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38.2007.104

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 marzo 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

24 gennaio 2008 il TCA ha assegnato all'assicurata un ultimo termine perentorio

di 10 giorni "per completare il ricorso specificando e motivando le

richieste ricorsuali e con l'invito a produrre la decisione impugnata, ciò con la

comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il ricorso sarebbe stato

dichiarato irricevibile" (Doc. III);

- l'art. 1a cpv. 1 LPTCA

prevede che:

" 1L’ atto di ricorso deve essere

redatto in lingua italiana su carta semplice e contenere:

a) l’ indicazione della decisione querelata;

b) una concisa esposizione dei fatti;

c) una breve motivazione;

d) le conclusioni del ricorrente.

- nella

presente fattispecie l'assicurata non ha completato il suo ricorso. Esso va

pertanto dichiarato irricevibile (cfr. STFA

U 260/03 del 24 dicembre

2003; DTF 123 V 335 seg., in particolare pag. 337-338:

" Da

dem Formerfordernis einer sachbezogenen Begründung nur dann Genüge getan ist,

wenn aus der Beschwerdeschrift ersichtlich ist, in welchen Punkten und weshalb

der angefochtene Entscheid beanstandet wird (BGE 113 Ib 287 f. mit Henweisen),

muss sich bei Anfechtung eines Entscheides, mit dem die Vorinstanz auf das

Begehren des Beschwerdeführers nicht eingetreten ist, die Begründung der

Verwaltungsgeriochtsbeschwerde notwendigerweise mit dieser Frage befassen (BGE

118 Ib 136 Erw. 2)";

STFA C 236/05 del 10 novembre 2005:

"

il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di affermare

a più riprese che se anche nel procedimento amministrativo la legge non pone

esigenze troppo severe riguardo alla forma e al contenuto dei ricorsi, nè

l'adempimento di questi requisiti formali va controllato con speciale rigore,

il ricorrente deve nondimeno far prova di diligenza e condurre la propria causa

con un minimo di cura, esporre le censure in modo intelligibile, precisare

perchè e in quale misura la decisione impugnata è contestata e formulare infine

le proprie conclusioni (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii),

questa Corte ha così precisato che il libero esame asserite

lesioni del diritto federale, che compete al Tribunale federale delle

assicurazioni nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, non esime i

ricorrenti dal presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con

riferimento alle opinioni espresse dalla precedente istanza, ritenuto che gli

insorgenti non possono ad esempio limitarsi ad opporre alle argomentazioni

contenute nell'atto impugnato la loro versione, senza spiegare perchè la

pronunzia dedotta in giudizio sarebbe contraria al diritto (PETER KARLEN, in:

Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2° ed., Basilea 1998, n.

3.75 e segg., pag. 114 segg.),

ora, il ricorso in esame difficilmente adempie le citate minime

esigenze di motivazione, l'insorgente non confrontandosi sufficientemente con

le opinioni espresse a fondamento del giudizio cantonale,"

- A proposito del fatto che

l'assicurata, cittadina svizzera (cfr. Doc. A4), sia di lingua madre tedesca va

sottolineato che l’art. 1a LPTCA, come visto, prevede che l’atto di ricorso

deve essere redatto in italiano;

- secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale i ricorsi redatti in lingua diversa da quella ufficiale

del Cantone possono essere dichiarati irricevibili senza violare il diritto

federale (cfr. DTF 102 Ia 36 seg., RU 83 III 56);

- in una sentenza del 13

aprile 1993 nella causa G. pubblicata in RDAT II 1993, pag. 216-217 il

Tribunale federale ha stabilito:

" il

Considerandi

principio della territorialità delle lingue nazionali nella procedura

giudiziaria è ormai pacifico e non è affatto contrario né all'art. 116 CF - che

vale soltanto nei rapporti con le autorità federali (DTF 83 III 57) - né al

diritto costituzionale non scritto della libertà della lingua, né alle

disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6 N. 3 lett.

a ed e CEDU; cfr. la massima della sentenza del 24 marzo 1986 in re H. pubblicata

in Rep. 1987 pag. 149; DTF 106 1a 302 consid. 2a e cit., 115 Ia 64; cfr. le

sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 19 dicembre 1989 nelle

cause Brozicek, Publications de la Cour, Série A, Vol. 167 N. 38 seg. e

Kamasinski, Vol. 168 N. 63 seg. e 72 seg.); la ricorrente, pertanto, non può

pretendere di utilizzare il tedesco davanti alle autorità ticinesi, in netto

contrasto con le disposizioni del diritto processuale cantonale ed a ragione

non assevera neppure che la Corte cantonale avrebbe fatto prova di un eccesso

di formalismo, dal momento che tale istanza le ha offerto la possibilità,

concedendole addirittura una proroga del temine, di procedere alla traduzione

dell'atto ricorsuale in lingua italiana (DTF 102 Ia 37 seg.)";

- questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza del 16 gennaio 2001 nella causa J. pubblicata

in RDAT I-2002, pag. 296-298 e in una sentenza del 2 settembre 2003 nella causa

K., C 166/03;

- in un'altra sentenza I

438/05 del 23 settembre 2005, il TFA ha rilevato:

"

nulla muta infine all'esito del presente giudizio l'argomento ricorsuale

secondo cui l'interessato, di madre lingua tedesca, non avrebbe compreso il

tenore degli scritti sottopostigli dall'amministrazione in lingua italiana,

a questo proposito va infatti ricordato che nei rapporti con le

Autorità, la libertà di lingua, che garantisce essenzialmente l'uso della

propria lingua materna, è limitata dal principio della lingua ufficiale e che,

salvo casi particolari qui non realizzati, non esiste di massima il diritto di

comunicare con le Autorità in una lingua che non sia quella ufficiale (DTF 127

V 219 consid. 2b/aa e rinvii; cfr. pure DTF 121 I 196 consid. 5a; Jörg Paul

Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 145 seg.),"

- a titolo abbondanziale va

rilevato che nella misura in cui l'assicurata sembra contestare non tanto il

fatto di essere stata dichiarata inidonea al collocamento bensì quello di non

avere beneficiato di indennità per la fase di progettazione (cfr. art. 71a LADI)

tale domanda deve essere inoltrata direttamente presso l'Ufficio regionale di

collocamento.

Dalla risposta (Doc. A25

punto 3) del 12 ottobre 2007 di __________, dip. fed. specialista del personale

presso l'URC di __________ ad una richiesta del 9 ottobre 2007 della Sezione

del lavoro (cfr. Doc. A24), sembrerebbe che, durante il colloquio di consulenza

del 26 settembre 2007, l'assicurata abbia effettivamente manifestato

l'intenzione di chiedere le prestazioni fondate sull'art. 71a LADI.

Il servizio cantonale è dunque

invitato ad approfondire immediatamente questo aspetto e ad appurare i motivi

per cui, su questo punto, non è (ancora) stata emessa una decisione formale,

invitando la consulente del personale ad agire in questo senso (su questo tema,

cfr. la STCA 38.2007.206 del 27 febbraio 2008 consid. 2.10.).

decreta 1. Il

ricorso non è ricevibile.

2.

Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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