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Decisione

38.2006.59

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 novembre 2006Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

2 L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni

su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente

errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

3 L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione

su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del

suo preavviso all’autorità di ricorso."

(a proposito dell'art. 53

LPGA cfr. la STFA del 25 ottobre 2006 nella causa Z., C 24/06 e riguardo all'art.

53 cpv. 3 LPGA in relazione con l'art. 3a della legge di procedura per i

ricorsi al TCA, cfr. ad esempio la STCA del 19 novembre 2003 nella causa P.,

38.2003.40).

Di conseguenza, secondo

Considerandi

questo Tribunale, a ragione l'amministrazione ha respinto l'opposizione contro

la nuova decisione del 20 giugno 2006.

Il TCA nota peraltro che

con un'ulteriore decisione del 20 settembre 2006 la Sezione del lavoro ha

riconosciuto l'idoneità al collocamento della ricorrente, come da lei

auspicato.

2.3

Per quel che concerne la

richiesta dell'assicurata di annullare la decisione con la quale è stata

sospesa per 5 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, tale

questione non può venire esaminata dal TCA in quanto quella decisione non è

stata contestata e l'amministrazione non ha dunque emesso una decisione su

opposizione (cfr. STFA del 22 settembre 2006 nella causa B., P 26/05; DTF 131 V

164.

consid. 2.1).

La questione che concerne

il diritto delle prestazioni per il corso frequentato dall'assicurata verrà

invece affrontata dal TCA separatamente (cfr. inc. 38.2006.75).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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