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Decisione

38.2006.60

Insufficienti ricerche in un periodo di controllo. La frequentazione di un corso non giustifica il minor numero di ricerche.Esclusa tutela della buona fede(consulente non ha detto di fare meno ricerch

16 novembre 2006Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

M.

(C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad

un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente

l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di

compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte

ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano

già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un

periodo di controllo.

In una sentenza del 12

luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:

" (...)

2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises

(ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative

exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas

s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,

au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale

Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on

peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone,

mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard,

Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"

Al riguardo cfr. pure STFA

del 29 settembre 2005 nella causa H.

(C 199/05) e STFA del 6

marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C

6/05, consid. 3.2.

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata

ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere

assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle

sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni

particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella

causa K.,

inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del

personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),

il TCA ha ricordato che:

"

Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire

altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai

consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più

idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85

cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

2.4. Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al

reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv.

2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati

disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata

agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge

sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003;

D. Cattaneo, , "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 92-93).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

L'obbligo

di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza

del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C

280/01).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario

(cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di

lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD

5/87).

Inoltre

il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare

le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di

lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il

disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre

1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato

di stato dell'economia, SECO).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute

esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo

di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C

319/02), ha avuto modo di rilevare:

"

(…)

Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré

qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde

également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La

continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne

saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une

période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être

rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur

quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois

dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en

général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause

R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C

319/02)

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della

colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel

caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per quel

che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1;

Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate

dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione

su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha

approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23

gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato

la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo

comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di

disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella

causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione

per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio

2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha

confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche

durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di

sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di

disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R.,

C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta

dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo

comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per

telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra

l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la

sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha

confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche

di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella

causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di

sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la

sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra

Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per

insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e

mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4

giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo

di controllo.

E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005

nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di

sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).

2.6. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata si è

iscritta in disoccupazione l’11 gennaio 2005 dopo essere stata licenziata, per

la fine del 2004, dalla ditta __________ presso cui era stata attiva dal

gennaio 1989 (cfr. doc. 12, 13, 15, 19).

L’insorgente

ha dichiarato di ricercare un’occupazione quale impiegata d’ufficio (cfr. doc.

14).

Durante

il colloquio di iscrizione del 20 gennaio 2005 l’allora consulente del

personale, __________, ha indicato alla ricorrente di effettuare otto ricerche

di impiego al mese di cui due alla settimana, spontanee o meglio se conformi

alle ricerche del mercato. E’ stato, inoltre, precisato che non sarebbero state

valide le ricerche telefoniche se non comprovate da uno scritto da parte del

datore di lavoro (cfr. doc. 12).

Nel corso

dei mesi l’assicurata ha ampliato gli sforzi volti al reperimento di un impiego

a vari settori, in particolare commerciale e di vendita (cfr. doc. 10, 11).

Dal

verbale concernente il colloquio di consulenza del 30 maggio 2006, sottoscritto

dalla ricorrente, emerge che la stessa, nel mese di maggio 2006, ha svolto delle

ricerche di impiego soltanto nel lasso di tempo dal 1° al 17 maggio 2006 e

quindi non due alla settimana per l’intero mese (cfr. doc. 5, 22).

L’URC,

non ritenendo sufficienti gli sforzi intrapresi nel periodo di controllo, l’ha

informata che sarebbe stata emessa una sanzione al riguardo (cfr. doc. 5).

In

effetti con decisione del 23 giugno 2006 la ricorrente è stata sospesa per tre

giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 22).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 24 luglio

2006 (cfr. doc. A1).

2.7. Dapprima va

rilevato che il TFA ha avuto modo di confermare che occorre valutare gli sforzi

compiuti dagli assicurati in ogni periodo di controllo in una sentenza del 25

aprile 2005 nella causa E., C 10/05, in cui ha indicato:

"

(...)

2.3.2 Der weitere Einwand, das Vorgehen der

Verwaltung sei überspitzt formalistisch (dazu BGE 120 V 417 Erw. 4b), ist

unbegründet. Aus dem Gesetz geht klar hervor, dass der Versicherte seine

Bewerbungen für jede Kontrollperiode (d.h. für jeden Kalendermonat) nachweisen

muss und die Verwaltung diesen Nachweis benötigt, um beurteilen zu können, ob

die Bemühungen genügend sind (Art. 17 Abs. 2 AVIG, Art. 26 und 27a AVIV; Erw. 1

hievor). Von einer strikten Anwendung von Formvorschriften, welche durch keine

schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, sondern zum blossen Selbstzweck

wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise

erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art.

