38.2006.63
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
30 novembre 2006Italiano26 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2006.63
Data decisione, Autorità:
30.11.2006, TCA
Titolo:
Sospensione per mancate ricerche prima della disoccupazione.Ricorso tempestivo (un nuovo termine è sorto alla fine dei 30 giorni quando l'assicurato che ha ricevuto la decisione su opposizione a esclusione del proprio avvocato).La sospensione di 5 giorni è stata ridotta a 3 a causa dell'età avanzata
AVVOCATO
NOTIFICA DI UNA DECISIONE
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RIPETIBILI
SANZIONE
TEMPESTIVITÀ
art. 329 cpv. 3 CO
art. 16 LADI
art. 16 cpv. 2 let. d LADI
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 38 LPGA
art. 39 LPGA
art. 61 cpv. 1 let. g LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.63
rs/sc
Lugano
30 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 giugno
2006 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 21 giugno 2006 l’Ufficio regionale di collocamento
di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del 16
maggio 2006 (cfr. doc. A3) con cui aveva sospeso RI 1 per cinque giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche nel periodo
dal 25 gennaio al 28 febbraio 2006 precedente l’annuncio per il collocamento
(cfr. doc. A1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 21 giugno 2006 l’assicurato, rappresentato
dall’avv. RA 1, ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così
espresso:
"
(…)
L’assicurato di anni 54 è
stato alle dipendenze della __________, società molto conosciuta per la
produzione di __________ per circa 20 anni, raggiungendo la funzione di
capofabbrica, in pratica quindi di responsabile della produzione.
Tre o quattro anni fa si è
purtroppo lasciato tentare da un nipote a seguirlo in un’avventura da
indipendente (gestione di uno snack-bar) che si è rivelata catastrofica
costringendo l’assicurato a farsi carico di ingenti debiti, che non ha ancora
finito di pagare e imponendogli già un periodo di disoccupazione.
Fortunatamente un anno fa
la __________ lo ha richiamato in servizio e tutto sembrava destinato
rimettersi al meglio. Nonostante il suo ottimo lavoro sono purtroppo insorte
difficoltà con la nuova dirigenza, dovute probabilmente a dei personalismi, che
hanno portato al suo licenziamento piovuto dal cielo come un fulmine a ciel
sereno. L’assicurato ha accusato duramente il colpo, tuttavia fino all’ultimo
giorno ha prestato la sua attività al 100%, anzi di più, sia per amore della
ditta, sia perché, magari, le cose avrebbero potuto aggiustarsi. Così facendo
ha forse tardato un attimo nel mettersi in moto anche formalmente con ricerche
scritte di un nuovo lavoro. Occorre però anche considerare il suo stato
psicofisico, che avrebbe potuto degenerare facilmente nella malattia.
Più nel dettaglio non si
vede come possa venirgli rimproverato di non avere già svolto ricerche di
lavoro nel mese di gennaio, quando il licenziamento è datato 25 gennaio 2006.
La richiesta pare addirittura offensiva e poco rispettosa della dignità del
lavoratore. Per quanto riguarda il mese di febbraio l’assicurato ha cominciato
a guardarsi in giro, considerata la situazione nel suo insieme, sembra però
comprensibile che abbia tardato un attimo, ma giusto un attimo, nel
formalizzare anche per iscritto le ricerche, che aveva già iniziato oralmente.
Occorre anche considerare
che l’assicurato è molto qualificato in un mercato del lavoro, quello della
produzione dei __________ molto ristretto. Al punto che gli viene proposto di
cercare lavoro come aiuto magazziniere, poiché è praticamente escluso che possa
trovare lavoro analogo in Ticino.
In altre parole
l’assicurato viene totalmente dequalificato. In realtà l’agire dell’assicurato
volto a fare il possibile e l’impossibile per conservare o recuperare il posto
che aveva sembra il modo più saggio e razionale di agire. E’ infatti pacifico
che età e titoli di studio gli rendono assai difficile trovare un posto di
lavoro con un reddito anche solo analogo. Infliggergli una sanzione per non
avere immediatamente cercato un posto nettamente meno qualificato e pagato (da
capofabbrica a aiuto magazziniere a 54 anni) pare decisamente eccessivo.” (Doc.
