38.2006.74
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8 marzo 2007Italiano50 min
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Numero d'incarto:
38.2006.74
Data decisione, Autorità:
08.03.2007, TCA
Titolo:
Negato diritto a indennità in quanto l'assicurato non può essere esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione. In concreto il TCA ritiene che non si possa giungere a tale conclusione senza effettuare ulteriori accertamenti su effettiva durata della formazione. Incarto rinviato alla Cassa.
ESENZIONE
INDENNITÀ
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 9 LADI
art. 13 LADI
art. 14 cpv. 1 let. a LADI
art. 42 LPGA
art. 43 LPGA
art. 11 cpv. 4 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.74
DC/sc
Lugano
8 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 15 ottobre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25
settembre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su opposizione del 25 settembre 2006 la Cassa CO 1 ha confermato la precedente
decisione del 28 luglio 2006 (cfr. doc.9), con la quale aveva negato
all’assicurato il diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 24
luglio 2006, ritenendo che egli non aveva adempiuto e non poteva neppure
essere esonerato dall’adempimento del periodo di contribuzione.
L'amministrazione
al riguardo si è in particolare così espressa:
" II Sig. RI 1 controlla la disoccupazione dal 24 luglio 2006.
In data 28 luglio 2006 la
Cassa CO 1 di __________ ha negato all'interessato il
diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto durante il termine quadro
di contribuzione dal 24.07.2004 al 23.07,20 6 l'assicurato ha svolto
un'attività soggetta a contribuzione unicamente per 5.24 mesi.
(...)
Per ciò che attiene i
lavori di laurea, in base ai documenti in nostro possesso, ci sono stati
comunicati dei mesi approssimativi e, durante questi mesi e nell'anno 2004 (dal
24.7.2004), non vi è alcuna documentazione che comprova che l'assicurato fosse
impossibilitato a svolgere un'attività lavorativa anche a tempo parziale." (Doc. A1)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA nel quale ha chiesto di essere posto al beneficio delle indennità di
disoccupazione, rilevando:
" (...)
Il 5 luglio 2006 mi sono laureato in Scienze
della Comunicazione (laurea quadriennale che comporta la qualifica di MASTER)
presso l'__________ di __________.
Fino a questa data e dall'inizio dei corsi -
ottobre 2000 - sono stato regolarmente inscritto a tutti gli effetti, in modo
continuativo, pagando ininterrottamente le relative quote semestrali e
soddisfando tutte le esigenze didattiche e culturali prescritte dal regolamento
della Facoltà.
Mai mi venne contestato alcunché di irregolare
dai Professori e dal Decano.
Per completezza d'informazione preciso che nei
primi quattro anni ho esaurito la frequentazione dei corsi proposti.
In seguito - e fino all'ottenimento della laurea
- ho dato gli esami restanti, ho preparato la tesi di laurea e l'esame di
licenza. Il tutto con la costante assistenza dei Professori e sempre nel pieno
rispetto del regolamento della Facoltà.
Sono stato pertanto studente regolarmente
iscritto a tutti gli effetti, ho seguito e soddisfatto il programma impostomi
dalla Scuola, ininterrottamente fino agli esami finali e conseguente laurea.
Allego una serie di documenti che dimostrano il
mio stato di studente regolarmente iscritto all'Università per tutto il periodo
della mia formazione.
Considerati questi fatti citati, considerato che
ho dimostrato di soddisfare i requisiti di legge per dichiararmi disoccupato,
considerato pure che tutti i miei compagni che si sono trovati o che si trovano
nella mia stessa situazione hanno ottenuto senza difficoltà alcuna l'indennità
di disoccupazione, mi permetto di confidare nel giudizio di questo Tribunale affinché
il diritto mi venga riconosciuto.
A questo ricorso devo mio malgrado aggiungere
qualche considerazione sulle motivazioni addotte da "CO 1".
Motivazioni che dimostro essere irrilevanti ai
fini della risposta da dare al quesito posto e pertanto da respingere.
Ai funzionari della Cassa affermai
colloquialmente che durante gli studi effettuai piccoli lavori saltuari con lo
scopo di parzialmente pagarmi gli studi non disponendo di aiuti completi da
parte dei genitori né di borse di studio.
Una prassi, praticata da numerosi studenti
universitari.
Chi ha respinto il mio ricorso ha purtroppo
equivocato sul concetto di "Lavoro saltuario di uno studente",
paragonandolo a quello di "Inizio di attività lucrativa vera e
propria". Il che ovviamente avrebbe comportato l'abbandono degli studi.
Ciò che non è stato il mio caso, avendo io sempre frequentato regolarmente e
con continuità, l'Università.
Si è equivocato sul termine "Studente fuori
corso".
È prassi corrente definire "fuori
corso", lo studente che pur non essendo più tenuto a frequentare corsi in
aula, perché già li ha tutti frequentati, deve comunque continuare l'iter di
studi dando esami non ancora dati o non superati - sempre in ossequio al
regolamento della facoltà - preparare con i Professori la tesi di laurea e
l'esame di licenza. Par di capire che per il funzionario in questione
"Fuori corso", sia quello studente che abbandona la scuola in attesa
di eventualmente riprenderla. Che non è certamente stato il mio caso.
Inoltre, pur non essendone tenuto e sempre in via
colloquiale, affermai ingenuamente al funzionario della Cassa, che non avevo
voluto dare subito tutti gli esami per motivi di salute.
In merito, preciso - anche se ciò non è
pertinente ai fini del giudizio - che durante il secondo anno di Università
soffrivo di una forte acne giovanile al viso per la cui cura il dott. __________
di __________, vista l'inefficacia del trattamento farmacologico mi inviò da
uno psicologo affinché mi aiutasse a superare il forte disagio che provavo
confrontandomi in società.
L'intervento dello psicologo e quello di un
omeopata risolsero definitivamente l'affezione cutanea e il conseguente disagio
psicologico da me provato.
Equivocare sullo stato di salute momentaneo di
uno studente che comunque segue regolarmente l'iter scolastico, oltre che non
pertinente e ininfluente ai fini del giudizio è inconcepibile e miserevole.
Sempre equivocando, tra le motivazioni addotte
per respingere il mio ricorso si cita un mio soggiorno in __________ nel
periodo in cui ero iscritto all'Università, dando così per scontato che io, di
conseguenza, smisi di frequentare l'Università.
Il mio fu un soggiorno di studio (e parzialmente
di lavoro saltuario per pagare studio e soggiorno) durante il quale mai venni
meno ai miei obblighi verso la scuola.
Ritengo superfluo chiarire a questo Tribunale che
l'__________ contempla obbligatoriamente per i suoi studenti degli stages, di
lavoro e di studio, in zone non italofone. Ciò non comporta ovviamente
conseguenze negative su una eventuale futura richiesta di indennità di disoccupazione
come parrebbe far credere il funzionario.
Per dovere di completezza, devo fare notare
alcune imprecisioni nella decisione scritta di CO 1 del 25 settembre 2006: nel
testo si afferma che io sostenni a __________ il Certificato __________, di cui
sono ancora in attesa del risultato. In realtà, ho sostenuto a __________, nel
dicembre 2005, il "__________ in __________ ", superandolo (la parola
__________ ha creato un po' di confusione). Ho poi sostenuto a __________, il
"__________", di cui il giorno 8 agosto 2006 non avevo ancora il
risultato, purtroppo fallendolo.
Ho dovuto mio malgrado citare questa sequela di
interpretazioni equivoche sostenute dalla Cassa CO 1 per chiarire quanto esse
siano irrilevanti ai fini del quesito posto a questo Tribunale.
Alla fine di agosto ho informato l'ufficio di
collocamento di avere rinunciato a cercare lavoro in __________. Dagli inizi di
settembre 2006 mi trovo a __________ dove intendo lavorare parzialmente,
essendo mia intenzione di continuare nel contempo gli studi (non universitari).
Delego mio padre - RA 1 Via __________, __________
- a rappresentarmi presso di voi.
Nel caso in cui doveste prendere una decisione
negativa nei miei confronti chiedo che si possa essere ascoltati.
In tal caso autorizzo mio padre a ritirare questo
ricorso al fine di evitarmi inutili spese." (Doc.
I)
1.3. Nella sua risposta del 7
novembre 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (...)
Contro questa decisione il Sig. RI 1 ha
presentato opposizione (doc. 6) motivando che, il 5 luglio 2006 ha regolarmente
terminato gli studi presso l'__________ di __________, nei tempi prescritti dal
regolamento accademico, ottenendo la licenza in Scienze della Comunicazione.
Fatti
I due anni precedenti la fine degli studi li ha
trascorsi frequentando l'__________ presso la quale figura ancora iscritto,
dando 8 esami (che per motivi di salute - è in possesso di un certificato
medico - non aveva potuto dare subito), preparando in stretto contatto con i
professori la tesi di laurea e gli esami di licenza. Egli si è mantenuto con
piccoli lavori e a __________ ha sostenuto l'esame __________ ed è ancora in
attesa del risultato. Chiede che l'opposizione venga accolta.
In data 30 agosto 2006, abbiamo inviato uno
scritto (doc. 5) al Sig. RI 1 chiedendo il certificato medico citato datato
nella sua opposizione ed inoltre se fosse stato inabile un ulteriore
certificato medico che indicasse da quando a quando era stato impossibilitato a
lavorare e, specificare il grado di tale inabilità e da quando fosse nuovamente
abile. L'abbiamo invitato a volerci spedire le fotocopie del libretto
scolastico.
Teniamo a precisare che la documentazione
richiesta al Sig. RI 1, in particolare il certificato medico è stata richiesta
al fine di verificare se poteva avere un'estensione rilevante nel calcolo dei
mesi della sua formazione scolastica negli ultimi due anni dalla sua iscrizione
per un totale di almeno 12 mesi e un giorno oppure se potevamo stabilirgli il
diritto a causa di un'inabilità lavorativa (art. 14 cpv. 1 lett. a) e b) LADI).
Quindi non abbiamo né equivocato né tantomeno lui è stato ingenuo a comunicarlo
al funzionario di cassa oppure a ribadirlo nell'opposizione. Egli ha
semplicemente comunicato ciò che era la sua reale situazione.
Per questo motivo riteniamo la richiesta del
certificato medico rilevante e non il contrario.
Considerandi
II certificato (doc. 2) successivamente ricevuto
dal Dr. Medico __________ di __________, datato 10 luglio 2002, ribadisce che
il Sig. RI 1 si trova in un prolungato periodo di difficoltà dovute al suo
stato psichico. Per questo motivo nel mese di maggio il medico lo ha inviato
dallo psicologo analista, lic. Theol. __________, dal quale viene regolarmente
seguito in psicoterapia.
Per ciò che attiene la sua tesi di laurea ha
motivato che (doc. 3):
aprile 2005 inizio lavori - giugno 2005
interviste di approfondimento con personaggi rilevanti - luglio 2005 incontro
con professor __________ (relatore)- luglio-dicembre 2005 ulteriori letture di
approfondimento e stesura della prima bozza, abbastanza lenta in quanto
impegnato nella preparazione del diploma C.A.E. - dicembre 2005 incontro
controllo con prof. __________ - gennaio-aprile 2006 completati alcuni capitoli
- giugno 2006 voto finale.
Ha lavorato (e lavora) quale collaboratore
indipendente __________ di __________ dal mese di febbraio 2006 e come
collaboratore stamperia presso __________ dal mese di marzo 2006 al 30 giugno
2006.
ed inoltre, presso l'Ufficio di comunicazione della città di __________
dal 1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2004.
A titolo abbondanziale, rileviamo che il sig. RI
1.
risulta scritto fuori corso presso l'__________ dal mese di ottobre 2004.
Il 25 settembre 2006 abbiamo respinto
l'opposizione (doc. 1).
Nell'atto di ricorso il sig. RI 1 afferma che
abbiamo equivocato il concetto di "lavoro saltuario di uno studente" paragonandolo
a quello di "inizio di attività lucrativa vera e propria" non ci
risulta di avere mai scritto niente di tutto questo. Lasciamo a voi giudicare
in base all'intera documentazione e alla nostra risposta su opposizione.
Chiediamo venia, se invece di Londra abbiamo
scritto __________, tuttavia per noi era importante sapere in che periodo
avesse frequentato questa scuola e soprattutto, se fosse una scuola a tempo
pieno. Egli ci ha comunicato che erano due ore settimanali con studio di
preparazione all'esame __________ (doc. 10).
(...)
Considerato quanto sopra, rileviamo che negli
ultimi due anni dalla data di iscrizione del 24 luglio 2006 non vi sono né
almeno 12 mesi quale periodo soggetto a contribuzione né più di dodici mesi
complessivamente di inabilità lavorativa.
Per ciò che attiene i lavori di laurea, in base
ai documenti in nostro possesso, ci sono stati comunicati dei mesi
approssimativi e, durante questi mesi e nell'anno 2004 (dal 24.7.2004), non vi
è alcuna documentazione che comprova che l'assicurato fosse impossibilitato a
svolgere un'attività lavorativa anche a tempo parziale." (Doc. III)
1.4
Il 9
novembre 2006 il padre dell’assicurato ha inviato uno scritto del seguente
tenore:
" (...)
In concreto chiede:
" uno
studente universitario, al termine del suo curriculum regolare di studio che si
conclude con l'ottenimento di una laurea, ha diritto o non ha diritto
all'indennità di disoccupazione, soddisfatti i requisiti di legge?"
Il caso di mio figlio RI 1, comune ad almeno il
90% degli studenti universitari è tutto qui. II resto sono solo chiacchiere.
Mio figlio RI 1 ritiene di avere dimostrato
ampiamente a questo Tribunale, di avere seguito un Iter regolare di studio;
per cui, ha diritto o non ha diritto a quanto chiede?
La cassa CO 1, nella sua risposta del 7 novembre
2006, si riferisce ai lavori svolti da RI 1, dando per scontato, erroneamente,
trattarsi di lavori lucrativi a tutti gli effetti.
Precisiamo che i "lavori" svolti da RI
1.
e citati come probatori dal sindacato CO 1, sono consistiti in:
- collaborazione con __________ di __________ per non più di 30
ore lavorative;
- collaborazione con la stamperia dell'__________, 3 mesi, per un
totale di non più di 50 ore lavorative;
- lavoro presso la città di __________: stage obbligatorio
prescritto dall'Università agli studenti.
Precisiamo che RI 1, contrariamente a quanto
affermato da CO 1, non si è iscritto presso l'URC di __________ il 24 luglio
2006, bensì il 5 luglio 2006.
La data del 24 luglio è la data in cui mio
figlio, visto il tergiversare del funzionario "il responsabile era in
vacanza", ha chiesto di mandare avanti l'Iter della richiesta, che il
funzionario si ostinava a non mandare avanti. Per cui un'eventuale indennità di
disoccupazione deve partire dal 5 luglio 2006. Considerato che CO 1 chiede
spese e ripetibili, li chiediamo anche noi.
Nel caso in cui RI 1 dovesse aver torto, e non
vedo come, chiediamo alla comprensione di questo Tribunale, di essere ascoltati
per darci la possibilità di ritirare il ricorso, per ovvii motivi di spesa."
(Doc. V)
1.5
al riguardo il 22 novembre
2006.
la Cassa di disoccupazione si è così espressa:
" (...)
a)
per ciò che attiene i lavori svolti dal sig. RI 1 sono già stati spiegati
nella nostra risposta del 7 novembre 2006 e, correttamente, come ribadisce il
Sig. RA 1 (padre dall'assicurato) sono riferiti all'anno 2006 per un esiguo
numero di ore e nel 2004 presso la città di __________ quale stage obbligatorio
(vedi nostra risposta sopra citata e conclusione della stessa);
b)
la conferma di iscrizione al collocamento è allestita da parte degli URC e
non dalle casse di disoccupazione. Inoltre, dalla domanda di indennità di
disoccupazione (doc. 1) compilata e firmata dal sig. RI 1, in data 26 luglio
2006, alla domanda numero due "a partire da quale data rivendica il
diritto all'indennità di disoccupazione?" Egli ha risposto: 24.7.2006.
Questa data è riportata sia nell'annuncio presso il comune di domicilio (doc. 3)
sia nella conferma di iscrizione per la persona in cerca di lavoro dell'URC di __________
(doc. 2). Non capiamo quindi quale nesso abbia con il funzionario di cassa che,
come ribadito, non può effettuare queste iscrizioni.
c) Non ci risulta di avere richiesto le spese e
i ripetibili. Riportiamo
testualmente la
frase scritta nella risposta del 7 novembre 2006: "Visto quanto sopra
esposto, chiediamo la reiezione del ricorso protestate spese e ripetibili".
Probabilmente, se il sig. RA 1 (padre
dell'assicurato) leggesse con più tranquillità e attentamente ciò che
scriviamo, si eviterebbero spiacevoli e inutili malintesi.
Per ciò che concerne se il sig. RI 1 abbia
diritto o meno alle indennità di disoccupazione, il caso è presso la vostra
sede in quanto nel suo pieno diritto l'assicurato ha interposto ricorso,
conseguentemente ci rimettiamo completamente al vostro giudizio." (Doc.
VII)
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002.
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2
Nella
presente fattispecie è incontestato che nel termine quadro determinante (che va
dal 24 luglio 2004 al 23 luglio 2006, cfr. art.9 cpv.1 e cpv.3 LADI),
l’assicurato non ha adempiuto il periodo di contribuzione minimo di 12 mesi
previsto all’art. 13 LADI.
Il TCA è
pertanto chiamato a stabilire se l'assicurato può essere esonerato
dall'adempimento del periodo di contribuzione oppure no.
2.3
L’art. 9
cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo
di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge
non disponga altrimenti.
In virtù
del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel
quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato
pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
2.4
L'art. 14
LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione,
prevede, tra l'altro, che sono esonerate dall’adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante
oltre dodici mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di
lavoro a seguito di una formazione scolastica, a condizione che durante almeno
10.
anni siano state domiciliate in __________, e non hanno quindi potuto
soddisfare i relativi obblighi (cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI).
Chiamato
a pronunciarsi circa l'esonero dall'adempimento del periodo di contribuzione ai
sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI nel caso di un assicurato che, dopo aver
interrotto alla fine del primo anno scolastico una formazione in
"Betriebsökonomie", si è sottoposto a dei test dai quali è emersa la
sua idoneità ad una formazione quale insegnante, il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni.
" (…)
2.2
Nach Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG ist von der
Erfüllung der Beitragszeit befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist (Art. 9 Abs.
3.
AVIG) während insgesamt mehr als zwölf Monaten wegen Schulausbildung,
Umschulung oder Weiterbildung nicht in einem Arbeitsverhältnis stand und
deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnte. Nach der Rechtsprechung gilt
als Ausbildung im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG jede systematische, auf
der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch
anerkannten (üblichen) Lehrganges beruhende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche
Tätigkeit (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 2a; ARV 1991 Nr. 8 S. 85 Erw. 3a mit
Hinweis). Als Abschluss der Ausbildung gilt jener Zeitpunkt, in welchem der
Student oder die Studentin davon Kenntnis erhält, dass er die Schlussprüfung
mit Erfolg bestanden hat (SVR 1995 ALV Nr. 46 S. 135 Erw. 3b; ARV 1977 Nr. 5 S.
26). Nachbesserungen von Diplomarbeiten oder Wiederholungen von Prüfungen
zählen grundsätzlich ebenfalls zur Ausbildungsdauer. Vorausgesetzt ist, dass
die entsprechenden Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich intensiv sind und die
versicherte Person von der Erfüllung der Kontrollvorschriften abhalten sowie
dass diese zusätzliche Zeit - wie die Ausbildung selbst - genügend überprüfbar
ist (ARV 2000 Nr. 28 S. 147 mit Hinweisen).
Es ist davon auszugehen, dass der Lehrgang an der
Schule A.________ die erwähnten Anforderungen erfüllt, wobei offen bleiben
kann, ob es sich dabei um eine Aus- oder einer Weiterbildung handelt. Das
Schuljahr, welches vom 22. Oktober 2001 bis Ende September 2002 dauerte,
hinderte jedoch für sich allein genommen den Beschwerdeführer nicht, wie es
Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG verlangt, während mehr als zwölf Monaten daran, ein
Arbeitsverhältnis einzugehen und die Beitragszeit zu erfüllen. Ob die
anschliessende Phase der Information über berufliche Möglichkeiten allenfalls
unter bestimmten Voraussetzungen einer Aus- oder Weiterbildung gleichzusetzen
oder als Bestandteil einer solchen anzusehen wäre, muss vorliegend nicht
geprüft werden. Vorauszusetzen wäre in jedem Fall - entsprechend der zitierten
Praxis zu Nachbesserungen von Arbeiten und Wiederholungen von Prüfungen - eine
hinreichend überprüfbare zeitliche Beanspruchung, deren Ausmass einer Erfüllung
der Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) entgegen steht. Der mit der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde aufgelegten Karte des aufgesuchten Berufs- und
Laufbahnberaters ist aber lediglich zu entnehmen, dass am 29. Oktober 2002 von
14.00
bis ca. 17.30 Uhr Tests durchgeführt wurden und am 5. November 2002 ab
15.30
Uhr deren Auswertung (wohl im Rahmen einer Besprechung) stattfand. Eine
zeitlich intensive Tätigkeit, welche den Beschwerdeführer von der Erfüllung der
Kontrollvorschriften abgehalten hätte, liegt unter diesen Umständen nicht vor.
Verwaltung und Vorinstanz sind daher mit Recht zum Ergebnis gelangt, die
Voraussetzungen einer Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit seien nicht
erfüllt, und haben deshalb einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung
verneint. (…)."
(cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa K., C
157/03)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 10 pag. 132 segg., il TFA ha ribadito che la
ripetizione di esami fa parte in genere della durata della formazione, a
condizione, tuttavia, che in particolare il tempo supplementare necessario,
come peraltro la formazione stessa, sia sufficientemente controllabile. Un
periodo di un anno e otto mesi per prepararsi e sostenere gli esami di
avvocatura è eccessivo.
In una
sentenza pubblicata in DLA 2005 N. 18 pag. 207 segg. l’Alta Corte ha stabilito
che un periodo di pratica che permette a un assicurato di completare le
conoscenze teoriche acquisite all’Università facendo un’esperienza pratica in
un settore specifico rientra nel campo d’applicazione dell’art. 14 cpv. 1 lett.
a LADI, rispettivamente dell’art. 25 LAVS, anche se tale pratica non
costituisce una condizione necessaria per la formazione acquisita.
Contestualmente
il TFA, per quanto attiene alla nozione di formazione ai sensi dell'art. 14
cpv. 1 lett. a LADI, segnatamente nell'ambito di uno stage, ha osservato che:
" (…)
Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1
let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un
cycle de formation (usuel) réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le
moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no
28.
p. 146 consid. 1b; SVR 1995 ALV no 46 p. 135 consid. 3b).
Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la
prolongation, au-delà de l'accomplissement du 18ème anniversaire, du droit à la
rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, en vigueur depuis
le 1er janvier 1997 et qui reprend en substance la teneur de l'art. 25 al. 2 aLAVS
(arrêts non publiés J. du 29 octobre 1996, H 211/96, et F. du 14 avril 1986, C
148/85).
(…)
3.
3.1
La juridiction cantonale a jugé que le stage de
six mois accompli à l'étranger constituait une période de formation au sens de
l'art. 14 al. 1 let. a LACI. Elle a considéré que ce stage effectué dans le
domaine de l'éducation sanitaire et environnementale, supervisé par une
psychologue, ne constituait pas un premier emploi, dès lors que l'intéressée,
bien que nourrie et logée, n'avait pas perçu de rémunération. Selon les
premiers juges, cette activité avait permis de compléter les connaissances
théoriques acquises à l'université par une expérience pratique en rapport avec
la matière apprise, effectuée dans le cadre d'une institution soutenue par
diverses organisations internationales et de nature à valoriser directement un
titre universitaire. Aussi, cette activité était-elle comparable à un stage
dans un institut de recherche aux Etats-Unis, financé par le Fonds national de
la recherche scientifique, dont le Tribunal administratif du canton de Vaud
avait reconnu le caractère de formation complémentaire, voire de
perfectionnement professionnel au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI
3.2
En l'occurrence, il y a lieu de se ranger à
l'avis des premiers juges selon lequel le stage accompli au à l'étranger a
permis à l'intéressée de compléter les connaissances théoriques acquises à
l'université par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise. Dans
la mesure où la notion de formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI
correspond à celle de l'art. 25 al. 5 LAVS, il ne paraît pas indiqué de poser
une exigence supplémentaire en ce sens que le stage doit constituer un
complément nécessaire à la formation acquise, comme le soutient le recourant.
Un tel critère est certes déterminant en ce qui concerne le droit à des
prestations au titre des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage
au sens des art. 59 ss LACI (cf. ATF 111 V 276; DTA 1991 n° 13 p. 111 consid.
1b/bb). En ce qui concerne la libération des conditions relatives à la période
de cotisation, en revanche, la loi n'a pas pour but d'en faire bénéficier
seulement les assurés qui accomplissent une formation minimale. Au contraire,
l'assurance-chômage a intérêt à ce que soient libérés temporairement des
conditions relatives à la période de cotisation les assurés désireux d'accéder
au marché de l'emploi qui
suivent une formation au-delà du niveau minimum
requis actuellement. (…)"
Nella
medesima sentenza l'Alta Corte ha inoltre sviluppato le seguenti considerazioni
riguardo al momento in cui si era conclusa la precedente formazione
universitaria dell'assicurata:
" Par sa
décision du 2 mars 2001, la caisse a dénié à l'assurée le droit de se prévaloir
d'un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation,
motif pris qu'elle avait suivi une formation universitaire durant 9 mois et 22
jours seulement pendant le délai-cadre applicable (du 10 janvier 1999 au 9
janvier 2001). Elle a considéré que l'intéressée avait terminé sa formation universitaire
le 1er novembre 1999. Toutefois, sur le vu de l'attestation d'obtention de la
licence en psychologie délivrée par l'Université X.________ le 1er novembre
1999, l'assurée ne s'est pas présentée à l'examen de techniques projectives.
C'est seulement le 21 février 2000 qu'elle a réussi l'examen dans cette
branche, après avoir suivi les cours correspondants durant le semestre d'hiver
1999-2000. Du moment que cet examen fait partie intégrante de la licence, force
est de considérer que la formation universitaire n'a pris fin que le 21 février
2000, conformément à la jurisprudence selon laquelle la correction de travaux
de diplôme ou la répétition d'examen est assimilée à la période de formation
(DTA 2000 n°28 p. 144). Vu ce qui précède, l'assurée a suivi une formation
universitaire pendant plus de 12 mois durant le délai-cadre applicable, de
sorte qu'elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation
(cf. art. 14 al. 1 LACI). Le recours se révèle ainsi
mal fondé."
Infine il
TFA ha rilevato che:
" (…)
Selon la jurisprudence constante, il doit exister un
lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1
LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation (ATF 121 V 342 consid. 5b
et la référence; SVR 1999 ALV no 7 p. 19 consid. 2a; DTA 1998 no 19 p. 96 s.
consid. 3). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique,
ne doit pas être exigée; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être
admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances
énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité
soumise à cotisation (cf. ATF 121 V 344 consid. 5c/bb,
119.
V 55 consid. 3b).
(…)" (cfr. DLA 2005 N. 18 pag. 207 segg.)
In
un'altra sentenza pubblicata in DLA 2005 pag. 205 seg. l'Alta Corte ha
stabilito che un periodo di autoperfezionamento effettuato tra due corsi di
lingue non può essere computato come periodo di esenzione dall'obbligo di
pagare i contributi (art. 14 LADI) per il fatto di non essere sufficientemente
controllabile e poiché l'acquisizione di conoscenze e di esperienze non può
essere equiparata, dal punto di vista giuridico o perlomeno di fatto, a una
formazione che prepara a una futura attività lucrativa. La semplice
verosimiglianza della formazione continua svolta tra i corsi di lingue non
costituisce una prova sufficiente.
Al
riguardo il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 2.2.
Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgebrachten Einwendungen vermögen
daran nichts zu ändern. Wie die Beschwerdeführerin im kantonalen
Gerichtsverfahren bestätigte, nutzte sie die Zeit zwischen den einzuelnen
Kursen zum Selbststudium und zum Spracherwerb im Kontakt mit der einheimischen
Bevölkerung, ohne eine Arbeitnehmertätigkeit im Inoder Ausland ausgeübt zu
haben. Mit dem kantonalen Gericht, auf dessen zutreffende Erwägungen verwiesen
wird, ist nochmals zu betonen, dass die im Selbstudium absolvierte
Weiterbildungszeit zwischen den einzelnen Kuzrsen aufgrund ungenügender
Überprüfbarkeit (ARV 1990 Nr. 2 A. 23 Erw. 2b) nicht angerechnet werden können,
weil das eingenständige Aneignen von Wiessen und Erfahrung nicht als
ordnungsgemässer, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannter Lehrgang zur
Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit bezeichnet werden kann
(nicht veröffentliches Urteil B. vom 3. Juli 1998, C 14/98). Es genügt demnach
rechtsprechungsgemäss nicht, dass das erfolgte Lernen zwischen den Sprachkursen
bloss glaubhaft gemacht wird."
Nella
sentenza pubblicata in DLA 1990 pag. 21 seg. la nostra Massima Istanza ha
stabilito che l'esigenza di una sufficiente controllabilità giusta il vecchio
diritto dev'essere adempiuta anche nell'ambito dell'articolo 14 capoverso 1
lettera a LADI. Uno studio autodidattico in relazione con un proprio progetto
di ricerca non può essere sufficientemente controllato e non rientra perciò
nella fattispecie giuridica giustificante l'esenziona dall'adempimento del
periodo di contribuzione quali la formazione scolastica, la riqualificazione o
il perfezionamento.
Al riguardo il TFA ha
sottolineato:
" Zu
prüfen ist, ob er aufgrund sein Projektarbeit der wegen des Auslandaufenthaltes
von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist.
b) Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat unter
der Herrschaft des dem Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG entsprechenden, bis Ende 1983 gültig gewesenen Art. 17 Abs. 1
Al en, dass im Bereich dieser Bestimmung der ahv-rechtlich Ausbildungsbegriff sinngemäss
anwendbar ist (nicht publizierte Urteile S 3. Juni 1984 und W. vom 23. August
1979). Danach gilt als Ausbildung- von der einkommensmässigen Voraussetzung
abgesehen - begrifflich jede systematische, auf der Grundlage eines ordnungsgemässen,
rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten (üblichen) Lehrganges beruhende
Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit (BGE 108 V 56 Erw. Ic). An
dieser Begriffsumschreibung ist im Bereich des Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG festzuhalten (nicht publiziertes
Urteil F. vom 14. April 1986). Im vorliegenden Fall kann offenbleiben, ob das
Selbststudium oder der Aufbau und die Entwicklung eines eigenen Forschungsprojektes
den gennanten Anforderungen entsprechen. Obwohl das neue Recht das Kriterium
der genen erprüfbar ein gemäss dem bis Ende 1983 gültig gewesenen Art. 9 Abs. 2
AIVB nicht ausdrücklich nennt, ist dieses Erfordernis auch im Rahmen der seit
1.
Januar 1984 geltenden Bestimmungen zu beachten (in BGE 113 V 352 nicht
publizierte, in ARV 1988 Nr. 1 S. 19 wiedergegebene Erw. 3a des Urteils G. vom
18.
Dezember 1987). Entsprechend der zu Art. 19 Abs. 2 AIVV (gültig gewesen bis
31.
Dezember 1983) ergangenen Rechtsprechung (BGE 108 V 103 mit Hinweisen)
muss daher auch im Rahmen von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG verlangt werden, dass die Ausbildung, welche der Versicherte als
Grind für die Befreiungder Erfüllung der Beitragspflicht geltend nach genügend überprüfungbar
ist. Im vorliegenden Fall ist das Erfordernis der Überprüfbarkeit klarerweise
nicht erfüllt, waren die Organe der Arbeitslosenversicherung doch bei den
gegebenen Umständen nach Eingang des Leistungsgesuches nicht in der Lage, die
vom Beschwerdeführer geschilderten Aktivitäten zuverlässig abzuklären. Schon
aus diesem Grund ist der Befreiungstatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG zu verneinen."
Nella
sentenza del 3 luglio 1998, a proposito di un assicurato che si é formato nel
settore fotografia EDV il TFA si è così espresso:
" 1.-
Nach Art. 13 Abs. 1 AVIG erfüllt die Beitragszeit, wer innerhalb der
Rahmenfrist (Art. 9 Abs. 3 AVIG) während mindestens sechs Monaten eine beitragspflichtige
Beschäftigung ausgeübt hat. die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt zwei
Jahre vor dem Tag, an welchem die versicherte Person erstmals sämtliche
Anspruchsvoraussetzungen erfüllt (Art. 9 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 2 AVIG).
Von der Erfüllung der Beitragszeit ist gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a AVIG
befreit, wer innerhalb der Rahmenfrist während insgesamt mehr als zwölf Monaten
wegen Schulausbildung, Umschulung oeer Weiterbildung nicht in einem
Arbeitsverhältnis stand und deshalb die Beitragszeit nicht erfüllen konnte.
Nach der Rechtsprechung gilt als Ausbildung im
Sinne dieser Bestimmung jede systematische, auf der Grundlage eines
ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten (üblichen)
Lehrgangs beruhende Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit (ARV
1996/1997 Nr. 5 S. 13 Erw. 2a mit Hinweis). Zudem muss die Ausbildung,
Umschulung oder Weiterbildung genügend überprüfbar sein (ARV 1990 Nr. 2 S. 23
Erw. 2b mit Hinweisen).
2.
- Vorliegend steht zu Recht unbestrittenermassen
fest, dass der Beschwerdeführer innerhalb der Ramnefrist die minimale Beitragsziet
von sechs Monaten nicht erfüllt.
Ist es für ihn in seiner wirtschaflich
schwierigen Situation auch schwer verständlich, so ist doch
versicherungsrechtlich nicht von Relevanz, dass er vor dem Beginn der Frist
während Jahren Beiträge geleistet hatte. Zu prüfen bleibt einzig, ob er wegen
seines Selbstudiums, während mehr als 12 Monaten eine Befreiung von der
Erfüllung der Beitragszeit geltend machen kann.
Wie bereits die Vorinstanz richtig festgestellt
hat, ist dies nicht möglich, weil das eingeständige Aneignen von Wissen und
Erfahrung nicht als ordnungsgemässer, rechtlich oder zumindest faktisch
anerkannter Lehrgang zur Vorbereitung auf eine künftige erwerbliche Tätigkeit
bezeichnet werden kann. Darüberhinaus ist ein solches Lernen in seiner
zeitlichen Beanspruchung auch nicht genügend überprüfbar. Daran vermag die
Bereitschaft, sich mittels Examen einer inhaltlichen Kontrolle zu unterziehen,
nichts zu ändern."
L’Alta Corte, pronunciandosi in merito a un caso ticinese, con
sentenza del 22 febbraio 2006, nella causa K., C 224/04, ha confermato il
giudizio del TCA che aveva respinto il ricorso inoltrato da un’assicurata
contro una decisione su opposizione di una Cassa con cui le era stato negato il
diritto alle indennità di disoccupazione, poiché non aveva compiuto il periodo
di contribuzione, né poteva essere esonerata dall’adempimento dello stesso.
La nostra
Massima Istanza ha segnatamente rilevato:
" (…)
2.
Nell’evenienza concreta,
l'interessata si è iscritta al collocamento facendo richiesta di indennità di
disoccupazione a far tempo dal 3 novembre 2003. Il termine quadro in esame si
estende pertanto la periodo dal 3 novembre 2001 al 2 novembre 2003.
Come risulta, in
particolare, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente medesima in occasione
della compilazione del formulario di richiesta delle prestazioni in lite, essa,
durante tale termine quadro, ha svolto attività lavorativa presso la Oficina de
Turismo di B. (S.) dal 31 maggio al 31 agosto 2002, presso la Schweizer
Skischule di S. dal 20 dicembre 2002 al 21 aprile 2003 e presso la Snow-sports
School M. in A. dal 28 giugno al 21 settembre 2003. Ora, alla luce di questi
dati si deve concludere, con i primi giudici, che l'interessata non ha
adempiuto l'onere contributivo minimo secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI nei due
anni precedenti la domanda. Pure a ragione la Corte cantonale ha poi ritenuto
che l'insorgente non poteva nemmeno beneficiare di un motivo di esenzione ai
sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. a LADI. Infatti, pur tenendo conto del fatto
che tra il 3 settembre 2001 e l'11 aprile 2002 l'insorgente ha frequentato il
quinto ed ultimo semestre alla Scuola superiore alberghiera e del turismo di
B., concluso con il conseguimento del diploma di operatrice di turismo, e anche
ammettendo che il corso intensivo di spagnolo seguito dal 6 al 31 maggio 2002
ed il successivo periodo di pratica assolto dal 31 maggio al 31 agosto 2002
presso la Oficina de turismo di B. configurassero una formazione nel senso
della predetta norma, l'interessata - che a S. e in A. ha lavorato quale
maestra di sci - non ha superato complessivamente il limite di 12 mesi, durante
i quali non sarebbe stata vincolata da un rapporto di lavoro per motivi di
formazione. La valutazione della precedente istanza merita infine di essere
condivisa anche nella misura in cui essa autorità ha stabilito che l'assicurata
non poteva neppure prevalersi del motivo di esenzione di cui all'art. 14 cpv. 3
LADI. Il soggiorno di quest'ultima in A. non è infatti durato oltre un
anno." (STFA del 22 febbraio 2006 nella causa K., C 224/04, consid. 2)
In
un'altra sentenza del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, attinente a un
caso ticinese relativo a un assicurato che quale motivo di esonero
dall’adempimento del periodo minimo di contribuzione ha invocato, oltre a un
periodo di studi presso un’università in __________ fino all’ottenimento del
diploma e a due soggiorni all’estero, lo svolgimento dell’attività di ricerca
concernente la stesura di un progetto di dottorato, il TFA ha in particolare
osservato:
" (…)
Il nuovo motivo di esenzione dall’adempimento del
periodo contributivo addotto dall’interessato in sede federale, e meglio lo
svolgimento dell’attività di ricerca relativa alla stesura di un progetto di
dottorato, non modifica l’esito del gravame. Il lavoro di ricerca in esame non
può infatti essere assunto quale formazione ai sensi della giurisprudenza di
questa Corte, la quale ha già avuto modo di statuire che uno studio
autodidattico in relazione con un proprio progetto di ricerca non è
sufficientemente controllabile e non rientra perciò nella fattispecie giuridica
giustificante l’esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione (DLA
1990.
no. 2 pag. 21)." (STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04,
consid. 5)
In una sentenza del 10
luglio 2006 nella causa R., C 319/05, a proposito di un corso di
perfezionamento in Inghilterra, il TFA ha sottolineato che:
" Richtig
wiedergegeben ist auch die Rechtsprechung zum Begriff der
Ausbildung und dem Erfordernis der
Überprüfbarkeit (namentlich ARV 2000 Nr. 28 S. 146 Erw. 1b mit Hinweisen).
Beizufügen bleibt, dass zwischen der Nichterfüllung der Beitragszeit und dem
gesetzlich umschriebenen Hinderungsgrund ein Kausalzusammenhang bestehen muss (BGE 130 V 231 f. Erw. 1.2.3; ARV
2005.
Nr. 10 S. 133 Erw. 2.1 [Urteil B. vom 4. Oktober 2004, C 139/04] und Nr.
18.
S. 208 f. Erw. 2.2 [Urteil M. vom 8. Juli 2004, C 311/02], je mit
Hinweisen).
3.
Gemäss der übereinstimmenden und nach Lage der
Akten zutreffenden Auffassung der Parteien genügt das absolvierte
Nachdiplomstudium an der University X.________ sowohl qualitativ als auch
hinsichtlich der Überprüfbarkeit den Anforderungen an eine als Hinderungsgrund
für die Erfüllung der Beitragszeit in Frage kommende Ausbildung. Unbestrittenermassen
ist auch das Erfordernis des mindestens zehnjährigen Wohnsitzes in der Schweiz
erfüllt.
Uneinigkeit besteht in der Beantwortung der
Frage, ob die Ausbildung die Versicherte tatsächlich während mehr als zwölf
Monaten an der Erfüllung der Beitragszeit gehindert hat."
Nella
sentenza pubblicata in DLA 2000 pag. 144 seg. il TFA ha stabilito che la
correzione di lavori di diploma o la ripetizione di esami contano come periodo
di formazione se l'assicurato dedica un'ampia parte del suo tempo a tali
lavori, che devono essere sufficientemente controllabili e distogliere
l'assicurato dall'adempimento delle prescrizioni di controllo ed ha in
particolare rilevato:
" c)
Auf Grund der Bestätigung der Schule dauerte das Nachdipoomstudium bei
erfolgreichem Abschluss weniger als ein Jahr. Der Beitragsbefreiungsgrund wäre daher höchstens gegeben, wenn die
Nachbesserung der Diplomarbeit ebenfalls noch zur Ausbildung zählt. Diese Frage
verneinte die Vorinstanz, «da dadurch die Ausbildungsdauer allzu sehr vom
Betroffenen beeinflusst werden könnte». Die Nachbesserung könne aus diesem
Grund nicht zur effektiven Ausbildungszeit gerechnet werden. Die Aussage der
Vorinstanz ist in dieser Form zu absolut. Nachbesserungen von Diplomarbeiten
oder Wiederholungen von Prüfungen zählen ebenfalls grundsätzlich zur
Ausbildungsdauer. Vorausgesetzt ist aber, dass die entsprechenden
Vorbereitungen und Arbeiten zeitlich intensiv sind und den Versicherten von der
Erfüllung der Kontrollvorschriften abhalten sowie, dass diese zusätzliche Zeit
- wie die Ausbildung selbst - genügend überprüfbar ist (vgl. zu letzterem
Erfordernis ARV 1990 Nr. 2 S. 23 Erw. 2b; BGE 108 V 103; Nussbaumer, a.a.O.,
S. 78 Rz 196). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass eine Teilzeitbeschäftigung
mit Bezug auf die Erfüllung der Beitragszeit einciVollzeitbeschäftigung
gleichgestellt ist (Art. 11 Abs. 4 erster Satz AVIV), so dass die erforderliche
Kausalität für das Fehlen einer beitragspflichtigen Beschäftigung zudem nur
vorliegt, wenn es dem Beschwerdeführer wegen den Nachbesserungsarueiten auch
nicht möglich und zumutbar gewesen ist, während dieser Zeitspanne ein
Teilzeitarbeitsverhältnis einzugehen (vgl. BGE 121 V 343 Erw. 5h; SVR 1999 ALV
Nr. 7 S. 20 Erw. 2c, 1998 ALV Nr. 15 S. 43 Erw. 3b/aa; ARV 1995 Nr. 29 S. 167
Erw. 3b/aa)."
2.5
Circa
la necessità di un nesso causale tra l'inadempimento del periodo di
contribuzione e il motivo d'esonero, in un'altra decisione del
17.
novembre 2003 nelle causa E. e G., C 234/02 e 235/02, nel caso di due
assicurati che, visti gli impegni di studio ("medizinische-therapeutische
Grundausbildung" presso una ditta e "zusätzlichen
Weiterbildungen"), chiedevano di essere esonerati dal periodo di
contribuzione, la nostra Massima Istanza ha, tra l'altro, sviluppato le
seguenti considerazioni:
" (…)
4.3
Aus den Stundenplänen der Beschwerdeführer
geht hervor, dass sie morgens am Montag und Samstag jeweils um 09.00 Uhr und an
den übrigen Tagen jeweils um 10.00 Uhr zu lernen begannen. Am Nachmittag
lernten sie nach einer zweistündigen Mittagspause (12.00 bis 14.00 Uhr) jeweils
bis 17.00 Uhr (Ausnahmen: Schulbesuch montags von 13.00 bis 22.30 Uhr und
jeweils dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17.00 bis 19.00 Uhr). Der Sonntag
war ihr freier Tag. Aus diesen Stundenplänen ergibt sich, dass sie im ersten
Semester im Durchschnitt je ca. 36,5 Wochenstunden für den Schulbesuch, den
Sprachkurs und das Lernen aufwendeten. Im zweiten Semester (Beginn am 27.
August 2001) kam die Vorlesung mit zwei Wochenstunden hinzu, was einen
Wochenaufwand von 38,5 Stunden ergibt.
Im Vergleich mit der betriebsüblichen
wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2001 (Die Volkswirtschaft,
Heft 10/2003, S. 98 Tabelle B9.2) hatten die Beschwerdeführer mithin pro Woche
eine disponible Zeit von fünf Stunden im ersten und von drei Stunden im zweiten
Semester, um einer beitragspflichtigen Arbeit nachzugehen. Zudem hätten sie die
Möglichkeit gehabt, anstatt der Kurse, die sie regelmässig zwei bis drei
Stunden pro Woche offenbar als Selbstständigerwerbende erteilten (ansonsten
wären sie als Beitragszeit anzurechnen), eine beitragspflichtige Beschäftigung
auszuüben. Um nötigenfalls einen zusammenhängenden mehrstündigen Freiraum für
eine solche Arbeit zu schaffen, wäre es den Beschwerdeführern angesichts der
relativ kurzen und überblickbaren Dauer der Ausbildung möglich und zumutbar
gewesen, die Lernzeiten auch auf die Abende und den Sonntag zu verschieben.
Nach dem Gesagten fehlt es an der erforderlichen Kausalität zwischen der
Nichterfüllung der Beitragszeit und der Ausbildung, da eine Arbeit von wenigen
Stunden pro Woche eine genügende Beitragszeit bildet (SVR 1999 ALV Nr. 7 S. 20
Erw. 2c).
(…)" (cfr. STFA del 17 novembre 2003 nelle
cause E. e C., C 234/02 e C 235/02)
In merito
al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA
2004.
N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole
circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art.
14.
LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.
L'Alta
Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.2
Der Gesetzgeber geht deswegen von einem
überjährigen Befreiungstatbestand nach Art. 14 AVIG - im Extremfall: von 12
Monaten und 1 Tag - aus, weil der Versicherte bei kürzerer (12monatiger oder
unterjähriger) Dauer des Befreiungstatbestandes die Möglichkeit hat, sich durch
bezahlte unselbstständige Erwerbstätigkeit das Mindestbeitragsjahr nach Art. 13
Abs. 1 AVIG zu sichern. Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts hat
diese Überlegung nach wie vor Gültigkeit, weil bei unterjährigen
Befreiungstatbeständen auch unter der Herrschaft des seit 1. Januar 1998
geltenden zweiten Satzes von Art. 13 Abs. 1 AVIG in der zweijährigen
Rahmenfrist Raum für den geforderten Beitragsnachweis verbleibt. Wie das seco
in seiner Vernehmlassung zutreffend bemerkt, hat der Gesetzgeber anlässlich der
Neufassung von Art. 13 Abs. 1 AVIG auf den 1. Juli 2003 am bisherigen Konzept
(Trennung von Art. 13 und Art. 14 AVIG) festgehalten, und dies obgleich er die
12monatige Mindestbeitragszeit nun zum allgemeinen (nicht erst bei einer
zweiten Rahmenfrist) zu beachtenden Anspruchserfordernis gemacht hat. Wenn aber
der Gesetzgeber im Rahmen einer Revision, in Kenntnis einer zur alten Regelung
ergangenen Rechtsprechung, an einer bestimmten Konzeption festhält - hier der
Subsidiarität der Befreiungstatbestandsregelung nach Art. 14 AVIG im Vergleich
zur Mindestbeitragszeit nach Art. 13 AVIG -, geht es nicht an, unter dem alten
Recht (hier die bis 30. Juni 2003 gültig gewesenen Normen) eine neue Praxis zu
begründen, welche der bestätigten legislatorischen Regelungsabsicht
zuwiderliefe (vgl. BGE 126 V 466 f. Erw. 3a-c zum erneuten Bestehen der
Karenzzeit als Voraussetzung für den Anspruch auf Ergänzungsleistungen). Die
Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 3. Dezember 2002 ist nach dem Gesagten
rechtens.
(…)" (cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 3.2.,
pag. 270-271)
Contestualmente
il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione
con periodi di esonero:
" (…)
Ebenfalls zutreffend ist, dass eine Kumulation
von Beitragszeiten mit Befreiungszeiten nicht zulässig ist (BGE 121 V 342 unten
f.; ARV 1995 Nr. 29 S. 167 Erw. 3b/aa). (…)"
(cfr. DLA 2004 N. 26, consid. 1, pag. 270)
2.6
In una
sentenza del 30 marzo 2006 nella causa X, 38.2005.107, il TCA ha stabilito che
un’assicurata non poteva essere esonerata dall’adempimento del periodo di
contribuzione sulla base delle seguenti considerazioni:
"
2.8
A mente del TCA l’assicurata nemmeno può
neppure essere esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi
dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
Dalla "Domanda d'indennità di
disoccupazione" si evince che, dal 1999, la ricorrente ha frequentato
l’Università della __________, facoltà di scienze della comunicazione (cfr.
doc. 1, 7-9=A1-A3).
Fino al 2001 l’organizzazione degli studi
relativi alla Facoltà di scienze della comunicazione dell’Università della __________
comprendeva otto semestri. La licenza in Scienze della
comunicazione (lic. sc. com.) si otteneva superando, dopo aver affrontato con
successo gli esami dei quattro anni e sostenuto la difesa della memoria di
licenza, gli esami finali (cfr. Facoltà di Scienze della comunicazione -
Regolamento degli studi del 15 ottobre 2003 concernente gli studenti
immatricolati negli anni accademici 1999/2000 e 2000/01; www.unisi.ch,
doc. 7).
In particolare l’art. 33 del
Regolamento degli studi del 15 ottobre 2003 concernente gli studenti
immatricolati negli anni accademici 1999/2000 e 2000/01, riguardo agli esami
finali di licenza, prevede che:
"
1.
Concluso l’ottavo semestre, dopo il superamento degli
esami del terzo e del quarto anno, e la difesa della memoria, lo studente
conclude il suo curriculum con gli esami finali di licenza, volti a stabilire
la sua capacità di affrontare un particolare tema in termini interdisciplinari
mettendo a frutto la preparazione acquisita attraverso gli studi e le ricerche
compiute e la sua capacità critica.
2.
Il tema
degli esami finali di licenza è definito per ciascun candidato dalla Commissione
per gli esami finali di licenza formata dal Decano e da un membro nominato
da ciascuno degli istituti della Facoltà. La commissione nomina altresì la
giuria.
3.
Nel caso
in cui il candidato sostenesse gli esami finali di licenza nella medesima
sessione nella quale difende la memoria, il tema è comunicato dalla segreteria
di Facoltà il giorno della difesa della memoria.
4.
Nel caso
in cui intendesse sostenere gli esami finali di licenza in una successiva
sessione a quella della difesa della memoria, il tema gli sarà comunicato a
tempo debito.”
Per inciso giova evidenziare che dal 2001 la Facoltà di scienze della comunicazione articola il proprio piano
di studi, secondo la Convenzione di __________, in tre fasi: un triennio di
base (Bachelor - laurea triennale), un biennio di specializzazione (Master -
laurea specialistica) e, per chi intende approfondire la ricerca, un triennio
di dottorato (cfr. Facoltà di Scienze della comunicazione, Regolamento degli
studi del 12 gennaio 2005 - aggiornato
il 6 aprile 2005; Regolamento degli studi del 15 ottobre 2003 - aggiornato il 6
aprile 2005 concernente gli studenti immatricolati a
partire dall'anno accademico 2001/2002).
La documentazione agli atti fornita
dall’assicurata alla Cassa rivela che la stessa negli anni 2003 e 2004, e
meglio dall’inizio del semestre estivo dell’anno accademico 2002/2003 fino alla
fine del semestre estivo dell’anno accademico 2003/2004, ossia dal 10 marzo
2003.
al 17 ottobre 2004, era regolarmente immatricolata presso l’__________
(cfr. doc. 7-9=A1-A3).
In questo periodo la ricorrente ha sostenuto gli
esami del secondo, del terzo e del quarto anno (cfr. doc. 14-16).
Gli esami del primo anno sono stati affrontati
con successo nel 2001 (cfr. doc. 13).
L’esito degli esami del quarto e ultimo anno
risulta essere stato comunicato all’insorgente dalla delegata agli esami della
Facoltà di scienze della comunicazione il 4 agosto 2004 (cfr. doc. 16).
L’assicurata con scritto al TCA del 20 gennaio
2006.
ha, però, trasmesso dei documenti emessi dall’__________ attinenti ai
risultati degli esami sostenuti dal primo al quarto anno tutti datati 30 agosto
2004, precisando che in questo modo il periodo di formazione di almeno dodici
mesi nel termine quadro dal 23 agosto 2003 al 22 agosto 2005 è ossequiato (cfr.
doc. VIII, C1-C4).
Al riguardo questa Corte rileva che i quattro
attestati che portano la data del 30 agosto 2004, peraltro inviati soltanto al
TCA e posteriormente alla risposta di causa, si riferiscono ai risultati di
tutti e quattro i blocchi di esami che l’assicurata ha effettuato da quando è
iscritta all’__________.
Ciò, da un lato, è in contrasto con i documenti
messi a disposizione della Cassa, i quali indicano invece per gli esami del
primo anno la data del 23 marzo 2001, per quelli del secondo la data del 18
marzo 2004, per quelli del terzo la data del 6 agosto 2003 e per quelli del
quarto la data del 4 agosto 2004 (cfr. doc. 13-16).
Dall’altro, dimostra che la data del 30 agosto
2004.
non può riferirsi al giorno della comunicazione dell’esito degli esami dei
quattro anni, siccome gli stessi sono stati affrontati in anni diversi.
Conseguentemente il 30 agosto 2004 non coincide
con la data in cui l’assicurata è stata informata dei risultati delle prove del
quarto anno. Tale data, verosimilmente, corrisponde piuttosto al giorno in cui
l’Università ha attestato e riassunto gli esami dei quattro anni sostenuti e superati
dall’insorgente nel corso dei semestri in cui ha frequentato l’__________ e
indispensabili per poter conseguire la licenza.
Del resto va sottolineato che la certificazione
del 4 agosto 2004, menzionando più esami affrontati, è più completa rispetto a quella
del 30 agosto 2004 (cfr. doc. 16, C4).
Inoltre l’attestato del 4 agosto 2004 trova
riscontro e conferma nelle dichiarazioni della ricorrente medesima.
In primo luogo, quest’ultima nella “Domanda
d’indennità di disoccupazione” del 26 agosto 2005, quali osservazioni, ha
specificato che “dall’agosto 2004 ad adesso sono in attesa di preparare la tesi
di laurea e allo stesso modo sono casalinga” (cfr. doc. 1).
Tale affermazione implica che dagli inizi del
mese di agosto 2004 l’assicurata non ha più sostenuto esami e non è più stata
impegnata, perlomeno in modo rilevante, con gli studi.
In secondo luogo, nel ricorso l’assicurata ha sì
asserito che la data del 4 agosto 2004 non corrispondeva alla fine degli studi,
tuttavia la ricorrente ha anche precisato che tale data si riferiva proprio al
giorno in cui le sono stati comunicati i risultati di alcuni esami (cfr. doc.
I).
Come già visto, quelli che l’assicurata definisce
come “alcuni esami” corrispondono agli esami del quarto anno. La ricorrente,
d’altronde, mai ha sostenuto di avere effettuato ulteriori esami rispetto a
quelli indicati nell’attestazione del 4 agosto 2004, i cui primi due sono stati
altresì riportati nel documento del 30 agosto 2004 (cfr. doc. 16, C4).
In simili condizioni, le certificazioni del 30
agosto 2004 non sono tali da inficiare l’attestato del 4 agosto 2004 e
conseguentemente la conclusione che l’assicurata è stata posta a conoscenza
dell’esito dei propri esami del quarto anno al più tardi con scritto del 4
agosto 2004.
Alla luce della giurisprudenza sopra esposta,
secondo la quale la formazione va considerata terminata al momento in cui a uno
studente viene comunicato che ha superato gli esami conclusivi (cfr. consid.
2.4
; STFA del 2 settembre 2003 nella causa K., C 157/03, consid. 2.2.), questa
Corte ritiene che ai fini della valutazione se l’assicurata deve essere o meno
esonerata dall’obbligo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI la
formazione della ricorrente presso l’__________ si è conclusa il 4 agosto 2004.
La ricorrente, infatti, il 4 agosto 2004 ha
terminato gli esami relativi ai corsi dei quattro anni accademici previsti dal
piano degli studi della Facoltà di Scienze della comunicazione e frequentati
dalla stessa.
Le circostanze che l’assicurata era comunque
immatricolata regolarmente all’__________ per il semestre estivo 2004 fino al
17.
settembre 2004, che la stessa dovesse ancora preparare la tesi di laurea e
perciò non aveva ancora ultimato, dal profilo dell’ottenimento della licenza in
Scienze della comunicazione, i suoi studi universitari e che essa sia tuttora
iscritta fuori corso (cfr. doc. 9=A3, I, 1), in concreto, sono del resto
irrilevanti.
In effetti dalle tavole processuali non risulta,
né l’insorgente l’ha mai addotto, che susseguentemente agli esami del quarto
anno la medesima è stata intensamente impegnata dal punto di vista temporale
nella preparazione della sua memoria di licenza.
Al contrario, come già visto, nella “Domanda di
indennità di disoccupazione” la ricorrente ha espressamente indicato che dal
mese di agosto 2004 era in attesa di preparare la tesi di laurea e nel contempo
era casalinga (cfr. doc. 1). Da tale asserzione si deduce che l’insorgente non
stesse effettivamente elaborando detto lavoro.
In ogni caso anche nell’ipotesi in cui
successivamente al 4 agosto 2004 l’assicurata abbia perlomeno iniziato a
preparare la tesi di laurea, il relativo tempo, sulla base delle dichiarazioni
della stessa, non risulterebbe sufficientemente controllabile.
In proposito va evidenziato che l’assicurata,
benché siano trascorsi un anno e otto mesi dalla fine degli esami del quarto
anno, non ha comunque ancora conseguito la licenza (cfr. consid. 2.4.).
Posteriormente al 4 agosto 2004 tra l’eventuale
preparazione della tesi e il mancato adempimento del periodo di contribuzione
non vi è, quindi, il nesso causale necessario per poter considerare tale
evenienza quale valido motivo di esonero dall’obbligo di compiere il periodo di
contribuzione ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI.
In proposito è utile ricordare che un impiego di
poche ore alla settimana permette di soddisfare l’adempimento del periodo di
contribuzione (cfr. consid. 2.4.; STFA del 17 novembre 2003 nelle cause E. e
C., C 234/02 e C 235/02, consid. 4.3.).
Di conseguenza occorre concludere che
complessivamente l’assicurata, nel termine quadro per il periodo di
contribuzione pertinente (23 agosto 2003 – 22 agosto 2005) non raggiunge il
periodo di oltre dodici mesi, durante il quale non è stata vincolata da un
rapporto di lavoro a seguito della formazione scolastica, necessario per essere
esonerata dall’adempimento del periodo di contribuzione giusta l’art. 14 cpv. 1
lett. a LADI.
Infatti, quale tempo di formazione la ricorrente
può al massimo fare valere il lasso di tempo dal 23 agosto 2003 al 4 agosto
2004, corrispondente a 11 mesi e 13 giorni (11 mesi interi: da settembre 2003 a
luglio 2004 + 13 giorni - cfr. per analogia l’art. 11 cpv. 2 OADI - : 9 giorni
nel mese di agosto 2003 e 4 giorni nel mese di agosto 2004).
L’assicurata non può, pertanto, essere liberata
dall’obbligo di compiere il periodo di contribuzione sulla base dell’art. 14
cpv. 1 lett. a LADI.”
2.7
Nella
presente fattispecie l’amministrazione nega che, nel periodo che va dal 24
luglio 2004 al 23 luglio 2006, RI 1 possa fare valere un periodo di formazione
o di perfezionamento di almeno 12 mesi che gli ha impedito di esercitare
un'attività lucrativa.
Questo
Tribunale, alla luce dei dati contenuti nell’incarto e richiamata la giurisprudenza
federale e cantonale qui sopra riprodotta (cfr. consid.2.3 -2.6), ritiene che
non si possa giungere a tale conclusione senza effettuare ulteriori
accertamenti.
In
particolare è possibile che sommando i periodi nei quali il ricorrente si è
preparato per sostenere gli ultimi 8 esami che gli mancavano per concludere il
ciclo normale degli studi universitari, i periodi nei quali egli ha allestito la
memoria di licenza e si è preparato agli esami di licenza (cfr. doc .8) e
quelli nei quali ha frequentato un corso di inglese, la durata della formazione
sia stata complessivamente superiore ai dodici mesi, ciò che giustificherebbe
l’esonero dall’adempimento del periodo di contribuzione, contrariamente al
parere dell'amministrazione.
D’altra parte
va ricordato che, secondo la giurisprudenza citata, per poter valere ai fini
dell’esonero dal periodo di contribuzione, tali attività formative devono
essere intense e sufficientemente controllabili.
Nell’incarto
non figura tuttavia nessuna indicazione su questi aspetti.
Di
conseguenza la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata e gli
atti rinviati alla Cassa alla quale spetta il compito di accertare i fatti
determinanti in virtù dell’art. 43 LPGA e di garantire il diritto di essere
sentiti in sede di opposizione ai sensi dell’art. 42 LPGA (cfr. DTF 132 V 368) affinché
approfondi-sca questi aspetti e verifichi pure la natura delle attività
lucrative di breve durata ed intensità svolte dall’assicurato.
Successivamente
l’amministrazione emetterà una nuova decisione su opposizione, nella quale
verrà stabilito se nel caso concreto il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. e
LADI è realizzato oppure no.
2.8
La presente
procedura è gratuita (cfr. art.61 cpv.1 lett.a LPGA e art. 20 cpv.1 LPTCA).
Seppure vincente in causa all’assicurato, rappresentato dal padre, non vengono
assegnate ripetibili.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, vengono attribuite la ripetibili soltanto
se il patrocinio è assunto da una persona
particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non
si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (cfr. STFA del 13 gennaio 2000 nella causa K., U 284/99, consid. 6;
DTF 126 V 11; RDAT II-1993, N. 67; RCC 1992 pag. 433 consid. 2a; RCC 1985 pag.
411.
consid. 4; DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329;RCC 1992 pag. 433 consid.
2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329; STCA dell’11
luglio 2005 nella causa V., 38.2004.86; STCA del 21 febbraio 2006 nella causa
S., 36.2005.225.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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