4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw.

3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis) kann somit keine Rede sein. Dies gilt umso

mehr, als für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender

persönlicher Arbeitsbemühungen durchaus auf eine einzelne Kontrollperiode, d.h.

einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden darf und es rechtsprechungsgemäss

nicht angeht, mit dem Hinweis auf intensivere Anstrengungen in früheren Monaten

sich in einer andern Kontrollperiode ungenügend um Arbeit zu bemühen (Urteil Z.

vom 21. Februar 2001, C 252/00, 254/00 und 255/00). (...)"

L’Alta Corte ha, poi, recentemente

osservato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una

regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza

una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -avvertimento

da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere

sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione,

segnatamente durante il termine di disdetta (cfr. STFA del 6

settembre 2006 nella causa C., C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006

nella causa W., C 50/06, consid. 2.1.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa

S., C 144/05; consid. 5.2.1.).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, è utile evidenziare che se è vero, come indicato

dall’assicurata, che “…per legge non sono previste un minimo di ricerche di

lavoro mensili” (cfr. doc. I), è altrettanto vero, da un lato, che la

giurisprudenza cantonale, quale linea di riferimento (e non quale regola con

carattere assoluto), ha stabilito che per ogni periodo di controllo vanno

comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide. Dall’altro, che il

TFA, pur confermando tale principio, ha precisato che occorre valutare nel

singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H.

C 199/05; STFA del 6 marzo

2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05,

consid. 3.2.).

In

concreto, come visto sopra, nel mese di gennaio 2005 l’allora collocatrice, __________,

ha indicato all’assicurata di svolgere otto ricerche mensili (cfr. doc. 12).

Dalle

carte processuali si evince che la ricorrente non ha riscontrato alcuna

difficoltà nel dare seguito a tale direttiva.

Infatti

la stessa, perlomeno nel periodo da maggio 2005 ad aprile 2006, i cui relativi

formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” sono

agli atti, ha sempre effettuato un numero di ricerche superiore a quello

impartito dall’URC, e meglio tra le nove e le diciotto ricerche mensili (cfr.

doc. 32-44).

Nella

specifica situazione dell’assicurata il compimento di otto ricerche al mese era,

perciò, esigibile.

In casu,

dunque, la relativa istruzione data dall’amministrazione nel mese di gennaio

2005 risulta giustificata.

Di

conseguenza anche nel mese di maggio 2006 l’insorgente era tenuta a

intraprendere almeno otto sforzi al fine di reperire un’occupazione adeguata.

Dal

modulo attinente agli sforzi intrapresi nel mese di maggio 2006 emerge,

tuttavia, che in questo periodo di controllo l’assicurata ha effettuato

unicamente cinque ricerche - e non quattro come indicato nella decisione

formale del 23 giugno 2006 (cfr. doc. 22) e attestato dall’assicurata nell’atto

ricorsuale (cfr. doc. I) -, e meglio una il 12, due il 14, una il 16 e una il

17 maggio 2006, tutte per iscritto (cfr. doc. 47-52).

In

proposito giova rilevare che le ricerche vanno compiute in modo continuo

durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del

25 novembre 2002 nella causa B., 38.2002.111; STCA del 29 luglio 2002 nella

causa P., 38.2002.1; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA

del 13 aprile 2000 nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo, op. cit., pag.

27).

Nel caso di ricerche

scritte può, però, essere più razionale preparare le proprie candidature

concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di

lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per

postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA del 4 giugno 2003

nella causa R., C 319/02, consid. 4.2.)

In

concreto se, da una parte, può giustificarsi il fatto che le ricerche, essendo

state compiute per iscritto, siano state svolte nell’arco di pochi giorni - dal

12 al 17 maggio 2006 -, dall’altra, non è scusabile che l’insorgente abbia in

ogni caso intrapreso un numero di sforzi inferiore a quello stabilito

dall’amministrazione.

In

effetti la circostanza che nel mese di maggio 2006 stesse frequentando un corso

di perfezionamento __________ presso la __________ di __________ iniziato il 3

aprile 2006 (cfr. doc. 46; VI) non legittimava la ricorrente a sospendere le

ricerche di impiego.

Un

assicurato, mentre partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro,

come ad esempio corsi individuali o collettivi ai sensi dell’art. 60 LADI, deve

continuare a cercare lavoro (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI).

