38.2006.86
Restituzione di prestazioni indebitamente versate: guadagno intermedio effettivo ben superiore a quanto dichiarato dall'assicurato. Segnalazione al Ministero pubblico.
6 agosto 2007Italiano37 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2006.86
Data decisione, Autorità:
06.08.2007, TCA
Titolo:
Restituzione di prestazioni indebitamente versate: guadagno intermedio effettivo ben superiore a quanto dichiarato dall'assicurato. Segnalazione al Ministero pubblico.
GUADAGNO INTERMEDIO
INDENNITÀ
MINISTERO PUBBLICO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 181 CPP-TI
art. 16 LADI
art. 22 LADI
art. 24 LADI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 53 LPGA
art. 55 LPGA
art. 41a OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.86
DC/sc
Lugano
6 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 novembre 2006
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 31
ottobre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 15
settembre 2006 la Cassa CO 1 ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 6984.90
per prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione indebitamente
versate.
L'amministrazione
si è al riguardo così espressa:
"
Durante i mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006
l'assicurato ha lavorato presso la società __________ senza annunciarlo alla
cassa.
Dal mese di gennaio 2006 al mese di maggio 2006
l'assicurato ha lavorato presso la società __________ consegnando alla Cassa
dei formulari di guadagno intermedio non corrispondenti alla realtà, poiché il
salario indicato era inferiore a quanto effettivamente versato dal datore di
lavoro. In pratica da gennaio a maggio 2006 l'assicurato ha sempre guadagnato
più dell'indennità di disoccupazione garantita dalla cassa (Fr. 2'800.00,
ovvero l'80% del guadagno assicurato di Fr. 3'500.00) e per questa ragione
l'indennità percepita a torto dall'assicurato è chiesta interamente in
restituzione." (Doc. 63)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato una tempestiva opposizione nella
quale sostiene di non avere ottenuto indebitamente le indennità di
disoccupazione e rileva:
"
(...)
non ritengo di aver preso
niente in più visto che la
ditta non versa a parte le spese per i pasti (vedi lettera allegata __________) avevo diritto di tenere a
parte le mie spese cioè pasti e telefono visto che fino a metà di agosto ho
usato il mio telefono personale.
Ricordo che come autista di trasporti
internazionali ho diritto a 2 pasti al giorno di Fr. 25.00 = 50.00 Fr. al giorno a titolo "trasferta" che
la ditta __________ non paga sulla __________. Ma paga quando si effettua una
trasferta per turismo (vedi esempio).
Vi invio anche un piccolo esempio (vedi copia disco
e copia ricevuta ristorante) in data 19.09.06 ho effettuato un mezza giornata
di lavoro, arrivato a __________ sono andato a fare la cena e ho speso ben Euro
19.35
(cambio CS, 09.10.06 1 Euro = Fr. 1.588) 19.35 x
1.588 = Fr. 30.72.
Di diritto mi aspettano solo Fr. 25.00 a pasto.
Quando lavoro tutto il giorno spendo in media Fr. 60.00 solo per mangiare, però
devo anche calcolare Fr. 200.00 mensili per l'uso del telefonino privato a
scopo lucrativo visto che pago anche quando ricevo chiamate all'estero.
Quindi vi allego anche la mia lista spese." (Doc. 64)
1.3. Il 12
ottobre 2006 la Cassa ha informato l'assicurato della possibilità di una
modifica della decisione a suo sfavore e gli ha assegnato un termine per
ritirare l'opposizione (cfr. Doc. 65).
1.4. Il 31
ottobre 2006 la Cassa ha aumentato a fr. 7'466.35 l'importo chiesto in
restituzione per indennità di disoccupazione indebitamente percepite nel
periodo dicembre 2005 - maggio 2006.
L'amministrazione
si è al riguardo in particolare così espressa:
"
(...)
Durante i mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006,
l'assicurato ottiene un guadagno intermedio presso la società __________ in __________.
L'assicurato non ha annunciato queste attività alla cassa. In base ai moduli
Attestato di guadagno intermedio, redatti dal datore di lavoro l'8 agosto 2006,
l'assicurato ha riscosso uno stipendio di CHF 1477.40 nel mese di dicembre,
mentre nel mese di gennaio non è stato retribuito per le 6 giornate di lavoro
prestate, poiché abbandonò il posto di lavoro senza preavviso. Per il mese di
gennaio la cassa computa un guadagno intermedio fittizio di CHF 554.-,
corrispondente allo stipendio che avrebbe normalmente riscosso.
A partire dal mese di gennaio 2006 l'assicurato
ottiene un guadagno intermedio presso la società __________ in __________.
