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Decisione

38.2006.86

Restituzione di prestazioni indebitamente versate: guadagno intermedio effettivo ben superiore a quanto dichiarato dall'assicurato. Segnalazione al Ministero pubblico.

6 agosto 2007Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA,

che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF

U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

2.3. L’art. 22 LADI regola

l’importo dell’indennità giornaliera.

Il primo capoverso di

questa disposizione stabilisce che l’indennità giornaliera

intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve

inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la

loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto

se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se

durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.

Secondo

il cpv. 2 ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno

assicurato gli assicurati che:

a. non hanno obblighi di

mantenimento nei confronti di figli;

b. beneficiano

di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e

c. non sono invalidi

(art. 8 LPGA).

Il

Consiglio federale adegua l’aliquota minima di cui al capoverso 2 lettera b di

regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, secondo i principi dell’AVS

(art. 22 cpv. 3 LADI).

2.4. Secondo

l’art. 24 cpv. 1 LADI é considerato guadagno intermedio il reddito proveniente

da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene

entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della

perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.

Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù

dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il

guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno

all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato.

Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il

Consiglio federale, competente a emanare le disposizioni esecutive (cfr. art.

109 LADI) e sulla base della delega di cui all’art. 24 cpv. 1 LADI, ha emanato

l’art. 41a OADI.

In

particolare il cpv. 1 dell’art. 41a OADI stabilisce che se il reddito è

inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito

del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità

compensative.

Da notare

che la terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002

(cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003

pag. 1728 segg.) ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il

contenuto dell'art. 24 LADI e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza

mantiene tutta la sua validità.

Al

riguardo, nel Messaggio concernente la revisione della legge federale

sull’assicurazione contro la disoccupazione del

28 febbraio 2001, il Consiglio federale, a proposito del nuovo art. 24 cpv. 3

bis LADI si è così espresso:

"

(...)

Il nostro Consiglio non rifiuterà di prendere in considerazione un

eventuale guadagno intermedio, e quindi si opporrà alla concessione di

pagamenti compensativi secondo la disposizione dell’attuale articolo 41a capoverso

3 OADI soltanto se il rapporto di lavoro è mantenuto o ripreso nell’intervallo

di un anno fra le due parti a una delle condizioni seguenti:

a) il

tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è

eccessiva;

b) il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.

Con questa clausola contro gli abusi e con il criterio

dell’aliquota usuale per la professione e il luogo, occorre evitare che i costi

salariali siano trasferiti all’assicurazione contro la disoccupazione (dumping

salariale). In particolare, il guadagno intermedio non deve portare a un degrado

generale delle condizioni di lavoro e salariali né a una trasformazione dei

posti di lavoro «normali» in posti di lavoro «con guadagno intermedio». A tal

fine, da un lato l’importo dei pagamenti compensativi deve rispettare i salari

usuali per la professione e il luogo (art. 24 cpv. 3 LADI) e, dall’altro, i

guadagni intermedi presso il datore precedente sono ammessi o presi in

considerazione solo se il salario non è stato ridotto in misura eccessiva. Con

questa disposizione si vuole impedire di finanziare la riassunzione a un

salario eccessivamente basso a spese dell’assicurazione contro la

disoccupazione (guadagno intermedio).

Questo disciplinamento tiene conto delle contingenze economiche,

del principio delle assicurazioni sociali della diminuzione del danno, del

principio dell’assicurazione contro la disoccupazione «lavorare è redditizio» e

impedisce inoltre che gli assicurati

accettino importanti sacrifici salariali a spese dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

Capoverso 4: la modifica del rinvio è necessaria in considerazione

della fusione dei capoversi 1 e 2." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001,

pag. 2005-2006)

2.5. In una

sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, pag. 45 seg. e in DTF 120 V 233

seg. il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha avuto modo di stabilire

che tutte le forme di attività dipendente, comprese in passato sotto le diverse

norme relative al lavoro a tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con

l'art. 22 seg. LADI), al guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del

lavoro sostitutivo (vecchio art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo

art. 24 LADI.

In tale

contesto, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la

perdita di lavoro la nostra Massima istanza ha stabilito che l'assicurato ha

diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3

LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione,

un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16

cpv. 1 lett. e LADI.

Pertanto,

secondo il TFA, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato

accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè

un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di

disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994

ALV Nr. 20, pag. 46-47).

In una

sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito

che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero

lordo si determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo

é inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i

presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3

sono quindi adempiuti.

Nel caso

concreto, per determinare il diritto all’indennità di disoccupazione di un

assicurato che conseguiva un guadagno intermedio, il TFA ha proceduto come

segue:

"

(…)

Ausgehend vom versicherten Monatsverdienst von

Fr. 3141.- ergibt sich im vorliegenden Fall ein versicherter Tagesverdienst von

Fr. 144,70 (Fr. 3141.- : 21,7). Das Bruttotaggeld beträgt demzufolge Fr. 115,75

(80% von Fr. 144,70). Der auf einen Tag umgerechnete Bruttolohn beläuft sich

auf Fr. 111.83 (Fr. 2426.95 : 21,7). Da dieser Betrag tiefer ist als das

Bruttotaggeld, handelt es sich um Zwischenverdienst im Sinne von Art. 24 Abs. 1

AVIG mit der Folge, dass die Beschwerdegegnerin für den Monat Februar 1993

grundsätzlich Anspruch auf Differenzausgleich nach Massgabe von Art. 24 Abs. 2

und 3 AVIG hat. Mit Bezug auf die Berechnung der Differenzzahlung ist zunächst

die Differenz zwischen dem versicherten Monatsverdienst und dem

Zwischenverdienst zu ermitteln. Dieser beträgt im vorliegenden Fall Fr. 714.70

(Fr 3141.67 - 2426.94), woraus sich ein Differenzausgleich von Fr. 571.60 (80%

von Fr. 714.70) ergibt. (…)" (cfr. DTF 121 V 51,

consid. 5,

pag. 57-58).

Questa giurisprudenza

è stata confermata in un’altra decisione

C 170/04 del

16 febbraio 2005 nella quale la nostra Massima Istanza ha nuovamente illustrato

in dettaglio le modalità per stabilire se in un determinato periodo di

controllo va o meno riconosciuto il diritto alle indennità in base alle norme

che regolano il guadagno intermedio.

Infine,

in una sentenza C 287/05 del 21 agosto 2006 il TFA si è così espresso:

"

4.2 Il résulte de la disposition légale que le

droit à une indemnité compensatoire est subordonnée à la réalisation d'un gain

intermédiaire. Or, il est de jurisprudence constante que l'on ne se trouve plus

en présence d'un tel gain lorsque l'assuré exerce une activité réputée

convenable, qui lui procure désormais un revenu correspondant au moins à celui

de l'indemnité de chômage. Il en va en revanche différemment si, durant la

période en cause, l'assuré accepte un travail dont la rémunération n'est pas

réputée convenable au sens de l'article 16 LACI (cf. ATF 127 V 480, 121 V 54 consid. 2, 359 consid. 4b; 120 V 250 ss. consid. 5c, 512 consid. 8c). Dans cette éventualité, il a droit à

l'indemnisation de sa perte de gain qui sera calculée conformément à l'article

24 LACI.

4.3 En l'occurrence, le revenu réalisé par le

recourant en octobre 2000, arrêté à 2'499 fr., est supérieur à l'indemnité de

chômage qu'il aurait perçue s'il n'avait pas exercé d'activité lucrative, soit

la somme de 1'957 fr. 75. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à

une indemnité compensatoire de l'assurance-chômage, dès lors que le revenu tiré

de l'activité exercée durant le mois d'octobre 2000 doit être qualifié de

convenable eu égard à la jurisprudence précitée."

2.6. Secondo l’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di

guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di

controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed

il luogo, e il guadagno assicurato (cfr. STFA

C 179/06

del 15 novembre 2006, STFA C 341/05 del 7 giugno 2006; DLA 2002 N. 13 consid. 5

pag. 110, DLA 2000 N. 40 consid. 3a pag. 211).

In una sentenza

C 134/9 del 3 agosto 1999, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha

confermato il precedente giudizio del TCA che, nel caso di un assicurato

impiegato quale agente assicurativo, aveva rilevato che non si può tener conto

del guadagno effettivamente conseguito se esso risulta inferiore al minimo

d’esistenza, bensì si deve prendere in considerazione un guadagno ipotetico

corrispondente al salario minimo per il rilascio di un permesso di lavoro nella

professione concreta. Inoltre questo Tribunale aveva considerato quale guadagno

ipotetico l’importo di fr. 2’750.--, pari al salario minimo per il rilascio di

un permesso di lavoro nella professione concreta.

L’esigenza

della conformità all’uso professionale e locale si riferisce tanto al guadagno

proveniente da un’attività lucrativa dipendente quanto al reddito che il

disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa indipendente (cfr. pure

RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag. 31 consid. 3; DTF 122 V

367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998 N. 25, pag. 134 consid. 5 e DTF 120 V 518

consid. 4).

Inoltre

il TFA ha stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che

deve eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su

provvigione - che svolge la sua attività nel servizio esterno - occorre

computare il salario conforme agli usi professionali e locali a partire

dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun reddito

durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né giurisprudenza

su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine di un periodo

transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N. 33, pag. 179).

Dunque il

salario conforme agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo

Considerandi

giorno d’inizio dell’attività.

Il TFA ha ribadito la

propria giurisprudenza in una sentenza

C 65/01 del 21 giugno

2001, in cui, confermando il precedente giudizio di questo Tribunale, ha in

particolare sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

c) Nel caso di specie è evidente che il

guadagno realmente percepito dall'assicurata nel periodo in esame non può

essere equiparato a quello ipotetico usuale nella professione specifica e che

pertanto solo quest'ultimo debba essere preso in considerazione.

Le censure mosse dalla ricorrente non sono in

alcun modo tali da sovvertire la pronunzia querelata, atteso che, con

l'inserimento del criterio dell'uso professionale e locale giusta l'art. 24

cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro e lavoratore

disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano stipendi inadeguati

a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla quale il lavoratore

si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi a discapito della

collettività (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2). In

questa ottica deve essere interpretato l'accordo che qui ci occupa, dove le

parti hanno stabilito una retribuzione solo per il tempo effettivo di

conversazione, senza prevedere alcun compenso per il tempo - 184 ore nel mese

in questione - in cui l'assicurata doveva comunque restare a disposizione del

datore di lavoro. In entrambi i casi, un manifesto squilibrio contrattuale non

può - alla luce della predetta giurisprudenza - gravare sull'assicurazione

contro la disoccupazione, ma deve eventualmente essere oggetto di particolare

disamina nel contesto dei rapporti interni fra datrice di lavoro e lavoratrice,

come correttamente indicato dall'autorità cantonale.

d) Alla luce di quanto esposto, l'operato del

Tribunale cantonale, che non si è basato sul guadagno realmente realizzato,

merita di essere confermato.

(…)." (cfr. STFA del 21 giugno 2001 nella

causa Q., C 65/01)

In una sentenza 38.2006.36

del 20 luglio 2006 il TCA ha stabilito che, nel caso di una consulente

finanziaria, impiegata a tempo pieno e retribuita su provvigione andava

considerato un importo di fr. 3'000.-- ed ha rilevato:

"

Riguardo, poi, all’entità dell’ammontare di tale

reddito, il TCA ha già avuto modo di stabilire che il salario di fr. 3'000.--

mensili o un importo annuo di fr. 36'000.-- (valido dopo il periodo di prova e

raggiungibile in media annua o frazione) corrisponde alla retribuzione minima

richiesta dall'Ufficio cantonale della manodopera estera per il rilascio di un

permesso quale rappresentante alla manodopera estera non domiciliata (cfr. STCA

dell’8 agosto 2005 nella causa P., 38.2004.91; STCA del 4 gennaio 2000 nella

causa S., 38.1999.120; STCA del 28 luglio 1999 nella causa Z., 38.1999.174;

STCA del 15 luglio 1999 nella causa C., 38.1999.126 e STCA del 16 aprile 1999

nella causa M., 38.1998.396).

Di conseguenza, ritenuto che, anche se non quale

consulente finanziaria, l’assicurata ha comunque una lunga esperienza

lavorativa come assistente commerciale (vendita, fiduciario immobiliare) e dal

luglio 2005 segue una formazione specifica di comunicazione e consulenza

finanziaria che si concluderà nel dicembre 2006 (cfr. doc. 2, 12, I), a ragione

quale guadagno conforme all’art. 24 cpv. 3 LADI è stato considerato l'importo

di fr. 3'000.-- lordi mensili."

Questi principi sono

contenuti anche nel punto C 134 della Circolare relativa alle

indennità di disoccupazione (ID) (nella versione in francese del gennaio 2007:

Circulaire IC, Janvier 2007), adottata dalla Segreteria di Stato dell'economia

(SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire

un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.

art. 110 LADI; STFA dell'8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4;

STFA del 10 marzo 2003 nella causa C. C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto

2001.

nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61).

2.7

Nella presente fattispecie l'importo

di fr. 7'466.-- chiesto in restituzione dalla Cassa risulta sostanzialmente da

due elementi: il mancato conteggio di un salario presso la ditta __________ in __________

e la modifica del guadagno intermedio ottenuto presso la __________.

La questione relativa al

mancato conteggio del guadagno intermedio ottenuto dall'assicurato presso la

società __________ è invece già stata risolta dal TCA (cfr. decreto di stralcio

38.2006.45

del 15 aprile 2006, Doc. 49).

Per quel che riguarda

l'attività presso la ditta __________, nel periodo 1° dicembre 2005 - 16

gennaio 2006, non menzionata dall'assicurato nei relativi formulari di

autocertificazione (Doc. 15 e Doc. 16), il datore di lavoro ha indicato che il

ricorrente ha conseguito fr. 1'477.40 in dicembre (cfr. Doc. 59).

Per il mese di gennaio

2006.

la __________ ha invece affermato:

" L'assicurato

ha smesso di lavorare dalla sera alla mattina, anche se occupato con un

contratto a termine. Questo ci ha provocato dei danni. Non abbiamo corrisposto

all'assicurato 6 giorni di gennaio quale indennità." (Doc. 59/b)

Per

questo periodo di controllo, visto che siamo in presenza di un'attività

lavorativa effettivamente prestata, secondo questo Tribunale la Cassa ha

giustamente considerato un "guadagno intermedio fittizio di fr. 554.--,

corrispondente allo stipendio che avrebbe normalmente riscosso" (cfr.

consid. 2.4 e 2.6).

Infatti,

nel contesto delle disposizioni sul guadagno intermedio, occorre prendere in

considerazione ogni reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente

(cfr. B. Rubin. "Assurance-chômage", 2a Ed. Schultess 2006 pag.

325-326).

Inoltre, secondo

la giurisprudenza, il reddito si ritiene realizzato nel momento in cui

l'assicurato esercita l'attività lucrativa (cfr. DTF 122 V 371; DLA 2003 p.

436; STFA C 179/06 del 15 novembre 2006; B. Rubin, op. cit., p. 326).

A

proposito del guadagno intermedio conseguito dall'assicurato presso la __________

fino al 31 maggio 2006, il TCA constata che la Cassa ha indennizzato il

ricorrente sulla base dei formulari denominati "Attestato di guadagno

intermedio" consegnati dall'assicurato alla fine di ognuno dei mesi in

questione.

Nel

dettaglio, mese per mese, figurano i seguenti importi:

- gennaio

2006: 8,5 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 1'275 franchi (Doc. XXX A2)

- febbraio 2006: 8,5 giorni di lavoro

x 150 fr. al giorno = 1'275 franchi (Doc. XXX B2)

- marzo

2006: 7 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 1'050 franchi (Doc. XXX C2)

- aprile

2006: 8 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno = 1'200 franchi (Doc. XXX D2)

- maggio

2006: 7 giorni di lavoro x 170 fr. al giorno = 1'190 franchi (Doc. XXX E2)

All'inizio

del mese di settembre 2006, a seguito di alcuni accertamenti compiuti dalla

Cassa CO 1 dopo una segnalazione dell'URC di __________ (cfr. Doc. 55), il

signor __________ della __________ ha inviato all'amministrazione uno scritto

del seguente tenore:

"

Con la presente vi trasmettiamo i 5 fogli gialli

"Attestato di guadagno intermedio", per il succitato nostro

dipendente, dal mese di gennaio al mese di maggio 2006, compilati in base ai

giorni di lavoro effettuati presso la nostra ditta.

Per quanto concerne le copie degli attestati da

voi inviatici, vi confermiamo che per il mese di gennaio e febbraio 2006 la

firma apposta è quella della Signora __________, mentre per gli altri mesi la

firma non è quella della Signora __________.

Purtroppo i formulari che la Signora __________

ha firmato non sono corretti, e li ha firmati in buona fede senza controllare

il contenuto.

Inoltre in allegato vi trasmettiamo copia del

certificato medico e il conteggio della __________ per un infortunio e copia

del contratto di lavoro stipulato in data 19 maggio 2006.

Il contratto non è stato disdetto, il Sig. RI 1

lavora ancora presso di noi e le tratte che compie sono quelle della linea

della __________ e cioè: __________ - __________ - __________ - __________ e

ritorno." (Doc. XXX F1)

Negli

attestati, datati 11 agosto 2006, figurano le seguenti indicazioni:

- gennaio 2006: 22 giorni di lavoro x

150.

fr. al giorno = 3'300 franchi (Doc. XXX F4)

- febbraio

2006: 16 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno + 1 x 80 = 2'480 franchi (Doc.

XXX F5)

- marzo

2006: 17 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno + 6 x 80 + 436,05 (indennità

infortuni) = 3'166.05 franchi (Doc. XXX F7)

- aprile

2006: 18 giorni di lavoro x 150 fr. al giorno + 2 x 8 (recte: 80) + 2,5 x 200 =

3'360.-- franchi (Doc. XXX F8)

- maggio

2006: 14 giorni di lavoro x 170 fr. al giorno + 4 x 85 = 2'720.-- franchi

(Doc. XXX F9)

Da notare che i conteggi

salariali relativi a questi importi sono stati tutti firmati dall'assicurato

(cfr. Doc. XVII 1-5) come sottolineato dal teste __________ davanti al TCA

(cfr. Doc. XXX pag. 7).

L'assicurato stesso in

sede di udienza ha ammesso di avere ricevuto il salario che figura sui relativi

conteggi (cfr. Doc. XXX, pag. 6):

"

(...)

Il sig. __________ afferma che non è sua la firma

che figura in basso ai conteggi salariali. Il sig. RI 1 precisa al riguardo che

la firma è la sua, a comprova di avere effettivamente ricevuto il salario.

(...)"

Del resto già nello scritto

del 6 febbraio 2007 egli aveva ammesso di avere percepito nel 2006 fr. 37976

dalla __________ (cfr. Doc. XIII:

"

(...)

Per quanto riguarda il guadagno assicurato il

sig. __________ parla di Fr. 3'500 mensili garantiti.

Vi allego il certificato di salario 2006 e

giudicate voi se è vero o no. Nel 2006 dalla __________ ho preso Fr. 37'976 se

li divido per 12 mesi = Fr. 3164.70 Lordi mensili comprese le spese.

(...)")

L'istruttoria

ha dunque permesso di confermare che l'importo salariale ricevuto

dall'assicurato lavorando presso la __________ è quello che figura sugli

attestati dal mese di agosto 2006 e non sui primi formulari attestanti il

guadagno intermedio, trasmessi ogni mese dall'assicurato alla Cassa CO 1.

In

particolare a proposito della circostanza che sui formulari inviati in un primo

tempo alla Cassa figura un numero di ore di lavoro notevolmente inferiore a

quello da lui realmente effettuato, il ricorrente si è così espresso:

"

(...)

Il presidente del TCA chiede al sig. RI 1 di

spiegare come mai sui formulari da lui consegnati figurava un numero di ore

inferiore rispetto a quello realmente effettuato.

Il ricorrente risponde che in ditta la sig.ra __________

e il sig. __________ gli hanno detto che siccome non potevano rimborsare le

spese avrebbero indicato un numero inferiore di ore così le avrebbe

indennizzate la Cassa CO 1. (...)" (Doc. XXX, pag. 5)

Alla luce

dalla documentazione contenuta nell'incarto e di quanto affermato

dall'assicurato si impone di segnalare questo circostanza al Ministero pubblico

(cfr. consid. 2.10).

L'assicurato

sostiene che nell'importo di fr. 150.-- al giorno è contenuta anche una parte

di spese generali per cui il salario da conteggiare da parte dell'assicurazione

contro la disoccupazione dovrebbe essere inferiore.

Questa

argomentazione non può essere fatta propria dal TCA.

Infatti,

anche qualora fosse dimostrato che questo stipendio di fr. 150.-- all'ora

contiene una parte di spese generali per il natel e per il pranzo, per cui non

è escluso che l'assicurato sia incorso in spese generali superiori al 10% ciò

che giustificherebbe una riduzione del salario assoggettato ai contributi

dell'AVS (cfr. art. 9 cpv. 1 OAVS, STF U 135/05 del 5 aprile 2007 e STFA

H 157/03

dell'11 gennaio 2005) resta il fatto che il salario di fr. 150.-- al giorno pattuito

tra le parti è inferiore al salario usuale.

Prova ne

è che, nella presente fattispecie ha dovuto intervenire l'Ufficio della

manodopera estera che ha imposto alla ditta di versare una retribuzione base

lorda di fr. 170.-- al giorno (cfr. allegato al Doc. 68).

Ora, come

visto, a proposito del guadagno intermedio che va computato in materia di

assicurazione contro la disoccupazione, la legge e la giurisprudenza esigono

che esso sia conforme agli usi professionali e locali (cfr. consid. 2.4 e 2.6),

ciò che il salario di fr. 150.-- al giorno, e ancor meno un salario di fr. 150

al giorno dedotte le spese generali, certamente non era.

Di

conseguenza, a ragione, la Cassa, adottando peraltro una soluzione favorevole

al ricorrente, ha conteggiato integralmente il salario giornaliero versato dal

datore di lavoro.

In

conclusione, siccome dagli attestati dell'agosto 2006 è emerso che l'assicurato

aveva conseguito, lavorando presso la __________ fino al mese di maggio 2006,

un salario ben superiore a quello da lui in precedenza indicato,

l'amministrazione, alla luce di questo fatto nuovo (cfr. art. 53 cpv. 1 LADI e

consid. 2.2) era tenuta a rivedere il calcolo dell'indennizzo per guadagno

intermedio.

Dal nuovo

calcolo (cfr. consid. 1.6), per il resto non contestato, e peraltro operato dall'amministrazione

sulla base dei criteri posti dal Tribunale federale (cfr. consid. 2.5) è emerso

che il ricorrente nel periodo in questione ha ricevuto globalmente un importo

di fr. 7'466.35 superiore a quanto spettategli.

Egli è

tenuto a restituirlo sulla base dell'art. 95 LADI.

La

decisione su opposizione del 31 ottobre 2006 va dunque confermata.

A nulla

di diverso può portare la circostanza che egli avrebbe informato una

funzionaria della Cassa CO 1, del fatto di essere costretto a lavorare

("in particolare il sig. RI 1 dice di avere comunicato che in quella ditta

lo fanno lavorare troppo e che voleva tornare in disoccupazione", cfr.

Doc. XXX pag. 9).

Al

riguardo il 21 giugno 2007 __________ si è così espressa, rispondendo a __________

(cfr. Doc. 78):

"

(...)

Ti informo che è probabile, anzi possibile, la

mia asserzione alla domanda postami dall'assicurato a margine, nel caso di una

sua interruzione del rapporto di lavoro presso la __________.

Avrebbe sicuramente subito una sanzione se le

circostanze del licenziamento non fossero state giustificate o motivate."

(Doc. 79)

Infatti,

se realmente riteneva che l'atteggiamento del datore di lavoro non era

corretto, l'assicurato avrebbe potuto e dovuto dimissionare, anziché continuare

a lavorare molti giorni al mese e consegnare nel contempo alla Cassa CO 1 dei

formulari che attestavano un numero di giorni molto inferiore.

2.10

L’art. 181

del Codice di procedura penale stabilisce che ogni autorità, funzionario o

pubblico impiegato, che nell’esercizio delle sue funzioni ha notizia di un

reato di azione pubblica, é tenuto a farne immediato rapporto al Procuratore

pubblico e a trasmettergli i verbali e gli atti relativi.

Dall'istruttoria

di causa è emerso che gli "attestati di guadagno intermedio"

consegnati dall'assicurato alla Cassa CO 1 relativi al periodo gennaio-maggio

2006.

non indicano il salario effettivamente ricevuto dalla __________ bensì un

importo inferiore.

Si

giustifica pertanto la trasmissione al Ministero pubblico della presente

sentenza, del verbale di udienza del 14 giugno 2006 e dei relativi allegati (A1

- F12).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. I

documenti A1 - F12 in originale e una copia del verbale di udienza e della

sentenza vengono trasmessi per competenza al Ministero pubblico.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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