La

Circolare relativa alle misure inerenti al mercato del lavoro edita dal SECO,

gennaio 2006, p.to A11, A12 prevede, in particolare, che:

"

A11 Pendant qu'il participe à une MMT, l'assuré doit continuer à

chercher du travail (art. 17 al. 1 LACI) et doit pouvoir quitter

en tout temps une mesure au profit d'un emploi convenable. Les interruptions de

ce genre ne seront admises que si elles améliorent l'aptitude au placement

de l'assuré, afin de ne pas nuire au succès de cette mesure axée en premier lieu

sur la qualification. Ce faisant, il convient néanmoins d'essayer de répondre, aussi

bien que possible, aux requêtes légitimes des assurés.

A12 L'assuré peut être libéré passagèrement de

son obligation de rechercher un emploi, mais des recherches d'emploi pourront toutefois

être exigées au moins pendant le dernier mois de la mesure.”

Nel caso di

specie l’obbligo di effettuare le ricerche di impiego è stato espressamente

ricordato all’assicurata nella decisione concernente la frequenza di un corso

di perfezionamento del 21 marzo 2006 (cfr. doc. 46).

La

ricorrente, del resto, nel mese di aprile 2006, allorché già seguiva il

menzionato corso, ha compiuto nove ricerche di lavoro (cfr. doc. 32).

Le

ricerche di impiego del mese di maggio 2006 risultano, pertanto, insufficienti

dal profilo quantitativo.

L’assicurata

ha così contravvenuto all’obbligo di ridurre il danno che la legge le impone

(cfr. consid. 2.2.).

Tale

violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.2.).

2.8. L’insorgente

ha invocato il fatto che la nuova consulente del personale, __________, le

avrebbe detto di compiere meno ricerche nei mesi in cui svolgeva lo “stage”

presso la __________ di __________ (cfr. doc. I).

Essa ha, di

conseguenza, implicitamente richiamato l’applicazione dell’art. 9 Cost. ossia

la tutela della sua buona fede.

Il

diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente

al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

Considerandi

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è

stata data.

(cfr. STFA

del 21 luglio 2006 nella causa R., D. e H., H 167/04-168/04, consid. 3; STFA del

25.

ottobre 2005 nella causa K. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio

2005.

nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004

nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C

218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für

Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza

ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag.

220.

consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC

1981.

pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76

consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze

gleich, pag. 217ss).

Dai

verbali afferenti ai colloqui di consulenza agli atti non risulta che la

collocatrice abbia indicato alla ricorrente di effettuare meno di otto ricerche

durante la durata del corso __________ (cfr. doc. 5, 6).

Pendente causa questa

Corte ha, quindi, esperito un accertamento presso l’URC di __________, più

precisamente ha chiesto alla consulente, __________, se avesse o meno indicato

all’assicurata di compiere, durante il corso presso __________, un numero di

ricerche di impiego inferiore a quello stabilito in precedenza di otto al mese

(cfr. doc. V).

La collocatrice, con

scritto del 16 ottobre 2006, ha recisamente negato quanto sostenuto dalla

ricorrente.

Essa, al riguardo, ha

segnatamente puntualizzato:

" Non

ho mai detto alla sig.ra RI 1 di fare meno ricerche di lavoro durante il corso.

Se questo fosse avvenuto lo avrei messo a verbale e non l’avrei nemmeno ripresa

per le ricerche fatte in meno (…)”

(Doc. VI)

La ricorrente, alla quale

è stata trasmessa la presa disposizione di __________ (cfr. doc. VII), non ha

formulato osservazione alcuna.

In simili circostanze, va

ritenuto che nel caso concreto l’insorgente, né prima di iniziare il corso di

perfezionamento nell’aprile 2006, né durante il medesimo, ha ricevuto dalla

propria collocatrice controindicazioni circa il numero di ricerche di lavoro da

effettuare, fissato nel mese di gennaio 2005 a otto ricerche mensili (cfr. doc.

12).

Conseguentemente occorre

concludere che, carente una delle condizioni cumulativamente richieste per

tutelare la buona fede dell'assicurata, ossia quella secondo cui l'autorità,

intervenendo in una situazione concreta, rilascia un'informazione errata, la

censura della violazione del principio della buona fede dell'amministrata dev'essere

disattesa.

2.9

Per quanto concerne l’entità

della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di

insufficienti ricerche di lavoro durante un mese di controllo ammonta a un

minimo di tre giorni al mese, mentre è di cinque giorni la sospensione minima

irrogata agli assicurati che non compiono ricerche in tale lasso di tempo (cfr.

consid. 2.5.).

Nel caso

di specie l’URC ha inflitto all’assicurata tre giorni di sospensione.

La

ricorrente ha asserito che la collocatrice le avrebbe anticipato verbalmente

che la sanzione sarebbe stata di un giorno (cfr. doc. I).

Dal verbale del 30 maggio

2006, da cui emerge che all’assicurata è stata ventilata una penalità per

insufficienti ricerche, non risulta che sia stato indicato alcunché in merito

alla commisurazione della sanzione.

L’insorgente ha precisato

di non aver letto il verbale, che però ha sottoscritto (cfr. doc. 5), in quanto

si è fidata della parola della consulente del personale (cfr. doc. I).

A tale proposito si

rammenta l’importanza di leggere attentamente ogni scritto prima di firmarlo.

In ogni caso, in concreto,

la questione di sapere se effettivamente sia stata o meno formulata l’affermazione

menzionata dall’assicurata può restare irrisolta.

Infatti, anche

nell’ipotesi in cui alla ricorrente sia stato comunicato che sarebbe stata

sospesa soltanto per un giorno, la sua buona fede non potrebbe essere

riconosciuta.

Non è comunque soddisfatto

il presupposto secondo cui l’errata informazione deve avere

indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non

reversibile senza pregiudizio (cfr. consid. 2.8.).

In casu non risulta che

l’insorgente abbia assunto un determinato comportamento in relazione di causalità

con l’asserita affermazione (cfr. STFA del 6 settembre 2001 nella causa M., C

344/00).

Giova, inoltre,

evidenziare, in merito a quanto addotto dalla ricorrente nel ricorso circa le

sua difficile situazione finanziaria (cfr. doc. I), che la penalità da

infliggere a un assicurato viene commisurata secondo la colpa di quest’ultimo

(cfr. consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid.

2.3

).

La relativa durata non

dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.

L’insorgente ha menzionato

di fare capo alla pubblica assistenza (cfr. doc. I).

Al riguardo e per inciso

va rilevato che il sostegno sociale non rappresenta solo un minimo di quanto

assolutamente necessario per la sopravvivenza, bensì un minimo sociale, inteso

come prestazioni adeguate per condurre una vita più degna nel contesto sociale

(cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n.5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla

modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 5 e Messaggio n. 1651 del 5

giugno 1970 riguardante la legge sull’assistenza sociale, pag. 5; Direttive

“Concetti e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” emanate dalla COSAS ediz.

2005.

p.to A1). Inoltre il calcolo della prestazione assistenziale a cui una

persona ha diritto viene effettuato sulla base dei relativi redditi e spese

computabili ai sensi dell’art. 22 Las e 5-9 Legge sull’armonizzazione e il

coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

Per quanto concerne i

redditi, vanno tenute in considerazione le entrate effettivamente percepite

(cfr. art. 6 cpv. 1 lett.a Laps e 15-22 Legge tributaria).

In ogni caso, in concreto,

tenuto conto del fatto che l’assicurata nel periodo in questione stava

frequentando il corso di perfezionamento __________, la penalità di tre giorni

risulta eccessiva e deve pertanto essere ridotta a due giorni.

In proposito va segnalato che in una sentenza del

3.

agosto 2000 nella causa K., C 399/99, il Tribunale federale delle

assicurazioni, ribadendo il principio secondo cui gli assicurati iscritti in

disoccupazione che conseguono un guadagno intermedio hanno l'obbligo di cercare

un'occupazione non più soggetta a guadagno intermedio, che consenta loro di non

più ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che:

"

(…) Zu

ergänzen ist, dass die in Art. 17 Abs. 1 AVIG enthaltene Pflicht, alles

Zumutbare zu unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu verkürzen, auch den

Leistungsbezüger trifft, der einen Zwischenverdienst (Art. 24 AVIG) erzielt.

Insbesondere hat er eine Stelle zu suchen, die einen

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesst. Aus der Schadenminderungspflicht

fliesst die Pflicht, die Arbeitslosenkasse gänzlich - nicht nur teilweise - zu

entlasten.

In solchen Fällen wird man allerdings bei der

Beurteilung des Verschuldens weniger strenge Anforderungen an die

erforderlichen Bemühungen um Arbeit stellen, da die Möglichkeiten der

Stellensuche durch die Zwischenverdiensttätigkeit eingeschränkt sind (unveröffentlichtes Urteil K. vom 14. Mai 1986, C 163/85)." (La sottolineatura

è del redattore).

Il

ricorso va di conseguenza parzialmente accolto e la decisione su opposizione

impugnata riformata nel senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle

indennità di disoccupazione per due giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 24 luglio 2006 dell’URC di __________ è riformata

nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per due giorni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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