38.2007.102
Il ricorso contro la decisione su opposizione di irricevibilità è stato respinto. In effetti l'opposizione è stata inoltrata tardivamente e non vi sono motivi validi per restituire il termine
31 gennaio 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
38.2007.102
Data decisione, Autorità:
31.01.2008, TCA
Titolo:
Il ricorso contro la decisione su opposizione di irricevibilità è stato respinto. In effetti l'opposizione è stata inoltrata tardivamente e non vi sono motivi validi per restituire il termine
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
RESTITUZIONE DEI TERMINI
art. 38 LPGA
art. 39 cpv. 1 LPGA
art. 40 cpv. 1 LPGA
art. 41 LPGA
art. 49 LPGA
art. 52 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.102
DC/sc
Lugano
31 gennaio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 19
novembre 2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 4 settembre 2007 la Sezione del lavoro ha stabilito l’inidoneità
al collocamento di RI 1 dal 6 giugno 2007 al 31 agosto 2007 in quanto, in quel
periodo, l'assicurata doveva occuparsi della figlia, nata nel dicembre 2006, e
non era dunque "oggettivamente disponibile al mercato del lavoro"
(cfr. Doc. A8).
1.2. Contro tale
provvedimento l’assicurata ha interposto opposizione datata 31 ottobre 2007
(cfr. Doc. A4).
1.3. La Sezione
del lavoro, il 19 novembre 2007, dopo avere preso atto delle osservazioni
dell'assicurata del 13 novembre 2007 (cfr. Doc. A2), ha emanato una decisione
su opposizione con cui ha ritenuto l’opposizione introdotta irricevibile, in
quanto tardiva, ed ha in particolare rilevato:
"
(...)
4. Nel
caso in esame, dagli accertamenti esperiti presso la Posta, emerge che la
decisione 4 settembre 2007, è stata inviata all'assicurata per raccomandata il
medesimo giorno ed è stata ritirata il 6 settembre 2007. Il termine di trenta
giorni per interporre opposizione è dunque iniziato a decorrere il 7 settembre
2007 ed è venuto a scadere, tenuto conto che l'ultimo giorno del termine era un
sabato e pertanto il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 38
cpv. 3 LPGA) l'8 ottobre 2007. Entro tale data l'assicurata avrebbe dovuto
consegnare l'opposizione alla Sezione del lavoro o a un ufficio postale
svizzero. Di conseguenza, l'opposizione inoltrata il 31 ottobre 2007 è tardiva,
essendo stata inoltrata oltre il termine per interporla.
5. Rimane
ora da esaminare se le allegazioni dell'assicurata riguardo ai motivi per cui
non ha presentato l'opposizione entro il termine indicato, meritano tutela e
quindi fare oggetto di una restituzione del termine legale per inoltrare
l'opposizione entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Ella adduce
a motivo del ritardo il fatto di avere ricevuto posteriormente alla decisione,
da parte della cassa di disoccupazione, i pagamenti per i mesi di giugno e
luglio 2007. La tesi dell'assicurata non può essere condivisa già solo per il
fatto che la decisione 4 settembre 2007, la ritiene inidonea dal 6 giugno 2007
al 31 agosto 2007 compreso e la signora RI 1 non ha ricevuto il pagamento di
agosto 2007 e pertanto, mancando il pagamento di agosto, ella non poteva
ritenere la questione superata dal pagamento della Cassa. Inoltre la querelata
decisione emanata dall'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro contempla
chiaramente i mezzi di impugnazione e l'assicurata non poteva in alcun modo
ritenersi legittimata a non presentare l'opposizione per un pagamento
effettuato da un altro organo. La questione del pagamento andrà chiarita
dall'opponente con la Cassa.
Di conseguenza, nel
caso concreto, non sono dati i presupposti per riconoscere l'esistenza di un
impedimento non colposo, va pertanto ritenuto che l'inoltro tardivo
dell'opposizione non è scusabile." (Doc. A1)
1.4. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale si è così espressa:
"
(...)
Come ampiamente indicato la SdL mi aveva ritenuto
inidonea al collocamento in data 4.9.2007 con decisione formale.
Contro questa decisione non avevo fatto ricorso
in quanto, da parte della cassa disoccupazione, non aveva più ricevuto nessun
pagamento.
Visto il comportamento della cassa ho ritenuto
che il mio caso fosse chiuso.
Con mia sorpresa la cassa, dopo che aveva
ricevuto in copia la decisione datata 4.9.2007, ha proceduto ugualmente al
pagamento delle indennità per i mesi di giugno e luglio 2007 in data 10.9.2007
malgrado essi abbiano ricevuto la decisione di inidoneità.
Vi faccio notare come io mensilmente avevo
consegnato tempestivamente il formulario di autocertificazione rilasciatomi dal
mio consulente.
Oggi mi ritrovo a dover restituire una somma di
Fr. 4'696.55 netti malgrado che io stessa non abbia alcuna colpa in merito.
Tengo a precisare che già la decisione di
inidoneità emessa in data 4.9.2007 viene da me ritenuta eccessiva in quanto,
come indicato nella mia opposizione del 31.10.2007, mi ritengo idonea al
collocamento. Ho chiaramente esposto il tutto nelle mie lettere del 31.10.2007
e del 13.11.2007.
Sicuramente, in sede di audizione presso la SdL,
non ci siamo capiti.
Oggi, malgrado tutta la mia buona fede e vista la
mia situazione personale, familiare e finanziaria, mi ritrovo a dover pagare,
malgrado la mia buona fede, per degli errori che sinceramente non ho commesso.
Ritengo che diventare mamma non sia un onere ma
sia un onore e mi chiedo come potevo frequentare un programma occupazionale in
una struttura e in un momento in cui allattavo." (Doc. I)
1.5. La Sezione
del lavoro, nella sua risposta di causa del 19 dicembre 2007, propone di
respingere il ricorso (cfr. Doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA
possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza
che le ha notificate.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se la
parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è
stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38
cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I termini
stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal
settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua
incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio
incluso (cpv. 4).
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA 2 novembre
2006 nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in:
Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110
V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.
9, p. 479).
2.3. Nella
concreta evenienza la decisione del 4 settembre 2007 impugnata, intimata
mediante un invio raccomandato, è stata ritirata dall'assicurata il 6 settembre
2007.
Il
termine di 30 giorni per inoltrare opposizione è, perciò, iniziato a decorrere
il 7 settembre 2007 ed è scaduto l'8 ottobre 2007. Entro questa data, quindi, l'assicurata
avrebbe dovuto consegnare l'opposizione alla Sezione del lavoro o a un ufficio
postale svizzero (cfr. STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005).
Siccome
l'opposizione è datata 31 ottobre 2007 (ed è pervenuta alla Sezione del lavoro
il 2 novembre novembre 2007, cfr. Doc. 6) essa è tardiva, ciò che la ricorrente
peraltro non contesta.
2.4. Occorre ora
esaminare se l'assicurata può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi
dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,
senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,
sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla
cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima
Considerandi
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag.
71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V
123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in
intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide
profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA
K 34/03 del 2 luglio 2003).
Tutto ben
considerato, il TCA ritiene che, nel caso di specie, non sono dati i
presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la
decisione del 4 settembre 2007.
La
circostanza invocata dall'assicurata e cioè che al momento in cui ha ricevuto
la decisione di inidoneità non aveva ancora ricevuto le prestazioni dalla Cassa
di disoccupazione per cui aveva ritenuto evaso il suo caso (cfr. Doc. 3), non
costituisce un valido motivo per restituire il termine.
Infatti,
da una parte, la decisione del 4 settembre 2007 indicava chiaramente i rimedi
giuridici (cfr. Doc. 8).
D'altra
parte, siccome la Cassa di disoccupazione il 10 settembre 2007 le ha versato le
indennità di disoccupazione per i mesi di giugno e luglio 2007, la ricorrente a
quel momento non poteva certamente più pensare che il caso fosse stato evaso.
Essa
aveva dunque tutto il tempo necessario per chiedere spiegazioni alla Cassa di
disoccupazione e per poi inoltrare tempestivamente l'opposizione presso la
Sezione del lavoro.
2.5
In simili
condizioni, occorre concludere che l'opposizione inoltrata tardivamente
dall’assicurata il 31 ottobre 2007 è irricevibile (cfr. su questo tema pure le
STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007; STCA 35.2007.58 del 20 giugno 2007; STCA
38.2004.59
del 13 dicembre 2004).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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