38.2007.10
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 settembre 2007Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2007.10
Data decisione, Autorità:
13.09.2007, TCA
Titolo:
Indicato a potenziale datore di lavoro di avere già un posto(periodo di pratica profess.).Un impiego ha però la priorità su un provvedimento del mercato del lavoro.L'occupazione assegnata non era comunque adeguata dal profilo del tragitto(non automunita e bus a orari limitati).Sospensione annullata.
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
GRATUITO PATROCINIO
OCCUPAZIONE ADEGUATA
RIFIUTO DELL'OCCUPAZIONE
RIPETIBILI
SANZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 16 cpv. 1 LADI
art. 16 cpv. 2 LADI
art. 16 cpv. 2 let. f LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 64a cpv. 1 let. b LADI
art. 37 LPGA
art. 42 LPGA
art. 52 LPGA
art. 61 let. g LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.10
rs/DC/sc
Lugano
13 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
dicembre 2006 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 15 dicembre 2006 la Sezione del lavoro ha
confermato una precedente decisione del 3 ottobre 2006 (cfr. doc. C1) con la
quale RI 1 è stata sospesa per 23 giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione per avere rifiutato un’occupazione adeguata assegnatale dall’URC
di __________ presso l’Hotel __________ di __________ in qualità di ricezionista
(cfr. doc. B).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato
un tempestivo ricorso al TCA postulando, oltre alla concessione del gratuito
patrocinio dinanzi al TCA e per la procedura di opposizione, l’annullamento
della sospensione inflittale.
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali essa ha, in particolare, addotto:
"
(...)
Si riprende quanto indicato nelle osservazioni
scrivendo e tra parentesi quadra le osservazioni della ricorrente.
(...)
d) La Signora RI 1, non appena ha ricevuto l'offerta di
lavoro dell'Hotel __________, venerdì 21 luglio 2006 ha telefonato (in
mattinata) all'URC di __________ e ha chiesto di parlare con il Signor __________
che era assente. Ha parlato con una Signora, di cui non ricorda il nome, e le
ha chiesto come doveva comportarsi.
Prove: si chiede che venga sentita quella signora, che
lavora presso l'URC di __________ che venerdì 21 luglio 2006 ha risposto al
telefono alla Signora RI 1 e che le ha dato istruzioni sul modo di comportarsi
in riferimento all'appuntamento fissato per lunedì 24 luglio 2006.
e) RI
1 non è stata interrogata dal signor __________ subito dopo i fatti, e prima
di fare la segnalazione. Se ciò fosse avvenuto, si sarebbe potuto chiarire
ogni cosa, evitando questa triste (e costosa) procedura. [L'URC di __________
non ha preso posizione su questo punto, né ha fatto accertamenti, in tal modo
ha commesso un grave diniego di giustizia]. RI 1 ha poi agito secondo
quanto concordato in precedenza con il signor __________ e poi con questa
signora dell'URC, __________. Dunque, secondo i precedenti accordi
dell'avvocato con il Signor __________, RI 1 si è presentata alla prova presso
lo Studio Legale e Notarile prevista per il 24 luglio 2006.
L'URC di __________
non ha mai disdetto tale appuntamento concordato in precedenza con lo Studio
Legale e Notarile.
f) Come risulta dalla dichiarazione
dell'Hotel __________ di __________ (agli atti) la Signora RI 1 il 21 luglio
2006 ha preso contatto con l'Hotel __________, che ha così riassunto i
fatti dal suo punti di vista:
Preso contatto telefonico, la Signora RI 1 ha già un posto di lavoro ed
ha già un accordo con un vostro collocatore.
Tale dichiarazione è vera solo
parzialmente:
RI 1 era
d'accordo con il suo collocatore di presentarsi alla prova preso lo Studio
Legale e Notarile prevista per il 24 luglio 2006. Tale prova non era stata
disdetta dall'URC, __________.
g) Dunque RI 1 ha preso subito
contatto con l'Hotel, anche se dal formulario "esito dell'assegnazione"
ritornato dalla stessa Signora RI 1 risulta - erroneamente - che
quest'ultima non ha preso contatto con l'Hotel __________ a __________
(secondo la loro richiesta del 19 luglio 2006).
Ciò dimostra che la
Signora RI 1 ha agito correttamente, ma questa segnalazione l'ha messa in
crisi: senza l'aiuto di un legale non sarebbe stata in grado di difendersi.
h) Prima di effettuare la segnalazione, il collocatore,
Signor __________, non si è
messo subito in contatto - come
vuole la prassi - con la Signora RI 1 per chiederle eventuali informazioni
anche in riferimento a questa fase successiva al 21 luglio 2006. [L'URC di __________
non ha preso posizione su questo punto, né ha fatto accertamenti violando gravemente i diritti
della difesa: senza l'aiuto di un legale non sarebbe stata in grado di
difendersi.]
