38.2007.101
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6 marzo 2008Italiano28 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
38.2007.101
Data decisione, Autorità:
06.03.2008, TCA
Titolo:
Mancate ricerche prima della disoccupazione. Ricerche prima della disdetta ininfluenti. Il medico ha consigliato di cambiare lavoro ma non ha attestato un'inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività. Obbligo di informazione e consulenza non violato. Sanzione di 12 giorni confermata
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
INFORMAZIONE E CONSULENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 agg. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 27 LPGA
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.101
rs
Lugano
6 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26
ottobre 2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 26 ottobre 2007 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito URC) ha confermato la precedente
decisione dell’8 ottobre 2007 (cfr. doc. 5) con cui aveva sospeso RI 1 per
dodici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate
ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione (cfr.
doc. 1).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 26 ottobre 2007 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto, in particolare, che
all’origine della sanzione inflittale vi sarebbe la mancata informazione da parte
degli organi comunali di __________ e motivi di salute. L’insorgente ha,
inoltre, aggiunto che la decisione di sospensione la penalizza molto sul lato
economico e anche su quello psicologico. Infine la stessa ha chiesto di essere
ascoltata e di esaminare attentamente il suo ricorso (cfr. doc. I).
1.3. L’URC, in
risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. L’assicurata
si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 23 dicembre
2007 (cfr. doc. V).
1.5. L’amministrazione
ha preso posizione al riguardo l’11 gennaio 2008 (cfr. doc. VII).
1.6. Il 16
gennaio 2008 l’assicurata ha, infine, formulato alcune precisazioni (cfr. doc.
IX).
1.7. Il doc. IX è
stato trasmesso per conoscenza all’URC (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere sospesa dal diritto
alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche nel periodo precedente
l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
Questa giurisprudenza viene regolarmente
confermata dal TFA (cfr. ad esempio: STFA del 15 dicembre 2003 nella causa P.
(C 200/03); STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N. (C 305/01), non pubblicata;
STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C. (C 280/01); STFA del 10 dicembre 2004
nella causa M. (C 210/04)).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha però precisato che occorre valutare nel
singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni
assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci
a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio
2005 nella causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella
causa H. C 199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de
l’emploi du Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio 1999
il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello
sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione
è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle sospensioni
URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01).
2.6. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 dal marzo 2003 al
giugno 2007 ha lavorato quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale alle
dipendenze del Comune di __________ (cfr. doc. 14, 18).
L’assicurata,
il 30 marzo 2007, ha disdetto il rapporto di impiego con effetto dal 30 giugno 2007.
A motivazione delle sue dimissioni essa ha precisato che “… ragioni di
salute m’inducono a lasciare il mio incarico, perché lo svolgimento di lavori
pesanti, in particolar per le pulizie generali estive, arrischierebbe di
compromettere seriamente il fisico” (cfr. doc. 19).
L’insorgente
si è iscritta al collocamento il 26 luglio 2007 dichiarando una disponibilità
lavorativa del 30% (cfr. doc. 10)
Dal
formulario “Scheda ricerche di lavoro”, sottoscritto dalla ricorrente il
31 luglio 2007, emerge che la medesima non ha consegnato la documentazione
inerente le ricerche di impiego nel periodo precedente l’iscrizione alla
disoccupazione per il motivo che non era a conoscenza di dovere fare ricerche
di lavoro (cfr. doc. 9).
Di
conseguenza il consulente del personale, il 22 agosto 2007, ha consegnato brevi
manu all’assicurata una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata a
motivare, entro il 3 settembre 2007, il fatto di non avere intrapreso ricerche
di impiego nei mesi precedenti la disoccupazione.
Il
collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere
un’occupazione adeguata (cfr. doc. 8).
Non avendo
ricevuto alcuna risposta, il collocatore, il 4 ottobre 2007, ha inviato per
raccomandata alla ricorrente un sollecito di tale richiesta (cfr. doc. 7).
L’8
ottobre 2007 all’URC è pervenuta la copia della “Richiesta di giustificazione”
consegnata all’assicurata con in calce la seguente indicazione scritta a mano
da quest’ultima:
"
Per problemi di salute e di stress non ho potuto
pensare alle ricerche di lavoro che mi è stato detto dall’URC di fare.” (Doc.
6)
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, quindi, ossequiato il diritto di essere sentita della
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’URC,
non ritenendo valida la giustificazione addotta dall’insorgente, con decisione
formale dell’8 ottobre 2007, l’ha sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 26 ottobre
2007 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).
