38.2006.64
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11 gennaio 2007Italiano30 min
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Numero d'incarto:
38.2006.64
Data decisione, Autorità:
11.01.2007, TCA
Titolo:
Respinta richiesta di condono della restituzione di prestazioni precepite a torto(assicurato ritenuto inidoneo al collocamento,poiché dedicava tutto il tempo a una società).Buona fede esclusa.Sin dall'inizio il suo ruolo all'interno della ditta era ben più importante di quello indcato al consulente.
BUONA FEDE
CONDONO
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 27 LPGA
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 4 OPGA
art. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.64
DC/sc
Lugano
11 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio
2006 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 18 luglio 2006 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la propria decisione del 19 maggio 2006 (Doc. 8) con la
quale ha respinto la domanda del 23 marzo 2006 dell’assicurato (cfr. Doc. 9/2)
volta ad ottenere il condono dell’importo di fr. 15'265.--, chiestogli in
restituzione dalla Cassa di disoccupazione (cfr. Doc. 9/3).
L’amministrazione
ha così motivato la decisione su opposizione:
"
(...)
Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti
emerge che l'attività della __________ ha di fatto preso avvio in modo
consistente in settembre 2004 - nel periodo in cui l'opponente ha iniziato a
lavorare per la stessa (cfr. verbale di audizione 16 febbraio 2005 presso l'UG
del figlio, signor RI 1) - e che l'assicurato rappresentava la figura centrale
per il buon andamento della ditta (cfr. dichiarazione 8 marzo 2005
dell'amministratore unico della __________, signor __________). Del resto lo
stesso assicurato, in occasione della sua audizione davanti all'UG (16 febbraio
2005), ha dichiarato di essere "la persona giusta al posto giusto",
poiché inserito nella realtà del commercio da parecchi anni.
L'opponente ha ciò nondimeno sottaciuto la sua
attività e il suo ruolo all'interno della __________, violando pertanto il
dovere di informazione nei confronti dell'amministrazione. Con il suo agire, il
signor RI 1 ha voluto lasciar apparire una situazione giuridica suscettibile, a
mente sua, di giustificare il riconoscimento di prestazioni assicurative in
base a uno statuto di persona idonea al collocamento.
In simili condizioni non è possibile riconoscere
la buona fede dell'assicurato, per cui non è adempiuto uno dei due presupposti
cumulativi contemplati dai combinati disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4
OPGA. La domanda di condono presentata non può dunque essere accolta e lo
scrivente Ufficio può prescindere dall'esaminare la questione a sapere se la
restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse dall'opponente
cagionerebbe per il medesimo un grave rigore.
Pur comprendendo la delicata e difficile
situazione personale del signor RI 1, le motivazioni sollevate con
l'opposizione in esame non permettono quindi di giungere a una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la
decisione qui contestata." (Doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espresso:
"
(...)
La ditta è stata costituita il 17 agosto 2004, e
quindi, al momento in cui il Signor RI 1 ha iniziato a collaborare, era solo
all'inizio della propria attività: si trovava in un periodo di rodaggio. Vista
la sua situazione di disoccupato e visto che il Signor __________ asseriva che
vi era una possibilità futura di assunzione qualora la ditta avesse iniziato a
funzionare, il ricorrente, invece di restare con le mani in mano, ha
collaborato gratuitamente con la __________. Lo scopo era quello di dimostrare
le sue capacità e di avere qualche possibilità in più di essere assunto.
D'altra parte, vi era anche la possibilità
ipotetica di ritirare la __________ qualora la pratica di insolvenza fosse
andata a buon fine. Ciò era stato dichiarato alle competenti autorità sin
dall'inizio.
Egli non è mai stato "la figura chiave nella
conduzione degli affari della __________ ". Il ricorrente ha semplicemente
dato la propria disponibilità di parte del suo tempo libero, fermo restando che
ha sempre e comunque onorato i propri obblighi di disoccupato.
