38.2006.83
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14 febbraio 2007Italiano24 min
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Numero d'incarto:
38.2006.83
Data decisione, Autorità:
14.02.2007, TCA
Titolo:
Indennità di disoccupazione negate.L'assicurata occupava in seno alla ditta,sua ex datrice di lavoro,una posizione analoga a un datore di lavoro(iscritta a RC quale socia e gerente). La Cassa ha comunque indicato che avrebbe riesaminato il caso per il periodo successivo alla cessione dell'attività.
INDENNITÀ
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
art. 8 cpv. 1 let. a LADI
art. 8 cpv. 1 let. b LADI
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 51 cpv. 2 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.83
DC/sc
Lugano
14 febbraio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 ottobre
2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 5 ottobre 2006 la Cassa CO 1 ha confermato la
precedente decisione del 4 settembre 2006 con la quale ha negato a RI 1 il
diritto all'indennità di disoccupazione in quanto l'assicurata risultava
iscritta a registro di commercio con la funzione di socia e gerente con firma
individuale della __________ (cfr. Doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale si è così espressa:
"
(...)
■
La __________ fu fondata nel __________, al momento
in cui la compagnia __________ - di cui ero impiegata - decise di cessare le
attività legate alla base di __________.
__________ propose
allora ai dipendenti colpiti dalla decisione due opzioni: a) il trasferimento a
__________ oppure b) la rinuncia al posto di lavoro presso la compagnia con il
beneficio di un sussidio - per un periodo di dodici mesi - equivalente alla
differenza fra il salario del nuovo impiego (qualora trovato in un periodo di
sei mesi dalla disdetta) e il salario dianzi percepito come dipendente di __________.
La mia condizione
privata di quel periodo mi imponeva di restare nella regione in quanto mi
occupavo di mio padre il quale, abitando con me ed essendo in età avanzata e
affetto da grave malattia degenerativa, necessitava di continuo aiuto e
presenza.
La difficoltà di
trovare un nuovo impiego nella regione - requisito impostomi per le ragioni
dianzi citate - e nei tempi previsti dall'accordo __________, accompagnata
dalla volontà di evitare l'alternativa della domanda di disoccupazione, mi
spinsero a ricercare altre opzioni: trovai allora il finanziamento necessario
per iniziare l'attività della __________ offrendo, quale personale controparte,
il totale assolvimento da parte mia delle funzioni operative necessarie per il
normale svolgersi dell'attività.
La decisione di
iniziare l'attività sotto forma di __________ fu presa al fine di garantire la
sicurezza dal punto di vista assicurativo e contributivo sia per gli impiegati
attuali (io stessa) che futuri (nel caso di positiva evoluzione dei volumi
d'affari).
La __________ ha
perciò rappresentato la mia unica fonte di impiego e sostentamento finanziario
per il periodo Novembre 2003/Luglio 2006 e non - come da voi concluso in base
agli indizi ricevuti ed analizzati - qualcosa che indica che "l'assicurato ... utilizzava la relativa infrastruttura per condurre determinate
attività per proprio conto".
Oltre a ciò, "il
fatto che la società non disponga di organi sociali, ecc." - da voi
indicato come indizio che prova che non ho "esercitato un'attività
soggetta a contribuzione" - é legato a semplici motivi di economia
operativa: i modesti volumi finanziari e l'ampiezza delle attività
necessitavano di un semplice controllo finanziario da parte del socio
finanziatore e un qualsiasi "organo sociale" sarebbe risultato
inutile e superfluo. Essendo la sotto stessa l'unica dipendente attiva a livello operativo, fu scelta logica e
naturale la richiesta e l'ottenimento della posizione di gerente con firma
individuale in seno alla società per ottemperare alle mansioni giornaliere
richieste dall'attività.
Nel corso dell'ultimo
trimestre 2005 le condizioni del mercato peggiorarono a tal punto che
l'investitore decise di interrompere l'attività e il finanziamento, dandomi un
periodo di disdetta di tre mesi per liquidare l'inventario esistente e il
disbrigo degli ordini pendenti.
Le attività operative
della __________ sono attualmente cessate e la liquidazione della società
tramite atto notarile é in fase di avviamento, in parallelo alle attività
amministrative di chiusura (contratti di locazione, debitori, ...).
■
La riscossione del salario avveniva tramite prelievo
regolare - da me direttamente effettuato - a debito del conto bancario __________
(documenti inviati alla Signora __________, ufficio assicurazioni sociali).
L'ammontare veniva
immediatamente devoluto a coprire le mie necessità finanziarie personali (spese
fisse quali: cassa malati, spese abitazione, ecc.) e un ulteriore versamento
nel conto privato del rimanente (spese variabili quali: cibo, benzina, ecc.)
risultava nella maggioranza dei casi del tutto superfluo, considerata la
modestia della somma.
In alcuni casi ho
effettuato il versamento del salario sul mio conto bancario personale
(documenti inviati alla Signora __________, ufficio assicurazioni sociali).
Considerato quanto sopra - e tenendo inoltre
conto del mio ventennale passato contributivo attivoritengo la vostra
decisione di respingere la mia
domanda come non giustificata e chiedo perciò che il mio caso venga
ri-esaminato." (Doc. I)
1.3. Il 21
novembre 2006 l'assicurata ha inviato un nuovo scritto al TCA (cfr. Doc. III).
1.4. Nella sua
risposta del 24 novembre 2006 la Cassa propone di respingere il ricorso e
osserva:
"
(...)
In data 01.10.2003 la ricorrente ha iniziato
l'attività di consulente di vendita per la __________, società da lei
costituita e della quale è azionista maggioritaria, socia e gerente con firma
individuale.
In data 25.05.2006 il rapporto di lavoro è stato
disdetto per il 31.07.2006 causa difficoltà nello specifico settore
commerciale.
Nel suo ricorso la signora RI 1 fa riferimento
alla liquidazione della società che sarebbe in fase di avviamento.
Dall'estratto del registro di commercio del
Cantone Ticino, stato al 22.11.2006, la società risulta tuttora iscritta ed
attiva.
Da quanto precede è rilevabile che la posizione
della signora RI 1 nella __________ è quella di persona esercitante
un'influenza considerevole sulle decisioni che prende il datore di lavoro.
Ella è azionista maggioritaria, gerente con firma
individuale e fintanto che mantiene questa posizione non può esserle
riconosciuta l'indennità di disoccupazione.
La cifra B18 della circolare sull'indennità di
disoccupazione stabilisce che la Cassa in siffatta situazione non deve nemmeno
esperire ulteriori accertamenti.
II diritto alle indennità di disoccupazione è
pertanto respinto in ossequio a quanto stabilito dall'art. 8 in connessione con
l'art. 31 cpv. 1 lett. c LADI. (...)" (Doc. III)
1.5. Il 4 dicembre 2006
l'assicurata ha inviato al TCA una lettera del seguente tenore:
"
(...)
Vi invio qui annesso la fotocopia dell'estratto
di Registro di Commercio che attesta la cessione della __________.
Di fatto la Società summenzionata è stata ceduta
in data 01.12.2006, di conseguenza non faccio più parte dei soci di codesta
Società.
Tenendo conto di questa prova spero che il diritto alle indennità di disoccupazione mi
venga pertanto riconosciuto." (Doc. VII)
Al riguardo la Cassa CO 1,
il 12 dicembre 2006, si è così espressa:
"
Abbiamo preso atto della
radiazione quale socia maggioritaria e gerente della signora RI 1 dalla __________
dal 01.12.2006.
Questo fatto può rappresentare un nuovo elemento
di cui tenere conto per una diversa decisione circa il diritto all'indennità
dal 01.12.2006.
Ribadiamo comunque che il rifiuto delle
prestazioni si giustifica sempre per il periodo 01.08.2006-30.11.2006.
La Cassa esaminerà se le altre condizioni per il
diritto all'indennità sono date dal 01.12.2000."
(Doc. IX)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e
che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)
e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
In una
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il TFA ha stabilito che il lavoratore in
posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto
all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società
anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della
ditta.
In una
sentenza relativa a un caso ticinese, chiamata a pronunciarsi su una domanda di
condono, in una decisione del 16 giugno 2003 nella causa G. (C 130/02), l'Alta
Corte ha confermato il precedente giudizio cantonale e, in particolare, ha
osservato che:
"
(…)
4.2 Come rilevato dalla Corte cantonale, non
possono passare inosservate le circostanze che hanno contraddistinto la
vicenda. In particolare, non sfugge che la società datrice di lavoro, peraltro
appartenente al padre della ricorrente, abbia disdetto, per diminuzione del
lavoro, il rapporto di lavoro all'interessata, amministratrice unica di detta
società, e le abbia nel contempo, in maniera atipica (sentenza inedita del 2
febbraio 1999 in re G., C 114/98, consid. 3b), garantito la ripresa dello
stesso a partire dal 1° marzo 1996 - come poi effettivamente è avvenuto -
mettendola in seguito nella possibilità di beneficiare di un secondo termine di
riscossione di prestazioni.
4.3 I fatti così esposti ed accertati dalla
precedente istanza inducono a pensare, insieme a quanto già precedentemente
evidenziato nell'ambito della procedura di restituzione, che l'interessata,
sottacendo (come si deve giustamente ritenere, in assenza di elementi
istruttori contrari: cfr. DLA 2000 no. 25 pag. 122 consid. 2a) la propria
posizione di amministratrice unica all'interno della società di famiglia
datrice di lavoro e facendo capo alle indennità di disoccupazione, abbia inteso
eludere le disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto, alle quali
non avrebbe altrimenti avuto diritto, ritenuto che, giusta l'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, tali prestazioni sono precluse, tra l'altro, alle persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni
del datore di lavoro, come anche ai loro coniugi occupati nell'azienda, e che,
secondo giurisprudenza, indipendentemente dalla partecipazione al capitale e
dal numero dei membri del consiglio (DTF 123 V 237 consid. 7a e
riferimenti), è considerato detenere una simile posizione un membro del
consiglio di amministrazione - e, quindi, a maggior ragione l'amministratore
unico di una SA familiare. (…)."
(STFA del 16 giugno 2003 nella causa G., C
130/02)
In un
altro caso ticinese, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui ad un assicurato,
vista la sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro, è stato confermato
l'ordine di restituzione di prestazioni ricevute indebitamente, il TFA ha
confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e ha sviluppato le
seguenti considerazioni:
"
(…)
la precedente istanza ha
quindi rettamente precisato che si è segnatamente in presenza di un errore
manifesto allorquando vengono assegnate indennità di disoccupazione ad un
lavoratore trovantesi in una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
e che, dopo essere stato licenziato, in elusione delle norme in materia di indennità
per lavoro ridotto (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), continua a lavorare a tempo
parziale e a determinare o comunque a influenzare in maniera rilevante le
decisioni del datore di lavoro (sentenze del 6 luglio 2001 in re B. [C 274/99],
Fatti
I. [C 278/99] e O. [C 279/99], a contrario),
nel caso di specie, gli
accertamenti esperiti dai primi giudici hanno permesso di evidenziare non solo
che l'insorgente - il cui nome e la cui attività coincidono con la ditta (art.
944, 950 CO) e con la ragione sociale della datrice di lavoro -, è (già) stato
azionista maggioritario della società nonché, eccezione fatta per gli
apprendisti, unico dipendente della stessa, ma anche che l'incarico di
amministratore unico è stato trasferito dal ricorrente al sessantaseienne padre,
S.________, autore dell'atto di licenziamento e contestuale riassunzione a
tempo parziale del figlio come pure della risposta alla Cassa CO 1 con la quale
egli indicò di non essere a conoscenza degli azionisti della società, malgrado
all'assemblea straordinaria del 31 ottobre 1997 fossero presenti tutte le
azioni,
stante quanto precede, si
giustifica senz'altro di ritenere, insieme ai primi giudici, che il ricorrente
abbia rivestito una posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro
anche in seguito alle sue dimissioni da amministratore unico ed alla disdetta -
con contestuale riassunzione al 50% - del rapporto di lavoro, ed abbia così
inteso, in elusione delle norme in materia di indennità per lavoro ridotto,
alle quali l'interessato non avrebbe altrimenti potuto avere diritto (art. 31
cpv. 3 lett. c LADI; DTF 122 V 273 consid. 4), costruire una situazione
giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di
prestazioni assicurative (cfr. DLA 2000 no. 14 pag. 70 consid. 2), in tali
condizioni, è a ragione che la Cassa e la Corte cantonale hanno ritenuto essere
dati i presupposti per riconsiderare le decisioni informali con le quali
all'assicurato sono state versate le indennità di disoccupazione e per
domandarne la restituzione,
(…)." (cfr. STFA del 15
luglio 2003 nella causa O., C 217/02)
Secondo
il TFA, dunque, il lavoratore che gode di una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di
disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo
cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).