L'assicurato annuncia regolarmente alla cassa questa attività, ma produce dei
moduli Attestato di guadagno intermedio falsificati, con l'indicazione di
stipendi inferiori a quelli effettivamente riscossi. In base ai moduli Attestato
di guadagno intermedio, redatti dal datore di lavoro l'11 agosto 2006,
l'assicurato ha riscosso i seguenti stipendi mensili (tra parentesi figurano
gli stipendi indicati sui moduli falsificati):
■ 01.06 = CHF 3'300.-- (CHF 1'275.--)
■ 02.06 = CHF 2'480.-- (CHF 1'125.--)
■ 03.06 = CHF 3'030.-- (CHF 1'050.--)
■ 04.06 = CHF 3'360.-- (CHF 1'200.--)
■ 05.06 = CHF 4'020.-- (CHF 1'190.--)
La registrazione dei corretti guadagni intermedi,
incluso quello ottenuto presso la società __________ nel mese di maggio,
produce un versamento in troppo a favore dell'assicurato di CHF 7466.35, così
suddiviso: CHF 995.75 (12.05); CHF 1634.40 (01.06); CHF 1057.95 (02.06); CHF 1
467.85 (03.06); CHF 1417.75 (04.06); CHF 892.65 (05.06).
Nella sua opposizione l'assicurato contesta il
mancato rimborso da parte della __________ delle spese per i pasti e per l'uso
del telefono cellulare. La cassa computa quale guadagno intermedio il reddito
proveniente da un'attività lucrativa dipendente sottoposto a contribuzione. A
ragione, la cassa ha pertanto computato il reddito annunciato dal datore di
lavoro sui moduli Attestato di guadagno intermedio. La rivendicazione di un
rimborso per le spese di pasto e di utilizzo del telefono cellulare deve essere
regolato dall'assicurato direttamente con il datore di lavoro, ma non ha, in
ogni caso, alcuna incidenza sul calcolo del guadagno intermedio.
Dopo un esame approfondito dei fatti determinanti
e in applicazione delle disposizioni di legge menzionate, all'assicurato è
chiesto in restituzione l'importo complessivo di CHF 7 466.35, a titolo di
indennità di disoccupazione versata in troppo da dicembre 2005 a maggio 2006." (Doc. A1)
1.5. Contro la
decisione su opposizione del 15 settembre 2006 l'assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha rilevato:
"
(...)
non sono d'accordo sulla decisione che ha emanato
la cassa CO 1 di __________ (doc. no. 1) per i seguenti fatti:
Appartengo alla categoria professionale dei trasportatori
dove sono previste anche delle spese personali come uso del telefonino privato
e pasti durante il tempo di lavoro.
Vi chiedo gentilmente di voler vedere il
documento no. 2, "conferenza fiscale svizzera, regolamento spese"
dove al punto 3 "Spese per vitto" sono indicate delle cifre sia nei
valori indicativi che a forfait.
Per fare i miei calcoli mi sono basato sulla
indicazione a forfait considerando come pasto pranzo e cena visto che il lavoro
lo inizio alle ore 09.00 fino alle ore 21.00 circa (vedi documento no. 3)
Inoltre allego anche i due contratti iniziali di
lavoro sul primo (doc. 4) la giornata lavorativa è pagata Fr. 150.00 / giorno.
Nel secondo contratto (doc. 5) a partire dal 19 maggio 2006 ci fu un
aumento di fr. 20.00 al giorno ossia Fr. 170.00 / giorno.
Visto che la ditta non versa niente a parte nè
per i pasti e che fino a metà di agosto ero costretto a usare il mio telefonino
privato a scopo lucrativo pagando mensilmente tra i Fr. 200.00 e Fr. 270.00 (
doc. 6) mi sono permesso di trattenere i Fr. 200.00 mensili a titolo spese
telefoniche visto che da quando ho il telefono aziendale di telefonate private
ne faccio tra i Fr. 30.00 e Fr. 50.00 mensili (doc. 7).
Allego anche la mia lista spese avuta tra gennaio
2006 e fino alla fine di maggio 2006 considerando Fr. 70.00 /giorno a titolo
spese pasti aggiungendo Fr. 200.00 / mensili per spese telefono. (doc. 8)
Per concludere chiedo:
1. I 10 giorni di vacanza effettuati nel
mese di luglio 2006 che non sono ancora stati pagati dalla cassa CO 1.
2. Annullamento della sospensione di 28 giorni stabiliti dalla cassa
CO 1.
3. Riconoscimento delle spese pasti da parte dell'CO
1.
4. Gli arretrati dal mese di Giugno 06 fino a
Ottobre 06." (Doc. I)
1.6. Dopo avere
chiesto ed ottenuto delle proroghe, in quanto doveva compiere degli
accertamenti presso l'ex datore di lavoro dell'assicurato (cfr. Doc. III - Doc.
X), nella risposta di causa del 29 gennaio 2007 la Cassa ha proposto di
respingere il ricorso ed ha così illustrato come è stato determinato l'importo
da restituire:
"
(...)
Segue una tabella riassuntiva relativa ai
guadagni intermedi (indicati nella tabella con l'abbreviazione GI) ottenuti
dall'assicurato ed annunciati alla cassa. Sotto la colonna "GI
registrato" figurano i guadagni intermedi risultanti dagli attestati per
la __________ falsificati e a fianco figura l'allegato del guadagno intermedio
di riferimento:
MESE
GI ANNUNCIATO
DI REGISTRATO
GI CORRETTO
DICEMBRE
2005
CHF
1'477.40 (59)
GENNAIO
2006
CHF
1'275.00
CHF
1'275.00 (16)
CHF
3'854.00 57+59)
FEBBRAIO
2006
CHF
1'125.00
CHF
1'125.00 (19)
CHF
2'180.00 (57)
MARZO
2006
CHF
1'050.00
CHF
1'050.00 (20)
CHF
3'030.00 (57
APRILE
2006
CHF
1'282.60
CHF
1'282.60 (21)
CHF
3'360.00 (57)
MAGGIO
CHF
1'190.00
CHF
1'190.00 (22)
CHF
4'020.00 (57+23)
L'indennità chiesta in restituzione risulta dalle
seguenti correzioni (a fianco degli importi figura l'allegato di riferimento):
MESE
INDENNITÀ
NETTA VERSATA
INDENNITÀ
NETTA DOVUTA
DIFFERENZA
DICEMBRE
2005
CHF
2'485.00 (54.5)
CHF
1'490.10 (54.6)
CHF
995.75
GENNAIO
2006
CHF
1'634.30 (54.7)
CHF
0.00 (54.8)
CHF
1'634.40
FEBBRAIO
2006
CHF
1'057.95 (54.9)
CHF
0.00 (54.10)
CHF
1'057.95
MARZO
2006
CHF
1'465.85 (54.11)
CHF
0.00 (54.12)
CHF
1'467.85
APRILE
2006
CHF
1'417.75 (54.13)
CHF
0.00 (54.14)
CHF
1'417.75
MAGGIO
CHF
1'802.00 (54.15)
CHF
0.00 (54.18)
CHF
1'802.00
TOTALE
CHF
8'375.70
Rendiamo attento il lodevole tribunale, che
all'importo complessivo versato in troppo di CHF 8'375.70 va dedotto l'importo di CHF 909.35, versato in troppo sul
mese di maggio 2006 (allegato 54.16) a seguito del computo del guadagno
intermedio della società __________, già oggetto dell'udienza del 13 novembre
2006 (allegato 48) e della decisione di stralcio dai ruoli del 15 novembre 2006
(allegato 49).
Per questa ragione, l'indennità versata in troppo
all'assicurato a seguito del mancato annuncio del guadagno intermedio ottenuto
presso la società __________ e del computo da parte della cassa di guadagni
intermedi non corrispondenti al vero per la società __________ ammonta a CHF 7
466.35." (Doc. XI)
L'amministrazione
ha inoltre sottolineato che le pretese relative alle vacanze e al rimborso
delle spese devono essere fatte valere direttamente dal ricorrente nei
confronti del datore di lavoro e non poste a carico dell'assicurazione contro
la disoccupazione (cfr. Doc. XI).
1.7. Il 6
febbraio 2007 l'assicurato ha inviato uno scritto al TCA (cfr. Doc. XIII) sul
quale la Cassa CO 1 ha formulato delle osservazioni il 19 febbraio 2007 (cfr.
Doc. XV).
1.8. L'11 aprile
2007 il TCA ha posto i seguenti quesiti alla __________:
"
Fra gli atti del nostro incarto figura una copia
del "certificato di salario per la dichiarazione di imposta"
rilasciato il 31 dicembre 2006 dalla __________ al signor RI 1.
Al fine di evadere il ricorso citato mi occorre
sapere:
1) presso
quale cassa __________ è affiliata la __________?
2) come
è ripartito, mese per mese, il salario lordo di fr. 37'976.-- conseguito
dall'assicurato lavorando presso la __________ nel periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2006?
3) oltre
allo stipendio lordo è stato versato all'assicurato un importo a titolo di
rimborso spese (ad esempio per i pasti o per il natel)?
4) nel
salario lordo versato all'assicurato è compresa una parte destinata a coprire
le sue spese generali? Se sì, in quale percentuale?" (Doc. XVII)
Il Signor
__________ della __________ ha così risposto il 13 aprile 2007:
"
(...)
- siamo affiliati presso la Cassa __________, cassa __________, __________;
- alleghiamo fogli paga da gennaio a dicembre 2006 del Sig. RI 1;
- il Sig. RI 1 ha ricevuto solo Fr. 25.--, durante tutto l'anno,
come rimborso pasto;
- il Sig. RI 1 aveva a disposizione il natel della ditta per le
telefonate di servizio;
- nel salario lordo non sono comprese spese
generali." (Doc. XVIII)
1.9. Il 17 aprile
2007 la Cassa ha comunicato di non avere osservazioni (cfr. Doc. XX).
Il 18
aprile 2007 l'assicurato ha invece rilevato:
"
Nella lettera della ditta __________ del 13
aprile 2007 viene indicato che per i pasti veniva versato Fr. 25.00 per pasto.
La mia domanda è la seguente:
In quale modo la ditta abbia pagato i pasti
perché visto che nel contratto c'erano solo Fr. 170.00 al giorno e nella
lettera non hanno specificato in quale modo. Allora la mia giornata non era di
Fr. 170.00 ma bensì di 120.00 Fr., visto che lavoravo tutto il giorno e avevo
diritto a due pasti al giorno. Visto che i pasti sono compresi nei Fr. 170.00
allora la __________ nelle loro dichiarazioni di guadagno intermedio avrebbero
dovuto dichiarare Fr. 120.00 e non Fr. 170.00. Come potrete vedere voi stessi
che nella busta paga non figura nessuna nota "Pasti" ma solo
stipendio lordo e ciò vuoi dire che era tutto calcolato nel mio stipendio e
quindi bisogna dedurre i pasti.
Per quanto riguarda il telefono la ditta __________
l'ha messo a disposizione solamente nel mese di Settembre 2006 e fino al mese
di settembre ero costretto a usare il proprio telefonino.
Inoltre in data odierna alle ore 12.40 ho preso
contatto telefonico con la signora __________ (__________), titolare della
"__________" con la quale ho firmato il contratto, la quale mi ha
confermato che nei Fr. 170.00 erano compresi i pasti e il telefono è stato dato
solo nel mese di settembre.
Mi ha inoltre detto che lei non era assolutamente
a conoscenza della vostra lettera e che avrebbe invitato la segretaria a
correggere la lettera spiegando il tutto nel modo più chiaro possibile." (Doc. XXI)
1.10. Il 20 aprile
2007 __________ ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
Con la presente desideriamo precisare che il
Sig. RI 1 ha ricevuto il natel della ditta in data 9 agosto 2006 e prima di
tale data non sono state rimborsate spese per il telefono." (Doc. XXVII)
1.11. Il 14 giugno
2007 il Presidente del TCA, alla presenza delle parti, ha sentito come testi __________
e __________ della __________ (cfr. Doc. XXX).
1.12. Il 22 giugno
2007 la Cassa CO 1 ha fatto pervenire una presa di posizione di __________
(cfr. Doc. XXXIII + Doc. 78-79).
1.13. Il 6 luglio
2007 l'avv. RA 1 ha comunicato di non avere "particolari osservazioni e/o
completazioni" in merito al verbale di udienza e in particolar modo alle
audizioni testimoniali di __________ (cfr. Doc. XXXV).
Il 10
luglio 2007 il patrocinatore dell'assicurato ha poi comunicato di non avere
osservazioni "in merito ai Doc. XXXIII + 78 e 79" (cfr. Doc. XXXVI).
in
diritto
In ordine
2.1. La costante
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 consid. 1b).
Nella
presente fattispecie il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto
della decisione su opposizione del 31 ottobre 2006 e cioè sulla restituzione di
indennità di disoccupazione relative al periodo dicembre 2005 - maggio 2006.
Le altre questioni evocate
dall'assicurato nel suo ricorso (cfr. consid. 1.5.) esulano invece dalla
presente vertenza.
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l'assicurato deve restituire oppure no l'importo di fr. 7'466.35,
corrispondente ad indennità di disoccupazione relative al periodo dicembre 2005
- maggio 2006.
L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA,
che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF
U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
2.3. L’art. 22 LADI regola
l’importo dell’indennità giornaliera.
Il primo capoverso di
questa disposizione stabilisce che l’indennità giornaliera
intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve
inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la
loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto
se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se
durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.
Secondo
il cpv. 2 ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno
assicurato gli assicurati che:
a. non hanno obblighi di
mantenimento nei confronti di figli;
b. beneficiano
di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non sono invalidi
(art. 8 LPGA).
Il
Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di
regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS
(art. 22 cpv. 3 LADI).
2.4. Secondo
l’art. 24 cpv. 1 LADI é considerato guadagno intermedio il reddito proveniente
da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene
entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della
perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.
Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù
dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il
guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno
all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.
Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il
Consiglio federale, competente a emanare le disposizioni esecutive (cfr. art.
109 LADI) e sulla base della delega di cui all’art. 24 cpv. 1 LADI, ha emanato
l’art. 41a OADI.
In
particolare il cpv. 1 dell’art. 41a OADI stabilisce che se il reddito è
inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito
del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità
compensative.
Da notare
che la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002
(cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003
pag. 1728 segg.) ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il
contenuto dell'art. 24 LADI e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza
mantiene tutta la sua validità.
Al
riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale
sull’assicurazione contro la disoccupazione del
28 febbraio 2001, il Consiglio federale, a proposito del nuovo art. 24 cpv. 3
bis LADI si è così espresso:
"
(...)
Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un
eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di
pagamenti compensativi secondo la disposizione dell’attuale articolo 41a capoverso
3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell’intervallo
di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:
a) il
tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è
eccessiva;
b) il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.
Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio
dell’aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi
salariali siano trasferiti all’assicurazione contro la disoccupazione (dumping
salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un degrado
generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione dei
posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A tal
fine, da un lato l’importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i salari
usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e, dall’altro, i
guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o presi in
considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura eccessiva. Con
questa disposizione si vuole impedire di finanziare la riassunzione a un
salario eccessivamente basso a spese dell’assicurazione contro la
disoccupazione (guadagno intermedio).
Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche,
del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del
principio dell’assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e
impedisce inoltre che gli assicurati
accettino importanti sacrifici salariali a spese dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione
della fusione dei capoversi 1 e 2." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001,
pag. 2005-2006)
2.5. In una
sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, pag. 45 seg. e in DTF 120 V 233
seg. il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha avuto modo di stabilire
che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse
norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con
l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del
lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo
art. 24 LADI.
In tale
contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la
perdita di lavoro la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha
diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3
LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione,
un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16
cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto,
secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato
accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè
un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di
disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994
ALV Nr. 20, pag. 46-47).
In una
sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito
che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero
lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo
é inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i
presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3
sono quindi adempiuti.
Nel caso
concreto, per determinare il diritto all’indennità di disoccupazione di un
assicurato che conseguiva un guadagno intermedio, il TFA ha proceduto come
segue:
"
(…)
Ausgehend vom versicherten Monatsverdienst von
Fr. 3141.- ergibt sich im vorliegenden Fall ein versicherter Tagesverdienst von
Fr. 144,70 (Fr. 3141.- : 21,7). Das Bruttotaggeld beträgt demzufolge Fr. 115,75
(80% von Fr. 144,70). Der auf einen Tag umgerechnete Bruttolohn beläuft sich
auf Fr. 111.83 (Fr. 2426.95 : 21,7). Da dieser Betrag tiefer ist als das
Bruttotaggeld, handelt es sich um Zwischenverdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 1
AVIG mit der Folge, dass die Beschwerdegegnerin für den Monat Februar 1993
grundsätzlich Anspruch auf Differenzausgleich nach Massgabe von Art. 24 Abs. 2
und 3 AVIG hat. Mit Bezug auf die Berechnung der Differenzzahlung ist zunächst
die Differenz zwischen dem versicherten Monatsverdienst und dem
Zwischenverdienst zu ermitteln. Dieser beträgt im vorliegenden Fall Fr. 714.70
(Fr 3141.67 - 2426.94), woraus sich ein Differenzausgleich von Fr. 571.60 (80%
von Fr. 714.70) ergibt. (…)" (cfr. DTF 121 V 51,
consid. 5,
pag. 57-58).
Questa giurisprudenza
è stata confermata in un’altra decisione
C 170/04 del
16 febbraio 2005 nella quale la nostra Massima Istanza ha nuovamente illustrato
in dettaglio le modalità per stabilire se in un determinato periodo di
controllo va o meno riconosciuto il diritto alle indennità in base alle norme
che regolano il guadagno intermedio.
Infine,
in una sentenza C 287/05 del 21 agosto 2006 il TFA si è così espresso:
"
4.2 Il résulte de la disposition légale que le
droit à une indemnité compensatoire est subordonnée à la réalisation d'un gain
intermédiaire. Or, il est de jurisprudence constante que l'on ne se trouve plus
en présence d'un tel gain lorsque l'assuré exerce une activité réputée
convenable, qui lui procure désormais un revenu correspondant au moins à celui
de l'indemnité de chômage. Il en va en revanche différemment si, durant la
période en cause, l'assuré accepte un travail dont la rémunération n'est pas
réputée convenable au sens de l'article 16 LACI (cf. ATF 127 V 480, 121 V 54 consid. 2, 359 consid. 4b; 120 V 250 ss. consid. 5c, 512 consid. 8c). Dans cette éventualité, il a droit à
l'indemnisation de sa perte de gain qui sera calculée conformément à l'article
24 LACI.
4.3 En l'occurrence, le revenu réalisé par le
recourant en octobre 2000, arrêté à 2'499 fr., est supérieur à l'indemnité de
chômage qu'il aurait perçue s'il n'avait pas exercé d'activité lucrative, soit
la somme de 1'957 fr. 75. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à
une indemnité compensatoire de l'assurance-chômage, dès lors que le revenu tiré
de l'activité exercée durant le mois d'octobre 2000 doit être qualifié de
convenable eu égard à la jurisprudence précitée."
2.6. Secondo l’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di
guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di
controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed
il luogo, e il guadagno assicurato (cfr. STFA
C 179/06
del 15 novembre 2006, STFA C 341/05 del 7 giugno 2006; DLA 2002 N. 13 consid. 5
pag. 110, DLA 2000 N. 40 consid. 3a pag. 211).
In una sentenza
C 134/9 del 3 agosto 1999, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha
confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un assicurato
impiegato quale agente assicurativo, aveva rilevato che non si può tener conto
del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al minimo
d’esistenza, bensì si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico
corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella
professione concreta. Inoltre questo Tribunale aveva considerato quale guadagno
ipotetico l’importo di fr. 2’750.--, pari al salario minimo per il rilascio di
un permesso di lavoro nella professione concreta.
L’esigenza
della conformità all’uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno
proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il
disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa indipendente (cfr. pure
RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V
367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518
consid. 4).
Inoltre
il TFA ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che
deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su
provvigione - che svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre
computare il salario conforme agli usi professionali e locali a partire
dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito
durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza
su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo
transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179).
Dunque il
salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo
Considerandi
giorno d’inizio dell’attività.
Il TFA ha ribadito la
propria giurisprudenza in una sentenza
C 65/01 del 21 giugno
2001, in cui, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha in
particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
c) Nel caso di specie è evidente che il
guadagno realmente percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può
essere equiparato a quello ipotetico usuale nella professione specifica e che
pertanto solo quest'ultimo debba essere preso in considerazione.
