38.2007.103
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8 maggio 2008Italiano22 min
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Numero d'incarto:
38.2007.103
Data decisione, Autorità:
08.05.2008, TCA
Titolo:
Negato condono di ID. Nonostante BF dell'assic.,il rimborso non cagiona grave rigore economico.Può restare aperto quesito se a ragione fatto capo ai redditi degli ultimi 12 mesi invece che al redito del mese in cui dec.rest.passata in giudicato:in ogni caso non onere gravoso. Non violato art.27 LPGA
CONDONO
INDENNITÀ
OBBLIGO DI COLLABORARE
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
art. 3b v cpv. 1 LPC
art. 3bv cpv. 1 LPC
art. 3c v LPC
art. 25 LPGA
art. 27 LPGA
art. 4 agg. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.103
RS
Lugano
8 maggio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 3
dicembre 2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 3 dicembre 2007 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la decisione del 14 novembre 2007 con la quale ha
respinto la domanda del 27 agosto 2007 di RI 1 volta a ottenere il condono
dell’importo di fr. 3'084.15 chiestogli in restituzione dalla Cassa __________
per il periodo settembre 2005-agosto 2006, in quanto da una revisione della
SECO è emerso che il guadagno assicurato ammontava a fr. 4'754.-- e non a fr.
5'100.-- (cfr. doc. A1, 5, 12, 13, 14).
A
motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha addotto che, pur
adempiendo l’assicurato la condizione della buona fede - l’errore commesso dalla
Cassa non è imputabile a una negligenza di questi – la restituzione delle
prestazioni percepite indebitamente non gli cagiona una situazione
economico-finanziaria di grave rigore (cfr. doc. A1, 5).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 3 dicembre 2007 l’assicurato ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando la concessione del condono (cfr. doc. I).
Dopo
l’assegnazione all’insorgente, da parte di questo Tribunale, di un termine di
venti giorni per completare il ricorso, con la comminatoria che trascorso
infruttuoso il citato termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile
(cfr. doc. II), l’assicurato, il 19 dicembre 2007, ha indicato, in buona
sostanza, di essere impossibilitato a restituire la somma richiestagli.
Egli, al
riguardo, ha specificato di non avere un salario fisso, di dover far fronte a
molte spese e che sarebbe rimasto un mese senza attività a causa di partenza
per l’estero.
L’assicurato
ha concluso sottolineando che il rimborso gli creerebbe una situazione di
instabilità finanziaria (cfr. doc. I).
1.3. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha chiesto un’integrale reiezione dell’impugnativa con
le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione
(cfr. doc. V).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se la Sezione del lavoro, a ragione oppure no, ha respinto
la domanda dell’assicurato volta all’ottenimento del condono dell’obbligo di
restituire la somma di fr. 3'084.15 percepita a torto a titolo di prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione nel lasso di tempo dal mese di
settembre 2005 al mese di agosto 2006.
Più
precisamente questa Corte deve verificare se l’amministrazione ha correttamente
o meno negato l’adempimento del requisito del grave rigore economico.
2.3. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
2.4. La
giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in
merito al condono, regolato dal vecchio art. 95 LADI, conserva tutta la sua
validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27
aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess
2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA; STF C 93/05 del 20
gennaio 2007).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
Considerandi
2.
Per il calcolo delle spese
riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1.
quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b
capoverso 1 lettera a LPC,
2.
quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le
persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800
franchi l’anno;
c. per tutti,
quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del DFI sui
premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il
calcolo delle prestazioni complementari.
3.
La franchigia per gli
immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75
000.
franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita
di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)
ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo
il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di
un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono computati come spese
supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo
l’art. 3b cpv. 1 LPC, in vigore fino al 31 dicembre 2007 (cfr. nuovo art. 10
LPC valido dal 1° gennaio 2008):
" Per
le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o
in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le
seguenti:
a. importo destinato
alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
1.
per le persone
sole, almeno 16 540 franchi e al massimo
18.
140 franchi;
2.
per i coniugi,
almeno 24 810 franchi e al massimo 27 210 franchi;
3.
per gli orfani e
per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS
o dell'AI, almeno 8680 franchi e al massimo 9480 franchi. Per i due
primi figli si prende in considerazione la totalità
dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno
e per ogni altro figlio un terzo."
L'art. 5
cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle
spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1°
gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.--
per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle
prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo
concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI
del 20 dicembre 2005).
Il
reddito determinante comprende in particolare giusta l’art. 3c LPC, valido fino
al 31 dicembre 2007 (cfr. nuovo art. 11 LPC in vigore dal 1° gennaio 2008):
" I
redditi determinanti comprendono:
a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di
un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500
franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una
rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività
lucrativa; il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai
sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è
interamente computato;
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari
di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000
franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a
rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene
al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa
nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno
una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000
franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese
le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra
convenzione analoga;
f. gli assegni familiari;
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
2.5
Secondo la
legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è
necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Qualora
difetti, quindi, una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.6
Nella
presente evenienza la Sezione del lavoro, come già esposto nei fatti, ha
riconosciuto la buona fede dell’assicurato, in quanto l’errore di conteggio del
guadagno assicurato non è da imputare al ricorrente (cfr. doc. A1, 5).
L’amministrazione,
tuttavia, ha negato l’adempimento dell’ulteriore requisito da ossequiare per
poter beneficiare del condono di una prestazione percepita indebitamente, ossia
delle gravi difficoltà economiche (cfr. consid. 2.3., 2.4., 2.5.).
In
particolare la Sezione del lavoro relativamente al calcolo delle condizioni
finanziarie del ricorrente, e meglio ai redditi di quest’ultimo, ha indicato
che:
"
(…) anziché prendere in considerazione
unicamente l’importo realizzato nel mese di settembre 2007 (CHF 9'225.30) e
convertirlo su base annua, nell’interesse dell’assicurato si è preferito
considerare i redditi conseguiti nel corso del periodo da ottobre 2006 a
settembre 2007, siccome molto dissimili di mese in mese. Qualora fosse stato
preso in considerazione unicamente il reddito conseguito durante il mese in cui
è cresciuta in giudicato la decisione di restituzione della Cassa (settembre
2007), il reddito netto da cui poi dedurre le varie spese sarebbe infatti stato
maggiore, come maggiore sarebbe conseguentemente stato anche l’importo
eccedente i proventi computabili." (Doc. A1)
L'assicurato
ha contestato tale conclusione, asserendo di non avere un salario fisso, che
sarebbe rimasto un mese senza attività a causa della sua partenza all’estero e
che la restituzione dell’ammontare di fr. 3'084.15 gli avrebbe procurato
un’instabilità finanziaria (cfr. doc. I, III).
2.7
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, ritiene utile
ribadire che per valutare se un assicurato presenta o meno una grave difficoltà
economica determinanti sono i redditi e le spese al momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. consid. 2.4.; art. 4 cpv. 2 OPGA; STF
C 93/05 del 20 gennaio 2007).
Ciò
risulta, del resto, anche dalla Direttiva della SECO “Domanda di condono”,
pubblicata in Prassi ML/AD 2004/2, segnatamente dalle “Istruzioni per compilare
il questionario”, che indicano che :
"
- sono determinanti i redditi, i redditi
sussidiari e altri proventi esistenti al momento in cui la decisione di
restituzione passa in giudicato, convertiti in importo annuale” (Prassi ML/AD
2004/2, Foglio 4/5).
Al
riguardo cfr. anche Prassi LADI 2005/12 “Adeguamento dell’allegato alla
decisione di condono, del questionario, nonché delle istruzioni ad esso
inerenti”, secondo cui alle “Istruzioni per compilare il questionario” prevede:
"
- sono determinanti i redditi, i redditi
sostitutivi e gli altri introiti al momento del passaggio in giudicato della
decisione di restituzione, convertiti su base annua.” (Prassi LADI 2005/15)
Dalle
“Istruzioni per compilare il questionario” redatte dalla SECO nel dicembre 2007
e pubblicate in Prassi LADI 2008/9 si evince che sono determinanti i redditi, i
redditi sussidiari e altri proventi esistenti al momento in cui la decisione di
restituzione passa in giudicato, convertiti in importo annuale”.
Nel caso
in esame l’ordine di restituzione risale al 17 agosto 2007 (cfr. doc. 13).
Esso non
è stato impugnato ed è quindi passato in giudicato nel mese di settembre 2007.
La
domanda di condono interposta dal ricorrente è, peraltro, pervenuta alla Cassa
il 27 agosto 2007 (cfr. doc. 12)
L’amministrazione
non ha comunque tenuto conto del reddito del mese di settembre 2007 pari a fr.
9'225.30 (cfr. doc. 6) che convertito in guadagno annuo corrisponde a fr.
110'703.60, bensì della somma delle entrate degli ultimi dodici mesi prima
della crescita in giudicato della decisione di rimborso di fr. 98'321.05 (cfr.
doc. 5), in quanto questa seconda soluzione si rivela più favorevole per
l’insorgente.
La
questione di sapere se tale modo di operare, agevolando l’assicurato, sia in
linea di principio corretto oppure no può restare insoluta.
In
effetti, in casu, sia utilizzando il reddito del mese di settembre 2007
calcolato su un anno (fr. 110'793.60), che facendo capo alla somma delle
entrate degli ultimi dodici mesi prima della crescita in giudicato dell’ordine
di restituzione (fr. 98'321.05), al ricorrente non può essere riconosciuto il
grave onere, visto che già conteggiando l’ammontare di fr. 98'321.05 gli resta
un’eccedenza di fr. 16'402.63 (cfr. doc. 5).
In
concreto la soluzione adottata dalla Sezione del lavoro risulta ad ogni modo adeguata,
siccome l’assicurato, con il ricorso e il relativo complemento, ha asserito di
continuare a non disporre di un salario fisso (cfr. doc. I, III).
Il
computo delle differenti entrate mensili per il lasso di tempo dall’ottobre
2006.
al settembre 2007 permette, pertanto, di avere un quadro più realistico
della situazione economica del ricorrente.
2.8
Giova,
inoltre, rilevare che nell'ambito delle assicurazioni sociali, pur essendo la
procedura retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per
il giudizio devono essere accertati dal giudice (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR
2001.
KV N. 50 pag. 145), il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte
ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua portata è
limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr.
art. 61 lett. c LPGA; DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA del 9 maggio 2003 nella
causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; STFA del
13.
marzo 2001 nella causa M.P., U 429/00; STFA del 5 giugno 2000 nella causa
V.P., I 76/00; DTF 125 V 195; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag.
164.
consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282).
Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
esse rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr.
DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U 202/01;
STFA del 9 maggio 2001 nella causa G.L., P 52/00; STFA del 9 maggio 2001 nella
causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
Nel caso
di specie l’assicurato, per quanto attiene ai redditi susseguenti al settembre
2007, non ha allegato alcuna cifra al proprio ricorso, limitandosi ad affermare
appunto che le sue entrate non sono fisse e che un mese sarebbe rimasto senza
attività in quanto assente all’estero.
Egli
nemmeno ha sollevato obiezioni in merito alle spese computate
dall’amministrazione (cfr. doc. I, III).
In simili
condizioni, tutto ben considerato, il conteggio della Sezione del lavoro deve
essere fatto proprio dal TCA.
Considerato
che all’insorgente resta un importo eccedente i proventi computabili pari a fr.
16'402.--, a ragione l’amministrazione gli ha negato il condono della somma di
fr. 3'084.15 chiestagli in restituzione (cfr. STCA 38.2001.171 del 12 marzo
2002).
2.9
L’assicurato
lamenta una mancanza di informazioni riguardo alle norme regolanti il condono
(cfr. doc. I, III).
L'art.
27.
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e
consulenza”.
Questa importante
disposizione legale ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2.
Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3.
Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere
fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales
Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata
in DTF 131 V 472; STFA del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid.
6; STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof
- CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291
seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27
ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg.
(315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et
conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales
art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser,
"ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9.
maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.;
DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF
1999.
IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Riguardo,
più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales
Arbeitsvermittlungszentrum Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V
472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il
lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno
linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato
i funzionari dell’ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio
- era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art.
27.
cpv. 2 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento
può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio
regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista
partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e
rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno
avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a
quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA
dell’8 maggio 2006 nella causa B., C 301/05.
Secondo
questo Tribunale in concreto l’art. 27 LPGA non è stato violato, poiché non si
trattava di fornire all’assicurato - il quale è stato peraltro reso edotto con
l’intimazione dell’ordine di restituzione della possibilità di presentare
domanda di condono (cfr. doc. 13) - delucidazioni o avvertimenti in merito a
situazioni pregiudizievoli per lo stesso, dal profilo dell’assicurazione contro
la disoccupazione, che potevano essere oggetto di modifiche.
Le
condizioni economiche di un assicurato costituiscono un dato di fatto che non
può essere mutato. Del resto la Cassa neppure era tenuta a indicare
all’assicurato quale situazione finanziaria sarebbe stata meglio avere ai fini
del diritto al condono. L’onere gravoso esiste o non esiste. Esso non può
essere modificato a seconda delle conseguenze prospettate (cfr. DTF 133 V 249 =
DLA 2007 N. 10 pag. 193 = SVR 2007 ALV Nr. 20)
2.10
Alla luce di
tutto quanto sopra esposto, questa Corte deve dunque confermare la decisione su
opposizione del 3 dicembre 2007 impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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