38.2006.59
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23 novembre 2006Italiano16 min
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Numero d'incarto:
38.2006.59
Data decisione, Autorità:
23.11.2006, TCA
Titolo:
La modifica di una decisione è possibile sia prima che dopo la relativa crescita in giudicato formale.Pertanto l'amministrrazione era legittimata,in casu,a riesaminare una decisione di idoneità al collocamento non essendo ancora scaduto il termine per formulare un'eventuale opposizione.
CRESCITA IN GIUDICATO
RICONSIDERAZIONE
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.59
DC/sc
Lugano
23 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 luglio
2006 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 31
maggio 2006 la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1, idonea al collocamento
durante la frequentazione di un corso di perfezionamento quale __________,
rilevando:
"
(...)
Sentito il parere dell'Ufficio di collocamento
competente, il corso __________ e il relativo stage verranno riconosciuti,
attraverso le opportune decisioni, quali misure del mercato del lavoro (MML).
Visto quanto precede, tenuto conto delle
decisioni URC di concedere (autorizzare) la partecipazione dell'assicurata al
provvedimento in esame, l'Ufficio giuridico non può che ritenere la signora RI
1 idonea al collocamento.
Tuttavia, è stato accertato che l'assicurata ha
violato l'obbligo di informare o di annunciare spontaneamente, agli organi
competenti la sua partecipazione al corso __________, pertanto, l'Ufficio
giuridico decide di sospenderla, per un determinato periodo, dal beneficio
delle prestazioni della disoccupazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. e
LADI. (cfr. decisione n° 210539714 del 31.05.2006)." (Doc. 6)
Con una
successiva decisione del 20 giugno 2006 la Sezione del lavoro ha annullato la
decisione del 31 maggio 2006, argomen-tando:
"
(...)
Visto quanto precede, si decide di annullare la
decisione 31 maggio 2006 concernente l'idoneità dell'assicurata durante la
frequentazione del corso __________ e di rinviare tale esame al momento in cui l'autorità
competente avrà valutato la possibilità di riconoscere il finanziamento del
corso. In caso di risposta affermativa l'idoneità al collocamento andrà
valutata anche alla luce della prassi relativa al riconoscimento, a titolo
d'eccezione, del diritto alle indennità durante la frequentazione di un corso
non autorizzato dall'amministrazione (Circolare ID, seco - gennaio 2003,
edizione francese, B189)." (Doc. 5)
1.2. Il 10 luglio
2006 l'assicurata ha inoltrato una tempestiva opposizione contro la nuova
decisione della Sezione del lavoro (cfr. Doc. 4).
Il 21
luglio 2006 la Sezione del lavoro ha respinto l'opposizione, rilevando:
"
(...)
II 13 giugno 2006 la responsabile dell'URC di __________,
sig.ra __________, ha segnalato al responsabile dell'UG, avv__________, che
l'URC non aveva ancora preso nessuna decisione in merito al riconoscimento del
corso richiesto dall'assicurata e che non era corretto che l'UG si fosse
espresso su questo aspetto nella sua decisione del 31 maggio 2006.
In data 20 giugno 2006 il servizio cantonale ha
emesso una nuova decisione con cui ha annullato la decisione del 31 maggio 2006
relativa all'idoneità al collocamento. Contro quest'ultima decisione
l'assicurata ha presentato in data 10/13 luglio 2006 l'opposizione qui in
esame.
(...)
5. Nel caso in esame, con la decisione annullata I'UG si è, per
errore, pronunciato anche
riguardo al riconoscimento della partecipazione al corso __________ quale
collaboratrice sanitaria ed ha valutato l'idoneità al collocamento partendo da
questo errato presupposto.
Ora, come indicato
in precedenza, è esclusivamente all'URC che incombe l'onere di valutare la
domanda di partecipazione al corso in parola e di emettere la relativa
decisione.
6. Considerato che la decisione del 31 maggio 2006 è stata modificata (annullata) prima della sua
crescita in giudicato, che per procedere ad una modifica prima dello scadere
del termine ordinario d'impugnazione l'amministrazione non è vincolata a
condizioni particolari, e che nel caso concreto la decisione fosse in realtà
viziata da un errore rilevante, l'annullamento della stessa appare certamente
appropriato.
Va pure ricordato
che la valutazione dell'idoneità al collocamento durante la frequentazione del
corso è poi stata esclusivamente rinviata e che nella decisione impugnata viene
esplicitamente richiamata la necessità di eventualmente valutare
l'applicabilità dell'eccezione che permette il riconoscimento del diritto alle
indennità anche in caso di frequentazione di un corso di formazione senza
l'autorizzazione dell'amministrazione. Circostanza, questa, che potrebbe
comunque rivelarsi importante per l'assicurata.
