il
giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire
quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i
vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente
presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la
vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale
delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata
collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e
l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato
che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia,
l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo
licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni
addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento,
aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la
preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della
corrispondenza e della contabilità private.
4.
4.1
Non sussistendo - in assenza di nuovi
elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi
dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle
assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo
continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere
sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona
fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.
4.2
In una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14
pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave
negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il
fatto di lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per
quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa
di disoccupazione.
4.3
La presente fattispecie - così come accertata
da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi
giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il
condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite,
già solo per questo motivo merita di essere disatteso.
(…)." (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella
causa P.B., C 292/02)
In una
decisione del 16 giugno 2003 nella causa C.G. (C130/02) la nostra Massima
Istanza ha confermato il giudizio con il quale questo Tribunale, ravvisata la
mancanza di buona fede, ha negato a un’assicurata il condono dell’importo
chiestole in restituzione.
Il TFA ha
sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.
3.1
I primi giudici, ritenendo che l'interessata
avrebbe violato il proprio obbligo di comunicare all'amministrazione un fatto
importante per l'esercizio del diritto alle prestazioni - in concreto: la
propria posizione di amministratrice unica con diritto di firma individuale,
ricoperta dall'8 aprile 1988 e anche successivamente al suo licenziamento,
all'interno della società datrice di lavoro di appartenenza del padre - hanno
ravvisato una grave negligenza nel comportamento della ricorrente e hanno, di conseguenza,
negato la propria buona fede e il diritto al condono dell'obbligo di
restituzione.
3.2
Per parte sua, l'assicurata, facendo in
sostanza notare come la sua carica di amministratrice unica risultasse dal
registro di commercio e fosse pertanto, per l'effetto di pubblicità
riconosciuto a tale registro (art. 933 cpv. 1 CO), notoria, contesta di avere
violato un obbligo di informazione e censura l'operato dei primi giudici nella
misura in cui le hanno negato la buona fede e, di conseguenza, il diritto al
condono. A tal proposito, l'insorgente osserva che l'amministrazione poteva
senz'altro, senza particolari ricerche e dispendio, prendere conoscenza della
sua posizione di amministratrice, non fosse altro per il fatto che la ditta
della datrice di lavoro recava il proprio nome di famiglia. A sostegno della
propria buona fede, C.________ fa quindi valere il carattere marginale
dell'attività svolta presso la società in qualità di amministratrice unica, e
mette in risalto il fatto che, già solo alla luce dell'impegno estremamente
ridotto, limitato a poche ore mensili e di conseguenza retribuito in fr. 2000.-
annui, mai avrebbe pensato che tale attività potesse essere di pregiudizio per
il proprio diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.
4.
A ben vedere, questo Tribunale non ravvisa seri
motivi per non condividere, almeno nel suo risultato, l'operato della Corte
cantonale.
4.1
Anche se il Tribunale federale delle
assicurazioni - in materia di restituzione di indennità per lavoro ridotto
(cfr. art. 31 cpv. 3 lett. c LADI) versate a torto ad un membro del consiglio
di amministrazione di una SA attivo nella ditta - ha già avuto modo di
osservare come, per l'effetto di pubblicità del registro di commercio (art. 933
cpv. 1 CO), la cassa disoccupazione debba sin dall'inizio lasciarsi opporre
l'appartenenza di un lavoratore al consiglio di amministrazione (DTF 122 V 270)
e - in una sentenza avente per oggetto, come in concreto, una domanda di
condono dell'obbligo di restituzione di prestazioni dell'assicurazione contro
la disoccupazione - ha altresì precisato che non sussiste un obbligo legale
incondizionato - tale da escludere eo ipso la buona fede - di segnalare
spontaneamente la propria posizione di consigliere di amministrazione (sentenza
dell'8 agosto 2001 in re K., C 90/01, consid. 4b/aa e bb), la pronuncia
impugnata deve comunque essere confermata, e questo già solo in ragione di un
altro aspetto.
4.2
Come rilevato dalla Corte cantonale, non
possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la
vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro
appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del
lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta
società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2
febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello
stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -
mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di
riscossione di prestazioni.
4.3
I fatti così esposti ed accertati dalla
precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente
evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,
sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi
istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria
posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia
datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso
eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali
non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,
secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e
dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e riferimenti), è
considerato detenere una simile posizione un membro del consiglio di amministrazione
- e, quindi, a maggior ragione l'amministratore unico di una SA familiare.
