Lexipedia

Decisione

38.2007.101

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 marzo 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren

in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.

117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito

sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d e sentenza ivi citata).

In

concreto, per quanto riguarda la propria audizione, la ricorrente non ha

formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha

semplicemente domandato di essere ascoltata.

Inoltre

la presente fattispecie risulta sufficientemente chiara già alla luce della

Considerandi

documentazione presente all’inserto, di modo che l’audizione dell’assicurata si

rivela superflua.

2.10

Per quanto

concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata dodici

giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (4 giorni

per mancate ricerche nel mese di luglio 2007 + 4 giorni per mancate ricerche

nel mese di giugno 2007 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese di maggio

2007).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione

ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid.

2.5

).

Di

conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di dodici giorni comminata

all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.

consid. 2.5.).

La

decisione su opposizione del 26 ottobre 2007 contestata deve, perciò, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster