38.2006.87
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
22 gennaio 2007Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2006.87
Data decisione, Autorità:
22.01.2007, TCA
Titolo:
Assicurato sospeso per mancate ricerche di lavoro durante il periodo di disdetta.Allo stesso non era,infatti,stata garantita la riassunzione. La sanzione di 3 giorni,anche tenendo conto della sua età (più di 55 anni), è proporzionata alla gravità della colpa.
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2006.87
DC/sc
Lugano
22 gennaio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 20 novembre 2006
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26
ottobre 2006 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 26 ottobre 2006 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione del 29 settembre 2006 (cfr. doc. 3) con cui aveva sospeso RI 1 per
tre giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di mancate
ricerche durante il mese di luglio 2006 (cfr. doc. 3).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 26 ottobre 2006 l'assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:
"
(...)
Ribadisco un'altra volta la mia buona fede ed il
mio rammarico per non aver compreso quanto siano burocratici i rapporti con le
istituzioni.
In tutta la mia carriera lavorativa mi sono
sempre assunto le responsabilità e per questo motivo trovo ingiusto che, oltre
ad aver perso il lavoro, e ritrovandomi in una non facile situazione da
gestire, debba sentirmi ingiustamente tacciato di negligenza.
Come avrei potuto chiedere al Dottor __________,
titolare della __________, vista la situazione in cui mi trovavo, una
dichiarazione scritta e non verbale.
Mi sono fidato della parola del mio ex datore di
lavoro, che mi assicurava la riassunzione, e per questo motivo non ho ricercato
un'altra attività lavorativa.
Credo che la maggior parte delle persone
avrebbero agito in questo modo.
Non posso far altro che confidare nella vostra
comprensione certo che la giustizia sia sempre dalla parte di chi ha agito ed
agisce sempre con il massimo rispetto per le persone e sempre in buona
fede." (Doc. I)
Nella sua
opposizione dell'11 ottobre 2006 l'assicurato aveva in particolare rilevato:
"
(...)
Non mi sono preoccupato di fare ricerche di
lavoro durante il regolare periodo di disdetta in quanto il mio ex datore di
lavoro, durante il mese di luglio 2006, mi ha proposto la continuazione del
rapporto di lavoro a partire dal mese di settembre 2006.
Il nuovo contratto di lavoro sarebbe stato
sottoscritto dopo il mio rientro dalle vacanze e più precisamente il 22 agosto
2006.
Come avrete sicuramente appreso dalla stampa, la
Società voleva acquistare lo stabile e insediarvi tutta l'attività ed è per
questo motivo che mi è stato proposto un nuovo contratto di lavoro che mi
evitava di dovermi iscrivere alla Cassa Disoccupazione a partire dal 1.
settembre 2006.
Considerata l'attuale situazione del mio ex
datore di lavoro (arresto del titolare, tuttora in carcere, e fallimento della __________)
mi è difficile, se non impossibile, al momento attuale, poter presentare delle
giustificazioni scritte in tal senso." (Doc. B)
1.3. Nella sua
risposta del 4 dicembre 2006 l'URC ha proposto di respingere il ricorso (cfr.
Doc. III).
L'11
dicembre 2006 l'assicurato ha informato il TCA del fatto che, il suo ex datore
di lavoro, dottor __________, è stato estradato in __________. Egli ha inoltre comunicato
di non più avere nessuna osservazione (cfr. Doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato debba essere o meno sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro durante il
periodo di disdetta.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale
il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di
lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il
datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul
formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la
ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28.1.1987 nella causa S.
P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Per quanto
concerne i lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni
ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di
lavoro.
Infatti
secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente
dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque
l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre
1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993
nella causa W.E., C 167/93).
In una
sentenza pubblicata in RDAT I-2003 pag. 327 seg. il TCA ha stabilito che i lavoratori
anziani devono compiere ricerche di lavoro nel periodo di disdetta del
contratto di lavoro, perlomeno fino ai 6 mesi precedenti il compimento dell'età
regolamentare per avere diritto a una rendita AVS.
Infatti
la Circolare concernente l'indennità di disoccupazione emessa dal SECO, in
vigore dal 1° gennaio 2002 e ritenuta conforme alla legge dal TCA, prevede che
l'autorità competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare
un impiego relativi soltanto agli ultimi 6 mesi che precedono l'età
regolamentare per beneficiare della rendita AVS.
L'art. 17
cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione
tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e
professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro
(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 28-29).
Il TCA
constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha
ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la
necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del
lavoro.
La stessa
Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente un'assicurata
di 54 anni, ha inoltre rilevato che:
"
Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994
lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch
einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,
a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,
a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität
der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Al riguardo cfr. pure STFA
del 13 marzo 2006 nella causa S., C 347/05.
Anche relativamente
ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione
della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due
assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal
diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un
periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità
Considerandi
minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA
(cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre
1993.
nella causa W.E., C 167/93).
In una
sentenza del 21 agosto 2006 nella causa A., C 179/04, l'Alta Corte ha
ricordato, che il concetto di lavoratori anziani si applica agli assicurati che
hanno compiuto __________:
"
3.1
Zu den genannten Zumutbarkeitskriterien
Alter und Gesundheitszustand ist vorab anzumerken, dass die Beschwerdeführerin
zur Zeit der vorgesehenen Änderung des Arbeitsverhältnisses 44-jährig war und
damit in einem Lebensabschnitt, in welchem Arbeitnehmende nicht wegen ihrer
Jugend oder auf Grund eines fortgeschrittenen Alters einer besonderen Schonung
bedürfen; unter älteren Arbeitnehmenden sind solche zu verstehen, die 55 Jahre
und älter sind, aber das AHV-Rentenalter noch nicht erreicht haben (Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band 1, Rz 26 zu Art. 16)."
In
un'altra sentenza del 6 novembre 2006 nella causa C.,
C 275/05,
il TFA ha confermato la sospensione di 9 giorni inflitta ad un assicurato di 60
anni, che aveva compiuto insufficienti ricerche di lavoro durante gli ultimi
due mesi di disdetta del contratto di lavoro, ed ha rilevato:
"
Was die Dauer der Einstellung betrifft, haben
das RAV und das kantonale Gericht ein leichtes Verschulden und im dafür
geltenden Rahmen von 1 bis 15 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) die Sanktion
auf 9 Tage festgesetzt. Diese Bemessung der
Einstellungsdauer ist unter Berücksichtigung des der Verwaltung und der
Vorinstanz zustehenden Ermessens, in welches das Eidgenössische
Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2
mit Hinweisen), nicht zu beanstanden. Die dagegen
vorgebrachten Einwände des Beschwerdeführers, insbesondere dahingehend, in
anderen Kantonen würden in vergleichbaren Fällen weniger oder gar keine
Einstelltage verfügt, lassen die zulasten des Beschwerdeführeres verfügte und
vorinstanzlichen bestätigte Entscheid von neun Tagen nicht als unangemessen
erscheinen."
2.5
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate
dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono
regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2.
maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.6
Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato,
nato il __________, si è iscritto in disoccupazione il 4 agosto 2006 dopo
essere stato licenziato, il 27 giugno per il 31 agosto 2006 della ditta __________.
Il
rapporto di lavoro si è concluso prematuramente in seguito all'arresto del
titolare della ditta (cfr. Doc. 1 e Doc. 2).
L'assicurato
si è così iscritto per il collocamento già il 4 agosto 2006.
In
occasione del colloquio di consulenza del 14 agosto 2006 egli ha affermato di
non avere compiuto nessuna ricerca di lavoro nel periodo di disdetta. Di
conseguenza RI 1 è stato sospeso per 3 giorni dal diritto all'indennità di
disoccupazione.
Quale
giustificazione per le mancate ricerche il ricorrente ha addotto il fatto che
il direttore della ditta gli avrebbe più volte assicurato che sarebbe stato
riassunto e che entro la fine di agosto avrebbero stipulato un nuovo contratto
di lavoro (Doc. 3).
L'URC ritiene
che si trattava soltanto di promesse verbali, che l'assicurato non poteva
vantare alcuna certezza di riassunzione e che pertanto nel mese di luglio egli doveva
effettuare le ricerche di lavoro (cfr. decisione su opposizione del 26 ottobre
2006, Doc. A).
Chiamato
ora a pronunciarsi il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.
Al
riguardo è utile ricordare che il TFA ha stabilito che non deve essere sospeso
dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo
un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo
e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie
alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr.
DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 21 dicembre 2005 nella causa
A., C 296/05; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid.
4.2.4
; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C. Cattaneo, op. cit., pag.
32).
In
particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte
ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:
"
Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art.
44.
lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und
Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle
erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und
Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR
tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März
1987, C 110/86). (...)"
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA dell11
ottobre 2004 nella causa H., C 197/03):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
Nella presente fattispecie
il TCA rileva che la lettera di disdetta del 27 giugno contiene la chiara
indicazione secondo cui il dipendente "terminerà definitivamente la sua
attività per il 31 agosto 2006" (cfr. Doc. 9).
D'altra parte fra gli atti
dell'incarto non figura nessun elemento atto a confermare che tra le parti è
successivamente intervenuto un accordo per una riassunzione dal 1° settembre.
In simili condizioni,
visto il chiaro tenore della lettera di disdetta l'assicurato avrebbe dovuto
subito attivarsi per procurarsi una nuova occupazione.
Non avendolo fatto egli ha
violato l'obbligo di ridurre il danno prescritto all'art. 17 cpv. 1 LADI per
cui, a ragione, l'URC di __________ lo ha sanzionato sulla base dell'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI.
In simili condizioni la
sanzione inflitta dall'URC all'assicurato, che si rivela proporzionata alla
gravità della colpa, anche tenendo conto dell'età dell'assicurato che ha più di
__________ (essendo nato nel 1947), deve essere confermata.
In tale contesto il TCA
constata che proprio per questo motivo l'URC di __________ ha inflitto al
ricorrente una sanzione di 3 giorni per mancate ricerche nel periodo di
disdetta (cfr. STCA del 30 novembre 2006 nella causa T., 38.2006.63; STCA del 24 ottobre 2005 nella causa P., 38.2005.63; STCA del 27
maggio 2004 nella causa D., 38.2004.1; STCA dell'11 giugno 2003 nella causa D.,
38.2002
), invece dei 4 giorni normalmente inflitti in tale ipotesi secondo
la prassi cantonale (cfr. consid. 2.5). Del resto, come ancora recentemente
ricordato dall'Alta Corte (cfr. consid. 2.4 in fine) il Tribunale non può,
senza validi motivi, sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell'amministrazione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster