Lexipedia

Decisione

38.2007.102

Il ricorso contro la decisione su opposizione di irricevibilità è stato respinto. In effetti l'opposizione è stata inoltrata tardivamente e non vi sono motivi validi per restituire il termine

31 gennaio 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (cpv. 4).

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in

relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della

decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo

giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA 2 novembre

2006 nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in:

Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110

V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.

9, p. 479).

2.3. Nella

concreta evenienza la decisione del 4 settembre 2007 impugnata, intimata

mediante un invio raccomandato, è stata ritirata dall'assicurata il 6 settembre

2007.

Il

termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è, perciò, iniziato a decorrere

il 7 settembre 2007 ed è scaduto l'8 ottobre 2007. Entro questa data, quindi, l'assicurata

avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla Sezione del lavoro o a un ufficio

postale svizzero (cfr. STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005).

Siccome

l'opposizione è datata 31 ottobre 2007 (ed è pervenuta alla Sezione del lavoro

il 2 novembre novembre 2007, cfr. Doc. 6) essa è tardiva, ciò che la ricorrente

peraltro non contesta.

2.4. Occorre ora

esaminare se l'assicurata può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi

dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

Prima

Considerandi

dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la

restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria

volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare

sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa

(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.

71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V

123, consid. 3b, pag. 125).

Per

"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità

oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da

circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono

comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve

potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;

U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo

1998, n. 151).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in

intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide

profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare

l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA

K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tutto ben

considerato, il TCA ritiene che, nel caso di specie, non sono dati i

presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la

decisione del 4 settembre 2007.

La

circostanza invocata dall'assicurata e cioè che al momento in cui ha ricevuto

la decisione di inidoneità non aveva ancora ricevuto le prestazioni dalla Cassa

di disoccupazione per cui aveva ritenuto evaso il suo caso (cfr. Doc. 3), non

costituisce un valido motivo per restituire il termine.

Infatti,

da una parte, la decisione del 4 settembre 2007 indicava chiaramente i rimedi

giuridici (cfr. Doc. 8).

D'altra

parte, siccome la Cassa di disoccupazione il 10 settembre 2007 le ha versato le

indennità di disoccupazione per i mesi di giugno e luglio 2007, la ricorrente a

quel momento non poteva certamente più pensare che il caso fosse stato evaso.

Essa

aveva dunque tutto il tempo necessario per chiedere spiegazioni alla Cassa di

disoccupazione e per poi inoltrare tempestivamente l'opposizione presso la

Sezione del lavoro.

2.5

In simili

condizioni, occorre concludere che l'opposizione inoltrata tardivamente

dall’assicurata il 31 ottobre 2007 è irricevibile (cfr. su questo tema pure le

STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA

38.2004.59

del 13 dicembre 2004).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster