38.2006.73
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31 gennaio 2007Italiano29 min
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Numero d'incarto:
38.2006.73
Data decisione, Autorità:
31.01.2007, TCA
Titolo:
Negato il diritto a indennità per lavoro ridotto a una ditta di arredamenti.Il regresso dell'economia nel settore arredamenti aziendali,soprattutto quando dura da anni,rientra nel normale rischio aziendale.Nel termine quadro la ditta aveva poi già riscosso,per lo stesso motivo,delle indennità
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
art. 31 LADI
art. 32 cpv. 1 LADI
art. 33 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.73
DC/sc
Lugano
31 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 22
settembre 2006 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 5 luglio
2005 la ditta RI 1, che si occupa di "commercio, posa mobili,
arredamenti, tecnica di stoccaggio di qualsiasi genere" (cfr. Doc. 5 pto.
9), ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per 5 dei 10 dipendenti
dell'azienda, con la seguente motivazione:
"
Regresso dell’economia nel settore arredamenti
aziendali."
(Doc. 5, pto. 11a)
1.2. Con
decisione su opposizione del 22 settembre 2006 la Sezione del lavoro ha
confermato la precedente decisione dell’ 11 luglio 2006 (cfr. Doc. 4) e si è
opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto, rilevando in
particolare:
"
(...)
In data 1. giugno 2006 la ditta RI 1 in __________,
attiva nel ramo dell'arredamento aziendale, ha annunciato all'Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro (in seguito: UG) l'introduzione di un periodo di
lavoro ridotto dal 1. agosto al 31 dicembre 2006, adducendo la seguente
motivazione: "Difficoltà dovute alla congiuntura negativa globale che ha
determinato una grossa flessione della cifra d'affari, come evincibile da
quanto riportato al pto 10b)". L'introduzione del lavoro ridotto è
prevista per tutta l'azienda e i lavoratori toccati sono cinque.
Nell'attuale secondo termine quadro per la
riscossione (01.08.2004 - 31.07.2006), la stessa ditta ha già riscosso
indennità per lavoro ridotto (in seguito: ILR) durante dodici periodi di
conteggio (da agosto 2004 ad aprile 2005 e da settembre 2005 a novembre 2005).
Con decisione 11 luglio 2006 l'UG si è opposto al
versamento delle ILR, ritenendo la continuazione del lavoro ridotto imputabile
agli stessi motivi già esposti in occasione dei precedenti preannunci e la
perdita di lavoro annunciata non presentante un carattere eccezionale o
straordinario.
(...)
Nel caso in esame, anche ammettendo - come
sostiene la ditta opponente - che la concreta perdita di lavoro non rientri più
nel normale rischio aziendale ai sensi dell'articolo 33 LADI (dalle previsioni
indicate dalla ditta in occasione del preannuncio emerge una riduzione della
cifra d'affari superiore alla percentuale fissata dalla giurisprudenza, che è
di 25%), la richiesta di indennità non può comunque essere accolta per il
seguente motivo.
In data 1. giugno 2006 l'azienda in parola ha
essenzialmente addotto gli stessi motivi già indicati in occasione dei
precedenti preannunci di lavoro ridotto, ossia, in sostanza, delle difficoltà
dovute alla congiuntura negativa. Ora, alla luce della menzionata
giurisprudenza, la concreta perdita di lavoro non può dirsi imprevedibile ed
eccezionale, oltretutto se si tiene conto del fatto che - come già detto -
periodicamente la ditta ha già annunciato periodi di lavoro ridotto e ottenuto
le relative indennità. Non vi sono del resto concrete garanzie di una ripresa
dell'attività entro breve/medio termine, per cui la perdita di lavoro non può
essere ritenuta temporanea ai sensi dell'articolo 31 cpv. 1 lett. d LADI.
(...)" (Doc. B)
1.3. Contro
questa decisione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale il suo patrocinatore si è così espresso:
"
(...)
Alla ricorrente è ben noto quanto sancito
all'art. 33 cpv. 1 LADI ovvero che non è computabile la perdita di lavoro
dovuta a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale ed è
pure noto il concetto di "normale rischio aziendale".
Essa è tuttavia dell'avviso che il calo della sua
cifra d'affari non rientri nel normale rischio aziendale. Parimenti ritiene che
tale flessione della cifra d'affari faccia scaturire il diritto a indennità per
lavoro ridotto.
Ne viene che nonostante ogni ditta debba mettere
in conto che il proprio risultato possa variare da un periodo all'altro, ciò
non equivale ancora a dire che un'azienda debba essere pronta a sopportare
qualsiasi riduzione del proprio risultato d'esercizio preventivato a titolo di
normale rischio aziendale.
Nel caso di specie, la cifra d'affari media per
il primo semestre del quadriennio 2002-2005 è stata di fr. 391'716.--.
Quella invece relativa al primo semestre del 2006
è stata di fr. 270'901.- (cfr. formulario preannuncio lavoro ridotto).
Sicché la flessione rispetto all'incassato medio
afferente il quadriennio precedente, è stata di fr. 120'815.--, ossia pari a
circa il 31%.
E vero che secondo la giurisprudenza del TCA, non
ogni oscillazione della cifra d'affari giustifica la concessione dell'indennità
per lavoro ridotto. Tuttavia, allorquando la riduzione della cifra d'affari
raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente, come
nel caso concreto (ca. 31%), essa non può essere considerata alla stregua di
una normale fluttuazione dell'attività imprenditoriale, ragione per cui non
rientra più nel normale rischio aziendale che una ditta deve assumersi.
Da ultimo, ma non per ordine di importanza, a
comprova del fatto che la ricorrente sta cercando in tutto e per tutto di
remare controcorrente, si vedano i recenti licenziamenti di due dipendenti non
qualificati e l'assunzione in loro sostituzione di un solo dipendente, però
qualificato (doc. A).
Questo ulteriore misura è stata adottata dall'azienda
per garantire la continuazione dell'attività così da permettere di salvare
ulteriori impieghi dal licenziamento quasi assicurato.
È proprio in quest'ottica che si giustifica a
maggior ragione la concessione di indennità per lavoro ridotto.
4.
Orbene, alla luce delle motivazioni testé
esposte, la richiesta di erogazione di prestazioni per lavoro ridotto avrebbe
dovuto essere avallata, vista la considerevole diminuzione della cifra d'affari
subita dalla qui opponente, che va ben oltre il 25% in meno.
A mente dell'opponente detta riduzione è stata
causata da circostanze che esulano dal normale rischio aziendale che ogni
impresa deve considerare, e di ciò l'Autorità opponente avrebbe dovuto tenerne
debito conto. (...)" (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 9 novembre 2006 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso e rileva in particolare:
"
(...)
Nella presente fattispecie, anche ammettendo -
come sostiene la ricorrente - che la concreta perdita di lavoro non rientri più
nel normale rischio aziendale ai sensi dell'articolo 33 LADI (dalle previsioni
indicate dalla ditta in occasione del preannuncio emerge una riduzione della
cifra d'affari superiore alla percentuale fissata dalla giurisprudenza, che è
di 25%), la richiesta di indennità non può comunque essere accolta per il
seguente motivo.
In data 1. giugno 2006 l'azienda in parola ha
essenzialmente addotto gli stessi motivi già indicati in occasione dei
precedenti preannunci di lavoro ridotto, ossia, in sostanza, delle difficoltà
dovute alla congiuntura negativa. Ora, alla luce della menzionata
giurisprudenza, la concreta perdita di lavoro non può dirsi imprevedibile ed
eccezionale, oltretutto se si tiene conto del fatto che - come già detto -
periodicamente la ditta ha già annunciato periodi di lavoro ridotto e ottenuto
le relative indennità. Non vi sono del resto concrete garanzie di una ripresa
dell'attività entro breve/medio termine, per cui la perdita di lavoro non può
essere ritenuta temporanea ai sensi dell'articolo 31 cpv. 1 lett. d LADI.
Si constata infine che due dei cinque dipendenti
toccati dal lavoro ridotto sono nel frattempo stati licenziati. Si tratta del
signor __________ (disdetta intervenuta lo scorso 27 settembre per la fine del
corrente anno) e del signor __________ (disdetta intervenuta lo scorso 27
settembre per la fine del corrente mese). Per questi due dipendenti la
ricorrente non può essere, in nessun caso, posta a beneficio delle ILR (cfr.
art. 31 cpv. 1 lett. c LADI)." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la
disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di
contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo
di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,
di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e
ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella
sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in
giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per
lavoro temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato."
Scopo
delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi
aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il
Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia
delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.
1628-1643).
2.4. Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2
dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa
F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53,
consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA
1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119
e 120).
Infatti,
la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e devono
di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA
del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000
pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA
1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.
119 e 120).
Nella
citata sentenza del 15 marzo 2004 nella causa F. SA (C 189/02), l'Alta Corte ha
confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite
di lavoro rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito
che:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con
opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere
eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità
per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,
1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I, pag. 426
segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla
società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione
dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla
giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili
dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C
189/02)
In
un’altra sentenza del 2 dicembre 2004 nella causa L.C. SA (C 264/03), il
Tribunale federale delle assicurazioni sociali (TFA) ha confermato il
precedente giudizio di questo Tribunale e, in particolare, ha puntualizzato che:
"
(…)
Il concetto di normalità deve essere definito con
riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener
conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità
assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10
pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117). (…)."
(cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella causa L.C.
SA, C 264/03)
Nel
campo dell'edilizia la giurisprudenza ha avuto modo di precisare al
riguardo che differimenti di termini voluti dal committente o causati
eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate
dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui
l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle
conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6
settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).
In una
decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha stabilito che è
innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di
differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al
ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente,
dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.
Anche le
variazioni del tasso di occupazione dovute ad una situazione concorrenziale
tesa possono colpire qualsiasi datore di lavoro. Occorre infatti evitare che
l’intervento dell’assicurazione contro la disoccupazione ostacoli la
concorrenza mediante una ridistribuzione dei costi e dei redditi a carico delle
aziende strutturalmente forti.
In
quell'occasione l'Alta Corte ha rilevato che:
"
(…)
2.- a) En l'espèce, la réduction de l'horaire de
travail introduit par la recourante est motivée par trois causes essentielles.
La première a trait au fait que la société a été contrainte de différer des
travaux de construction portant sur cinq immeubles locatifs parce que le maître
de l'ouvrage n'était pas en mesure de s'acquitter d'une dette échue d'un
montant de 200'000 fr., somme à la quelle s'ajoutaient des factures non encore
échues d'une valeur de 450 000 fr. La deuxième cause consiste dans le retard
d'un projet de transformation d'un immeuble en raison d'une procédure
d'opposition pendante. Quant à la troisième, elle réside dans le fait que des
entreprises concurrentes ont pratiqué des manoeuvres de "dumping"
afin d'obtenir l'adjudication d'importants travaux au détriment de la recourante.
b) Il est toutefois indéniable que les pertes de
travail dues à la nécessité de différer des travaux en raison de
l'insolvabilité du maître de l'ouvrage, d'une part, et au retard d'un projet en
raison d'une procédure d'opposition pendante, d'autre part, constituent des
risques normaux d'exploitation. Pour une entreprise de construction, de telles circostances
ne sont en effet nullement exceptionelles et ne sauraient, pour ce motif,
entraîner une perte de travail à prendre en considération.
En ce qui concerne les variations du taux
d'occupation dues à une situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a
jugé que la perte de travail qui en résulte est susceptible de toucher chaque
employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C
25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assurance-chômage
entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des
entreprises structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces
questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigungen als arbeitslosenversicherungsrechtliche
Präventivmassnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante
produit un tableau comparatif de soumissions présentées par onze entreprises, rélatives
à la consctruction d'un trottoir. Certes, en admettant que ce document soit
représentatif de la situation régnant sur l'ensemble du marché de la
construction dans la région concernée, on constate que l'offre la plus
avantageuse est sensiblement inférieure à l'offre présentée par la recourante.
Il n'en demeure pas moins que la proposition de cette dernière se situe parmi
les quatre offres les plus élevées présentées en l'occurence, de sorte que la
perte du marché en causa ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres
de "dumping" pratiquées par les entreprises concurrentes. On doit
bien plutôt admettre que la diminution du taux d'occupation subie par la recourante
est due à une situation concurrentielle tendue, d'ont l'assurance-chômage n'a
pas à répondre. (…)."
(cfr. DLA 1995 N. 20, consid. 2a e 2b, pag. 120 e
121)
In
un'altra decisione, pubblicata in DLA 1998 N. 50, pag. 290, il TFA ha stabilito
che la perdita di lavoro dovuta alla congiuntura molto sfavorevole, che obbliga
un’impresa di costruzioni ad adeguarsi alla volontà dei diversi committenti
senza avere la possibilità di esercitare un influsso sull’inizio dei lavori,
rientra nella sfera normale del rischio aziendale. A causa delle difficoltà che
attraversa notoriamente, già da parecchi anni, il settore edilizio, la perdita
di lavoro invocata può colpire allo stesso modo ogni datore di lavoro di questo
ramo economico. Tale perdita non assume pertanto un carattere eccezionale nella
congiuntura attuale.
Anche in
questa occasione la nostra Massima Istanza ha ribadito la propria
giurisprudenza secondo la quale:
"(…)
Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme des risques normaux
d'exploitation, les pertes de travail habituelles,
c'est-à-dire
Considerandi
celles qui, d'après l'expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui,
par conséquent, peuvent faire l'objet de calculs prévisionels. Les pertes de
travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circostances
inhérentes aux risques d'exploitation généralement assumés par un entreprise;
ce n'est que lorsqu'elles présentent un caractère exceptionnel ou
extraordinaire qu'elles ouvrent droit à une indémnité en cas de réduction de
l'horaire de travail. Par ailleurs, la question du risque normal d'exploitation
ne saurait être tranchée de manière identique pour tous les genres
d'entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas
particulier, compte tenu de toutes les circostances liées à l'activité
spécifique de l'exploitation en cause (DTA 1995 n° 20 p. 119 consid. 1b et les
références citées).
De manière générale, la jurisprudence considère que des délais d'éxecution
reportés à la demande du maître de l'ouvrage ne représentent pas des circostances
exceptionelles dans le domaine de la construction (DTA 1993/1994 no. 35 p.
244). Même les pertes de travail dues à l'annulation de travaux ensuite de
l'insolvabilité du maître de l'ouvrage ou provoquées par le retard d'un projet
en raison d'une procédure d'opposition constituent des risques normaux
d'exploitation. Quant aux variations du taux d'occupation dans une entreprise
en raison d'une situation concurrentielle tendue, elles sont susceptibles de
toucher chaque employeur d'une même branche économique et sont donc, elles
aussi, inhérentes à de tels risques (sur ces divers points, voir DTA 1995 no 20
p. 120 consid. 2b)
(…)."
(cfr. DLA 1998 N. 50, consid. 1, pag. 292)
Nella
citata sentenza pubblicata in DLA 1993/1994 N. 35 pag. 244 il TFA ha, in
particolare, osservato che:
"
(…)
2.
- b) Wie das Eidgenössische
Versicherungsgericht in zahlreichen Fällen erkannt hat, sind bei Bauunternehmungen
Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein Rückgang
der Aufträge im Winter, erfahrungsgemäss üblich. Demzufolge ist der darauf
zurückzuführende Arbeitsausfall saisonal und betriebsüblich und darum gemäss
Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG nicht anrechenbar (ARV 1985 Nr. 17 S. 109 Erw. 2b;
unveröffentlichte Urteile F. vom 22. November 1989, C 50/89, M. vom 30.
Dezember 1988, C 57/87, B. vom 16 Oktober 1985, C 85/85, und P. AG vom 6.
September 1985, C 67/84). Ferner hat das Eidgenössische Versicherungsgericht im
eben genannten Urteil P. AG (C 67/84) festgehalten, dass auch Verschiebungen
von Terminen auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls auch aus andern
Gründen, die von dem mit der Ausführung von Arbeiten beauftragten Unternehmen
nicht zu verantworten sind, im Baugewerbe nichts Aussergewöhnliches darstelle,
weshalb die Arbeitslosenversicherung für entsprechende Auswirkungen auf die
Beschäftigung der Belegschaft nicht einzustehen hat (bestätigt im erwähneten
Urteil B., C 84/85, und zuletzt im unveröffentlichten Urteil P. vom 10. März
1994, C 39/93). Mit andern Worten ist auch in diesem Fall auf Grund von Art. 33
Abs. 1 lit. b AVIG die Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalls zu verneinen.
(…)
5.
- Soweit der hier zu beurteilende Arbeitsausfall
mit der Verzögerung oder gar dem Ausbleiben der in der Voranmeldung vom 19.
November 1992 - ebenso wie schon in derjenige vom 24. September 1992 -
angesprochenen Aufträge zusammenhängt, fällt seine Anrechenbarkeit
rechtsprechungsgemäss (vgl Erw. 2b hievor) ausser Betracht. Ausfälle dieser Art
sind für eine Hoch- und Tiefbau tätige Unternehmung keineswegs
aussergewöhnlich, wobei letztlich offenbleiben kann, ob dadurch der Tatbestand
des normalen Betriebsrisikos (Art. 33 Abs. 1 lit. a AVIG) oder derjenige der
Branchen-, Berufs- oder Betriebsüblichkeit (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG) erfüllt
wird (vgl Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz, Bd. 1, Bern
1987, N 73 zu Art. 32/33).
(…):" (cfr. DLA 1993/1994 N. 35, consid. 2b
pag. 247-248 e consid. 5 pag. 249-250)
Questa
giurisprudenza è stata ancora confermata dal TFA in una decisione del 4
dicembre 2003 nella causa F. AG, (C 8/03).
In
quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che questa
giurisprudenza vale analogamente anche per le imprese attive in un settore
correlato con l'edilizia (Baunebengewerbe).
In una
decisione, pubblicata in DLA 1999 N. 10, pag. 48, il TFA ha poi stabilito che
l'esperienza dimostra che le oscillazioni nel portafoglio ordini sono
assolutamente usuali nelle imprese di costruzioni, sia in inverno che durante
le altre stagioni.
Secondo
la giurisprudenza federale, le perdite dovute ad insolvenza del committente o a
una procedura giudiziaria pendente fanno parte dei normali rischi aziendali nel
settore edilizio, vale a dire sono usuali nel ramo, per cui non devono essere
prese in considerazione dall'assicurazione contro la disoccupazione (art. 33
cpv. 1 lett. a e b LADI).
È vero
che la computabilità o la natura temporanea della perdita di lavoro non può
essere negata semplicemente a causa della situazione del mercato in generale.
E' nondimeno possibile, anzi necessario, per determinare il diritto
all'indennità, tenere conto di tale situazione nel ramo in questione. Occorre
in particolare esaminare la situazione concorrenziale, una diminuzione della
cifra d'affari, un'eventuale evoluzione strutturale, ecc.
Contestualmente
il TFA ha, in particolare, rilevato che:
"(…)
4.
- a) Selbst wenn die Beschäftigungseinbrüche
bei der Beschwerdeführerin - wie diese geltend macht - nicht nur in den
Wintermonaten eingetreten sind, ist der kantonalen Rekurskommission darin
beizupflichten, dass Schwankungen im Auftragsbestand von Bauunternehmungen im
Jahresverlauf, so ein Rückgang der Beschäftigungslage im Winter, aber auch zu
andern Jahreszeiten, erfahrungsgemäss durchaus üblich sind. Dementsprechend hat
das Eidgenössisches Versicherungsgericht in zahlreichen Fällen den darauf
zurückzuführenden Arbeitsausfall als saisonal und betriebsüblich bezeichnet
(ARV 1993/94 Nr. 35 S. 247 Erw. 2b mit Hinweisen). Mit dem Hinweis auf ihren
flexiblen Personalbestand, der jeweils dem Geschäftsgang angepasst werde,
gesteht die Beschwerdeführerin selber ein, dass diesbezüglich eben keine
Konstanz besteht. Sie bringt denn auch keine Gründe für das Vorliegen eines aussergewönlichen
Arbeitsmangels vor. Ebenfalls zutreffend ist schliesslich der Hinweis der
Vorinstanz, wonach gemäss Praxis des Eigenössischen Versicherungsgerichts
Arbeitsausfälle aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des Bauherrn oder hängiger
Rechtsmittelverfahren zum normalen Betriebsrisiko in der Baubranche zählen bzw.
als branchenüblich gelten, weshalb die Arbeitslosenversicherung für
entsprechenden Auswirkungen auf die Beschäftigung der Belegschaft nicht einzustehen
hat (vgl DTA 1995 Nr. 20 S. 117; ARV 1993/94 Nr. 35 S. 244 ff., insbesondere
Erw. 2b mit Hinweisen). (…)" (cfr. DLA 1999 N. 10,
consid. 4a, pag. 51-52)
Confermandosi
ulteriormente nella giurisprudenza appena citata la nostra Massima Istanza, in
una decisione del 30 aprile 2001 nella causa W., C 244/99, ha puntualizzato
che:
"
(…)
Diese Praxis (ndr.: rinvia alla DLA 1999 N. 10,
consid. 4a, pag. 51) wurde zwar vor dem Hintergrund
einer guten Konjunktur- und Beschäftigungslage entwickelt, die sich dadurch
kennzeichnet, dass aus Terminverschiebungen entstehende Arbeitsausfälle durch
andere (kurzfristige) Aufträge ausgeglichen werden können. Doch allein die
Tatsache einer angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und das damit
verbundene Risiko, dass die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen nicht mehr
oder nur in eingeschränktem Masse besteht, genügt indes nicht, um die
Anrechenbarkeit des Arbeitsausfalles zu bejahen. Vielmehr müssen unter dem
Gesichtspunkten der fehlenden Betriebsüblichkeit und des fehlenden normalen
Betriebsrisikos immer besondere Umstände hinzutreten, welche dann auch die
Annahme eines voraussichtlich vorübergehenden Arbeitsausfalls (Art. 31 Abs. 1
lit. d AVIG) begründen (ARV 1995 Nr. 20 S. 119 Erw. 1b; nicht veröffentlichte
Urteile R. vom 14. Dezember 1998 [C 140/98] und M. vom 7 Mai 1997 [C 127/96];
Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosen-versicherungsgesetz [AVIG], Bd. 1,
Bern 1988, N 70 zu Art. 32/33). (…)."
(cfr. STFA del 30 aprile 2001 in re W., C 244/99,
consid. 3a)
2.5
Nell'evenienza
concreta la ditta RI 1 ha addotto quale motivo per l'introduzione del lavoro
ridotto sostanzialmente l'assenza di ordinazioni a seguito del “regresso
dell’economia nel settore arredamenti aziendali” (cfr. consid. 1.1).
Ora, come
giustamente sottolineato dall'amministrazione, la costante giurisprudenza
federale ha stabilito che questa circostanza, soprattutto quando perdura da
anni, fa parte del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4). La perdita di
lavoro non è dunque computabile, indipendentemente dal fatto che la riduzione
della cifra d’affari rispetto al quadriennio precedente é superiore al 25%
Di
conseguenza non essendo in concreto realizzato un fondamentale presupposto per
il riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto, a ragione la
Sezione del lavoro si è opposta al pagamento di queste prestazioni della LADI.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che, nel termine quadro per
la riscossione che va dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2006, la ditta ha già
riscosso, per il medesimo motivo qui indicato, indennità per lavoro ridotto
durante 12 periodi di conteggio (cfr. consid1.2). Del resto anche in precedenza
, in particolare nel 2002, la ricorrente aveva chiesto queste prestazioni della
LADI (cfr. la STCA del 24 marzo 2003 nella causa A., 38.2002.183 nella quale la
ditta aveva giustificato l’introduzione del lavoro ridotto ,in parte, con il
“regresso dell’economia” dopo gli avvenimenti del mese di settembre 2001
A questo
proposito e con riferimento all’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, secondo cui la
perdita di lavoro deve essere probabilmente temporanea ed è presumibile che con
la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro, (cfr.
la risposta di causa consid. 1.3) va inoltre sottolineato che in una sentenza
del 2 novembre 2006 nella causa B. (C 279/05), a proposito di una ditta che
aveva beneficiato di indennità per lavoro ridotto nel periodo aprile-settembre
2004.
e novembre- dicembre 2004 (termine quadro per la riscossione dal 1° aprile
2004.
al 31 marzo 2006), l’Alta Corte si è così espressa:
"
(...)
2.1
Die Rekurskommission hat mit einlässlicher
und überzeugender Begründung erkannt, dass die für B.________ tätigen
Arbeitnehmer für die Zeit vom 18. März bis 17. Juni
2005.
keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung haben.
2.2
Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
vorgebrachten Einwände vermögen an diesem Ergebnis nichts zu ändern. Soweit
darin die bereits im vorinstanzlichen Verfahren entkräfteten Rügen wiederholt
werden, kann auf die zutreffenden Erwägungen im angefochtenen Entscheid der
Rekurskommission verwiesen werden. Es ist dem Beschwerdeführer zwar
beizustimmen, dass allein die Ausschöpfung des gesetzlichen Anspruchs auf Kurzarbeitsentschädi-gung
- Anspruch besteht höchstens für zwölf Abrechnungsperioden innerhalb von zwei Jahren
gemäss Art. 35 Abs. 1 AVIG - noch nicht gegen den vorübergehenden Charakter des
Arbeitsausfalls spricht. Allerdings ist vorliegend zu berücksichtigen, dass der
Betrieb von Dezember 2003 bis Februar 2005 - ausgenommen Oktober 2004 - für
jede Abrechnungsperiode Kurzarbeit angemeldet hat. Während der laufenden
Rahmenfrist (1. April 2004 bis 31. März 2006 ) registrierte der Betrieb somit
zwar bis Februar 2005 lediglich während zehn
Abrechnungsperioden Kurzarbeit. Insgesamt war die
Einzelfirma aber im Zeitpunkt des 7. März 2005 (Voranmeldung für die Dauer
vom 18. März bis 17. Juni 2005), abgesehen vom Monat Oktober 2004,
ununterbrochen während 14 Monaten auf Kurzarbeitsentschädigung angewiesen.
Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der Betrieb zwar Aufträge für verschiedene
Kunden ausführt, der Umsatz aber seit Jahren zu über 90 % aus den Zulieferungen
an lediglich zwei Unternehmen stammt. Die Problematik der ungenügenden
Auftragslage akzentuierte sich nach den Angaben in den Voranmeldungen für
Kurzarbeit offenbar auf Grund der Tatsache, dass die mit den Auftraggebern
vereinbarten Lieferfristen im Laufe der Zeit immer kürzer wurden (Beilagen zu
den Voranmeldungen vom 15. März 2002, 20. November 2003, 2. März 2004, 16. Juni
2004,
2.
September 2004, 24. November 2004 und 7. März
2005), so dass die Einzelfirma seit einigen Jahren nicht mehr in der Lage ist,
Prognosen hinsichtlich der künftigen Auslastung abzugeben. Es fanden Bemühungen
statt, den Kundenkreis auszubauen und das Angebot zu erweitern. Eine
eigentliche Anpassung des Betriebes an die veränderten Rahmenbedingungen wurde
aber nicht vorgenom-men. Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG setzt für die
Anrechenbarkeit des
Arbeitsausfalls unter anderem
"wirtschaftliche Gründe" voraus. Dieser Begriff wird, wie in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter Verweis auf das Urteil X. AG vom 11. Juni
2001, C 247/99, zu Recht vorgebracht wird, in der Praxis weit ausgelegt (Erw. 1
hiervor) und umfasst sowohl konjunkturelle als auch strukturelle Gründe. Wie
dem soeben zitierten Urteil ebenfalls zu entnehmen ist, kann strukturellen
Mängeln im Bereich der Kurzarbeitsentschädigung jedoch nicht jede Bedeutung
abgesprochen werden. Dem stünden nicht nur die Erfordernisse der
vorübergehenden Dauer (Art. 31 Abs. 1 lit. d AVIG) und der Unvermeidbarkeit des
Arbeitsausfalles (Art. 32 Abs. 1 lit. a AVIG), sondern auch die Begrenzung der
Anspruchsdauer (Art. 35 AVIG) entgegen. Vorliegend kann mit Blick auf die
gesamten Umstände - insbesondere der (mit Ausnahme von Oktober 2004)
ununterbrochenen Anmeldung von Kurzarbeit über eine Dauer von
14.
Monaten wegen und auf Grund der Tatsache, dass
die gebotene Reform des Betriebes bisher nicht durchgeführt worden ist - von
einem bloss vorübergehenden Arbeitsausfall nicht ausgegangen werden, wie
Verwaltung und Vorinstanz richtig erkannt haben. Zudem ist fraglich, ob der
Arbeitsausfall vom 18. März bis 17. Juni 2005 als unvermeidbar qualifiziert
werden kann, da sich der Betrieb bereits seit März 2002 mit der Forderung der
Auftraggeber nach kürzeren Lieferfristen konfrontiert sieht. Selbst wenn
deshalb mit dem
Beschwerdeführer angenommen wird, dass
strukturelle Gründe zum Bezug von Kurzarbeitsentschädigung geführt haben,
besteht für den vorliegend umstrittenen Zeitraum (18. März bis 17. Juni 2005)
keine
Entschädigungsberechtigung mehr. Ob die
Behauptung zutrifft, wonach die Auftragslage seit Juli 2005 deutlich besser
sei, ist schliesslich nicht näher zu prüfen, da die Verhältnisse gemäss Art. 31
Abs. 1 lit. d AVIG prospektiv zu beurteilen sind."
Anche
in questo caso il presupposto dell'art. 31 cpv. 1 lett. d potrebbe non essere
adempiuto. Inoltre neppure il presupposto dell'art. 31 cpv. 1 lett. c è
adempiuto per gli assicurati per i quali il contratto di lavoro è stato
disdetto.
Queste questioni non
meritano tuttavia ulteriori approfondimenti, visto che comunque non è
realizzato il presupposto dell'art. 31 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 33
LADI.
Alla luce di quanto appena
esposto, la decisione su opposizione deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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