Il Signor RI 1 ha sempre dichiarato ai competenti
uffici che era in contatto con la __________ e che probabilmente ci sarebbe
stata una possibilità di assunzione (doc. B). Inoltre, egli ha sempre
ottemperato ai suoi obblighi: ha fatto le necessarie ricerche di lavoro, ha
frequentato il corso TRIS (tecniche di Ricerca d'impiego e Sostegno al
Collocamento) dal 5 novembre 2004 al 10 dicembre 2004, ha lavorato per i
programmi occupazionali.
Da gennaio a marzo 2005 ha lavorato presso la __________
a __________, inizialmente al 100% e poi al 50% in quanto la __________ gli
aveva offerto un posto al 50%.
Addirittura, il ricorrente ha informato il
responsabile del piano occupazionale e la cassa disoccupazione (tramite il
formulario) che dal 31 gennaio al 13 febbraio 2005 sarebbe stato occupato al
100% presso la __________: egli ha dichiarato che nel corso di tale periodo si
sarebbe recato in __________ (dal 31 gennaio al 4 febbraio) con il Signor __________
per effettuare una ricerca di mercato e per reperire fornitori per le merci
tenute in stock dalla __________. Durante questo periodo il ricorrente non ha
beneficiato di prestazioni LADI.
D'altra parte, pur dichiarando sempre che era in
contatto con la __________ (doc. B), il collocatore non ha mai reso attento il
Signor RI 1 in merito al fatto che non vi poteva essere una collaborazione
(nemmeno gratuita) con la ditta sintanto che venivano percepite indennità
giornaliere.
In una sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa
W., C 157/05 la nostra Massima Istanza ha deciso che l'amministrazione, in
applicazione dell'art. 27 LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali
del caso, e dunque già all'inizio del versamento delle indennità di
disoccupazione, dovrebbe informare l'assicurato in merito ai rischi di
collaborazione con una Ditta.
Il TFA ha inoltre indicato che una tale omissione
va equiparata a un'informazione erronea e che pertanto i presupposti della
protezione della buona fede dell'assicurato risultano adempiuti.
Nel caso di specie, la buona fede deve pertanto
essere riconosciuta.
Occorre ora verificare se la restituzione rappresenterebbe
un onere troppo grande per il ricorrente.
Tale condizione è sicuramente adempiuta. Si
sottolinea infatti che il Signor RI 1 è gravemente malato di un tumore al
pancreas (doc. C). La malattia è stata diagnosticata il mese di luglio 2005.
Negli ultimi mesi l'insorgente sta subendo cicli settimanali di chemioterapia.
Da agosto 2005 a maggio 2006, il ricorrente
(totalmente inabile al lavoro) non ha percepito alcunché (nessuno stipendio,
nessun tipo di rendita o di indennità giornaliera). Per sopravvivere il Signor RI
1 ha dato fondo a tutti suoi risparmi, e si è fatto aiutare da amici e parenti.
Solo dal mese di giugno 2006 l'insorgente è stato
posto al beneficio di una rendita intera AI di CHF 1'875.- (doc. D).
È quindi evidente che la restituzione di CHF
15'265.- risulta a tutti gli effetti improponibile e rappresenta un onere
troppo grande per il Signor RI 1.
In considerazione della malattia del ricorrente,
che limita la "futura capacità lavorativa e la speranza di vita", non
vi è nemmeno la possibilità che la situazione finanziaria migliori." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta dell'11
ottobre 2006 l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso con le
stesse motivazioni contenute nella decisione su opposizione ed ha inoltre
rilevato:
"
(...)
10.
Riguardo
alla giurisprudenza citata dalla controparte, ossia la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni del 28 febbraio (recte: ottobre) 2005 (C 157/05),
è opportuno formulare la seguente precisazione.
