38.2006.67
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23 novembre 2006Italiano24 min
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Numero d'incarto:
38.2006.67
Data decisione, Autorità:
23.11.2006, TCA
Titolo:
La domanda d'indennità per intemperie è tardiva,poiché interposta dopo il termine di 3 mesi dalla scadenza del perido di conteggio rilevante.La ditta è inoltre stata informata in merito.Assenti motivi giustificanti la restituzione termini.L'azienda aveva peraltro già usufruito d'indennità in passato
INDENNITÀ PER INTEMPERIE
INFORMAZIONE E CONSULENZA
INTEMPESTIVITÀ
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 47 cpv. 1 LADI
art. 27 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.67
DC/sc
Lugano
23 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12
settembre 2006 emanata da
Cassa Dis. CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 12 settembre 2006 la Cassa disoccupazione CO 1 ha
confermato la precedente decisione del 24 luglio con la quale aveva negato alla
ditta RI 1 il diritto alle indennità per intemperie per il mese di febbraio
2006, argomentando:
"
La ditta RI 1 ha presentato, alla Sezione del
lavoro di Bellinzona, l'annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie,
relativa al mese di febbraio 2006, in data 3 marzo 2006.
Dopo aver richiesto ulteriori informazioni alla
ditta, la Sezione del Lavoro, in data 26 aprile 2006, autorizzava il pagamento
delle indennità per intemperie relative al mese di febbraio 2006.
La ditta, in data 17 luglio 2006, allestiva i
vari formulari e produceva la completa documentazione inerente ha domanda
d'indennità per intemperie del mese di febbraio 2006 che perveniva alla Sezione
di __________ il giorno successivo, ossia il 18 luglio 2006.
La Sezione di __________, con decisione del 24
luglio 2006, decretava che le indennità per intemperie richieste dalla ditta
per il mese di febbraio 2006 non potevano essere versate in quanto erano
pervenute unicamente in data 18 luglio 2006, quindi oltre i tre mesi previsti per
legge.
Nell'atto di opposizione la ditta conferma che la domanda d'indennità per Intemperie
è stata spedita il 17 luglio 2006 in quanto è stata considerata la data di autorizzazione (26 aprile 2006) quale
data dell'inizio del periodo di tre mesi per l'inoltro della documentazione
alla Cassa. Malgrado l'annuncio per il mese di febbraio 2006 fosse stato effettuato puntualmente, indica la
ditta, la decisione della Sezione del lavoro è pervenuta unicamente in data 26
aprile in quanto sono stati fatti degli accertamenti sulle località dei
cantieri indicati dalla ditta. Infine l'opponente indica che nella valutazione
dell'opposizione occorre considerare che la ditta ricorre raramente al diritto
alle indennità per intemperie in quanto si impegna costantemente a procurare
lavoro al personale all'interno delle serre.
Fatti
Il Tribunale Federale
delle Assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che i termini previsti dalla
LADI (Legge Assicurazione
Disoccupazione) per il preannuncio e per fare valere il diritto alle
prestazioni,. non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine hanno carattere
perentorio. Considerato che la legge, prevede un termine per fare valere il
diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca la decadenza del diritto alle
prestazioni.
Nel caso concreto purtroppo le argomentazione
della ditta non possono essere prese in considerazione in quanto proprio al
punto 1 della Domanda di
Indennità e, tra l'altro scritto in grassetto; vi è indicato che la
documentazione deve essere presentata alla cassa al più tardi entro 3 mesi
dalla fine del periodo di conteggio. Pertanto la ditta avrebbe dovuto inviare la documentazione inerente
il periodo di conteggio del mese di febbraio 2006 entro il 31 maggio 2006 e non
più tardi.
In considerazione di quanto sopra viene pertanto
confermata la decisione della
Sezione di __________ del 24 luglio 2006 che nega il versamento delle indennità
per intemperie per il mese di febbraio 2006." (Doc.
Doc. A)
1.3. Contro
questa decisione su opposizione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA nel quale si è così espressa:
"
(...)
La nostra ditta, che si occupa della __________
di cui è titolare l'Arch. __________, è suddivisa in due settori di attività:
settore progettazione e settore costruzione/ RI 1 di cui la responsabile è la
signora __________.
Il totale del personale attivo è così suddiviso;
4 persone nel settore progettazione, 10 persone nel settore costruzione, 2
persone nel settore amministrativo.
Inoltre ci occupiamo anche della formazione di
apprendisti dei quali abbiamo attualmente impiegati 3 giovani. Uno al primo,
uno al secondo e uno al terzo anno di apprendistato nel settore giardinaggio.
In data 3.3.2006 abbiamo inoltrato all'Ufficio
Cantonale del Lavoro (UCL) un annuncio per la perdita di lavoro dovuta a
intemperie nel mese di febbraio 2006.
Dopo aver ricevuto un'ulteriore richiesta di
precisazioni la Sezione del Lavoro (SDL), in data 26.4.2006, ci intimava una
decisione nella quale non veniva sollevata alcuna opposizione al pagamento
delle indennità in riferimento all'annuncio inoltrato in data 3.3.2006.
In data 9.5.2006, con lettera datata 9.5.2006, la
cassa disoccupazione CO 1 di __________ ci ha intimato uno scritto indicandoci
la documentazione che dovevamo produrre per poter essere pagati da loro.
Mentre nel loro scritto non è stata menzionata la
scadenza per l'inoltro della domanda d'indennità. Abbiamo poi saputo, con nostra
sorpresa, che il termine è di 3 mesi dopo ogni periodo di conteggio.
Perciò ritenendo, in evidente perfetta buona
fede, che i tre mesi scadevano dopo aver ricevuto la decisione della SDL
rispettivamente lo scritto della cassa, in data 17.7.2006 abbiamo intimato alla
cassa la rivendicazione per il pagamento delle indennità relative al mese di
febbraio 2006.
La cassa disoccupazione CO 1 di __________, in
data 27.7.2006, ci aveva indicato che non versavano nessuna indennità.
Contro questa decisione abbiamo presentato
regolare opposizione.
La nostra opposizione è stata respinta
dall'amministrazione centrale della cassa disoccupazione CO 1 di __________.
Vi facciamo presente che la nostra ditta ha
beneficiato del pagamento delle indennità per intemperie per il mese di
febbraio 2004 e per il mese di marzo 2004.
La totalità delle prestazioni versate per questi
due periodi ammonta a fr. 1'496.45.
Da parte nostra riteniamo di aver agito in
conformità delle disposizioni, anche perché la SDL ci ha intimato la decisione
positiva in data 26.4.2006 in risposta alla nostra domanda del 3.3.2006 e che
la cassa disoccupazione ci ha intimato uno scritto, datato 9.5.2006, come
indicato poco sopra.
Ci pare semplicistico affermare, quanto già
indicato dal Tribunale Federale delle Assicurazioni, che i termini previsti
dalla LADI non costituiscono semplice prescrizioni d'ordine ma hanno carattere
perentorio.
In effetti, se la decisione della SDL fosse stata
emessa in modo sollecito e non un mese e mezzo dopo la nostra richiesta,
sicuramente oggi non saremmo qui a creare ulteriore lavoro al Tribunale.
Questo nostro ricorso viene inoltrato in quanto a
nostro parere riteniamo di aver agito in buona fede.
A nostro avviso l'errore si è prodotto dopo una
serie di lungaggini burocratiche fra la SDL e la nostra ditta. Ribadiamo che la
SDL, quando ci ha chiesto ulteriori precisazioni in data 4.4.2006, avrebbe
potuto o dovuto indicarci che in ogni caso, in attesa della decisione
definitiva, avremmo dovuto inoltrare la domanda di pagamento alla cassa,
indicando inoltre, se fosse stato il caso, che la nostra domanda era da
considerare cautelativa in attesa della decisione definitiva da parte loro.
Visto quanto sopra vi invitiamo, vista
l'eccezionalità del caso, a volerci concedere il pagamento delle indennità per
intemperie relative al mese di
febbraio 2006 il cui totale ammonta, secondo il nostro calcolo, a fr. 2'309.15." (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 10 ottobre 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(...)
Nel caso concreto a nostro avviso non sono stati evidenziati motivi
plausibili per giustificare il ritardo dovuto alla presentazione, dopo i 3 mesi
previsti per legge, della documentazione relativa alla domanda di indennità per intemperie relativa al mese di
febbraio 2006.
Inoltre, nei vari formulari inviati alla ditta ed
allestiti dalla stessa, a più riprese risulta indicato il termine di tre mesi
dopo la fine del periodo di conteggio al quale si riferisce.
Appare infatti sul formulario "Annuncio
della perdita di lavoro dovuto ad intemperie" compilato dalla ditta il 3
marzo 2006, nei "richiami importanti" della decisione della Sezione
del Lavoro del 26 aprile 2006 inviata alla ditta per il riconoscimento delle
indennità per intemperie e sul formulario "Domanda di indennità per
intemperie", compilato sempre dalla ditta, al primo punto inerente
l'esercizio del diritto alle indennità.
A nostro avviso anche la tesi sostenuta dalla
ditta circa le lungaggini burocratiche che hanno comportato un ritardo di tutta
la pratica non può essere accolta in quanto si evidenzia che tali ritardi sono
dovuti alla mancata compilazione, da parte della RI 1, del formulario di
annuncio in tutte le sue parti. La Sezione del Lavoro non ha quindi potuto
decidere velocemente sulla richiesta ma ha dovuto effettuare ulteriori
verifiche richiedendo informazioni alla ditta.
Qualora si dovesse ammettere e giustificare
l'imprecisione della ditta si evidenzia comunque che la decisione della Sezione
del lavoro è stata trasmessa in data 26 aprile 2006 e la ditta aveva comunque
un lasso di tempo superiore ad un mese (fino al 31 maggio 2006) per inoltrare
alla Cassa la documentazione relativa al mese di febbraio 2006.
Appare quindi evidente l'errore della ditta che
ha atteso, senza giustificazione,
un tempo eccessivamente lungo prima di inoltrare l'intera documentazione alla
Cassa." (Doc. V)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
2.2. Secondo
l’art. 47 cpv. 1 LADI entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di
conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l’azienda o per
il posto di lavoro, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la
cassa da lui designata.
L’art 43
cpv. 4 LADI stabilisce poi che é considerato periodo di conteggio un periodo di
un mese o quattro settimane consecutive.
In virtù
dell’art. 68 OADI é considerato periodo di conteggio dell’indennità per
intemperie un periodo di 4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di
1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio é di un
mese (cpv. 1).
Se
un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità per intemperie é
applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane
(cpv. 2).
Infine,
l’art. 70 OADI sancisce che il termine per esercitare il diritto all’indennità
decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio.
2.3. Il Tribunale
federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che i termini previsti
dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle
prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno
carattere perentorio.
Concretamente,
ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio,
la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto
all'indennità per mancanza di un presupposto formale.
Allorché
invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato
rispetto dello stesso provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su
queste questioni, cfr. in particolare: STFA del 20 giugno 2006 nella causa D.,
C 13/06; DLA 2005, pag. 135 seg.; DLA 2002, pag. 186; DLA 2000, pag. 27; DLA
1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STFA non pubblicata del 15 aprile 1987
nella causa B.C. SA, C 82/86; DTF 124 V 75; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244; DTF
114 V 123; DTF 110 V 334 e Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess,
Zurigo 1998, pag. 117).
Pertanto,
se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di tre mesi
dalla scadenza del periodo di conteggio rilevante il diritto all’indennità per
intemperie si estingue (cfr. tuttavia il consid. 2.4).
2.4. In una
sentenza del 21 giugno 1988 nella causa K., pubblicata parzialmente in DTF 114
V 123 ed integralmente in DLA 1988 pag. 125ss, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha stabilito che la restituzione di un termine decorso per far
valere un diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per
intemperie, può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo
scusabile.
La
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e trova sempre
applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr.
STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70
consid. 1b; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 pag. 128 e DTF 114 V 125).
In una
decisione del 17 luglio 1997 pubblicata in SVR 1998 UV Nr. 10 il TFA ha
ribadito che è un principio generale di diritto quello secondo cui un termine
passato può essere restituito, qualora l’interessato fu impossibilitato, senza
sua colpa, di agire in termine utile, postulando altresì la possibilità per i
Cantoni di spingersi oltre le disposizioni federali.
Ciò
malgrado, non tutti i motivi sono scusabili.
La
giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al
sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente
all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA
del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 110 V 343 consid. 3; 216 consid.
4; STFA non pubblicata del 16 settembre 1985 nella causa G.; DLA 2000 pag. 31,
consid. 2a; DLA 1988, pag. 128, consid. 4a).
Sono
invece ritenuti motivi scusabili l'impossibilità di osservare un termine a
Considerandi
seguito di malattia del datore di lavoro, oppure la malattia della persona
competente ad inoltrare l'annuncio, come pure l'ospedalizzazione della moglie
dell'annunciante (DLA 1988, pag. 129 consid. 4b).
In una
sentenza del 2 dicembre 1992, pubblicata in DLA 1993/1994, pag. 19 ss, il TFA
ha ancora precisato che non può essere ritenuto scusabile il ritardato annuncio
da parte di un'impiegata della ditta che, prima di inoltrare la sua domanda
entro i termini previsti dalla legge, preferiva vedere risolte le questioni
relative a precedenti conteggi, ritenuti non corretti dall'amministrazione. Al
proposito il TFA ha rilevato:
" Denn
die Prüfung von Gesuchen und Begehren durch Behörden nimmt stets eine gewisse
Zeit in Ausspruch. Die Einhaltung der in der Rechtsordnung vorgesehenen Fristen
kann nicht mit der Beschlussfassung über gleichartige oder ähnliche Gesuche und
Begehren verknüpft werden, da solche Fristen sonst den ihnen zugedachten Zweck
nicht mehr erfüllen könnten.”
(DLA 1993/1994, p. 32)
La restituzione di un termine è poi pure giustificata allorquando
occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha
rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite
dall'autorità competente (cfr. DLA 2000, pag. 27) oppure quando
l'amministrazione non ha informato in modo esplicito e inequivocabile
l'assicurato in merito alle conseguenze previste in caso di ritardo
nell'esercizio del diritto all'indennità (cfr. DLA 2005).
2.5
Il 1°
gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la
“Informazione e consulenza”.
Questa nuova importante
disposizione legale ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA
del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9.
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. =
SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF
1999.
IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Riguardo,
più specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales
Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V
472.
e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in
quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del
soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro
informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo
colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi
dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento
può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio
regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista
partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra
Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27
LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già
all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto
informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una
posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio
2003.
era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio
senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per
la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era
minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a
un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della
buona fede dell’assicurato erano adempiuti.
Il
ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il
diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,
accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,
nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno
immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio
gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.
Con
sentenza del 27 marzo 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland
c/ B., C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui
l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando
l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di
firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il
diritto alle indennità di disoccupazione.
In
particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi,
che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato
il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il
dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza
una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.
Infine in
una sentenza dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l’Alta Corte, pur
stabilendo che nel caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione
continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta
in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta
che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva
violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha
precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto
alle prestazioni.
Nella
fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche
se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente
dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza
alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al
momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue
dimissioni.
2.6
Nell’evenienza
concreta risulta dagli atti dell'incarto che i formulari e la domanda di
indennità per intemperie per il mese di febbraio 2006 sono stati spediti dalla
ditta il 17 luglio e sono pervenuti alla Cassa il 18 luglio 2006 (cfr. Doc. 7
- 13), quindi dopo che era trascorso il termine di tre mesi dalla scadenza del
periodo di conteggio rilevante (cfr. consid. 2.2).
La
domanda è dunque tardiva.
In tale
contesto va ricordato che il termine per fare valere il diritto ad indennità
per intemperie decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio
(cfr. consid. 2.2) e non da un'eventuale decisione del Servizio Cantonale
successiva a tale momento.
Del resto
nella decisione del 26 aprile 2006 della Sezione del Lavoro figurava
esplicitamente la seguente indicazione:
"
(...)
Il diritto all'indennità per intemperie va fatto
valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa
disoccupazione designata. L'inosservanza del termine impartito per l'esercizio
del diritto all'indennità determina l'estinzione del diritto." (Doc. 4)
La ditta
è dunque stata informata direttamente dalla Sezione del lavoro che il termine
per fare valere il diritto non scadeva tre mesi dopo la sua decisione, bensì
tre mesi dopo la fine del periodo di conteggio.
Il TCA
nota peraltro che dal momento della decisione della Sezione del Lavoro (26
aprile) fino alla scadenza del termine per fare valere il diritto per la
perdita di lavoro subita nel mese di febbraio 2006 (31 maggio 2006) vi era
tempo sufficiente per presentare la relativa domanda con la necessaria
documentazione alla Cassa di disoccupazione (cfr. STCA del 13 settembre 2006
nella causa B. SA, 38.2006.46).
La
ricorrente sostiene inoltre di non avere ricevuto dalla Cassa di disoccupazione
le necessarie informazioni per fare valere i propri diritti, in particolare
perchè nella lettera del 9 maggio 2006 con la quale la ditta è stata invitata
ad inviare la necessaria documentazione non è stato indicato nulla a proposito
del termine di tre mesi.
A mente
del TCA i motivi addotti dalla ricorrente, conformemente alla giurisprudenza
federale citata (cfr. consid. 2.4), non giustificano una restituzione dei
termini.
Infatti
lo scritto del 9 maggio 2006 della Cassa di disoccupazione richiama
esplicitamente la decisione del Servizio cantonale, per cui un'attenta lettura
di quest'ultima avrebbe già permesso alla ditta di venire a conoscenza del
termine fissato dalla legge per fare valere il diritto ad indennità per
intemperie.
Inoltre e
soprattutto, sempre a proposito dell'obbligo di informare ai sensi dell'art. 27
cpv. 1 e cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.5), il TCA constata che sul retro del
Formulario "Annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie nel mese
di febbraio 2006" da inviare al Servizio cantonale datato 3 marzo 2006,
figura la seguente indicazione:
"
(...)
Il diritto all'indennità per intemperie va fatto
valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa
di disoccupazione designata.(...)" (Doc. 1)
Come già
visto, pure sul retro della "decisione concernente indennità per
intemperie" della Sezione del lavoro del 26 aprile 2006 figura la seguente
indicazione:
"
(...)
Il diritto all'indennità per intemperie va fatto
valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa
di disoccupazione designata. L'inosservanza del termine impartito per
l'esercizio del diritto all'indennità determina l'estinzione del diritto."
(Doc. 4)
Infine,
la prima indicazione che figura sul formulario "Domanda d'indennità per
intemperie per il periodo di conteggio febbraio 2006" datato 17 luglio
2006, è la seguente:
"
Esercizio del diritto all'indennità
La domanda d'indennità per intemperie va presenta
alla cassa di disoccupazione designata nell'annuncio dopo ogni periodo di
conteggio, al più tardi però entro 3 mesi dalla fine dello stesso. Alla
domanda vanno allegati:
- il conteggio sulle perdite di lavoro dovute ad intemperie (mod.
716.
),
- i rapporti sulle ore perse a causa
d'intemperie (mod. 716.507),
- event. i certificati di controllo (mod.
716.
),
- event. gli attestati sul reddito conseguito con l'occupazione
provvisoria (mod. 716.505). (...)" (Doc. 39)
Alla luce
di queste chiare e dettagliate comunicazioni il TCA deve concludere che
l'amministrazione ha correttamente adempiuto l'obbligo di informazione
stabilito all'art. 27 LPGA (cfr. STFA del 20 giugno
2006.
nella causa D., C 13/06: "Auch der Einwand, bis zum aktuellen Zeitpunkt
sei noch nie Kurzarbeitsentschädigung in Anspruch genommen worden, weshalb
keine Kenntnis der diesbezüglich geltenden Fristen bestanden habe, führt, wie
zuvor dargelegt, zu keinem anderen Ergebnis, zumal die Beschwerdeführerin
verschiedentlich auf die entsprechenden Bestimmungen aufmerksam gemacht worden
ist (vgl. u.a. das Formular "Antrag auf Kurzarbeitsentschädi-gung").
Queste precise indicazioni dovevano peraltro essere conosciute dalla ditta
ricorrente, visto che nel 2004 aveva già beneficiato di indennità per
intemperie.
La
decisione su opposizione del 12 settembre 2006 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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