38.2006.60
Insufficienti ricerche in un periodo di controllo. La frequentazione di un corso non giustifica il minor numero di ricerche.Esclusa tutela della buona fede(consulente non ha detto di fare meno ricerch
16 novembre 2006Italiano34 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2006.60
Data decisione, Autorità:
16.11.2006, TCA
Titolo:
Insufficienti ricerche in un periodo di controllo. La frequentazione di un corso non giustifica il minor numero di ricerche.Esclusa tutela della buona fede(consulente non ha detto di fare meno ricerche).Visto il corso,la sospensione va ridotta da 3 a 2 giorni.Sanzione non dipende da stato economico.
BUONA FEDE
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE
SANZIONE
art. 9 COST
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.60
rs
Lugano
16 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 luglio
2006 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su opposizione del 24 luglio 2006 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 23 giugno 2006 (cfr.
doc. 22) con cui aveva sospeso RI 1 per tre giorni dal diritto alle indennità
di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche nel periodo di controllo
del mese di maggio 2006 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 24 luglio 2006 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto che:
"
(…) la Sig.ra __________ (collocatrice) mi ha
detto di fare meno ricerche di lavori per i mesi in cui ho svolto uno stage
alla __________ di __________. Al posto di presentare otto ricerche ne ho
presentate quattro. Di solito ho sempre fatto molte più ricerche di quelle che
la collocatrice mi richiedeva.
In qualsiasi caso, anche
se non è stato verbalizzato, in quanto ho letto il verbale e mi sono fidata
della parola della Sig.ra __________, che mi ha comunicato verbalmente che
avrei avuto una sanzione di 1 giorno.
Anche perché so che per
legge non sono previste un minimo di ricerche di lavoro mensili e quindi visto
che è la prima volta che succede di averne portate di meno, poteva darmi una
sanzione di 1 giorno e non di tre, come ha fatto.
Anche perché la Sig.ra __________
sa benissimo che io non ho più diritto all’indennità di disoccupazione in
quanto è terminata il 4 agosto, e da questo mese vivrò con il minimo vitale
dell’assistenza. Perciò se mi tolgono anche i tre giorni di sanzione io non
saprò come fare a sopravvivere. In quanto in assistenza danno il minimo vitale
e tolgono per questo mese i giorni che io avrei ancora diritto di
disoccupazione che sono 4.
Ma si riducono a 1 giorno
in quanto 3 giorni mi vengono tolti dalla disoccupazione per ammonimento, per
il caso citato. In questo caso non avrò nemmeno il minimo vitale per vivere.
Anche perché sto
divorziando da mio marito e non ho nessun alimento da parte sua.” (Doc. I)
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Pendente
causa questa Corte ha posto alcuni quesiti alla consulente del personale __________
(cfr. doc. V), la quale ha risposto il 16 ottobre 2006 (cfr. doc. VI).
1.5. I doc. V e
VI sono stati sottoposti a RI 1 per osservazioni (cfr. doc. VII).
L’assicurata,
tuttavia, è rimasta silente.
1.6. Il TCA, il 9
novembre 2006, ha richiamato il formulario relativo alla “Prova degli sforzi
personali intrapresi per trovare lavoro” del mese di maggio 2006, mancante agli
atti, il quale è pervenuto il 10 novembre 2006 (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere o meno sospesa dal diritto
alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di controllo del mese di maggio 2006.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata.
L'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI sanziona, dunque, una violazione dell'obbligo di ridurre il
danno fissato all'art. 17 cpv. 1 LADI
(cfr. DLA 1981 pag. 126).
In una
sentenza del 17 marzo 1998 nella causa H. pubblicata in DTF 124 V 228- 230 il
TFA ha sancito la conformità dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI con le
disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17
ottobre 1991 (al proposito cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et
de réadaptation de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
In una
sentenza del 4 agosto 2003 nella causa S. (C 221/02) l'Alta Corte ha, tra
l'altro, ribadito che:
"
(…)
2.2 Anche nell'ambito dell'assicurazione contro
la disoccupazione, così come negli altri ambiti delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 125 V 199 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, pag.
48). La violazione di questo obbligo viene sanzionata
per evitare l'ottenimento abusivo di prestazioni da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DLA 1998 no. 34 pag. 187 consid. 2b e riferimenti).
Con lo strumento della sospensione, quale sanzione amministrativa e non penale
(DLA 1993/1994 no. 3 pag. 22
consid. 3d con riferimenti), il legislatore ha così voluto regolamentare la
partecipazione dell'assicurato al danno da lui provocato (DTF 126 V 523; Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, no. 2 ad art. 30) e
scaricare, per motivi di equità, la comunione dei contribuenti dagli effetti
negativi di comportamenti ingiustificati (Jacqueline Chopard, Die Einstellung
in der Anspruchsberechtigung, tesi Zurigo 1998, pag. 24 seg.). (…)"
(cfr.
STFA del 4 agosto 2003 nella causa S., C 221/02)
2.3. Sul numero
di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Il
disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire
all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di
lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994
pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).
Secondo costante
giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,
devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.
per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in
una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio
(cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).
In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E.
(C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute
da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta.
In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z.
(C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese
(al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05, consid.
2.3.1.).
In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella
causa C.
(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti
quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.
In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.
(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,
durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo
pieno in un programma di occupazione temporanea.
Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella
causa R.
(C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.
In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella
causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di
prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata
dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era
sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un
periodo di controllo.
In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa
Fatti
M.
(C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad
un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente
l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di
compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte
ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano
già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un
periodo di controllo.
In una sentenza del 12
luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:
" (...)
2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises
(ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative
exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas
s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,
au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, ch. 701 et note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on
peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone,
mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard,
Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"
Al riguardo cfr. pure STFA
del 29 settembre 2005 nella causa H.
(C 199/05) e STFA del 6
marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C
6/05, consid. 3.2.
La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata
ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere
assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle
sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni
particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella
causa K.,
inc. 38.2002.186).
A proposito dei compiti dei consulenti del
personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),
il TCA ha ricordato che:
"
Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire
altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai
consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più
idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85
cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."
2.4. Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo
impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente
le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.
2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al
reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv.
2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati
disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata
agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge
sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003;
D. Cattaneo, , "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 92-93).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
L'obbligo
di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza
del 23 gennaio 2003 nella causa C.
(C
280/01).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario
(cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di
lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD
5/87).
Inoltre
il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare
le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di
lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il
disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre
1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato
di stato dell'economia, SECO).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
In merito alle ricerche di lavoro compiute
esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo
di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C
319/02), ha avuto modo di rilevare:
"
(…)
Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré
qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde
également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139 sv.). La
continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne
saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une
période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être
rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur
quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois
dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en
général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause
R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C
319/02)
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della
colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel
caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
Per quel
che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata
sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione
da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni
per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate
dal SECO al 25.01.1999).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento
alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.
OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione
su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha
approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23
gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato
la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di
disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo
comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di
disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella
causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione
per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio
2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha
confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche
durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA
contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di
sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di
disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R.,
C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta
dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo
comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per
telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra
l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la
sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha
confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche
di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella
causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di
sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la
sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra
Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per
insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e
mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4
giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo
di controllo.
E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005
nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di
sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).
2.6. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurata si è
iscritta in disoccupazione l’11 gennaio 2005 dopo essere stata licenziata, per
la fine del 2004, dalla ditta __________ presso cui era stata attiva dal
gennaio 1989 (cfr. doc. 12, 13, 15, 19).
L’insorgente
ha dichiarato di ricercare un’occupazione quale impiegata d’ufficio (cfr. doc.
14).
Durante
il colloquio di iscrizione del 20 gennaio 2005 l’allora consulente del
personale, __________, ha indicato alla ricorrente di effettuare otto ricerche
di impiego al mese di cui due alla settimana, spontanee o meglio se conformi
alle ricerche del mercato. E’ stato, inoltre, precisato che non sarebbero state
valide le ricerche telefoniche se non comprovate da uno scritto da parte del
datore di lavoro (cfr. doc. 12).
Nel corso
dei mesi l’assicurata ha ampliato gli sforzi volti al reperimento di un impiego
a vari settori, in particolare commerciale e di vendita (cfr. doc. 10, 11).
Dal
verbale concernente il colloquio di consulenza del 30 maggio 2006, sottoscritto
dalla ricorrente, emerge che la stessa, nel mese di maggio 2006, ha svolto delle
ricerche di impiego soltanto nel lasso di tempo dal 1° al 17 maggio 2006 e
quindi non due alla settimana per l’intero mese (cfr. doc. 5, 22).
L’URC,
non ritenendo sufficienti gli sforzi intrapresi nel periodo di controllo, l’ha
informata che sarebbe stata emessa una sanzione al riguardo (cfr. doc. 5).
In
effetti con decisione del 23 giugno 2006 la ricorrente è stata sospesa per tre
giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 22).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 24 luglio
2006 (cfr. doc. A1).
2.7. Dapprima va
rilevato che il TFA ha avuto modo di confermare che occorre valutare gli sforzi
compiuti dagli assicurati in ogni periodo di controllo in una sentenza del 25
aprile 2005 nella causa E., C 10/05, in cui ha indicato:
"
(...)
2.3.2 Der weitere Einwand, das Vorgehen der
Verwaltung sei überspitzt formalistisch (dazu BGE 120 V 417 Erw. 4b), ist
unbegründet. Aus dem Gesetz geht klar hervor, dass der Versicherte seine
Bewerbungen für jede Kontrollperiode (d.h. für jeden Kalendermonat) nachweisen
muss und die Verwaltung diesen Nachweis benötigt, um beurteilen zu können, ob
die Bemühungen genügend sind (Art. 17 Abs. 2 AVIG, Art. 26 und 27a AVIV; Erw. 1
hievor). Von einer strikten Anwendung von Formvorschriften, welche durch keine
schutzwürdigen Interessen gerechtfertigt ist, sondern zum blossen Selbstzweck
wird und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer Weise
erschwert oder verhindert (BGE 128 II 142 Erw. 2a, 127 I 34 Erw. 2a/bb; zu Art.
4 Abs. 1 aBV ergangene, weiterhin geltende Rechtsprechung: BGE 125 I 170 Erw.
3a, 118 V 315 Erw. 4 mit Hinweis) kann somit keine Rede sein. Dies gilt umso
mehr, als für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender
persönlicher Arbeitsbemühungen durchaus auf eine einzelne Kontrollperiode, d.h.
einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden darf und es rechtsprechungsgemäss
nicht angeht, mit dem Hinweis auf intensivere Anstrengungen in früheren Monaten
sich in einer andern Kontrollperiode ungenügend um Arbeit zu bemühen (Urteil Z.
vom 21. Februar 2001, C 252/00, 254/00 und 255/00). (...)"
L’Alta Corte ha, poi, recentemente
osservato che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una
regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza
una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -avvertimento
da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono intraprendere
sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione,
segnatamente durante il termine di disdetta (cfr. STFA del 6
settembre 2006 nella causa C., C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006
nella causa W., C 50/06, consid. 2.1.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa
S., C 144/05; consid. 5.2.1.).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, è utile evidenziare che se è vero, come indicato
dall’assicurata, che “…per legge non sono previste un minimo di ricerche di
lavoro mensili” (cfr. doc. I), è altrettanto vero, da un lato, che la
giurisprudenza cantonale, quale linea di riferimento (e non quale regola con
carattere assoluto), ha stabilito che per ogni periodo di controllo vanno
comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide. Dall’altro, che il
TFA, pur confermando tale principio, ha precisato che occorre valutare nel
singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H.
C 199/05; STFA del 6 marzo
2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05,
consid. 3.2.).
In
concreto, come visto sopra, nel mese di gennaio 2005 l’allora collocatrice, __________,
ha indicato all’assicurata di svolgere otto ricerche mensili (cfr. doc. 12).
Dalle
carte processuali si evince che la ricorrente non ha riscontrato alcuna
difficoltà nel dare seguito a tale direttiva.
Infatti
la stessa, perlomeno nel periodo da maggio 2005 ad aprile 2006, i cui relativi
formulari “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” sono
agli atti, ha sempre effettuato un numero di ricerche superiore a quello
impartito dall’URC, e meglio tra le nove e le diciotto ricerche mensili (cfr.
doc. 32-44).
Nella
specifica situazione dell’assicurata il compimento di otto ricerche al mese era,
perciò, esigibile.
In casu,
dunque, la relativa istruzione data dall’amministrazione nel mese di gennaio
2005 risulta giustificata.
Di
conseguenza anche nel mese di maggio 2006 l’insorgente era tenuta a
intraprendere almeno otto sforzi al fine di reperire un’occupazione adeguata.
Dal
modulo attinente agli sforzi intrapresi nel mese di maggio 2006 emerge,
tuttavia, che in questo periodo di controllo l’assicurata ha effettuato
unicamente cinque ricerche - e non quattro come indicato nella decisione
formale del 23 giugno 2006 (cfr. doc. 22) e attestato dall’assicurata nell’atto
ricorsuale (cfr. doc. I) -, e meglio una il 12, due il 14, una il 16 e una il
17 maggio 2006, tutte per iscritto (cfr. doc. 47-52).
In
proposito giova rilevare che le ricerche vanno compiute in modo continuo
durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA del
25 novembre 2002 nella causa B., 38.2002.111; STCA del 29 luglio 2002 nella
causa P., 38.2002.1; STCA del 2 maggio 2000 nella causa T., 38.2000.11; STCA
del 13 aprile 2000 nella causa G., 38.1999.375; D. Cattaneo, op. cit., pag.
27).
Nel caso di ricerche
scritte può, però, essere più razionale preparare le proprie candidature
concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di
lavoro pubblicate nei giornali e tenuto conto del fatto che i termini per
postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA del 4 giugno 2003
nella causa R., C 319/02, consid. 4.2.)
In
concreto se, da una parte, può giustificarsi il fatto che le ricerche, essendo
state compiute per iscritto, siano state svolte nell’arco di pochi giorni - dal
12 al 17 maggio 2006 -, dall’altra, non è scusabile che l’insorgente abbia in
ogni caso intrapreso un numero di sforzi inferiore a quello stabilito
dall’amministrazione.
In
effetti la circostanza che nel mese di maggio 2006 stesse frequentando un corso
di perfezionamento __________ presso la __________ di __________ iniziato il 3
aprile 2006 (cfr. doc. 46; VI) non legittimava la ricorrente a sospendere le
ricerche di impiego.
Un
assicurato, mentre partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro,
come ad esempio corsi individuali o collettivi ai sensi dell’art. 60 LADI, deve
continuare a cercare lavoro (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI).
La
Circolare relativa alle misure inerenti al mercato del lavoro edita dal SECO,
gennaio 2006, p.to A11, A12 prevede, in particolare, che:
"
A11 Pendant qu'il participe à une MMT, l'assuré doit continuer à
chercher du travail (art. 17 al. 1 LACI) et doit pouvoir quitter
en tout temps une mesure au profit d'un emploi convenable. Les interruptions de
ce genre ne seront admises que si elles améliorent l'aptitude au placement
de l'assuré, afin de ne pas nuire au succès de cette mesure axée en premier lieu
sur la qualification. Ce faisant, il convient néanmoins d'essayer de répondre, aussi
bien que possible, aux requêtes légitimes des assurés.
A12 L'assuré peut être libéré passagèrement de
son obligation de rechercher un emploi, mais des recherches d'emploi pourront toutefois
être exigées au moins pendant le dernier mois de la mesure.”
Nel caso di
specie l’obbligo di effettuare le ricerche di impiego è stato espressamente
ricordato all’assicurata nella decisione concernente la frequenza di un corso
di perfezionamento del 21 marzo 2006 (cfr. doc. 46).
La
ricorrente, del resto, nel mese di aprile 2006, allorché già seguiva il
menzionato corso, ha compiuto nove ricerche di lavoro (cfr. doc. 32).
Le
ricerche di impiego del mese di maggio 2006 risultano, pertanto, insufficienti
dal profilo quantitativo.
L’assicurata
ha così contravvenuto all’obbligo di ridurre il danno che la legge le impone
(cfr. consid. 2.2.).
Tale
violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
consid. 2.2.).
2.8. L’insorgente
ha invocato il fatto che la nuova consulente del personale, __________, le
avrebbe detto di compiere meno ricerche nei mesi in cui svolgeva lo “stage”
presso la __________ di __________ (cfr. doc. I).
Essa ha, di
conseguenza, implicitamente richiamato l’applicazione dell’art. 9 Cost. ossia
la tutela della sua buona fede.
Il
diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente
al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei
riguardi di persone determinate;
Considerandi
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie
competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente
dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un
comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è
stata data.
(cfr. STFA
del 21 luglio 2006 nella causa R., D. e H., H 167/04-168/04, consid. 3; STFA del
25.
ottobre 2005 nella causa K. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio
2005.
nella causa M., C 270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004
nella causa Arbeitslosenkasse der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C
218/03, consid. 2; STFA del 29 agosto 2002 nella causa Amt für
Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza
ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag.
220.
consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC
1981.
pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76
consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, pag. 217ss).
Dai
verbali afferenti ai colloqui di consulenza agli atti non risulta che la
collocatrice abbia indicato alla ricorrente di effettuare meno di otto ricerche
durante la durata del corso __________ (cfr. doc. 5, 6).
Pendente causa questa
Corte ha, quindi, esperito un accertamento presso l’URC di __________, più
precisamente ha chiesto alla consulente, __________, se avesse o meno indicato
all’assicurata di compiere, durante il corso presso __________, un numero di
ricerche di impiego inferiore a quello stabilito in precedenza di otto al mese
(cfr. doc. V).
La collocatrice, con
scritto del 16 ottobre 2006, ha recisamente negato quanto sostenuto dalla
ricorrente.
Essa, al riguardo, ha
segnatamente puntualizzato:
" Non
ho mai detto alla sig.ra RI 1 di fare meno ricerche di lavoro durante il corso.
Se questo fosse avvenuto lo avrei messo a verbale e non l’avrei nemmeno ripresa
per le ricerche fatte in meno (…)”
(Doc. VI)
La ricorrente, alla quale
è stata trasmessa la presa disposizione di __________ (cfr. doc. VII), non ha
formulato osservazione alcuna.
In simili circostanze, va
ritenuto che nel caso concreto l’insorgente, né prima di iniziare il corso di
perfezionamento nell’aprile 2006, né durante il medesimo, ha ricevuto dalla
propria collocatrice controindicazioni circa il numero di ricerche di lavoro da
effettuare, fissato nel mese di gennaio 2005 a otto ricerche mensili (cfr. doc.
12).
Conseguentemente occorre
concludere che, carente una delle condizioni cumulativamente richieste per
tutelare la buona fede dell'assicurata, ossia quella secondo cui l'autorità,
intervenendo in una situazione concreta, rilascia un'informazione errata, la
censura della violazione del principio della buona fede dell'amministrata dev'essere
disattesa.
2.9
Per quanto concerne l’entità
della sanzione, va rilevato che normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro durante un mese di controllo ammonta a un
minimo di tre giorni al mese, mentre è di cinque giorni la sospensione minima
irrogata agli assicurati che non compiono ricerche in tale lasso di tempo (cfr.
consid. 2.5.).
Nel caso
di specie l’URC ha inflitto all’assicurata tre giorni di sospensione.
La
ricorrente ha asserito che la collocatrice le avrebbe anticipato verbalmente
che la sanzione sarebbe stata di un giorno (cfr. doc. I).
Dal verbale del 30 maggio
2006, da cui emerge che all’assicurata è stata ventilata una penalità per
insufficienti ricerche, non risulta che sia stato indicato alcunché in merito
alla commisurazione della sanzione.
L’insorgente ha precisato
di non aver letto il verbale, che però ha sottoscritto (cfr. doc. 5), in quanto
si è fidata della parola della consulente del personale (cfr. doc. I).
A tale proposito si
rammenta l’importanza di leggere attentamente ogni scritto prima di firmarlo.
In ogni caso, in concreto,
la questione di sapere se effettivamente sia stata o meno formulata l’affermazione
menzionata dall’assicurata può restare irrisolta.
Infatti, anche
nell’ipotesi in cui alla ricorrente sia stato comunicato che sarebbe stata
sospesa soltanto per un giorno, la sua buona fede non potrebbe essere
riconosciuta.
Non è comunque soddisfatto
il presupposto secondo cui l’errata informazione deve avere
indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non
reversibile senza pregiudizio (cfr. consid. 2.8.).
In casu non risulta che
l’insorgente abbia assunto un determinato comportamento in relazione di causalità
con l’asserita affermazione (cfr. STFA del 6 settembre 2001 nella causa M., C
344/00).
Giova, inoltre,
evidenziare, in merito a quanto addotto dalla ricorrente nel ricorso circa le
sua difficile situazione finanziaria (cfr. doc. I), che la penalità da
infliggere a un assicurato viene commisurata secondo la colpa di quest’ultimo
(cfr. consid. 2.5.; art. 30 cpv. 3 LADI; DLA 2006 N.20 pag. 229 segg., consid.
2.3
).
La relativa durata non
dipende, per contro, dalle sue condizioni economiche.
L’insorgente ha menzionato
di fare capo alla pubblica assistenza (cfr. doc. I).
Al riguardo e per inciso
va rilevato che il sostegno sociale non rappresenta solo un minimo di quanto
assolutamente necessario per la sopravvivenza, bensì un minimo sociale, inteso
come prestazioni adeguate per condurre una vita più degna nel contesto sociale
(cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n.5250 dell’8 maggio 2002 relativo alla
modifica della legge sull’assistenza sociale, pag. 5 e Messaggio n. 1651 del 5
giugno 1970 riguardante la legge sull’assistenza sociale, pag. 5; Direttive
“Concetti e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale” emanate dalla COSAS ediz.
2005.
p.to A1). Inoltre il calcolo della prestazione assistenziale a cui una
persona ha diritto viene effettuato sulla base dei relativi redditi e spese
computabili ai sensi dell’art. 22 Las e 5-9 Legge sull’armonizzazione e il
coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).
Per quanto concerne i
redditi, vanno tenute in considerazione le entrate effettivamente percepite
(cfr. art. 6 cpv. 1 lett.a Laps e 15-22 Legge tributaria).
In ogni caso, in concreto,
tenuto conto del fatto che l’assicurata nel periodo in questione stava
frequentando il corso di perfezionamento __________, la penalità di tre giorni
risulta eccessiva e deve pertanto essere ridotta a due giorni.
In proposito va segnalato che in una sentenza del
3.
agosto 2000 nella causa K., C 399/99, il Tribunale federale delle
assicurazioni, ribadendo il principio secondo cui gli assicurati iscritti in
disoccupazione che conseguono un guadagno intermedio hanno l'obbligo di cercare
un'occupazione non più soggetta a guadagno intermedio, che consenta loro di non
più ricorrere all'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che:
"
(…) Zu
ergänzen ist, dass die in Art. 17 Abs. 1 AVIG enthaltene Pflicht, alles
Zumutbare zu unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu verkürzen, auch den
Leistungsbezüger trifft, der einen Zwischenverdienst (Art. 24 AVIG) erzielt.
Insbesondere hat er eine Stelle zu suchen, die einen
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ausschliesst. Aus der Schadenminderungspflicht
fliesst die Pflicht, die Arbeitslosenkasse gänzlich - nicht nur teilweise - zu
entlasten.
In solchen Fällen wird man allerdings bei der
Beurteilung des Verschuldens weniger strenge Anforderungen an die
erforderlichen Bemühungen um Arbeit stellen, da die Möglichkeiten der
Stellensuche durch die Zwischenverdiensttätigkeit eingeschränkt sind (unveröffentlichtes Urteil K. vom 14. Mai 1986, C 163/85)." (La sottolineatura
è del redattore).
Il
ricorso va di conseguenza parzialmente accolto e la decisione su opposizione
impugnata riformata nel senso che l'assicurata è sospesa dal diritto alle
indennità di disoccupazione per due giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 24 luglio 2006 dell’URC di __________ è riformata
nel senso che l’assicurata è sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per due giorni.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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