38.2006.62
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26 ottobre 2006Italiano15 min
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Numero d'incarto:
38.2006.62
Data decisione, Autorità:
26.10.2006, TCA
Titolo:
La domanda d'indennità per insolvenza è tardiva,poiché interposta dopo 60 giorni dalla pubblicazione del fallimento della ditta.I disposti della LPGA relativi alla sospensione dei termini non si applicano al termine materiale fissato dalla LADI per l'inoltro della domanda d'indennità per insolvenza.
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
INTEMPESTIVITÀ
SOSPENSIONE DEL TERMINE
art. 51segg. LADI
art. 53 cpv. 1 LADI
art. 38 cpv. 4 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.62
DC/sc
Lugano
26 ottobre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 23 agosto 2006 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 agosto
2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 6 aprile 2006 la Cassa CO 1 ha respinto la domanda di indennità
per insolvenza inoltrata da RI 1, argomentando:
"
(...)
Nel presente caso il fallimento della ditta è
stato pubblicato sul Foglio ufficiale svizzero in data __________. Il termine
per la presentazione della richiesta scadeva il 28.02.2006.
La domanda, inoltrata alla nostra Cassa il 1°
marzo 2006 (data del timbro postale), non può quindi essere tenuta in
considerazione.
Le osservazioni portate dall'avv. RA 1 a
motivazione del ritardo non giustificano l'inoltro tardivo della domanda
d'indennità.
L'art. 38 LPGA non può essere invocato per
l'inoltro tardivo della domanda d'indennità per insolvenza: il termine posto
dall'art. 53 LADI è infatti perentorio e non rimane sospeso dalle ferie giudiziarie.
Di conseguenza la sua richiesta, inviata alla
Cassa il 1° marzo 2006, è respinta." (Doc. 5)
1.2. Il 4 maggio
2006 l'assicurato ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione nella quale il
suo patrocinatore ha postulato il riconoscimento del diritto all'indennità per
insolvenza in quanto andrebbero applicate al caso concreto le disposizioni
della LPGA relative alla sospensione dei termini (cfr. art. 38 cpv. 4 LPGA).
Egli ha pure chiesto l'attribuzione di ripetibili in caso di accoglimento
dell'opposizione e l'assistenza giudiziaria per la procedura di opposizione in
caso di risposta negativa (cfr. Doc. 6).
1.3. Il 3 agosto
2006 la Cassa ha confermato la propria decisione e ha respinto la richiesta di
assistenza giudiziaria, argomentando:
"
(...)
Come già fatto rilevare con comunicazione del 3
marzo 2006 e successiva decisione del 4 aprile 2006, l'art. 38 LPGA non trova
applicazione al caso particolare del termine stabilito dall'art. 53 LADI,
trattandosi di un termine perentorio (Verwirkungsfrist): ciò significa che se
non viene utilizzato o non viene rispettato il diritto all'indennità per
insolvenza si estingue non appena esso è scaduto.
Il succitato termine non può essere prorogato
(art. 40 LPGA) e nemmeno rimane sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 38
LPGA).
Rimane unicamente salva la facoltà di richiedere
una restituzione del termine (art. 41 LPGA).
A sostegno della propria posizione, l'opponente
si richiama ad una sentenza della nostra Corte Cantonale, emanata in ambito
LAINF e meglio in relazione al termine di tre mesi fissato all'art. 106 LAINF
per inoltrare ricorso.
A modo di vedere della Cassa tale sentenza non
può essere applicata per analogia alla presente fattispecie che, per parte sua
è stata parimenti oggetto di diretta valutazione proprio dallo stessa Tribunale
cantonale delle assicurazioni.
Va infatti ben distinto il termine di cui
all'art. 106 LAINF dal termine dell'art. 53 LADI.
Lo stesso dicasi per l'applicazione del termine
di cui all'art. 38 LPGA, regolante la sospensione dei termini in sede di
procedura amministrativa.
(...)
Per quanto riguarda il gratuito patrocinio,
l'art. 37 cpv. 4 LPGA prevede che se le circostanze lo esigono, il richiedente
può beneficiare del gratuito patrocinio, sempre che tre condizioni cumulative
siano adempiute e meglio: se l'assicurato non dispone di sufficienti mezzi
finanziari, le sue conclusioni non sono sprovviste di possibilità di successo e
la lite non è priva di difficoltà di fatto o di diritto (SVR 2004 EL N. 4; vedi
anche STFA 23 settembre 2003 nella causa K no. H 179/03).
Per quanto riguarda la possibilità di esito
favorevole, va ricordato che tale presupposto difetta quando le probabilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella causa D. N.; RAMI 1994
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad
art. 157, pag. 491492, n. 1).
Ora, nella presente fattispecie, già da un esame
sommario risulta che le conclusioni dell'assicurato sono sprovviste di
possibilità di esito favorevole, apparendo la presente vertenza destinata all'insuccesso
già al momento della presentazione dell'istanza, senza che ci si debba
interrogare sull'adempimento delle altre due condizioni, ritenuto come le
stesse debbano essere adempiute cumulativamente. (...)" (Doc. A)
1.4. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA nel quale, il suo patrocinatore, dopo avere esposto i motivi per cui le
disposizioni della LPGA sulla sospensione dei termini sarebbero applicabili
alla presente fattispecie, ha chiesto il riconoscimento del diritto alle
indennità per insolvenza in quanto la domanda del 1° marzo 2006 sarebbe
tempestiva, oltre al versamento di congrue ripetibili (Doc. I).
1.5. Nella sua
risposta del 28 settembre 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr.
Doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 51 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al servizio
di datori di lavoro che soggiacciono in Svizzera ad una procedura d’esecuzione
forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’indennità per
insolvenza, se:
a.
il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b.
il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c.
hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di
pignoramento per crediti salariali.
Il cpv. 2
di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per
insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
2.3. A norma
dell’art. 53 cpv. 1 LADI se il datore di lavoro è stato dichiarato in
fallimento, il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità, entro 60
giorni dopo la pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio, alla cassa pubblica competente nel luogo dell’ufficio d’esecuzione e
fallimenti.
Alla
scadenza di questo termine, il diritto all’indennità per insolvenza, che copre
unicamente i crediti salariali concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto
lavorativo (cfr. art. 52 cpv. 1 LADI), si estingue ai sensi dell’art. 53 cpv. 3
LADI.
L’assicurato
che pretende un’indennità per insolvenza deve presentare alla cassa competente:
a) il
modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;
b) il
certificato di assicurazione AVS/AI;
c)
il permesso di domicilio o di dimora oppure un’attestazione di domicilio del
Comune ovvero, se è straniero, il permesso pertinente;
d)
tutti gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto
all’indennità (cfr. art. 77 cpv. 1 OADI).
2.4. Il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA) ha già avuto modo di stabilire che i termini
previsti dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il
diritto alle prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma
hanno carattere perentorio.
Concretamente,
ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio,
la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto
all'indennità per mancanza di un presupposto formale.
Allorché
invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato
rispetto dello stesso provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su
queste questioni, cfr. in particolare: STFA del 27 marzo 2002 nella causa G., C
300/01; STFA del 27 marzo 2002 nella causa B., C 312/01; STFA del 18 settembre
2001 nella causa M., C 189/01; STFA del 18 dicembre 2000 nella causa P., C
152/00; STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; STFA del 15 aprile
1987 nella causa B.C. SA, C 82/86; DLA 2002 N 29, consid. 1a, pag. 187; DLA
2000 N. 6, pag. 27; DLA 1998 N. 27, consid. 2, pag. 149; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 1a, pag. 70; DLA 1995 N. 21, consid. 1a, pag. 123-124; DLA 1993/1994 N
4, consid. 1, pag. 30; DLA 1986 N. 13, consid. 2, pag.
50; DTF 124 V 75; DTF 123 V 106; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244; DTF 114 V 123;
DTF 110 V 334; vedi pure H.-U. Stauffer, Serie: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die
obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess, Zurigo 1998, pag. 109).
Pertanto
se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di 60 giorni a
decorrere dalla pubblicazione del fallimento nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio - senza che siano adempiuti i necessari presupposti per la
“restituzione di un termine” - il diritto all’indennità per insolvenza si
estingue.
Al
riguardo, occorre rilevare che, per quanto attiene alla domanda di indennità
per insolvenza, la perentorietà del termine per far valere il diritto
all'indicizzazione viene espressamente sancita dall’art. 53 cpv. 3 LADI.
2.5. Nella
presente fattispecie è incontestato che, senza l'applicazione delle
disposizioni sulla sospensione dei termini previsti dalla LPGA (cfr. art. 38
cpv. 4 LPGA, la domanda di indennità per insolvenza sarebbe tardiva in quanto
presentata il 1° marzo 2006 e quindi dopo la scadenza del termine perentorio di
60 giorni, fissato al 28 febbraio 2006 (cfr. su questo aspetto Doc. 6, punto
6). Inoltre non viene fatto valere nessun motivo atto a giustificare la
restituzione del termine.
La
questione qui sottoposta all'esame del TCA è recentemente stata affrontata e
risolta dall'Alta Corte.
In una
sentenza del 14 agosto 2006 nella causa O., C 108/06 la Prima Camera del TFA ha
infatti stabilito che le disposizioni della LPGA relativa alla sospensione dei
termini non si applicano nel contesto dell'art. 53 cpv. 1 LADI.
Le
argomentazioni sviluppate dalla nostra Massima Istanza, sono le seguenti:
"
3.
Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf
Insolvenzentschädigung und in diesem Rahmen die Frage, ob dieser frist- und
formgerecht geltend gemacht wurde.
3.1 In tatsächlicher Hinsicht ist unbestritten
und erstellt, dass die
Beschwerdegegnerin, nachdem die Konkurseröffnung
über die Arbeitgeberfirma am ... 2004 im Schweizerischen Handelsamtsblatt
(SHAB) veröffentlicht worden war, einen Antrag auf Insolvenzentschädigung
stellte, welcher am 6. Dezember
2004 bei der Arbeitslosenkasse eintraf. Diese
verlangte mit Schreiben vom 16. Dezember 2004 die zusätzliche Einreichung
von Kopien einer Wohnsitzbescheinigung der Gemeinde sowie der Lohnabrechnung
vom Oktober 2004 mit dem Feriensaldo. Sie verband diese Aufforderung mit
dem Hinweis, die zusätzlichen Unterlagen müssten bis 25. Januar 2005
zugestellt werden, da an
diesem Datum die 60-tägige Frist zur
Geltendmachung des Anspruchs (nach Art. 53 Abs. 1 AVIG) ablaufe. Die
nicht fristgerechte Einlieferung der verlangten Dokumente führe zum ganzen oder
teilweisen Verlust der Ansprüche gegenüber der Arbeitslosenversicherung.
Nachdem die Unterlagen nicht
eingetroffen waren, erging am 1. Februar
2005 die Leistungen verweigernde Verfügung.
3.2 Weil das am 6. Dezember 2004 bei der
Arbeitslosenkasse eingegangene Leistungsbegehren nicht alle für die Beurteilung
des Anspruchs erforderlichen Unterlagen enthielt, hat die Kasse diese mit ihrem
Schreiben vom 16. Dezember 2004 zu Recht nachgefordert. Angesichts des
verbleibenden Zeitraums innerhalb der Frist von 60 Tagen gemäss
Art. 53 Abs. 1 AVIG, welche gemäss den
Berechnungen der Kasse am 25. Januar 2005
ablief, war es korrekt, dieses Datum als für die Wahrung des Anspruchs
massgebenden Termin zu bezeichnen.
Das Schreiben enthielt den von der Rechtsprechung
verlangten klaren und unmissverständlichen Hinweis darauf, dass die
Nichtbeachtung der Einreichungsfrist den Untergang möglicher Ansprüche bewirken
könne. Der entsprechende Satz wurde durch Fettdruck und Unterstreichung optisch
hervorgehoben. Unter diesen Umständen führt das nicht fristgerechte Einreichen
der einverlangten Dokumente zur Verwirkung des Anspruchs auf Insolvenzentschädi-gung,
sofern die 60-tägige Frist des Art. 53 Abs. 1 AVIG am 25. Januar 2005
endete, wie die Arbeitslosenkasse annimmt.
4.
4.1Die Frist nach Art. 53 Abs. 1 AVIG
wurde durch die Veröffentli-chung der Konkurseröffnung über die
Arbeitgeberfirma im SHAB vom ... 2004 eröffnet. Das kantonale Gericht hat unter
Hinweis auf die Lehrmeinung von Urs Burgherr, Die Insolvenzentschädigung, Diss.
Zürich 2004, S. 103, erwogen, gemäss Art. 38 Abs. 4 lit. c
ATSG (in Verbindung mit Art. 1 AVIG) sei die Frist vom 18. Dezember
2004 bis 1. Januar 2005 still gestanden. Die Verwirkung hätte somit
frühestens am 7. Februar 2005, also nach dem Erlass der Verfügung vom 1. Februar
2005, eintreten können. Die Beschwerde führende Arbeitslosenkasse und mit ihr
das seco vertreten demgegenüber die Auffassung, der Stillstand nach
Art. 38 Abs. 4 ATSG gelte für die Frist gemäss Art. 53
Abs. 1 AVIG nicht.
4.2 Gemäss Art. 1 ATSG koordiniert dieses
Gesetz das Sozialversi-cherungsrecht des Bundes, indem es unter anderem
(lit. b am Anfang) ein einheitliches Sozialversicherungsverfahren
festlegt. Diesem Zweck dient der die Art. 34-55 umfassende
2. Abschnitt "Sozialversicherungsverfahren" des vierten Kapitels
"Allgemeine Verfahrensbestimmungen" (Art. 27-62 ATSG). Mit den
darin enthaltenen Art. 38-41 ATSG wurden im Wesentlichen die Fristbestimmungen
gemäss Art. 20-24 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren (VwVG) auch
für jene Bereiche des Sozialversicherungsverfahrens übernommen, in welchen sie
zuvor nicht ohne weiteres gültig gewesen waren (vgl. dazu Ueli Kieser, ATSG-Kommentar,
Zürich 2003, S. 555 Art. 55 Rz 13; derselbe, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,
Zürich 1999, S. 129 Rz 284 ff.). Entsprechend ihrer Funktion, das
sozialversicherungs-rechtliche Verwaltungsverfahren zu regeln, beziehen sich die
Fristbestimmungen des ATSG (ebenso wie diejenigen des VwVG [BGE 102 V 116 Erw. 2b] und des OG [BGE 101 II 88 Erw. 2]) einzig auf die verfahrensrechtlichen Fristen, nicht
aber auf jene des materiellen Rechts. Die Anwendbarkeit von Art. 38
Abs. 4 ATSG hängt demzufolge davon ab, ob die in Frage stehende Frist
materiell- oder verfahrensrechtlichen Charakter hat. Dies entscheidet sich
danach, ob die Nichteinhaltung der Frist die konkreten materiellrechtlichen Beziehungen
beeinflusst oder ob sie sich stattdessen verfahrensrechtlich auswirkt, indem ein
in unveränderter Weise bestehender Anspruch nicht mehr gleichermassen geltend
gemacht werden kann (RKUV 2005 Nr. KV 337
Fatti
S. 297 Erw. 3.5 mit
Hinweisen [= Urteil Z. vom 28. Juli
2005, K 26/05]).
4.3 Laut Art. 53 Abs. 3 AVIG erlischt
mit dem Ablauf der 60-tägigen Frist der Anspruch auf Insolvenzentschädigung.
Entsprechend dem Verwirkungscharakter der Frist (BGE 123 V 107 Erw. 2a; ARV 2002 S. 187 Erw. 1a; Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Stand Frühjahr 1998,
S. 193 Rz 515) geht unter Vorbehalt
einer allfälligen Wiederherstellung der Anspruch
als solcher unter. Er
existiert nicht mehr (Gerhard Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Band I, Bern 1987,
S. 569, Rz 19 zu Art. 53; Beatrice Grob-Andermacher, Die
Rechtslage des Arbeitnehmers bei Zahlungsunfähigkeit und Konkurs des
Arbeitgebers, Diss. Zürich 1982, S. 117; vgl. auch Hans-Ulrich Stauffer,
Die Arbeitslosenversicherung, Zürich 1984, S. 180; Urs Burgherr, Die
Insolvenzentschädigung, Diss. Zürich 2004,
S. 103;
Considerandi
Boris Rubin, Assurance-chômage, Delémont 2005,
S. 356). Die Frist nach Art. 53 Abs. 1
AVIG beschlägt somit nicht die verfahrens-, sondern die materiellrechtliche
Ebene. Dies hat zur Folge, dass der Fristenstillstand nach Art. 38
Abs. 4 ATSG keine Anwendung findet (in diesem Sinn auch Edgar Imhof/Christian
Zünd, ATSG und Arbeitslosenversicherung, SZS 2003 S. 291 ff., 309,
und allgemein zu den im AVIG festgesetzten Fristen Ueli Kieser, Arbeitslosenversiche-rung
und Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, ARV 2004 S. 1
ff., 5). Der in diesem Punkt abweichenden Lehrmeinung (Urs
Burgherr, Die Insolvenzentschädigung, Diss.
Zürich 2004, S. 103), auf welche sich das kantonale Gericht stützte, kann
nicht gefolgt werden.
4.4
Die Berechnung ohne Berücksichtigung des
Fristenstillstandes führt zum Ergebnis, dass der Anspruch auf
Insolvenzentschädigung verwirkt ist. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist
dementspre-chend gutzuheissen."
Secondo l'Alta Corte le
disposizioni relative alla sospensione dei termini riguardano dunque soltanto i
termini procedurali, non invece quelli materiali come quello contenuto
nell'art. 53 cpv. 1 LADI.
Pertanto, in applicazione
della recente giurisprudenza federale che ha definitivamente chiarito la
questione, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione con la
quale la Cassa ha ritenuto tardiva la domanda d'indennità per insolvenza
inoltrata dall'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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