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Decisione

38.2006.65

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8 gennaio 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida della LPGA (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

In

particolare la giurisprudenza federale ha stabilito che conformemente ad un

principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. STFA del

23 marzo 2004 nella causa D., C 227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa

B., C 349/00; STFA del 17 dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 28

novembre 2003 nella causa S., C 307/01; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C 137/01; STFA del 7

marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 28 febbraio 2003 nella causa M.,

C 353/01; STFA del 5 novembre 2002 nella causa C., C 165/02; le STFA del 6

luglio 2001 nelle cause B., C 274/99; I, C 278/99 e O, C 279/99; STFA del 6

giugno 2000 nella causa B., C 407/99, consid. 2; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV

Nr. 5, pag. 15; DTF 127 V 466, consid, 2c, pag. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001

N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79

e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e riferimenti,).

Dalla

riconsiderazione va distinta la revisione processuale delle decisioni

amministrative.

In questo

caso l’amministrazione deve procedere a una revisione processuale se si

manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (cfr. STFA del 23 marzo 2004 nella causa D., C

227/03; STFA del 12 febbraio 2004 nella causa B., C 349/00; STFA del 17

dicembre 2003 nella causa B., C 19/03; STFA del 21 luglio 2003 nella causa T.,

C 81/03; STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01; STFA del 6 giugno 2000

nella causa B., C 407/99; DTF 127 V 466, consid. 2c, pag. 469 e la

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309 consid. 2a e

riferimenti; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80). Tali sono quelle

circostanze che già al momento della decisione principale si sono realizzate,

ma che però, nonostante sufficiente attenzione e senza colpa, sono rimaste

sconosciute e non provate (cfr. STFA del 7 marzo 2003 nella causa D., C 354/01;

DLA 1995, pag. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

I

principi validi per la riconsiderazione di una decisione formalmente cresciuta

in giudicato valgono anche nel caso in cui, prestazioni ricevute indebitamente,

sono da restituire a norma dell’art. 95 LADI, e questo anche se le prestazioni

oggetto di restituzione non sono state erogate tramite l’emissione di una

decisione formale (cfr. STFA del 28 aprile 2003 nella causa F., C 24/01 e C

137/01; STFA del 6 giugno 2000 nella causa B., C 407/99; SVR 2003 ALV Nr. 5,

pag. 15 = DTF 129 V 110; SVR 1997 ALV Nr. 101, pag. 309-310 consid. 2a e

riferimenti; DLA 2001 N. 37, pag. 247 = DTF 126 V 399; DLA 1998 N. 15, consid.

3b, pag. 79 e 80).

Per

inciso va osservato che i principi appena enunciati validi per la

riconsiderazione e la revisione di decisioni amministrative sono stati

concretizzati all'art. 53 LPGA (cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa D., K

147/03, consid. 5.3 in fine; STFA del 22 Marzo 2004 nella causa M., U 149/03,

consid. 1.2.; STFA dell’8 febbraio 2005 nella causa G., I 133/04, consid.

1.2.).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA del 28 aprile 2003 nella causa C., C 24/01 e C 137/01; STFA del 6

giugno 2002 nella causa K., C 44/02 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

In una

sentenza del 26 ottobre 2004 nella causa B. (C 185/01) l'Alta Corte ha

ricordato che:

"

(...)

2.3 Nach Art. 95 Abs. 1 AVIG muss die Kasse

Leistungen der Versicherung, auf die der Empfänger keinen Anspruch hatte,

zurückfordern. Zu Unrecht bezogene Geldleistungen können jedoch nur dann

zurückgefordert werden, wenn die Voraussetzungen einer prozessualen Revision

oder Wiedererwägung gegeben sind (vgl. BGE 122 V 368 Erw. 3 und ARV 1998 Nr. 15

S. 79 Erw. 3b): Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des

Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung eine formell rechtskräftige Verfügung,

welche nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung gebildet hat, in

Wiedererwägung ziehen, wenn sie zweifellos unrichtig und ihre Berichtigung von

erheblicher Bedeutung ist (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit Hinweisen). Von der

Wiedererwägung ist die so genannte prozessuale Revision von

Verwaltungsverfügungen zu unterscheiden. Danach ist die Verwaltung

verpflichtet, auf eine formell rechtskräftige Verfügung zurückzukommen, wenn

neue Tatsachen oder neue Beweismittel entdeckt werden, die geeignet sind, zu

einer andern rechtlichen Beurteilung zu führen (BGE 127 V 469 Erw. 2c mit

Hinweisen)." (...)"

2.4. RI 1 si è annunciato

nuovamente per il collocamento a far tempo dal 1° dicembre 2005, ricercando un

impiego a tempo pieno quale direttore di azienda, gerente di succursale,

direttore acquisti e distribuzione (cfr. doc. 1, 3).

La Cassa

ha riconosciuto all’insorgente il diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione dal mese di dicembre 2005 (cfr. doc. 3).

Per

quanto concerne il mese di febbraio 2006, il ricorrente, compilando, il 1°

marzo 2006, il formulario “Indicazioni della persona assicurata per il mese

di febbraio 2006”, ha precisato di avere lavorato dal 1° al 28 febbraio

2006 presso la __________ e ha allegato il relativo ”Attestato di guadagno

intermedio” da cui emerge che nel mese di riferimento ha percepito un

salario lordo di fr. 3'150.--. Tali documenti sono pervenuti alla Cassa il 7

marzo 2006 (cfr. doc. 10).

Dal

conteggio del 16 marzo 2006 risulta, tuttavia, che la Cassa ha comunque versato

all’assicurato per il periodo di controllo in questione le indennità di

Considerandi

disoccupazione senza tenere conto del guadagno intermedio conseguito (cfr. doc.

10).

La parte

resistente, con decisione formale del 3 luglio 2006, ha poi ordinato la

restituzione delle indennità giornaliere percepite in troppo nel mese di febbraio

2006.

per complessivi fr. 2'490.-- (cfr. doc. 31).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 7 agosto 2006

(cfr. doc. A).

2.5

Nel caso di

specie dalla documentazione agli atti non risulta che all’assicurato, prima

dell’emanazione della decisione formale del 3 luglio 2006 sia stato ventilato

l’ordine di restituzione, né che gli sia stata data la possibilità di prendere

posizione in merito.

Nell’ambito

della precedente vertenza di cui all’inc. 38. 2006.49 il ricorrente ha però

potuto indicare i motivi per i quali non ritiene corretto il provvedimento di

restituzione davanti al TCA (cfr. doc. 33), il quale gode di pieno potere

cognitivo. Il relativo verbale è stato trascritto nella sentenza del 19 luglio

2006.

L’assicurato

ha, pertanto, avuto l’opportunità di esprimersi riguardo all’ordine di rimborso

precedentemente alla decisione su opposizione del 7 agosto 2006.

In simili

condizioni, questa Corte, alla luce dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e dell’art. 42

LPGA, secondo cui il diritto di essere sentito deve essere garantito al più

tardi durante la procedura di opposizione (cfr. STFA del 20 settembre 2006

nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04; STFA del 30 settembre 2005 nella

causa B., C 279/03; STFA del 23 giugno 2003 nella causa S., C 49/03; STFA del

22.

dicembre 2003 nella causa J., H 272/03; STFA del 6 agosto 2002 nella causa

C., C 91/02), deve concludere che tale diritto, in concreto, è stato ossequiato.

2.6

E’ tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla

quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve

restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge.

Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la

scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato

era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il

problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della

procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA dell'8

marzo 2004 nella causa A. e B., P 91/02, consid. 3.2.; STFA del 2 dicembre 2002

nella causa B., P 17/02; STFA del 16 maggio 2001 nella causa S., P 40/99; STFA

del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il fatto,

poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla cassa è

ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia

imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di

calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere

tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di

prestazioni versate a torto (cfr. STFA del 12 marzo 2001 nella causa X., C

402/00, consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

Nel caso in

esame la Cassa, nonostante, come dalla stessa riconosciuto (cfr. doc. 31; A;

IX), fosse stata correttamente informata dall’assicurato del guadagno intermedio

conseguito, gli ha versato la somma di fr. 4'655.20, corrispondenti alle

indennità giornaliere afferenti al mese di febbraio 2006 calcolate senza tenere

conto del salario corrisposto dalla __________ (cfr. doc. 10).

Procedendo

in tal senso la Cassa ha commesso un errore manifesto.

L’insorgente,

inoltre, avendo già percepito la retribuzione da parte della ditta per la quale

ha lavorato a tempo parziale nel mese in questione, ha ricevuto parte della

somma di fr. 4'655.20 oggettivamente a torto.

La

rettifica del versamento sbagliato di tale importo effettuato dalla Cassa

riveste, del resto, un’importanza particolare.

L’assicurato

non ha contestato l’importo chiesto in restituzione che da quanto si evince

dalle carte processuali (cfr. doc. 10) risulta effettivamente corretto.

Pertanto l’ordine

di restituzione va confermato in quanto sono dati i presupposti per una

riconsiderazione della decisione informale (cfr. consid. 2.3.) con cui la Cassa

ha versato all’assicurato le indennità di disoccupazione relative al mese di febbraio

2006.

(cfr. doc. 10).

2.7

Il

ricorrente, con scritto del 12 ottobre 2006, ha chiesto di assumere alcuni

mezzi di prova, e meglio il proprio incarto dell’URC di __________, i propri

incarti completi della Cassa CO 1 di __________ e di __________ a partire dal

periodo 1° dicembre 2003, il tabulato della posta elettronica in entrata e

uscita dai server della Cassa CO 1 di __________ e di __________, dell’URC di __________

dal mese di gennaio al mese di settembre 2006, l’audizione di alcuni funzionari

dell’URC di __________, di alcuni dipendenti della Cassa e di un funzionario

dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. doc. XI).

Con la risposta di causa la

parte resistente ha prodotto il suo incarto completo (cfr. doc. IX; 1-37).

Ulteriori prove, visti i

motivi che hanno portato alla reiezione del ricorso, appaiono superflue. Per

cui questa Corte rinuncia alla loro assunzione.

Al

riguardo va ricordato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 16 febbraio 2006 nella causa G., U 416/04

consid. 3.2.; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.8

Alla luce di

tutto quanto esposto, il TCA deve, dunque, confermare la decisione su

opposizione impugnata.

2.9

Va, infine, evidenziato

che, come visto precedentemente (cfr. consid. 2.2.), questa Corte non può

chinarsi sulla richiesta di condono, in quanto non oggetto della decisione

querelata.

Va, in

ogni caso, ricordato che per costante giurisprudenza si giustifica pronunciare

una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale

della decisione di restituzione, visto che unicamente in quel caso tale obbligo

è stabilito definitivamente.

In simili

circostanze gli atti vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta

in giudicato la presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per

decisione, al Servizio cantonale (cfr. art. 95 LADI; 25 cpv. 1 LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Gli atti

vengono trasmessi alla Cassa affinché, una volta cresciuta in giudicato la

presente sentenza, sottoponga la domanda di condono, per decisione, al Servizio

cantonale.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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