(...)
l) Si precisa che l'affermazione
"le trattative con lo studio di avvocatura al momento dell'assegnazione
non erano ancora concluse" va parzialmente corretta. Le trattative
verbalmente erano concluse con l'URC, mancava soltanto l'esito positivo di
almeno un giorno di prova di lavoro (previsto per il lunedì 24 luglio 2006). Da
questo punto di vista soltanto non era sicura l'assunzione, condizionata a 6
mesi di riqualificazione professionale.
[L'URC di __________ non ha chiarito questo punto, né ha fatto accertamenti.
Non ha neanche verificato che la data fissata per la prova non è mai stata
spostata dall'URC di __________].
m) Soltanto successivamente (5 settimane più tardi)
nel colloquio (regolare) del 30 agosto 2006 il Signor __________ ha informato
la Signora RI 1 della segnalazione in oggetto.
[Tale procedura
ha violato gravemente il principio di essere sentito della parte debole nei
confronti della quale poi è stata emanata la sanzione non solo presso l'URC __________,
ma anche presso quello di __________].
5. MOTIVI PER I QUALI LA PROVA NON È STATA
SUPERATA
Sempre nello stesso scritto lo
Studio Legale comunicava:
Le preciso che abbiamo avuto una giornata particolarmente stressante,
con due atti notarili. Ogni volta che la Signora RI 1 scriveva una certa
frase sullo scopo sociale di una società che si doveva costituire,
automaticamente il computer cancellava tutto quello che aveva scritto prima.
Non so dire quale sia il motivo di questo disguido. Mi è chiaro che ciò non
era dovuto alla Signora RI 1, comunque per questo motivo siamo state sotto
pressione per l'appuntamento fissato in precedenza con il cliente per la firma
dei rogiti.
Dunque, concludendo ribadisco che la mia decisione e le difficoltà
constatate non sono imputabili alla Signora RI 1, che secondo me è una brava
segretaria ed un'ottima persona.
(...)
3.
CASO PARTICOLARE CHE GIUSTIFICHI TALE COMPORTAMENTO IN BASE ALLE CIRCOSTANZE
Nel caso in oggetto
non vi è stato un rifiuto dell'occupazione, anche dal profilo dell'art. 17 cpv.
3 della LADI: si deve tener conto di tutte le circostanze per qualificare
"adeguata" un'occupazione sotto tutti i profili, altrimenti non è
possibile ordinare una sanzione. In altre parole conformemente alle
disposizioni degli articoli menzionati, l'assicurato che rifiuta un'occupazione adeguata, deve essere sospeso dal diritto
all'indennità di disoccupazione, soltanto se non vi sia un caso particolare
che giustifichi tale comportamento in base alle circostanze.
Il giorno 24 luglio
2006 la Signora RI 1 si è presentata per un giorno di prova di un lavoro
interessante (avvocatura e notariato), che (dapprima sottoforma di misura di
reinserimento professionale) le avrebbe garantito un lavoro a tempo
indeterminato presso un datore di lavoro che conosceva e stimava. Dunque vi
erano ottime prospettive per ottenere un impiego di lunga durata. La Signora RI
1 ha fatto dunque tutto il possibile per ottenere un'occupazione adeguata a
tempo indeterminato. Anche l'8 luglio 2006 quando RI 1 ha saputo che un notaio
cercava una segretaria, si è subito proposta per quel posto di lavoro al 100%
(anche se non si considerava qualificata), dimostrando di attivarsi in tutti i
modi per cercare veramente un'attività lavorativa.
(...)
5. NESSUNA SANZIONE SENZA COLPA
Nel caso si
concludesse - contrariamente a quanto sostenuto - che la Signora RI 1 non aveva
motivi validi per non accettare subito, senza indugio l'occupazione offerta, si
deve concludere in base all'art. 30 LADI e 45 OADI nel senso di prevedere una
sanzione.
Anche in questa
ipotesi eventuale la sanzione va però esclusa per le circostanze del caso.
Infatti non vi è colpa alcuna della Signora RI 1 che, subito dopo aver ricevuto
lo scritto dell'URC di __________ il 21.07.2006, ha chiesto istruzioni alla
persona che sostituiva il suo collocatore, il Signor __________, e si è
attenuta a tali istruzioni: si è presentata, all'appuntamento
fissato in precedenza e non disdetto dall'URC.
(...)" (Doc. I)
1.3. Il 9 febbraio
2007 l’avv. RA 1 ha trasmesso il Certificato per l’ammissione all’assistenza
giudiziaria con allegata copiosa documentazione (cfr. doc. III + bis).
1.4. Dopo essere
stata sollecitata (cfr. doc. IV), l’amministrazione, il 14 marzo 2007, ha
prodotto la propria risposta di causa con la quale ha proposto la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. Con scritto
del 26 marzo 2007 la patrocinatrice dell’assicurata ha chiesto di prescindere
dall’assunzione di mezzi di prova a carico della ricorrente, dato che l’URC ha
aggravato l’onere probatorio della ricorrente, non essendo stata interrogata
dal suo collocatore, signor __________, subito dopo i fatti e prima della
segnalazione alla Sezione del lavoro, ma soltanto successivamente.
In via
sussidiaria, la parte ricorrente ha notificato una serie di mezzi di prova
(cfr. doc. VII).
1.6. L’avv. RA 1,
il 4 giugno 2007, ha comunicato che l’assicurata, a fare tempo dal 15 marzo
2007, ha reperito un nuovo posto di lavoro a tempo parziale, nonché il nuovo
indirizzo della ricorrente, sempre a __________ (cfr. doc. IX).
1.7. Pendente
causa questa Corte, in riferimento alla domanda di assistenza giudiziaria, ha
chiesto alla rappresentante dell’assicurata di trasmettere alcuni documenti
(cfr. doc. XIII).
La parte
ricorrente ha dato seguito a quanto richiesto il 2 luglio 2007 (cfr. doc. XVI).
1.8. Con decisione
del 5 luglio 2007 il Presidente del TCA ha accolto l’istanza dell’assicurata
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria (cfr. doc. XVII).
1.9. Il 25 luglio
2007 alla presenza delle parti, e meglio di RI 1, della sua rappresentante,
avv. RA 1, degli avv. __________ e __________ della Sezione del lavoro, è stato
sentito in udienza dal Presidente del TCA il teste __________, consulente del
personale dell’URC di __________. Inoltre si è proceduto al dibattimento.
In quell'occasione
è stato steso un verbale (cfr. doc. XX), a cui sarà fatto riferimento nei
considerandi di diritto.
1.10. Questa Corte,
il 26 luglio 2007, ha posto al direttore dell’Hotel __________ dei quesiti ai
quali è stato risposto con scritto del 31 luglio 2007 (cfr. doc. XXI; XXII).
1.11. La Sezione
del lavoro si è espressa in merito all’accertamento effettuato presso l’Hotel __________
il 13 agosto 2007 (cfr.doc. XXIV).
L’avv. RA
1, per conto dell’assicurata, ha presentato le proprie osservazioni il 21
agosto 2007 (cfr. doc. XXV).
1.12. La
ricorrente, tramite la sua rappresentante, il 24 agosto 2007 ha inoltrato un
allegato conclusivo (cfr. doc. XXVIII).
1.13. Il doc.
XXVIII è stato trasmesso all’amministrazione per conoscenza (cfr. doc. XXIX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatale
dall’URC di __________ presso l’Hotel __________ di __________.
In virtù
dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione
adeguata propostagli.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a
seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è
sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di
controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta
un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente
al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo
comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo
scopo".
La terza
revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI
che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha
sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto
alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza
relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che
precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della
lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di
lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido
motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato
con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte
delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di
sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il
diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15). (…)."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno
2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. La costante
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA
del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38;
DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una
sentenza del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02 l'Alta Corte, confermando
che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la
disoccupazione, ha osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando l'assicurato
compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le
situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono
essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta
adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella
causa M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo
principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza del 3 maggio 2005
nella causa H., C 108/04, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine
d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément,
lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon
les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b
et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.
704)."
In
una sentenza del 28 giugno 2006 nella causa K., C 10/06 il TFA ha applicato
questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una
trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito
abbandonata:
" (...)
2.
Es steht fest und ist unbestritten, dass sich der
Beschwerdeführer aufgrund eigener Bemühungen bei der Firma A.________
vorstellen konnte. Das auf den 14. Februar 2005 vereinbarte dritte Gespräch
sagte er unter Rückzug seiner Bewerbung ab. Die Arbeit bei der potentiellen
Arbeitgeberin war nach den zutreffenden und zu Recht unwidersprochen
gebliebenen Feststellungen der Vorinstanz zumutbar.
Indem sich der Beschwerdeführer vorzeitig aus dem
laufenden
Bewerbungsverfahren um die Stelle eines
Aussendienstmitarbeiters zurückzog, erfüllt er den Einstellungstatbestand der
Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Darunter
fällt grundsätzlich jedes das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages
(ver-)hindernde Verhalten eines Versicherten. Eine zumutbare Arbeit gilt als
abgelehnt, wenn der Arbeitslose sich nicht ernsthaft um die Aufnahme von
Vertragsverhandlungen, insbesondere ein Vorstel-lungsgespräch bemüht, bei den
Verhandlungen mit dem künftigen Arbeitgeber eine nach den Umständen gebotene
ausdrückliche Annahmeerklärung unterlässt (BGE 122 V 38 Erw. 3b mit
Hinweisen; ARV 2002 S. 58 Erw. 1 [Urteil A. vom 8. Juni 2001, C 436/00]; SVR 2004
ALV Nr. 11 S. 31 Erw. 1 [Urteil D. vom 29. Oktober 2003, C 162/02]), oder
wenn er, wie hier, vorzeitig seine Bewerbung zurückzieht (zum Ganzen vgl.
Nussbaumer, Arbeitslosenversiche-rung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 257 f.). (...)"
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e
Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie
“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,
Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.
La nostra
Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N.
30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione,
ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione,
l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme
agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una
sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
2.4. L’art 16
cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto
di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a
disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro
considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta
l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
(Per un
commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione
contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali
del cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF
124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e
Alcuni compiti …, p. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza del 5 aprile 2004 nella causa
S. (C 137/03) in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un
impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario
verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da
quanto previsto dalla LADI.
Il TFA
ha, al riguardo, rilevato:
"
(…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im
Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.
Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ
ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass
einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten
(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik
(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;
BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten
Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits
eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin
zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden
Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes
unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen
Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und
gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft
nun aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den
maximalen Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen
Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche
kombinierte Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen
werden, was dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte
Unzumutbarkeit des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen
Verhältnisse nicht anerkannt werden. (…)" (STFA
del 5 aprile 2004 nella causa S., C 137/03, consid. 4.2.)
Per
completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato
modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967
segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di
colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.6. Per quanto
concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
sentenza del 29 ottobre 2003 nella causa D. (C 162/02), pubblicata in DTF 130 V
125, pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto
da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel
caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale
operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a
ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a
critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza del 9 dicembre 2003 nella causa H. (C 58/03), la nostra
Massima Istanza ha ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a
un'assicurata che, contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione,
non aveva contattato un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni
dall'assegnazione ufficiale di un impiego quale cassiera che le avrebbe
permesso di ottenere un guadagno intermedio, a causa della mancata spedizione
della sua lettera di candidatura da parte della figlia undicenne, alla quale
l'aveva consegnata. Il TFA ha deciso che nella fattispecie, nonostante il
comportamento colpevole dell'assicurata - la quale non aveva spedito
personalmente la lettera o comunque non aveva controllato che la figlia
l'avesse effettivamente imbucata - che ha impedito la realizzazione di un
adeguato guadagno intermedio, la colpa dell'assicurata, alla luce delle
circostanze concrete del caso, doveva essere ritenuta mediamente grave. Infatti
essa, dopo essersi accorta che lo scritto non era stato spedito, aveva reagito
subito, annunciandosi lo stesso giorno presso il posto di lavoro assegnatole.
Inoltre da quando era in disoccupazione, ad eccezione di una sanzione di 21
giorni inflittale per non aver effettuato una misura inerente al mercato del
lavoro agli inizi del mese in cui le è stato proposto ufficialmente l'impiego
in questione, non aveva mai dato occasione agli organi che applicano la LADI di
essere biasimata.
In una
sentenza del 6 gennaio 2004 nella causa H. (C 213/03) il TFA ha poi esaminato
il caso di un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di
dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere
la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe
dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze
informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri
casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. STFA del 12 dicembre 2003
nella causa K. (C 70/02); STFA 6 febbraio 2004 nella causa A. (C 130/03) e STFA
del 5 aprile 2004 nella causa S. (C 137/03). Su questo tema cfr. D. Cattaneo,
"Assicurazioni sociali: Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag.
215 seg. (235-239).
Infine,
in una sentenza del 19 settembre 2006 nella causa J., C 134/06, il TFA ha
confermato la sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva
rifiutato un impiego di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un
altro di durata determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò
che è effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
2.7. Nell’evenienza concreta
risulta dagli atti che all’assicurata, al secondo termine quadro per la
riscossione di prestazioni e alla ricerca di un impiego a tempo pieno quale
segretaria d’albergo, ricezionista d’albergo e impiegata d’ufficio (cfr. doc. 5/6h),
il 19 luglio 2006, è stata assegnata ufficialmente dall’URC di __________
un’occupazione al 100% quale ricezionista presso l’Hotel __________ di __________
per la durata di tre mesi circa, e meglio fino al 31 ottobre 2006 (cfr. doc. 5/6c;
19).
Riguardo alla
contestazione relativa alla data di assegnazione del posto di lavoro (cfr. doc.
I pag. 2), occorre immediatamente evidenziare che non corrisponde al vero
quanto asserito dalla ricorrente, ossia che avrebbe dovuto iniziare a lavorare
il 19 luglio 2006, ma che l’offerta le è pervenuta soltanto venerdì 21 luglio
2006.
In effetti la data del 19
luglio 2006 corrisponde unicamente a quella in cui è stato redatto lo scritto
afferente all’assegnazione. Inoltre sullo stesso è stato semplicemente indicato
che l’impiego era disponibile dal 19 luglio 2006 (cfr. doc. 19).
Sul formulario “Esito dell’assegnazione”
del 24 luglio 2006 l’assicurata ha apposto una crocetta alla dichiarazione “Non
ho mai preso contatto (telefonicamente o di persona o per iscritto) con il
datore di lavoro per il seguente motivo:” e ha aggiunto:
" Ho
già un contratto per lavorare da settembre 2006 presso lo studio RA 1, __________."
(Doc. 5/6f)
Dall’”Esito della
candidatura” compilato dal potenziale datore di lavoro risulta, invece, che:
" Preso
contatto telefonico, la signora ha già un posto di lavoro ed ha già un accordo
con un vostro collocatore." (Doc. 5/6d)
A seguito
della "Comunicazione relativa a una sanzione" inviatale dall'URC
(cfr. doc. 5/6c), la Sezione del lavoro, il 28 agosto 2006, trasmettendole la
documentazione che la riguardava, ha invitato l'assicurata a formulare le sue
osservazioni in merito entro 10 giorni (cfr. doc. 5/6b).
L’insorgente,
il 1° settembre 2006, ha rilevato:
"
(...)
Come già citato dal Sig. __________, al momento
di ricevere la suddetta offerta il 19 luglio scorso, mi era già purtroppo impegnata
verbalmente (contratto verbale) con lo Studio d'Avvocatura RA 1, la settimana
precedente. Vorrei porre alla sua attenzione il motivo che mi ha portata a fare
questa scelta, malgrado la consapevolezza di una possibile conseguente
sanzione. L'offerta dell'Hotel __________ aveva il vantaggio di permettermi di
uscire dalla disoccupazione, mi si trattava solamente di una soluzione
temporanea, giacché il contratto aveva una durata di soli tre mesi, venendo a
scadere il 31 ottobre 2006. D'altra parte, invece l'accordo con l'avvocato
prevedeva un "PPP" di sei mesi, che quindi aveva lo svantaggio di
mantenermi legata all'Ufficio URC, ma che prevedeva, in seguito, una mia
assunzione a tempo indeterminato. Essendo nei miei interessi trovare un'occupazione
definitiva e quindi raggiungere la totale indipendenza dai vostri uffici, ho
preferito e ritenuto più utile optare per tale scelta. Iniziata questa nuova
esperienza, dopo un breve periodo di prova, lo stesso avvocato si è resa conto
però di avere altre necessità alle quali io, purtroppo, non corrispondevo,
perciò tutto il progetto è venuto a cadere. Dopodiché ho scelto di iscrivermi
al 50% in disoccupazione." (Doc. 5/6a)
In
Considerandi
relazione all’asserzione secondo cui dopo un periodo di prova l’avvocato si è
resa conto di avere altre necessità e tutto il progetto è venuto a cadere, va
osservato che il 24 luglio 2006 ha avuto luogo presso lo studio legale
dell’avv. RA 1 una giornata di prova al fine di valutare l’opportunità di un
periodo di pratica professionale - PPP - (cfr. doc. 5/5d). A seguito di tale
prova - l’avvocato ha fatto riferimento a difficoltà constatate
nell’espletamento delle funzioni da parte dell’assicurata - queste hanno
rinunciato all’esecuzione del provvedimento inerente al mercato del lavoro (cfr.
doc. 5/5a; 14).
L’assicurata,
dal canto suo, ha comunicato al proprio collocatore la rinuncia al PPP il 2
agosto 2006 con la precisazione che aveva deciso di ridurre il suo grado di
disponibilità a essere impiegata dal 100% al 50% (cfr. doc. 5/6g).
Sulla
base degli atti in suo possesso la Sezione del lavoro, il 3 ottobre 2006, ha
ritenuto che l'assicurata ha rifiutato un'occupazione adeguata ufficialmente
assegnata e l'ha sospesa per 23 giorni ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. d
LADI (cfr. doc. 5/1=C1).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 15 dicembre
2006.
(cfr. doc. B).
2.8
L’assicurata, nell’atto
ricorsuale, ha fatto valere la violazione del diritto di essere sentito, in
quanto il suo consulente del personale non l’avrebbe interpellata prima
dell’invio della segnalazione alla Sezione del lavoro, bensì solo più tardi
(cfr. doc. I pag. 4, 6).
Secondo
gli art. 29 cpv. 2 Cost. e 42 LPGA il diritto di essere sentito deve essere
garantito al più tardi durante la procedura di opposizione (cfr. STFA del 20
settembre 2006 nella causa IV-Stelle Bern c/ G., I 618/04; STFA del 30
settembre 2005 nella causa B., C 279/03; STFA del 23 giugno 2003 nella causa
S., C 49/03; STFA del 22 dicembre 2003 nella causa J., H 272/03; STFA del 6
agosto 2002 nella causa C., C 91/02).
Al riguardo, inoltre, il
TFA, in una sentenza I 158/04 del 30 giugno 2006, pubblicata in DTF 132 V 368 e
SVR 2007 IV Nr. 9 pag. 30, ha stabilito che l'amministrazione
deve chiarire i fatti determinanti prima di rendere la sua decisione e non può
rinviare questo compito alla procedura di opposizione. Sono fatte salve le
misure d'istruzione complementari che si rendono necessarie in seguito alle
obiezioni sollevate con l'opposizione.
Occorre
distinguere l'accertamento dei fatti e il rispetto del diritto di essere
sentito. L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di
essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che precede
l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA contiene a
questo proposito una regolamentazione esaustiva.
In concreto la Sezione del
lavoro, autorità competente (cfr. art. 30 cpv. 2 e 85 cpv. 1 lett. g LADI) che
ha emanato il provvedimento di sanzione nei confronti dell’assicurata ha dato
alla ricorrente la possibilità di esprimersi in merito alla ventilata
sospensione già prima dell’emissione della decisione formale (cfr. doc. 5/6b).
L’amministrazione le ha altresì sottoposto tutta la documentazione raccolta
attinente alla fattispecie prima dell’emanazione sia della decisione formale
che della decisione su opposizione assegnandole un termine per presentare delle
osservazioni (cfr. doc. 4, 5/3, 5/6b). Quest’ultima opportunità è peraltro
sempre stata utilizzata dall’assicurata (cfr. doc. 3, 5/2, 5/6a).
Dal profilo procedurale
l’amministrazione, contrariamente a quanto addotto dall’insorgente ha, dunque,
ossequiato, il diritto di essere sentito dell'assicurata.
2.9
Nonostante l’assicurata
nell’”Esito dell’assegnazione” abbia indicato di non avere mai preso contatto
con l’Hotel __________ (cfr. doc. 5/6f), dall’”Esito della candidatura” del
potenziale datore di lavoro risulta che la stessa ha telefonato all’albergo
citato (cfr. doc. 5/6d).
L’insorgente ha del resto
confermato tale circostanza in occasione dell’udienza del 25 luglio 2007
dinanzi al TCA (cfr. doc. XX).
La ricorrente si è,
tuttavia, limitata a dichiarare all’Hotel __________ di avere già un posto di
lavoro e un accordo con un collocatore dell’URC (cfr. doc. 5/6d).
L’assicurata si riferiva
al periodo di pratica professionale presso lo studio legale dell’avv. RA 1.
Secondo il TCA questa
motivazione non è di per sé atta a giustificare il rifiuto di un’occupazione.
In tale contesto va
ricordato che i periodi di pratica professionale costituiscono un provvedimento
d’occupazione ai sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett. b LADI.
Ora la giurisprudenza
federale ha stabilito la priorità di un lavoro su un provvedimento relativo al
mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 362 (365 – 367); D. Cattaneo, Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, pag. 91; STCA 38.99.201
del 13 marzo 2000).
In
concreto l'insorgente non si è, quindi, dimostrata espressamente e
inequivocabilmente disposta ad accettare l'occupazione di ricezionista
assegnatale ufficialmente.
In simili
condizioni, secondo questa Corte l'atteggiamento della ricorrente, che è stato
tale da indurre alla sua mancata assunzione, è equiparabile a un rifiuto ai
sensi della giurisprudenza federale citata precedentemente (cfr. consid. 2.4.).
Questo
comportamento giustificherebbe, di principio, una sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione in base all'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr.
consid. 2.3.; 2.4.).
2.10
Affinché
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI possa applicarsi, è però ancora necessario che
l'occupazione assegnata all'insorgente dall'URC di __________ presso l’Hotel __________
fosse effettivamente adeguata.
L'art. 16
cpv. 2 lett. f LADI stabilisce che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
f) necessita
di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato."
In una
sentenza pubblicata in SVR 1999 ALV Nr. 22 la nostra Alta Corte ha stabilito
che la durata del tragitto abitazione-lavoro andava considerata eccessiva, poiché
con i mezzi pubblici superava le due ore, anche se con l’automobile il tempo
impiegato risultava inferiore. Infatti in quel caso l’assicurata non aveva una
vettura e nemmeno i mezzi per procurarsene una.
Dall’”Assegnazione
ad un posto di lavoro” del 19 luglio 2006 si evince che l’impiego presso
l’Hotel citato era al 100% con un orario di lavoro a turni di 42 ore settimanali
(cfr. doc. 19).
Da un
accertamento effettuato da questa Corte pendente causa è poi emerso che per
“orario di lavoro a turni” l’Hotel intende lavoro per cinque giorni settimanali
(42 ore). Il direttore dell’albergo ha precisato, da un lato, che i giorni
liberi cadono anche nei giorni feriali e solo una volta al mese di domenica,
come pure che l’orario di ricezione varia dalle 08.00 alle 21.00 con una pausa
per i pasti.
Dall’altro,
che è esclusa l’accettazione di una ricezionista che voglia terminare il lavoro
alle 18.00. Il modello di orario variabile è 08.00 - 17.00 oppure 12.00 - 21.00
anche il sabato e la domenica (cfr. doc. XXII; XXI).
Questo
Tribunale constata che l'assicurata abita a __________, non è automunita e
neppure ha la patente (cfr. doc. XX).
Il paese
di __________ è collegato a __________ da un servizio di autopostali.
Al
mattino il primo autobus è alle ore 7.12 da __________ e arriva a __________
alle ore 7.41, rispettivamente in Via __________ alle ore 7.48. La postale seguente
parte da __________ alle ore 9.17. Ve n’è pure una alle ore 11.15 che giunge a __________
alle ore 11.46 e in Via __________ alle ore 11.53 (www.ffs.ch).
Alla sera,
per contro, l’ultimo autobus parte da __________ Via __________ alle ore 18.35,
rispettivamente dalla Stazione alle ore 18.42 (cfr. www.ffs.ch)
L’Hotel,
come visto, ha però escluso la possibilità di assumere una ricezionista che
termini l’attività alle ore 18.00 (cfr. doc. XXII).
Inoltre l’insorgente a __________
vive con il marito e una figlia che nel luglio 2007, in occasione dell’udienza
dinanzi al Presidente del TCA, aveva 16 mesi (cfr. doc. XX) e perciò al momento
dei fatti solo 4 mesi.
Di conseguenza, nonostante
i nonni materni, che abitano anch’essi a __________, fossero disposti ad
occuparsi della bambina sia di giorno che di sera (cfr. doc. XX; XXV; XXVIII), nemmeno
era esigibile, nel caso in cui fosse esistita l’opportunità, che la ricorrente
alloggiasse presso il luogo di lavoro.
In simili condizioni,
l’impiego assegnato dall’URC all’assicurata presso l’Hotel __________ dal
profilo del tragitto (art. 16 cpv. 2 lett. f LADI) non era, dunque, adeguato.
La ricorrente, pertanto, che
non era tenuta ad accettare l’attività di ricezionista presso l’Albergo di __________,
non doveva essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per
averla rifiutata.
2.11
Vincente in
causa, l’assicurata, patrocinata da un avvocato, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili da mettere a carico della Sezione del lavoro (cfr. art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA).
La
decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria dinanzi al TCA del 5 luglio
2007.
(cfr. consid. 1.8.) diventa conseguentemente priva di oggetto (cfr. STCA
35.2005.58
del 19 ottobre 2006; STCA 32.2000.6del 20 febbraio 2001; DTF 124 V
303; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e del 18 agosto 1999 nella
causa T., U 59/99).
2.12
La ricorrente
ha pure postulato l’assistenza giudiziaria per la procedura di opposizione
(cfr. doc. I; 5).
L'art. 37
LPGA, relativo alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti
all'assicuratore, prevede:
"
La parte può farsi
rappresentare, se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella
misura in cui l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può esigere che
il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non revochi la
procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo esigono,
il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
Qualora
dunque un assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue
conclusioni non siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia
priva di difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito
patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
Al
riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag.
70-71; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.
In casu il
reddito della famiglia dell’insorgente era costituito, nel periodo in cui è
stata emessa la decisione su opposizione, dalle indennità di disoccupazione
percepite dall’assicurata di circa fr. 1'250.-- al mese (cfr. doc. IIIbis).
Inoltre
dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge che il
coniuge percepiva fr. 3'600.—lordi (cfr. doc. IIIbis). Dagli estratti bancari
richiesti dal TCA risulta, tuttavia, che tale somma, corrispondente in media
alla retribuzione ottenuta dalla sua attività presso l’Hotel __________, dal
mese di dicembre 2006 è stata sostituita da indennità di disoccupazione pari a
fr. 3'128.20 (cfr. doc. F5).
Con un
reddito di circa fr. 4'378.-- (fr. 1'250.-- + fr. 3'128.--) l’assicurata deve
far fronte a fr. 1'800.-- quale importo base mensile per l’assicurata, il
marito e la figlia nata il 5 marzo 2006, stabilito per il calcolo del minimo
esistenziale LEF.
Tale
ammontare comprende già le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria,
igiene, cultura, salute, oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas
(cfr. Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo del 1° gennaio 2001).
Bisogna
poi computare il canone di locazione di fr. 900.-- al mese (cfr. doc. IIIbis).
Vanno,
altresì, aggiunti il premio afferente all'assicurazione obbligatoria contro le
malattie della famiglia della ricorrente di circa fr. 69.-- mensili, già
dedotti i relativi sussidi (cfr. doc. IIIbis).
Si
ottiene, quindi, un onere globale di fr. 2’769.--.
Tenendo
conto del fatto che la ricorrente è anche tenuta al pagamento delle imposte di
circa fr. 140.-- al mese (cfr. doc. III bis) e che all’importo di base di fr.
1'800.--, determinato in riferimento alla Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo, va aggiunto un supplemento del
15-25%, ossia di fr. 270.--/450.--, conformemente a quanto stabilito dal TFA in
una sentenza U 102/04 del 20 settembre 2004, risulta un’eccedenza mensile
oscillante tra fr. 1’019.--. e fr. 1’199.--.
In tali
circostanze, non può essere ammessa l’indigenza dell’assicurata.
A ragione,
quindi, l’amministrazione non ha concesso all’assicurata l’assistenza
giudiziaria per la procedura di opposizione.
Nel caso
in esame, infine, in applicazione dell’art. 52 cpv. 3 LPGA, nonostante
l’opposizione dovesse essere accolta, non vanno accordate ripetibili per l’iter
davanti all’amministrazione.
In
effetti l'art. 52 cpv. 3 LPGA prevede che di regola nella procedura di
opposizione non sono accordate ripetibili.
Tuttavia,
quando in questa fase può essere concesso all'assicurato il gratuito
patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le
ripetibili (cfr. DTF 130 V 570; U. Kieser, op. cit., ad art. 52 n. 28; ad art.
37.
n. 23; Prassi del SECO ML/AD 2004/02 Foglio 8/, STCA del 2 settembre 2004
nella causa A., 38.2003.101, consid. 2.17.).
Il TFA,
nella sentenza appena menzionata I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in
DTF 130 V 570, ha poi lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle
ripetibili possa essere riconosciuto anche in altre situazioni eccezionali,
come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.
In
concreto, da un lato, l’assicurata, come visto, nella procedura di opposizione
non poteva in ogni caso essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Dall’altro,
anche questa Corte può esimersi dallo stabilire se le ripetibili possono essere
accordate pure in altre situazioni eccezionali, siccome, in casu, non si è
comunque confrontati con delle circostanze particolari tali da comportare che
il rifiuto delle ripetibili in sede di opposizione configuri una violazione
insostenibile dal profilo costituzionale del senso di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto
§ Di
conseguenza la decisione su opposizione del 15 dicembre 2006 è annullata.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Sezione del lavoro verserà all’assicurata l’importo di
fr. 1'500.-
(IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. La
decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria dinanzi al TCA del 5 luglio
2007 è divenuta priva di oggetto.
4. La domanda
di gratuito patrocinio concernente la procedura di opposizione è respinta.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster