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Decisione

38.2006.88

Denegata giustizia.Trascorsi 2 anni dallo scritto,inviato pochi giorni dopo l'ordine di rimborso,che va inteso come opposizione non precisando trattarsi esclusivamente di una richiesta di condono.Al t

8 febbraio 2007Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i soldi, gli dice che può chiedere il condono (cfr. consid. 1.7).

Ora tale

indicazione potrebbe essere incompleta ed indurre in errore un assicurato, che da

una parte, non ha i soldi per restituire le indennità ricevute, ma d'altra parte,

ritiene pure di non avere ricevuto prestazioni indebitamente.

In tale

situazione la corretta informazione da fornire a chi telefona consiste nel ribadire

la possibilità di inoltrare opposizione alla decisione di restituzione e non

semplicemente di accennare alla possibilità di inoltrare una domanda di condono.

Diversa è

la situazione se l'assicurato riconosce esplicitamente di avere ricevuto indebitamente

delle prestazioni (sulle due procedure distinte, cfr. B. Rubin "Assurance-chômage

2a Edizione, Ed. Schulthess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 719").

Ciò che

non è il caso nella presente fattispecie.

In tale

contesto va ricordato che il 1° gennaio 2003 è entrato in vigore l'art.

27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza”.

Questa nuova importante

disposizione legale ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere

fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales

Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata

in DTF 131 V 472; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid.

6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof

- CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291

seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27

ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.

(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et

Considerandi

conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales

art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser,

"ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999.

IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Riguardo,

più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales

Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V

472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il

lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno

linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato

i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio

- era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art.

27.

cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro

comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie

l’ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che

la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Nella presente fattispecie

è inutile approfondire ulteriormente se l'assicurata il 23 ottobre 2004 ha

inoltrato una "domanda di condono" a seguito di una indicazione errata

della funzionaria __________. Infatti, come visto, quale tempestiva opposizione

va considerato lo scritto dell'11 ottobre 2004.

In simili condizioni,

siccome l'assicurata ha inoltrato un'opposizione con la decisione della Cassa

del 7 ottobre 2004 il ricorso per denegata giustizia deve essere accolto.

Di conseguenza gli atti

sono rinviati alla CO 1 affinché, dopo avere se del caso invitato la ricorrente

a completare l'opposizione ai sensi dell'art. 10 cpv. 5 OPGA, pronunci al più

presto una decisione su opposizione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza è accertato un diniego di giustizia.

2. Gli atti

sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché proceda secondo quanto indicato al

consid. 2.5. in fine.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa

verserà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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