La sentenza in
questione era riferita al caso di un assicurato che occupava all'interno di una
società a garanzia limitata una posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, in quanto inizialmente socio gerente con diritto di firma individuale
e, successivamente, socio senza diritto di firma. In quel caso la Massima
Istanza ha concluso che l'amministrazione aveva violato il proprio obbligo
d'informazione poiché, benché fosse confrontata con elementi di fatto che
avrebbero dovuto indurla a dubitare del buon diritto dell'assicurato alle
prestazioni dell'assicurazione, aveva omesso di comunicare all'interessato che
il mantenimento di una posizione analoga a un datore di lavoro avrebbe potuto
mettere a rischio il diritto alle indennità. In tal modo l'amministrazione ha
impedito all'assicurato di assumere un comportamento adeguato alla situazione,
ossia, nel caso concreto, abbandonare la posizione equiparabile a un datore di
lavoro. Tale omissione è stata assimilata ad un'informazione erronea da parte
dell'amministrazione, con applicazione del principio della protezione della buona fede
(cfr. sentenza citata, consid. 6.2).
Ben diverso è il caso
che ci occupa. Infatti, il signor RI 1, pur essendo di fatto una figura chiave
nella conduzione degli affari della __________, non appariva formalmente quale
membro dell'organo decisionale supremo dell'azienda (a registro di commercio
risulta infatti, quale amministratore unico della società, il signor __________;
cfr. doc. 15 e 36). In occasione dei primi colloqui di consulenza presso l'URC,
egli ha sempre discusso e posto l'accento soltanto sul prospettato avvio di
un'attività indipendente e non ha mai parlato della società in cui era già
occupato (cfr. doc. 40: verbale del 27 luglio, 24 agosto, 13, 14 e 27 settembre
2004). Sempre dall'esame dei protocolli dei colloqui presso l'URC emerge che il
signor RI 1 ha menzionato per la prima volta la ditta __________ il 27
settembre 2004; in quell'occasione, come pure nei successivi colloqui, egli si
è limitato a comunicare al proprio consulente di essere in contatto con la
predetta azienda per un'attività su chiamata (con possibilità di un'eventuale
futura collaborazione), senza tuttavia precisare che, già in quel periodo,
quest'attività aveva da tempo preso consistenza e ciò grazie al suo esteso
impegno personale.
In concreto,
l'amministrazione non sapeva nulla riguardo all'attività, mentre è l'assicurato
che avrebbe piuttosto dovuto informare compiutamente e tempestivamente gli
organi d'esecuzione. L'amministrazione non ha omesso alcunché, è piuttosto stata
tenuta all'oscuro della realtà dei fatti. Si contesta dunque recisamente la
tesi secondo cui vi sia stata una violazione dell'obbligo d'informazione e di
consulenza, a seguito del quale l'assicurato possa pretendere l'applicazione
delle regole relative alla protezione della buona
fede." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
"
1 La grave
difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il
calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il
rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a
LPC;
b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
c. quale importo per le spese personali:
4800 franchi l’anno;
d. quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone
secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
3 La
franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c
LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari
di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c
cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente
invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività
lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese
per il soggiorno in un istituto.
4 Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."
Secondo
la legge e l'ordinanza, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di
restituzione è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti
presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
se manca una delle due condizioni appena esposte il condono non può essere
concesso (cfr. STFA del 30 ottobre 2006 nella causa O., C 260/05).
2.3. Chiamata a
pronunciarsi circa il diritto applicabile nel caso in cui l’amministrazione si
è dovuta pronunciare su una domanda di condono dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e concernente la restituzione di prestazioni ricevute
in precedenza, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
1.2 Die Vorinstanz hat hinsichtlich der am 18.
Juli 2003 verfügten, mit Einspracheentscheid vom 16. Februar 2004 bestätigten
Ablehnung des Erlassgesuchs des Beschwerdeführers Art. 95 Abs. 1 AVIG (in der
seit 1. Januar 2003 geltenden Fassung) in Verbindung mit Art. 25 Abs. 1 Satz 2
des auf den 1. Januar 2003 in Kraft getretenen Bundesgesetzes vom 6. Oktober
2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) angewendet.
Ob diese Vorgehensweise mit Blick darauf, dass die Gutgläubigkeit während des
Leistungsbezugs vom 9. Mai bis 20. Juni 2002 - und damit ein Sachverhalt, der
sich in einer vor dem In-Kraft-Treten des ATSG liegenden Zeitspanne verwirklicht
hat - zur Diskussion steht, einer näheren Überprüfung stand hält, oder ob der
bis Ende 2002 Grundlage für den Erlass einer Rückerstattungsschuld gegenüber
der Arbeitslosenversicherung bildende Art. 95 Abs. 2 Satz 1 AVIG (in seiner bis
dahin geltenden Fassung) zum Zuge kommt, braucht vorliegend nicht abschliessend
beurteilt zu werden. Ebenso wenig wie im Falle der Rückerstattung von zu
Unrecht bezogenen Leistungen (vgl. BGE 130 V 319 Erw. 5.1 und 5.2) kommt im
Zusammenhang mit der Erlassvoraussetzung der Gutgläubigkeit der Frage
ausschlaggebende Bedeutung zu, ob Art. 25 ATSG (oder altes Recht) anzuwenden
ist, wenn der Einspracheentscheid nach dem In-Kraft-Treten des ATSG ergangen,
der Erlass aber in Bezug auf vor dem 1. Januar 2003 gewährte Leistungen zu prüfen
ist. Denn die nach dem ATSG diesbezüglich massgeblichen Grundsätze sind aus der
früheren Regelung und den von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien zur
Beurteilung der für einen Erlass unter anderem vorausgesetzten Gutgläubigkeit
des Leistungsbezügers (BGE 122 V 223 Erw. 3, 112 V 103 Erw. 2c, 110 V 180 f.
Erw. 3c; AHI 2003 S. 161 f. Erw. 3a; ARV 2001 Nr. 18 S. 162 Erw. 3b)
hervorgegangen (vgl. auch Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum
Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts, Zürich 2003, Rz 23 zu Art. 25). Unbestrittenermassen
gelangten demgegenüber auf das am 1. Mai 2003 angehobene Erlassverfahren
bereits die in Art. 4 Abs. 4 und 5 ATSV geregelten formalen Aspekte der
Gesuchseinreichung zur Anwendung. (…)." (cfr. STFA del 27 aprile
2005 nella causa R.,
C 174/04)
Inoltre, circa gli effetti dell'art. 25 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
i) ALV: Die bisherige Rückerstattungsregelung
des AVIG (vgl. alt Art.
6, alt Art. 95 AVIG) fällt grundsätzlich
zugunsten derjenigen Art. 25 ATSG dahin (vgl. BBl 1999 4733, 4743). Immerhin
werden für Einzelfragen abweichende Lösungen vorgesehen; dies betrifft die
Rückforderung von Beiträgen, wo die in Art. 16 Abs. 3 AHVG vorgesehene
Besonderheit auch für die ALV massgebend ist (vgl. Art. 6 AVIG), und einzelne
Bereiche der Leistungsrückforderung (vgl. Art. 95 AVIG). Es ergeben sich
insoweit gegenüber dem bisherigen Recht keine massgebenden Abweichungen."
(cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art. 25, n. 45)
Dunque la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI
conserva tutta la sua validità.
2.4. La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 30 ottobre 2006 nella
causa O., C 260/05; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid.
2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag.
258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag.
73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97,
consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag.
180).
2.5. Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere
bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende
Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in
den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht
grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in
Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von
Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber
dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze
wurde im Zuge
der
Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen
zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999
4585). (…)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf
verzichtet, von der
allgemeinen
Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen
festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen
ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie
altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.
96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was
dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende
Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht
"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf
also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
Fatti
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo la
giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o
incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del
relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.6. Nella presente
fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che all'assicurato si è iscritto in
disoccupazione in data 26 luglio 2004 alla ricerca di un impiego a tempo pieno
come venditore di alimentari, settore nel quale era stato in precedenza attivo
per diversi anni.
Il 17
agosto 2004 è stata costituita la ditta __________ in __________ il cui scopo
è, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari e di prodotti
di pulizia, come pure l'împortazione, l'esportazione e la commercializzazione
di tali prodotti e di capi di abbigliamento (cfr. Doc. 15).
Il 1°
aprile 2005 l'assicurato ha iniziato a lavorare a tempo pieno presso questa
ditta.
