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Decisione

38.2006.81

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15 marzo 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti necessari per valutare l’idoneità al collocamento o l’adeguatezza

di un’occupazione.

Secondo

l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità

se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio

competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è

sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto

l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso

impossibile l'esecuzione o lo scopo.

2.3. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La

sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3

LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al

principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF

123 V 150; STFA del 17 marzo 2003 nella causa J., C 278/01, consid. 1.3; STFA

del 28 settembre 2001 nella causa U., C 119/01, consid. 3; STFA del 21 maggio

2001 nella causa D., C 424/00, consid. 2).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.4. In una

sentenza pubblicata in DLA 1999 N. 9 pag. 42 il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha avuto occasione di chiarire quando un assicurato può non

iniziare o interrompere un corso senza incorrere in nessuna sanzione.

Si

trattava di un'assicurata alla quale era stato ordinato di frequentare un corso

di 4 giorni, a tempo pieno, intitolato "Successo sul mercato del

lavoro". L'assicurata ha rifiutato di prendervi parte sottolineando, che

dovendosi occupare anche dei propri figli, le era impossibile seguire il corso

a tempo pieno.

L'Alta

Corte ha innanzitutto stabilito che il motivo è plausibile, ai sensi dell'art.

30 cpv. 1 lett. d LADI, se la frequentazione del corso non è considerata

adeguata per l'assicurato in questione (cfr. pure DLA 2001 N. 7, consid. 3b,

pag. 85):

"

(…)

Was ein «entschuldbarer Grund» ist, wird im

Gesetz nicht näher ausgeführt. Es liegt indessen nahe, einen entschuldbaren

Grund für den Nichtantritt oder den Abbruch eines Kurses anzuerkennen, wenn der

Kursbesuch der versicherten Person nicht zumutbar ist. Dem Grundsatz der

Zumutbarkeit kommt im Arbeitslosenversicherungs-recht und im

Sozialversicherungsrecht überhaupt eine zentrale Bedeutung zu; er ist als

allgemeiner Rechtsgrundsatz immer da zu beachten, wo das Gesetz von einer

versicherten Person ein Bestimmtes Verhalten erwartet, und zwar auch dann, wenn

das Gesetz die Voraussetzung der Zumutbarkeit nicht ausdrücklich anführt (RSKV

1980 Nr. 406 S. 87 Erw. 2a; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, Diss. Zürich 1995, insbesondere S. 63

ff.; Maurer, Begriff und Grundsatz der Zumutbarkeit im

Sozialversicherungsrecht, in: Festschrift 75 Jahre EVG, S. 221 ff.,

insbesondere S. 239; Locher, Die Schadenminderungspflicht im

Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung, in: Festschrift

75 Jahre EVG, S. 407 ff., insbesondere S. 427; Locher, Grundriss des

Sozialversichrungsrechts, 2. A., S. 57 Rz 30; Rüedi, Allgemeine

Rechtsgrundsätze des Sozialversicherungsprozesses, in: Schluep et al. [Hrsg.],

Recht, Staat und Politik am Ende des zweiten Jahrtausends, Bern 1993, S. 451

ff., insbesondere S. 454; Chopard, Die Einstellung in der

Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 20).

(…)" (cfr. DLA 1999 N. 9, consid. 2a, pag. 45-46)

Il TFA ha

poi aggiunto che un corso è ritenuto inadeguato quando le circostanze

personali o lo stato di salute (i motivi di salute devono essere

debitamente comprovati mediante certificati medici, cfr. STFA del 3 ottobre 2003

nella causa A., C 151/03; STFA del 17 giugno 2003 nella causa K, C80/03; STFA

del 18 aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella

causa G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000

pag. 38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a, pag. 352; DTF 124 V

234, consid. 4b/bb e riferimenti, pag. 238. Tali certificati devono essere

realmente credibili, cfr. STFA del 14 aprile 1999 nella causa A., C 320/98)

dell'assicurato non gli permettono ragionevolmente di seguirlo.

Questa

interpretazione è peraltro conforme alle disposizioni di diritto internazionale

della sicurezza sociale:

Considerandi

"

(…)

b) Nach Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG ist eine

Arbeit unzumutbar, wenn sie den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand

der versicherten Person nicht angemessen ist. Es liegt auf der Hand, auch einen

Kurs, zu dessen Besuch eine versicherte Person angewiesen worden ist, als

unzumutbar zu qualifizieren, wenn er den persönlichen Verhältnissen oder dem

Gesundheitszustand der versicherten person nicht angemessen ist; dies

namentlich auch deshalb, weil Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG ausdrücklich bestimmt,

dass Umschlungs- und Weiterbildungskurse, die eine versicherte Person auf

Weisung des zuständigen Arbeitsamtes besuchen muss, angemessen sein müssen.

Der in Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG enthaltene

Begriff der persönlichen Verhältnisse war bereits - im gleichen inhaltlichen

Zusammenhang - in der bis zum 31. Dezember 1995 gültig gewesenen Fassung von

Art. 16 AVIG (Art. 16 Abs. 1 lit. c AltAVIG) enthalten. Zudem wird der Begriff

Art. 14 Abs. 2 AVIV im Zusammenhang mit der Regelung der Zumutbarkeit von

ausserhäuslicher Arbeit von Heimarbeitnehmerinnen und Heimarbeitnehmern

verwendet. Nach der Rechtsprechung fallen, wenn die Zumutbarkeit einer Arbeit

unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Verhältnisse zu prüfen ist,

insbesondere die gesundheitlichen und familiären Umstände der Versicherten in

Betracht (BGE 120 V 375; ARV 1995 Nr. 13 S. 71 Erw. 3e; vgl. auch Landolt,

a.a. O., S. 427 Rz 605, und Bigler-Eggenberger, Die Arbeitslosenversicherung,

das Stillen und das Diskriminierungsverbot, in: recht 1998 S. 41 ff.,

insbesondere S. 47 f.); zu berücksichtigen ist u.a. die Zahl der

betreuungsbedürftigen Kinder (ARV 1995 Nr. 13 S. 71 Erw. 3e). Diese

Rechtsprechung steht im Einklang mit Art. 21 Abs. 2 des Übereinkommens Nr. 168

der Interkantonalen (n.d.r. in realtà: internazionale) Arbeitsorganisation

(IAO) über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom

21.

Juni 1988 (SR 0.822.726.8; AS 1991 S. 1914), wonach bei der Beurteilung der

Zumutsbarkeit einer Beschäftigung unter anderem die Auswirkungen dieser

Beschäftigung auf die persönliche und familiäre Lage der Betreffenden zu

berücksichtigen sind. (…)"(DLA 1999 N. 9, consid.

2b, pag. 46)

Nel caso

che era chiamata a giudicare la nostra Massima Istanza ha quindi stabilito che,

trattandosi di un'assicurata che cercava un impiego limitato al 25%, il corso

era inadeguato visto che essa doveva occuparsi di tre figli di cui due in età

scolastica mentre il terzo doveva essere allattato diverse volte al giorno, e

che doveva inoltre frequentare un altro corso d'informatica approvato

dall'assicurazione contro la disoccupazione, che si svolgeva fuori dal suo

luogo di domicilio e che la obbligava anche a svolgere esercizi a casa. Il

corso era dunque inappropriato, contrariamente a quanto previsto all'art. 17

cpv. 3 lett. a LADI:

"

(…)

Die Rekurskommission hat zu Unrecht diese

Umstände nicht als Faktoren anerkannt, welche den Besuch des Furger-Kurses vom

23.

bis 27 Juni 1997 als unzumutbar erscheinen liessen. Der Standpunkt der

Rekurskommission ist um so weniger verständlich, als der Furger-Kurs täglich

von 08.30 bis 11.30 Uhr und 13.15 bis 16.15 Uhr stattfand. Der

Beschwerdeführerin zuzumuten, diesen Kurs neben dem ebenfalls von der

Arbeitslosenversicherung bewilligten PC-Kurs und den von ihr wahrzunehmenden

familiären Aufgaben zu besuchen, ist mit Art. 16 Abs. 2 lit. c in Verbindung

mit Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG nicht vereinbar. Dies um so weniger, als die

Beschwerdeführerin eine Stelle im Umfang von lediglich 25 Prozent suchte. Auch

wenn dieser Umtand nicht dahingehend verstanden werden darf, dass auch ein

Kursbesuch der Beschwerdeführerin nur zugemutet werden kann, wenn der zeitliche

Aufwand einen Vierteleines gewöhnlichen wöchentlichen Arbeitspensums nicht

überschreitet, ist der vorliegend doch insofern von Bedeutung, als der Besuch

des Furger-Kurses neben dem PC-Kurs und der Kinderbetreuungsaufgabe eine

zeitliche Inanspruchnahme der Beschwerdeführerin zur Folge gehabt hätte, die

nicht mehr als angemssen (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG) oder zumutbar (Art. 16

Abs. 2 lit. c AVIG) bezeichnet werden kann."

(cfr. DLA 1999 N. 9, consid. 3, pag. 47)

In

un'altra sentenza del 20 febbraio 2006 nella causa M., C 349/05,

l'Alta Corte ha confermato una sanzione (5 giorni di sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione) inflitta ad un assicurato che era rimasto

ingiustificatamente assente da un corso durante alcuni giorni.

In particolare

la nostra Massima Istanza si è così espressa:

"

Der 1964 geborene M.________ arbeitete vom 1.

Juni 2002 bis 28. Februar 2005 als Buchhalter in der Firma F.________. Am 28.

Februar 2005 meldete er sich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV)

zur Arbeitsvermittlung an.

Dieses forderte ihn am 5. April 2005 auf, am

Standortbestimmungs- und Bewerbungskurs cm-p Transit Sentiero Typ A für

Kaderleute und

Fachspezialist/-innen aus unteren und mittleren

Kaderfunktionen (Ein

Begleitprogramm für die Stellensuche mit

persönlichem Coaching) teilzunehmen.

Der Kurs fand vom 25. April 2005 bis 3. Juni 2005

an 10 Tagen verteilt jeweils von 08.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Der Versicherte

hat den Kurs am 25. und 27. April 2005 besucht. Am 26., 28. und 29. April 2005

fehlte er entschuldigt (wegen eines Vorstellungsgesprächs und Unfalls). Am 4.,

12.

, 19. und 26. Mai sowie 3. Juni 2005 blieb er dem Kurs unentschuldigt fern.

Mit Verfügung vom 27. Juni 2005 stellte ihn das Amt für Wirtschaft und Arbeit

des Kantons Zürich (AWA) wegen unentschuldigten Fernbleibens vom Kurs ab 4.

Juli

2005.

für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung

ein. Die dagegen erhobene Einsprache wies es mit Entscheid vom 16. August 2005

ab.

(…)

2.

Streitig und zu prüfen ist, ob der Versicherte zu

Recht wegen Nichtbefolgung von Weisungen für die Dauer von fünf Tagen in der

Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist. Wird gegen eine

Einstellungsverfügung Beschwerde erhoben, hat das Gericht vorfrageweise zu

entscheiden, ob die Anweisung zum

Kursbesuch zu Recht ergangen ist (SVR 1998 ALV

Nr. 12 S. 38 Erw. 3d).

2.1

Die Vorinstanz hat mit zutreffender und

Dispositivo

überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass keine

stichhaltigen Gründe ausgewiesen sind, die den Kursbesuch für den Beschwerdeführer

als unzumutbar erscheinen liessen.

2.2

2.2.1Der Versicherte wiederholt in der erwaltungsgerichtsbeschwerde

die bereits vorinstanzlich vorgebrachte Kritik, der Kurs habe ihm keine neuen Ideen

vermittelt, da er schon öfters die Arbeitsplätze gewechselt habe und Bewerbungsgespräche

für ihn nichts Neues gewesen seien. Für ihn wären Sprachkurse mit Zertifikat

sinnvoller gewesen. Weiter bemängelt er generell die Qualität des Kurses. Er

habe z.B. seinen Lebenslauf entsprechend den Kursangaben abgeändert, worauf die

Reaktion bei zwei Vorstellungsgesprächen negativ gewesen sei. Zudem habe kein

Erfahrungsaustausch zwischen den Kursteilnehmern stattgefunden, da diese

entweder nicht zum Mitmachen bereit oder nicht auf dem gleichen Niveau gewesen

seien. Da der Kurs nichts gebracht habe, habe auch ein kompetenter Kursleiter

nichts genützt.

Die Vorinstanz hat zu Recht erwogen, dass der

Kurs grundsätzlich geeignet war, die Vermittlungsfähigkeit des Versicherten zu

fördern. Auf Grund des Kursinhalts wäre der Kurs zumindest geeignet gewesen,

ihm neue Perspektiven zu eröffnen und neue Ansätze bei der Stellensuche finden

zu helfen. Die vermittelten spezifischen Kenntnisse können, unabhängig von

Branche und Tätigkeit, für das berufliche Fortkommen von entscheidender Bedeutung

sein

und mithin die Vermittlungsfähigkeit fördern

(vgl. auch Urteil N. vom 16. November 2005 Erw. 3.1, C 253/05). Auch wenn dem

Teilnehmer eines Weiterbildungskurses die kritische Beurteilung des

Kurskonzepts oder der -leitung grundsätzlich unbenommen ist, sind keine Gründe

ersichtlich, welche die erwähnte Haltung des Versicherten rechtfertigen würden

(vgl. auch Urteil K. vom 12. Mai 1997, C 84/97).

Soweit er einwendet, Sprachkurse wären für ihn

angebrachter gewesen, ist festzuhalten, dass für die Anordnung

arbeitsmarktlicher Massnahmen ein relativ weiter Ermessensspielraum besteht.

Sie sind zu absolvieren, soweit sie der versicherten Person zumutbar sind.

Inhaltlich trifft das hier zu. (…)."

2.5. In una

direttiva pubblicata in Prassi ML/AD 2001/3 foglio 3, il SECO ha pubblicato la

seguente direttiva:

"

Impedimento nell’adempiere le prescrizioni di

controllo o nel partecipare a un PML a causa di un figlio malato.

Un assicurato è impedito nell’adempimento delle

prescrizioni di controllo (art. 17 LADI) o nella partecipazione a un

provvedimento inerente al mercato del lavoro (art. 59 a 75 LADI) poiché il

figlio è malato.

Il Servizio competente può autorizzare

l’assicurato a rinviare il colloquio di consulenza e di controllo (art. 25 cpv.

2 OADI). In tal caso, l’assicurato ha diritto all’indennità giornaliera per tre

giorni al massimo (per analogia all’art. 36 cpv. 3 della legge sul lavoro)

anche se non è idoneo al collocamento. Egli dovrà tuttavia presentare un

certificato medico. Se non riesce a organizzare l’assistenza del figlio malato

entro tre giorni, il Servizio competente gli negherà l’idoneità al collocamento

fino a nuovo avviso.

L’organizzatore di un provvedimento inerente al

mercato del lavoro deve procedere per analogia se un assicurato è impossibilitato

a partecipare a un PML poiché ha un figlio malato.

L’assicurato è tenuto ad avvisare immediatamente

il Servizio competente o l’organizzatore se è impossibilitato a presentarsi o a

partecipare a un provvedimento."

2.6. Chiamato ora

a pronunciarsi nella presente fattispecie il TCA ribadisce, innanzitutto, che

secondo l'art. 17 cpv. 3 LADI, l'assicurato è tenuto a frequentare i

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro che gli vengono ufficialmente

assegnati (cfr. DTF 121 V58; D. Cattaneo, "Alcuni compiti…", pag.

86-87). Colui che non partecipa o che interrompe il corso o il programma di

occupazione, senza validi motivi, deve essere sanzionato sulla base dell'art.

30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. DTF 125 V 360; DLA 1999 pag. 45-47; consid. 2.2.).

Inoltre,

va ricordato che spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta

quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli

assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle

capacità e attitudini dell'assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI;

art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA del 5 ottobre 2000 nella causa S.B.,

38.2000.74; DLA 2001 p. 86; STFA B. non pubblicata del 13 maggio 1993, C

121/92).

Dagli

atti dell'incarto risulta che l'assicurata non ha partecipato nei giorni 6, 7 e

8 febbraio 2006 al corso __________ (__________), cfr. Doc. 20).

Essa

giustifica la sua assenza con il fatto di avere dovuto accudire il "figlio

ammalato" (cfr. Doc. 20).

Dagli

accertamenti compiuti dall'amministrazione è tuttavia emerso che in quei giorni

il figlio dell'assicurata __________ non è stato assente da scuola nei giorni

6, 7 e 8 febbraio 2006, ma ha anzi regolarmente partecipato alla settimana

bianca svolta a __________ (cfr. Doc. 6, dichiarazione del maestro __________

della Scuola elementare di __________).

La

giustificazione data dall'assicurata per non partecipare al corso nei giorni in

questione non è dunque credibile.

Di

conseguenza, a ragione, la Sezione del lavoro ha applicato l'art. 30 cpv. 1

lett. d LADI e le ha inflitto una sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

2.7. Per quanto

attiene all'entità della sanzione, va osservato che il TFA ritiene che di

regola la prima volta in cui un assicurato non inizia un corso impartitogli

dall'amministrazione o lo interrompe incorra in una colpa di gravità media, per

cui la durata della sospensione si situa tra i 16 e i 30 giorni (cfr. STFA del

9 ottobre 2002 nella causa M., C 136/01, consid. 5.2.).

Inoltre la

prassi amministrativa prevede per l'assenza o l'interruzione ingiustificata a

un corso di circa quattro settimane una sanzione da 13 a 15 giorni, una

sanzione da 16 a 18 giorni se la durata del corso è di circa cinque settimane e

di 19-20 giorni nel caso di un corso di circa dieci settimane. Per corsi di

durata superiore il numero di giorni di penalità è da aumentare in maniera

appropriata (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) emessa dal

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68; Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio

giuridico), direttiva della Sezione del lavoro no 054b, ottobre/dicembre 2003,

p.to 3.D).

Sulla

base di quanto appena esposto e ritenuto che il potere di apprezzamento

dell'amministrazione in merito alla durata della sospensione è estremamente

esteso (cfr. DTF 123 V 152; STFA del 21 maggio 2002 nella causa W.; C 351/01;

STFA dell'8 luglio 2003 nella causa N., C 316/02; G. Gehrards, op. cit., N. 52

ad art. 30, pag. 374) e che il giudice non può senza validi motivi, sostituire

il suo potere di apprezzamento a quello dell'amministrazione (cfr. STFA del 14

luglio 2004 nella causa K., C 254/03, consid. 2; DTF 126 V 353 consid. 5d; DTF

123 V 152 consid. 2), tutto ben considerato, la sanzione di 13 giorni di

sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione è da ritenere conforme

al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4. e STFA del 9 ottobre 2002

nella causa M., C 136/01, già citata al consid. 2.5, in cui il TFA ha ridotto

la sanzione da 36 a 23 giorni di sospensione inflitta a un'assicurata che non

aveva iniziato un corso di 5 giorni).

La

decisione su opposizione del 21 settembre 2006 deve dunque essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso

è respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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