A tale
proposito in una sentenza del 10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C
275/04, relativa a un caso ticinese, la nostra Massima ha osservato:
"
(…)
3.3 Al riguardo
non si devono dimenticare i motivi che giustificano questa condizione, segnatamente il controllo della perdita di lavoro del disoccupato,
che è uno dei presupposti necessari per percepire le indennità di
disoccupazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LADI). Se infatti un tale controllo può
essere facilmente eseguito nel caso di un dipendente che perde il lavoro,
perlomeno parzialmente, ciò non è il caso per quanto concerne le persone che occupano
una posizione dirigenziale e che, malgrado siano state formalmente licenziate,
continuano a svolgere un'attività per conto della società nella quale
lavoravano. Grazie alla posizione di cui beneficiano all'interno della ditta
possono in effetti influenzare la perdita di lavoro che subiscono, ciò che
rende la loro disoccupazione difficilmente controllabile (DLA 2003 no. 22 pag.
242 consid. 4 [sentenza del 14 aprile 2003 in re F., C 92/02])." (STFA del
10 novembre 2005 nella causa SECO c/ A., C 275/04, consid. 3.3)
2.3. Circa la
questione di sapere se un assicurato può determinare o influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, in una sentenza del 2 giugno 2004 nella causa N., (C 219/03), il
TFA ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
2.4 Nach der Rechtsprechung muss bei
Arbeitnehmern, bei denen sich aufgrund ihrer Mitwirkung im Betrieb die Frage
stellt, ob sie einem obersten betrieblichen Entscheidungsgremium angehören und
ob sie in dieser Eigenschaft massgeblich Einfluss auf die
Unternehmensentscheidungen nehmen können, jeweils geprüft werden, welche
Entscheidungsbefugnisse ihnen aufgrund der internen betrieblichen Struktur zukommen.
Amtet ein Arbeitnehmer als Verwaltungsrat, so ist eine massgebliche
Entscheidungsbefugnis im Sinne von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG bereits ex lege
(vgl. Art. 716-716b OR) gegeben. Handelt es sich um einen mitarbeitenden
Verwaltungsrat, so greift der persönliche Ausschlussgrund des Art. 31 Abs. 3
lit. c AVIG ohne weiteres Platz, und es bedarf diesfalls keiner weiteren
Abklärungen im Sinne von BGE 120 V 525 f. Erw. 3b (BGE 122 V 272 Erw. 3 mit
Hinweisen). Gemäss ARV 1996/1997 Nr. 10 S. 52 Erw. 3a und b spielen die
Aufgabenbereiche und die interne Aufgabenteilung ebenso wenig eine Rolle wie
der Umfang der Beteiligung. In jenem Fall wurde eine Anspruchsberechtigung
verneint, obwohl das Leistungen beanspruchende Verwaltungsratsmitglied nur
Kollektivunterschrift besass und lediglich mit 2 % am Aktienkapital beteiligt
war. (…)."
(cfr. STFA del 2 giugno 2004 nella causa N., C
219/03)
In questo
contesto va pure rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza federale, la
posizione di socio gerente di una __________ è equiparabile a quella di un
membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA del 22
novembre 2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B.,
C 71/01).
In una
decisione, pubblicata in DLA 2004 N. 21, pag. 196, l'Alta Corte ha confermato
che secondo la giurisprudenza relativa agli art. 31 cpv. 3 lett. c e 51 cpv. 2
LADI, i membri del consiglio d’amministrazione di una società esercitano, in
virtù della legge, un potere determinante, pertanto non hanno diritto né
all’indennità per lavoro ridotto, né all’indennità per insolvenza.
Contestualmente
il TFA ha, tra l’altro, sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2 Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al.
