38.2006.85
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15 gennaio 2007Italiano44 min
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Numero d'incarto:
38.2006.85
Data decisione, Autorità:
15.01.2007, TCA
Titolo:
Assicurata che non ha iniziato un impiego trovato da lei stessa,poiché ha ritenuto insufficiente lo stipendio.La ditta l'avrebbe assunta e l'occupazone era adeguata.A ragione,quindi,è stata sospesa.La sanzione di 25 giorni tiene conto di tutte le circostanze del caso.
DISOCCUPAZIONE
OCCUPAZIONE ADEGUATA
RIFIUTO DELL'OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 2 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.85
DC/sc
Lugano
15 gennaio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell'8
novembre 2006 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 14 giugno
2006 l'Ufficio regionale di collocamento (in seguito URC) di __________ ha
trasmesso alla Sezione del lavoro la seguente "Comunicazione relativa a
una sanzione (rifiuto lavoro)" concernente RI 1:
"
(...)
Posto offerto:
Datore di lavoro: __________
Descrizione
occupazione: VENDITRICE PRODOTTI
COSMETICI
Caratteristiche
impiego: RESPONSABILE PER LO STAND __________
PRESSO __________ DI __________. IMPIEGO A TEMPO PIENO, DURATA INDETERMINATA
Retribuzione: FR. 4'150.00
Fattispecie: L'assicurata a margine ha rilevato da un
quotidiano ticinese l'offerta di lavoro presso la __________ a __________. Ha
preso contatto con il DL, sede centrale a __________, ed ha avuto il colloquio
di lavoro il __________. Il DL dichiara che la PCI non ha accettato la
possibilità d'impiego offerta a __________ (e-mail del DL). Alla richiesta di
giustificazione la PCI dichiara che il DL ha rinunciato alla sua candidatura e
hanno scelto un'altra candidata.
Domanda: Data la situazione è necessaria una verifica più
approfondita di come si sono svolti i fatti. La mancata possibilità
d'assunzione può avere come conseguenza una sospensione delle indennità di
disoccupazione." (Doc. 13)
1.2. Con
decisione del 29 agosto 2006 la Sezione del lavoro ha sospeso l'assicurata per
31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere iniziato
l'attività presso __________ (Doc. 9).
1.3. A seguito
dell'opposizione dell'assicurata, la Sezione del lavoro, l’ 8 novembre 2006, ha
emanato una decisione su opposizione con la quale ha ridotto da 31 a 25 i
giorni di penalità ed ha in particolare sottolineato:
"
(...)
4. Nel caso in esame, dalla documentazione
agli atti emerge segnatamente quanto segue:
- tramite un annuncio apparso su un quotidiano, l'assicurata ha
reperito un'occupazione quale venditrice di prodotti cosmetici per la __________;
-
con scritto del 18 maggio 2006, la signora __________,
coordinatrice del personale della __________, ha in buona sostanza, indicato
che i motivi della mancata assunzione della signora RI 1 sono dovuti alle
pretese salariali fr. 4'000.-- netti e per questo motivo quando l'assicurata li
ha nuovamente contattati non erano più disposti ad assumerla;
- nelle giustificazioni 22 maggio 2006,
in merito alle pretese salariali, l'opponente dichiara quanto segue: "(...)
Mi dissero che 4000.-- assolutamente non potevano darmeli che per il Ticino ho
chiesto troppo e che i Ticinesi lavorano per meno quindi mi proposero la cifra
di 4150 lordi e non netti tolte le trattenute che mi dissero ammontavano tra il
12 ed il 13% e che avrei avuto la divisa della ditta e una percentuale di
sconto sui loro prodotti nel caso avessi voluto acquistarli che quindi potevo
ritenermi più che fortunata. Di premi e di riconoscimenti interni in rapporto
al prodotto venduto non me ne è stato assolutamente parlato. In quel contesto
si discusse unicamente di salario. Rimasi perplessa sulla cifra ma questo
mentalmente non mi ostacolava poiché avrei potuto rientrare nel mio ramo professionale,
però in quel periodo avevo ancora altre offerte di lavoro aperte e le quali mi
si prospettavano altrettanto bene, purtroppo mi chiesero di dare una risposta
il lunedì 22 e non oltre. Ma io dissi che ero in attesa di altre offerte di
lavoro e che quindi non avendo ancora ricevuto risposta avrei voluto riflettere
un attimo sulle mie spese personali informarmi sul costo della trasferta
mangiare ecc e parlarne con il mio collocatore (...) Lunedì 22 fui nuovamente
contattata dalla Signora __________ per una risposta voleva assolutamente che
dicessi o si o no ma io essendo in attesa di altre proposte interessanti, quali
una per un'altra linea cosmetica, per un lavoro al 100% come venditrice e per lavorare per un'apertura
per una nuova palestra per ora la mia risposta era no ma dopo aver parlato il
24 con il mio collocatore avrei potuto richiamare (...)";
-
in occasione del colloquio di consulenza 24 maggio
2006, su consiglio del consulente del personale, l'assicurata ha contattato
nuovamente il potenziale datore di lavoro, che le disse che avevano ormai
scelto un'altra candidata;
-
allo scopo di chiarire a che punto erano le
trattative con i datori di lavoro citati dall'opponente nei vari scritti, il 10
ottobre 2006, l'UG ha esperito un ulteriore accertamento presso la signora RI 1;
dallo stesso è emerso che era "(...) in trattativa con altri datori di
lavoro (vedi allegato) ho semplicemente detto a loro che avrei valutato gli
altri posti e poi sarebbe stata mia premura informare gli stessi se la loro
offerta veniva da me accettata o no. In data 17.5.2006, su consiglio del mio
collocatore signor __________, ho richiamato la __________ comunicando loro che
accettavo la loro offerta. A quel punto loro stessi mi hanno risposto
negativamente (...)".
