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Decisione

38.2006.87

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 gennaio 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.3. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987

pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;

D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla

luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,

Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il TFA, pur confermando

tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003

nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo

caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,

sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici

ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella

causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C

199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du

Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale

il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di

lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il

datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul

formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la

ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.

P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Per quanto

concerne i lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni

ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di

lavoro.

Infatti

secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente

dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque

l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre

1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993

nella causa W.E., C 167/93).

In una

sentenza pubblicata in RDAT I-2003 pag. 327 seg. il TCA ha stabilito che i lavoratori

anziani devono compiere ricerche di lavoro nel periodo di disdetta del

contratto di lavoro, perlomeno fino ai 6 mesi precedenti il compimento dell'età

regolamentare per avere diritto a una rendita AVS.

Infatti

la Circolare concernente l'indennità di disoccupazione emessa dal SECO, in

vigore dal 1° gennaio 2002 e ritenuta conforme alla legge dal TCA, prevede che

l'autorità competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare

un impiego relativi soltanto agli ultimi 6 mesi che precedono l'età

regolamentare per beneficiare della rendita AVS.

L'art. 17

cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può

ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione

tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e

professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro

(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 28-29).

Il TCA

constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha

ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la

necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del

lavoro.

La stessa

Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente un'assicurata

di 54 anni, ha inoltre rilevato che:

"

Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994

lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch

einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,

a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die

Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle

Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,

a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität

der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

Al riguardo cfr. pure STFA

del 13 marzo 2006 nella causa S., C 347/05.

Anche relativamente

ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione

della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due

assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal

diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un

periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità

Considerandi

minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA

(cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre

1993.

nella causa W.E., C 167/93).

In una

sentenza del 21 agosto 2006 nella causa A., C 179/04, l'Alta Corte ha

ricordato, che il concetto di lavoratori anziani si applica agli assicurati che

hanno compiuto __________:

"

3.1

Zu den genannten Zumutbarkeitskriterien

Alter und Gesundheitszustand ist vorab anzumerken, dass die Beschwerdeführerin

zur Zeit der vorgesehenen Änderung des Arbeitsverhältnisses 44-jährig war und

damit in einem Lebensabschnitt, in welchem Arbeitnehmende nicht wegen ihrer

Jugend oder auf Grund eines fortgeschrittenen Alters einer besonderen Schonung

bedürfen; unter älteren Arbeitnehmenden sind solche zu verstehen, die 55 Jahre

und älter sind, aber das AHV-Rentenalter noch nicht erreicht haben (Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band 1, Rz 26 zu Art. 16)."

In

un'altra sentenza del 6 novembre 2006 nella causa C.,

C 275/05,

il TFA ha confermato la sospensione di 9 giorni inflitta ad un assicurato di 60

anni, che aveva compiuto insufficienti ricerche di lavoro durante gli ultimi

due mesi di disdetta del contratto di lavoro, ed ha rilevato:

"

Was die Dauer der Einstellung betrifft, haben

das RAV und das kantonale Gericht ein leichtes Verschulden und im dafür

geltenden Rahmen von 1 bis 15 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) die Sanktion

auf 9 Tage festgesetzt. Diese Bemessung der

Einstellungsdauer ist unter Berücksichtigung des der Verwaltung und der

Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische

Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2

mit Hinweisen), nicht zu beanstanden. Die dagegen

vorgebrachten Einwände des Beschwerdeführers, insbesondere dahingehend, in

anderen Kantonen würden in vergleichbaren Fällen weniger oder gar keine

Einstelltage verfügt, lassen die zulasten des Beschwerdeführeres verfügte und

vorinstanzlichen bestätigte Entscheid von neun Tagen nicht als unangemessen

erscheinen."

2.5

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1;

Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate

dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono

regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2.

maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

2.6

Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato,

nato il __________, si è iscritto in disoccupazione il 4 agosto 2006 dopo

essere stato licenziato, il 27 giugno per il 31 agosto 2006 della ditta __________.

Il

rapporto di lavoro si è concluso prematuramente in seguito all'arresto del

titolare della ditta (cfr. Doc. 1 e Doc. 2).

L'assicurato

si è così iscritto per il collocamento già il 4 agosto 2006.

In

occasione del colloquio di consulenza del 14 agosto 2006 egli ha affermato di

non avere compiuto nessuna ricerca di lavoro nel periodo di disdetta. Di

conseguenza RI 1 è stato sospeso per 3 giorni dal diritto all'indennità di

disoccupazione.

Quale

giustificazione per le mancate ricerche il ricorrente ha addotto il fatto che

il direttore della ditta gli avrebbe più volte assicurato che sarebbe stato

riassunto e che entro la fine di agosto avrebbero stipulato un nuovo contratto

di lavoro (Doc. 3).

L'URC ritiene

che si trattava soltanto di promesse verbali, che l'assicurato non poteva

vantare alcuna certezza di riassunzione e che pertanto nel mese di luglio egli doveva

effettuare le ricerche di lavoro (cfr. decisione su opposizione del 26 ottobre

2006, Doc. A).

Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

Al

riguardo è utile ricordare che il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso

dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo

un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo

e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie

alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr.

DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 21 dicembre 2005 nella causa

A., C 296/05; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid.

4.2.4

; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag.

32).

In

particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte

ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

"

Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.

44.

lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und

Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle

erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende

übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und

Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR

tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März

1987, C 110/86). (...)"

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11

ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

Nella presente fattispecie

il TCA rileva che la lettera di disdetta del 27 giugno contiene la chiara

indicazione secondo cui il dipendente "terminerà definitivamente la sua

attività per il 31 agosto 2006" (cfr. Doc. 9).

D'altra parte fra gli atti

dell'incarto non figura nessun elemento atto a confermare che tra le parti è

successivamente intervenuto un accordo per una riassunzione dal 1° settembre.

In simili condizioni,

visto il chiaro tenore della lettera di disdetta l'assicurato avrebbe dovuto

subito attivarsi per procurarsi una nuova occupazione.

Non avendolo fatto egli ha

violato l'obbligo di ridurre il danno prescritto all'art. 17 cpv. 1 LADI per

cui, a ragione, l'URC di __________ lo ha sanzionato sulla base dell'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI.

In simili condizioni la

sanzione inflitta dall'URC all'assicurato, che si rivela proporzionata alla

gravità della colpa, anche tenendo conto dell'età dell'assicurato che ha più di

__________ (essendo nato nel 1947), deve essere confermata.

In tale contesto il TCA

constata che proprio per questo motivo l'URC di __________ ha inflitto al

ricorrente una sanzione di 3 giorni per mancate ricerche nel periodo di

disdetta (cfr. STCA del 30 novembre 2006 nella causa T., 38.2006.63; STCA del 24 ottobre 2005 nella causa P., 38.2005.63; STCA del 27

maggio 2004 nella causa D., 38.2004.1; STCA dell'11 giugno 2003 nella causa D.,

38.2002

), invece dei 4 giorni normalmente inflitti in tale ipotesi secondo

la prassi cantonale (cfr. consid. 2.5). Del resto, come ancora recentemente

ricordato dall'Alta Corte (cfr. consid. 2.4 in fine) il Tribunale non può,

senza validi motivi, sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell'amministrazione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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