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Decisione

38.2007.103

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 maggio 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

2.4. La

giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in

merito al condono, regolato dal vecchio art. 95 LADI, conserva tutta la sua

validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27

aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess

2003, ad art 25, n. 45).

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA; STF C 93/05 del 20

gennaio 2007).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il calcolo delle spese

riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1.

quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 3b

capoverso 1 lettera a LPC,

2.

quale

pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le

persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800

franchi l’anno;

c. per tutti,

quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell’ordinanza del DFI sui

premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il

calcolo delle prestazioni complementari.

3.

La franchigia per gli

immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75

000.

franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita

di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)

ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo

il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di

un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese

supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo

l’art. 3b cpv. 1 LPC, in vigore fino al 31 dicembre 2007 (cfr. nuovo art. 10

LPC valido dal 1° gennaio 2008):

" Per

le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o

in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le

seguenti:

a. importo destinato

alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:

1.

per le persone

sole, almeno 16 540 franchi e al massimo

18.

140 franchi;

2.

per i coniugi,

almeno 24 810 franchi e al massimo 27 210 franchi;

3.

per gli orfani e

per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS

o dell'AI, almeno 8680 franchi e al massimo 9480 franchi. Per i due

primi figli si prende in considerazione la totalità

dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno

e per ogni altro figlio un terzo."

L'art. 5

cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle

spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°

gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--

per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle

prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo

concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI

del 20 dicembre 2005).

Il

reddito determinante comprende in particolare giusta l’art. 3c LPC, valido fino

al 31 dicembre 2007 (cfr. nuovo art. 11 LPC in vigore dal 1° gennaio 2008):

" I

redditi determinanti comprendono:

a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di

un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500

franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una

rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività

lucrativa; il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai

sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è

interamente computato;

b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari

di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000

franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a

rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene

al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa

nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno

una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000

franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese

le rendite dell'AVS e dell'AI;

e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra

convenzione analoga;

f. gli assegni familiari;

g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."

2.5

Secondo la

legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è

necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Qualora

difetti, quindi, una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

2.6

Nella

presente evenienza la Sezione del lavoro, come già esposto nei fatti, ha

riconosciuto la buona fede dell’assicurato, in quanto l’errore di conteggio del

guadagno assicurato non è da imputare al ricorrente (cfr. doc. A1, 5).

L’amministrazione,

tuttavia, ha negato l’adempimento dell’ulteriore requisito da ossequiare per

poter beneficiare del condono di una prestazione percepita indebitamente, ossia

delle gravi difficoltà economiche (cfr. consid. 2.3., 2.4., 2.5.).

In

particolare la Sezione del lavoro relativamente al calcolo delle condizioni

finanziarie del ricorrente, e meglio ai redditi di quest’ultimo, ha indicato

che:

"

(…) anziché prendere in considerazione

unicamente l’importo realizzato nel mese di settembre 2007 (CHF 9'225.30) e

convertirlo su base annua, nell’interesse dell’assicurato si è preferito

considerare i redditi conseguiti nel corso del periodo da ottobre 2006 a

settembre 2007, siccome molto dissimili di mese in mese. Qualora fosse stato

preso in considerazione unicamente il reddito conseguito durante il mese in cui

è cresciuta in giudicato la decisione di restituzione della Cassa (settembre

2007), il reddito netto da cui poi dedurre le varie spese sarebbe infatti stato

maggiore, come maggiore sarebbe conseguentemente stato anche l’importo

eccedente i proventi computabili." (Doc. A1)

L'assicurato

ha contestato tale conclusione, asserendo di non avere un salario fisso, che

sarebbe rimasto un mese senza attività a causa della sua partenza all’estero e

che la restituzione dell’ammontare di fr. 3'084.15 gli avrebbe procurato

un’instabilità finanziaria (cfr. doc. I, III).

2.7

Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, ritiene utile

ribadire che per valutare se un assicurato presenta o meno una grave difficoltà

economica determinanti sono i redditi e le spese al momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. consid. 2.4.; art. 4 cpv. 2 OPGA; STF

C 93/05 del 20 gennaio 2007).

Ciò

risulta, del resto, anche dalla Direttiva della SECO “Domanda di condono”,

pubblicata in Prassi ML/AD 2004/2, segnatamente dalle “Istruzioni per compilare

il questionario”, che indicano che :

"

- sono determinanti i redditi, i redditi

sussidiari e altri proventi esistenti al momento in cui la decisione di

restituzione passa in giudicato, convertiti in importo annuale” (Prassi ML/AD

2004/2, Foglio 4/5).

Al

riguardo cfr. anche Prassi LADI 2005/12 “Adeguamento dell’allegato alla

decisione di condono, del questionario, nonché delle istruzioni ad esso

inerenti”, secondo cui alle “Istruzioni per compilare il questionario” prevede:

"

- sono determinanti i redditi, i redditi

sostitutivi e gli altri introiti al momento del passaggio in giudicato della

decisione di restituzione, convertiti su base annua.” (Prassi LADI 2005/15)

Dalle

“Istruzioni per compilare il questionario” redatte dalla SECO nel dicembre 2007

e pubblicate in Prassi LADI 2008/9 si evince che sono determinanti i redditi, i

redditi sussidiari e altri proventi esistenti al momento in cui la decisione di

restituzione passa in giudicato, convertiti in importo annuale”.

Nel caso

in esame l’ordine di restituzione risale al 17 agosto 2007 (cfr. doc. 13).

Esso non

è stato impugnato ed è quindi passato in giudicato nel mese di settembre 2007.

La

domanda di condono interposta dal ricorrente è, peraltro, pervenuta alla Cassa

il 27 agosto 2007 (cfr. doc. 12)

L’amministrazione

non ha comunque tenuto conto del reddito del mese di settembre 2007 pari a fr.

9'225.30 (cfr. doc. 6) che convertito in guadagno annuo corrisponde a fr.

110'703.60, bensì della somma delle entrate degli ultimi dodici mesi prima

della crescita in giudicato della decisione di rimborso di fr. 98'321.05 (cfr.

doc. 5), in quanto questa seconda soluzione si rivela più favorevole per

l’insorgente.

La

questione di sapere se tale modo di operare, agevolando l’assicurato, sia in

linea di principio corretto oppure no può restare insoluta.

In

effetti, in casu, sia utilizzando il reddito del mese di settembre 2007

calcolato su un anno (fr. 110'793.60), che facendo capo alla somma delle

entrate degli ultimi dodici mesi prima della crescita in giudicato dell’ordine

di restituzione (fr. 98'321.05), al ricorrente non può essere riconosciuto il

grave onere, visto che già conteggiando l’ammontare di fr. 98'321.05 gli resta

un’eccedenza di fr. 16'402.63 (cfr. doc. 5).

In

concreto la soluzione adottata dalla Sezione del lavoro risulta ad ogni modo adeguata,

siccome l’assicurato, con il ricorso e il relativo complemento, ha asserito di

continuare a non disporre di un salario fisso (cfr. doc. I, III).

Il

computo delle differenti entrate mensili per il lasso di tempo dall’ottobre

2006.

al settembre 2007 permette, pertanto, di avere un quadro più realistico

della situazione economica del ricorrente.

2.8

Giova,

inoltre, rilevare che nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la

procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per

il giudizio devono essere accertati dal giudice (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR

2001.

KV N. 50 pag. 145), il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte

ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è

limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr.

art. 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella

causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del

13.

marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa

V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag.

164.

consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).

Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di

portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto

riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.

DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;

STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella

causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

Nel caso

di specie l’assicurato, per quanto attiene ai redditi susseguenti al settembre

2007, non ha allegato alcuna cifra al proprio ricorso, limitandosi ad affermare

appunto che le sue entrate non sono fisse e che un mese sarebbe rimasto senza

attività in quanto assente all’estero.

Egli

nemmeno ha sollevato obiezioni in merito alle spese computate

dall’amministrazione (cfr. doc. I, III).

In simili

condizioni, tutto ben considerato, il conteggio della Sezione del lavoro deve

essere fatto proprio dal TCA.

Considerato

che all’insorgente resta un importo eccedente i proventi computabili pari a fr.

16'402.--, a ragione l’amministrazione gli ha negato il condono della somma di

fr. 3'084.15 chiestagli in restituzione (cfr. STCA 38.2001.171 del 12 marzo

2002).

2.9

L’assicurato

lamenta una mancanza di informazioni riguardo alle norme regolanti il condono

(cfr. doc. I, III).

L'art.

27.

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e

consulenza”.

Questa importante

disposizione legale ha il seguente tenore:

" 1

Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,

nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3.

Se un assicuratore constata che un assicurato o i

suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,

li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce,

in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,

generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo

e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che

conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere

fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales

Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata

in DTF 131 V 472; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid.

6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof

- CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291

seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27

ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.

(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et

conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales

art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser,

"ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9.

maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.;

DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999.

IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Riguardo,

più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales

Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V

472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il

lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno

linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato

i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio

- era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art.

27.

cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento

può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio

regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista

partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e

rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno

avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a

quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA

dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

Secondo

questo Tribunale in concreto l’art. 27 LPGA non è stato violato, poiché non si

trattava di fornire all’assicurato - il quale è stato peraltro reso edotto con

l’intimazione dell’ordine di restituzione della possibilità di presentare

domanda di condono (cfr. doc. 13) - delucidazioni o avvertimenti in merito a

situazioni pregiudizievoli per lo stesso, dal profilo dell’assicurazione contro

la disoccupazione, che potevano essere oggetto di modifiche.

Le

condizioni economiche di un assicurato costituiscono un dato di fatto che non

può essere mutato. Del resto la Cassa neppure era tenuta a indicare

all’assicurato quale situazione finanziaria sarebbe stata meglio avere ai fini

del diritto al condono. L’onere gravoso esiste o non esiste. Esso non può

essere modificato a seconda delle conseguenze prospettate (cfr. DTF 133 V 249 =

DLA 2007 N. 10 pag. 193 = SVR 2007 ALV Nr. 20)

2.10

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, questa Corte deve dunque confermare la decisione su

opposizione del 3 dicembre 2007 impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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