A
differenza di quanto sembra asserire l’assicurata nell’atto di ricorso (cfr.
doc. I), l’amministrazione, prima di emettere il provvedimento di sanzione, ha
comunque atteso la sua risposta alla “Richiesta di giustificazione”, che
peraltro, come visto, ha dovuto essere sollecitata.
Lo scritto
della ricorrente dell’11 ottobre 2007 non costituisce, come preteso con
l’impugnativa (cfr. doc. I), la risposta al sollecito della “Richiesta di
giustificazione”, bensì opposizione alla sospensione. In effetti la lettera
dell’11 ottobre 2007 stessa, quale intestazione, oltre alla dicitura “risposta
per decisione di sanzione” riporta il n. 211976280 corrispondente a quello
della decisione di sanzione emanata l’8 ottobre 2007 dall’amministrazione (cfr.
allegato A a doc. 3). L’opposizione dell’11 ottobre 2007 è poi stata completata
dallo scritto del 19 ottobre 2007 (cfr. doc. 3).
2.7. L’assicurata,
relativamente al periodo di tre mesi, prima dell’annuncio per il collocamento,
esaminato dall’amministrazione, ossia dal mese di maggio al mese di luglio
2007, non ha effettivamente comprovato sforzi volti al reperimento di
un’attività adeguata.
Con lo
scritto di opposizione dell’11 ottobre 2007 l’insorgente ha specificato che
prima del mese di aprile 2007 avrebbe cercato lavoro presso una serie di
potenziali datori di lavoro elencati (cfr. doc. 4).
A
prescindere dalla circostanza che la maggior parte di questi ultimi è stata
indicata in modo generico, senza particolari precisazioni, come ad esempio
conoscenti, centri commerciali e tramite annunci su giornali locali o alle
bacheche di __________, __________, eventuali sforzi effettuati prima del mese
di aprile 2007, ossia antecedenti alla disdetta del contratto di lavoro
risalente al 30 marzo 2007 (cfr. doc. 19) e quindi, in casu, anche al periodo
di tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione, sono ininfluenti ai fini
della presente vertenza.
Per
inciso giova evidenziare che la costante giurisprudenza federale prevede che un
assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni
singolo mese e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese,
fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi
precedenti (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C
255/00 del 21 febbraio 2001).
Tale
principio non risulta, del resto, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05
del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).
Per
quanto attiene alla motivazione connessa ai problemi di salute e di stress
(cfr. doc. 6, I), va osservato che, in relazione al lasso di tempo in
questione, agli atti risulta soltanto un certificato del 30 luglio 2007 del Dr.
med. __________, medicina generale FMH, in cui questo medico ha attestato che
l’assicurata era in sua cura per grossi problemi legati al posto di lavoro,
causanti importanti problemi di salute a livello polmonare e che veniva
consigliato di cambiare posto di lavoro (cfr. doc. 20).
Ciò non
implica, tuttavia, un’inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività
professionale.
Un’incapacità
al lavoro al 100% è stata decretata unicamente per il periodo dal 1° al 15
agosto 2007 a seguito di malattia, tramite il formulario “Certificato medico”
emesso dalla Cassa di disoccupazione e compilato dal Dr. med. __________ il 2
agosto 2007 (cfr. doc. 22).
In un
ulteriore certificato del 17 settembre 2007, oltre a essere stato ribadito che
l’assicurata è stata inabile al 100% dal 1° al 15 agosto 2007, è stato
puntualizzato che essa ha ritrovato la completa capacità al lavoro a fare tempo
dal 16 agosto 2007 e alla domanda “Quale attività può ancora esercitare?”
è stato risposto: “Non sottoposta a odori irritanti, polveri, evitare sforzi
fisici pesanti per problemi di schiena” (Doc. 22)
La
ricorrente sostiene che il certificato medico sarebbe stato modificato dal Dr.
med. __________ dopo consultazione con il suo consulente del personale (cfr.
doc. V).
Dalle carte
processuali non si evince, però, alcun cambiamento di certificati medici.
Al contrario
il certificato medico del 2 agosto 2007, come appena esposto, è stato semplicemente
completato e specificato con l’attestazione del 17 settembre 2007.
Ne
discende che lo stato di salute dell’assicurata non la legittimava a esimersi
dal compiere perlomeno qualche ricerca di lavoro nei mesi da maggio a luglio
2007 antecedenti la disoccupazione.
Alla luce
di quanto appena esposto, il TCA ritiene che in concreto l'insorgente, non
avendo effettuato delle ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio
per il collocamento, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno imposto
dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Tale
violazione implica, in linea di principio, la sospensione dal diritto
all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
consid. 2.3.).
