38.2006.84
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28 marzo 2007Italiano35 min
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Numero d'incarto:
38.2006.84
Data decisione, Autorità:
28.03.2007, TCA
Titolo:
Sospensione del diritto all'indennità per la mancata informazione all'amministrazione dei problemi alla schiena fino all'assegnazione di un impiego.Lo stato di salute psichico dell'assicurato non influisce sulla sua capacità di gestirsi.Sanzione ridotta da 12 a 10 giorni(grave situazione familiare)
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 30 cpv. 1 let. e LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.84
rs/td
Lugano
28 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6
novembre 2006 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione formale del 20 luglio 2006 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 -
iscrittosi in disoccupazione nel mese di giugno 2005 - per 15 giorni dal
diritto all’indennità di disoccupazione, in quanto l’assicurato non ha
informato l’amministrazione di soffrire di disturbi alla schiena fino al mese
di maggio 2006 (cfr. doc. A8).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. A4), la Sezione del
lavoro, il 6 novembre 2006, ha emanato una decisione su opposizione con la
quale ha ridotto la sospensione inflitta all’assicurato a 12 giorni (cfr. doc.
A1).
1.3. Contro la
decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato tempestivo ricorso al TCA nel quale
si è così espresso:
"
(…)
A mio modo di vedere la Sezione
del lavoro ha voluto penalizzarmi eccessivamente malgrado io abbia sempre agito
in completa buona fede.
Non vi nascondo che
effettivamente, e non riesco a capirne i motivi, non ho indicato, tramite uno
scritto, il mio stato di salute riguardante il problema alla schiena.
Questa mia dimenticanza
non è stata sicuramente fatta per cercare di approfittare o tentare di
approfittare dell'assicurazione disoccupazione.
In effetti, in data
12.4.2006, con mia grande sorpresa il mio ex-datore di lavoro, __________ di __________,
mi aveva intimato il licenziamento per il 31.8.2005. Tale modo di agire non è
stato da me contestato, anche se dalle notizie di queste settimane, il mio
ex-datore di lavoro ha chiuso definitivamente la __________.
A suo tempo non avevo
contestato il licenziamento in quanto ero in cura presso il Dr. Med. __________
per diversi problemi di salute ed in quel preciso momento il più grave era il
mio stato depressivo.
Per rendervi attenti vi
informo che da quando ho ricevuto il licenziamento vi è stata una serie ci
circostanze che hanno influito sulla mia persona.
A mia moglie è stato
diagnosticato un tumore maligno (stato terminale) ed è attualmente in cura
presso il Dr. __________, Clinica __________.
Successivamente, in aprile
2006, ho subito pure la perdita di mio fratello __________.
Dopo questo fatto ho pure
perso la mia nonna materna e questo è avvenuto in giugno 2006.
In seguito ho dovuto
lottare non poco, e lo sto facendo attualmente tramite l'avv. __________,
contro la ditta __________ di __________, per una vertenza di diverse centinaia
di migliaia di franchi.
OItre a tutti questi
problemi ho pure subito, come citato all'inizio, la perdita del posto di lavoro
con la conseguente entrata in disoccupazione. Vi faccio notare come ero alle
dipendenze della ditta citata dal 1978.
Tutto quanto avvenuto ed
elencato sopra è stato da me esposto verbalmente alla mia collocatrice in
occasione dei vari colloqui.
Visto quanto sopra vi
chiedo di voler annullare la decisione su opposizione e la decisione di
sanzione nei miei confronti in quanto ho sempre agito in buona fede e nel
rispetto delle leggi." (Doc. I)
1.4. Nella sua
risposta del 18 dicembre 2006 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.5. L’assicurato,
il 28 dicembre 2006, ha presentato ulteriori osservazioni relative alla
fattispecie (cfr. doc. V).
1.6. L’amministrazione,
l’8 gennaio 2007, si è riconfermata in quanto espresso nella risposta di causa
(cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza all’assicurato (cfr. doc. VIII).
1.8. Pendente
causa questa Corte ha chiesto all’allora consulente del personale
dell’assicurato quando precisamente è stato compilato da parte dell’assicurato
il formulario “Intervista iniziale” relativo ai dati anagrafici, alla
causa dell’entrata in disoccupazione, all’eventuale attività imprenditoriale,
alla disponibilità/limiti al lavoro, ecc. (cfr. doc. IX; XI).
La
signora __________ ha risposto con scritti dell’8 e 12 marzo 2007, precisando che
l’intervista iniziale è stata effettuata da parte dell’URC durante il primo
colloquio, ossia il 13 giugno 2005 (cfr. doc. X; XII).
1.9. I doc. IX,
X, XI e XII sono stati inviati alle parti per conoscenza con facoltà di
presentare eventuali osservazioni entro il termine di cinque giorni (cfr. doc.
XIII).
La
Sezione del lavoro, il 16 marzo 2007, ha confermato il contenuto della risposta
di causa e dello scritto dell’8 gennaio 2007 (cfr. doc. XIV).
L’assicurato
è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto della
lite è la questione di sapere se l’assicurato debba o meno essere sospeso dal
diritto alle indennità di disoccupazione.
2.3. L’assicurato
è sospeso dal diritto all’indennità, tra l’altro, se ha fornito indicazioni
inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti il suo obbligo di
informare o di annunciare (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. e LADI).
Con
l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA il vecchio art. 96 LADI,
che regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato (cfr. n.
16 dell’Allegato alla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali; RS 830.1).
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und insbesondere bei der Leistungsfestsetzung hat in
den bisherigen Erlassen eine eingehende Regelung erfahren (vgl. dazu auch
LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in den einzelnen Gesetzten
verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht grundsätzlich von den bisherigen
Normierungen ab und steht auch in Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG
(Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der
Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber dem bisherigen Rechtszustand keine
wesentlichen Neuerungen.
b) Eine
Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze wurde im Zuge der Anpassung an das
ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen zur
Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999 4585). (…)."(cfr.
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, ad art. 28, n. 30 e 31)
a Der Gesetzgeber hat grunsätzlich darauf
verzichtet, von der allgemeinen Regelung des Art. 31 ATSG abweichende
einzelgesetzliche Normierungen festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden
einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos auf. Dies
betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999
4726) sowie altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)." (cfr. Kieser,
op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate sotto l’egida del vecchio
art. 96 LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf “alle erforderlichen Auskünfte” (96 I, III). Was dabei im einzelnen
“erforderlich” ist, bestimmt dabei die anfragende Stelle bzw. richtet sich nach
der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. “die nötigen
Unterlagen”).
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht “erforderlich” oder
“nötig” sind. Das Auskunftsrecht darf also nicht schikanös ausgeübt werden.
(...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben N. 28) ist umfassend (vgl. “alles melden”), soweit die
Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- vorausetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, p. 792-793, N. 20, 21,
22 e 30)
In una
decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 80, il TFA ha stabilito che la
sospensione del diritto all’indennità, pronunciata in virtù dell’art. 30 LADI,
può aggiungersi alla restituzione di prestazioni. Secondo il vecchio art. 96
cpv. 2 LADI (oggi abrogato), la persona assicurata era tenuta ad annunciare
alla cassa di aver conseguito un guadagno intermedio.
Il TFA ha
in particolare rilevato che:
"
(...)
c) qu’en l’espèce, les premiers juges ont estimé
que l’omission reprochée a l’assuré par la caisse devait toutefois être
considérée comme un oubli et non comme une dissimulation destinée à obtenir
indûment des indemnités de chômage, de sorte que les conditions d’application
de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI ne seraient pas remplies selon eux;
qu’eu égard à la règle de l’art. 96 al. 2 LACI,
l’assuré ne saurait toutefois se contenter d’attendre que son employeur annonce
un éventuel gain intermédiaire à sa place à la caisse de chômage, mais il doit
informer personnellement la caisse de ce fait (arrêts non publiés B.C. du 17
décembre 1991, C 33/91, et F du 19 mai 1988, C 49/87; GEHRARDS, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungs-gesetz, vol. I, nos 28 et 29
p. 312; STAUFFER, Die Arbeitslosen-versicherung, n° 2.3.1 p. 87);
qu’en l'occurrence, l’intimé devait en
particulier se douter que l’annonce - émanant de sa part - de la perception
d’un gain intermédiaire de 644 fr. 95 aurait probablement conduit la caisse de
chômage à réduire le montant des indemnités journalières;
que selon la jurisprudence, la notion de faute en
droit de l’assurance-chômage n’est pas la même qu’en droit pénal et civil, en
ce sens qu’elle ne suppose pas un comportement attaquable en soi, à savoir un
acte illégal (DTA 1982 n° 4 pp. 38-39 consid. 1a et les références; GEHRARDS,
op. cit., vol. I, ch. 8 p. 364; voire aussi ATF 122 V 45 consid. 3c/bb);
qu’un assuré qui omet de déclarer a
l’administration l’existence d’une occupation rémunérée durant la période de
chômage commet une faute (arrêt non publié M. du 25 mai 1982, C 29/81),
laquelle justifie donc en l’espèce une suspension du droit à l’indemnité prononcée
en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e et f LACI; (...).”(cfr.
SVR 1997 ALV Nr. 80, consid. c, p. 243)
Ancora, circa l'obbligo di
annunciare e informare, in un'altra sentenza, la nostra Massima istanza ha
condiviso l'opinione del TCA e, in particolare, ha sottolineato che:
"
(…)
2.- a) Il giudizio cantonale di primo grado deve essere condiviso
pure per quel che attiene all'applicazione fatta in concreto dei suddetti
principi (ndr.: quelli concernenti la restituzione di prestazioni ricevute
indebitamente e la sospensione dal diritto alle indennità sulla base dell'art.
30 cpv. 1 lett. e) e f) LADI allorquando l'assicurato ha fornito indicazioni
inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di annunciare o
di informare ex art. 96 LADI). Dagli atti all'inserto emerge in modo pacifico
che il ricorrente non ha - come sarebbe stato suo dovere - dichiarato alla
Cassa di aver conseguito nel mese di giugno 1999 un guadagno intermedio. Egli,
a suo dire, non lo fece per semplice dimenticanza, la quale sarebbe da mettere
in relazione con il suo stato di leggera depressione dovuta alla
disoccupazione. Ritenuto che il lavoro svolto gli era stato proposto
dall'Ufficio regionale di collocamento, la gravità dell'omissione sarebbe
particolarmente lieve e la sanzione pronunciata sproporzionata. Ora, come
correttamente apprezzato nel giudizio impugnato, tali giustificazioni e
argomentazioni non possono essere prese in considerazione, essendo esse
generiche e non comprovate. E' quindi del tutto incontestabile che il
ricorrente ha violato il suo obbligo di annunciare e informare previsto dalla
legge, per cui a ragione la Cassa ha sospeso il suo diritto all'indennità di
disoccupazione. (…)"(cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa B., C
89/00, consid. 2a)
L'Alta
Corte, confermando il precedente giudizio cantonale, in un' altra sentenza ha,
in particolare, osservato che:
"
(…)
3.- b) Da quanto precede emerge in modo del tutto
verosimile che nei predetti periodi il ricorrente è stato inabile al lavoro
nella misura del 100% e che egli, non potendo ignorarlo, avrebbe dovuto
produrre i relativi due certificati medici (del 16 dicembre 1996 e del 23
settembre 1997). Non trasmettendoli all'amministrazione, egli ha quindi
intenzionalmente o per negligenza grave violato il suo obbligo di informare e
annunciare giusta l'art. 96 LADI. Alla pronunzia litigiosa deve pertanto essere
prestata adesione laddove i primi giudici, dopo un accurato esame della
documentazione agli atti, hanno pertinentemente ritenuto non sussistere in
concreto il presupposto della buona fede, necessario per condonare
all'assicurato l'obbligo di rimborsare le prestazioni indebitamente percepite
nella residua misura di fr. 9662.75. (…)"
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C
104/01, consid. 3b)
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DLA 2004 N. 19, consid. 2.1.1, p.
191; DTF 123 V 150 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3, consid. 3b, p. 21).
Il TFA,
in una sentenza pubblicata in DTF 125 V 193, ha stabilito che una sospensione
del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. f LADI può essere
pronunciata solo qualora l'assicurato abbia agito intenzionalmente, vale a dire
consapevolmente e volontariamente.
Inoltre,
nel caso di violazione unica dell’obbligo di informare, è in contrasto con il
principio della proporzionalità infliggere la sanzione di cui all’art. 30 cpv.
1 lett. e LADI a un assicurato che peraltro decade, per lo stesso motivo, dal
diritto all’indennità giornaliera giusta l’art. 42 cpv. 2 OADI.
In una
sentenza pubblicata in DLA 2000 p. 169, la nostra Massima Istanza ha deciso che
se un assicurato esercita a titolo benevolo o a titolo di favore un'attività
che dovrebbe essere svolta soltanto dietro retribuzione (quindi analoga a un
rapporto di lavoro) senza annunciarlo all'assicurazione contro la
disoccupazione, il suo diritto all'indennità deve essere sospeso in base
all'art. 30 cpv. 1 lett. b LADI e non dell'art. 30 cpv. 1 lett. e) o f) LADI
(cfr. DLA 2000 N. 32, consid. 1d, pag. 173).
Infine, in una pronunzia
del 13 aprile 2006 nella causa P., C 169/05, il TFA ha confermato una
sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione di 31 giorni comminata
a un assicurato che, in violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, aveva
omesso di notificare alla propria cassa l’esistenza di un rapporto di lavoro
dipendente che in realtà perdurava già da circa due mesi:
"
Aux termes de l'art. 30 al.
1 let. e LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu
lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes
ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements
spontanément ou sur demande et d'aviser. L'état de fait visé par cette disposition
est toujours réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète
des formulas destinées à la caisse, à l'office du travail ou à l'autorité
cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre
réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31
LPGA. Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir
son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires
pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Quant à l'art. 31 al. 1
LPGA, il impose à l'ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation
est versée de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute
modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
Le devoir d'informer l'administration s'étend ainsi à tous les faits qui ont une
importance pour le droit aux prestations. Peu importe que les renseignements
faux ou incomplets soient ou non à l'origine d'un versement indu de prestations
ou de leur calcul erroné (ATF 123 V 151 consid. 1b; DTA
2004 n° 19 p. 191 consid. 2.1.1).
2.1.2 La durée de la suspension est proportionnelle
à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de 1 à 15 jours en cas
de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à
60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
2.2 Sur la base des pièces versées au dossier, il
ressort que P.________ a travaillé pour le compte de l'entreprise X.________ SA
à raison respectivement de 4, 45,5 et 93 heures durant les mois de janvier,
février et mars 2004. Selon les décomptes de la caisse, le recourant a réalisé
à cette occasion des gains intermédiaires bruts de 91 fr. 40, 943 fr. 20 et
2'284 fr. Sur les cartes de contrôle qu'il a signées les 4 et 26 février, ainsi
que le 18 mars 2004, le recourant a indiqué ne pas avoir exercé d'activité
lucrative dépendante ou indépendante durant la période de contrôle indiquée sur
la carte. De même, dans le questionnaire intitulé «Indications de la persone
assurée» (questionnaire IPA) pour le mois d'avril 2002, qu'il a rempli le 5
avril 2004 dans le but d'obtenir une avance sur l'indemnité de chômage, il a
indiqué ne pas avoir travaillé chez un ou plusieurs employeurs. Ce n'est que
sur le duplicata du questionnaire IPA du mois d'avril 2004, daté du 26 avril
2004, qu'il a signalé pour la première fois avoir travaillé pour le compte de
l'entreprise X.________ SA. A la suite d'un téléphone auprès de cette société,
la caisse a été informée que le recourant y occupait un emploi depuis la fin du
mois de janvier 2004.
2.3 Il ressort de ce qui précède que P.________ a
omis de signaler à la caisse durant près de deux mois l'existence de son
engagement par la société X.________ SA. Malgré la formulation explicite des
questions figurant sur les cartes de contrôle et, à partir du 1er avril 2004,
sur les questionnaires IPA, le recourant a nié, dans les formules qu'il a
remplis les 4 et 26 février, 18 mars et 5 avril 2004, avoir exercé une
quelconque activité lucrative. Il importe peu que certains de ces formulaires
aient été remplis dans le but unique d'obtenir une avance. Il n'y a en effet
pas lieu de poser des exigences différentes en matière d'obligation de
renseigner en fonction du but auquel est destiné le formulaire que l'assuré
remplit. Dans tous les cas, les informations données doivent correspondre à la
réalité.
Cela étant, le recourant a omis de déclarer
immédiatement et spontanément à l'administration l'existence d'une occupation
rémunérée et la réalisation d'un gain intermédiaire durant le délai-cadre
d'indemnisation. C'est donc à juste titre que les instances précédentes ont
qualifié la faute commise par le recourant de grave. Quant à la durée de la
suspension (31 jours), elle n'apparaît pas qu'elle se situe à la limite
inférieure prévue en cas de faute grave.” (STFA succitata, consid.
2.1.1ss)
2.4. Il Segretariato
di Stato dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve
adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le
istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa
H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00,
consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF
127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella versione francese della Circolare relativa
alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC,
Janvier 2003), in merito alla violazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. e LADI, ha
stabilito che:
"D 34 L'assuré enfreint son obbligation d'aviser et de
renseigner lorsqu'il répond de manière fausse ou incomplète aux questions
figurant sur le formulaire à remettre à l'autorité compétente. Il y a aussi
motif de suspension lorsqu'il ne fournit pas spontanément tous les
renseignements importants pour déterminer son droit à l'indemnité ou calculer
ses prestations.
D
35 Le fait que des indications fausses ou incomplètes lui aient
effectivement permis de toucher des prestations auxquelles il n'avait pas droit
ne revêt pas une grande importance.
D.
36 S'il est établi que l'assuré a enfreint sciemment son obligation de
renseigner et d'aviser, l'organe d'éxecution concerné dépose de surcroît une
plainte pénale conformément à l'art. 106 LACI.
D
37 Si la violation de l'obligation de reinsegner et
d'aviser entraîne une perte durable ou passegère du droit à l'indemnité, aucune
suspension ne sera prononcé." (cfr. Circulaire IC, Janvier 2003,
D34-D37)."
Il tenore di questi punti
è stato sostanzialmente ripreso dalla Circolare relativa alle
indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007 (cfr. p.ti D37-D40).
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art.
45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace
in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI
stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza
valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un
lavoro idoneo.
2.6. Nella presente evenienza dalla
documentazione agli atti si evince che l’assicurato si è iscritto in
disoccupazione il 13 giugno 2005 con effetto dal 1° agosto 2005. Egli ha
dichiarato di ricercare un’occupazione a tempo pieno quale operaio di fabbrica,
aiuto di magazzino (cfr. doc. 28).
Durante
il colloquio di consulenza del 13 giugno 2005 l’assicurato ha specificato di
essere stato licenziato dalla __________, dove ha lavorato per 26 anni, in
quanto non ha accettato, poiché impossibilitato per motivi di salute, di
lavorare a turni (cfr. doc. 27).
In
effetti in occasione del colloquio del 13 giugno 2005 l’insorgente ha
consegnato alla propria consulente del personale un certificato medico del 26
aprile 2005 in cui il Dr. med. __________, medicina generale FMH, ha attestato
che l’assicurato era in cura medica per leggero stato depressivo e che doveva
evitare i lavori a turni (cfr. allegato 1 a doc. A10).
Per il
resto dal formulario “Inchiesta iniziale” risulta che l’assicurato ha risposto “no“
al quesito “Ha problemi di salute che le limitano la possibilità di lavorare
o di svolgere l’attività professionale?” (cfr. doc. 5).
Dagli
accertamenti esperiti dal TCA pendente causa è emerso che le domande afferenti
all’intervista iniziale sono state poste al ricorrente durante il primo
colloquio presso l’URC, ovvero il 13 giugno 2005 (cfr. doc. IX, X, XI, XII).
L'assicurato
nulla ha obiettato in merito agli esiti delle verifiche effettuate da questa
Corte.
Il 9
febbraio 2006, RI 1, allorché è stato sentito dalla Sezione del lavoro in
merito alla segnalazione dell’URC secondo cui egli avrebbe lavorato presso la __________
quale intermediario nella compravendita di immobili (cfr. doc. 26), riguardo
allo stato di salute, ha dichiarato di ritenersi a quel momento in buone
condizioni di salute e abile al lavoro in misura del 100% (cfr. doc. 24).
Nel mese
di maggio 2006 al ricorrente è stato assegnato un impiego presso il __________
di __________ quale magazziniere (cfr. doc. A15).
L’assicurato,
il 9 maggio 2006, sul modulo “Esito della candidatura” ha indicato di avere
limitazioni fisiche per svolgere questa attività, e meglio un problema di
sciatica cronica (cfr. doc. Allegato 3 a doc. 13).
Allo
stesso ha fatto seguito un certificato del 16 maggio 2006 del Dr. med. __________,
da cui risulta che l’assicurato era in cura medica da circa due anni per
lombosciatalgia ed esiti di un intervento al ginocchio. Inoltre il sanitario ha
precisato che l’insorgente deve svolgere lavori leggeri (cfr. doc. Allegato 4 a
doc. 13).
Il 19
maggio 2006 il Dr. med. __________, da un lato, ha nuovamente attestato che
l’assicurato soffre di una sindrome lombo-sacrale su discopatie L4-L5, L5-S1,
turbe statiche.
Ciò risulta,
peraltro, dalla TAC della colonna lombare effettuata il 17 maggio 2000 (cfr.
doc. A13).
Dall’altro,
ha indicato che il paziente non è in grado di svolgere attività in posizioni
statiche (né troppo in piedi, né troppo seduto) o lavori manuali pesanti (cfr.
doc. A12).
La
Sezione del lavoro, a seguito di una segnalazione dell’URC di __________ del 17
maggio 2006 (cfr. doc. 13) e dopo aver dato la possibilità, il 9 giugno 2006,
all’assicurato di formulare le proprie osservazioni in merito (cfr. doc. 11),
ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per non
avere informato tempestivamente la consulente del personale in relazione alla sua
malattia alla schiena (cfr. doc. A8, A1).
Il
ricorrente ha contestato la sospensione inflittagli. Egli ha riconosciuto di
non avere indicato tramite uno scritto il suo stato di salute attinente alla
schiena, tuttavia ha asserito che non è stata sua intenzione non informare gli
uffici competenti sulle sue condizioni di salute e che non ha cercato di
approfittare o tentato di approfittare dell’assicurazione disoccupazione.
Inoltre l’assicurato ha evidenziato che allora il suo stato d’ansia - era in
cura per depressione - non gli aveva permesso di rispondere con cognizione di
causa a qualsiasi domanda e che è stato confrontato con molteplici problemi
familiari (cfr. doc. I, V A9).
2.7. Da quanto
precede, occorre ritenere appurato, in primo luogo, che l’assicurato, soffre di
disturbi alla colonna lombare che gli impediscono di svolgere attività che
implichino un carico eccessivo della schiena come attestato dal Dr. med. __________,
medico curante del ricorrente, (cfr. consid. 2.8.) e dal Dr. med. __________,
medicina interna FMH, medico fiduciario della Sezione del lavoro, che ha
visitato l’insorgente nel mese di luglio 2006 (cfr. doc. 5).
In
secondo luogo, che egli ha omesso di indicare tale circostanza all’URC fino al
mese di maggio 2006 quando gli è stato assegnato un posto di lavoro.
In
proposito va ribadito che il ricorrente non ha menzionato i disturbi lombari né
quando l’amministrazione, in occasione dell’”Intervista iniziale”, gli ha
domandato esplicitamente se avesse problemi di salute che limitavano la
possibilità di lavorare o di svolgere l’attività professionale, né allorché, al
momento dell’annuncio per il collocamento, il medesimo ha precisato le
professioni ricercate (cfr. doc. 5, 28).
All’insorgente,
infatti, contrariamente a quanto da lui addotto (cfr. doc. V), è stata data la
possibilità di indicare quali attività stava cercando (cfr. doc. 28).
Egli
nemmeno ha annunciato la problematica lombare quando è stato interpellato
espressamente in merito al proprio stato di salute dalla Sezione del lavoro nel
febbraio 2006 (cfr. doc. 24).
L'assicurato
pretende innanzitutto di non avere voluto approfittare o tentare di
approfittare dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. I).
Al
riguardo è utile ripetere che il dovere di informare deve essere sempre
rispettato da parte di beneficiari di prestazioni. Devono essere fornite, di
conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle
condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità.
Secondo
la giurisprudenza federale, è irrilevante se le informazioni inveritiere o
incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del
relativo calcolo (cfr. consid. 2.3.).
D’altro
canto, egli fa valere che quando si è annunciato per il collocamento era in
cura per depressione, per cui il suo stato d’ansia non gli ha permesso di
rispondere con cognizione di causa a qualsiasi domanda (cfr. doc. A9).
Per
quanto concerne le argomentazioni dell'assicurato relative al suo stato di
salute psichico, va osservato che il TCA con sentenza del 12 gennaio 1995 nella
causa R. (inc. PC 81/93) ha accolto il ricorso di un assicurato, invalido e
rimasto vedovo dopo aver vissuto di persona le sofferenze della moglie malata,
inoltrato contro un provvedimento di rifiuto di condonare la restituzione di un
importo di prestazioni complementari percepite a torto. E' infatti stato
considerato che il ricorrente non aveva dichiarato determinati redditi in buona
fede, visto che, a causa del suo stato depressivo, la sua capacità di
discernimento era carente, anche se aveva continuato ad occuparsi di se stesso
e del figlio dodicenne e a lavorare a tempo parziale presso il suo precedente
datore di lavoro.
In
particolare questa Corte ha rilevato:
"
(…)
Nel caso di specie,
l'istruttoria ha però permesso di accertare che il ricorrente, al momento della
richiesta della prestazione complementare e del ricevimento delle relative
decisioni, si trovava in una situazione sia fisica che psichica del tutto
particolare. In effetti, non più in giovane età ed invalido per motivi fisici
(problemi al cuore), si è trovato vedovo con un figlio di appena dodici anni,
dopo aver vissuto di persona per diversi mesi le sofferenze della moglie malata
di cancro (Doc. V). Lo stato depressivo in cui il ricorrente è caduto a seguito
di tali avvenimenti è stato accertato dal Dottor G. nel primo certificato
medico versato agli atti e riconfermato nel secondo (Doc. A).Malgrado i
problemi psichici, il ricorrente, come da lui stesso ammesso in sede di
verbale, ha continuato ad occuparsi personalmente di se stesso e del figlio
anche dopo la morte della moglie. Posteriormente alla dichiarazione
dell'invalidità ha parimenti svolto parzialmente attività lavorativa presso il
suo precedente datore di lavoro.
Tali circostanze
parrebbero lasciar intendere che il ricorrente era ed è in grado di badare a se
stesso, malgrado la sua depressione.
A mente del TCA occorre
invece giungere ad un'altra conclusione. Infatti, le mansioni che era chiamato
a svolgere giornalmente vanno considerate elementari e ripetitive. Lo stesso
vale per quel che concerne gli atti quotidiani. La richiesta della prestazione
complementare e l'esame della decisione ad essa relativa comportava, invece,
un'attenzione superiore, difficilmente esigibile dal ricorrente in quelle
particolari circostanze. Ciò emerge pure più chiaramente dal secondo
certificato medico del Dottor G., secondo cui egli non ha potuto escludere che
Fatti
i "disturbi di cui soffriva il ricorrente dopo la morte della moglie
abbiano potuto ripercuotersi negativamente anche sul modo di essere e di agire
di allora nella fattispecie".
In tali circostanze sulla
base del principio del libero apprezzamento delle prove (art. 85 cpv. 2 lett. c
LAVS e art. 9 cpv. 1 della legge cantonale) e di quello della verosimiglianza
preponderante che vige in ambito delle assicurazioni sociali (RAMI 1994 p.
210), il TCA ritiene che è perlomeno probabile che lo stato depressivo del
ricorrente abbia influito a tal punto sulla comprensione del formulario
relativo alla domanda di prestazione complementare e della decisione, da
escludere un suo comportamento colpevole. Come già suesposto, infatti, in caso
di carenza nel discernimento non può esservi da un punto di vista soggettivo la
violazione di un obbligo.
Vista l'assenza di colpa,
la buona fede del ricorrente va così protetta. (...)" (STCA del 12 gennaio
1995 nella causa R., PC 81/93, pag. 9-11)
Questa
Corte, in una successiva sentenza del 26 novembre 2002 nella causa P., 39.2002.28,
pubblicata in RDAT I-2003 N. 18, ha invece stabilito che lo stato di salute di
un’assicurata a seguito del quale aveva anche seguito una terapia, benché le avesse
indubbiamente provocato delle gravi sofferenze e dei seri disagi, non era
tuttavia tale da influire sulla sua capacità generale di comprendere i suoi
obblighi e di gestirsi a livello personale e amministrativo, visto che aveva
iniziato nel frattempo una nuova attività lavorativa molto delicata, quale
assistente presso un centro di cura per bambini con problemi fisici e mentali,
e aveva sempre inviato le richieste di assegni familiari alla cassa allegando
la necessaria documentazione.
Nel caso
in esame il ricorrente, ad eccezione del certificato medico del 26 aprile 2005
del Dr. med. __________ (cfr. allegato 1 a doc. A10), non ha prodotto nessuna
attestazione medica circa la durata dei disturbi menzionati (circa la necessità
di comprovare con adeguati attestati medici cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella
causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del
10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag.
40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e
riferimenti pag. 238; STCA del 7 giugno 2002 nella causa H., 38.01.289; STCA
del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella
causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del
6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa
C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).
Al
contrario l’insorgente in occasione dell’audizione dinanzi alla Sezione del
lavoro del 9 febbraio 2006 ha indicato, da una parte, di “aver fatto una
depressione”, dall’altra, che a quel momento si riteneva in buono stato di
salute (cfr. doc. 24).
Il TCA
può, in ogni caso, esimersi dall'esperire ulteriori accertamenti al riguardo,
visto che comunque l’asserito problema di salute riguardante lo stato psichico
dell'insorgente è ininfluente ai fini del presente giudizio.
In
effetti già nel mese di aprile 2005 il Dr. med __________ ha attestato un
leggero stato depressivo che non implicava la completa incapacità al lavoro,
bensì unicamente la limitazione di svolgere lavori a turni (cfr. allegato 1 a
doc. A10).
Inoltre,
come già menzionato, l’assicurato stesso, sentito dalla Sezione del lavoro nel
febbraio 2006, ha precisato di essere in buono stato di salute e abile al
lavoro al 100% (cfr. doc. 24).
Il
ricorrente, poi, nel mese di febbraio 2006, dopo un periodo di trattative nei
mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006, ha effettuato un mese di prova presso
l’Impresa generale di costruzioni __________, quale intermediario nella
compravendita di immobili (cfr. doc. 23, 24, 16, 15).
Egli non
è stato assunto definitivamente, a causa di un problema di orari e non di
Considerandi
incapacità lavorativa per motivi di salute (cfr. doc. 23).
Il
ricorrente, del resto, nel periodo in cui è stato iscritto in disoccupazione è
risultato un attento assicurato, segnatamente partecipando ai colloqui di
consulenza in maniera attiva, svolgendo le proprie ricerche di impiego (cfr.
doc. 27, 33).
Nel mese
di marzo 2006 ha pure chiesto alla propria collocatrice spiegazioni in merito
agli aiuti per incentivare un’attività indipendente (cfr. doc. 27).
In simili
condizioni, occorre concludere che la patologia indicata dal ricorrente a
livello psichico, anche volendo considerare che la stessa è rimasta invariata
dal momento in cui si è annunciato al collocamento fino al mese di maggio 2006
quando ha avuto luogo l’assegnazione dell’occupazione presso __________, non
era di una gravità tale da impedirgli di essere attivo quale intermediario
immobiliare, professione che richiede particolare attenzione e capacità di
interagire con i potenziali acquirenti, comprendendone le esigenze e necessità,
o comunque da influire sulla sua capacità generale di comprendere i suoi
obblighi di assicurato e di gestirsi a livello personale ed amministrativo.
Alla
medesima conclusione si deve giungere considerando la grave situazione
familiare a cui è stato confrontato l’assicurato.
Il
ricorrente, infatti, pur essendo certamente molto turbato, preoccupato e
angosciato, in particolare per la salute della moglie e per la perdita del
fratello nel mese di aprile 2006 (cfr. doc. I, 24), non si trovava in uno stato
mentale tale da giustificare la mancata indicazione durante quasi undici mesi -
ossia da quando si è annunciato in disoccupazione nel mese di giugno 2005 al
mese di maggio 2006 allorché gli è stato assegnato l’impiego presso la __________
di __________ - dei suoi disturbi alla colonna lombare.
Al
riguardo va ricordato che lo stesso, dopo un periodo di trattative nei mesi di
dicembre 2005 e gennaio 2006, ha svolto un periodo lavorativo di prova presso
la __________ che non ha condotto a un contratto di impiego a seguito di
incompatibilità relativamente agli orari di lavoro (cfr. doc. 24, 23).
2.8
Alla luce di
tutto quanto esposto, è a ragione che l’amministrazione ha sospeso RI 1 dal
diritto all’indennità di d disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. e
LADI.
Per
quanto concerne l’entità della sanzione, la Sezione del lavoro, con decisione
formale del 20 luglio 2006, ha inflitto all’assicurato una sospensione di 15
giorni (cfr. doc. A1), poi ridotta a 12 giorni con la decisione su opposizione
del 6 novembre 2006, in considerazione delle circostanze del caso concreto,
come pure del fatto che il ricorrente nel mese di ottobre 2006 ha reperito un
impiego grazie al quale ha potuto rinunciare al controllo della disoccupazione
(cfr. doc. A1).
Come
indicato al considerando 2.5., la durata della sospensione è determinata
secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre
parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; cfr., pure, la
"Tabella delle sospensioni. All'attenzione degli URC e delle autorità
cantonali", pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1, che nel caso
dell'art. 30 cpv. 1 lett. e non stabilisce il numero dei giorni di sospensione
ma si limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi; al
riguardo cfr. pure Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in
vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC, Janvier 2003), p.to D68 e Circolare
relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007
(Circulaire IC, Janvier 2007), p.to D72).
Tenendo
conto della circostanza che dal giugno 2005 l’assicurato ha dovuto affrontare
una situazione familiare molto difficile connessa alla grave malattia della
moglie, questa Corte ritiene che la sanzione inflitta all’assicurato, peraltro
corrispondente a un caso di colpa lieve (cfr. consid. 2.5.), debba essere ulteriormente
ridotta.
Va, però,
pure considerato che nel mese di aprile 2006 nei confronti dell’insorgente era
già stata emessa una decisione di sospensione di 10 giorni ai sensi dell’art.
30.
cpv. 1 lett. e LADI per non avere avvisato la propria consulente del
personale dell’attività svolta per la __________ nel mese di febbraio 2006, sospensione
poi ridotta a 8 giorni con decisione su opposizione del 31 maggio 2006 (cfr.
doc. 15, 20).
Pertanto
questa Corte, ritenendo di poter collocare la colpa del ricorrente nella fascia
media all'interno della categoria della colpa lieve, stabilisce in 10 i giorni
di sospensione da infliggergli.
Il
ricorso va, di conseguenza, parzialmente accolto e la decisione di opposizione
impugnata riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto
all’indennità di disoccupazione per 10 giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§ La decisione su
opposizione del 6 novembre 2006 emessa dalla Sezione del lavoro è riformata nel
senso che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione
per 10 giorni.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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