7. A margine va poi precisato che, sia la decisione del 31 maggio
2006, sia quella del 20 giugno 2006, sono state emesse e firmate dall'ispettore
__________ poiché egli era il funzionario responsabile della pratica.
Differente è la situazione in relazione alla presente procedura, la cui evasione
non è curata dal funzionario incaricato della prima decisione ma da altri
collaboratori dell'UG." (Doc. A)
1.3. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso col
TCA nel quale si è in particolare così espressa:
"
(...)
Chiedo che venga
annullata la decisione su opposizione del 21.7.2006 e la decisione del
20.6.2006.
Come già ampliamente detto al mio collocatore,
presso l'Ufficio di Collocamento Sezione del Lavoro di Bellinzona io, in data
22.7.2005 e 24.8.2005, ho riferito la mia situazione personale e le mie
intenzioni. Purtroppo, al posto di aiutarmi, in questi ultimi mesi vivo un vero
e proprio incubo.
Quest'ultimi uffici si stanno adoperando per
mettermi il "bastoni tra le ruote".
In occasione dei colloqui il mio collocatore
doveva informarmi in modo dettagliato sulle mie possibilità, le mie competenze,
sul modo di inoltrare in maniera ufficiale la documentazione onde permettermi
di usufruire di quanto stabilisce la legge a favore dei disoccupati.
Torno a ripetere: per quale motivo ad altre
persone nella mia stessa situazione i corsi sono stati pagati dalla
disoccupazione mentre a me no?
Visto quanto sopra, richiamando tutti i miei
precedenti scritti all'URC e alla Sezione del Lavoro e ribadendo che la Cassa
mi ha già indennizzato tramite guadagno intermedio per lo stage fatto, chiedo di non venire penalizzata (annullare
5 giorni di sospensione) e di essere messa al beneficio della disoccupazione
come da decisione del 31.5.2006.
In questa sede ripeto quanto già indicato a suo
tempo e cioè che ero disposta a lasciare in qualsiasi momento il corso __________
se io o il mio collocatore mi avesse trovato un posto di lavoro di durata
indeterminata al 100% (magari lui stesso poteva lasciarmi il suo posto cosi non
sarei stata bollata quale persona che è al suo 3° termine quadro!) .
Per il pagamento del corso __________ chiedo che
questo tribunale mi riconosca le spese da me sopportate perchè, come mi è già
stato indicato, questo corso, con il conseguimento del diploma e arricchimento
del mio curriculum, ha potuto accrescere la mia possibilità di reperire un
nuovo posto di lavoro." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 22
settembre 2006 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(...)
5.
Dopo avere atteso che l'URC si esprimesse in merito al riconoscimento del
corso frequentato dalla signora RI 1 nel periodo dal 23 gennaio al 12 aprile
2006 (doc. 14 e 15), in data 20 settembre 2006 il servizio cantonale ha emesso
una decisione, in virtù della quale l'assicurata è stata riconosciuta idonea al
collocamento nel suddetto lasso di tempo (doc. 16).
6.
Conformemente all'art. 52 cpv. 1 LPGA, Le decisioni possono essere
impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
Trascorso il termine ordinario d'impugnazione, le decisioni diventano -
riservati eventuali mezzi straordinari d'impugnazione - vincolanti per
l'amministrato come pure per l'amministrazione e non possono più essere
modificate. Tuttavia, prima dello scadere degli stessi, l'amministrazione può
rivedere una decisione non impugnata senza essere vincolata da presupposti
particolari, segnatamente senza la necessità che siano adempiute le condizioni
valide per il riesame di un provvedimento cresciuto in forza di cosa giudicata
(art. 53 LPGA; A. Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale,
Cadenazzo 2002, n. 862 e 863 e riferimenti ivi citati). In altre parole, prima
che sia trascorso il termine di 30 giorni per l'introduzione di un'opposizione,
l'amministrazione ha la possibilità di modificarla.
7.
L'attribuzione di provvedimenti di formazione, di occupazione e speciali ai
sensi della LADI è di competenza degli URC (art. 85 cpv. 1 lett. b LADI; cfr.
art. 2a lett. b R-rilocc), mentre l'idoneità al collocamento è esaminata
dall'UG (art. 85 cpv. 1 lett. d LADI; cfr. art. 2c lett. a R-rilocc).
8.
Nella presente fattispecie, con la decisione annullata (doc. 6) l'UG si è,
per errore, pronunciato anche riguardo al riconoscimento della partecipazione
al corso __________ quale __________ ed ha valutato l'idoneità al collocamento
partendo da questo errato presupposto.
