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Decisione

38.2006.84

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 marzo 2007Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i "disturbi di cui soffriva il ricorrente dopo la morte della moglie

abbiano potuto ripercuotersi negativamente anche sul modo di essere e di agire

di allora nella fattispecie".

In tali circostanze sulla

base del principio del libero apprezzamento delle prove (art. 85 cpv. 2 lett. c

LAVS e art. 9 cpv. 1 della legge cantonale) e di quello della verosimiglianza

preponderante che vige in ambito delle assicurazioni sociali (RAMI 1994 p.

210), il TCA ritiene che è perlomeno probabile che lo stato depressivo del

ricorrente abbia influito a tal punto sulla comprensione del formulario

relativo alla domanda di prestazione complementare e della decisione, da

escludere un suo comportamento colpevole. Come già suesposto, infatti, in caso

di carenza nel discernimento non può esservi da un punto di vista soggettivo la

violazione di un obbligo.

Vista l'assenza di colpa,

la buona fede del ricorrente va così protetta. (...)" (STCA del 12 gennaio

1995 nella causa R., PC 81/93, pag. 9-11)

Questa

Corte, in una successiva sentenza del 26 novembre 2002 nella causa P., 39.2002.28,

pubblicata in RDAT I-2003 N. 18, ha invece stabilito che lo stato di salute di

un’assicurata a seguito del quale aveva anche seguito una terapia, benché le avesse

indubbiamente provocato delle gravi sofferenze e dei seri disagi, non era

tuttavia tale da influire sulla sua capacità generale di comprendere i suoi

obblighi e di gestirsi a livello personale e amministrativo, visto che aveva

iniziato nel frattempo una nuova attività lavorativa molto delicata, quale

assistente presso un centro di cura per bambini con problemi fisici e mentali,

e aveva sempre inviato le richieste di assegni familiari alla cassa allegando

la necessaria documentazione.

Nel caso

in esame il ricorrente, ad eccezione del certificato medico del 26 aprile 2005

del Dr. med. __________ (cfr. allegato 1 a doc. A10), non ha prodotto nessuna

attestazione medica circa la durata dei disturbi menzionati (circa la necessità

di comprovare con adeguati attestati medici cfr. STFA del 18 aprile 2002 nella

causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del

10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag. 38, consid. 2a, pag.

40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234, consid. 4b/bb/ e

riferimenti pag. 238; STCA del 7 giugno 2002 nella causa H., 38.01.289; STCA

del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19 febbraio 2001 nella

causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S., 38.99.227; STCA del

6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio 1997 nella causa

C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S., 38.96.216).

Al

contrario l’insorgente in occasione dell’audizione dinanzi alla Sezione del

lavoro del 9 febbraio 2006 ha indicato, da una parte, di “aver fatto una

depressione”, dall’altra, che a quel momento si riteneva in buono stato di

salute (cfr. doc. 24).

Il TCA

può, in ogni caso, esimersi dall'esperire ulteriori accertamenti al riguardo,

visto che comunque l’asserito problema di salute riguardante lo stato psichico

dell'insorgente è ininfluente ai fini del presente giudizio.

In

effetti già nel mese di aprile 2005 il Dr. med __________ ha attestato un

leggero stato depressivo che non implicava la completa incapacità al lavoro,

bensì unicamente la limitazione di svolgere lavori a turni (cfr. allegato 1 a

doc. A10).

Inoltre,

come già menzionato, l’assicurato stesso, sentito dalla Sezione del lavoro nel

febbraio 2006, ha precisato di essere in buono stato di salute e abile al

lavoro al 100% (cfr. doc. 24).

Il

ricorrente, poi, nel mese di febbraio 2006, dopo un periodo di trattative nei

mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006, ha effettuato un mese di prova presso

l’Impresa generale di costruzioni __________, quale intermediario nella

compravendita di immobili (cfr. doc. 23, 24, 16, 15).

Egli non

è stato assunto definitivamente, a causa di un problema di orari e non di

Considerandi

incapacità lavorativa per motivi di salute (cfr. doc. 23).

Il

ricorrente, del resto, nel periodo in cui è stato iscritto in disoccupazione è

risultato un attento assicurato, segnatamente partecipando ai colloqui di

consulenza in maniera attiva, svolgendo le proprie ricerche di impiego (cfr.

doc. 27, 33).

Nel mese

di marzo 2006 ha pure chiesto alla propria collocatrice spiegazioni in merito

agli aiuti per incentivare un’attività indipendente (cfr. doc. 27).

In simili

condizioni, occorre concludere che la patologia indicata dal ricorrente a

livello psichico, anche volendo considerare che la stessa è rimasta invariata

dal momento in cui si è annunciato al collocamento fino al mese di maggio 2006

quando ha avuto luogo l’assegnazione dell’occupazione presso __________, non

era di una gravità tale da impedirgli di essere attivo quale intermediario

immobiliare, professione che richiede particolare attenzione e capacità di

interagire con i potenziali acquirenti, comprendendone le esigenze e necessità,

o comunque da influire sulla sua capacità generale di comprendere i suoi

obblighi di assicurato e di gestirsi a livello personale ed amministrativo.

Alla

medesima conclusione si deve giungere considerando la grave situazione

familiare a cui è stato confrontato l’assicurato.

Il

ricorrente, infatti, pur essendo certamente molto turbato, preoccupato e

angosciato, in particolare per la salute della moglie e per la perdita del

fratello nel mese di aprile 2006 (cfr. doc. I, 24), non si trovava in uno stato

mentale tale da giustificare la mancata indicazione durante quasi undici mesi -

ossia da quando si è annunciato in disoccupazione nel mese di giugno 2005 al

mese di maggio 2006 allorché gli è stato assegnato l’impiego presso la __________

di __________ - dei suoi disturbi alla colonna lombare.

Al

riguardo va ricordato che lo stesso, dopo un periodo di trattative nei mesi di

dicembre 2005 e gennaio 2006, ha svolto un periodo lavorativo di prova presso

la __________ che non ha condotto a un contratto di impiego a seguito di

incompatibilità relativamente agli orari di lavoro (cfr. doc. 24, 23).

2.8

Alla luce di

tutto quanto esposto, è a ragione che l’amministrazione ha sospeso RI 1 dal

diritto all’indennità di d disoccupazione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. e

LADI.

Per

quanto concerne l’entità della sanzione, la Sezione del lavoro, con decisione

formale del 20 luglio 2006, ha inflitto all’assicurato una sospensione di 15

giorni (cfr. doc. A1), poi ridotta a 12 giorni con la decisione su opposizione

del 6 novembre 2006, in considerazione delle circostanze del caso concreto,

come pure del fatto che il ricorrente nel mese di ottobre 2006 ha reperito un

impiego grazie al quale ha potuto rinunciare al controllo della disoccupazione

(cfr. doc. A1).

Come

indicato al considerando 2.5., la durata della sospensione è determinata

secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre

parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150; cfr., pure, la

"Tabella delle sospensioni. All'attenzione degli URC e delle autorità

cantonali", pubblicata in Prassi ML/AD 99/1 quale A1, che nel caso

dell'art. 30 cpv. 1 lett. e non stabilisce il numero dei giorni di sospensione

ma si limita a rinviare alla gravità della colpa da valutare secondo i casi; al

riguardo cfr. pure Circolare relativa alle indennità di disoccupazione in

vigore dal 1° gennaio 2003 (Circulaire IC, Janvier 2003), p.to D68 e Circolare

relativa alle indennità di disoccupazione in vigore dal 1° gennaio 2007

(Circulaire IC, Janvier 2007), p.to D72).

Tenendo

conto della circostanza che dal giugno 2005 l’assicurato ha dovuto affrontare

una situazione familiare molto difficile connessa alla grave malattia della

moglie, questa Corte ritiene che la sanzione inflitta all’assicurato, peraltro

corrispondente a un caso di colpa lieve (cfr. consid. 2.5.), debba essere ulteriormente

ridotta.

Va, però,

pure considerato che nel mese di aprile 2006 nei confronti dell’insorgente era

già stata emessa una decisione di sospensione di 10 giorni ai sensi dell’art.

30.

cpv. 1 lett. e LADI per non avere avvisato la propria consulente del

personale dell’attività svolta per la __________ nel mese di febbraio 2006, sospensione

poi ridotta a 8 giorni con decisione su opposizione del 31 maggio 2006 (cfr.

doc. 15, 20).

Pertanto

questa Corte, ritenendo di poter collocare la colpa del ricorrente nella fascia

media all'interno della categoria della colpa lieve, stabilisce in 10 i giorni

di sospensione da infliggergli.

Il

ricorso va, di conseguenza, parzialmente accolto e la decisione di opposizione

impugnata riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto

all’indennità di disoccupazione per 10 giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione su

opposizione del 6 novembre 2006 emessa dalla Sezione del lavoro è riformata nel

senso che l’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione

per 10 giorni.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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