38.2006.6
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
24 gennaio 2006Italiano12 min
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Numero d'incarto:
38.2006.6
Data decisione, Autorità:
24.01.2006, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA contro una decisione formale in ambito LADI irricevibile.L'assicurato doveva inoltrare opposizione alla Cassa.Il TCA infatti può chinarsi solo su decisioni su opposizione che l'autorità amministrativa deve emanare. Trasmissione degli atti alla Cassa per esaminare l'opposizione.
ASSENZA DI OPPOSIZIONE
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
TRASMISSIONE ATTI
art. 126 cpv. 1 CPC-TI
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 23 LPTCA
art. 32 cpv. 4 OG
art. 107 cpv. 2 OG
art. 10 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.6
DC/sc
Lugano
24 gennaio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul "ricorso" del 23
gennaio 2006 di
RI 1
contro
Cassa Disoccupazione CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 18
gennaio 2006 la Cassa Disoccupazione CO 1 ha preso nei confronti di RI 1 la
seguente decisione formale:
"
DECISIONE DI CASSA
Periodo di attesa generale di 5 giorni
CO 1 Cassa disoccupazione (__________) decide nel
caso di:
Cognome Nome assicurato/a RI
1
Fatti
N. AVS __________
N. beneficiano __________
L'assicurato deve compiere re un periodo di
attesa generale di 5 giorni prima di riscuotere l'indennità di disoccupazione.
La decisione è pronunciata in applicazione delle
disposizioni sotto menzionate.
Art. 18 cpv. 1 e 1bis
Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione (LADI) - Il diritto all'indennità inizia dopo un periodo di
attesa di cinque giorni di disoccupazione controllata. Per evitare casi di
rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo di attesa determinati gruppi
di assicurati.
Art. 6a Ordinanza
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (OADI) - II
periodo di attesa generale di cinque giorni dev'essere compiuto una sola volta
nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati
periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l'assicurato adempie le
condizioni che danno diritto all'indennità (art. 8 cpv. 1 LADI). Il periodo di
attesa generale si applica unicamente alle persone il cui guadagno assicurato,
per un'attività a tempo pieno, supera 3000 franchi al mese: per un'attività a
tempo parziale l'importo è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione.
Siffatto importo aumenta di 1000 franchi per il primo figlio e di 500 franchi
per ogni figlio ulteriore per il quale esiste un obbligo di mantenimento
conformemente all'articolo 33. Gli assicurati beneficianti di una quota globale
ridotta ai sensi dell'articolo 41 capoverso 2 devono compiere il periodo di
attesa generale.
Il guadagno assicurato,
pari a Fr. 6'411.-, supera il limite stabilito all'articolo 6a dell'ordinanza
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (OADI),
rispettivamente l'assicuratola beneficia di una quota globale ridotta ai sensi
dell'articolo 41 capoverso 2 OADI.
Per questa ragione l'assicuratola deve compiere
un periodo di attesa generale di 5 giorni prima di riscuotere l'indennità
giornaliera di disoccupazione.
Secondo l'articolo 41 capoverso 2 OADI, le quote
globali sono ridotte del 50 per cento per gli assicurati che:
(a.) sono esonerati dall'adempimento del periodo
di contribuzione a seguito di formazione scolastica, riqualificazione o
perfezionamento, in connessione, se del caso, a malattia, infortunio,
maternità, soggiorno in uno stabilimento per l'esecuzione delle pene d'arresto
o d'educazione ai lavoro oppure in uno stabilimento analogo oppure riscuotono
l'indennità di disoccupazione al termine del tirocinio; (b.) sono d'età
inferiore a 25 anni e (c.) non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di
figli.
Il periodo di attesa generale deve essere compiuto
una sola volta nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Esso
deve essere ammortizzato con giorni che danno diritto all'indennità giornaliera
di disoccupazione.
Se il guadagno assicurato è ridefinito durante il
termine quadro per la riscossione della prestazione e supera il limite
stabilito all'articolo 6a OADI, l'assicurato/a deve compiere il periodo di
attesa generale, da cui era statola esentato/a prima di riscuotere l'indennità
giornaliera di disoccupazione per la prima volta.
Lo stesso vale, se l'obbligo di mantenimento nei
confronti di figli si estingue durante il termine quadro per la riscossione
della prestazione e, per questa ragione, il guadagno assicurato supera il
limite stabilito all'articolo 6a OADI.
_______________________________________________________
Tutte le decisioni vanno
notificate all'assicurato, rispettivamente al datore di lavoro. Se le decisioni
vengono prese in seguito a istruzioni di un'altra autorità, a quest'ultima
vanno trasmesse copie delle stesse.
Rimedi
giuridici
Questa decisione può
essere impugnata entro trenta giorni dalla sua notificazione, facendo
per iscritto opposizione presso la cassa disoccupazione che ha pronunciato la
decisione.
L'opposizione deve essere
redatta in lingua italiana e deve contenere una conclusione ed una motivazione.
Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di
prova. La procedura d'opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate
ripetibili.
Il termine di trenta
giorni non decorre dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso e dal 18
dicembre al 1° gennaio incluso.
L'opposizione non ha
effetto sospensivo, giusta gli articoli 11 dell'ordinanza sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni (OPGA) e 100 capoverso 4 della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione (LADI)."
(Doc. A1)
1.2. Il 23
gennaio 2006, l'assicurato ha inoltrato un ricorso presso il TCA nel quale
chiede l'annullamento della decisione del 18 gennaio 2006 e rileva in
particolare:
"
(...)
Non è quindi tollerabile dal ricorrente che CO 1
abbia trattenuto 5 giorni dal salario assicurato del mese di dicembre 2005 in
riferimento all'apertura di un nuovo termine quadro." (Doc. I)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
Considerandi
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
2.3
Per quel che
concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella
versione in vigore del 1° gennaio 2003. stabilisce che le disposizioni della
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L'art.
100.
cpv. 1 LADI prevede che:
"
Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli
articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi
particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga
all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo
51.
LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata
accolta o lo è stata solo parzialmente."
Le
questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione
(cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a
LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA
in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata
accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO sulla
LPGA del dicembre 2002, pag. 31).
L'art.
100.
cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1
LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un
altro servizio".
Quest'ultima
disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i
Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di
opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b
LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente
in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv.
2).
Secondo
l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali
a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del
lavoro".
2.4
Nella
presente fattispecie, correttamente la Cassa Disoccupazione CO 1 ha indicato
che contro la decisione, l'assicurato poteva inoltrare un'opposizione
scritta presso la stessa amministrazione (cfr. consid. 1.1).
Il
presente ricorso è dunque irricevibile.
Gli atti
vanno trasmessi alla Cassa disoccupazione CO 1 affinché esamini l'opposizione
dell'assicurata (che soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10 OPGA; in
particolare nella già citata Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002
a pag. 33 il SECO ricorda che "les exigences relatives aux conclusions et
à la motivation sont peu élevées en cas d'opposition. Il
suffit en principe que l'assuré indique son désaccord et que l'on puisse
inférer ce qu'il propose en guise de remplacement". Vedi pure U. Kieser,
"ATSG - Kommentar" pag. 521-523) contro la decisione del 24 agosto
2005.
In una sentenza dell'8
gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo
dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella
competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique
VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la giurisprudenza la
trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato
indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9
aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne
l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso
deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350)
e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2
OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio
dell'art. 23 LPTCA).
La LPGA ha invece
codificato, per quel che concerne le disposizioni generali di procedura,
l'obbligo di registrazione e di trasmissione delle domande di prestazioni al
competente servizio (cfr. l'art. 30 LPGA secondo cui "tutti gli organi
esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande,
le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la
data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio",
cfr. U. Kieser "ATSG-Kommentar", pag. 345-350) e, a proposito del
contenzioso, l'obbligo per l'autorità che si considera incompetente di
trasmettere "senza indugio il ricorso al competente tribunale delle
assicurazioni" (art. 58 cpv. 3 LPGA). Da notare che nel secondo caso
l'obbligo è più esteso per quel che concerne le autorità tenute all'obbligo di
trasmissione (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar", pag. 581 - "sämtliche
Behörden der Schweiz zu einer entsprechenden Weiterleitung verpflichtet sind"
- e 582).
La Cassa Disoccupazione CO
1.
dovrà pronunciare la decisione su opposizione entro un termine adeguato (art.
52.
cpv. 2 LPGA). Al riguardo il SECO ha fornito le pertinenti precisazioni:
"
L'opposition fait partie de la procédure en matière
d'assurances sociales au cours de laquelle l'organe d'exécution qui statue en
première instance doit clarifier le droit à l'indemnité. Les prestations sont
en règle générale versées dans le courant du mois suivant (art. 30 OACI). De
longues recherches, de même qu'une opposition retarderont d'autant les
versements. Si les faits ont été clarifiés comme il se doit selon la maxime
d'office et que la décision a été dûment motivée, l'opposition consistera en
premier lieu à préciser les faits et à corriger les éventuelles erreurs
d'appréciation."
(cfr. Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 34;
vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar", pag. 525-526)
Va infine ricordato che
contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un
ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere
inoltrato anche se la Cassa Disoccupazione CO 1 non emetterà, situazione
evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione entro un termine
adeguato (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA; Circolare informativa del SECO sulla LPGA
del dicembre 2002 pag. 42: "Les recours interjetés contre un refus de droit
ou en raison d'un retard injustifié ne sont dès lors plus traités par l'autorité
de surveillance, mais par les tribunaux". Vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar,
pag. 560-562).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso del 23 gennaio
2006 é irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi alla Cassa Disoccupazione CO 1 affinché esamini
l'opposizione dell'assicurato e renda una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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