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Decisione

38.2006.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 gennaio 2006Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

N. AVS __________

N. beneficiano __________

L'assicurato deve compiere re un periodo di

attesa generale di 5 giorni prima di riscuotere l'indennità di disoccupazione.

La decisione è pronunciata in applicazione delle

disposizioni sotto menzionate.

Art. 18 cpv. 1 e 1bis

Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la

disoccupazione (LADI) - Il diritto all'indennità inizia dopo un periodo di

attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata. Per evitare casi di

rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa determinati gruppi

di assicurati.

Art. 6a Ordinanza

sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (OADI) - II

periodo di attesa generale di cinque giorni dev'essere compiuto una sola volta

nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati

periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie le

condizioni che danno diritto all'indennità (art. 8 cpv. 1 LADI). Il periodo di

attesa generale si applica unicamente alle persone il cui guadagno assicurato,

per un'attività a tempo pieno, supera 3000 franchi al mese: per un'attività a

tempo parziale l'importo è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione.

Siffatto importo aumenta di 1000 franchi per il primo figlio e di 500 franchi

per ogni figlio ulteriore per il quale esiste un obbligo di mantenimento

conformemente all'articolo 33. Gli assicurati beneficianti di una quota globale

ridotta ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 devono compiere il periodo di

attesa generale.

Il guadagno assicurato,

pari a Fr. 6'411.-, supera il limite stabilito all'articolo 6a dell'ordinanza

sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (OADI),

rispettivamente l'assicuratola beneficia di una quota globale ridotta ai sensi

dell'articolo 41 capoverso 2 OADI.

Per questa ragione l'assicuratola deve compiere

un periodo di attesa generale di 5 giorni prima di riscuotere l'indennità

giornaliera di disoccupazione.

Secondo l'articolo 41 capoverso 2 OADI, le quote

globali sono ridotte del 50 per cento per gli assicurati che:

(a.) sono esonerati dall'adempimento del periodo

di contribuzione a seguito di formazione scolastica, riqualificazione o

perfezionamento, in connessione, se del caso, a malattia, infortunio,

maternità, soggiorno in uno stabilimento per l'esecuzione delle pene d'arresto

o d'educazione ai lavoro oppure in uno stabilimento analogo oppure riscuotono

l'indennità di disoccupazione al termine del tirocinio; (b.) sono d'età

inferiore a 25 anni e (c.) non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di

figli.

Il periodo di attesa generale deve essere compiuto

una sola volta nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Esso

deve essere ammortizzato con giorni che danno diritto all'indennità giornaliera

di disoccupazione.

Se il guadagno assicurato è ridefinito durante il

termine quadro per la riscossione della prestazione e supera il limite

stabilito all'articolo 6a OADI, l'assicurato/a deve compiere il periodo di

attesa generale, da cui era statola esentato/a prima di riscuotere l'indennità

giornaliera di disoccupazione per la prima volta.

Lo stesso vale, se l'obbligo di mantenimento nei

confronti di figli si estingue durante il termine quadro per la riscossione

della prestazione e, per questa ragione, il guadagno assicurato supera il

limite stabilito all'articolo 6a OADI.

_______________________________________________________

Tutte le decisioni vanno

notificate all'assicurato, rispettivamente al datore di lavoro. Se le decisioni

vengono prese in seguito a istruzioni di un'altra autorità, a quest'ultima

vanno trasmesse copie delle stesse.

Rimedi

giuridici

Questa decisione può

essere impugnata entro trenta giorni dalla sua notificazione, facendo

per iscritto opposizione presso la cassa disoccupazione che ha pronunciato la

decisione.

L'opposizione deve essere

redatta in lingua italiana e deve contenere una conclusione ed una motivazione.

Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di

prova. La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate

ripetibili.

Il termine di trenta

giorni non decorre dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno

successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18

dicembre al 1° gennaio incluso.

L'opposizione non ha

effetto sospensivo, giusta gli articoli 11 dell'ordinanza sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni (OPGA) e 100 capoverso 4 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro

la disoccupazione (LADI)."

(Doc. A1)

1.2. Il 23

gennaio 2006, l'assicurato ha inoltrato un ricorso presso il TCA nel quale

chiede l'annullamento della decisione del 18 gennaio 2006 e rileva in

particolare:

"

(...)