4.4
In tali condizioni, avendo potuto e dovuto
riconoscere l'illegittimità della propria richiesta di indennità di
disoccupazione (cfr. DTF 123 V 237 consid. 7b/bb e i riferimenti ivi citati;
cfr. pure DLA 2002 no. 28 pag. 183 nonché il consid. 2a non pubblicato in DLA
2001.
no. 27 pag. 225), l'insorgente non poteva giustamente essere ritenuta in
buona fede al momento della loro riscossione. Ne consegue pertanto che a
ragione la precedente istanza le ha negato il diritto al condono dell'obbligo
di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite.
4.5
A nulla serve, in un simile contesto,
invocare la presunta conoscenza (cfr. consid. 4.1), da parte
dell'amministrazione, dei rapporti societari e, quindi, del fatto che
C.________ non avrebbe, dall'inizio, avuto diritto alle prestazioni
indebitamente versate dalla cassa di disoccupazione (cfr. a tal proposito DTF
123.
V 234; consid. 2a non pubblicato in DLA 2001 no. 27 pag. 225). A tal
proposito va infatti rammentato che l'eventuale errore da parte
dell'amministrazione (in concreto: l'indebito versamento delle prestazioni
assicurative) non è suscettibile di sopperire alla mancanza di buona fede
iniziale dell'assicurato (DLA 1998 no. 41 pag. 234).
5.
In esito alle suesposte considerazioni, la
pronuncia impugnata, non violando il diritto federale né fondandosi su un
accertamento dei fatti manifestamente errato, merita di essere confermata
mentre il gravame deve essere respinto.
(…)" (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C.G., C 130/02)
L’Alta Corte, in un'altra decisione del 23 settembre 1998 nella causa L. (C
162/98), ha confermato il precedente giudizio cantonale che aveva negato la
buona fede nel caso di un'assicurata che, dopo aver lasciato la carica di
membro del consiglio d'amministrazione, aveva assunto quella di direttrice con
diritto di firma individuale e dichiarato di continuare a lavorare a tempo
parziale per la medesima SA.
Il TFA
ha, in particolare, rilevato e concluso che:
"
(…)
3.
- a) Alla pronunzia cantonale deve essere
prestata adesione anche
per quanto concerne l'applicazione dei menzionati
principi (ndr.: i principi validi per stabilire sulla buona fede e
sull'esistenza di un onere troppo grave nell'ambito di una domanda di condono)
alla vertenza in oggetto. I giudici cantonali hanno innanzitutto posto in
evidenza che questa Corte nella sentenza del 21 aprile 1997, aveva già
constatato come L., presentando all'amministrazione la domanda d'indennità di disoccupazione
del 31 agosto 1994, aveva voluto lasciare apparire una situazione giuridica
suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni
assicurative in base ad uno statuto di persona idonea al collocamento. Detta
conclusione deve essere confermata in concreto, nulla essendo stato posto in
evidenza dalle precedenti istanze che potesse incidere sull'esito della
presente vertenza dal profilo dell'esame della buona fede. In effetti, come
emerge dagli atti all'inserto, l'interessata stessa aveva riempito, il 12
agosto 1994, l'attestato del datore di lavoro destinato all'assicurazione
contro la disoccupazione. Dopo essersi annunciata parzialmente disoccupata,
essa aveva continuato ad assumere la posizione di persona di riferimento dello
studio di architettura L. SA, adoperandosi per evitare il fallimento della
società nella speranza che i progetti sospesi fossero liberati. Considerati
tali compiti, con l'assunzione dei quali L. a non far dubbio si distingueva da
un qualsiasi architetto dipendente, essa di principio ben doveva saper di non
essere idonea al collocamento.
b) Resta da esaminare se l'insorgente possa prevalersi della
propria buona fede eccependo di essere stata indotta in errore, rispettivamente
asserendo che l'atto o l'omissione colpevole era stato costitutivo solo di una
violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare.