Con
decisione del 7 giugno 2005 la Sezione di lavoro ha ritenuto RI 1 inidoneo al
collocamento dal 17 settembre 2004 in quanto, a partire da quel momento egli ha
dedicato tutto il suo tempo alla società in questione (cfr. Doc. 17).
L'amministrazione
ha così motivato la propria decisione:
"
(...)
Alla luce di quanto sopra esposto, si evince che
il signor RI 1 risulta essere la figura chiave per la conduzione degli affari e
delle attività della __________. Infatti:
● si
è occupato, insieme al signor __________ dell'indagine di mercato per reperire
possibili fornitori in Italia;
● ha
curato il reclutamento di clienti in tutto il Cantone Ticino e nella Svizzera
interna;
● ha
coordinato la fornitura diretta di prodotti della __________ a ditte e
ristoranti;
● ha
organizzato e gestito la vendita al pubblico in occasione delle promozioni
tenutesi periodicamente presso lo spazio commerciale ex "__________"
di __________.
Tenuto conto di questo insieme di elementi, il signor
RI 1 dev'essere ritenuto inidoneo al collocamento a partire dal 17 settembre
2004, data a cui risale il primo elemento tangibile del ruolo attivo svolto
dall'assicurato in seno alla __________, consistente in una fattura emessa
dalla __________ a carico dell'__________ per un importo di fr. 719.60. È
ragionevole supporre che dopo la fondazione della __________, il 17 agosto
2004, l'attività dell'assicurato in seno alla __________, abbia preso avvio in
modo consistente proprio nel mese di settembre 2004 ed è poi proseguita fino al
momento della chiusura del caso nel mese di aprile 2005. Il signor RI 1, con il
suo attivo apporto, ha permesso lo sviluppo e la crescita del volume delle
vendite della __________: quando la situazione economica della ditta lo ha
permesso, lo stesso è stato assunto a tempo pieno, continuando a esercitare le
stesse funzioni che aveva esercitato sin dal mese di settembre 2004."
Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione
nella quale la sua rappresentante, pur negando che RI 1 ha giocato un ruolo
determinante nella conduzione degli affari presso la Società __________, ha
comunque ammesso che egli ha regolarmente svolto un'attività lucrativa a tempo
parziale per la ditta ("cfr. Doc. 17: "In effetti contrariamente a
quanto sostenuto dalla Sezione del lavoro RI 1, nel periodo di fine settembre
2004 a fine aprile 2005, ha prestato soltanto alcune ore lavorative al giorno
per la __________ ").
Il 10
ottobre 2005 la Sezione del lavoro ha respinto l'opposizione argomentando:
"
(...)
Visto quanto precede e alla luce della menzionata
giurisprudenza, constatato come il signor RI 1 risulti essere la figura chiave
nella conduzione degli affari della __________, osservato inoltre come
l'attività della stessa abbia di fatto preso avvio in modo consistente nei mese
di settembre 2004 e sia proseguita e viepiù accresciuta tanto da permettere
l'assunzione dell'assicurato - dapprima a tempo parziale e, dallo scorso mese
di aprile, a tempo pieno - lo scrivente Ufficio ritiene giustificato confermare
la decisione qui contestata. (...)" (Doc. 10, pag. 5)
La
decisione su opposizione è cresciuta in giudicato. L'assicurato è così stato
ritenuto inidoneo al collocamento dal 17 settembre 2006 e la Cassa di
disoccupazione ha di conseguenza chiesto la restituzione delle indennità
giornaliere indebitamente ottenute.
Con la
decisione su opposizione qui impugnata l'amministrazio-ne ha negato all'assicurato
la possibilità di concedere il condono in quanto manca il presupposto
cumulativo della buona fede (al riguardo cfr. consid. 2.2).
Chiamato
ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare l'operato della Sezione del
lavoro.
Infatti,
Considerandi
dalla documentazione agli atti appare evidente che il ruolo dell'assicurato
all'interno della __________ era sin dall'inizio ben più importante di quello
da lui indicato al proprio consulente del personale.
Ciò
risulta in particolare dai verbali delle dichiarazioni dell'amministratore
unico della ditta, del figlio dell'assicurato, e del ricorrente medesimo davanti
al Servizio cantonale che sono stati così riprodotti nella decisione su
opposizione del 10 ottobre 2005:
"
(...)
- in sede di audizione presso il servizio cantonale di data 12
aprile 2005, relativamente all'attività della __________, l'opponente ha in
particolare dichiarato quanto segue:
"[...] la
maggior parte delle consegne sono state fatte da me, alcuni clienti sono stati
visitati da me e mio figlio. Per quanto riguarda la consegna in Svizzera
interna sono andato io con mio figlio. Idem per quanto riguarda le forniture
presso l'__________, me ne sono occupato io, a volte veniva anche mio figlio.
[...] ho collaborato con la __________, alfine di poter concludere degli affari
importanti e poter rinunciare definitivamente alla disoccupazione. Dall'inizio
ho collaborato con mio figlio e il signor __________, come ho detto sopra mi
sono occupato anche delle consegne, per poter mostrare a mio figlio i clienti,
affinché diventasse autonomo nelle consegne. [...] collaboro con ditte italiane
e mi occupo delle consegne. Ora che non frequento più il programma
occupazionale ho molto più tempo da dedicare al reclutamento. [...]".
Inoltre, alle
seguenti domande dell'amministrazione "Che tipo di attività ha svolto
per la __________, prima che fosse ufficialmente assunto?", "Dal mese
di settembre ad oggi si è recato presso i fornitori italiani?" e "Chi
si occupa delle ordinazioni della __________?", l'assicurato ha così
risposto: "ho collaborato con il siqnor __________ nella ricerca di
fornitori italiani ed alcune volte mi sono occupato anche di consegne della
merce presso i rivenditori", "sì" e "io"
(la sottolineatura è la nostra; cfr. verbale di audizione 12 aprile 2005). Nel
corso della precedente audizione presso il servizio cantonale, l'opponente ha
segnatamente asserito quanto segue: "[...] ho collaborato con il signor
__________ nella ricerca di fornitori italiani ed alcune volte mi sono occupato
anche d__________ __________ è una brava persona e credo che abbia molta
fiducia nella mia persona e ha visto in me una possibilità per mandare avanti
qli affari della __________, o meglio le vendite di alcuni prodotti italiani
sul territorio ticinese. Il signor __________ è stato chiaro, mi ha detto che
con la mia esperienza non avrei avuto problemi a trovare i contatti qiusti e
avrei potuto tirarmi fuori uno stipendio nei prossimi mesi. [...] modestamente
credo di essere la persona giusta al posto giusto, vivo nel mondo del commercio
da diversi anni. [...]" (la sottolineatura è la nostra; cfr. verbale
16.
febbraio 2005);
- in sede di audizione davanti all'UG, alle domande "Quanti
dipendenti ha la società?", "Chi si occupa del reclutamento
clienti?", "Fino ad oggi chi si è occupato dei clienti e
fornitori?", "Come è strutturato il reclutamento clienti?",
"Chi approvvigiona il magazzino della __________?", "Come è
strutturato il suo lavoro (quando e dove)?" e "Da quando suo padre
lavora per la __________?", il figlio dell'opponente, signor RI 1, ha così
risposto: "io e mio padre. Mio padre ha iniziato a lavorare quando ho
iniziato io", "io e mio padre. Quando ci rechiamo presso un negozio
per la consegna della merce e per strada troviamo dei punti di vendita ci
fermiamo e proponiamo i nostri prodotti. Abbiamo un catalogo con i prodotti che
mostriamo ai responsabili dei negozi" "i contatti con fornitori
vengono principalmente tenuti da mio padre, io mi occupo delle consegne. La
merce viene consegnata tramite un TIR che la deposita presso il nostro
magazzino oppure andiamo noi in Italia e sdoganiamo la merce in dogana a __________
", "principalmente è mio padre che si occupa del reclutamento
clienti, in quanto ha molta più esperienza di me", "dall'inizio
dell'attività è mio padre che si occupa delle ordinazioni o
approvvigionamento", "lavoro a ore e non tutti i giorni. Diciamo che
il mio diretto superiore è mio padre, mi spiego, lui parla con il signor __________
e, a dipendenza delle attività che vengono richieste, mio padre mi assegna i
compiti che devo fare (es. mettere a posto il magazzino, fare le consegne
ecc.)", "io ho iniziato il mese di settembre '04, anche mio padre ha
iniziato in quel periodo" (la sottolineatura è la nostra; cfr. verbale
di audizione 16 febbraio 2005).
Sentito nuovamente il 12 aprile 2005, alla domanda dell'UG di
fornire alcuni dettagli in merito ad alcuni bollettini di consegna e fatture
della __________, il signor RI 1 ha fornito la seguente risposta: "finora
non ho incassato mai nessuna fornitura, è mio padre che si occupa dell'incasso.
Nella consegna della merce mi sono limitato e mi limito a scaricare la merce.
Posso confermare che le fatture (13) che mi ha sottoposto sono state tutte
incassate da mio padre, pronta consegna della merce" (la
sottolineatura è la nostra; cfr. verbale UG);
- il signor __________, amministratore unico della __________,
oltre che a produrre all'UG alcune fatture (tredici) contabilizzate dalla
società (la meno recente, indirizzata alla __________, reca la data del 17
settembre 2004 e l'importo indicatovi è di complessivi fr. 719.60), alla
domanda del servizio cantonale "Dal mese di settembre ad oggi quanti
dipendenti ha assunto la __________?", ha così risposto: "Solo
il Signor RI 1 " e, inoltre, alla domanda "Secondo lei, il
signor RI 1 rappresenta una figura centrale per il buon andamento della __________?",
egli ha risposto affermativamente (cfr. lettere 8 marzo 2005). Con scritto 15
marzo 2005 all'UG il signor __________ ha indicato gli ulteriori incassi (a
contanti), in seguito versati in banca, a favore ella __________; si rileva in
particolare un importo di fr. 10'000.(12 ottobre 2004); (...)" (doc. 10,
pag. 3-5)
Da
verbali di consulenza (cfr. Doc. 40) risulta d'altra parte, che l'assicurato ha
detto al proprio consulente del personale URC, __________ semplicemente, di
"essere in contatto" con la ditta __________ "per lavoro su
chiamata" (cfr. verbale del 27 settembre 2004), "per eventuale
collaborazione (da definire se ritirare la ditta, entrare in società il 50% e
essere assunto come dipendente a dipendenza dell'esito della procedura di insolvenza)"
(cfr. verbale del 15 novembre 2004), per stabilire su che base collaborare al
momento può essere garantita un'occupazione, possibile che RI 1 possa lavorare
su chiamata" (cfr. verbale del 15 dicembre 2004).
In realtà,
come visto, l'attività dell'assicurato per la __________ è stata estremamente
intensa sin dalla costituzione della società.
Minimizzando
la portata del suo coinvolgimento presso quella ditta ("essere in contatto
in vista di ...") l'assicurato ha così violato il proprio obbligo di
fornire un'informazione completa.
In simili
condizioni, conformemente alla giurisprudenza federale citata (cfr. consid.
2.
), la buona fede dell’assicurato deve essere negata visto che egli ha più
volte violato il proprio obbligo di informare (cfr. la STFA del 2 ottobre 2006
nella causa B., consid. 3.3.2, C 42/06).
Venendo a
mancare il primo presupposto cumulativo previsto all'art. 25 cpv. 1 LPGA (cfr.
consid. 2.3), secondo questo TCA, a ragione l’amministrazione ha respinto la
domanda di condono inoltrata dall’assicurato.
Infine va
sottolineato che la giurisprudenza federale relativa all'art. 27 LPGA, citata
dall'assicurato nel ricorso, non è di alcuna utilità per i motivi correttamente
esposti dall'amministrazione nella risposta di causa ai quali si rinvia (cfr.
consid. 1.3). Questo soluzione si giustifica tanto più se si considera che è
stato lo stesso consulente del personale, __________, a promuovere gli
accertamenti che hanno portato alla decisione di inidoneità al collocamento,
dopo avere sospettato che si fosse in presenza di un abuso (cfr. Doc. 35:
"Segnalazione di presunto abuso").
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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