Le censure mosse dalla ricorrente non sono in
alcun modo tali da sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con
l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24
cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore
disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati
a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore
si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della
collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In
questa ottica deve essere interpretato l'accordo che qui ci occupa, dove le
parti hanno stabilito una retribuzione solo per il tempo effettivo di
conversazione, senza prevedere alcun compenso per il tempo - 184 ore nel mese
in questione - in cui l'assicurata doveva comunque restare a disposizione del
datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto squilibrio contrattuale non
può - alla luce della predetta giurisprudenza - gravare sull'assicurazione
contro la disoccupazione, ma deve eventualmente essere oggetto di particolare
disamina nel contesto dei rapporti interni fra datrice di lavoro e lavoratrice,
come correttamente indicato dall'autorità cantonale.
d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del
Tribunale cantonale, che non si è basato sul guadagno realmente realizzato,
merita di essere confermato.
(…)." (cfr. STFA del 21 giugno 2001 nella
causa Q., C 65/01)
In una sentenza 38.2006.36
del 20 luglio 2006 il TCA ha stabilito che, nel caso di una consulente
finanziaria, impiegata a tempo pieno e retribuita su provvigione andava
considerato un importo di fr. 3'000.-- ed ha rilevato:
"
Riguardo, poi, all’entità dell’ammontare di tale
reddito, il TCA ha già avuto modo di stabilire che il salario di fr. 3'000.--
mensili o un importo annuo di fr. 36'000.-- (valido dopo il periodo di prova e
raggiungibile in media annua o frazione) corrisponde alla retribuzione minima
richiesta dall'Ufficio cantonale della manodopera estera per il rilascio di un
permesso quale rappresentante alla manodopera estera non domiciliata (cfr. STCA
dell’8 agosto 2005 nella causa P., 38.2004.91; STCA del 4 gennaio 2000 nella
causa S., 38.1999.120; STCA del 28 luglio 1999 nella causa Z., 38.1999.174;
STCA del 15 luglio 1999 nella causa C., 38.1999.126 e STCA del 16 aprile 1999
nella causa M., 38.1998.396).
Di conseguenza, ritenuto che, anche se non quale
consulente finanziaria, l’assicurata ha comunque una lunga esperienza
lavorativa come assistente commerciale (vendita, fiduciario immobiliare) e dal
luglio 2005 segue una formazione specifica di comunicazione e consulenza
finanziaria che si concluderà nel dicembre 2006 (cfr. doc. 2, 12, I), a ragione
quale guadagno conforme all’art. 24 cpv. 3 LADI è stato considerato l'importo
di fr. 3'000.-- lordi mensili."
Questi principi sono
contenuti anche nel punto C 134 della Circolare relativa alle
indennità di disoccupazione (ID) (nella versione in francese del gennaio 2007:
Circulaire IC, Janvier 2007), adottata dalla Segreteria di Stato dell'economia
(SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire
un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.
art. 110 LADI; STFA dell'8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4;
STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto
2001.
nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61).
2.7
Nella presente fattispecie l'importo
di fr. 7'466.-- chiesto in restituzione dalla Cassa risulta sostanzialmente da
due elementi: il mancato conteggio di un salario presso la ditta __________ in __________
e la modifica del guadagno intermedio ottenuto presso la __________.
La questione relativa al
mancato conteggio del guadagno intermedio ottenuto dall'assicurato presso la
società __________ è invece già stata risolta dal TCA (cfr. decreto di stralcio
38.2006.45
del 15 aprile 2006, Doc. 49).
Per quel che riguarda
l'attività presso la ditta __________, nel periodo 1° dicembre 2005 - 16
gennaio 2006, non menzionata dall'assicurato nei relativi formulari di
autocertificazione (Doc. 15 e Doc. 16), il datore di lavoro ha indicato che il
ricorrente ha conseguito fr. 1'477.40 in dicembre (cfr. Doc. 59).
Per il mese di gennaio
2006.
la __________ ha invece affermato:
" L'assicurato
ha smesso di lavorare dalla sera alla mattina, anche se occupato con un
contratto a termine. Questo ci ha provocato dei danni. Non abbiamo corrisposto
all'assicurato 6 giorni di gennaio quale indennità." (Doc. 59/b)
Per
questo periodo di controllo, visto che siamo in presenza di un'attività
lavorativa effettivamente prestata, secondo questo Tribunale la Cassa ha
giustamente considerato un "guadagno intermedio fittizio di fr. 554.--,
corrispondente allo stipendio che avrebbe normalmente riscosso" (cfr.
consid. 2.4 e 2.6).
Infatti,
nel contesto delle disposizioni sul guadagno intermedio, occorre prendere in
considerazione ogni reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente
(cfr. B. Rubin. "Assurance-chômage", 2a Ed. Schultess 2006 pag.
325-326).
Inoltre, secondo
la giurisprudenza, il reddito si ritiene realizzato nel momento in cui
l'assicurato esercita l'attività lucrativa (cfr. DTF 122 V 371; DLA 2003 p.