2.8. Ora si
tratta di esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di ricercare un
impiego antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione asserita
dall’assicurata (cfr. doc. 9, 3, Allegato A a doc. 3) possa costituire, nel
caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente.
L'art. 27 della legge
federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006
ALV Nr. 9 pag. 31; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6;
STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über
Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par
les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27
LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG -
Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid.
4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Questo
Tribunale, in una sentenza del 20 novembre 2003 nella causa B., inc.
38.2003.55, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186,
chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in
disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e
conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una
sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha
intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il
collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui
egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi
diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va
evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di
consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato
dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per
ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza del 14
settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/
F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto
inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione
della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato
all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio
regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per
poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati
devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il
diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento
avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza
non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA
dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.
Inoltre,
in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che
l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione
vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella
legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono
discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei
validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.
Nel
caso concreto la ricorrente mai ha allegato di avere, prima del suo annuncio
all'URC, contattato l'amministrazione per ricevere ragguagli relativamente alla
sua condizione di disoccupata.
In
casu, dunque, già solo per il motivo che l’insorgente non si è rivolta
direttamente all’URC per ricevere delle informazioni circa i suoi diritti e
doveri, non entra in considerazione un eventuale diritto alla consulenza e
informazione ai sensi dell'art. 27 LPGA a favore dell'assicurata (cfr. STCA
38.2007.32 del 9 agosto 2007; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007).
Giova
comunque pure evidenziare che il TFA ha rilevato
che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta, in ogni caso,
una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche
senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche -
avvertimento da parte dell’amministrazione. In effetti gli assicurati devono
intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della
disoccupazione (cfr. STFA del 6 settembre 2006 nella causa C.,
C 14/06 consid. 2.2; STFA del 23 maggio 2006 nella causa W., C 50/06, consid.
2.1.; STFA del 1° dicembre 2005 nella causa S., C 144/05; consid. 5.2.1.).
Nella
sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, l’Alta Corte ha
stabilito che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un
assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
Il TFA ha
segnatamente stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla
circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento
dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma
attenda il primo colloquio di consulenza.
Va, altresì, ribadito, che
l’art. 27 cpv. 1 LPGA si riferisce esclusivamente agli assicuratori e agli
organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali. I datori di lavoro non
possono, quindi, essere tenuti a informare le persone interessate sui loro diritti
e obblighi in ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STFA C
20/07 del 22 ottobre 2007 consid. 5.2.).
La ricorrente deve,
pertanto, essere sospesa dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta
l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, anche se essa non era cognita dell'obbligo di
cercare un impiego.
2.9. La
ricorrente, con l’atto ricorsuale, ha chiesto di essere ascoltata (cfr. doc. I).
Relativamente
all'audizione delle parti, va osservato che può essere rifiutata senza per
questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dagli art. 29 cpv. 2
Costituzione federale e 6 n. 1 CEDU, della ricorrente.
Infatti,
secondo la giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento
pubblico ai sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad
esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di
testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo
(cfr. STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 2;STFA del 27 febbraio 2004
nella causa B., C 106/02, consid. 3; STFA del 26 agosto 2003 nella causa N., H
79/03, consid. 2.2.; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e
il rinvio alla DTF prima citata).
Il TFA ha
pure stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su
motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare,
con l'art. 6 n. 1 CEDU (cfr. DTF 127 V 491).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV
Nr. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio
2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H
299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15
novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,
Fatti
I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren
in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p.
117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d e sentenza ivi citata).
In
concreto, per quanto riguarda la propria audizione, la ricorrente non ha
formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha
semplicemente domandato di essere ascoltata.
Inoltre
la presente fattispecie risulta sufficientemente chiara già alla luce della
Considerandi
documentazione presente all’inserto, di modo che l’audizione dell’assicurata si
rivela superflua.
2.10
Per quanto
concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurata dodici
giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (4 giorni
per mancate ricerche nel mese di luglio 2007 + 4 giorni per mancate ricerche
nel mese di giugno 2007 + 4 giorni per mancate ricerche nel mese di maggio
2007).
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione
ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese (cfr. consid.
2.5
).
Di
conseguenza, tutto ben considerato, la penalità di dodici giorni comminata
all’insorgente è da ritenere conforme al principio della proporzionalità (cfr.
consid. 2.5.).
La
decisione su opposizione del 26 ottobre 2007 contestata deve, perciò, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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