Lexipedia

Decisione

38.2007.1

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 febbraio 2007Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n.

151).

La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave

malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta

quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un

impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato

impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò

essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a,

DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA del 2 luglio 2003 nella causa D., K

34/03).

Non costituiscono,

per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del

diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova

norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002

N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a,

pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag.

216).

Il TFA,

in una sentenza del 22 settembre 1986 nella causa B., pubblicata in DTF 112 V

255, riguardo ai presupposti necessari affinché una malattia costituisca motivo

di restituzione del termine, ha osservato:

"

2.- a) Die versäumte Frist kann wiederhergestellt

werden, wenn der Gesuchsteller oder sein Vertreter durch ein unverschuldetes Hindernis

abgehalten worden ist, innert der Frist zu handeln, und binnen zehn Tagen nach Wegfall

des Hindernisses unter Angabe desselben die Wiederherstellung verlangt und die versäumte

Rechtshandlung nachholt (Art. 35 Abs. 1 in Verbindung

mit Art. 135 OG). Das Gesetz lässt somit die Wiederherstellung nur zu, wenn

der Partei (und gegebenenfalls ihrem Vertreter) kein Vorwurf gemacht werden kann

(BGE

110 Ib 95 Erw. 2, 107 Ia 169 Erw. 2a). Krankheit (wie im übrigen auch schweizerischer

obligatorischer Militärdienst [vgl. BGE 104 IV 210 Erw. 3]) kann ein unverschuldetes,

zur Wiederherstellung führendes Hindernis sein (BGE 108 V 110 Erw. 2c; EVGE

1969 S. 149; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 62; GRISEL,

Traité de droit administratif, S. 896). Doch muss die Erkrankung derart sein, dass

der Rechtsuchende durch sie davon abgehalten wird, selber innert Frist zu handeln

oder doch eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen

(EVGE 1969 S. 150). So hat das Eidg. Versicherungsgericht die Wiederherstellung

gewährt: einem an einer schweren Lungenentzündung leidenden, hospitalisierten

60jährigen Versicherten (in BGE

102 V 140 nicht veröffentlichte Erw. 1 des Urteils Poltera vom 14. September

1976), ebenso einem Versicherten, der wegen schwerer nachoperativer Blutungen

massive zerebrale Veränderungen aufwies, intellektuell stark beeinträchtigt und

daher während der gesamten Rechtsmittelfrist weder fähig war, selber Beschwerde

zu erheben, noch sich bewusst werden konnte, dass er jemanden mit der Interessenwahrung

hätte betrauen sollen (ZAK 1981 S. 523 Erw. 2b). Nicht gewährt hat das Gericht

die Wiederherstellung dagegen in Fällen eines immobilisierten rechten Armes

bzw. einer schweren Grippe, wo keine objektiven Anhaltspunkte dafür bestanden und

dies auch nicht weiter belegt wurde, dass der Rechtsuchende nicht imstande gewesen

wäre, trotz der Behinderung fristgerecht zu handeln oder nötigenfalls einen Vertreter

mit der Interessenwahrung zu beauftragen (unveröffentlichte Urteile van Driesten

vom 21. Februar 1984 und Reichlin vom 29. Juni 1977). Hindert die Krankheit den

Rechtsuchenden zwar daran, selber zu handeln, könnte er aber in nach den Umständen

zumutbarer Weise einen Dritten mit der Interessenwahrung beauftragen, so kann

die Wiederherstellung nach dem Gesagten ebenfalls nicht gewährt werden, wenn

die Partei den Beizug eines Vertreters versäumt (unveröffentlichtes Urteil Lanni

vom 26. Juni 1984; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S.

273, Anm. 41; GYGI/STUCKI, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege,

1962, S. 113). Bedeutsam für die Frage, ob Krankheit im Sinne eines unverschuldeten

Hindernisses die Partei von eigenem fristgerechten Handeln oder der Beauftragung

eines Dritten abgehalten hat, ist vor allem die letzte Zeit der Rechtsmittelfrist,

weil die gesetzliche Regelung jedermann dazu berechtigt, die notwendige Rechtsschrift

erst gegen das Ende der Frist auszuarbeiten und einzureichen (EVGE 1969 S. 149

f. mit Hinweisen; unveröffentlichte Urteile Gianotti vom 6. Dezember 1984 und Egloff

vom 3. April 1973). Erkrankt die Partei eine gewisse Zeit vor Fristablauf, so ist

es ihr in aller Regel möglich und zumutbar, ihre Interessen selber zu verteidigen

oder die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen; erkrankt die Partei dagegen

ernsthaft gegen das Ende der Frist, so wird sie im allgemeinen nicht in der Lage

sein, selber zu handeln oder einen Dritten zu beauftragen, weshalb in solchen Fällen

die Wiederherstellung zu gewähren ist (GRISEL, a.a.O., S. 896)."

In una sentenza del 2 luglio 2003, nella causa

D., K 34/03, l'Alta Corte ha ancora osservato:

"

(…)

Giusta i combinati disposti di cui agli art. 35

cpv. 1 e 135 OG, la restituzione per l'inosservanza di un termine può essere accordata

solo quando il richiedente o il suo difensore è stato impedito, senza sua

colpa, di agire entro il termine fissato, fermo essendo che la domanda deve

indicare l'impedimento ed essere presentata entro dieci giorni da che questo è

cessato e che entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso,

l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere

straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui

occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri

restrittivi,

secondo la prassi relativa all'art. 35 cpv. 1 OG,

per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire

oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva

dovuta a circostanze personali o all'errore (RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 e i

riferimenti ivi citati),

la giurisprudenza federale ammette in particolare

che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un

Considerandi

impedimento non colposo giusta l'art. 35 OG,

non basta però che l'interessato medesimo sia

stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a

ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli

atti di procedura necessari,

non appena sia oggettivamente e soggettivamente

esigibile che la persona in oggetto agisca personalmente o che affidi a un

terzo la salvaguardia dei suoi interessi, cessa l'impedimento senza sua colpa

ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG (cfr. ancora RDAT 1999 II n. 8 pag. 32 con

riferimenti),

in concreto, nulla emerge dagli atti che permetta

di concludere che nei 30 giorni successivi alla notificazione della pronunzia

cantonale 18 ottobre 2002, avvenuta nel mese di novembre seguente, le

condizioni dell'assicurata fossero state tali da non consentirle di incaricare

una terza persona di agire in sua vece,

non sono quindi dati i presupposti stabiliti

dalla giurisprudenza per accogliere la domanda di restituzione del termine e

l'istanza 20 febbraio 2003 deve essere respinta. (…)"

A mente

del TCA tale giurisprudenza mantiene la sua validità anche nel contesto

dell'art. 41 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, pag. 417, in cui viene

citata la giurisprudenza del TFA precedente l'entrata in vigore della LPGA).

2.5

Nel caso in

esame va rilevato che l'assicurato non ha formulato un'esplicita richiesta di

restituzione del termine legale per inoltrare l'opposizione entro dieci giorni

dalla cessazione dell'impedimento (cfr. art. 41 LPGA in vigore fino al 31

dicembre 2006).

Agli atti

risulta, infatti, soltanto uno scritto del ricorrente del 2 novembre 2006 con

il quale, presentando le proprie osservazioni in riferimento alla comunicazione

della Sezione del lavoro secondo cui l’opposizione datata 7 ottobre 2006 - ma

inviata all’amministrazione il 10 ottobre 2006 - appariva tardiva (cfr. doc.

3), ha precisato che il ritardo era dovuto al fatto che in quel periodo erano

accaduti degli avvenimenti che l’avevano coinvolto materialmente e

psicologicamente. In particolare l’insorgente ha menzionato la grave malattia

di cui è affetta sua sorella in relazione alla quale egli, nel mese di

settembre 2006, si è sottoposto a degli esami a __________ e a __________ al

fine di valutare la compatibilità o meno del loro sangue, oltre al proprio

trasloco da __________ a __________ effettuato nella settimana dall’11 al 16

settembre 2006 (cfr. doc. 2).

In ogni

caso, anche considerando tale lettera quale istanza di restituzione, la stessa

andrebbe respinta.

Il

ricorrente nel periodo in questione, a causa dello stato di salute della

sorella, è stato effettivamente confrontato con una situazione familiare

difficile e fonte di ansia e timore.

Al

riguardo va, tuttavia, evidenziato che la giurisprudenza federale ha stabilito

che ai fini della restituzione di un termine, nel caso di un assicurato egli

stesso affetto da malattia o degente in ospedale, è determinante che il

medesimo, oltre a essere impedito di agire personalmente, sia impedito di conferire

un mandato di rappresentanza a terzi (cfr. consid. 2.4.).

Inoltre

dalla DTF 112 V 255 consid. 2a (cfr. consid. 2.5.) emerge che rilevante per

stabilire se una determinata malattia, quale impedimento non colpevole, ha reso

impossibile a un assicurato di agire egli stesso o di conferire a un terzo il

mandato di agire a suo nome è soprattutto l'ultimo periodo del termine, poiché

la normativa legale permette di elaborare il ricorso contro un determinato atto

e di procedere al relativo inoltro anche solo alla fine del termine. Se

l'assicurato si ammala qualche tempo prima dello scadere del termine, di regola

è possibile ed esigibile che egli difenda personalmente i suoi interessi o

incarichi un terzo per questo compito. Se, per contro, la malattia insorge

proprio alla fine del termine, in linea di principio l'assicurato non è in

grado di agire egli stesso o di scegliere un rappresentante. Pertanto in tali

casi la restituzione del termine deve essere garantita.

Il

principio secondo cui per stabilire se la presentazione tardiva di un atto a

causa di una malattia è scusabile o meno risulta di fondamentale importanza

l'ultimo periodo del termine è stato ribadito in una recente sentenza dell'Alta

Corte del 9 luglio 2004 nella causa S. AG, C 272/03, consid. 2.2.

In

concreto, pur comprendendo lo stato d’animo notevolmente preoccupato

dell’assicurato nel periodo rilevante ai fini dell’introduzione di una

tempestiva opposizione - 9 settembre-9 ottobre 2006 -, giova osservare che egli

è stato sottoposto a prelievi e analisi presso l’Ospedale __________ di __________

e l’Ospedale __________ di __________ solamente per due intere giornate, e

meglio l’11 e il 29 settembre 2006 (cfr. doc. 2/1; 2/2).

Il

ricorrente, inoltre, ha indicato che nella settimana dall’11 al 16 settembre

2006.

ha effettuato il proprio trasloco (cfr. doc. 2, I), dal 22 agosto al 22

settembre 2006 ha svolto un programma occupazionale a __________ (cfr. doc. I, B)

e dal 25 settembre al 6 ottobre 2006 ha lavorato per la __________ (cfr. doc.

I).

Anche

considerando che l’assicurato, oltre a essere psicologicamente turbato per la

salute della sorella, è stato pure particolarmente impegnato dal profilo del

tempo a sua disposizione, egli, da un lato, non era impedito, segnatamente nei

periodi in cui ha svolto il programma occupazionale e l’impiego per la __________

- ad eccezione dei giorni dell’11 e del 29 settembre 2006 in cui gli sono stati

effettuati degli esami presso i nosocomi citati -, a redigere l’opposizione, la

cui preparazione della documentazione pertinente e stesura a detta del medesimo

ha richiesto due giorni (cfr. doc. I), sull’arco di più giornate o meglio

serate, allorché rientrava al domicilio dopo la propria attività, così da

poterla spedire all’amministrazione entro il 9 ottobre 2006.

E’ utile

peraltro segnalare, in generale, che il fatto di intraprendere delle misure,

come ad esempio raccogliere dei mezzi di prova rilevanti, per giustificare la

fondatezza della propria impugnativa non va considerato quale impedimento

maggiore che legittima la restituzione del termine legale di ricorso (cfr. STFA

del 25 luglio 2001 nella causa D., I 7/01).

Dall’altro,

il ricorrente era comunque in grado in ogni momento di incaricare una terza

persona di interporre opposizione a suo nome

In simili

circostanze, l'inoltro tardivo dell'opposizione non è scusabile.

Il TCA

deve, pertanto, concludere che, nella presente fattispecie, non sono dati i

presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il

termine per interporre opposizione contro la decisione formale del 7 settembre

2006.

Di

conseguenza, visto che l'opposizione datata 7 ottobre 2006, ma spedita il 10

ottobre 2006 e pervenuta all’amministrazione l’11 ottobre 2006 (cfr. consid.

2.3

), è stata inoltrata tardivamente, la decisione su opposizione emessa dalla

Sezione del lavoro il 28 novembre 2006 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster