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Decisione

38.2006.63

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 novembre 2006Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.4. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando tale

principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003 nella

causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso

concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C

199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du

Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Per quanto

concerne i lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni

ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di

lavoro.

Infatti

secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente

dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque

l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre

1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993

nella causa W.E., C 167/93).

L'art. 17

cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può

ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione

tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e

professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro

(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,

pag.

28-29).

Il TCA

constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha

ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la

necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del

lavoro.

La stessa

Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente

un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:

"

Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994

lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch

einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,

a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die

Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle

Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,

a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität

der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

Al

riguardo cfr. pure STFA del 13 marzo 2006 nella causa S., C 347/05.

Anche relativamente

ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella

commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso

di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi

dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un

periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità

minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA

(cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre

1993 nella causa W.E., C 167/93).

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e

ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di

cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

Considerandi

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1;

Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate

dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2.

maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

2.7

Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato,

nato il 2 febbraio 1952, si è iscritto in disoccupazione il 3 aprile 2006 dopo

essere stato licenziato, il 25 gennaio 2006, dalla ditta __________ presso cui

era stato attivo, in un primo tempo, per una ventina di anni e, successivamente

a un’esperienza di attività indipendente, dalla metà circa del 2005 (cfr. doc.

7, 18, I).

L’insorgente

ha dichiarato di ricercare un’occupazione a tempo pieno quale capo fabbrica

pasticciere-confettiere (cfr. doc. 7).

Durante

il primo colloquio del 18 aprile 2006 presso l’URC di __________ l’assicurato

ha presentato le proprie ricerche di impiego compiute prima della

disoccupazione.

Dalla

verifica effettuata dal consulente del personale è emerso che l’insorgente non

ha intrapreso sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione nel lasso di

tempo dal 25 gennaio 2006, quando è stato licenziato, alla fine del mese di

febbraio 2006.

Nel mese

di marzo 2006 sono, per contro, state svolte otto ricerche di lavoro e nei

primi giorni del mese di aprile 2006 due ricerche (cfr. doc. 6).

Dopo

avere dato al ricorrente la possibilità di giustificare le mancate ricerche del

periodo dal 25 gennaio al 28 febbraio 2006, il collocatore, con decisione

formale del 16 maggio 2006, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per cinque giorni (cfr. doc. A3; A2; 6).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 21 giugno

2006.

(cfr. doc. A1).

2.8

Come esposto

precedentemente, gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro prima

di iscriversi in disoccupazione.

In

concreto, non è contestato che l’assicurato nel periodo in questione ha omesso

di compiere delle ricerche di impiego (cfr. doc. I).

Inoltre

l’assicurato che già in passato aveva ricorso all’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. doc. 22; 32, I) doveva essere ben al corrente del proprio

obbligo di cercare un impiego prima di annunciarsi per il collocamento.

L’insorgente

fa piuttosto valere, a motivazione di tale mancanza, il fatto di aver prestato

la propria attività per la __________ fino all’ultimo giorno in misura maggiore

del 100% sia per amore della ditta, sia perché la disdetta avrebbe potuto,

magari, essere ritrattata. Inoltre egli sostiene che debba essere tenuto conto del

suo stato psicofisico che avrebbe potuto degenerare in malattia. L’assicurato ha

pure asserito che, essendo molto qualificato in un mercato del lavoro, quello

della produzione di __________ molto ristretto, è praticamente escluso poter

reperire un impiego analogo in Ticino (cfr. doc. I).

Riguardo

alla prima censura va ricordato che, secondo l'art. 329 cpv. 3 CO, se il

contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo

necessario per cercare un altro lavoro.

Pertanto,

pur lodando il comportamento dell’assicurato che ha tentato, con il proprio

impegno, di fare ritirare il licenziamento, egli avrebbe dovuto comunque

effettuare perlomeno qualche ricerca di impiego.

Ciò a più

forte ragione se si pone mente al fatto che, per stessa ammissione del

ricorrente, la disdetta verosimilmente non era dovuta al suo rendimento

professionale, quanto piuttosto a difficoltà personali sorte con la nuova

dirigenza della __________ (cfr. doc. I).