-
il 2/3 novembre 2006, la signora RI 1 ha prodotto
uno scritto redatto dalla __________, __________, che attesta che l'assicurata
è stata convocata "(...) in data 09.05. u.s. per un 1° colloquio
a scopo di assunzione quale ricezionista per il centro "__________"
di __________. In data 11.05 u.s., la Signorina RI 1 è stata da noi
contattata per confermarLe che il 1° colloquio aveva avuto esito positivo. Durante il 2° colloquio
fissato per il 30.05 u.s., alla Sig.na RI 1 è stata data risposta
negativa in quanto la società ha scelto un altro candidato (...)";
-
dal 2 agosto 2006 al 2 ottobre 2006 l'opponente ha
lavorato presso la __________, __________.
Ora, visto quanto
precede e alla luce della menzionata giurisprudenza, tenuto conto delle
circostanze attenuanti, segnatamente che l'opponente proprio nello stesso
periodo aveva una comprovata trattativa di lavoro presso la __________, __________,
con un primo colloquio conclusosi con esito positivo, che era poi sfociata in
un secondo colloquio (1°
colloquio 11 maggio e 2° colloquio 30 maggio 2006) che purtroppo ha avuto esito
negativo e che a partire dal 2 agosto sino al 2 ottobre 2006 ha reperito un
lavoro presso la __________, perso non per colpa propria, nonostante il
comportamento dell'opponente rimanga parificabile ad un rifiuto di un lavoro,
essendo adeguato l'impiego in questione (la signora RI 1 non solleva del resto
particolari contestazioni al riguardo) e considerato l'obbligo dell'assicurata
di accettare senza indugio qualsiasi occupazione adeguata senza porre delle
condizioni salariali eccessive, appare nondimeno appropriato ritenere il
comportamento tenuto dalla stessa come assimilabile ad un caso di colpa
mediamente grave (da 16 a 30 giorni di sospensione) e pertanto ridurre la
durata della sospensione inflitta con la decisione contestata." (Doc. A)
1.4. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso
al TCA, nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:
"
(...)
Vista la fattispecie riteniamo che la nostra
assicurata non abbia arrecato alcun danno all'assicurazione disoccupazione e
che la decisione su opposizione dell'8.11.2006, emessa dalla SdL, debba essere
annullata.
La signora RI 1, a nostro modo di vedere, non ha
rifiutato un'occupazione sottopostale dall'Ufficio Regionale di Collocamento ma
si è trovata confrontata con una situazione che oseremmo definire ambigua in
quanto, nello stesso periodo, la stessa ha avuto due offerte di lavoro. In
effetti la ditta __________ di __________, in data 11.5.2006, aveva contattato
la signora RI 1 e le aveva confermato che il suo primo colloquio, avuto in data
9.5.2006, aveva avuto esito positivo.
In data 12.5.2006 ha pure avuto un altro
colloquio di lavoro presso la ditta __________ a __________ e pure quest'ultima
le aveva proposto un contratto di lavoro.
Visto che con quest'ultima ditta non si era
raggiunto un accordo salariale confacente la signora RI 1, sapendo che la ditta
__________ le aveva detto il giorno prima (11.5.2006) che il suo colloquio di
lavoro aveva avuto esito positivo, ha contrattato con la __________ il salario
mensile di Fr. 4'000.- netti. L'__________ ha sottoposto altre
offerte di lavoro come da indicazioni contenute nel Doc. D ed evidenziate con
stabiloboss datate 17.7.2006.
Le stesse sono state da subito rifiutate dalla
signora RI 1 in quanto lei ha rivendicato un salario mensile di almeno Fr.
4'000.-- netti.
A nostro modo di vedere il comportamento della
signora RI 1 è giustificato in quanto lei ha agito in buona fede. Ha rifiutato
il contratto presso ____________________. Logicamente, se la __________ avesse
detto alla signora RI 1 che il suo primo colloquio aveva avuto esito positivo
ma che non le potevano garantire l'assunzione a tutti gli effetti, la nostra
associata avrebbe sicuramente accettato l'offerta di lavoro presso l'__________
senza permettersi di contrattare il salario presso quest'ultima.
Visto quanto sopra riteniamo che non si possano
imputare delle responsabilità oggettive alla nostra associata in quanto ha
agito secondo quanto si poteva pretendere la lei in quel momento. Prova ne è
che la signora RI 1, per tutto quanto è accaduto, ha informato il proprio
collocatore esponendogli chiaramente quanto è avvenuto. Poteva benissimo
sottacere il tutto visto che la stessa si è premurata di trovarsi un’occupazione
lavorativa." (Doc. I)
1.5. Nella sua
risposta del 5 dicembre 2006 l'autorità amministrativa ha chiesto di respingere
il ricorso ed ha in particolare osservato:
"
(...)
Ora, visto quanto precede e alla luce della menzionata
giurisprudenza, tenuto conto delle circostanze attenuanti, segnatamente che
l'opponente proprio nello stesso periodo aveva una comprovata trattativa di lavoro
(presso la __________, __________) - benché non esisteva una promessa
d'assunzione - (doc. 3/1) e, che a partire dal 2 agosto sino a fine settembre
2006 ha reperito un lavoro (presso la __________), bisogna comunque ritenere il
comportamento della ricorrente parificabile ad un rifiuto di un lavoro, avendo
la stessa indotto la __________ con i suoi tentennamenti e le sue pretese
salariali a rinunciare alla sua assunzione.
Visto quanto precede, appare appropriato ritenere
il comportamento tenuto dalla stessa come assimilabile ad un caso di colpa
mediamente grave (da 16 a 30 giorni di sospensione) e pertanto la sospensione
di 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione inflitta alla
ricorrente appare adeguata." (Doc. III)
1.6. L’11
dicembre 2006 il patrocinatore dell’assicurata ha inviato uno scritto al TCA,
nel quale si è in particolare così espresso:
"
(...)
Rriteniamo eccessiva la sospensione di 25 giorni
inflitta a causa di un presunto rifiuto di un'occupazione lavorativa.
La signora RI 1, paradossalmente, viene ora
sanzionata dalla SdL malgrado essa abbia puntualmente riferito al suo
collocatore tutto quanto lei stessa aveva fatto con i potenziali datori di
lavoro __________, __________ e __________ __________.
In effetti la stessa è stata dapprima sanzionata
per 31 giorni da parte della SdL ed in seguito tale sospensione è stata ridotta
a 25 giorni.
Questo potrebbe significare che alla signora RI 1
è stata data parziale ragione e di conseguenza la stessa non ha provocato un
danno sostanziale nei confronti dell'assicurazione disoccupazione.
Visto quanto sopra e richiamando il nostro
ricorso invitiamo questo lodevole Tribunale a voler accogliere il nostro
ricorso ed annullare la decisione di sospensione emessa dalla SdL di __________."
(Doc. V)
Il 19
dicembre 2006 la Sezione del lavoro ha sottolineato che la sospensione inflitta
alla ricorrente è appropriata alla colpa per cui "non risulta necessario
ridurla ulteriormente" (Doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
alle indennità di disoccupazione per non avere iniziato una nuova attività
presso la ditta __________.
In virtù
dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione
adeguata propostagli.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a
seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di
controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo
scopo".
La terza
revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI
che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha
sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto
alle indennità.
Nella lett.
d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un
impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003
rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44
cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende
segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata
non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte
delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione
di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il
diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15). (…)."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno
2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. La costante
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. SVR 1997
ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una
sentenza del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02 l'Alta Corte, confermando
che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la
disoccupazione, ha osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando l'assicurato
compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le
situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono
essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta
adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella
causa M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo
principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza del 3 maggio
2005 nella causa H., C 108/04, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine
d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément,
lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon
les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b
et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."
In una sentenza del 28
giugno 2006 nella causa K., C 10/06 il TFA ha applicato questa giurisprudenza
nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale
datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata:
" (...)
2.
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der
Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________
vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch
sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen
Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen
gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.
Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem
laufenden
Bewerbungsverfahren um die Stelle eines
Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der
Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter
fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages
(ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als
abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von
Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den
Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene
ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni
2001, C 436/00]; SVR 2004 ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29.
Oktober 2003, C 162/02]), oder wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung
zurückzieht (zum Ganzen vgl. Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"
Su queste questioni, vedi in particolare:
G.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e
Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie
“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo
1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di
collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3,
Pregassona 2000, p. 71 segg.
La nostra
Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N.
30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione,
ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione,
l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli
usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua
mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
2.4. La seconda
revisione della LADI del 23 giugno 1995 ha profondamente modificato la
disposizione legale relativa all'occupazione adeguata (art 16 LADI).
L’art 16
cpv. 1 LADI prevede così che "al fine di ridurre il pregiudizio
l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi
occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a
disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro
considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
(Per un
commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione
contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali
del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF
124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e
Alcuni compiti …, p. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa
S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un
impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario
verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da
quanto previsto dalla LADI.
Il TFA
ha, al riguardo, rilevato:
"
(…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im
Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.
Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ
ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass
einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten
(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik (abschliessende
Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG; BGE 124 V 63
Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten Teilrevision des
AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits eine getrennte
Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin zu prüfen, ob
die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden Unzumutbarkeitsgrund
erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes unvereinbar ist dagegen
eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen Tatbestände in der Weise
kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und gewürdigt wird. Die
Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun aber gerade darauf
hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen Zeitaufwand für
den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung der persönlichen
Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte Betrachtung könnten im
Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was dem Gesetz
zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit des
Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht anerkannt
werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella causa
S., C 137/03, consid. 4.2.)
Per
completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato
modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. __________ del 12 giugno 2001
pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
In una
sentenza del 16 ottobre 2001 nella causa A., C 407/00, chiamato ad esprimersi a
proposito dell'adeguatezza di un'occupazione nel settore della ristorazione
l'Alta Corte ha rilevato:
"
3.- a) Le fait que l'intimée est titulaire d'un
certificat de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience
professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie
que comme gérante libre d'une buvette, ne permet pas de conclure que l'emploi
qui lui était assigné ne tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes
(art. 16 al. 2 let. b LACI). En effet, l'activité d'auxiliaire de gastronomie
ne répond pas à une définition précise. Il est notoire qu'elle dépend
de l'importance de l'établissement hôtelier et de son personnel.
Elle peut ainsi comprendre aussi bien le travail de
dame de buffet que des nettoyages. On pouvait donc
raisonnablement attendre de l'intimée, sans que cela soit trop exiger
d'elle compte tenu de son expérience, qu'elle travaille comme auxiliaire de
gastronomie dans un restaurant où la dame de buffet doit accomplir également
les nettoyages (Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 95, ch. m. 239 et les notes n° 519 et
520). Sur ce point, le jugement attaqué est erroné.
b) Il est constant que l'intimée doit, en raison
de son état de santé, prendre une douche en cours de journée
(attestation médicale du docteur C.________ du 11 janvier 2000).
Pour autant, cela ne signifie pas que le travail
de nettoyage inclus dans l'activité d'auxiliaire de gastronomie proposée à
l'assurée ne convenait pas à son état de santé (art. 16 al. 2 let. c LACI). En
effet, ceci ne ressort pas de l'attestation médicale précitée. Sur ce
point également, le jugement attaqué est erroné.
c) Ainsi que le relève à juste titre la
juridiction cantonale de dernière instance, le salaire que le restaurant
X.________ a réellement proposé à l'intimée n'est pas clairement établi. D'une
part, il ne figure pas sur l'assignation du 10 septembre 1999. D'autre part, le
montant offert par l'établissement n'est pas indiqué dans la formule de
candidature, datée du 22 septembre 1999.
Si l'on s'en tient aux déclarations de l'intimée
du 17 août 2000, le salaire proposé était de 2800 fr. environ.
Selon ses affirmations du 20 décembre 1999 (compte
rendu de l'entretien par téléphone avec D.________, conseiller du
service de placement), le restaurant X.________ lui a offert un salaire mensuel
brut de 2900 fr.
Cela nécessite une instruction complémentaire.
On ne saurait retenir que les éléments constitutifs d'un refus de
travail convenable sont réunis (art. 30 al. 1 let. d LACI et la jurisprudence
déjà citée), aussi longtemps qu'on ignore si le restaurant X.________ a bel et
bien offert à l'intimée, comme le prétend le recourant, un salaire mensuel brut
de 2980 fr. Il est, en effet, décisif de savoir si cet établissement
lui a proposé le salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention
collective de travail CCNT 98, auquel a droit toute collaboratrice à plein
temps sans apprentissage ni formation élémentaire, ce qui vaut pour une
auxiliaire de gastronomie (art. 16 al. 2 let. a LACI; voir aussi Nussbaumer,
op. cit., p. 95, ch. m. 238). Compte tenu des affirmations de l'assurée (procès-verbal
de l'audition du 17 août 2000), il s'agit dès lors de savoir si des pourparlers
avec le restaurant X.________ ont eu lieu sur ce point. En revanche, la
question des frais généraux, soit des frais de déplacement et de repas invoqués
par l'intimée, n'est pas déterminante (arrêts non publiés B. du 11 avril 1988
[C 152/86] et J. du 7 décembre 1984 [C 124/84]).
En conséquence, la cause doit être renvoyée à la
commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage pour qu'elle
procède à cette instruction complémentaire."
Nella
successiva sentenza del 3 maggio 2005 nella causa H.,
C 108/04, il TFA ha
rilevato:
"
4.2 Dans l'arrêt du 16 octobre 2001, la Cour de
céans a considéré que le fait que la recourante est titulaire d'un certificat
de cafetier-restaurateur et qu'elle est au bénéfice d'une expérience
professionnelle acquise aussi bien comme tenancière indépendante d'une crêperie
que comme gérante libre d'une buvette, ne permettait pas de conclure que
l'emploi qui lui était assigné - soit auxiliaire de gastronomie, dans un
restaurant où la dame de buffet doit accomplir également les nettoyages - ne
tenait pas raisonnablement compte de ses aptitudes au sens de l'art. 16 al. 2
let. b LACI. L'arrêt étant passé en force de chose jugée dès qu'il a été
prononcé (art. 38 OJ), il n'y a pas lieu d'y revenir.
4.3 Après avoir procédé à l'instruction
complémentaire requise dans l'arrêt de renvoi du 16 octobre 2001 en ce qui
concerne le salaire qui avait été proposé à la recourante par le restaurant
X.________, la juridiction cantonale s'en est tenue à la version des faits
donnée par B.________ dans sa lettre du 5 janvier 2004.
La recourante, qui a eu la possibilité de s'exprimer
au sujet des renseignements contenus dans cette lettre, n'a pas contesté la
véracité des faits qui y sont exposés. Dans la lettre en question, B.________
indique que la recourante s'était plainte à l'Office cantonal de l'emploi que
le restaurant X.________ lui proposait un salaire dérisoire qui ne figurait pas
dans le barème genevois. B.________ avait été vexée à l'époque que la candidate
se permette d'entacher la réputation de son établissement auprès de l'office,
car le salaire qui avait été proposé à la recourante correspondait au minimum
genevois pour le poste à repourvoir. En fait, celle-ci refusait une section
nettoyage assez légère dans un restaurant coquet de 50 places.
Ces différents éléments permettent de tenir pour
établi au degré de vraisemblance prépondérante que, comme l'ont retenu les
premiers juges, le salaire proposé pour une auxiliaire de gastronomie
correspondait au salaire minimum prévu par l'avenant genevois à la convention
collective de travail CCNT 98. L'emploi assigné satisfaisait aux conditions
des conventions collectives mentionnées à l'art. 16 al. 2 let. a LACI. Les
éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis (art. 30 al.
1 let d LACI)."
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è
determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di
sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,
a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. Per quanto
concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V
125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto
da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In
particolare, la nostra Massima Istanza ha rilevato:
"
(…)
3.1. Art. 45 Abs 3 AVIV …lautet in deutscher,
französischer und italienischer Sprache wie folgt: "Ein schweres
Verschulden liegt vor, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine
zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine
zumutbare Arbeit abgelehnt hat." "Il y a faute
grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré
d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans
motif valable." "La colpa grave è data se
l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza
garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo." In der Rechtsprechung wird der Vorbehalt des entschuldbaren Grundes
(motif valable/valido motivo) in Übereinstimmung mit der deutschen und
französischen, aber im Widerspruch zur italienischen Fassung im Zusammenhang
mit beiden Tatbeständen, sowohl der Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne
Zusicherung einer neuen (z. B. ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c; Urteil H. vom 8.
November 2001, C 156/01, Erw. 3a) als auch der Ablehnung einer zumutbaren
Arbeit (z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 48 Erw. 1; Urteil I. vom 23. August 2001, C
21/01, Erw. 1b) genannt.
3.2 Nach ständiger Rechtsprechung zu Art. 30 Abs.
3 Satz 3 und Abs. 3bis AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV ist der
Bemessung der Einstellungsdauer sowohl bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle
ohne Zusicherung einer neuen (Einstellungsgrund gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a
AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) als auch bei Ablehnung einer
nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (Einstellungsgrund gemäss Art. 30
Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni
2003 geltenden Fassung) nicht zwingend ein schweres Verschulden zugrunde zu
legen. Dabei werden für die Unterschreitung des für schweres Verschulden
vorgesehenen Sanktionsrahmens statt eines entschuldbaren Grundes (z. B. ARV
2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa; Urteile F. vom 20. September 2002, C 48/02, Erw.
5, G. vom 20. Juni 2001, C 32/01, Erw. 4, sowie T. vom 16. Februar 2001, C
15/00, Erw. 3b und 4b) oft - gleichbedeutend (vgl. insbesondere Urteile F. vom
20. September 2002, C 48/02, Erw. 5, und T. vom 16. Februar 2001, C 15/00, Erw.
3) - besondere Umstände des Einzelfalls verlangt, indem festgehalten wird, die
Bestimmung von Art. 45 Abs. 3 AVIV bilde hier lediglich die Regel, von welcher
beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden dürfe,
sodass insoweit das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsgericht
nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens
beschränkt sei, sondern auch eine mildere Sanktion zulasse (z. B. ARV 2000 Nr.
8 S. 42 Erw. 2c; RJJ 1999 S. 56 Erw. 3; Urteile J. vom 17. März 2003, C 278/01,
Erw. 2.1, K. vom 8. Oktober 2002, C 392/00, Erw. 4.5, und D. vom 21. Mai 2001,
C 424/00, Erw. 2b).
(…)
3.4
3.4.1 Zunächst ist festzustellen, dass der
Wortlaut aller drei Sprachfassungen des Art. 45 Abs. 3 AVIV keinerlei
Anhaltspunkt enthält, der dafür sprechen würde, hinsichtlich der Ablehnung
einer zumutbaren Arbeit zwischen amtlich zugewiesenen auf der einen und nicht
amtlich zugewiesenen Stellen auf der andern Seite zu differenzieren. Eine
solche Unterscheidung wurde lediglich - teilweise - von der Rechtsprechung
eingeführt bzw. offen gelassen. Das Urteil C 226/98 (Erw. 3.3.1 hievor) gab
indessen das frühere, den Einstellungstatbestand der Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit betreffende Urteil C 386/97 ungenau wieder. In
Letzterem war nicht entschieden worden, im Falle der Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit müsse immer ein schweres Verschulden angenommen
werden. Vielmehr war darin erst nach Verneinung eines entschuldbaren Grundes
auf ein nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zwingend schweres Verschulden geschlossen
worden (ARV 1999 Nr. 23 S. 137 Erw. 1b und S. 139 Erw. 2c). Damit sollte
demnach entgegen ARV 2000 Nr. 8 S. 41 Erw. 2c (sowie z. B. Urteil C. vom 10.
Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b) nicht gesagt werden, im Rahmen des
Einstellungsgrundes der Ablehnung einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit
sei eine Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgeschriebenen
Einstellungsdauer generell unzulässig. Vielmehr sollte damit festgestellt
werden, dass bei Vorliegen dieses Einstellungstatbestandes im Rahmen von Art.
45 Abs. 3 AVIV, das heisst nur bei Fehlen eines entschuldbaren Grundes,
zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen sei (vgl. Urteile I. vom 23.
August 2001, C 21/01, Erw. 1b, S. vom 20. Juli 2001, C 74/01, Erw. 1b und 4a,
sowie D. vom 19. Januar 2001, C 75/00). Art. 45 Abs. 3 AVIV schreibt nicht nur
bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen,
sondern auch bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit nur unter dem Vorbehalt
eines entschuldbaren Grundes die Annahme eines schweren Verschuldens vor (Erw.
3.1 hievor). Wird ein solcher Grund bejaht, ist diese Bestimmung nicht
anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der Regel des Art. 30
Abs. 3 Satz 3 AVIG.
3.4.2 Abgesehen davon, dass schon der Wortlaut
von Art. 45 Abs. 3 AVIV keine Handhabe dafür bietet, die Ablehnung einer
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit anders zu behandeln als jene einer nicht
amtlich zugewiesenen zumutbaren Tätigkeit, vermag auch das im Urteil C 226/98
angeführte Argument, bei der Ablehnung einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit
stünden Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar fest (ARV 2000 Nr. 8
S. 42 Erw. 2c; ebenso z. B. ARV 2000 Nr. 9 S. 50 Erw. 4b/aa und Urteil C. vom
10. Januar 2002, C 195/00, Erw. 1b), für diesen Einstellungsgrund einen
Ausschluss einer die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden
unterschreitenden Sanktion nicht zu begründen. Selbst wenn bei diesem
Einstellungstatbestand Tatsache und Schwere des Verschuldens häufiger klar
feststehen sollten als bei den Einstellungsgründen der Aufgabe einer zumutbaren
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und der Ablehnung einer nicht
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit, könnte dies nicht dazu führen, die
Möglichkeit einer Unterschreitung der für schweres Verschulden vorgesehenen
Einstellungsdauer bei Einstellungen wegen Ablehnung einer amtlich zugewiesenen
zumutbaren Arbeit generell zu verneinen. Damit würden diejenigen, durchaus auch
bei diesem Einstellungsgrund vorkommenden, Konstellationen vernachlässigt, in
denen Tatsache und Schwere des Verschuldens gerade nicht klar feststehen.
3.4.3 Aufgrund dieser Erwägungen ist die
Rechtsprechung im Sinne der in Erw. 3.3.2 hievor angeführten Urteile dahin zu
klären, dass bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes, weil Art. 45 Abs. 3
AVIV diesfalls nicht anwendbar ist, auch bei Ablehnung einer amtlich
zugewiesenen zumutbaren Arbeit nicht zwingend von einem schweren Verschulden
auszugehen ist. Es verhält sich damit nicht anders als bei der Aufgabe einer
zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen und bei der Ablehnung
einer nicht amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit (vgl. auch Thomas Nussbaumer,
a.a.O., Rz 712, der auch bei den in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten Gründen eine
Verschuldensprüfung im Einzelfall postuliert, ohne zwischen den verschiedenen
betroffenen Einstellungstatbeständen zu differenzieren)." (DTF 130 V 125 consid. 3.1.; 3.2.; 3.4.)
Relativamente
alla nozione di "validi motivi" il TFA ha precisato:
"
3.5 Zu prüfen bleibt, was unter entschuldbaren
Gründen zu verstehen ist, deren Vorliegen dazu führt, dass anders als nach Art.
45 Abs. 3 AVIV nicht zwingend von einem schweren Verschulden auszugehen ist.
Dazu ist vorab festzuhalten, dass der deutsche Wortlaut dieser Bestimmung, der
von einem "entschuldbaren Grund" spricht, nicht treffend ist, könnte
er doch dazu verleiten, nach Gründen zu suchen, die ein Verschulden
ausschliessen. Dies ist jedoch nicht gemeint, wie aus der Rechtsprechung folgt,
die bei entschuldbaren Gründen bzw. unter besonderen Umständen des Einzelfalls
nicht auf eine Einstellung verzichtet, sondern unter Umständen auch bei den in
Art. 45 Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbeständen den für schweres
Verschulden vorgesehenen Rahmen unterschreitet (Erw. 3.2 und 3.3 hievor). Es
ist vielmehr gestützt auf die französische und die italienische Fassung, worin
von einem "motif valable" bzw. "valido motivo" gesprochen
wird, festzustellen, dass unter einem "entschuldbaren Grund" im Sinne
von Art. 45 Abs. 3 AVIV ein Grund zu verstehen ist, der das Verschulden
leichter als schwer erscheinen lassen kann. Dies steht auch in Übereinstimmung
mit den Urteilen, in denen statt von entschuldbaren Gründen von besonderen
Umständen des Einzelfalls die Rede ist (vgl. für die Aufgabe einer zumutbaren
Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie die Ablehnung einer nicht
amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Erw. 3.2 hievor und für die Ablehnung
einer amtlich zugewiesenen zumutbaren Arbeit Urteile G. vom 15. Februar 2002, C 93/01, Erw. 3, und U. vom 28. September 2001, C
119/01, Erw. 3).
Es handelt sich somit um Gründe, die - ohne zur
Unzumutbarkeit zu führen, ansonsten es schon an der Erfüllung der in Art. 45
Abs. 3 AVIV erwähnten Einstellungstatbestände fehlen würde (vgl. Art. 44 Abs. 1
lit. b AVIV, Art. 44 Abs. 2 AVIV in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung und
Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der bis 30. Juni 2003 geltenden Fassung) - das
Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen können. Diese im
konkreten Einzelfall liegenden Gründe können - wie etwa gesundheitliche
Probleme (RJJ 1999 S. 57 Erw. 4) - die subjektive Situation der betroffenen
Person oder - so die Befristung einer Stelle (ARV 2000 Nr. 9 S. 49 Erw. 4b/aa)
- eine objektive Gegebenheit beschlagen. (…)"
(DTF 130 V 125-131 consid.
3.5.)
In quel
caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale
operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a
ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di lavoro. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra
Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a
un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione,
non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni
dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe
permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione
della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale
l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il
comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito
personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia
l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un
adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle
circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti
essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito
subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole.
Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21
giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del
lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego
in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di
essere biasimata.
In una
sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha poi esaminato
il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di
dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere
la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe
dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze
informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di conseguenza
la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri
casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. STFA del 12 dicembre 2003
nella causa K. (C 70/02); STFA 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03) e STFA
del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03). Su questo tema cfr. D. Cattaneo,
"Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag.
215 seg. (235-239).
Infine,
in una sentenza del 19 settembre 2006 nella causa J., C 134/06, il TFA ha
confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva
rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un
altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò
che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata:
"
(...)
3.2 Mit Blick auf die besonderen Umstände sind
die Vorinstanzen zu Recht in Anlehnung an die zitierte Praxis von der Vorgabe
des Art. 45 Abs. 3 AVIV abgewichen (vgl. Urteil H. vom 6. Januar 2004, C 213/03, Erw. 4).
Ausgangspunkt der Anordnung ist das - für das Gericht
allerdings
unverbindliche (vgl. BGE 131 V 45 Erw. 2.3, 130 V 172 Erw. 4.3.1, 232 Erw. 2.1)
- Richtmass von 31-45 Einstellungstagen, wie es in den Regularien des
Bundesamts für Wirtschaft und Arbeit (heute: Staatssekretariat für Wirtschaft)
für die hier zu beurteilende Konstellation (erstmalige Ablehnung einer
zumutbaren unbefristeten Stelle) vorgesehen ist (AM/ALV-Praxis 99/1 - A1).
Hinsichtlich des zusätzlichen effektiven Schadens (Erw. 2.2.2 hiervor) ist
zu berücksichtigen, dass der Zwischenverdienst offenkundig früher
einsetzte als der Antritt der zugewiesenen
Festanstellung möglich gewesen wäre. Bezüglich des mit dem Vorziehen des
befristeten Vertrags eingegangenen Risikos einer späteren neuen
Arbeitslosigkeit (Erw. 2.2.3) kann dem Beschwerdeführer immerhin zugute
gehalten werden, dass gewisse Aussichten auf eine Verlängerung dieses
Anstellungsverhältnisses bestanden. In Würdigung all dieser Gesichtspunkte
liegt es im Rahmen des Vertretbaren, das Verschulden abweichend vom Regelfall
als bloss mittelschwer einzustufen und auf 20 Einstelltage zu erkennen,
welche zudem nur den Differenzausgleich beschlagen (vgl. BGE 122 V 40 Erw. 4c/bb). (...)"
2.7. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che
l'assicurata, nata nel __________, si è annunciata in disoccupazione il 27
gennaio 2005 alla ricerca di un impiego a tempo pieno come impiegata di
commercio, ausiliare venditrice e visagista.
La Cassa
di disoccupazione le ha aperto un (secondo) termine quadro per la riscossione
dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2007 ed ha fissato il guadagno assicurato in
fr. 2'939.(cfr. Doc. 1).
Nel corso
del mese di maggio 2006 l’assicurata ha reperito un potenziale posto di lavoro
presso la ditta __________.
La
ricorrente si è recata a __________, ma l’assunzione non si è concretizzata in
quanto RI 1 ha ritenuto insufficiente lo stipendio lordo di fr. 4'150.-- lordi
mensili proposto (dopo discussione e per venire incontro alle richieste della
candidata) dalla coordinatrice del personale dell'azienda __________ (cfr. Doc.
16).
La ditta ha
confermato alla Sezione del lavoro che avrebbe assunto la ricorrente ("Je
tiens à souligner une nouvelle fois que nous étions très intéressés par la
candidature de Madame RI 1. Nous étions convaincus que
Madame RI 1 possède les capacités d'une bonne spécialiste de vente. Notre
offre était particulièrement généreuse et honnête.", Doc. 6/3).
Con il
suo comportamento l’assicurata ha dunque perso l’opportunità di ottenere un’
occupazione, che risultava adeguata da tutti i profili. Di conseguenza,
richiamata la giurisprudenza federale precedentemente illustrata (cfr. consid.
Considerandi
2.
), secondo cui l’assicurato deve accettare esplicitamente e senza indugio
ogni possibilità di lavoro adeguato, a ragione, secondo questo Tribunale,
l’amministrazione ha inflitto all’assicurata una sospensione fondata sull’art.
30.
cpv. 1 lett. d LADI.
La
ricorrente doveva tanto più accettare l’occupazione visto che era disoccupata
da molto tempo e che il salario offerto (il quale, secondo quanto ammette la
stessa ricorrente, é usuale per le venditrici impiegate dalla ditta attive nel
Canton Ticino, cfr. doc. 14) era di molto superiore rispetto a quanto da lei
percepito dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Il fatto
che l’assicurata era in trattative con un altro datore di lavoro, non è, in
questo contesto, rilevante. Questa circostanza avrebbe potuto giustificare il
rifiuto dell’impiego presso __________ soltanto se, al momento del colloquio a __________,
un altro contratto di lavoro di durata indeterminata era già stato concluso
(cfr. la STFA del 19 settembre 2006 nella causa J., C 134/06), ciò che non è il
caso nella presente fattispecie.
A tale
riguardo il TCA ricorda che, secondo la giurisprudenza federale, si può parlare
di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso
espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non
bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa
di concludere il contratto (cfr. DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA
del 21 dicembre 2005 nella causa A., C 296/05; STFA del 3 febbraio 2004 nella
causa S., C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer
(Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich
zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C
110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente
nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11 ottobre 2004 nella
causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
Ora, nel caso concreto,
l'assicurata l'11 maggio 2006 aveva avuto soltanto un, seppur positivo, primo
colloquio con la __________ per un posto di lavoro presso __________.
Infatti successivamente,
durante il 2° colloquio del 30 maggio 2006 all'assicurata è stato comunicato
che quella società ha scelto un altro candidato (cfr. Doc. 3/1).
In
conclusione la Sezione del lavoro ha dunque giustamente inflitto all’assicurata
una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione.
Riducendo
la sanzione a 25 giorni, visto quanto accertato durante la procedura di
opposizione l’amministrazione ha adeguatamente tenuto conto di tutte le
circostanze del caso (cfr. consid. 2.6), per cui la decisione su opposizione
deve essere confermata.
Del resto
secondo la costante giurisprudenza federale l'autorità di ricorso non può
sostituire, senza importanti motivi, il proprio apprezzamento a quello dall'amministrazione
(cfr. STFA del 7 novembre 2006 nella causa I., C 193/06; DTF 126 V 81 consid.
6; DTF 123 V 152 consid. 2).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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