Ora, come indicato in
precedenza, è esclusivamente all'URC che incombe l'onere di valutare la domanda
di partecipazione al corso in parola e di emettere la relativa decisione. II
predetto organo si è del resto pronunciato negativamente con decisione 28
luglio 2006 (cfr. doc. 14). Contro questa decisione l'assicurata ha presentato
opposizione in data 5 settembre 2006 (cfr. doc. 15).
Considerato che la
decisione del 31 maggio 2006 è stata modificata (annullata) prima della sua
crescita in giudicato, che per procedere ad una modifica prima dello scadere
del termine ordinario d'impugnazione l'amministrazione non è vincolata a
condizioni particolari e che nel caso concreto la decisione era in realtà
viziata da un errore rilevante, l'annullamento della stessa appare certamente
appropriato.
La valutazione
dell'idoneità al collocamento durante la frequentazione del corso era del resto
stata esclusivamente rinviata e, al riguardo, il servizio cantonale si è
espresso favorevolmente lo scorso 20 settembre (cfr. doc. 16).
9.
Riguardo alle richieste formulate dalla ricorrente in sede ricorsuale, si
rendono necessarie due precisazioni.
L'oggetto della
vertenza in esame è limitato alla decisione su opposizione del 21 luglio 2006 e
non può essere esteso a nessun altro tema. Per costante giurisprudenza,
infatti, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STCA del 18 gennaio 2006
nella causa V.H., inc. n. 38.2005.71, consid. 2.8 e riferimenti ivi citati).
Pertanto, la
richiesta di annullare la decisione di sospensione di 5 giorni (doc. 7) non può
essere esaminata, poiché legata alla decisione di sospensione del 31 maggio
2006, che non è stata impugnata e, richiamato quanto indicato al punto 6, è
divenuta definitiva una volta trascorso il termine per interporre opposizione.
Uguale trattamento
deve essere applicato alla richiesta di riconoscimento, da parte di questo
lodevole Tribunale, delle spese relative al corso frequentato dall'assicurata.
Il diritto o meno al rimborso delle spese sostenute per la frequentazione del
corso in parola hanno fatto oggetto di una distinta decisione dell'URC. Tale
decisione è stata impugnata dall'assicurata e spetta all'URC pronunciarsi in
merito alla richiesta tramite una decisione su opposizione (art. 52 LPGA). Solo
al momento in cui l'amministrazione avrà emesso la decisione su opposizione,
l'assicurata avrà la possibilità, se necessario, di sottoporre il caso al
giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni." (Doc. III)
1.5. Il 20
settembre 2006 la Sezione del lavoro ha deciso che l'assicurata è idonea al
collocamento, con la seguente motivazione:
"
(...)
Se l'assicurato partecipa ad un corso non
approvato e non finanziato dalla LADI, l'idoneità al collocamento sarà
riconosciuta unicamente se lo stesso è disposto ad interrompere, in qualsiasi
momento, il corso per accettare un impiego. Le conseguenze finanziarie dovute
dall'interruzione del corso devono essere attestate dalla direzione della
scuola e l'assicurato, durante la frequenza al corso, deve ugualmente
soddisfare le prescrizioni sul controllo della disoccupazione, segnatamente
riguardo alle ricerche di lavoro (cfr. Circolare ID, 01.2003, B189 - 190).
Nella presente fattispecie, la signora RI 1 si è
riannunciata in disoccupazione il 31 maggio 2005 con diritto alle indennità dal 1° luglio 2005 (3° termine quadro
01.11.2004 - 31.10.2006; guadagno assicurato: CHF __________) e alla ricerca di
un impiego a tempo pieno quale __________, __________, __________.
Dall'8 dicembre 2005
l'assicurata lavora a tempo parziale (in misura variante dai 20% al 50%) presso
la __________, Ascona, in qualità di venditrice, annunciando il guadagno
intermedio.
Mediante comunicazione 25 aprile 2006 l'URC di __________
ha sottoposto il caso per decisione, relativa alla verifica dell'idoneità al
collocamento, allo scrivente Ufficio poiché l'assicurata dal 23 gennaio 2006 al 12 aprile 2006 ha partecipato al corso di __________
in svolgimento a __________.
Sentita personalmente il 12 maggio 2006 la
signora RI 1 ha specificato, in buona sostanza, di essersi iscritta al corso in
oggetto il 28 giugno 2005 scegliendo la sede di __________ (inizio previsto:
04.10.2005).
Visto il numero di iscritti al corso,
l'assicurata ha optato per la sede di __________ con inizio il 23 gennaio 2006.
II corso __________ era strutturato in 3 moduli: corso base dal 23 gennaio al
17 febbraio 2006, stage pratico dal 20 febbraio al 10 marzo 2006 e corso
approfondimento dal 27 marzo al 12 aprile 2006. Al termine del corso l'assicurata ha conseguito
l'attestato di __________.