436; STFA C 179/06 del 15 novembre 2006; B. Rubin, op. cit., p. 326).
A
proposito del guadagno intermedio conseguito dall'assicurato presso la __________
fino al 31 maggio 2006, il TCA constata che la Cassa ha indennizzato il
ricorrente sulla base dei formulari denominati "Attestato di guadagno
intermedio" consegnati dall'assicurato alla fine di ognuno dei mesi in
questione.
Nel
dettaglio, mese per mese, figurano i seguenti importi:
- gennaio
2006: 8,5 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 1'275 franchi (Doc. XXX A2)
- febbraio 2006: 8,5 giorni di lavoro
x 150 fr. al giorno = 1'275 franchi (Doc. XXX B2)
- marzo
2006: 7 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 1'050 franchi (Doc. XXX C2)
- aprile
2006: 8 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 1'200 franchi (Doc. XXX D2)
- maggio
2006: 7 giorni di lavoro x 170 fr. al giorno = 1'190 franchi (Doc. XXX E2)
All'inizio
del mese di settembre 2006, a seguito di alcuni accertamenti compiuti dalla
Cassa CO 1 dopo una segnalazione dell'URC di __________ (cfr. Doc. 55), il
signor __________ della __________ ha inviato all'amministrazione uno scritto
del seguente tenore:
"
Con la presente vi trasmettiamo i 5 fogli gialli
"Attestato di guadagno intermedio", per il succitato nostro
dipendente, dal mese di gennaio al mese di maggio 2006, compilati in base ai
giorni di lavoro effettuati presso la nostra ditta.
Per quanto concerne le copie degli attestati da
voi inviatici, vi confermiamo che per il mese di gennaio e febbraio 2006 la
firma apposta è quella della Signora __________, mentre per gli altri mesi la
firma non è quella della Signora __________.
Purtroppo i formulari che la Signora __________
ha firmato non sono corretti, e li ha firmati in buona fede senza controllare
il contenuto.
Inoltre in allegato vi trasmettiamo copia del
certificato medico e il conteggio della __________ per un infortunio e copia
del contratto di lavoro stipulato in data 19 maggio 2006.
Il contratto non è stato disdetto, il Sig. RI 1
lavora ancora presso di noi e le tratte che compie sono quelle della linea
della __________ e cioè: __________ - __________ - __________ - __________ e
ritorno." (Doc. XXX F1)
Negli
attestati, datati 11 agosto 2006, figurano le seguenti indicazioni:
- gennaio 2006: 22 giorni di lavoro x
150.
fr. al giorno = 3'300 franchi (Doc. XXX F4)
- febbraio
2006: 16 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno + 1 x 80 = 2'480 franchi (Doc.
XXX F5)
- marzo
2006: 17 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno + 6 x 80 + 436,05 (indennità
infortuni) = 3'166.05 franchi (Doc. XXX F7)
- aprile
2006: 18 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno + 2 x 8 (recte: 80) + 2,5 x 200 =
3'360.-- franchi (Doc. XXX F8)
- maggio
2006: 14 giorni di lavoro x 170 fr. al giorno + 4 x 85 = 2'720.-- franchi
(Doc. XXX F9)
Da notare che i conteggi
salariali relativi a questi importi sono stati tutti firmati dall'assicurato
(cfr. Doc. XVII 1-5) come sottolineato dal teste __________ davanti al TCA
(cfr. Doc. XXX pag. 7).
L'assicurato stesso in
sede di udienza ha ammesso di avere ricevuto il salario che figura sui relativi
conteggi (cfr. Doc. XXX, pag. 6):
"
(...)
Il sig. __________ afferma che non è sua la firma
che figura in basso ai conteggi salariali. Il sig. RI 1 precisa al riguardo che
la firma è la sua, a comprova di avere effettivamente ricevuto il salario.
(...)"
Del resto già nello scritto
del 6 febbraio 2007 egli aveva ammesso di avere percepito nel 2006 fr. 37976
dalla __________ (cfr. Doc. XIII:
"
(...)
Per quanto riguarda il guadagno assicurato il
sig. __________ parla di Fr. 3'500 mensili garantiti.
Vi allego il certificato di salario 2006 e
giudicate voi se è vero o no. Nel 2006 dalla __________ ho preso Fr. 37'976 se
li divido per 12 mesi = Fr. 3164.70 Lordi mensili comprese le spese.
(...)")
L'istruttoria
ha dunque permesso di confermare che l'importo salariale ricevuto
dall'assicurato lavorando presso la __________ è quello che figura sugli
attestati dal mese di agosto 2006 e non sui primi formulari attestanti il
guadagno intermedio, trasmessi ogni mese dall'assicurato alla Cassa CO 1.
In
particolare a proposito della circostanza che sui formulari inviati in un primo
tempo alla Cassa figura un numero di ore di lavoro notevolmente inferiore a
quello da lui realmente effettuato, il ricorrente si è così espresso:
"
(...)
Il presidente del TCA chiede al sig. RI 1 di
spiegare come mai sui formulari da lui consegnati figurava un numero di ore
inferiore rispetto a quello realmente effettuato.
Il ricorrente risponde che in ditta la sig.ra __________
e il sig. __________ gli hanno detto che siccome non potevano rimborsare le
spese avrebbero indicato un numero inferiore di ore così le avrebbe
indennizzate la Cassa CO 1. (...)" (Doc. XXX, pag. 5)
Alla luce
dalla documentazione contenuta nell'incarto e di quanto affermato
dall'assicurato si impone di segnalare questo circostanza al Ministero pubblico
(cfr. consid. 2.10).
L'assicurato
sostiene che nell'importo di fr. 150.-- al giorno è contenuta anche una parte
di spese generali per cui il salario da conteggiare da parte dell'assicurazione
contro la disoccupazione dovrebbe essere inferiore.
Questa
argomentazione non può essere fatta propria dal TCA.
Infatti,
anche qualora fosse dimostrato che questo stipendio di fr. 150.-- all'ora
contiene una parte di spese generali per il natel e per il pranzo, per cui non
è escluso che l'assicurato sia incorso in spese generali superiori al 10% ciò
che giustificherebbe una riduzione del salario assoggettato ai contributi
dell'AVS (cfr. art. 9 cpv. 1 OAVS, STF U 135/05 del 5 aprile 2007 e STFA
H 157/03
dell'11 gennaio 2005) resta il fatto che il salario di fr. 150.-- al giorno pattuito
tra le parti è inferiore al salario usuale.
Prova ne
è che, nella presente fattispecie ha dovuto intervenire l'Ufficio della
manodopera estera che ha imposto alla ditta di versare una retribuzione base
lorda di fr. 170.-- al giorno (cfr. allegato al Doc. 68).
Ora, come
visto, a proposito del guadagno intermedio che va computato in materia di
assicurazione contro la disoccupazione, la legge e la giurisprudenza esigono
che esso sia conforme agli usi professionali e locali (cfr. consid. 2.4 e 2.6),
ciò che il salario di fr. 150.-- al giorno, e ancor meno un salario di fr. 150
al giorno dedotte le spese generali, certamente non era.
Di
conseguenza, a ragione, la Cassa, adottando peraltro una soluzione favorevole
al ricorrente, ha conteggiato integralmente il salario giornaliero versato dal
datore di lavoro.
In
conclusione, siccome dagli attestati dell'agosto 2006 è emerso che l'assicurato
aveva conseguito, lavorando presso la __________ fino al mese di maggio 2006,
un salario ben superiore a quello da lui in precedenza indicato,
l'amministrazione, alla luce di questo fatto nuovo (cfr. art. 53 cpv. 1 LADI e
consid. 2.2) era tenuta a rivedere il calcolo dell'indennizzo per guadagno
intermedio.
Dal nuovo
calcolo (cfr. consid. 1.6), per il resto non contestato, e peraltro operato dall'amministrazione
sulla base dei criteri posti dal Tribunale federale (cfr. consid. 2.5) è emerso
che il ricorrente nel periodo in questione ha ricevuto globalmente un importo
di fr. 7'466.35 superiore a quanto spettategli.
Egli è
tenuto a restituirlo sulla base dell'art. 95 LADI.
La
decisione su opposizione del 31 ottobre 2006 va dunque confermata.
A nulla
di diverso può portare la circostanza che egli avrebbe informato una
funzionaria della Cassa CO 1, del fatto di essere costretto a lavorare
("in particolare il sig. RI 1 dice di avere comunicato che in quella ditta
lo fanno lavorare troppo e che voleva tornare in disoccupazione", cfr.
Doc. XXX pag. 9).
Al
riguardo il 21 giugno 2007 __________ si è così espressa, rispondendo a __________
(cfr. Doc. 78):
"
(...)
Ti informo che è probabile, anzi possibile, la
mia asserzione alla domanda postami dall'assicurato a margine, nel caso di una
sua interruzione del rapporto di lavoro presso la __________.
Avrebbe sicuramente subito una sanzione se le
circostanze del licenziamento non fossero state giustificate o motivate."
(Doc. 79)
Infatti,
se realmente riteneva che l'atteggiamento del datore di lavoro non era
corretto, l'assicurato avrebbe potuto e dovuto dimissionare, anziché continuare
a lavorare molti giorni al mese e consegnare nel contempo alla Cassa CO 1 dei
formulari che attestavano un numero di giorni molto inferiore.
2.10
L’art. 181
del Codice di procedura penale stabilisce che ogni autorità, funzionario o
pubblico impiegato, che nell’esercizio delle sue funzioni ha notizia di un
reato di azione pubblica, é tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore
pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.
Dall'istruttoria
di causa è emerso che gli "attestati di guadagno intermedio"
consegnati dall'assicurato alla Cassa CO 1 relativi al periodo gennaio-maggio
2006.
non indicano il salario effettivamente ricevuto dalla __________ bensì un
importo inferiore.
Si
giustifica pertanto la trasmissione al Ministero pubblico della presente
sentenza, del verbale di udienza del 14 giugno 2006 e dei relativi allegati (A1
- F12).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. I
documenti A1 - F12 in originale e una copia del verbale di udienza e della
sentenza vengono trasmessi per competenza al Ministero pubblico.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
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