I)
1.3. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Pendente
causa questa Corte ha invitato l’Ufficio resistente ad accertare presso la
Posta la data esatta in cui l’assicurato ha ricevuto la decisione su
opposizione del 21 giugno 2006 (cfr. doc. V).
Il 27
novembre 2006 l’URC ha trasmesso un estratto della pagina internet “Track
& Trace” della Posta relativo alla raccomandata in questione (cfr. doc.
VI2).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. Ai sensi
degli art. 56 e 57 LPGA le decisioni su opposizione possono essere impugnate
mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Giusta
l’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro il termine di 30
giorni dalla notificazione della decisione su opposizione.
L’art. 60
cpv. 2 LPGA prevede poi che gli art. 38-41 sono applicabili per analogia.
L’art. 38
LPGA enuncia, in relazione al computo e alla sospensione dei termini, che:
" 1 Se il termine è computato in giorni o in mesi
e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
2 Se non deve essere
notificato alle parti, esso inizia a decorrere il giorno dopo l’evento che lo
ha provocato.
3 Se l’ultimo giorno del
termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha
domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo
giorno feriale seguente.
4 I termini stabiliti dalla
legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.”
Secondo l’art. 39 LPGA,
relativo all’osservanza dei termini,
" 1 Le richieste scritte devono essere consegnate
all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo
giorno del termine.
2 Se la parte si rivolge in
tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato
rispettato.”
In
concreto la decisione su opposizione del 21 giugno 2006 è stata inviata per
raccomandata all’assicurato il giorno stesso dell’emanazione.
Dall’estratto
“Track & Trace” attinente all’invio in questione (cfr. doc. VI2)
risulta che l’invito di ritiro è stato deposto nella bucalettere del ricorrente
il 22 giugno 2006.
Egli ha
ritirato la raccomandata presso l’Ufficio postale lunedì 26 giugno 2006.
Al
riguardo occorre stigmatizzare l’operato dell’amministrazione che, pur sapendo
che l’assicurato era patrocinato da un legale - in effetti l’opposizione contro
la decisione formale del 16 maggio 2006 era stata allestita dall’avv. RA 1
(cfr. doc. 18) - ha inviato la decisione su opposizione del 21 giugno 2006 direttamente
all’insorgente e non al suo rappresentante.
Il TFA,
con sentenza del 13 febbraio 2001 nella causa E., C 168/00, in una fattispecie
analoga alla presente, ha stabilito che un assicurato che riceve personalmente
un provvedimento all’inizio del termine di ricorso può legittimamente pensare
che il suo patrocinatore ne abbia ricevuta una copia. Verso la fine dello
stesso, però, se non viene contattato dal rappresentante, deve informarsi
presso quest’ultimo. Da quel momento inizia a decorrere un nuovo termine di 30
giorni.
Questo
principio è stato ribadito in una sentenza del 17 marzo 2005 nella causa K., U
156/04.
Se, per
contro, l’assicurato che ha ricevuto direttamente la decisione, resta inattivo,
un nuovo termine non può essere accordato, benché l’amministrazione sia a
conoscenza del rapporto di rappresentanza (cfr. RAMI 2006 U 577 pag. 168).
Nel caso
in esame il termine di trenta giorni è iniziato a decorrere il 27 giugno 2006
ed è scaduto, senza tenere conto delle ferie giudiziarie, analogamente a quanto
stabilito dall’Alta Corte nella sentenza del 13 febbraio 2001 nella causa E., C
168/00 appena citata, il 26 luglio 2006.
Entro
questa data, dunque, ai sensi della giurisprudenza federale, l’insorgente, il
quale ha ricevuto direttamente la decisione su opposizione contestata, deve
avere contattato il proprio patrocinatore. Un nuovo termine è conseguentemente
iniziato il 26 luglio 2006 ed è scaduto, in considerazione delle ferie
giudiziarie dal 15 luglio al 15 agosto 2006, il 14 settembre 2006.
In simili
condizioni, l’impugnativa dell’assicurato, interposta al TCA tramite l’avv. RA
1, datata 4 settembre 2006 e pervenuta al TCA il 5 settembre 2006 è tempestiva.
L’amministrazione,
del resto, mai ha sostenuto il contrario.
Questa
Corte entra, pertanto, nel merito del ricorso.
Nel
merito
2.3. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato debba essere o meno sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel periodo
antecedente la disoccupazione, e meglio dal 25 gennaio al 28 febbraio 2006.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nell causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando tale
principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella
causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso
concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Per quanto
concerne i lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni
ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di
lavoro.
Infatti
secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente
dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque
l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre
1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993
nella causa W.E., C 167/93).
L'art. 17
cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione
tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e
professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro
(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,
pag.
28-29).
Il TCA
constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha
ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la
necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del
lavoro.
La stessa
Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente
un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:
"
Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994
lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch
einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,
a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,
a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität
der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Al
riguardo cfr. pure STFA del 13 marzo 2006 nella causa S., C 347/05.
Anche relativamente
ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella
commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso
di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi
dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un
periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità
minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA
(cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre
1993 nella causa W.E., C 167/93).
2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
Considerandi
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate
dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2.
maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.7
Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato,
nato il 2 febbraio 1952, si è iscritto in disoccupazione il 3 aprile 2006 dopo
essere stato licenziato, il 25 gennaio 2006, dalla ditta __________ presso cui
era stato attivo, in un primo tempo, per una ventina di anni e, successivamente
a un’esperienza di attività indipendente, dalla metà circa del 2005 (cfr. doc.
7, 18, I).
L’insorgente
ha dichiarato di ricercare un’occupazione a tempo pieno quale capo fabbrica
pasticciere-confettiere (cfr. doc. 7).
Durante
il primo colloquio del 18 aprile 2006 presso l’URC di __________ l’assicurato
ha presentato le proprie ricerche di impiego compiute prima della
disoccupazione.
Dalla
verifica effettuata dal consulente del personale è emerso che l’insorgente non
ha intrapreso sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione nel lasso di
tempo dal 25 gennaio 2006, quando è stato licenziato, alla fine del mese di
febbraio 2006.
Nel mese
di marzo 2006 sono, per contro, state svolte otto ricerche di lavoro e nei
primi giorni del mese di aprile 2006 due ricerche (cfr. doc. 6).
Dopo
avere dato al ricorrente la possibilità di giustificare le mancate ricerche del
periodo dal 25 gennaio al 28 febbraio 2006, il collocatore, con decisione
formale del 16 maggio 2006, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. A3; A2; 6).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 21 giugno
2006.
(cfr. doc. A1).
2.8
Come esposto
precedentemente, gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro prima
di iscriversi in disoccupazione.
In
concreto, non è contestato che l’assicurato nel periodo in questione ha omesso
di compiere delle ricerche di impiego (cfr. doc. I).
Inoltre
l’assicurato che già in passato aveva ricorso all’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. doc. 22; 32, I) doveva essere ben al corrente del proprio
obbligo di cercare un impiego prima di annunciarsi per il collocamento.
L’insorgente
fa piuttosto valere, a motivazione di tale mancanza, il fatto di aver prestato
la propria attività per la __________ fino all’ultimo giorno in misura maggiore
del 100% sia per amore della ditta, sia perché la disdetta avrebbe potuto,
magari, essere ritrattata. Inoltre egli sostiene che debba essere tenuto conto del
suo stato psicofisico che avrebbe potuto degenerare in malattia. L’assicurato ha
pure asserito che, essendo molto qualificato in un mercato del lavoro, quello
della produzione di __________ molto ristretto, è praticamente escluso poter
reperire un impiego analogo in Ticino (cfr. doc. I).
Riguardo
alla prima censura va ricordato che, secondo l'art. 329 cpv. 3 CO, se il
contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo
necessario per cercare un altro lavoro.
Pertanto,
pur lodando il comportamento dell’assicurato che ha tentato, con il proprio
impegno, di fare ritirare il licenziamento, egli avrebbe dovuto comunque
effettuare perlomeno qualche ricerca di impiego.
Ciò a più
forte ragione se si pone mente al fatto che, per stessa ammissione del
ricorrente, la disdetta verosimilmente non era dovuta al suo rendimento
professionale, quanto piuttosto a difficoltà personali sorte con la nuova
dirigenza della __________ (cfr. doc. I).
Per
quanto concerne lo stato psicofisico del ricorrente, va osservato che è
comprensibile che a seguito del licenziamento il medesimo abbia risentito una certa
tensione fisica e mentale. Tuttavia agli atti non vi è documento alcuno atto a
sostanziare che le sue condizioni psicofisiche fossero a una soglia di allarme
tale da implicare l’impossibilità di gestire le sue pratiche correnti e quindi
anche di ricercare un impiego.
In
proposito è utile segnalare che per costante giurisprudenza eventuali problemi
di salute devono, in effetti, essere comprovati da adeguati attestati medici
(cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001
nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96;
DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF
124.
V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001
nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90;
STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella
causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA
del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).
2.9
L'art. 17 cpv. 1 LADI, come già esposto sopra,
prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare lavoro, se
necessario anche fuori della professione precedente.
E' vero,
dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali
l'assicurato si è iscritto per il collocamento, tuttavia esse devono essere
estese anche in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Il TCA,
per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato durante alcuni
mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione.
Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della
professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi
menzionati).
L'obbligo
di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel
primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la
situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di
impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22
ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).
Del resto
va segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere per
l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che consacra
una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di
"relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata
un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la
rioccupazione dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una
simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 63).
Di
conseguenza il ricorrente, in considerazione della difficoltà oggettiva di trovare
un’occupazione quale capo fabbrica nel settore della produzione di __________,
avrebbe dovuto intraprendere degli sforzi volti al reperimento di un impiego
ampliando già da subito gli ambiti professionali di ricerca (per un caso
analogo concernente un'assicurata sanzionata per insufficienti ricerche, poiché
durante il periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione aveva effettuato
una sola ricerca quale docente di scuola dell'infanzia, a causa delle rare
pubblicazioni di concorsi sul FU cfr. STCA del 5 ottobre 2001 nella causa C.,
38.2001
).
Giova,
altresì, ricordare che l’Alta Corte ha stabilito che l’età avanzata di un
assicurato, benché diminuisca le probabilità di successo delle ricerche di
lavoro, non impedisce di cercare in modo intenso un’occupazione (cfr. consid. 2.5.).
2.10
Alla luce di
quanto esposto, questa Corte deve concludere che l'assicurato, non avendo
effettuato alcuna ricerca di lavoro dal 25 gennaio al 28 febbraio 2006 ha
violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
Ciò
implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta
l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.11
Per quanto
concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato cinque
giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (1 giorno
per mancate ricerche nell’arco di tempo dal 25 al 31 gennaio 2006 + 4 giorni
per mancate ricerche nel mese di febbraio 2006).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in
disoccupazione ammonta a un minimo di 4 giorni di sospensione al mese (cfr.
consid. 2.6.).
Da questo
profilo, la penalità inflitta al ricorrente dall’URC appare corretta.
Va, però,
tenuto presente che nell'evenienza concreta trattasi di un lavoratore nato il __________
1952.
(cfr. consid. 7.).
Di
conseguenza, tutto ben considerato, la sospensione di cinque giorni irrogata dall’amministrazione
va ridotta a tre giorni (cfr. STCA del 24 ottobre 2005 nella causa P.,
38.2005
; STCA del 27 maggio 2004 nella causa D., 38.2004.1; STCA dell'11
giugno 2003 nella causa D., 38.2002.269).
2.12
Parzialmente
vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto a
un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’URC resistente (cfr. art.
61.
cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La
decisione su opposizione del 21 giugno 2006 dell’URC di __________ è riformata
nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di
disoccupazione per tre giorni.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’URC di __________
verserà all’assicurato l’importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali
(IVA compresa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster