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38.2006.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 aprile 2006Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

Questa giurisprudenza viene regolarmente

confermata dal TFA (cfr. ad esempio consid. 2.8 e STFA del 22 ottobre 2002

nella causa N., C 305/01; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01;

STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P., C 200/03; STFA del 10 dicembre 2004

nella causa M., C 210/04).

2.4. Sul numero

di ricerche mensili da svolgere va rilevato quanto segue.

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Il

disoccupato, per ogni periodo di controllo, deve, infatti, fornire

all'amministrazione la prova d'aver compiuto un certo numero di ricerche di

lavoro qualitativamente valide (cfr. DTF 124 V 231; DTF 120 V 74; DLA 1993/1994

pag. 55; DTF 112 V 217; DLA 1987 n. 2 p. 40; DLA 1986 n. 26 p. 101).

Secondo costante

giurisprudenza cantonale, gli assicurati, durante ogni periodo di controllo,

devono comprovare, di regola, almeno 4 ricerche qualitativamente valide (cfr.

per tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86). Il TFA, in

una sentenza del 13 luglio 1987, ha approvato questo principio

(cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87).

In una sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E.

(C 286/02), il TFA ha ritenuto sufficienti quattro ricerche di lavoro compiute

da un assicurato durante uno dei tre mesi di disdetta, osservando:

"

(…)

Mit der Vorinstanz sind die fünf Arbeitsbemühungen

während des Monats November als genügend und die drei, eventuell vier

Bewerbungen im Dezember 2001 als gerade noch ausreichend zu qualifizieren. Dies

insbesondere angesichts des in diesem Monat knappen Angebots an Arbeitsstellen

und der Tatsache, dass sich der Versicherte nicht darauf beschränkte, sich

bloss telefonisch nach offenen Stellen zu erkundigen, sondern sich in der Regel

schriftlich bewarb. Dem geringen Fehlverhalten des Beschwerdegegners, sich

während des letzten Monats in der Kündigungsfrist nur um eine oder zwei Stellen

beworben zu haben, hat das kantonale Gericht mit der am unteren Rand des

leichten Verschuldens liegenden Einstellung von 3 Tagen angemessen Rechnung

getragen. Diese Bemessung der Einstelldauer ist unter Berücksichtigung des

nicht nur der Verwaltung, sondern auch der Vorinstanz zustehenden Ermessens, in

welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht

eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen), nicht zu beanstanden." (STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA contro E.,

C 286/02)

In una sentenza del 6 agosto 2002 nella causa Z.

(C 338/01), il TFA ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese

(al riguardo cfr. anche STFA del 25 aprile 2005 nella causa E., C 10/05,

consid. 2.3.1.).

In un'altra sentenza del 23 gennaio 2003 nella

causa C.

(C 280/01) il TFA ha ritenuto insufficienti

quattro ricerche di lavoro in un periodo di tre mesi.

In una sentenza del 26 maggio 2003 nella causa M.

(C 98/02), il TFA ha ritenuto non colpevole un assicurato che aveva compiuto,

durante due periodi di controllo, sei ricerche di impiego lavorando a tempo

pieno in un programma di occupazione temporanea.

Il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella

causa R.

(C 319/02), ha ritenuto insufficienti sei ricerche di lavoro in un mese.

In un'altra sentenza dell'11 luglio 2003 nella

causa D. (C 63/03) la nostra Alta Corte, dopo avere ricordato che i giudici di

prima istanza avevano ritenuto che l'obiettivo fissato ad un'assicurata

dall'amministrazione di effettuare dieci ricerche di lavoro mensili non era

sproporzionato, ha ritenuto insufficienti tre ricerche di lavoro durante un

periodo di controllo.

In una sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa

M.

(C 210/04), il TFA ha confermato la sanzione inflitta dall’amministrazione ad

un assicurato che aveva svolto due ricerche di lavoro nel mese antecedente

l’annuncio al collocamento, ritenute insufficienti e che aveva omesso di

compiere ricerche di lavoro durante il primo periodo di controllo; l’Alta Corte

ha pure considerato insufficienti cinque ricerche di lavoro, di cui tre erano

già state compiute nel mese precedente, effettuate dall’assicurato durante un

periodo di controllo.

In una sentenza del 12

luglio 2005 nella causa S. (C 106/04) il TFA ha rilevato:

" (...)

2.1 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises

(ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative

exige 10 à 12 offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas

s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner,

au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Thomas

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 701 et note de bas de

page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se

contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des

offres d'emploi par écrit (Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 sv.). (...)"

Infine, in una sentenza

del 29 settembre 2005 nella causa H.

(C 199/05) l'Alta Corte si

è così espressa:

" (...)

Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz ferner

die Rechtsprechung zur Qualität und Quantität der Arbeitsbemühungen (BGE 124 V

231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht publizierte] Erw.

4.1) sowie die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel durchschnittlich 10 bis

12 Bewerbungen pro Monat verlangt werden, wobei indes die Umstände des

Einzelfalls zu berücksichtigen sind (Urteil E. vom 25. April 2005 Erw. 2.3.1, C

10/05). Darauf wird verwiesen.

2.2 Zu ergänzen ist, dass die versicherte Person

auf Grund der Schadenminderungspflicht selbst alles Zumutbare zu unternehmen

hat, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Wie in den übrigen

Zweigen der Sozialversicherung hat die versicherte Person auch bei der

Arbeitslosenversicherung ihr Möglichstes zur Schadenminderung von sich aus,

d.h. ohne besondere Aufforderung durch eine Amtsstelle oder Abgabe eines Merkblattes,

vorzukehren (ARV 1980 Nr. 44 S. 109).

Für eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung

wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen darf durchaus auf eine

einzelne Kontrollperiode, d.h. einen einzelnen Kalendermonat abgestellt werden,

und es geht rechtsprechungsgemäss nicht an, mit dem Hinweis auf intensivere

Anstrengungen in anderen Monaten sich in einer andern Kontrollperiode

ungenügend um Arbeit zu bemühen (erwähntes Urteil E. Erw. 2.3.2 mit Hinweis).

Vor der Einstellung ist keine Verwarnung

auszusprechen (BGE 124 V 233 Erw. 5b; Urteil W. vom 13. April 2005 Erw. 4, C

4/05).

Das seit 1. Januar 2003 geltende Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) mit der

zugehörigen Verordnung (ATSV) und die auf den 1. Juli 2003 erfolgte

Teilrevision von AVIG und AVIV modifizieren die Rechtslage nicht, weshalb die

zu den bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Bestimmungen ergangene

Rechtsprechung weiterhin zu berücksichtigen ist (erwähntes Urteil E. Erw. 1.2).

(...)"

La giurisprudenza cantonale più sopra ricordata

ha dunque fissato semplicemente una linea di riferimento e non ha carattere

assoluto ("di regola") e, secondo quanto stabilito dal TFA nelle

sentenze appena citate, occorre valutare, nel singolo caso concreto, quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, a seconda delle condizioni

particolari di ogni singola fattispecie (cfr. STCA del 28 gennaio 2003 nella

causa K.,

inc. 38.2002.186).

A proposito dei compiti dei consulenti del

personale, in una sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa B. (inc. 38.2000.74),

il TCA ha ricordato che:

"

Riguardo al desiderio dell'assicurato di seguire

altri tipi di programmi occupazionali, va pure ricordato che spetta ai

consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più

idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati (cfr. art. 85

cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI)."

2.5. Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74). La prova degli sforzi volti al

reperimento di una nuova occupazione deve essere fornita, giusta l'art. 26 cpv.

2 OADI, al servizio competente. Nel Cantone Ticino, sulla base dei combinati

disposti dell'art. 30 cpv. 2, 85 e 85b LADI, questa competenza è stata delegata

agli URC (cfr. l'art. 2a lett. e del Regolamento della legge

sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 15 ottobre 2003;

D. Cattaneo,

op. cit., pag. 92-93).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

L'obbligo

di comprovare le ricerche di lavoro è stato ribadito dal TFA in una sentenza

del 23 gennaio 2003 nella causa C.

(C

280/01), nella quale ha osservato:

"

Selbst wenn sich der Versicherte sodann

tatsächlich bei 10 potentiellen Arbeitgebern oder Arbeitgeberinnen gemeldet

hätte, kann er sich nur auf jene Arbeitsbemühungen berufen, welche er

nachzuweisen vermag (Art. 17 Abs. 1 Satz 3 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs.

2 AVIV; Gerhards, a.a.O., N 22 zu Art. 17 AVIG)."

Concretamente

ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario

(cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di

lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S. P., AD

5/87).

Inoltre

il TFA ha avuto occasione di rilevare che sul modulo utilizzato per comprovare

le ricerche compiute o sulle eventuali dichiarazioni dei potenziali datori di

lavoro deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il

disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre

1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dall'UFSEL (Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1° luglio 1999 Segretariato

di stato dell'economia, SECO).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

In merito alle ricerche di lavoro compiute

esclusivamente per telefono e alla continuità delle ricerche durante un periodo

di controllo, il TFA, in una sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R. (C

319/02), ha avuto modo di rilevare:

"

(…)

Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait

des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte

aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231

consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique

administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne

peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut

bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des

démarches (Nussbaumer,

op. cit., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre

d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il

réponde également à des offres d'emploi par écrit (Chopard, op. cit., p. 139

sv.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on

ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une

période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être

rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur

quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois

dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en

général relativement longs (arrêt non publié du 5 juillet 1988 dans la cause

R., C 14/88). (…)" (STFA del 4 giugno 2003 nella causa R., C

319/02)

In una

sentenza del 14 settembre 2005 nella causa T. (C 78/05) il TFA ha confermato

una sospensione di 6 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per

insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo, rilevando:

"

(...)

qu'il a reconnu n'avoir effectué qu'une démarche au

mois de décembre 2003, en raison d'un profil de cadre assez spécifique;

qu'il ne peut être tenu compte des autres documents

déposés dans le même temps, ceux-ci étant le résultat de trois démarches

entreprises antérieurement à la période de contrôle en question;

que dans la mesure où le profil du recourant est

spécifique, ce dernier ne peut se contenter de répondre aux rares annonces

paraissant dans la presse, mais doit avoir recours à d'autres méthodes

ordinaires au sens de l'art. 26 al. 1 OACI (offre spontanée, par exemple) ou

rechercher du travail en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment si

besoin est;

que le comportement du recourant qui n'a effectué

qu'une recherche d'emploi pour le mois de décembre 2003 constitue ainsi une

violation claire de l'obligation de diminuer le dommage causé à

l'assurance-chômage, même si son conseiller ORP ne lui a pas encore fixé

d'objectif précis; (...)"

In

un'altra sentenza del 29 settembre 2005 nella causa H.

(C 199/05) l'Alta Corte si

è così espressa:

" (...)

4.2.3 Aber auch für die Zeit ab 17. bis 30. Juni

2004 kann die Versicherte aus den behaupteten Anweisungen der Frau S.________

nichts zu ihren Gunsten ableiten. Sie räumt selber ein, Frau S.________ habe

sie aufgefordert, in erster Linie sämtliche möglichen Bewerbungen für

Dauerstellen zu tätigen; telefonische Anfragen für Aushilfsjobs bzw. Blindbewerbungen

(ohne entsprechende Stellenausschreibung) seien erst in zweiter Linie

vorzunehmen.

Diese Anweisung ist nicht zu beanstanden, da von

einer arbeitslosen Person verlangt wird, dass sie sich vor allem schriftlich

auf konkrete Stellenangebote bewirbt (Urteile M. vom 24. Mai 2000 Erw. 2c, C

185/99, S. vom 11. Juni 1999 Erw. 2d, C 401/98, und S. vom 26. August 1996 Erw.

5b, C 134/96). Die Versicherte vermag lediglich das Vorstellungsgespräch vom

17. Juni 2004 im Pflegezentrum Y.________ auf Grund der einen Bewerbung vom 25.

Mai 2004 (Erw. 3 hievor) zu belegen. Bewerbungen für Dauerstellen auf neue

Inserate hin weist sie keine nach. Unbehelflich ist ihr Vorbringen, in den

Sommermonaten würden im Pflegebereich erfahrungsgemäss kaum

Dauerarbeitsverträge abgeschlossen. Denn allfällige Schwierigkeiten auf dem

Arbeitsmarkt erfordern um so intensivere Bemühungen der versicherten Person; es

kommt nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche

an (BGE 124 V 234 Erw. 6). Wenn nötig, ist auch ausserhalb des bisherigen

Berufs Arbeit zu suchen (BGE 120 V 76 Erw. 2; Urteil S. vom 16. Februar 2005

Erw. 2, C 6/04). Unter diesen Umständen könnten die Bemühungen der Versicherten

in der Zeit vom 17. bis 30. Juni 2004 selbst dann nicht als rechtsgenüglich

qualifiziert werden, wenn sie Blindbewerbungen unternommen hätte. (...)"

2.6. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI

la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della

colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel

caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45 cpv. 3 OADI

stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza

valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un

lavoro idoneo.

Per quel

che concerne la sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata

sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione

da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni

per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e dell'UCL prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate

ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di

lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi

successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2002, D68 punto 1;

Lista delle sospensioni URC/UCL aggiornate dal SECO al 25.01.1999).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr.

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento

alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed.

OCST, Pregassona 2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione

su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA. Anche il TFA ha

approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. la sentenza del 23

gennaio 2003 nella causa C., C 280/01, nella quale l'Alta Corte ha confermato

la sanzione di 9 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione inflitta dall'amministrazione ad un assicurato che aveva saputo

comprovare unicamente quattro ricerche di lavoro svolte nei tre mesi di

disdetta del precedente rapporto di lavoro; la sentenza del 6 agosto 2002 nella

causa Z., C 338/01, nella quale il TFA ha confermato 4 giorni di sospensione

per insufficienti ricerche in un periodo di controllo; la sentenza del 2 maggio

2003 nella causa X., C 275/02, nella quale la nostra Massima Istanza ha

confermato una sanzione di 15 giorni di sospensione per mancate ricerche

durante tre mesi di disdetta; la sentenza del 3 luglio 2003 nella causa AWA

contro E., C 286/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 3 giorni di

sanzione per insufficienti ricerche di lavoro durante uno dei tre mesi di

disdetta; la sentenza del 4 giugno 2003 nella causa R.,

C 319/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta

dall'amministrazione ad un assicurato, nato nel 1939, che aveva saputo

comprovare unicamente sei ricerche di lavoro, di cui cinque svolte per

telefono, durante un periodo di controllo nel corso del quale egli aveva, tra

l'altro, lavorato cinque giorni, per un totale di trentaquattro ore; la

sentenza dell'11 luglio 2003 nella causa D., C 63/03, nella quale il TFA ha

confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche

di lavoro durante un periodo di controllo; la sentenza del 2 marzo 2004 nella

causa B., C 305/02, nella quale l'Alta Corte ha confermato 4 giorni di

sospensione per insufficienti ricerche durante il periodo di disdetta e la

sentenza del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04, nella quale la nostra

Massima Istanza ha confermato sia una sanzione di 9 giorni di sospensione per

insufficienti ricerche durante il mese precedente l’annuncio al collocamento e

mancate ricerche durante il primo periodo di controllo, sia una sanzione di 4

giorni di sospensione per insufficienti ricerche di lavoro durante un periodo

di controllo.

E’ inoltre utile segnalare la sentenza del 25 aprile 2005

nella causa E., C 10/05, nella quale il TFA ha confermato 8 giorni di

sospensione per mancate ricerche nel periodo di controllo di un mese).

2.7. Nella già

menzionata sentenza H. del 17 marzo 1998 (DTF 124 V 225), il Tribunale federale

delle assicurazioni ha stabilito che è possibile sospendere l'assicurato che

commette (soltanto) una colpa lieve non compiendo sufficienti ricerche di

lavoro.

Il TFA ha

poi stabilito che tre ricerche di lavoro qualitativamente valide in un periodo

di controllo sono insufficienti.

La Cassa

di disoccupazione aveva sospeso l'assicurata per 3 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione.

Infine,

l'Alta Corte ha deciso che l'amministrazione prima di applicare l'art. 30 cpv.

1 lett. c LADI, non deve raccomandare all'assicurato di intensificare le

ricerche di lavoro.

2.8. In una

sentenza del 1° marzo 2006 nella causa O. (C 257/05) ha confermato la

sospensione di 7 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta ad

un assicurato per avere compiuto ricerche di lavoro qualitativamente insufficienti

nel periodo di disdetta, argomentando:

"

(...)

Considerandi

2.

Es steht fest und ist unbestritten, dass die

Beschwerdeführerin in den zwei Monaten vor Beendigung des auf den 31. Juli 2004

befristeten

Arbeitsverhältnisses einundzwanzig Bewerbungen

und vom 1. August bis zur Anmeldung zur Arbeitsvermittlung am 12. August 2004

keine Arbeitsbemühungen nachgewiesen hat. Es handelte sich ausschliesslich um

Anfragen ohne konkretes Angebot (so genannte Blindbewerbungen) als

Miterzieherin, Floristin und in einem Fall als Büroangestellte, welche

telefonisch oder durch persönliche Vorsprache erfolgten.

2.1

Die Vorinstanz kam zum Schluss, dass die

Beschwerdeführerin sich bei der bekannten schwierigen Arbeitsmarktlage in den

Berufszweigen Floristik und Sozialpädagogik während den Sommermonaten noch

intensiver um eine zumutbare Arbeit hätte bemühen und auch Stellen ausserhalb

ihres Geschäfts- und

Bekanntenkreises, insbesondere für

ausgeschriebene Arbeitsgelegenheiten (allenfalls temporär und in anderen

Berufszweigen), hätte bewerben müssen.

2.2

Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie habe

in den Monaten Juni bis August 2004 genügend Arbeitsbemühungen nachgewiesen. Im

Juli 2004 habe sie während zwei Wochen im Rahmen ihrer arbeitsvertraglichen

Verpflichtungen an einem Sommerlager auf einem Maiensäss teilnehmen müssen, wo

es keinen Zugang zu Internet oder Printmedien und auch keinen Telefonanschluss

gegeben habe.

Während dieser Zeit habe sie sich nicht bewerben

können. Im Übrigen habe sie sich gemäss Empfehlungen des Regionalen

Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) beworben.

3.

3.1

Die Beschwerdeführerin übersieht zunächst,

dass das AWA die Anzahl der Bewerbungen mit Einspracheentscheid vom 9. Dezember

2004.

als genügend betrachtete. Es begründete die Einstellung in der Anspruchsberechtigung

damit, diese seien in qualitativer Hinsicht unzureichend gewesen. Dabei

spielte, anders noch als in der Verfügung des AWA vom 30. August 2004, eine

allenfalls fehlende Kontinuität der Stellensuche keine Rolle. Der Umstand, dass

die Versicherte im Juli 2004 während zwei Wochen wie auch Anfang August 2004

keine Arbeitsbemühungen nachwies, war für den Einsprache- und den

vorinstanzlichen Entscheid nicht ausschlaggebend. Dahingestellt bleiben kann

sodann, ob sich die Beschwerdeführerin in der zweiten Hälfte August 2004

genügend um Arbeit bemüht hat, da es hier einzig um den Zeitraum von Juni bis

12.

August 2004 geht.

Dispositivo

3.2 Das AWA hat richtig erkannt, dass

telefonisch und durch persönliche Vorsprache erfolgende Blindbewerbungen der

Abklärung dienen, ob eine Stelle frei ist. Insoweit war das Vorgehen der

Beschwerdeführerin durchaus sinnvoll.

Dadurch wurde sie aber nicht von der Pflicht

entbunden, sich in erster Linie um ausgeschriebene und damit offene

Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei welchen die Erfolgsaussichten auf einen

Vertragsabschluss erheblich grösser sind. Dies galt umso mehr, als in den

Berufszweigen der Sozialpädagogik und Floristik wegen der bevorstehenden

Sommerferien und der Sommerflaute wenig Personal gesucht wurde, wie die Beschwerdeführerin

im vorinstanzlichen Verfahren eingeräumt hat. Die von ihr getätigten Bemühungen

zeigen denn auch, dass bei einer einzigen Anfrage Interesse an den

Bewerbungsunterlagen bekundet wurde. Unter diesen Umständen war die Versicherte

von Gesetzes wegen (Art. 17 Abs. 1 AVIG) gehalten, auch ausserhalb ihres

bisherigen Tätigkeitsbereichs mit der gebotenen Intensität Arbeit zu suchen, um

Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Anhaltspunkte

dafür, dass das RAV die Auskunft erteilte, zum einen genügten einzig aus Anfragen

ohne konkretes Angebot erfolgende Arbeitsbemühungen den Anforderungen an die

Stellensuche in qualitativer Hinsicht und zum anderen könne sich die

Versicherte während der ersten drei Monate auf Bewerbungen im Gebiete des

zuletzt ausgeübten Berufs (Sozialpädagogin) beschränken, liegen nicht vor.

Unter diesen Umständen ist die Beschwerdeführerin zu Recht in der

Anspruchsberechtigung eingestellt worden. (...)"

2.9. Nella

presente fattispecie risulta dagli atti che l'assicurato il 15 luglio 2005 è stato

licenziato per il 30 settembre 2005 ed è stato immediatamente esentato dal

prestare la sua attività lavorativa durante il periodo di disdetta (cfr. Doc.

8).

Egli ha

saputo comprovare soltanto 3 ricerche di lavoro per il mese di agosto (compiute

dal 18 al 29 di quel mese, cfr. Doc. 6) e soltanto 3 ricerche per il mese di

settembre 2005 (dal 5 all'11 di quel mese, cfr. Doc. 6).

Tali

ricerche si rivelano insufficienti dal profilo quantitativo (cfr. consid. 2.4),

tanto più se si considera che l'assicurato, durante il periodo di disdetta, è

stato esonerato dal lavorare "onde agevolarla per la ricerca di un nuovo

posto di lavoro" (cfr. Doc. 8).

In simili

condizioni la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, in

quanto anche l'entità della sanzione corrisponde alla prassi in vigore in caso

di insufficienti ricerche di lavoro (cfr. consid. 2.6).

L'affermazione

dell'assicurato, secondo cui egli non sapeva di dovere cercare lavoro prima di

iscriversi in disoccupazione non risulta credibile, in quanto, da un parte,

egli ha effettivamente compiuto ricerche di lavoro (anche se in modo

insufficiente) anche prima di iscriversi per il collocamento, d'altra parte,

egli era già stato iscritto in passato in disoccupazione per cui doveva essere

a conoscenza dei suoi obblighi (cfr. consid. 1.1. e 2.2).

Comunque,

anche qualora l'assicurato realmente non avesse saputo che occorre cercare

lavoro durante il periodo di disdetta, la sanzione avrebbe in ogni caso dovuto

essere confermata.

Infatti,

in diverse sentenze (cfr. STCA del 20 novembre 2003 nella causa B., 38.2003.55;

STCA del 20 ottobre 2004 nella causa B., 38.2004.30) il TCA ha stabilito che anche

dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del

TFA, deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un

impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo

obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per

chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri (cfr. art. 27 LPGA e consid.

2.8).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

é respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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