Per

quanto concerne lo stato psicofisico del ricorrente, va osservato che è

comprensibile che a seguito del licenziamento il medesimo abbia risentito una certa

tensione fisica e mentale. Tuttavia agli atti non vi è documento alcuno atto a

sostanziare che le sue condizioni psicofisiche fossero a una soglia di allarme

tale da implicare l’impossibilità di gestire le sue pratiche correnti e quindi

anche di ricercare un impiego.

In

proposito è utile segnalare che per costante giurisprudenza eventuali problemi

di salute devono, in effetti, essere comprovati da adeguati attestati medici

(cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001

nella causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96;

DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF

124.

V 234, consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 6 novembre 2001

nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90;

STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del 6 maggio 1999 nella

causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa C.-R., 38.96.304; STCA

del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

2.9

L'art. 17 cpv. 1 LADI, come già esposto sopra,

prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare lavoro, se

necessario anche fuori della professione precedente.

E' vero,

dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali

l'assicurato si è iscritto per il collocamento, tuttavia esse devono essere

estese anche in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Il TCA,

per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato durante alcuni

mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione.

Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della

professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi

menzionati).

L'obbligo

di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel

primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la

situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di

impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22

ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).

Del resto

va segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere per

l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che consacra

una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di

"relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata

un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la

rioccupazione dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una

simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 63).

Di

conseguenza il ricorrente, in considerazione della difficoltà oggettiva di trovare

un’occupazione quale capo fabbrica nel settore della produzione di __________,

avrebbe dovuto intraprendere degli sforzi volti al reperimento di un impiego

ampliando già da subito gli ambiti professionali di ricerca (per un caso

analogo concernente un'assicurata sanzionata per insufficienti ricerche, poiché

durante il periodo precedente l'iscrizione in disoccupazione aveva effettuato

una sola ricerca quale docente di scuola dell'infanzia, a causa delle rare

pubblicazioni di concorsi sul FU cfr. STCA del 5 ottobre 2001 nella causa C.,

38.2001

).

Giova,

altresì, ricordare che l’Alta Corte ha stabilito che l’età avanzata di un

assicurato, benché diminuisca le probabilità di successo delle ricerche di

lavoro, non impedisce di cercare in modo intenso un’occupazione (cfr. consid. 2.5.).

2.10

Alla luce di

quanto esposto, questa Corte deve concludere che l'assicurato, non avendo

effettuato alcuna ricerca di lavoro dal 25 gennaio al 28 febbraio 2006 ha

violato l'obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

Ciò

implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta

l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.11

Per quanto

concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato cinque

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (1 giorno

per mancate ricerche nell’arco di tempo dal 25 al 31 gennaio 2006 + 4 giorni

per mancate ricerche nel mese di febbraio 2006).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente l'iscrizione in

disoccupazione ammonta a un minimo di 4 giorni di sospensione al mese (cfr.

consid. 2.6.).

Da questo

profilo, la penalità inflitta al ricorrente dall’URC appare corretta.

Va, però,

tenuto presente che nell'evenienza concreta trattasi di un lavoratore nato il __________

1952.

(cfr. consid. 7.).

Di

conseguenza, tutto ben considerato, la sospensione di cinque giorni irrogata dall’amministrazione

va ridotta a tre giorni (cfr. STCA del 24 ottobre 2005 nella causa P.,

38.2005

; STCA del 27 maggio 2004 nella causa D., 38.2004.1; STCA dell'11

giugno 2003 nella causa D., 38.2002.269).

2.12

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto a

un'indennità per ripetibili da mettere a carico dell’URC resistente (cfr. art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La

decisione su opposizione del 21 giugno 2006 dell’URC di __________ è riformata

nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di

disoccupazione per tre giorni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’URC di __________

verserà all’assicurato l’importo di fr. 400.-- a titolo di ripetibili parziali

(IVA compresa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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