38.2007.104
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
10 marzo 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
38.2007.104
Data decisione, Autorità:
10.03.2008, TCA
Titolo:
Irricev.di un ricorso contro una dec.su oppos.di inid.al colloc.Benché il TCA,con 2 decreti,abbia assegnato all'ass.dei termini(di 20 e 10gg-l'ultimo perentorio)per completare in italiano il ricorso,essa non vi ha proceduto.Domanda circa il fatto di non aver ricevuto ind.x progettaz.va posta all'URC
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
IRRICEVIBILITÀ
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
RICORSO
UFFICIO REGIONALE DI COLLOCAMENTO
art. 71a LADI
art. 1a cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.104
dc/sc
Lugano
10 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13
novembre 2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
considerato che:
- con decisione
su opposizione del 13 novembre 2007 la Sezione del lavoro Ufficio giuridico ha
confermato una precedente decisione del 5 settembre 2007 (cfr. Doc. A12) con la
quale aveva dichiarato RI 1 inidonea al collocamento, rilevando in particolare:
" (...)
- l'assicurata si è annunciata in disoccupazione, con una
disponibilità al 70%, al fine di beneficiare di un introito in attesa che la
sua attività indipendente prenda piede. Al riguardo,
nel suo scritto 16 agosto 2007 all'URC, la signora RI 1 ha segnatamente dichiarato
quanto segue: "Ich bitte Sie, mir für diese Zeit, bis ich ein Einkommen
mit meiner Firma Erwirtschften kann, eine Lohnentschädigung";
- in
occasione della sua audizione presso l'UG, l'opponente ha asserito quanto
segue:
" (...)
Confermo di non aver mai svolto nessuna ricerca di lavoro, come pure in futuro
non sono disposta a procedere con la ricerca di posti di lavoro. (...) Confermo
che non sono interessata a trovare posti di lavoro perchè è mia intenzione
aprire la mia società. Ho pure scritto una lettera in questo senso all'Ufficio
di collocamento di __________ (...) Confermo di non essere interessata ad
assumere eventuali posti di lavoro e misure proposte dall'ufficio di
collocamento di __________ perchè non sono intenzionata ad abbandonare la mia
attività. (...)";
- l'assicurata
è occupata con l'attività della sua ditta in ragione di circa 50 ore la
settimana, suddivise sui 7 giorni della settimana. Alla domanda dell'UG volta a
sapere quando ha di fatto preso avvio la sua attività indipendente, la signora RI
1 ha così risposto: "Fino ad oggi ho 4 appartamenti di vacanze e un
altro segue (attualmente in costruzione). Non ho ancora un guadagno, poiché le
entrate degli affitti avvengono solo dopo il relativo affitto. Entrate per
lavori di contabilità settembre/ottobre/novembre. Da queste entrate però non
frutta ancora un profitto".
Ora, visto quanto sopra e alla luce della menzionata
giurisprudenza, si ritiene che la signora RI 1 non sia idonea al collocamento,
in quanto manifestamente non intenzionata ad intraprendere sforzi sufficienti
per trovare un impiego salariato nè ad accettare eventuali proposte lavorative
o misure nella percentuale in cui è iscritta per il collocamento (70%).
Si osserva, a titolo abbondanziale, che per quanto riguarda
la richiesta volta all'ottenimento del sostegno ai fini del promovimento
dell'attività lucrativa indipendente (art. 71a LADI), come pure la domanda
tendente al beneficio del prolungamento dei termini quadro (art. 9a LADI),
competenti sono l'URC e l'Ufficio delle misure attive della Sezione del lavoro,
rispettivamente la competente Cassa di disoccupazione." (Doc. A28)
- contro questa decisione su
opposizione l'assicurata ha inoltrato un "obiezione" al TCA con la
seguente motivazione:
"
(...)
Sono scritto __________, Portale PMI / Provvedimenti per la
promozione del lavoro indipendente, ho soddisfatto le premesse per il sostegno
secondo l'articolo 71a, paragrafo 1a, e 3 (allegato foglio 1).
1. nessun
indebitamento al momento dell'entrata in disoccupazione
2. iscrizione presso l'URC (25.07.2007)
3. almeno 20 anni (Data di nascita 30.01.1955)
4. inoltro di una domanda con piano del progetto.
Dal 01.09.2003 abito ad __________. Ho lavorato presso la
ditta __________, a __________, dal 1.09.2000 al 17.07.2007 (31.07.2007).
Tutti documenti, decisioni, obiezioni sono allegate (Copie).
Le decisioni e i decreti di __________ e __________ potevo
capire solo in parte poiché la mia lingua madre è il tedesco e per di più non
parlo l'italiano. Inoltre nessun del circolo dei conoscenti, che parlano sia
l'italiano che il tedesco, potevano spiegarmi il significato esatto."
(Doc. I)
- con decreto del 12
dicembre 2007, costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui
all’art. 1a Legge di procedura per le cause davanti al TCA del 6 aprile 1961 -
LPTCA -, è stato assegnato alla ricorrente un termine di 20 giorni per
completare in lingua italiana la propria impugnativa, indicando la decisione
contro cui intendeva ricorrere, esponendo concisamente i fatti, una breve
motivazione e le proprie conclusioni, con la comminatoria che, trascorso
infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile
(doc. II);
- con un altro decreto del
Fatti
24 gennaio 2008 il TCA ha assegnato all'assicurata un ultimo termine perentorio
di 10 giorni "per completare il ricorso specificando e motivando le
richieste ricorsuali e con l'invito a produrre la decisione impugnata, ciò con la
comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato
dichiarato irricevibile" (Doc. III);
- l'art. 1a cpv. 1 LPTCA
prevede che:
" 1L’ atto di ricorso deve essere
redatto in lingua italiana su carta semplice e contenere:
a) l’ indicazione della decisione querelata;
b) una concisa esposizione dei fatti;
c) una breve motivazione;
d) le conclusioni del ricorrente.
- nella
presente fattispecie l'assicurata non ha completato il suo ricorso. Esso va
pertanto dichiarato irricevibile (cfr. STFA
U 260/03 del 24 dicembre
2003; DTF 123 V 335 seg., in particolare pag. 337-338:
" Da
dem Formerfordernis einer sachbezogenen Begründung nur dann Genüge getan ist,
wenn aus der Beschwerdeschrift ersichtlich ist, in welchen Punkten und weshalb
der angefochtene Entscheid beanstandet wird (BGE 113 Ib 287 f. mit Henweisen),
muss sich bei Anfechtung eines Entscheides, mit dem die Vorinstanz auf das
Begehren des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist, die Begründung der
Verwaltungsgeriochtsbeschwerde notwendigerweise mit dieser Frage befassen (BGE
118 Ib 136 Erw. 2)";
STFA C 236/05 del 10 novembre 2005:
"
il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare
a più riprese che se anche nel procedimento amministrativo la legge non pone
esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, nè
l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore,
il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre la propria causa
con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare
perchè e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine
le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii),
questa Corte ha così precisato che il libero esame asserite
lesioni del diritto federale, che compete al Tribunale federale delle
assicurazioni nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, non esime i
ricorrenti dal presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con
riferimento alle opinioni espresse dalla precedente istanza, ritenuto che gli
insorgenti non possono ad esempio limitarsi ad opporre alle argomentazioni
contenute nell'atto impugnato la loro versione, senza spiegare perchè la
pronunzia dedotta in giudizio sarebbe contraria al diritto (PETER KARLEN, in:
Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2° ed., Basilea 1998, n.
3.75 e segg., pag. 114 segg.),
ora, il ricorso in esame difficilmente adempie le citate minime
esigenze di motivazione, l'insorgente non confrontandosi sufficientemente con
le opinioni espresse a fondamento del giudizio cantonale,"
- A proposito del fatto che
l'assicurata, cittadina svizzera (cfr. Doc. A4), sia di lingua madre tedesca va
sottolineato che l’art. 1a LPTCA, come visto, prevede che l’atto di ricorso
deve essere redatto in italiano;
- secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale
del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto
federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);
- in una sentenza del 13
aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il
Tribunale federale ha stabilito:
" il
Considerandi
principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura
giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF - che
vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57) - né al
diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle
disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett.
a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata
in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le
sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle
cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e
Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può
pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto
contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione
non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso
di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità,
concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione
dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.)";
- questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza del 16 gennaio 2001 nella causa J. pubblicata
in RDAT I-2002, pag. 296-298 e in una sentenza del 2 settembre 2003 nella causa
K., C 166/03;
- in un'altra sentenza I
438/05 del 23 settembre 2005, il TFA ha rilevato:
"
nulla muta infine all'esito del presente giudizio l'argomento ricorsuale
secondo cui l'interessato, di madre lingua tedesca, non avrebbe compreso il
tenore degli scritti sottopostigli dall'amministrazione in lingua italiana,
a questo proposito va infatti ricordato che nei rapporti con le
Autorità, la libertà di lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della
propria lingua materna, è limitata dal principio della lingua ufficiale e che,
salvo casi particolari qui non realizzati, non esiste di massima il diritto di
comunicare con le Autorità in una lingua che non sia quella ufficiale (DTF 127
V 219 consid. 2b/aa e rinvii; cfr. pure DTF 121 I 196 consid. 5a; Jörg Paul
Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 145 seg.),"
- a titolo abbondanziale va
rilevato che nella misura in cui l'assicurata sembra contestare non tanto il
fatto di essere stata dichiarata inidonea al collocamento bensì quello di non
avere beneficiato di indennità per la fase di progettazione (cfr. art. 71a LADI)
tale domanda deve essere inoltrata direttamente presso l'Ufficio regionale di
collocamento.
Dalla risposta (Doc. A25
punto 3) del 12 ottobre 2007 di __________, dip. fed. specialista del personale
presso l'URC di __________ ad una richiesta del 9 ottobre 2007 della Sezione
del lavoro (cfr. Doc. A24), sembrerebbe che, durante il colloquio di consulenza
del 26 settembre 2007, l'assicurata abbia effettivamente manifestato
l'intenzione di chiedere le prestazioni fondate sull'art. 71a LADI.
Il servizio cantonale è dunque
invitato ad approfondire immediatamente questo aspetto e ad appurare i motivi
per cui, su questo punto, non è (ancora) stata emessa una decisione formale,
invitando la consulente del personale ad agire in questo senso (su questo tema,
cfr. la STCA 38.2007.206 del 27 febbraio 2008 consid. 2.10.).
decreta 1. Il
ricorso non è ricevibile.
2.
Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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