Osserviamo che, la signora RI 1 durante la
formazione scolastica e lo stage ha sempre lavorato quale venditrice,
annunciando il guadagno intermedio e ha sempre soddisfatto i presupposti sul
controllo della disoccupazione (ricerche di lavoro), inoltre, l'assicurata era
disposta ad interrompere in ogni momento il corso per accettare, senza indugio, un'occupazione adeguata
assumendosi quindi la perdita finanziaria.
Visto quanto precede, tenuto conto della prassi
in uso, rilevato che l'assicurata durante la partecipazione al corso ha
continuato l'attività lavorativa a tempo parziale ed a svolgere delle ricerche
di lavoro, ritenuto che la formazione presso la __________ era a carico del
partecipante (CHF __________) e che di conseguenza un'eventuale interruzione
della formazione a favore di un'attività lavorativa era possibile senza grosse
conseguenze economiche per il partecipante, l'assicurata può essere considerata idonea al collocamento anche
durante la partecipazione al corso di __________."
(Doc. 16)
1.6. Contro la
decisione su opposizione dell'URC di __________ di non riconoscerle il diritto
alle prestazioni per il corso da lei frequentato, l'assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA per il quale è stato aperto un altro incarto (cfr.
inc. 38.2006.75).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. Nella
presente fattispecie la Sezione del lavoro dopo avere deciso il 31 maggio 2006
che l'assicurata era idonea al collocamento, il 20 giugno 2006 ha annullato la
precedente decisione, precisando che tale questione sarebbe stata affrontata in
un secondo tempo (cfr. consid. 1.1).
Nella
decisione su opposizione qui impugnata la Sezione del lavoro, dopo avere
esposto i motivi per cui ha annullato la prima decisione (cfr. consid. 1.2), considera
corretto il suo operato.
Questo
Tribunale ritiene che, effettivamente, l'amministrazione era legittimata a
riesaminare la propria decisione del 31 maggio 2006. Essa poteva farlo
liberamente visto che non era ancora scaduto il termine di 30 giorni per
formulare un'eventuale opposizione.
Al
proposito va ricordato che la modifica di una decisione è infatti possibile sia
prima che dopo la crescita in giudicato formale (in quest'ultimo caso a
determinate condizioni; cfr. Häfelin/Müller, Grundriss des Algemainen
Verwaltungsrecht, Zurigo 1990, pag. 167 N° 765).
Tale modo
di procedere è conforme al principio costituzionale della legalità derivante
dall'art. Cst. fed., secondo cui, tra l'altro, non vanno erogate prestazioni
senza base legale (cfr. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 84; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea-Francoforte sul
Meno 1994, pag. 30; Häfelin-Müller, op. cit., pag. 173 N° 789; DTF 103 Ia 380
seg. consid. 5/6).
Nella
presente fattispecie la Sezione del lavoro ha riesaminato una decisione non
ancora cresciuta in giudicato. Essa poteva farlo liberamente (cfr. DTF 122 V
369; DTF 107 V 191, Häfelin/Müller, op. cit., pag. 166 N° 764), STCA del 23
luglio 1997 nella causa P., 38.97.109; STFA del 14 febbraio 2001 nella causa
F., 38.2000.109).
Va
peraltro ricordato che, secondo l'art. 53 LPGA:
"
1 Le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza.
Fatti
2 L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni
su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente
errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.
3 L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione
su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del
suo preavviso all’autorità di ricorso."
(a proposito dell'art. 53
LPGA cfr. la STFA del 25 ottobre 2006 nella causa Z., C 24/06 e riguardo all'art.
53 cpv. 3 LPGA in relazione con l'art. 3a della legge di procedura per i
ricorsi al TCA, cfr. ad esempio la STCA del 19 novembre 2003 nella causa P.,
38.2003.40).
Di conseguenza, secondo
Considerandi
questo Tribunale, a ragione l'amministrazione ha respinto l'opposizione contro
la nuova decisione del 20 giugno 2006.
Il TCA nota peraltro che
con un'ulteriore decisione del 20 settembre 2006 la Sezione del lavoro ha
riconosciuto l'idoneità al collocamento della ricorrente, come da lei
auspicato.
2.3
Per quel che concerne la
richiesta dell'assicurata di annullare la decisione con la quale è stata
sospesa per 5 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione, tale
questione non può venire esaminata dal TCA in quanto quella decisione non è
stata contestata e l'amministrazione non ha dunque emesso una decisione su
opposizione (cfr. STFA del 22 settembre 2006 nella causa B., P 26/05; DTF 131 V
164.
consid. 2.1).
La questione che concerne
il diritto delle prestazioni per il corso frequentato dall'assicurata verrà
invece affrontata dal TCA separatamente (cfr. inc. 38.2006.75).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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