In concreto, la precedente istanza ha chiesto all'addetto
dell'Ufficio regionale di collocamento di Lugano se egli avesse confermato
all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, ciò che il
funzionario interrogato ha categoricamente negato, precisando che tale compito
spettava principalmente alla Cassa disoccupazione. Il punto in discussione non
è quindi di alcun soccorso per la ricorrente. Irrilevante ai fini decisionali è
poi il fatto che detto collocatore abbia affermato essere probabilmente stato a
conoscenza che L. fosse l'unica dipendente della L. SA e responsabile tecnica
della stessa ditta. Né a esito diverso si può giungere tenendo conto degli
sforzi personali intrapresi a suo tempo dall'insorgente per trovare lavoro.
c) Discende dalle suesposte considerazioni
che la buona fede
della ricorrente deve essere negata.
(…)."
(cfr. STFA del 23 settembre 1998 nella causa L.,
C 162/98)
Pronunciandosi
nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere ricevuto un salario
durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale aveva riconosciuto la
buona fede nella percezione delle indennità in un determinato periodo di controllo
il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2
Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet
werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19.
März 2002 ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26.
März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt
hat, keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine
Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung
der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige
Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit
ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die
Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom
16.
April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der
Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden Entlöhnung.
Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass ihm die
ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht vollumfänglich
zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im vorinstanzlichen Verfahren
geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis
gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht die
nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit
aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den
gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw.
3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den Monat März
2002.
nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die
offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen
der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit
gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu
qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben
entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der
Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt, weshalb die
Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht ausgerichteten Taggelder
im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."
(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C
172/03)
In un
altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata
a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad
accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.
L'Alta
Corte ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
4.1
In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag
auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in
der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung
anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die
ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20
%igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit
eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen,
kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar
bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft
korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche
Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten
Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu
vertreten.
4.2
Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass
die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder
jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der
Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung
für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.
Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer
geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer
Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an
Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles
erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen
annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer
Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres
erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser
Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie,
würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum
je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung
erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der
Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu
nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen
dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der
ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene
Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an
Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in
gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten
müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten
Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem
zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen
bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit
Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche
eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"
(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C
70/03, consid. 4)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato
che:
"
(…) Nach der Rechtsprechung ist grobe
Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem
verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als
beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl.
auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu
Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)
2.6
L’assicurato ha motivato la propria domanda di condono,
asserendo di essere stato in buona fede, in quanto, da un lato, al momento
dell’iscrizione in disoccupazione avrebbe descritto dettagliatamente la propria
situazione, dall’altro, allorché ha presentato la domanda di disoccupazione non
era in ogni caso più iscritto a Registro di commercio quale socio gerente con
firma individuale della __________ (cfr. doc. I; A2).
In realtà
dalla documentazione agli atti risulta che l’insorgente si è annunciato per il
collocamento il 2 aprile 2004, rivendicando il diritto alle indennità di
disoccupazione a fare tempo dal 5 aprile 2004 (cfr. doc. 6/42).
A quella
data l’assicurato era ancora iscritto a Registro di commercio quale socio
gerente della citata Sagl.
In
effetti dall’estratto del RC emerge che la radiazione della sua carica ha avuto
luogo il 20 aprile 2004 con pubblicazione sul FUSC il 26 aprile 2004 (cfr.
estratto RC __________ ora __________ reperibile al sito www.zefix.ch).
Nonostante
ciò, dal “Curriculum Vitae” (cfr. doc. 11) compilato all’attenzione dell’URC il
12.
aprile 2004 si evince che il ricorrente ha risposto negativamente alle
seguenti domande:
"
Appartiene a un consiglio d’amministrazione di
una SA?
E’ amministratore unico di
una SA?
E’ socio di una Sagl?
E’ titolare di una ditta
individuale?”
Nel
formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione” del 14 aprile 2004
indirizzato alla Cassa di disoccupazione nulla ha, poi, indicato al quesito n.
29:
"
Lei o suo marito/Sua moglie partecipa o
partecipava finanziariamente all’azienda oppure svolge o svolgeva una funzione
direttiva (p.es. azionista, consigliere d’amministrazione in una SA o socio
gerente in una Sagl, ecc)?” (Doc. 6/39)
Nemmeno
in occasione del colloquio di iscrizione con il proprio consulente del
personale del 14 aprile 2004 l’assicurato ha accennato alcunché in merito alla
sua posizione nella Sagl (cfr. doc. 12).
Anche il
padre del ricorrente, il 5 aprile 2004, nell’”Attestato del datore di lavoro”
ha risposto “no” alla domanda “La persona assicurata o suo marito/sua
moglie partecipa all’azienda o svolge una funzione direttiva (ad es. azionista,
consigliere d’amministrazione di una SA o socio, gerente in una Sagl, ecc.)?” (cfr.
doc. 6/37).
