38.2006.81
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15 marzo 2007Italiano20 min
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Numero d'incarto:
38.2006.81
Data decisione, Autorità:
15.03.2007, TCA
Titolo:
Sospensione indennità 13g per mancata partecipazione ad una misura assegnata. La durata della sospensione soggiace al principio della proporzionalità. Un corso è inadeguato quando le circostanze personali o lo stato di salute dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo.
INDENNITÀ
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
PROPORZIONALITÀ
RIFIUTO DELL'OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 16 cpv. 2 let. c LADI
art. 17 cpv. 3 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 85 cpv. 1 let. a LADI
art. 85 cpv. 1 let. c LADI
art. 85b LADI
art. 14 cpv. 2 OADI
art. 25 cpv. 2 OADI
art. 45 cpv. 2bis OADI
art. 45 cpv. 3 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.81
DC/sc
Lugano
15 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
settembre 2006 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 21 settembre 2006 la Sezione del Lavoro ha
confermato la precedente decisione del 4 aprile 2006 con la quale ha sospeso
l'assicurata per 13 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. Doc.
16), argomentando:
"
(...)
3. Nel caso in esame, l'opponente ha asserito
di non avere potuto partecipare alla misura assegnatale, i giorni 6, 7 e 8
febbraio 2006, siccome il figlio (__________) era ammalato. L'assicurata non ha
al riguardo prodotto alcuna attestazione medica, poiché - a suo dire - la
malattia del figlio (influenza) non necessitava l'intervento di un medico.
Dagli accertamenti direttamente esperiti da
questo Ufficio presso la scuola elementare di __________ è risultato che __________
non è stato assente nel periodo in questione e che ha addirittura partecipato
alla settimana bianca organizzata a __________.
Ora, tenuto conto di quanto precede, considerata
l'adeguatezza della misura assegnata dall'URC, ritenuto inoltre come il mancato
inizio della stessa da parte della signora RI 1 non possa essere scusato (la
giustificazione fornita dalla stessa si è infatti rivelata infondata), la sanzione
di tredici giorni inflitta all'assicurata è conforme al principio della
proporzionalità e deve dunque essere confermata. Non sussistono del resto
motivi per ridurre la durata della sospensione decretata con la decisione qui
contestata.
Pertanto, tenuto conto degli argomenti sollevati
con l'opposizione in esame, non si ritiene di poter giungere a una conclusione
diversa rispetto a quanto stabilito con decisione 4 aprile 2006." (Doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è così espressa:
"
(...)
Io dissi che il bambino era ammalato ma non necessitava
di cure mediche, per questo non ritenni opportuna nessuna giustificazione.
Se per voi accudire un figlio significa solo
quando ha bisogno di un medico, allora forse sono troppo antiquata, ma non
ritengo giusto dover pagare 2 volte il debito.
(1°) Ho pagato con 13 giorni di salario.
(2°) Frequentare il corso come sto facendo
regolarmente.
Per questo ritengo giusto il rimborso dei 13
giorni." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 15 dicembre 2006 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso (cfr. Doc. VIII).
1.4. Rispondendo
ad una richiesta del TCA, il 13 marzo 2007 la Sezione del lavoro ha fatto
pervenire della documentazione comprovante che l'assicurata ha due figli: __________,
nata il __________ (cfr. Doc. IX/1) e __________, nato il __________ (cfr. Doc.
IX/2).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se l'assicurata deve o meno essere sospesa
dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere interrotto il corso __________
assegnatole dall’URC di __________ il 7 dicembre 2005 .
In virtù
dell’art. 17 cpv. 3 LADI, l’assicurato è tenuto ad accettare un’occupazione
adeguata propostagli. E’ obbligato, su istruzione dell’ufficio del lavoro
competente, a:
a. frequentare
corsi appropriati di riqualificazione o di perfezionamento che migliorano
la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare
a discussioni o sedute d’orientamento; nonché
c. fornire
Fatti
i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza
di un’occupazione.
Secondo
l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità
se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l'esecuzione o lo scopo.
2.3. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La
sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3
LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al
principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF
123 V 150; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01, consid. 1.3; STFA
del 28 settembre 2001 nella causa U., C 119/01, consid. 3; STFA del 21 maggio
2001 nella causa D., C 424/00, consid. 2).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.4. In una
sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non
iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione.
Si
trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso
di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del
lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che
dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso
a tempo pieno.
L'Alta
Corte ha innanzitutto stabilito che il motivo è plausibile, ai sensi dell'art.
30 cpv. 1 lett. d LADI, se la frequentazione del corso non è considerata
adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b,
pag. 85):
"
(…)
Was ein «entschuldbarer Grund» ist, wird im
Gesetz nicht näher ausgeführt. Es liegt indessen nahe, einen entschuldbaren
Grund für den Nichtantritt oder den Abbruch eines Kurses anzuerkennen, wenn der
Kursbesuch der versicherten Person nicht zumutbar ist. Dem Grundsatz der
Zumutbarkeit kommt im Arbeitslosenversicherungs-recht und im
Sozialversicherungsrecht überhaupt eine zentrale Bedeutung zu; er ist als
allgemeiner Rechtsgrundsatz immer da zu beachten, wo das Gesetz von einer
versicherten Person ein Bestimmtes Verhalten erwartet, und zwar auch dann, wenn
das Gesetz die Voraussetzung der Zumutbarkeit nicht ausdrücklich anführt (RSKV
1980 Nr. 406 S. 87 Erw. 2a; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Diss. Zürich 1995, insbesondere S. 63
ff.; Maurer, Begriff und Grundsatz der Zumutbarkeit im
Sozialversicherungsrecht, in: Festschrift 75 Jahre EVG, S. 221 ff.,
insbesondere S. 239; Locher, Die Schadenminderungspflicht im
Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in: Festschrift
75 Jahre EVG, S. 407 ff., insbesondere S. 427; Locher, Grundriss des
Sozialversichrungsrechts, 2. A., S. 57 Rz 30; Rüedi, Allgemeine
Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Schluep et al. [Hrsg.],
Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Bern 1993, S. 451
ff., insbesondere S. 454; Chopard, Die Einstellung in der
Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 20).
(…)" (cfr. DLA 1999 N. 9, consid. 2a, pag. 45-46)
Il TFA ha
poi aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze
personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere
debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA del 3 ottobre 2003
nella causa A., C 151/03; STFA del 17 giugno 2003 nella causa K, C80/03; STFA
del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella
causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000
pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V
234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere
realmente credibili, cfr. STFA del 14 aprile 1999 nella causa A., C 320/98)
dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo.
Questa
interpretazione è peraltro conforme alle disposizioni di diritto internazionale
della sicurezza sociale:
Considerandi
"
(…)
b) Nach Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG ist eine
Arbeit unzumutbar, wenn sie den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand
der versicherten Person nicht angemessen ist. Es liegt auf der Hand, auch einen
Kurs, zu dessen Besuch eine versicherte Person angewiesen worden ist, als
unzumutbar zu qualifizieren, wenn er den persönlichen Verhältnissen oder dem
Gesundheitszustand der versicherten person nicht angemessen ist; dies
namentlich auch deshalb, weil Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG ausdrücklich bestimmt,
dass Umschlungs- und Weiterbildungskurse, die eine versicherte Person auf
Weisung des zuständigen Arbeitsamtes besuchen muss, angemessen sein müssen.
Der in Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG enthaltene
Begriff der persönlichen Verhältnisse war bereits - im gleichen inhaltlichen
Zusammenhang - in der bis zum 31. Dezember 1995 gültig gewesenen Fassung von
Art. 16 AVIG (Art. 16 Abs. 1 lit. c AltAVIG) enthalten. Zudem wird der Begriff
Art. 14 Abs. 2 AVIV im Zusammenhang mit der Regelung der Zumutbarkeit von
ausserhäuslicher Arbeit von Heimarbeitnehmerinnen und Heimarbeitnehmern
verwendet. Nach der Rechtsprechung fallen, wenn die Zumutbarkeit einer Arbeit
unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse zu prüfen ist,
insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der Versicherten in
Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1995 Nr. 13 S. 71 Erw. 3e; vgl. auch Landolt,
a.a. O., S. 427 Rz 605, und Bigler-Eggenberger, Die Arbeitslosenversicherung,
das Stillen und das Diskriminierungsverbot, in: recht 1998 S. 41 ff.,
insbesondere S. 47 f.); zu berücksichtigen ist u.a. die Zahl der
betreuungsbedürftigen Kinder (ARV 1995 Nr. 13 S. 71 Erw. 3e). Diese
Rechtsprechung steht im Einklang mit Art. 21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168
der Interkantonalen (n.d.r. in realtà: internazionale) Arbeitsorganisation
(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom
21.
Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S. 1914), wonach bei der Beurteilung der
Zumutsbarkeit einer Beschäftigung unter anderem die Auswirkungen dieser
Beschäftigung auf die persönliche und familiäre Lage der Betreffenden zu
berücksichtigen sind. (…)"(DLA 1999 N. 9, consid.
2b, pag. 46)
Nel caso
che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha quindi stabilito che,
trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso
era inadeguato visto che essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età
scolastica mentre il terzo doveva essere allattato diverse volte al giorno, e
che doveva inoltre frequentare un altro corso d'informatica approvato
dall'assicurazione contro la disoccupazione, che si svolgeva fuori dal suo
luogo di domicilio e che la obbligava anche a svolgere esercizi a casa. Il
corso era dunque inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17
cpv. 3 lett. a LADI:
"
(…)
Die Rekurskommission hat zu Unrecht diese
Umstände nicht als Faktoren anerkannt, welche den Besuch des Furger-Kurses vom
23.
bis 27 Juni 1997 als unzumutbar erscheinen liessen. Der Standpunkt der
Rekurskommission ist um so weniger verständlich, als der Furger-Kurs täglich
von 08.30 bis 11.30 Uhr und 13.15 bis 16.15 Uhr stattfand. Der
Beschwerdeführerin zuzumuten, diesen Kurs neben dem ebenfalls von der
Arbeitslosenversicherung bewilligten PC-Kurs und den von ihr wahrzunehmenden
familiären Aufgaben zu besuchen, ist mit Art. 16 Abs. 2 lit. c in Verbindung
mit Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG nicht vereinbar. Dies um so weniger, als die
Beschwerdeführerin eine Stelle im Umfang von lediglich 25 Prozent suchte. Auch
wenn dieser Umtand nicht dahingehend verstanden werden darf, dass auch ein
Kursbesuch der Beschwerdeführerin nur zugemutet werden kann, wenn der zeitliche
Aufwand einen Vierteleines gewöhnlichen wöchentlichen Arbeitspensums nicht
überschreitet, ist der vorliegend doch insofern von Bedeutung, als der Besuch
des Furger-Kurses neben dem PC-Kurs und der Kinderbetreuungsaufgabe eine
zeitliche Inanspruchnahme der Beschwerdeführerin zur Folge gehabt hätte, die
nicht mehr als angemssen (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG) oder zumutbar (Art. 16
Abs. 2 lit. c AVIG) bezeichnet werden kann."
(cfr. DLA 1999 N. 9, consid. 3, pag. 47)
In
un'altra sentenza del 20 febbraio 2006 nella causa M., C 349/05,
l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni di sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione) inflitta ad un assicurato che era rimasto
ingiustificatamente assente da un corso durante alcuni giorni.
In particolare
la nostra Massima Istanza si è così espressa:
"
Der 1964 geborene M.________ arbeitete vom 1.
Juni 2002 bis 28. Februar 2005 als Buchhalter in der Firma F.________. Am 28.
Februar 2005 meldete er sich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV)
zur Arbeitsvermittlung an.
Dieses forderte ihn am 5. April 2005 auf, am
Standortbestimmungs- und Bewerbungskurs cm-p Transit Sentiero Typ A für
Kaderleute und
Fachspezialist/-innen aus unteren und mittleren
Kaderfunktionen (Ein
Begleitprogramm für die Stellensuche mit
persönlichem Coaching) teilzunehmen.
Der Kurs fand vom 25. April 2005 bis 3. Juni 2005
an 10 Tagen verteilt jeweils von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Der Versicherte
hat den Kurs am 25. und 27. April 2005 besucht. Am 26., 28. und 29. April 2005
fehlte er entschuldigt (wegen eines Vorstellungsgesprächs und Unfalls). Am 4.,
12.
, 19. und 26. Mai sowie 3. Juni 2005 blieb er dem Kurs unentschuldigt fern.
Mit Verfügung vom 27. Juni 2005 stellte ihn das Amt für Wirtschaft und Arbeit
des Kantons Zürich (AWA) wegen unentschuldigten Fernbleibens vom Kurs ab 4.
Juli
2005.
für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung
ein. Die dagegen erhobene Einsprache wies es mit Entscheid vom 16. August 2005
ab.
(…)
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob der Versicherte zu
Recht wegen Nichtbefolgung von Weisungen für die Dauer von fünf Tagen in der
Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist. Wird gegen eine
Einstellungsverfügung Beschwerde erhoben, hat das Gericht vorfrageweise zu
entscheiden, ob die Anweisung zum
Kursbesuch zu Recht ergangen ist (SVR 1998 ALV
Nr. 12 S. 38 Erw. 3d).
2.1
Die Vorinstanz hat mit zutreffender und
Dispositivo
überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass keine
stichhaltigen Gründe ausgewiesen sind, die den Kursbesuch für den Beschwerdeführer
als unzumutbar erscheinen liessen.
2.2
2.2.1Der Versicherte wiederholt in der erwaltungsgerichtsbeschwerde
die bereits vorinstanzlich vorgebrachte Kritik, der Kurs habe ihm keine neuen Ideen
vermittelt, da er schon öfters die Arbeitsplätze gewechselt habe und Bewerbungsgespräche
für ihn nichts Neues gewesen seien. Für ihn wären Sprachkurse mit Zertifikat
sinnvoller gewesen. Weiter bemängelt er generell die Qualität des Kurses. Er
habe z.B. seinen Lebenslauf entsprechend den Kursangaben abgeändert, worauf die
Reaktion bei zwei Vorstellungsgesprächen negativ gewesen sei. Zudem habe kein
Erfahrungsaustausch zwischen den Kursteilnehmern stattgefunden, da diese
entweder nicht zum Mitmachen bereit oder nicht auf dem gleichen Niveau gewesen
seien. Da der Kurs nichts gebracht habe, habe auch ein kompetenter Kursleiter
nichts genützt.
Die Vorinstanz hat zu Recht erwogen, dass der
Kurs grundsätzlich geeignet war, die Vermittlungsfähigkeit des Versicherten zu
fördern. Auf Grund des Kursinhalts wäre der Kurs zumindest geeignet gewesen,
ihm neue Perspektiven zu eröffnen und neue Ansätze bei der Stellensuche finden
zu helfen. Die vermittelten spezifischen Kenntnisse können, unabhängig von
Branche und Tätigkeit, für das berufliche Fortkommen von entscheidender Bedeutung
sein
und mithin die Vermittlungsfähigkeit fördern
(vgl. auch Urteil N. vom 16. November 2005 Erw. 3.1, C 253/05). Auch wenn dem
Teilnehmer eines Weiterbildungskurses die kritische Beurteilung des
Kurskonzepts oder der -leitung grundsätzlich unbenommen ist, sind keine Gründe
ersichtlich, welche die erwähnte Haltung des Versicherten rechtfertigen würden
(vgl. auch Urteil K. vom 12. Mai 1997, C 84/97).
Soweit er einwendet, Sprachkurse wären für ihn
angebrachter gewesen, ist festzuhalten, dass für die Anordnung
arbeitsmarktlicher Massnahmen ein relativ weiter Ermessensspielraum besteht.
Sie sind zu absolvieren, soweit sie der versicherten Person zumutbar sind.
Inhaltlich trifft das hier zu. (…)."
2.5. In una
direttiva pubblicata in Prassi ML/AD 2001/3 foglio 3, il SECO ha pubblicato la
seguente direttiva:
"
Impedimento nell’adempiere le prescrizioni di
controllo o nel partecipare a un PML a causa di un figlio malato.
Un assicurato è impedito nell’adempimento delle
prescrizioni di controllo (art. 17 LADI) o nella partecipazione a un
provvedimento inerente al mercato del lavoro (art. 59 a 75 LADI) poiché il
figlio è malato.
Il Servizio competente può autorizzare
l’assicurato a rinviare il colloquio di consulenza e di controllo (art. 25 cpv.
2 OADI). In tal caso, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera per tre
giorni al massimo (per analogia all’art. 36 cpv. 3 della legge sul lavoro)
anche se non è idoneo al collocamento. Egli dovrà tuttavia presentare un
certificato medico. Se non riesce a organizzare l’assistenza del figlio malato
entro tre giorni, il Servizio competente gli negherà l’idoneità al collocamento
fino a nuovo avviso.
L’organizzatore di un provvedimento inerente al
mercato del lavoro deve procedere per analogia se un assicurato è impossibilitato
a partecipare a un PML poiché ha un figlio malato.
L’assicurato è tenuto ad avvisare immediatamente
il Servizio competente o l’organizzatore se è impossibilitato a presentarsi o a
partecipare a un provvedimento."
2.6. Chiamato ora
a pronunciarsi nella presente fattispecie il TCA ribadisce, innanzitutto, che
secondo l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente
assegnati (cfr. DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti…", pag.
86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di
occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art.
30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.2.).
Inoltre,
va ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta
quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli
assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle
capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI;
art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa S.B.,
38.2000.74; DLA 2001 p. 86; STFA B. non pubblicata del 13 maggio 1993, C
121/92).
Dagli
atti dell'incarto risulta che l'assicurata non ha partecipato nei giorni 6, 7 e
8 febbraio 2006 al corso __________ (__________), cfr. Doc. 20).
Essa
giustifica la sua assenza con il fatto di avere dovuto accudire il "figlio
ammalato" (cfr. Doc. 20).
Dagli
accertamenti compiuti dall'amministrazione è tuttavia emerso che in quei giorni
il figlio dell'assicurata __________ non è stato assente da scuola nei giorni
6, 7 e 8 febbraio 2006, ma ha anzi regolarmente partecipato alla settimana
bianca svolta a __________ (cfr. Doc. 6, dichiarazione del maestro __________
della Scuola elementare di __________).
La
giustificazione data dall'assicurata per non partecipare al corso nei giorni in
questione non è dunque credibile.
Di
conseguenza, a ragione, la Sezione del lavoro ha applicato l'art. 30 cpv. 1
lett. d LADI e le ha inflitto una sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
2.7. Per quanto
attiene all'entità della sanzione, va osservato che il TFA ritiene che di
regola la prima volta in cui un assicurato non inizia un corso impartitogli
dall'amministrazione o lo interrompe incorra in una colpa di gravità media, per
cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30 giorni (cfr. STFA del
9 ottobre 2002 nella causa M., C 136/01, consid. 5.2.).
Inoltre la
prassi amministrativa prevede per l'assenza o l'interruzione ingiustificata a
un corso di circa quattro settimane una sanzione da 13 a 15 giorni, una
sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e
di 19-20 giorni nel caso di un corso di circa dieci settimane. Per corsi di
durata superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in maniera
appropriata (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) emessa dal
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68; Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio
giuridico), direttiva della Sezione del lavoro no 054b, ottobre/dicembre 2003,
p.to 3.D).
Sulla
base di quanto appena esposto e ritenuto che il potere di apprezzamento
dell'amministrazione in merito alla durata della sospensione è estremamente
esteso (cfr. DTF 123 V 152; STFA del 21 maggio 2002 nella causa W.; C 351/01;
STFA dell'8 luglio 2003 nella causa N., C 316/02; G. Gehrards, op. cit., N. 52
ad art. 30, pag. 374) e che il giudice non può senza validi motivi, sostituire
il suo potere di apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 14
luglio 2004 nella causa K., C 254/03, consid. 2; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF
123 V 152 consid. 2), tutto ben considerato, la sanzione di 13 giorni di
sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione è da ritenere conforme
al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4. e STFA del 9 ottobre 2002
nella causa M., C 136/01, già citata al consid. 2.5, in cui il TFA ha ridotto
la sanzione da 36 a 23 giorni di sospensione inflitta a un'assicurata che non
aveva iniziato un corso di 5 giorni).
La
decisione su opposizione del 21 settembre 2006 deve dunque essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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