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Decisione

38.2007.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 settembre 2007Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta

l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

(Per un

commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione

contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali

del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,

Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124

V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF

124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e

Alcuni compiti …, p. 60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa

S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un

impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario

verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da

quanto previsto dalla LADI.

Il TFA

ha, al riguardo, rilevato:

"

(…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im

Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.

Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ

ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass

einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten

(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik

(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;

BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten

Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits

eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin

zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden

Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes

unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen

Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und

gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft

nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den

maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen

Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche

kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen

werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte

Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen

Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA

del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

Per

completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato

modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967

segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.6. Per quanto

concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V

125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la

sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto

da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver

accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in

presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non

deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel

caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale

operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a

ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a

critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra

Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a

un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione,

non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni

dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe

permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione

della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale

l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il

comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito

personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia

l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un

adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle

circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti

essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito

subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole.

Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21

giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del

lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego

in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di

essere biasimata.

In una

sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha poi esaminato

il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di

dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere

la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe

dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze

informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri

casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. STFA del 12 dicembre 2003

nella causa K. (C 70/02); STFA 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03) e STFA

del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03). Su questo tema cfr. D. Cattaneo,

"Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag.

215 seg. (235-239).

Infine,

in una sentenza del 19 settembre 2006 nella causa J., C 134/06, il TFA ha

confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva

rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un

altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò

che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

2.7. Nell’evenienza concreta

risulta dagli atti che all’assicurata, al secondo termine quadro per la

riscossione di prestazioni e alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale

segretaria d’albergo, ricezionista d’albergo e impiegata d’ufficio (cfr. doc. 5/6h),

il 19 luglio 2006, è stata assegnata ufficialmente dall’URC di __________

un’occupazione al 100% quale ricezionista presso l’Hotel __________ di __________

per la durata di tre mesi circa, e meglio fino al 31 ottobre 2006 (cfr. doc. 5/6c;

19).

Riguardo alla

contestazione relativa alla data di assegnazione del posto di lavoro (cfr. doc.

I pag. 2), occorre immediatamente evidenziare che non corrisponde al vero

quanto asserito dalla ricorrente, ossia che avrebbe dovuto iniziare a lavorare

il 19 luglio 2006, ma che l’offerta le è pervenuta soltanto venerdì 21 luglio

2006.

In effetti la data del 19

luglio 2006 corrisponde unicamente a quella in cui è stato redatto lo scritto

afferente all’assegnazione. Inoltre sullo stesso è stato semplicemente indicato

che l’impiego era disponibile dal 19 luglio 2006 (cfr. doc. 19).

Sul formulario “Esito dell’assegnazione”

del 24 luglio 2006 l’assicurata ha apposto una crocetta alla dichiarazione “Non

ho mai preso contatto (telefonicamente o di persona o per iscritto) con il

datore di lavoro per il seguente motivo:” e ha aggiunto:

" Ho

già un contratto per lavorare da settembre 2006 presso lo studio RA 1, __________."

(Doc. 5/6f)

Dall’”Esito della

candidatura” compilato dal potenziale datore di lavoro risulta, invece, che:

" Preso

contatto telefonico, la signora ha già un posto di lavoro ed ha già un accordo

con un vostro collocatore." (Doc. 5/6d)

A seguito

della "Comunicazione relativa a una sanzione" inviatale dall'URC

(cfr. doc. 5/6c), la Sezione del lavoro, il 28 agosto 2006, trasmettendole la

documentazione che la riguardava, ha invitato l'assicurata a formulare le sue

osservazioni in merito entro 10 giorni (cfr. doc. 5/6b).

L’insorgente,

il 1° settembre 2006, ha rilevato:

"

(...)

Come già citato dal Sig. __________, al momento

di ricevere la suddetta offerta il 19 luglio scorso, mi era già purtroppo impegnata

verbalmente (contratto verbale) con lo Studio d'Avvocatura RA 1, la settimana

precedente. Vorrei porre alla sua attenzione il motivo che mi ha portata a fare

questa scelta, malgrado la consapevolezza di una possibile conseguente

sanzione. L'offerta dell'Hotel __________ aveva il vantaggio di permettermi di

uscire dalla disoccupazione, mi si trattava solamente di una soluzione

temporanea, giacché il contratto aveva una durata di soli tre mesi, venendo a

scadere il 31 ottobre 2006. D'altra parte, invece l'accordo con l'avvocato

prevedeva un "PPP" di sei mesi, che quindi aveva lo svantaggio di

mantenermi legata all'Ufficio URC, ma che prevedeva, in seguito, una mia

assunzione a tempo indeterminato. Essendo nei miei interessi trovare un'occupazione

definitiva e quindi raggiungere la totale indipendenza dai vostri uffici, ho

preferito e ritenuto più utile optare per tale scelta. Iniziata questa nuova

esperienza, dopo un breve periodo di prova, lo stesso avvocato si è resa conto

però di avere altre necessità alle quali io, purtroppo, non corrispondevo,

perciò tutto il progetto è venuto a cadere. Dopodiché ho scelto di iscrivermi

al 50% in disoccupazione." (Doc. 5/6a)

In

Considerandi

relazione all’asserzione secondo cui dopo un periodo di prova l’avvocato si è

resa conto di avere altre necessità e tutto il progetto è venuto a cadere, va

osservato che il 24 luglio 2006 ha avuto luogo presso lo studio legale

dell’avv. RA 1 una giornata di prova al fine di valutare l’opportunità di un

periodo di pratica professionale - PPP - (cfr. doc. 5/5d). A seguito di tale

prova - l’avvocato ha fatto riferimento a difficoltà constatate

nell’espletamento delle funzioni da parte dell’assicurata - queste hanno

rinunciato all’esecuzione del provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr.

doc. 5/5a; 14).

L’assicurata,

dal canto suo, ha comunicato al proprio collocatore la rinuncia al PPP il 2

agosto 2006 con la precisazione che aveva deciso di ridurre il suo grado di

disponibilità a essere impiegata dal 100% al 50% (cfr. doc. 5/6g).

Sulla

base degli atti in suo possesso la Sezione del lavoro, il 3 ottobre 2006, ha

ritenuto che l'assicurata ha rifiutato un'occupazione adeguata ufficialmente

assegnata e l'ha sospesa per 23 giorni ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d

LADI (cfr. doc. 5/1=C1).

Tale

provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 15 dicembre

2006.

(cfr. doc. B).

2.8

L’assicurata, nell’atto

ricorsuale, ha fatto valere la violazione del diritto di essere sentito, in

quanto il suo consulente del personale non l’avrebbe interpellata prima

dell’invio della segnalazione alla Sezione del lavoro, bensì solo più tardi

(cfr. doc. I pag. 4, 6).

Secondo

gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA il diritto di essere sentito deve essere

garantito al più tardi durante la procedura di opposizione (cfr. STFA del 20

settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04; STFA del 30

settembre 2005 nella causa B., C 279/03; STFA del 23 giugno 2003 nella causa

S., C 49/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03; STFA del 6

agosto 2002 nella causa C., C 91/02).

Al riguardo, inoltre, il

TFA, in una sentenza I 158/04 del 30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368 e

SVR 2007 IV Nr. 9 pag. 30, ha stabilito che l'amministrazione

deve chiarire i fatti determinanti prima di rendere la sua decisione e non può

rinviare questo compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le

misure d'istruzione complementari che si rendono necessarie in seguito alle

obiezioni sollevate con l'opposizione.

Occorre

distinguere l'accertamento dei fatti e il rispetto del diritto di essere

sentito. L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di

essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede

l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a

questo proposito una regolamentazione esaustiva.

In concreto la Sezione del

lavoro, autorità competente (cfr. art. 30 cpv. 2 e 85 cpv. 1 lett. g LADI) che

ha emanato il provvedimento di sanzione nei confronti dell’assicurata ha dato

alla ricorrente la possibilità di esprimersi in merito alla ventilata

sospensione già prima dell’emissione della decisione formale (cfr. doc. 5/6b).

L’amministrazione le ha altresì sottoposto tutta la documentazione raccolta

attinente alla fattispecie prima dell’emanazione sia della decisione formale

che della decisione su opposizione assegnandole un termine per presentare delle

osservazioni (cfr. doc. 4, 5/3, 5/6b). Quest’ultima opportunità è peraltro

sempre stata utilizzata dall’assicurata (cfr. doc. 3, 5/2, 5/6a).

Dal profilo procedurale

l’amministrazione, contrariamente a quanto addotto dall’insorgente ha, dunque,

ossequiato, il diritto di essere sentito dell'assicurata.

2.9

Nonostante l’assicurata

nell’”Esito dell’assegnazione” abbia indicato di non avere mai preso contatto

con l’Hotel __________ (cfr. doc. 5/6f), dall’”Esito della candidatura” del

potenziale datore di lavoro risulta che la stessa ha telefonato all’albergo

citato (cfr. doc. 5/6d).

L’insorgente ha del resto

confermato tale circostanza in occasione dell’udienza del 25 luglio 2007

dinanzi al TCA (cfr. doc. XX).

La ricorrente si è,

tuttavia, limitata a dichiarare all’Hotel __________ di avere già un posto di

lavoro e un accordo con un collocatore dell’URC (cfr. doc. 5/6d).

L’assicurata si riferiva

al periodo di pratica professionale presso lo studio legale dell’avv. RA 1.

Secondo il TCA questa

motivazione non è di per sé atta a giustificare il rifiuto di un’occupazione.

In tale contesto va

ricordato che i periodi di pratica professionale costituiscono un provvedimento

d’occupazione ai sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett. b LADI.

Ora la giurisprudenza

federale ha stabilito la priorità di un lavoro su un provvedimento relativo al

mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 362 (365 – 367); D. Cattaneo, Alcuni compiti

degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 91; STCA 38.99.201

del 13 marzo 2000).

In

concreto l'insorgente non si è, quindi, dimostrata espressamente e

inequivocabilmente disposta ad accettare l'occupazione di ricezionista

assegnatale ufficialmente.

In simili

condizioni, secondo questa Corte l'atteggiamento della ricorrente, che è stato

tale da indurre alla sua mancata assunzione, è equiparabile a un rifiuto ai

sensi della giurisprudenza federale citata precedentemente (cfr. consid. 2.4.).

Questo

comportamento giustificherebbe, di principio, una sospensione dal diritto

all'indennità di disoccupazione in base all'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.

consid. 2.3.; 2.4.).

2.10

Affinché

l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI possa applicarsi, è però ancora necessario che

l'occupazione assegnata all'insorgente dall'URC di __________ presso l’Hotel __________

fosse effettivamente adeguata.

L'art. 16

cpv. 2 lett. f LADI stabilisce che:

" non

è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione

un'occupazione che:

f) necessita

di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il

rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di

lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile

l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte

dell'assicurato."

In una

sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 22 la nostra Alta Corte ha stabilito

che la durata del tragitto abitazione-lavoro andava considerata eccessiva, poiché

con i mezzi pubblici superava le due ore, anche se con l’automobile il tempo

impiegato risultava inferiore. Infatti in quel caso l’assicurata non aveva una

vettura e nemmeno i mezzi per procurarsene una.

Dall’”Assegnazione

ad un posto di lavoro” del 19 luglio 2006 si evince che l’impiego presso

l’Hotel citato era al 100% con un orario di lavoro a turni di 42 ore settimanali

(cfr. doc. 19).

Da un

accertamento effettuato da questa Corte pendente causa è poi emerso che per

“orario di lavoro a turni” l’Hotel intende lavoro per cinque giorni settimanali

(42 ore). Il direttore dell’albergo ha precisato, da un lato, che i giorni

liberi cadono anche nei giorni feriali e solo una volta al mese di domenica,

come pure che l’orario di ricezione varia dalle 08.00 alle 21.00 con una pausa

per i pasti.

Dall’altro,

che è esclusa l’accettazione di una ricezionista che voglia terminare il lavoro

alle 18.00. Il modello di orario variabile è 08.00 - 17.00 oppure 12.00 - 21.00

anche il sabato e la domenica (cfr. doc. XXII; XXI).

Questo

Tribunale constata che l'assicurata abita a __________, non è automunita e

neppure ha la patente (cfr. doc. XX).

Il paese

di __________ è collegato a __________ da un servizio di autopostali.

Al

mattino il primo autobus è alle ore 7.12 da __________ e arriva a __________

alle ore 7.41, rispettivamente in Via __________ alle ore 7.48. La postale seguente

parte da __________ alle ore 9.17. Ve n’è pure una alle ore 11.15 che giunge a __________

alle ore 11.46 e in Via __________ alle ore 11.53 (www.ffs.ch).

Alla sera,

per contro, l’ultimo autobus parte da __________ Via __________ alle ore 18.35,

rispettivamente dalla Stazione alle ore 18.42 (cfr. www.ffs.ch)

L’Hotel,

come visto, ha però escluso la possibilità di assumere una ricezionista che

termini l’attività alle ore 18.00 (cfr. doc. XXII).

Inoltre l’insorgente a __________

vive con il marito e una figlia che nel luglio 2007, in occasione dell’udienza

dinanzi al Presidente del TCA, aveva 16 mesi (cfr. doc. XX) e perciò al momento

dei fatti solo 4 mesi.

Di conseguenza, nonostante

i nonni materni, che abitano anch’essi a __________, fossero disposti ad

occuparsi della bambina sia di giorno che di sera (cfr. doc. XX; XXV; XXVIII), nemmeno

era esigibile, nel caso in cui fosse esistita l’opportunità, che la ricorrente

alloggiasse presso il luogo di lavoro.

In simili condizioni,

l’impiego assegnato dall’URC all’assicurata presso l’Hotel __________ dal

profilo del tragitto (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI) non era, dunque, adeguato.

La ricorrente, pertanto, che

non era tenuta ad accettare l’attività di ricezionista presso l’Albergo di __________,

non doveva essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per

averla rifiutata.

2.11

Vincente in

causa, l’assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili da mettere a carico della Sezione del lavoro (cfr. art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA).

La

decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria dinanzi al TCA del 5 luglio

2007.

(cfr. consid. 1.8.) diventa conseguentemente priva di oggetto (cfr. STCA

35.2005.58

del 19 ottobre 2006; STCA 32.2000.6del 20 febbraio 2001; DTF 124 V

303; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella

causa T., U 59/99).

2.12

La ricorrente

ha pure postulato l’assistenza giudiziaria per la procedura di opposizione

(cfr. doc. I; 5).

L'art. 37

LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti

all'assicuratore, prevede:

"

La parte può farsi

rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella

misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può esigere che

il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non revochi la

procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo esigono,

il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

Qualora

dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue

conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia

priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

Al

riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag.

70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

In casu il

reddito della famiglia dell’insorgente era costituito, nel periodo in cui è

stata emessa la decisione su opposizione, dalle indennità di disoccupazione

percepite dall’assicurata di circa fr. 1'250.-- al mese (cfr. doc. IIIbis).

Inoltre

dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che il

coniuge percepiva fr. 3'600.—lordi (cfr. doc. IIIbis). Dagli estratti bancari

richiesti dal TCA risulta, tuttavia, che tale somma, corrispondente in media

alla retribuzione ottenuta dalla sua attività presso l’Hotel __________, dal

mese di dicembre 2006 è stata sostituita da indennità di disoccupazione pari a

fr. 3'128.20 (cfr. doc. F5).

Con un

reddito di circa fr. 4'378.-- (fr. 1'250.-- + fr. 3'128.--) l’assicurata deve

far fronte a fr. 1'800.-- quale importo base mensile per l’assicurata, il

marito e la figlia nata il 5 marzo 2006, stabilito per il calcolo del minimo

esistenziale LEF.

Tale

ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,

igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas

(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo del 1° gennaio 2001).

Bisogna

poi computare il canone di locazione di fr. 900.-- al mese (cfr. doc. IIIbis).

Vanno,

altresì, aggiunti il premio afferente all'assicurazione obbligatoria contro le

malattie della famiglia della ricorrente di circa fr. 69.-- mensili, già

dedotti i relativi sussidi (cfr. doc. IIIbis).

Si

ottiene, quindi, un onere globale di fr. 2’769.--.

Tenendo

conto del fatto che la ricorrente è anche tenuta al pagamento delle imposte di

circa fr. 140.-- al mese (cfr. doc. III bis) e che all’importo di base di fr.

1'800.--, determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del

15-25%, ossia di fr. 270.--/450.--, conformemente a quanto stabilito dal TFA in

una sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, risulta un’eccedenza mensile

oscillante tra fr. 1’019.--. e fr. 1’199.--.

In tali

circostanze, non può essere ammessa l’indigenza dell’assicurata.

A ragione,

quindi, l’amministrazione non ha concesso all’assicurata l’assistenza

giudiziaria per la procedura di opposizione.

Nel caso

in esame, infine, in applicazione dell’art. 52 cpv. 3 LPGA, nonostante

l’opposizione dovesse essere accolta, non vanno accordate ripetibili per l’iter

davanti all’amministrazione.

In

effetti l'art. 52 cpv. 3 LPGA prevede che di regola nella procedura di

opposizione non sono accordate ripetibili.

Tuttavia,

quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito

patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le

ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, op. cit., ad art. 52 n. 28; ad art.

37.

n. 23; Prassi del SECO ML/AD 2004/02 Foglio 8/, STCA del 2 settembre 2004

nella causa A., 38.2003.101, consid. 2.17.).

Il TFA,

nella sentenza appena menzionata I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in

DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle

ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali,

come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.

In

concreto, da un lato, l’assicurata, come visto, nella procedura di opposizione

non poteva in ogni caso essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Dall’altro,

anche questa Corte può esimersi dallo stabilire se le ripetibili possono essere

accordate pure in altre situazioni eccezionali, siccome, in casu, non si è

comunque confrontati con delle circostanze particolari tali da comportare che

il rifiuto delle ripetibili in sede di opposizione configuri una violazione

insostenibile dal profilo costituzionale del senso di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto

§ Di

conseguenza la decisione su opposizione del 15 dicembre 2006 è annullata.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La

Sezione del lavoro verserà all’assicurata l’importo di

fr. 1'500.-

(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. La

decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria dinanzi al TCA del 5 luglio

2007 è divenuta priva di oggetto.

4. La domanda

di gratuito patrocinio concernente la procedura di opposizione è respinta.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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