3 let. c LACI - lequel, dans une teneur équivalente, exclut du droit à
l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail le même cercle de
personnes que celui visé par l'art. 51 al. 2 LACI et auquel on peut se référer
par analogie (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 consid. 1b) - , il n'est pas admissible
de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul
motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont
inscrits au registre du commerce. Il y a lieu de ne pas se fonder de façon
stricte sur la position formelle de l'organe à considérer; il faut bien plutôt
établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances
concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est
déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c
LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (SVR 1997 ALV no
101 p. 311 consid. 5d). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle
est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de
décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports
internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de
Considerandi
décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227
sv. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception
à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral des assurances concerne les
membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à
716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA
1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du
conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il
soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils
exercent au sein de la société (ATF 122 V 273 consid. 3). (…)"
(cfr. DLA 2004 N. 21, consid. 3.2, pag. 198)
Il principio secondo cui
il diritto alle prestazioni di un membro di un consiglio di amministrazione è
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le sue funzioni
all’interno della società è stato ribadito nella STFA del 27 gennaio 2005 nella
causa I., C 45/04, consid. 3.1. In tale sentenza l’Alta Corte ha esaminato se
il diritto alle indennità di disoccupazione doveva o meno essere negato, in applicazione
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI e della giurisprudenza di cui alla DTF 123 V
234, a un assicurato, in quanto egli occupava una posizione dirigenziale nella
società.
In una sentenza del 4
ottobre 2006 nella causa P., C 353/05 il TFA ha dovuto occuparsi del caso di un
assicurato, socio-gerente di una __________, che è stata licenziato per il 30
giugno 2004 per motivi economici ed ha rivendicato il diritto all'indennità di
disoccupazione dal 9 luglio 2004. Il fallimento della società è stato pronunciato
il 2 dicembre 2004 e la radiazione della società al Registro di commercio è
avvenuta il 10 agosto 2005.
Al riguardo l'Alta Corte
si è così espressa:
" (...)
On rappellera que l'arrêt précité réserve en
principe le droit à l'indemnité d'un assuré qui, s'étant trouvé dans une
position assimilable à celle d'un employeur, a quitté définitivement
l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, ou a rompu définitivement
tout lien, à la suite de la résiliation du contrat de travail, avec une
entreprise qui continue d'exister (cf. consid. 7b/bb; voir aussi DTA 2003 n° 22
p. 241 consid. 2 et les références [C 92/02]). Lorsqu'il s'agit d'un membre du
conseil d'administration ou d'un associé d'une Sàrl, l'inscription au registre
du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 273
consid. 3; DTA 2004 n° 21 p. 198 consid. 3.2 [C 113/03]; DTA 2005
n° 23 p. 270 consid. 3 [C 102/04]). La radiation de l'inscription
permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (arrêt C. du
29.
novembre 2005, C 175/04).
Autrement, en effet, la possibilité demeure que
celui-ci réactive
l'entreprise et se fasse réengager. Si, malgré le
maintien de l'inscription au registre du commerce, l'assuré prouve que concrètement
il ne possèdait plus ce pouvoir de décision, la Cour de céans a déjà jugé qu'il
n'y avait pas détournement de la loi (par exemple arrêt E. du 14 avril 2005,
C 194/03).
3.
En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré
que le licenciement de P.________ intervenait dans le cadre de la fermeture
définitive de la société. Se fondant sur divers documents que le prénommé a
produits (résiliations des contrats de travail des employés, cession du parc de
machines à sous, commandements de payer, exercice du droit de rétention du propriétaire
des locaux occupés par X.________ Sàrl), ainsi que sur les déclarations de la
soeur de celui-ci, Elisabeth, qui a comparu en son absence (cf. compte-rendu
d'audience du 3 novembre 2005), elle a retenu que la société n'avait plus de
substance économi-que depuis le mois d'avril 2004 et qu'elle se trouvait dans
une situation de « faillite virtuelle» irréversible. P.________ n'avait
dès lors plus aucune possibilité de la réactiver, si bien qu'il n'y avait pas
non plus de risque de détournement de
la réglementation en matière d'indemnité en cas de
réduction de l'horaire de travail. Un délai-cadre courant du 9 juillet 2002 au
8.
juillet 2004 devait par conséquent lui être ouvert.
(...)
4.
4.
Pour le seco, si l'on pouvait admettre que
P.________ n'avait plus exercé de fonction comparable à celle d'un employeur à
compter du prononcé de la faillite de X.________ Sàrl, il n'était en revanche
pas possible, avant cette date, de contrôler sa perte de travail. Les graves
difficultés de la société n'y changeaient rien. Aussi bien, le délai-cadre à
prendre en considération couvrait-il la période du 5 décembre 2002 au 4
décembre 2004.
4.2
L'intimé soutient qu'après la résiliation de son
contrat de travail, son activité avait uniquement consisté dans la mise en
oeuvre des opérations nécessaires à la dissolution de la société. Il se réfère
aux diverses phases qui ont précédé la déclaration d'insolvabilité de
X.________ Sàrl (du 26 octobre 2004) et estime avoir démontré que la fermeture
définitive de l'entreprise avait toujours été la seule et unique action
envisagée. Dans ce contexte, le maintien de son inscription comme associé au
registre de commerce ne pouvait pas lui être reproché. Le registre du commerce
du canton de Vaud excluait en effet catégoriquement de donner suite à une
réquisition
de radiation d'un associé d'une Sàrl lorsqu'il n'en
existait qu'un seul -
comme dans le cas de X.________ Sàrl - et que la
conséquence de la radiation était l'absence complète d'inscription d'un associé
pour la Sàrl. Enfin, il est d'avis qu'au vu des pièces fournies et des moyens
de preuve offerts le versement effectif d'un salaire en sa faveur était plus
vraisemblable que l'existence d'un accord fictif à ce sujet.
5.
5.
Si l'on ne peut certes nier, au vu des pièces
produites, que X.________ Sàrl rencontrait des difficultés financières depuis
le printemps 2004 déjà, on ne peut pas pour autant retenir que P.________ a
définitivement quitté l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou
qu'il a rompu tout lien avec la société avec la résiliation de son contrat de
travail. L'assuré a en effet conservé son pouvoir de disposition sur la
société. On notera que ce n'est que le 8 septembre 2004 qu'une réunion entre
gérants et réviseur a eu
lieu afin de déterminer de la marche à suivre. A ce
moment-là, la décision a été prise d'établir des comptes annuels et
intermédiaires pour avoir une vue exacte de la situation de la société (voir
procès-verbal de la réunion extraordinaire des associés de X.________ Sàrl daté
du même jour). Dans l'intervalle, le but social initial de la Sàrl a perduré et
la recherche de nouveaux fonds ou d'un repreneur n'était pas exclue, bien que
les perspectives d'avenir de la société semblaient fortement réduites. En revanche,
on peut admettre qu'au moment où la société X.________ Sàrl a présenté un avis
de surendettement au juge, l'intimé n'avait plus la volonté de maintenir la
société en vie et de se réserver la possibilité d'en poursuivre ou d'en
reprendre dès que possible l'exploitation dans le cadre du large but social
fixé dans les statuts. Il s'ensuit que le délai-cadre d'indemnisation de
l'intimé ne peut lui être ouvert qu'à partir du 26 octobre 2004 et que le
délai-cadre de cotisation déterminant s'étend du 26 octobre 2002 au 25 octobre
2004.
(...)"
2.4
Nell'evenienza concreta RI 1
si è iscritta per il collocamento dal 1° agosto 2006, dopo essere stata
licenziata dalla __________, per cessazione dell'attività (cfr. Doc. 62 e 67).
Nella ditta in questione,
dove ha lavorato quale gerente di succursale dal novembre del 2003,
l'assicurata era socia gerente con una quota maggioritaria di 19'000 franchi su
20'000.
Sebbene la ricorrente
nella sua opposizione del 21 settembre 2006 abbia sostenuto che "le
attività operative della __________ sono attualmente cessate e la liquidazione
della società tramite atto notarile è in fase di avviamento, in parallelo alle
attività amministrative di chiusura (contratti di locazione, debitori, ...)"
(Doc. 7a) dall'estratto del Registro di commercio del Canton __________,
rilevato il 22 novembre 2006, risulta che, a quel momento, la società risultava
sempre attiva e l'assicurata aveva le medesime funzioni di socia gerente (cfr.
Doc. 2).
In simili condizioni, alla
luce della giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3), questo Tribunale
deve concludere che al momento determinante in cui è stata emessa la decisione
su opposizione (cfr. SVR 2006 ALV Nr. 17, e cioè il 5 ottobre 2006),
l'assicurata poteva ancora influenzare risolutivamente la volontà del datore di
lavoro. Di conseguenza, a ragione, la Cassa CO 1 le ha negato il diritto a
beneficiare dal diritto alle indennità di disoccupazione.
La Cassa CO 1 ha comunque già
annunciato che avrebbe riesaminato la situazione dell'assicurata dal 1° dicembre
2006.
vista la cessione dell'attività (cfr. consid. 1.5 e Doc. VIIbis).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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