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Decisione

38.2006.67

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 novembre 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

Il Tribunale Federale

delle Assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che i termini previsti dalla

LADI (Legge Assicurazione

Disoccupazione) per il preannuncio e per fare valere il diritto alle

prestazioni,. non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine hanno carattere

perentorio. Considerato che la legge, prevede un termine per fare valere il

diritto, il mancato rispetto dello stesso provoca la decadenza del diritto alle

prestazioni.

Nel caso concreto purtroppo le argomentazione

della ditta non possono essere prese in considerazione in quanto proprio al

punto 1 della Domanda di

Indennità e, tra l'altro scritto in grassetto; vi è indicato che la

documentazione deve essere presentata alla cassa al più tardi entro 3 mesi

dalla fine del periodo di conteggio. Pertanto la ditta avrebbe dovuto inviare la documentazione inerente

il periodo di conteggio del mese di febbraio 2006 entro il 31 maggio 2006 e non

più tardi.

In considerazione di quanto sopra viene pertanto

confermata la decisione della

Sezione di __________ del 24 luglio 2006 che nega il versamento delle indennità

per intemperie per il mese di febbraio 2006." (Doc.

Doc. A)

1.3. Contro

questa decisione su opposizione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA nel quale si è così espressa:

"

(...)

La nostra ditta, che si occupa della __________

di cui è titolare l'Arch. __________, è suddivisa in due settori di attività:

settore progettazione e settore costruzione/ RI 1 di cui la responsabile è la

signora __________.

Il totale del personale attivo è così suddiviso;

4 persone nel settore progettazione, 10 persone nel settore costruzione, 2

persone nel settore amministrativo.

Inoltre ci occupiamo anche della formazione di

apprendisti dei quali abbiamo attualmente impiegati 3 giovani. Uno al primo,

uno al secondo e uno al terzo anno di apprendistato nel settore giardinaggio.

In data 3.3.2006 abbiamo inoltrato all'Ufficio

Cantonale del Lavoro (UCL) un annuncio per la perdita di lavoro dovuta a

intemperie nel mese di febbraio 2006.

Dopo aver ricevuto un'ulteriore richiesta di

precisazioni la Sezione del Lavoro (SDL), in data 26.4.2006, ci intimava una

decisione nella quale non veniva sollevata alcuna opposizione al pagamento

delle indennità in riferimento all'annuncio inoltrato in data 3.3.2006.

In data 9.5.2006, con lettera datata 9.5.2006, la

cassa disoccupazione CO 1 di __________ ci ha intimato uno scritto indicandoci

la documentazione che dovevamo produrre per poter essere pagati da loro.

Mentre nel loro scritto non è stata menzionata la

scadenza per l'inoltro della domanda d'indennità. Abbiamo poi saputo, con nostra

sorpresa, che il termine è di 3 mesi dopo ogni periodo di conteggio.

Perciò ritenendo, in evidente perfetta buona

fede, che i tre mesi scadevano dopo aver ricevuto la decisione della SDL

rispettivamente lo scritto della cassa, in data 17.7.2006 abbiamo intimato alla

cassa la rivendicazione per il pagamento delle indennità relative al mese di

febbraio 2006.

La cassa disoccupazione CO 1 di __________, in

data 27.7.2006, ci aveva indicato che non versavano nessuna indennità.

Contro questa decisione abbiamo presentato

regolare opposizione.

La nostra opposizione è stata respinta

dall'amministrazione centrale della cassa disoccupazione CO 1 di __________.

Vi facciamo presente che la nostra ditta ha

beneficiato del pagamento delle indennità per intemperie per il mese di

febbraio 2004 e per il mese di marzo 2004.

La totalità delle prestazioni versate per questi

due periodi ammonta a fr. 1'496.45.

Da parte nostra riteniamo di aver agito in

conformità delle disposizioni, anche perché la SDL ci ha intimato la decisione

positiva in data 26.4.2006 in risposta alla nostra domanda del 3.3.2006 e che

la cassa disoccupazione ci ha intimato uno scritto, datato 9.5.2006, come

indicato poco sopra.

Ci pare semplicistico affermare, quanto già

indicato dal Tribunale Federale delle Assicurazioni, che i termini previsti

dalla LADI non costituiscono semplice prescrizioni d'ordine ma hanno carattere

perentorio.

In effetti, se la decisione della SDL fosse stata

emessa in modo sollecito e non un mese e mezzo dopo la nostra richiesta,

sicuramente oggi non saremmo qui a creare ulteriore lavoro al Tribunale.

Questo nostro ricorso viene inoltrato in quanto a

nostro parere riteniamo di aver agito in buona fede.

A nostro avviso l'errore si è prodotto dopo una

serie di lungaggini burocratiche fra la SDL e la nostra ditta. Ribadiamo che la

SDL, quando ci ha chiesto ulteriori precisazioni in data 4.4.2006, avrebbe

potuto o dovuto indicarci che in ogni caso, in attesa della decisione

definitiva, avremmo dovuto inoltrare la domanda di pagamento alla cassa,

indicando inoltre, se fosse stato il caso, che la nostra domanda era da

considerare cautelativa in attesa della decisione definitiva da parte loro.

Visto quanto sopra vi invitiamo, vista

l'eccezionalità del caso, a volerci concedere il pagamento delle indennità per

intemperie relative al mese di

febbraio 2006 il cui totale ammonta, secondo il nostro calcolo, a fr. 2'309.15." (Doc. I)

1.4. Nella sua

risposta del 10 ottobre 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso e

osserva:

"

(...)

Nel caso concreto a nostro avviso non sono stati evidenziati motivi

plausibili per giustificare il ritardo dovuto alla presentazione, dopo i 3 mesi

previsti per legge, della documentazione relativa alla domanda di indennità per intemperie relativa al mese di

febbraio 2006.

Inoltre, nei vari formulari inviati alla ditta ed

allestiti dalla stessa, a più riprese risulta indicato il termine di tre mesi

dopo la fine del periodo di conteggio al quale si riferisce.

Appare infatti sul formulario "Annuncio

della perdita di lavoro dovuto ad intemperie" compilato dalla ditta il 3

marzo 2006, nei "richiami importanti" della decisione della Sezione

del Lavoro del 26 aprile 2006 inviata alla ditta per il riconoscimento delle

indennità per intemperie e sul formulario "Domanda di indennità per

intemperie", compilato sempre dalla ditta, al primo punto inerente

l'esercizio del diritto alle indennità.

A nostro avviso anche la tesi sostenuta dalla

ditta circa le lungaggini burocratiche che hanno comportato un ritardo di tutta

la pratica non può essere accolta in quanto si evidenzia che tali ritardi sono

dovuti alla mancata compilazione, da parte della RI 1, del formulario di

annuncio in tutte le sue parti. La Sezione del Lavoro non ha quindi potuto

decidere velocemente sulla richiesta ma ha dovuto effettuare ulteriori

verifiche richiedendo informazioni alla ditta.

Qualora si dovesse ammettere e giustificare

l'imprecisione della ditta si evidenzia comunque che la decisione della Sezione

del lavoro è stata trasmessa in data 26 aprile 2006 e la ditta aveva comunque

un lasso di tempo superiore ad un mese (fino al 31 maggio 2006) per inoltrare

alla Cassa la documentazione relativa al mese di febbraio 2006.

Appare quindi evidente l'errore della ditta che

ha atteso, senza giustificazione,

un tempo eccessivamente lungo prima di inoltrare l'intera documentazione alla

Cassa." (Doc. V)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre

2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del

22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa

C., I 623/98).

2.2. Secondo

l’art. 47 cpv. 1 LADI entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di

conteggio, il datore di lavoro fa valere, complessivamente per l’azienda o per

il posto di lavoro, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la

cassa da lui designata.

L’art 43

cpv. 4 LADI stabilisce poi che é considerato periodo di conteggio un periodo di

un mese o quattro settimane consecutive.

In virtù

dell’art. 68 OADI é considerato periodo di conteggio dell’indennità per

intemperie un periodo di 4 settimane se i salari sono pagati ad intervalli di

1, 2 o 4 settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio é di un

mese (cpv. 1).

Se

un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità per intemperie é

applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a 4 settimane

(cpv. 2).

Infine,

l’art. 70 OADI sancisce che il termine per esercitare il diritto all’indennità

decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio.

2.3. Il Tribunale

federale delle assicurazioni ha già avuto modo di stabilire che i termini previsti

dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle

prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno

carattere perentorio.

Concretamente,

ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio,

la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto

all'indennità per mancanza di un presupposto formale.

Allorché

invece la legge prevede un termine per fare valere il diritto, il mancato

rispetto dello stesso provoca l'estinzione del diritto alle prestazioni (su

queste questioni, cfr. in particolare: STFA del 20 giugno 2006 nella causa D.,

C 13/06; DLA 2005, pag. 135 seg.; DLA 2002, pag. 186; DLA 2000, pag. 27; DLA

1993/1994, pag. 30; DLA 1986 pag. 50; STFA non pubblicata del 15 aprile 1987

nella causa B.C. SA, C 82/86; DTF 124 V 75; DTF 119 V 370; DTF 117 V 244; DTF

114 V 123; DTF 110 V 334 e Stauffer, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht; "Bundesgesetz über die obligatorische

Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung", Ed. Schulthess,

Zurigo 1998, pag. 117).

Pertanto,

se la domanda d’indennizzazione viene presentata dopo il termine di tre mesi

dalla scadenza del periodo di conteggio rilevante il diritto all’indennità per

intemperie si estingue (cfr. tuttavia il consid. 2.4).

2.4. In una

sentenza del 21 giugno 1988 nella causa K., pubblicata parzialmente in DTF 114

V 123 ed integralmente in DLA 1988 pag. 125ss, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha stabilito che la restituzione di un termine decorso per far

valere un diritto ad indennità di disoccupazione, per lavoro ridotto o per

intemperie, può essere concessa in quanto il ritardo sia dovuto a motivo

scusabile.

La

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e trova sempre

applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr.

STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 no 13 pag. 70

consid. 1b; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 pag. 128 e DTF 114 V 125).

In una

decisione del 17 luglio 1997 pubblicata in SVR 1998 UV Nr. 10 il TFA ha

ribadito che è un principio generale di diritto quello secondo cui un termine

passato può essere restituito, qualora l’interessato fu impossibilitato, senza

sua colpa, di agire in termine utile, postulando altresì la possibilità per i

Cantoni di spingersi oltre le disposizioni federali.

Ciò

malgrado, non tutti i motivi sono scusabili.

La

giurisprudenza federale non ha infatti riconosciuto valore giustificativo al

sovraccarico di lavoro, all'ignoranza del diritto, rispettivamente

all'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA

del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DTF 110 V 343 consid. 3; 216 consid.

4; STFA non pubblicata del 16 settembre 1985 nella causa G.; DLA 2000 pag. 31,

consid. 2a; DLA 1988, pag. 128, consid. 4a).

Sono

invece ritenuti motivi scusabili l'impossibilità di osservare un termine a

Considerandi

seguito di malattia del datore di lavoro, oppure la malattia della persona

competente ad inoltrare l'annuncio, come pure l'ospedalizzazione della moglie

dell'annunciante (DLA 1988, pag. 129 consid. 4b).

In una

sentenza del 2 dicembre 1992, pubblicata in DLA 1993/1994, pag. 19 ss, il TFA

ha ancora precisato che non può essere ritenuto scusabile il ritardato annuncio

da parte di un'impiegata della ditta che, prima di inoltrare la sua domanda

entro i termini previsti dalla legge, preferiva vedere risolte le questioni

relative a precedenti conteggi, ritenuti non corretti dall'amministrazione. Al

proposito il TFA ha rilevato:

" Denn

die Prüfung von Gesuchen und Begehren durch Behörden nimmt stets eine gewisse

Zeit in Ausspruch. Die Einhaltung der in der Rechtsordnung vorgesehenen Fristen

kann nicht mit der Beschlussfassung über gleichartige oder ähnliche Gesuche und

Begehren verknüpft werden, da solche Fristen sonst den ihnen zugedachten Zweck

nicht mehr erfüllen könnten.”

(DLA 1993/1994, p. 32)

La restituzione di un termine è poi pure giustificata allorquando

occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha

rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite

dall'autorità competente (cfr. DLA 2000, pag. 27) oppure quando

l'amministrazione non ha informato in modo esplicito e inequivocabile

l'assicurato in merito alle conseguenze previste in caso di ritardo

nell'esercizio del diritto all'indennità (cfr. DLA 2005).

2.5

Il 1°

gennaio 2003 è entrato in vigore l'art. 27 della legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la

“Informazione e consulenza”.

Questa nuova importante

disposizione legale ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14

settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/

F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006

ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA

del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH

Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über

Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par

les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27

LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -

Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. =

SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999.

IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Riguardo,

più specificatamente all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales

Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V

472.

e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in

quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del

soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro

informato i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo

colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi

dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento

può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio

regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista

partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

un’altra sentenza del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05 la nostra

Massima Istanza ha deciso che l’amministrazione, in applicazione dell’art. 27

LPGA, non appena al corrente degli elementi fattuali del caso, e dunque già

all’inizio del versamento delle indennità di disoccupazione, avrebbe dovuto

informare l’assicurato del fatto che, occupando all’interno di una Sagl una

posizione analoga a quella di un datore di lavoro (e meglio fino al 12 gennaio

2003.

era socio gerente con diritto di firma individuale e dal 13 gennaio 2003 socio

senza diritto di firma), il suo diritto alle prestazioni (il termine quadro per

la riscossione delle prestazioni era iniziato il 1° gennaio 2003) era

minacciato. Il TFA ha inoltre indicato che tale omissione andava equiparata a

un’informazione erronea e che, in casu, i presupposti della protezione della

buona fede dell’assicurato erano adempiuti.

Il

ricorso contro la decisione del Tribunale cantonale che aveva confermato il

diniego del diritto alle indennità di disoccupazione è stato, conseguentemente,

accolto e gli atti rinviati all’ufficio del lavoro al fine di accertare se l’assicurato,

nel caso in cui fosse stato correttamente informato, avrebbe o meno

immediatamente richiesto la cancellazione della sua iscrizione, quale socio

gerente senza diritto di firma, a registro di commercio.

Con

sentenza del 27 marzo 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland

c/ B., C 141/05, il TFA ha confermato il giudizio di prima istanza secondo cui

l’amministrazione aveva violato il dovere di consulenza non informando

l’assicurata che il fatto di rimanere iscritta quale socia senza diritto di

firma della Sagl per la quale aveva lavorato come dipendente le pregiudicava il

diritto alle indennità di disoccupazione.

In

particolare la Massima Istanza ha rilevato che tramite opuscoli informativi,

che l’assicurata avrebbe ricevuto al momento dell’iscrizione, viene ossequiato

il dovere generale di informazione ai sensi dell’art. 27 cpv. 1 LPGA, ma non il

dovere di consulenza ex art. 27 cpv. 2 LPGA, il quale va rispettato anche senza

una formale richiesta di un assicurato circa una determinata problematica.

Infine in

una sentenza dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05 l’Alta Corte, pur

stabilendo che nel caso di un’assicurata che si è iscritta in disoccupazione

continuando a mantenere la carica di consigliera di amministrazione della ditta

in cui aveva lavorato come dipendente l’amministrazione, non rendendola attenta

che l’iscrizione a RC comprometteva il suo diritto alle indennità, aveva

violato il proprio dovere di consulenza di cui all’art. 27 cpv. 2 LPGA, ha

precisato che ciò non implicava automaticamente il riconoscimento del diritto

alle prestazioni.

Nella

fattispecie esaminata dagli atti risultava, in effetti, che l’assicurata, anche

se fosse stata avvisata tempestivamente, non si sarebbe dimessa immediatamente

dal CdA, in quanto essa sperava di poter riavviare l’attività. Di conseguenza

alla stessa è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione fino al

momento in cui l’assemblea generale straordinaria non ha accettato le sue

dimissioni.

2.6

Nell’evenienza

concreta risulta dagli atti dell'incarto che i formulari e la domanda di

indennità per intemperie per il mese di febbraio 2006 sono stati spediti dalla

ditta il 17 luglio e sono pervenuti alla Cassa il 18 luglio 2006 (cfr. Doc. 7

- 13), quindi dopo che era trascorso il termine di tre mesi dalla scadenza del

periodo di conteggio rilevante (cfr. consid. 2.2).

La

domanda è dunque tardiva.

In tale

contesto va ricordato che il termine per fare valere il diritto ad indennità

per intemperie decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio

(cfr. consid. 2.2) e non da un'eventuale decisione del Servizio Cantonale

successiva a tale momento.

Del resto

nella decisione del 26 aprile 2006 della Sezione del Lavoro figurava

esplicitamente la seguente indicazione:

"

(...)

Il diritto all'indennità per intemperie va fatto

valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa

disoccupazione designata. L'inosservanza del termine impartito per l'esercizio

del diritto all'indennità determina l'estinzione del diritto." (Doc. 4)

La ditta

è dunque stata informata direttamente dalla Sezione del lavoro che il termine

per fare valere il diritto non scadeva tre mesi dopo la sua decisione, bensì

tre mesi dopo la fine del periodo di conteggio.

Il TCA

nota peraltro che dal momento della decisione della Sezione del Lavoro (26

aprile) fino alla scadenza del termine per fare valere il diritto per la

perdita di lavoro subita nel mese di febbraio 2006 (31 maggio 2006) vi era

tempo sufficiente per presentare la relativa domanda con la necessaria

documentazione alla Cassa di disoccupazione (cfr. STCA del 13 settembre 2006

nella causa B. SA, 38.2006.46).

La

ricorrente sostiene inoltre di non avere ricevuto dalla Cassa di disoccupazione

le necessarie informazioni per fare valere i propri diritti, in particolare

perchè nella lettera del 9 maggio 2006 con la quale la ditta è stata invitata

ad inviare la necessaria documentazione non è stato indicato nulla a proposito

del termine di tre mesi.

A mente

del TCA i motivi addotti dalla ricorrente, conformemente alla giurisprudenza

federale citata (cfr. consid. 2.4), non giustificano una restituzione dei

termini.

Infatti

lo scritto del 9 maggio 2006 della Cassa di disoccupazione richiama

esplicitamente la decisione del Servizio cantonale, per cui un'attenta lettura

di quest'ultima avrebbe già permesso alla ditta di venire a conoscenza del

termine fissato dalla legge per fare valere il diritto ad indennità per

intemperie.

Inoltre e

soprattutto, sempre a proposito dell'obbligo di informare ai sensi dell'art. 27

cpv. 1 e cpv. 2 LPGA (cfr. consid. 2.5), il TCA constata che sul retro del

Formulario "Annuncio della perdita di lavoro dovuta ad intemperie nel mese

di febbraio 2006" da inviare al Servizio cantonale datato 3 marzo 2006,

figura la seguente indicazione:

"

(...)

Il diritto all'indennità per intemperie va fatto

valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa

di disoccupazione designata.(...)" (Doc. 1)

Come già

visto, pure sul retro della "decisione concernente indennità per

intemperie" della Sezione del lavoro del 26 aprile 2006 figura la seguente

indicazione:

"

(...)

Il diritto all'indennità per intemperie va fatto

valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa

di disoccupazione designata. L'inosservanza del termine impartito per

l'esercizio del diritto all'indennità determina l'estinzione del diritto."

(Doc. 4)

Infine,

la prima indicazione che figura sul formulario "Domanda d'indennità per

intemperie per il periodo di conteggio febbraio 2006" datato 17 luglio

2006, è la seguente:

"

Esercizio del diritto all'indennità

La domanda d'indennità per intemperie va presenta

alla cassa di disoccupazione designata nell'annuncio dopo ogni periodo di

conteggio, al più tardi però entro 3 mesi dalla fine dello stesso. Alla

domanda vanno allegati:

- il conteggio sulle perdite di lavoro dovute ad intemperie (mod.

716.

),

- i rapporti sulle ore perse a causa

d'intemperie (mod. 716.507),

- event. i certificati di controllo (mod.

716.

),

- event. gli attestati sul reddito conseguito con l'occupazione

provvisoria (mod. 716.505). (...)" (Doc. 39)

Alla luce

di queste chiare e dettagliate comunicazioni il TCA deve concludere che

l'amministrazione ha correttamente adempiuto l'obbligo di informazione

stabilito all'art. 27 LPGA (cfr. STFA del 20 giugno

2006.

nella causa D., C 13/06: "Auch der Einwand, bis zum aktuellen Zeitpunkt

sei noch nie Kurzarbeitsentschädigung in Anspruch genommen worden, weshalb

keine Kenntnis der diesbezüglich geltenden Fristen bestanden habe, führt, wie

zuvor dargelegt, zu keinem anderen Ergebnis, zumal die Beschwerdeführerin

verschiedentlich auf die entsprechenden Bestimmungen aufmerksam gemacht worden

ist (vgl. u.a. das Formular "Antrag auf Kurzarbeitsentschädi-gung").

Queste precise indicazioni dovevano peraltro essere conosciute dalla ditta

ricorrente, visto che nel 2004 aveva già beneficiato di indennità per

intemperie.

La

decisione su opposizione del 12 settembre 2006 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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