Non è quindi tollerabile dal ricorrente che CO 1

abbia trattenuto 5 giorni dal salario assicurato del mese di dicembre 2005 in

riferimento all'apertura di un nuovo termine quadro." (Doc. I)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al

Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I

707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio

2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H

220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA

Considerandi

del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Il 1°

gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).

Ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono

essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate.

La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale.

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici.

Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili.

2.3

Per quel che

concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella

versione in vigore del 1° gennaio 2003. stabilisce che le disposizioni della

legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria

contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente

legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

L'art.

100.

cpv. 1 LADI prevede che:

"

Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli

articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi

particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga

all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo

51.

LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata

accolta o lo è stata solo parzialmente."

Le

questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione

(cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a

LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA

in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata

accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO sulla

LPGA del dicembre 2002, pag. 31).

L'art.

100.

cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1

LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un

altro servizio".

Quest'ultima

disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i

Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di

opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b

LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente

in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv.

2).

Secondo

l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali

a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del

lavoro".

2.4

Nella

presente fattispecie, correttamente la Cassa Disoccupazione CO 1 ha indicato

che contro la decisione, l'assicurato poteva inoltrare un'opposizione

scritta presso la stessa amministrazione (cfr. consid. 1.1).

Il

presente ricorso è dunque irricevibile.

Gli atti

vanno trasmessi alla Cassa disoccupazione CO 1 affinché esamini l'opposizione

dell'assicurata (che soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA; in

particolare nella già citata Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002

a pag. 33 il SECO ricorda che "les exigences relatives aux conclusions et

à la motivation sont peu élevées en cas d'opposition. Il

suffit en principe que l'assuré indique son désaccord et que l'on puisse

inférer ce qu'il propose en guise de remplacement". Vedi pure U. Kieser,

"ATSG - Kommentar" pag. 521-523) contro la decisione del 24 agosto

2005.

In una sentenza dell'8

gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo

dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella

competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique

VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la

trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato

indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9

aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".

Per quel che concerne

l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso

deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del

diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350)

e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2

OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio

dell'art. 23 LPTCA).

La LPGA ha invece

codificato, per quel che concerne le disposizioni generali di procedura,

l'obbligo di registrazione e di trasmissione delle domande di prestazioni al

competente servizio (cfr. l'art. 30 LPGA secondo cui "tutti gli organi

esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande,

le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la

data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio",

cfr. U. Kieser "ATSG-Kommentar", pag. 345-350) e, a proposito del

contenzioso, l'obbligo per l'autorità che si considera incompetente di

trasmettere "senza indugio il ricorso al competente tribunale delle

assicurazioni" (art. 58 cpv. 3 LPGA). Da notare che nel secondo caso

l'obbligo è più esteso per quel che concerne le autorità tenute all'obbligo di

trasmissione (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar", pag. 581 - "sämtliche

Behörden der Schweiz zu einer entsprechenden Weiterleitung verpflichtet sind"

- e 582).

La Cassa Disoccupazione CO

1.

dovrà pronunciare la decisione su opposizione entro un termine adeguato (art.

52.

cpv. 2 LPGA). Al riguardo il SECO ha fornito le pertinenti precisazioni:

"

L'opposition fait partie de la procédure en matière

d'assurances sociales au cours de laquelle l'organe d'exécution qui statue en

première instance doit clarifier le droit à l'indemnité. Les prestations sont

en règle générale versées dans le courant du mois suivant (art. 30 OACI). De

longues recherches, de même qu'une opposition retarderont d'autant les

versements. Si les faits ont été clarifiés comme il se doit selon la maxime

d'office et que la décision a été dûment motivée, l'opposition consistera en

premier lieu à préciser les faits et à corriger les éventuelles erreurs

d'appréciation."

(cfr. Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 34;

vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar", pag. 525-526)

Va infine ricordato che

contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un

ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere

inoltrato anche se la Cassa Disoccupazione CO 1 non emetterà, situazione

evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione entro un termine

adeguato (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA; Circolare informativa del SECO sulla LPGA

del dicembre 2002 pag. 42: "Les recours interjetés contre un refus de droit

ou en raison d'un retard injustifié ne sont dès lors plus traités par l'autorité

de surveillance, mais par les tribunaux". Vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar,

pag. 560-562).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso del 23 gennaio

2006 é irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi alla Cassa Disoccupazione CO 1 affinché esamini

l'opposizione dell'assicurato e renda una decisione su opposizione.

2.- Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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