L’”Intervista
iniziale” del 29 marzo 2005 (cfr. doc. 10), menzionata dalla Sezione del lavoro
nella decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. A2; IV), in
cui l’assicurato ha negato di partecipare finanziariamente oppure di svolgere
una funzione direttiva in seno a una ditta di qualsiasi genere (cfr. doc. 10),
si riferisce, per contro, a un lasso di tempo posteriore al periodo
determinante in concreto, per cui la stessa è irrilevante ai fini della
presente vertenza.
In
proposito va, comunque, evidenziato che tale intervista è stata effettuata
nell’ambito del colloquio di consulenza del 19 marzo 2005 ed era già stata
ventilata durante l’appuntamento del 25 febbraio 2005 (cfr. doc. 12).
In simili
circostanze, occorre concludere che l’assicurato, quando si è iscritto in
disoccupazione, ossia al momento in cui veniva valutato il suo diritto o meno
alle relative indennità, non ha in nessun modo informato l’amministrazione di
essere iscritto a RC quale socio gerente della __________.
Giova,
altresì, ricordare che con sentenza del 20 febbraio 2006 questa Corte ha
confermato la decisione su opposizione del 22 luglio 2005 relativa all’ordine
di restituzione delle indennità di disoccupazione percepite indebitamente
dall’assicurato dal mese di aprile al mese di dicembre 2004, ritenendo che
egli, benché avesse ceduto la sua quota di fr. 19'000.-- e la carica di gerente
della __________ alla madre, rivestiva ancora, in considerazione delle
caratteristiche della ditta - di modeste dimensioni e senza diversificazione
strutturale interna - e del fatto che, ritenuta la sua qualifica di produttore
cinematografico/regista, era l’unico in grado di svolgere lo scopo della
società, una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e non aveva
interrotto ogni legame con la società sua ex datrice di lavoro (cfr. inc.
38.2005
),
Alla luce
di quanto esposto, questa Corte ritiene che all’assicurato non poteva sfuggire
che per gli organi chiamati ad applicare la LADI era importante conoscere il
suo ruolo all’interno della __________.
Conformemente,
dunque, alla legge e alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.2, 2.3, 2.4,
2.5
), a mente di questo Tribunale nel caso dell’assicurato deve essere esclusa
la buona fede nella percezione delle indennità di disoccupazione, in primo
luogo, per il fatto di avere negato, al momento dell’iscrizione in
disoccupazione, di rivestire la carica di socio gerente in seno alla società,
quando invece era ancora iscritto a RC con questa funzione.
In
secondo luogo, per aver costruito intenzionalmente una situazione giuridica
suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni
assicurative (al riguardo cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C
217/02; STCA del 16 agosto 2005 nella causa O., 38.2005.3).
Infatti,
in tali condizioni, avendo potuto e dovuto riconoscere l'illegittimità della
propria richiesta di indennità di disoccupazione, l'insorgente non può essere
ritenuto in buona fede al momento della loro riscossione.
In ogni
caso, qualsiasi persona nella situazione dell'assicurato avrebbe potuto e
dovuto comunicare all'amministrazione la sua effettiva posizione di persona in
grado di determinare la volontà del datore di lavoro all’interno della ditta
sua ex datrice di lavoro.
L'omissione
di questa informazione configura, di conseguenza, una grave negligenza che
esclude la buona fede dell'assicurato (cfr. consid. 2.3, 2.4. e 2.5).
La
negligenza commessa dal ricorrente non può poi essere ritenuta lieve, per il
motivo che dagli atti riuslta che la Cassa, allorché l’assicurato nulla ha
indicato al quesito n. 29 della “Domanda di indennità di disoccupazione” citato
sopra, non l’ha sollecitato a rispondere sì o no.
Non va, infatti,
dimenticato che il ricorrente, presso l’URC, aveva comunque negato di essere
socio di una Sagl e che suo padre nell’”Attestato del datore di lavoro” ha
risposto negativamente alla domanda se l’assicurato fosse un socio gerente
della Sagl (cfr. doc. 6/37; 11).
Venendo a
mancare il primo presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono
delle prestazioni è, quindi, a ragione che la Sezione del lavoro ha respinto la
relativa istanza.
La
decisione su opposizione del 18 luglio 2006 va, conseguentemente, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster