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Decisione

38.2006.74

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 marzo 2007Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I due anni precedenti la fine degli studi li ha

trascorsi frequentando l'__________ presso la quale figura ancora iscritto,

dando 8 esami (che per motivi di salute - è in possesso di un certificato

medico - non aveva potuto dare subito), preparando in stretto contatto con i

professori la tesi di laurea e gli esami di licenza. Egli si è mantenuto con

piccoli lavori e a __________ ha sostenuto l'esame __________ ed è ancora in

attesa del risultato. Chiede che l'opposizione venga accolta.

In data 30 agosto 2006, abbiamo inviato uno

scritto (doc. 5) al Sig. RI 1 chiedendo il certificato medico citato datato

nella sua opposizione ed inoltre se fosse stato inabile un ulteriore

certificato medico che indicasse da quando a quando era stato impossibilitato a

lavorare e, specificare il grado di tale inabilità e da quando fosse nuovamente

abile. L'abbiamo invitato a volerci spedire le fotocopie del libretto

scolastico.

Teniamo a precisare che la documentazione

richiesta al Sig. RI 1, in particolare il certificato medico è stata richiesta

al fine di verificare se poteva avere un'estensione rilevante nel calcolo dei

mesi della sua formazione scolastica negli ultimi due anni dalla sua iscrizione

per un totale di almeno 12 mesi e un giorno oppure se potevamo stabilirgli il

diritto a causa di un'inabilità lavorativa (art. 14 cpv. 1 lett. a) e b) LADI).

Quindi non abbiamo né equivocato né tantomeno lui è stato ingenuo a comunicarlo

al funzionario di cassa oppure a ribadirlo nell'opposizione. Egli ha

semplicemente comunicato ciò che era la sua reale situazione.

Per questo motivo riteniamo la richiesta del

certificato medico rilevante e non il contrario.

Considerandi

II certificato (doc. 2) successivamente ricevuto

dal Dr. Medico __________ di __________, datato 10 luglio 2002, ribadisce che

il Sig. RI 1 si trova in un prolungato periodo di difficoltà dovute al suo

stato psichico. Per questo motivo nel mese di maggio il medico lo ha inviato

dallo psicologo analista, lic. Theol. __________, dal quale viene regolarmente

seguito in psicoterapia.

Per ciò che attiene la sua tesi di laurea ha

motivato che (doc. 3):

aprile 2005 inizio lavori - giugno 2005

interviste di approfondimento con personaggi rilevanti - luglio 2005 incontro

con professor __________ (relatore)- luglio-dicembre 2005 ulteriori letture di

approfondimento e stesura della prima bozza, abbastanza lenta in quanto

impegnato nella preparazione del diploma C.A.E. - dicembre 2005 incontro

controllo con prof. __________ - gennaio-aprile 2006 completati alcuni capitoli

- giugno 2006 voto finale.

Ha lavorato (e lavora) quale collaboratore

indipendente __________ di __________ dal mese di febbraio 2006 e come

collaboratore stamperia presso __________ dal mese di marzo 2006 al 30 giugno

2006.

ed inoltre, presso l'Ufficio di comunicazione della città di __________

dal 1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2004.

A titolo abbondanziale, rileviamo che il sig. RI

1.

risulta scritto fuori corso presso l'__________ dal mese di ottobre 2004.

Il 25 settembre 2006 abbiamo respinto

l'opposizione (doc. 1).

Nell'atto di ricorso il sig. RI 1 afferma che

abbiamo equivocato il concetto di "lavoro saltuario di uno studente" paragonandolo

a quello di "inizio di attività lucrativa vera e propria" non ci

risulta di avere mai scritto niente di tutto questo. Lasciamo a voi giudicare

in base all'intera documentazione e alla nostra risposta su opposizione.

Chiediamo venia, se invece di Londra abbiamo

scritto __________, tuttavia per noi era importante sapere in che periodo

avesse frequentato questa scuola e soprattutto, se fosse una scuola a tempo

pieno. Egli ci ha comunicato che erano due ore settimanali con studio di

preparazione all'esame __________ (doc. 10).

(...)

Considerato quanto sopra, rileviamo che negli

ultimi due anni dalla data di iscrizione del 24 luglio 2006 non vi sono né

almeno 12 mesi quale periodo soggetto a contribuzione né più di dodici mesi

complessivamente di inabilità lavorativa.

Per ciò che attiene i lavori di laurea, in base

ai documenti in nostro possesso, ci sono stati comunicati dei mesi

approssimativi e, durante questi mesi e nell'anno 2004 (dal 24.7.2004), non vi

è alcuna documentazione che comprova che l'assicurato fosse impossibilitato a

svolgere un'attività lavorativa anche a tempo parziale." (Doc. III)

1.4

Il 9

novembre 2006 il padre dell’assicurato ha inviato uno scritto del seguente

tenore:

" (...)

In concreto chiede:

" uno

studente universitario, al termine del suo curriculum regolare di studio che si

conclu­de con l'ottenimento di una laurea, ha diritto o non ha diritto

all'indennità di disoccupazio­ne, soddisfatti i requisiti di legge?"

Il caso di mio figlio RI 1, comune ad almeno il

90% degli studenti universitari è tutto qui. II resto sono solo chiacchiere.

Mio figlio RI 1 ritiene di avere dimostrato

ampiamente a questo Tribunale, di avere segui­to un Iter regolare di studio;

per cui, ha diritto o non ha diritto a quanto chiede?

La cassa CO 1, nella sua risposta del 7 novembre

2006, si riferisce ai lavori svolti da RI 1, dando per scontato, erroneamente,

trattarsi di lavori lucrativi a tutti gli effetti.

Precisiamo che i "lavori" svolti da RI

1.

e citati come probatori dal sindacato CO 1, so­no consistiti in:

- collaborazione con __________ di __________ per non più di 30

ore lavorative;

- collaborazione con la stamperia dell'__________, 3 mesi, per un

totale di non più di 50 ore lavora­tive;

- lavoro presso la città di __________: stage obbligatorio

prescritto dall'Università agli studenti.

Precisiamo che RI 1, contrariamente a quanto

affermato da CO 1, non si è iscritto presso l'URC di __________ il 24 luglio

2006, bensì il 5 luglio 2006.

La data del 24 luglio è la data in cui mio

figlio, visto il tergiversare del funzionario "il responsabile era in

vacanza", ha chie­sto di mandare avanti l'Iter della richiesta, che il

funzionario si ostinava a non mandare avanti. Per cui un'eventuale indennità di

disoccupazione deve partire dal 5 luglio 2006. Considerato che CO 1 chiede

spese e ripetibili, li chiediamo anche noi.

Nel caso in cui RI 1 dovesse aver torto, e non

vedo come, chiediamo alla comprensione di questo Tribunale, di essere ascoltati

per darci la possibilità di ritirare il ricorso, per ovvii motivi di spesa."

(Doc. V)

1.5

al riguardo il 22 novembre

2006.

la Cassa di disoccupazione si è così espressa:

" (...)

a)

per ciò che attiene i lavori svolti dal sig. RI 1 sono già stati spiegati

nella nostra risposta del 7 novembre 2006 e, correttamente, come ribadisce il

Sig. RA 1 (padre dall'assicurato) sono riferiti all'anno 2006 per un esiguo

numero di ore e nel 2004 presso la città di __________ quale stage obbligatorio

(vedi nostra risposta sopra citata e conclusione della stessa);

b)

la conferma di iscrizione al collocamento è allestita da parte degli URC e

non dalle casse di disoccupazione. Inoltre, dalla domanda di indennità di

disoccupazione (doc. 1) compilata e firmata dal sig. RI 1, in data 26 luglio

2006, alla domanda numero due "a partire da quale data rivendica il

diritto all'indennità di disoccupazione?" Egli ha risposto: 24.7.2006.

Questa data è riportata sia nell'annuncio presso il comune di domicilio (doc. 3)

sia nella conferma di iscrizione per la persona in cerca di lavoro dell'URC di __________

(doc. 2). Non capiamo quindi quale nesso abbia con il funzionario di cassa che,

come ribadito, non può effettuare queste iscrizioni.

c) Non ci risulta di avere richiesto le spese e

i ripetibili. Riportiamo

testualmente la

frase scritta nella risposta del 7 novembre 2006: "Visto quanto sopra

esposto, chiediamo la reiezione del ricorso protestate spese e ripetibili".

Probabilmente, se il sig. RA 1 (padre

dell'assicurato) leggesse con più tranquillità e attentamente ciò che

scriviamo, si eviterebbero spiacevoli e inutili malintesi.

Per ciò che concerne se il sig. RI 1 abbia

diritto o meno alle indennità di disoccupazione, il caso è presso la vostra

sede in quanto nel suo pieno diritto l'assicurato ha interposto ricorso,

conseguentemente ci rimettiamo completamente al vostro giudizio." (Doc.

VII)

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002.

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2

Nella

presente fattispecie è incontestato che nel termine quadro determinante (che va

dal 24 luglio 2004 al 23 luglio 2006, cfr. art.9 cpv.1 e cpv.3 LADI),

l’assicurato non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di 12 mesi

previsto all’art. 13 LADI.

Il TCA è

pertanto chiamato a stabilire se l'assicurato può essere esonerato

dall'adempimento del periodo di contribuzione oppure no.

2.3

L’art. 9

cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo

di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge

non disponga altrimenti.

In virtù

del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel

quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il

termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale

giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

Secondo

il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato

pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono

nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre

che la legge non disponga altrimenti.

2.4

L'art. 14

LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,

prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di

contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante

oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di

lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno

10.

anni siano state domiciliate in __________, e non hanno quindi potuto

soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).

Chiamato

a pronunciarsi circa l'esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione ai

sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI nel caso di un assicurato che, dopo aver

interrotto alla fine del primo anno scolastico una formazione in

"Betriebsökonomie", si è sottoposto a dei test dai quali è emersa la

sua idoneità ad una formazione quale insegnante, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni.

" (…)

2.2

Nach Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG ist von der

Erfüllung der Beitragszeit befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs.

3.

AVIG) während insgesamt mehr als zwölf Monaten wegen Schulausbildung,

Umschulung oder Weiterbildung nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und

deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnte. Nach der Rechtsprechung gilt

als Ausbildung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG jede systematische, auf

der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch

anerkannten (üblichen) Lehrganges beruhende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche

Tätigkeit (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 2a; ARV 1991 Nr. 8 S. 85 Erw. 3a mit

Hinweis). Als Abschluss der Ausbildung gilt jener Zeitpunkt, in welchem der

Student oder die Studentin davon Kenntnis erhält, dass er die Schlussprüfung

mit Erfolg bestanden hat (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 3b; ARV 1977 Nr. 5 S.

26). Nachbesserungen von Diplomarbeiten oder Wiederholungen von Prüfungen

zählen grundsätzlich ebenfalls zur Ausbildungsdauer. Vorausgesetzt ist, dass

die entsprechenden Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich intensiv sind und die

versicherte Person von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abhalten sowie

dass diese zusätzliche Zeit - wie die Ausbildung selbst - genügend überprüfbar

ist (ARV 2000 Nr. 28 S. 147 mit Hinweisen).

Es ist davon auszugehen, dass der Lehrgang an der

Schule A.________ die erwähnten Anforderungen erfüllt, wobei offen bleiben

kann, ob es sich dabei um eine Aus- oder einer Weiterbildung handelt. Das

Schuljahr, welches vom 22. Oktober 2001 bis Ende September 2002 dauerte,

hinderte jedoch für sich allein genommen den Beschwerdeführer nicht, wie es

Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG verlangt, während mehr als zwölf Monaten daran, ein

Arbeitsverhältnis einzugehen und die Beitragszeit zu erfüllen. Ob die

anschliessende Phase der Information über berufliche Möglichkeiten allenfalls

unter bestimmten Voraussetzungen einer Aus- oder Weiterbildung gleichzusetzen

oder als Bestandteil einer solchen anzusehen wäre, muss vorliegend nicht

geprüft werden. Vorauszusetzen wäre in jedem Fall - entsprechend der zitierten

Praxis zu Nachbesserungen von Arbeiten und Wiederholungen von Prüfungen - eine

hinreichend überprüfbare zeitliche Beanspruchung, deren Ausmass einer Erfüllung

der Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) entgegen steht. Der mit der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgelegten Karte des aufgesuchten Berufs- und

Laufbahnberaters ist aber lediglich zu entnehmen, dass am 29. Oktober 2002 von

14.00

bis ca. 17.30 Uhr Tests durchgeführt wurden und am 5. November 2002 ab

15.30

Uhr deren Auswertung (wohl im Rahmen einer Besprechung) stattfand. Eine

zeitlich intensive Tätigkeit, welche den Beschwerdeführer von der Erfüllung der

Kontrollvorschriften abgehalten hätte, liegt unter diesen Umständen nicht vor.

Verwaltung und Vorinstanz sind daher mit Recht zum Ergebnis gelangt, die

Voraussetzungen einer Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit seien nicht

erfüllt, und haben deshalb einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung

verneint. (…)."

(cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa K., C

157/03)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 10 pag. 132 segg., il TFA ha ribadito che la

ripetizione di esami fa parte in genere della durata della formazione, a

condizione, tuttavia, che in particolare il tempo supplementare necessario,

come peraltro la formazione stessa, sia sufficientemente controllabile. Un

periodo di un anno e otto mesi per prepararsi e sostenere gli esami di

avvocatura è eccessivo.

In una

sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 18 pag. 207 segg. l’Alta Corte ha stabilito

che un periodo di pratica che permette a un assicurato di completare le

conoscenze teoriche acquisite all’Università facendo un’esperienza pratica in

un settore specifico rientra nel campo d’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett.

a LADI, rispettivamente dell’art. 25 LAVS, anche se tale pratica non

costituisce una condizione necessaria per la formazione acquisita.

Contestualmente

il TFA, per quanto attiene alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14

cpv. 1 lett. a LADI, segnatamente nell'ambito di uno stage, ha osservato che:

" (…)

Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1

let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un

cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le

moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no

28.

p. 146 consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b).

Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la

prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la

rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis

le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la teneur de l'art. 25 al. 2 aLAVS

(arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H 211/96, et F. du 14 avril 1986, C

148/85).

(…)

3.

3.1

La juridiction cantonale a jugé que le stage de

six mois accompli à l'étranger constituait une période de formation au sens de

l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Elle a considéré que ce stage effectué dans le

domaine de l'éducation sanitaire et environnementale, supervisé par une

psychologue, ne constituait pas un premier emploi, dès lors que l'intéressée,

bien que nourrie et logée, n'avait pas perçu de rémunération. Selon les

premiers juges, cette activité avait permis de compléter les connaissances

théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec

la matière apprise, effectuée dans le cadre d'une institution soutenue par

diverses organisations internationales et de nature à valoriser directement un

titre universitaire. Aussi, cette activité était-elle comparable à un stage

dans un institut de recherche aux Etats-Unis, financé par le Fonds national de

la recherche scientifique, dont le Tribunal administratif du canton de Vaud

avait reconnu le caractère de formation complémentaire, voire de

perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI

3.2

En l'occurrence, il y a lieu de se ranger à

l'avis des premiers juges selon lequel le stage accompli au à l'étranger a

permis à l'intéressée de compléter les connaissances théoriques acquises à

l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise. Dans

la mesure où la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI

correspond à celle de l'art. 25 al. 5 LAVS, il ne paraît pas indiqué de poser

une exigence supplémentaire en ce sens que le stage doit constituer un

complément nécessaire à la formation acquise, comme le soutient le recourant.

Un tel critère est certes déterminant en ce qui concerne le droit à des

prestations au titre des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage

au sens des art. 59 ss LACI (cf. ATF 111 V 276; DTA 1991 n° 13 p. 111 consid.

1b/bb). En ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période

de cotisation, en revanche, la loi n'a pas pour but d'en faire bénéficier

seulement les assurés qui accomplissent une formation minimale. Au contraire,

l'assurance-chômage a intérêt à ce que soient libérés temporairement des

conditions relatives à la période de cotisation les assurés désireux d'accéder

au marché de l'emploi qui

suivent une formation au-delà du niveau minimum

requis actuellement. (…)"

Nella

medesima sentenza l'Alta Corte ha inoltre sviluppato le seguenti considerazioni

riguardo al momento in cui si era conclusa la precedente formazione

universitaria dell'assicurata:

" Par sa

décision du 2 mars 2001, la caisse a dénié à l'assurée le droit de se prévaloir

d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation,

motif pris qu'elle avait suivi une formation universitaire durant 9 mois et 22

jours seulement pendant le délai-cadre applicable (du 10 janvier 1999 au 9

janvier 2001). Elle a considéré que l'intéressée avait terminé sa formation universitaire

le 1er novembre 1999. Toutefois, sur le vu de l'attestation d'obtention de la

licence en psychologie délivrée par l'Université X.________ le 1er novembre

1999, l'assurée ne s'est pas présentée à l'examen de techniques projectives.

C'est seulement le 21 février 2000 qu'elle a réussi l'examen dans cette

branche, après avoir suivi les cours correspondants durant le semestre d'hiver

1999-2000. Du moment que cet examen fait partie intégrante de la licence, force

est de considérer que la formation universitaire n'a pris fin que le 21 février

2000, conformément à la jurisprudence selon laquelle la correction de travaux

de diplôme ou la répétition d'examen est assimilée à la période de formation

(DTA 2000 n°28 p. 144). Vu ce qui précède, l'assurée a suivi une formation

universitaire pendant plus de 12 mois durant le délai-cadre applicable, de

sorte qu'elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation

(cf. art. 14 al. 1 LACI). Le recours se révèle ainsi

mal fondé."

Infine il

TFA ha rilevato che:

" (…)

Selon la jurisprudence constante, il doit exister un

lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1

LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b

et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s.

consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique,

ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être

admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances

énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité

soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb,

119.

V 55 consid. 3b).

(…)" (cfr. DLA 2005 N. 18 pag. 207 segg.)

In

un'altra sentenza pubblicata in DLA 2005 pag. 205 seg. l'Alta Corte ha

stabilito che un periodo di autoperfezionamento effettuato tra due corsi di

lingue non può essere computato come periodo di esenzione dall'obbligo di

pagare i contributi (art. 14 LADI) per il fatto di non essere sufficientemente

controllabile e poiché l'acquisizione di conoscenze e di esperienze non può

essere equiparata, dal punto di vista giuridico o perlomeno di fatto, a una

formazione che prepara a una futura attività lucrativa. La semplice

verosimiglianza della formazione continua svolta tra i corsi di lingue non

costituisce una prova sufficiente.

Al

riguardo il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" 2.2.

Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebrachten Einwendungen vermögen

daran nichts zu ändern. Wie die Beschwerdeführerin im kantonalen

Gerichtsverfahren bestätigte, nutzte sie die Zeit zwischen den einzuelnen

Kursen zum Selbststudium und zum Spracherwerb im Kontakt mit der einheimischen

Bevölkerung, ohne eine Arbeitnehmertätigkeit im Inoder Ausland ausgeübt zu

haben. Mit dem kantonalen Gericht, auf dessen zutreffende Erwägungen verwiesen

wird, ist nochmals zu betonen, dass die im Selbstudium absolvierte

Weiterbildungszeit zwischen den einzelnen Kuzrsen aufgrund ungenügender

Überprüfbarkeit (ARV 1990 Nr. 2 A. 23 Erw. 2b) nicht angerechnet werden können,

weil das eingenständige Aneignen von Wiessen und Erfahrung nicht als

ordnungsgemässer, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannter Lehrgang zur

Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit bezeichnet werden kann

(nicht veröffentliches Urteil B. vom 3. Juli 1998, C 14/98). Es genügt demnach

rechtsprechungsgemäss nicht, dass das erfolgte Lernen zwischen den Sprachkursen

bloss glaubhaft gemacht wird."

Nella

sentenza pubblicata in DLA 1990 pag. 21 seg. la nostra Massima Istanza ha

stabilito che l'esigenza di una sufficiente controllabilità giusta il vecchio

diritto dev'essere adempiuta anche nell'ambito dell'articolo 14 capoverso 1

lettera a LADI. Uno studio autodidattico in relazione con un proprio progetto

di ricerca non può essere sufficientemente controllato e non rientra perciò

nella fattispecie giuridica giustificante l'esenziona dall'adempimento del

periodo di contribuzione quali la formazione scolastica, la riqualificazione o

il perfezionamento.

Al riguardo il TFA ha

sottolineato:

" Zu

prüfen ist, ob er aufgrund sein Projektarbeit der wegen des Auslandaufenthaltes

von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist.

b) Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat unter

der Herrschaft des dem Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG entsprechenden, bis Ende 1983 gültig gewese­nen Art. 17 Abs. 1

Al en, dass im Bereich dieser Bestimmung der ahv-rechtlich Ausbildungsbegriff sinngemäss

anwendbar ist (nicht publi­zierte Urteile S 3. Juni 1984 und W. vom 23. August

1979). Danach gilt als Ausbildung- von der einkommensmässigen Voraussetzung

abgesehen - begrifflich jede systematische, auf der Grundlage eines ordnungsgemässen,

rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten (üblichen) Lehrganges beru­hende

Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit (BGE 108 V 56 Erw. Ic). An

dieser Begriffsumschreibung ist im Bereich des Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG festzuhalten (nicht publiziertes

Urteil F. vom 14. April 1986). Im vorliegenden Fall kann offenbleiben, ob das

Selbststudium oder der Aufbau und die Entwicklung eines eigenen Forschungsprojektes

den gennanten Anforderungen entsprechen. Obwohl das neue Recht das Kriterium

der genen erprüfbar ein gemäss dem bis Ende 1983 gültig gewesenen Art. 9 Abs. 2

AIVB nicht ausdrücklich nennt, ist dieses Erfordernis auch im Rahmen der seit

1.

Januar 1984 geltenden Bestimmungen zu beachten (in BGE 113 V 352 nicht

publizierte, in ARV 1988 Nr. 1 S. 19 wiedergegebene Erw. 3a des Urteils G. vom

18.

Dezember 1987). Entsprechend der zu Art. 19 Abs. 2 AIVV (gültig gewesen bis

31.

Dezember 1983) ergangenen Rechtspre­chung (BGE 108 V 103 mit Hinweisen)

muss daher auch im Rahmen von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG verlangt werden, dass die Ausbildung, welche der Versicherte als

Grind für die Befreiungder Erfüllung der Beitragspflicht geltend nach genügend überprüfungbar

ist. Im vorliegenden Fall ist das Erfor­dernis der Überprüfbarkeit klarerweise

nicht erfüllt, waren die Organe der Arbeitslosenversicherung doch bei den

gegebenen Umständen nach Eingang des Leistungsgesuches nicht in der Lage, die

vom Beschwerdeführer geschil­derten Aktivitäten zuverlässig abzuklären. Schon

aus diesem Grund ist der Befreiungstatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG zu verneinen."

Nella

sentenza del 3 luglio 1998, a proposito di un assicurato che si é formato nel

settore fotografia EDV il TFA si è così espresso:

" 1.-

Nach Art. 13 Abs. 1 AVIG erfüllt die Beitragszeit, wer innerhalb der

Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während mindestens sechs Monaten eine beitragspflichtige

Beschäftigung ausgeübt hat. die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt zwei

Jahre vor dem Tag, an welchem die versicherte Person erstmals sämtliche

Anspruchsvoraussetzungen erfüllt (Art. 9 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 2 AVIG).

Von der Erfüllung der Beitragszeit ist gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG

befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist während insgesamt mehr als zwölf Monaten

wegen Schulausbildung, Umschulung oeer Weiterbildung nicht in einem

Arbeitsverhältnis stand und deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnte.

Nach der Rechtsprechung gilt als Ausbildung im

Sinne dieser Bestimmung jede systematische, auf der Grundlage eines

ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten (üblichen)

Lehrgangs beruhende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit (ARV

1996/1997 Nr. 5 S. 13 Erw. 2a mit Hinweis). Zudem muss die Ausbildung,

Umschulung oder Weiterbildung genügend überprüfbar sein (ARV 1990 Nr. 2 S. 23

Erw. 2b mit Hinweisen).

2.

- Vorliegend steht zu Recht unbestrittenermassen

fest, dass der Beschwerdeführer innerhalb der Ramnefrist die minimale Beitragsziet

von sechs Monaten nicht erfüllt.

Ist es für ihn in seiner wirtschaflich

schwierigen Situation auch schwer verständlich, so ist doch

versicherungsrechtlich nicht von Relevanz, dass er vor dem Beginn der Frist

während Jahren Beiträge geleistet hatte. Zu prüfen bleibt einzig, ob er wegen

seines Selbstudiums, während mehr als 12 Monaten eine Befreiung von der

Erfüllung der Beitragszeit geltend machen kann.

Wie bereits die Vorinstanz richtig festgestellt

hat, ist dies nicht möglich, weil das eingeständige Aneignen von Wissen und

Erfahrung nicht als ordnungsgemässer, rechtlich oder zumindest faktisch

anerkannter Lehrgang zur Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit

bezeichnet werden kann. Darüberhinaus ist ein solches Lernen in seiner

zeitlichen Beanspruchung auch nicht genügend überprüfbar. Daran vermag die

Bereitschaft, sich mittels Examen einer inhaltlichen Kontrolle zu unterziehen,

nichts zu ändern."

L’Alta Corte, pronunciandosi in merito a un caso ticinese, con

sentenza del 22 febbraio 2006, nella causa K., C 224/04, ha confermato il

giudizio del TCA che aveva respinto il ricorso inoltrato da un’assicurata

contro una decisione su opposizione di una Cassa con cui le era stato negato il

diritto alle indennità di disoccupazione, poiché non aveva compiuto il periodo

di contribuzione, né poteva essere esonerata dall’adempimento dello stesso.

La nostra

Massima Istanza ha segnatamente rilevato:

" (…)

2.

Nell’evenienza concreta,

l'interessata si è iscritta al collocamento facendo richiesta di indennità di

disoccupazione a far tempo dal 3 novembre 2003. Il termine quadro in esame si

estende pertanto la periodo dal 3 novembre 2001 al 2 novembre 2003.

Come risulta, in

particolare, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente medesima in occasione

della compilazione del formulario di richiesta delle prestazioni in lite, essa,

durante tale termine quadro, ha svolto attività lavorativa presso la Oficina de

Turismo di B. (S.) dal 31 maggio al 31 agosto 2002, presso la Schweizer

Skischule di S. dal 20 dicembre 2002 al 21 aprile 2003 e presso la Snow-sports

School M. in A. dal 28 giugno al 21 settembre 2003. Ora, alla luce di questi

dati si deve concludere, con i primi giudici, che l'interessata non ha

adempiuto l'onere contributivo minimo secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI nei due

anni precedenti la domanda. Pure a ragione la Corte cantonale ha poi ritenuto

che l'insorgente non poteva nemmeno beneficiare di un motivo di esenzione ai

sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI. Infatti, pur tenendo conto del fatto

che tra il 3 settembre 2001 e l'11 aprile 2002 l'insorgente ha frequentato il

quinto ed ultimo semestre alla Scuola superiore alberghiera e del turismo di

B., concluso con il conseguimento del diploma di operatrice di turismo, e anche

ammettendo che il corso intensivo di spagnolo seguito dal 6 al 31 maggio 2002

ed il successivo periodo di pratica assolto dal 31 maggio al 31 agosto 2002

presso la Oficina de turismo di B. configurassero una formazione nel senso

della predetta norma, l'interessata - che a S. e in A. ha lavorato quale

maestra di sci - non ha superato complessivamente il limite di 12 mesi, durante

i quali non sarebbe stata vincolata da un rapporto di lavoro per motivi di

formazione. La valutazione della precedente istanza merita infine di essere

condivisa anche nella misura in cui essa autorità ha stabilito che l'assicurata

non poteva neppure prevalersi del motivo di esenzione di cui all'art. 14 cpv. 3

LADI. Il soggiorno di quest'ultima in A. non è infatti durato oltre un

anno." (STFA del 22 febbraio 2006 nella causa K., C 224/04, consid. 2)

In

un'altra sentenza del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, attinente a un

caso ticinese relativo a un assicurato che quale motivo di esonero

dall’adempimento del periodo minimo di contribuzione ha invocato, oltre a un

periodo di studi presso un’università in __________ fino all’ottenimento del

diploma e a due soggiorni all’estero, lo svolgimento dell’attività di ricerca

concernente la stesura di un progetto di dottorato, il TFA ha in particolare

osservato:

" (…)

Il nuovo motivo di esenzione dall’adempimento del

periodo contributivo addotto dall’interessato in sede federale, e meglio lo

svolgimento dell’attività di ricerca relativa alla stesura di un progetto di

dottorato, non modifica l’esito del gravame. Il lavoro di ricerca in esame non

può infatti essere assunto quale formazione ai sensi della giurisprudenza di

questa Corte, la quale ha già avuto modo di statuire che uno studio

autodidattico in relazione con un proprio progetto di ricerca non è

sufficientemente controllabile e non rientra perciò nella fattispecie giuridica

giustificante l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (DLA

1990.

no. 2 pag. 21)." (STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04,

consid. 5)

In una sentenza del 10

luglio 2006 nella causa R., C 319/05, a proposito di un corso di

perfezionamento in Inghilterra, il TFA ha sottolineato che:

" Richtig

wiedergegeben ist auch die Rechtsprechung zum Begriff der

Ausbildung und dem Erfordernis der

Überprüfbarkeit (namentlich ARV 2000 Nr. 28 S. 146 Erw. 1b mit Hinweisen).

Beizufügen bleibt, dass zwischen der Nichterfüllung der Beitragszeit und dem

gesetzlich umschriebenen Hinderungsgrund ein Kausalzusammenhang bestehen muss (BGE 130 V 231 f. Erw. 1.2.3; ARV

2005.

Nr. 10 S. 133 Erw. 2.1 [Urteil B. vom 4. Oktober 2004, C 139/04] und Nr.

18.

S. 208 f. Erw. 2.2 [Urteil M. vom 8. Juli 2004, C 311/02], je mit

Hinweisen).

3.

Gemäss der übereinstimmenden und nach Lage der

Akten zutreffenden Auffassung der Parteien genügt das absolvierte

Nachdiplomstudium an der University X.________ sowohl qualitativ als auch

hinsichtlich der Überprüfbarkeit den Anforderungen an eine als Hinderungsgrund

für die Erfüllung der Beitragszeit in Frage kommende Ausbildung. Unbestrittenermassen

ist auch das Erfordernis des mindestens zehnjährigen Wohnsitzes in der Schweiz

erfüllt.

Uneinigkeit besteht in der Beantwortung der

Frage, ob die Ausbildung die Versicherte tatsächlich während mehr als zwölf

Monaten an der Erfüllung der Beitragszeit gehindert hat."

Nella

sentenza pubblicata in DLA 2000 pag. 144 seg. il TFA ha stabilito che la

correzione di lavori di diploma o la ripetizione di esami contano come periodo

di formazione se l'assicurato dedica un'ampia parte del suo tempo a tali

lavori, che devono essere sufficientemente controllabili e distogliere

l'assicurato dall'adempimento delle prescrizioni di controllo ed ha in

particolare rilevato:

" c)

Auf Grund der Bestätigung der Schule dauerte das Nachdipoomstudium bei

erfolgreichem Abschluss weniger als ein Jahr. Der Beitragsbefreiungsgrund wäre daher höchstens gegeben, wenn die

Nachbesserung der Diplomarbeit ebenfalls noch zur Ausbildung zählt. Diese Frage

verneinte die Vorinstanz, «da dadurch die Aus­bildungsdauer allzu sehr vom

Betroffenen beeinflusst werden könnte». Die Nachbesserung könne aus diesem

Grund nicht zur effektiven Ausbildungszeit gerechnet werden. Die Aussage der

Vorinstanz ist in dieser Form zu absolut. Nachbesserungen von Di­plomarbeiten

oder Wiederholungen von Prüfungen zählen ebenfalls grundsätzlich zur

Ausbildungsdauer. Vorausgesetzt ist aber, dass die entsprechenden

Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich intensiv sind und den Versicherten von der

Erfüllung der Kontrollvorschriften abhalten sowie, dass diese zusätzliche Zeit

- wie die Ausbildung selbst - genügend überprüfbar ist (vgl. zu letzterem

Erfordernis ARV 1990 Nr. 2 S. 23 Erw. 2b; BGE 108 V 103; Nussbaumer, a.a.O.,

S. 78 Rz 196). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass eine Teilzeit­beschäftigung

mit Bezug auf die Erfüllung der Beitragszeit einci­Vollzeitbeschäftigung

gleichgestellt ist (Art. 11 Abs. 4 erster Satz AVIV), so dass die erforderliche

Kausalität für das Fehlen einer bei­tragspflichtigen Beschäftigung zudem nur

vorliegt, wenn es dem Be­schwerdeführer wegen den Nachbesserungsarueiten auch

nicht möglich und zumutbar gewesen ist, während dieser Zeitspanne ein

Teilzeitarbeitsverhältnis einzugehen (vgl. BGE 121 V 343 Erw. 5h; SVR 1999 ALV

Nr. 7 S. 20 Erw. 2c, 1998 ALV Nr. 15 S. 43 Erw. 3b/aa; ARV 1995 Nr. 29 S. 167

Erw. 3b/aa)."

2.5

Circa

la necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di

contribuzione e il motivo d'esonero, in un'altra decisione del

17.

novembre 2003 nelle causa E. e G., C 234/02 e 235/02, nel caso di due

assicurati che, visti gli impegni di studio ("medizinische-therapeutische

Grundausbildung" presso una ditta e "zusätzlichen

Weiterbildungen"), chiedevano di essere esonerati dal periodo di

contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, sviluppato le

seguenti considerazioni:

" (…)

4.3

Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer

geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an

den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag

lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils

bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und

jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag

war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten

Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den

Sprachkurs und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27.

August 2001) kam die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen

Wochenaufwand von 38,5 Stunden ergibt.

Im Vergleich mit der betriebsüblichen

wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft,

Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche

eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten

Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die

Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei

Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten

wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung

auszuüben. Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für

eine solche Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der

relativ kurzen und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar

gewesen, die Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben.

Nach dem Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der

Nichterfüllung der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen

Stunden pro Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20

Erw. 2c).

(…)" (cfr. STFA del 17 novembre 2003 nelle

cause E. e C., C 234/02 e C 235/02)

In merito

al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA

2004.

N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole

circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art.

14.

LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

L'Alta

Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

3.2

Der Gesetzgeber geht deswegen von einem

überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12

Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder

unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch

bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13

Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat

diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen

Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998

geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen

Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco

in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der

Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept

(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die

12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer

zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber

der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung

ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der

Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich

zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten

Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu

begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht

zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der

Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die

Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten

rechtens.

(…)" (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,

pag. 270-271)

Contestualmente

il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione

con periodi di esonero:

" (…)

Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation

von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten

f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"

(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)

2.6

In una

sentenza del 30 marzo 2006 nella causa X, 38.2005.107, il TCA ha stabilito che

un’assicurata non poteva essere esonerata dall’adempimento del periodo di

contribuzione sulla base delle seguenti considerazioni:

"

2.8

A mente del TCA l’assicurata nemmeno può

neppure essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi

dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

Dalla "Domanda d'indennità di

disoccupazione" si evince che, dal 1999, la ricorrente ha frequentato

l’Università della __________, facoltà di scienze della comunicazione (cfr.

doc. 1, 7-9=A1-A3).

Fino al 2001 l’organizzazione degli studi

relativi alla Facoltà di scienze della comunicazione dell’Università della __________

comprendeva otto semestri. La licenza in Scienze della

comunicazione (lic. sc. com.) si otteneva superando, dopo aver affrontato con

successo gli esami dei quattro anni e sostenuto la difesa della memoria di

licenza, gli esami finali (cfr. Facoltà di Scienze della comunicazione -

Regolamento degli studi del 15 ottobre 2003 concernente gli studenti

immatricolati negli anni accademici 1999/2000 e 2000/01; www.unisi.ch,

doc. 7).

In particolare l’art. 33 del

Regolamento degli studi del 15 ottobre 2003 concernente gli studenti

immatricolati negli anni accademici 1999/2000 e 2000/01, riguardo agli esami

finali di licenza, prevede che:

"

1.

Concluso l’ottavo semestre, dopo il superamento degli

esami del terzo e del quarto anno, e la difesa della memoria, lo studente

conclude il suo curriculum con gli esami finali di licenza, volti a stabilire

la sua capacità di affrontare un particolare tema in termini interdisciplinari

mettendo a frutto la preparazione acquisita attraverso gli studi e le ricerche

compiute e la sua capacità critica.

2.

Il tema

degli esami finali di licenza è definito per ciascun candidato dalla Commissione

per gli esami finali di licenza formata dal Decano e da un membro nominato

da ciascuno degli istituti della Facoltà. La commissione nomina altresì la

giuria.

3.

Nel caso

in cui il candidato sostenesse gli esami finali di licenza nella medesima

sessione nella quale difende la memoria, il tema è comunicato dalla segreteria

di Facoltà il giorno della difesa della memoria.

4.

Nel caso

in cui intendesse sostenere gli esami finali di licenza in una successiva

sessione a quella della difesa della memoria, il tema gli sarà comunicato a

tempo debito.”

Per inciso giova evidenziare che dal 2001 la Facoltà di scienze della comunicazione articola il proprio piano

di studi, secondo la Convenzione di __________, in tre fasi: un triennio di

base (Bachelor - laurea triennale), un biennio di specializzazione (Master -

laurea specialistica) e, per chi intende approfondire la ricerca, un triennio

di dottorato (cfr. Facoltà di Scienze della comunicazione, Regolamento degli

studi del 12 gennaio 2005 - aggiornato

il 6 aprile 2005; Regolamento degli studi del 15 ottobre 2003 - aggiornato il 6

aprile 2005 concernente gli studenti immatricolati a

partire dall'anno accademico 2001/2002).

La documentazione agli atti fornita

dall’assicurata alla Cassa rivela che la stessa negli anni 2003 e 2004, e

meglio dall’inizio del semestre estivo dell’anno accademico 2002/2003 fino alla

fine del semestre estivo dell’anno accademico 2003/2004, ossia dal 10 marzo

2003.

al 17 ottobre 2004, era regolarmente immatricolata presso l’__________

(cfr. doc. 7-9=A1-A3).

In questo periodo la ricorrente ha sostenuto gli

esami del secondo, del terzo e del quarto anno (cfr. doc. 14-16).

Gli esami del primo anno sono stati affrontati

con successo nel 2001 (cfr. doc. 13).

L’esito degli esami del quarto e ultimo anno

risulta essere stato comunicato all’insorgente dalla delegata agli esami della

Facoltà di scienze della comunicazione il 4 agosto 2004 (cfr. doc. 16).

L’assicurata con scritto al TCA del 20 gennaio

2006.

ha, però, trasmesso dei documenti emessi dall’__________ attinenti ai

risultati degli esami sostenuti dal primo al quarto anno tutti datati 30 agosto

2004, precisando che in questo modo il periodo di formazione di almeno dodici

mesi nel termine quadro dal 23 agosto 2003 al 22 agosto 2005 è ossequiato (cfr.

doc. VIII, C1-C4).

Al riguardo questa Corte rileva che i quattro

attestati che portano la data del 30 agosto 2004, peraltro inviati soltanto al

TCA e posteriormente alla risposta di causa, si riferiscono ai risultati di

tutti e quattro i blocchi di esami che l’assicurata ha effettuato da quando è

iscritta all’__________.

Ciò, da un lato, è in contrasto con i documenti

messi a disposizione della Cassa, i quali indicano invece per gli esami del

primo anno la data del 23 marzo 2001, per quelli del secondo la data del 18

marzo 2004, per quelli del terzo la data del 6 agosto 2003 e per quelli del

quarto la data del 4 agosto 2004 (cfr. doc. 13-16).

Dall’altro, dimostra che la data del 30 agosto

2004.

non può riferirsi al giorno della comunicazione dell’esito degli esami dei

quattro anni, siccome gli stessi sono stati affrontati in anni diversi.

Conseguentemente il 30 agosto 2004 non coincide

con la data in cui l’assicurata è stata informata dei risultati delle prove del

quarto anno. Tale data, verosimilmente, corrisponde piuttosto al giorno in cui

l’Università ha attestato e riassunto gli esami dei quattro anni sostenuti e superati

dall’insorgente nel corso dei semestri in cui ha frequentato l’__________ e

indispensabili per poter conseguire la licenza.

Del resto va sottolineato che la certificazione

del 4 agosto 2004, menzionando più esami affrontati, è più completa rispetto a quella

del 30 agosto 2004 (cfr. doc. 16, C4).

Inoltre l’attestato del 4 agosto 2004 trova

riscontro e conferma nelle dichiarazioni della ricorrente medesima.

In primo luogo, quest’ultima nella “Domanda

d’indennità di disoccupazione” del 26 agosto 2005, quali osservazioni, ha

specificato che “dall’agosto 2004 ad adesso sono in attesa di preparare la tesi

di laurea e allo stesso modo sono casalinga” (cfr. doc. 1).

Tale affermazione implica che dagli inizi del

mese di agosto 2004 l’assicurata non ha più sostenuto esami e non è più stata

impegnata, perlomeno in modo rilevante, con gli studi.

In secondo luogo, nel ricorso l’assicurata ha sì

asserito che la data del 4 agosto 2004 non corrispondeva alla fine degli studi,

tuttavia la ricorrente ha anche precisato che tale data si riferiva proprio al

giorno in cui le sono stati comunicati i risultati di alcuni esami (cfr. doc.

I).

Come già visto, quelli che l’assicurata definisce

come “alcuni esami” corrispondono agli esami del quarto anno. La ricorrente,

d’altronde, mai ha sostenuto di avere effettuato ulteriori esami rispetto a

quelli indicati nell’attestazione del 4 agosto 2004, i cui primi due sono stati

altresì riportati nel documento del 30 agosto 2004 (cfr. doc. 16, C4).

In simili condizioni, le certificazioni del 30

agosto 2004 non sono tali da inficiare l’attestato del 4 agosto 2004 e

conseguentemente la conclusione che l’assicurata è stata posta a conoscenza

dell’esito dei propri esami del quarto anno al più tardi con scritto del 4

agosto 2004.

Alla luce della giurisprudenza sopra esposta,

secondo la quale la formazione va considerata terminata al momento in cui a uno

studente viene comunicato che ha superato gli esami conclusivi (cfr. consid.

2.4

; STFA del 2 settembre 2003 nella causa K., C 157/03, consid. 2.2.), questa

Corte ritiene che ai fini della valutazione se l’assicurata deve essere o meno

esonerata dall’obbligo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI la

formazione della ricorrente presso l’__________ si è conclusa il 4 agosto 2004.

La ricorrente, infatti, il 4 agosto 2004 ha

terminato gli esami relativi ai corsi dei quattro anni accademici previsti dal

piano degli studi della Facoltà di Scienze della comunicazione e frequentati

dalla stessa.

Le circostanze che l’assicurata era comunque

immatricolata regolarmente all’__________ per il semestre estivo 2004 fino al

17.

settembre 2004, che la stessa dovesse ancora preparare la tesi di laurea e

perciò non aveva ancora ultimato, dal profilo dell’ottenimento della licenza in

Scienze della comunicazione, i suoi studi universitari e che essa sia tuttora

iscritta fuori corso (cfr. doc. 9=A3, I, 1), in concreto, sono del resto

irrilevanti.

In effetti dalle tavole processuali non risulta,

né l’insorgente l’ha mai addotto, che susseguentemente agli esami del quarto

anno la medesima è stata intensamente impegnata dal punto di vista temporale

nella preparazione della sua memoria di licenza.

Al contrario, come già visto, nella “Domanda di

indennità di disoccupazione” la ricorrente ha espressamente indicato che dal

mese di agosto 2004 era in attesa di preparare la tesi di laurea e nel contempo

era casalinga (cfr. doc. 1). Da tale asserzione si deduce che l’insorgente non

stesse effettivamente elaborando detto lavoro.

In ogni caso anche nell’ipotesi in cui

successivamente al 4 agosto 2004 l’assicurata abbia perlomeno iniziato a

preparare la tesi di laurea, il relativo tempo, sulla base delle dichiarazioni

della stessa, non risulterebbe sufficientemente controllabile.

In proposito va evidenziato che l’assicurata,

benché siano trascorsi un anno e otto mesi dalla fine degli esami del quarto

anno, non ha comunque ancora conseguito la licenza (cfr. consid. 2.4.).

Posteriormente al 4 agosto 2004 tra l’eventuale

preparazione della tesi e il mancato adempimento del periodo di contribuzione

non vi è, quindi, il nesso causale necessario per poter considerare tale

evenienza quale valido motivo di esonero dall’obbligo di compiere il periodo di

contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.

In proposito è utile ricordare che un impiego di

poche ore alla settimana permette di soddisfare l’adempimento del periodo di

contribuzione (cfr. consid. 2.4.; STFA del 17 novembre 2003 nelle cause E. e

C., C 234/02 e C 235/02, consid. 4.3.).

Di conseguenza occorre concludere che

complessivamente l’assicurata, nel termine quadro per il periodo di

contribuzione pertinente (23 agosto 2003 – 22 agosto 2005) non raggiunge il

periodo di oltre dodici mesi, durante il quale non è stata vincolata da un

rapporto di lavoro a seguito della formazione scolastica, necessario per essere

esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1

lett. a LADI.

Infatti, quale tempo di formazione la ricorrente

può al massimo fare valere il lasso di tempo dal 23 agosto 2003 al 4 agosto

2004, corrispondente a 11 mesi e 13 giorni (11 mesi interi: da settembre 2003 a

luglio 2004 + 13 giorni - cfr. per analogia l’art. 11 cpv. 2 OADI - : 9 giorni

nel mese di agosto 2003 e 4 giorni nel mese di agosto 2004).

L’assicurata non può, pertanto, essere liberata

dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione sulla base dell’art. 14

cpv. 1 lett. a LADI.”

2.7

Nella

presente fattispecie l’amministrazione nega che, nel periodo che va dal 24

luglio 2004 al 23 luglio 2006, RI 1 possa fare valere un periodo di formazione

o di perfezionamento di almeno 12 mesi che gli ha impedito di esercitare

un'attività lucrativa.

Questo

Tribunale, alla luce dei dati contenuti nell’incarto e richiamata la giurisprudenza

federale e cantonale qui sopra riprodotta (cfr. consid.2.3 -2.6), ritiene che

non si possa giungere a tale conclusione senza effettuare ulteriori

accertamenti.

In

particolare è possibile che sommando i periodi nei quali il ricorrente si è

preparato per sostenere gli ultimi 8 esami che gli mancavano per concludere il

ciclo normale degli studi universitari, i periodi nei quali egli ha allestito la

memoria di licenza e si è preparato agli esami di licenza (cfr. doc .8) e

quelli nei quali ha frequentato un corso di inglese, la durata della formazione

sia stata complessivamente superiore ai dodici mesi, ciò che giustificherebbe

l’esonero dall’adempimento del periodo di contribuzione, contrariamente al

parere dell'amministrazione.

D’altra parte

va ricordato che, secondo la giurisprudenza citata, per poter valere ai fini

dell’esonero dal periodo di contribuzione, tali attività formative devono

essere intense e sufficientemente controllabili.

Nell’incarto

non figura tuttavia nessuna indicazione su questi aspetti.

Di

conseguenza la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli

atti rinviati alla Cassa alla quale spetta il compito di accertare i fatti

determinanti in virtù dell’art. 43 LPGA e di garantire il diritto di essere

sentiti in sede di opposizione ai sensi dell’art. 42 LPGA (cfr. DTF 132 V 368) affinché

approfondi-sca questi aspetti e verifichi pure la natura delle attività

lucrative di breve durata ed intensità svolte dall’assicurato.

Successivamente

l’amministrazione emetterà una nuova decisione su opposizione, nella quale

verrà stabilito se nel caso concreto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. e

LADI è realizzato oppure no.

2.8

La presente

procedura è gratuita (cfr. art.61 cpv.1 lett.a LPGA e art. 20 cpv.1 LPTCA).

Seppure vincente in causa all’assicurato, rappresentato dal padre, non vengono

assegnate ripetibili.

Infatti,

secondo la giurisprudenza federale, vengono attribuite la ripetibili soltanto

se il patrocinio è assunto da una persona

particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non

si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (cfr. STFA del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99, consid. 6;

DTF 126 V 11; RDAT II-1993, N. 67; RCC 1992 pag. 433 consid. 2a; RCC 1985 pag.

411.

consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329;RCC 1992 pag. 433 consid.

2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329; STCA dell’11

luglio 2005 nella causa V., 38.2004.86; STCA del 21 febbraio 2006 nella causa

S., 36.2005.225.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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