38.2007.105
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31 marzo 2008Italiano25 min
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Numero d'incarto:
38.2007.105
Data decisione, Autorità:
31.03.2008, TCA
Titolo:
Rifiuto del condono indennità. TCA ha ritenuto di non avere sufficienti elementi per decidere sulla buona fede. Dagli atti non può essere escluso che ass. si ritenesse abile al lavoro almeno per attività confacenti allo stato di salute. In tal caso compilazione errata FAUT: negligenza lieve. Rinvio
BUONA FEDE
CONDONO
INDENNITÀ
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 28 agg. 31 LPGA
art. 43 cpv. 1 LPGA
art. 4 agg. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.105
rs
Lugano
31 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14
novembre 2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 14 novembre 2007 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la decisione del 27 settembre 2007 con la quale ha
respinto la domanda del 16 luglio 2007 di RI 1 volta a ottenere il condono
dell’importo di fr. 8'063.85 chiestogli in restituzione dalla Cassa cantonale
di disoccupazione per il periodo dal 7 novembre 2006 al 14 gennaio 2007, in
quanto egli, in quel lasso di tempo, era inabile al lavoro per malattia (cfr.
doc. A, 5, 8, 9).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 14 novembre 2007 l’assicurato ha inoltrato
tempestivo ricorso al TCA, postulando la concessione del condono.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha essenzialmente fatto
valere una situazione economica precaria, specificando l’importo del suo
reddito, nonché quello delle sue spese e osservando di avere attestati di
carenza beni a suo carico per un ammontare di fr. 56'599.45 (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 15/18 gennaio 2008 la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se la Sezione del lavoro a ragione
o no ha negato
all’assicurato il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr.
8'063.85 percepita indebitamente a titolo di prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione nel lasso di tempo dal 7 novembre 2006 al 14 gennaio
2008.
2.3. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.
1.1).
2.4. La
giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in
merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua
validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27 aprile
2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad
art 25, n. 45).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi
determinanti secondo la LPC.
Considerandi
2.
Per il calcolo delle spese
riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1.
quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b
capoverso 1 lettera a LPC,
2.
quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le
persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800
franchi l’anno;
c. per tutti,
quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui
premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il
calcolo delle prestazioni complementari.
3.
La franchigia per gli
immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75
000.
franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita
di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta
a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il
reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di
un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono computati come spese
supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.5
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002.
N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998.
N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
2.6
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti
a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo
qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere
bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende
Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in
den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht
grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in
Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von
Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber
dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze
wurde im Zuge
der
Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen
zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999
4585). (…)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf
verzichtet, von der
allgemeinen
Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen
festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen
ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie
altArt. 96 Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.
96.
LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was
dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende
Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht
"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf
also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative
o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag.
21).
2.7
Il TFA,
pronunciandosi nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere
ricevuto un salario durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale
aveva riconosciuto la buona fede nella percezione delle indennità in un
determinato periodo di controllo, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2
Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet
werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19. März
2002.
ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26. März
2002.
in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt hat,
keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine Bejahung der Gutgläubigkeit beim
Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung der Melde- oder Auskunftspficht
ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige Form eines fehlerhaften Verhaltens,
das die Annahme von Gutgläubigkeit ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw.
4b). Als der Beschwerdegegner die Taggelder für den Monat März 2002 gemäss
Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom 16. April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste
er von der in diesem Monat in der Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und
der ihm deswegen zustehenden Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm
daher nicht entgehen können, dass ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung
nicht oder zumindest nicht vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern,
wenn, wie im vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine
Mitarbeiterin des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich
erzielten Verdienst in Kenntnis gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner
diesen Gegebenheiten nicht die nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das
Mindestmass an Aufmerksamkeit aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen
in gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte
einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt
der Taggeldabrechnung für den Monat März 2002 nicht unverzüglich bei der
Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die offensichtlich zu hoch
ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen der vorinstanzlichen
Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit gewertet werden, sondern
ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu qualifizieren, welche einer
erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben entgegensteht. Die nach Art. 95
Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug
ist demnach nicht erfüllt, weshalb die Rückerstattung der für den Monat März
2002.
zu Unrecht ausgerichteten Taggelder im Betrag von Fr. 841.25 nicht
erlassen werden kann. (…)."
(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C
172/03)
In un
altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata
a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad
accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.
L'Alta
Corte ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
4.1
In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag
auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in
der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung
anzunehmen. Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die
ihr zu Hause obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20
%igen Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit
eine Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen,
kann dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar
bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft
korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche
Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten
Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu
vertreten.
4.2
Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass
die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder
jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der
Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung
für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.
Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer
geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer
Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an
Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles
erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen
annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer
Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres
erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser
Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie,
würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum
je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung
erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der
Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu
nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen
dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der ausgerichteten
Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene Beachtung schenkte,
muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit
aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und
unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V
181.
Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten Nachlässigkeit kann
angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem zufolge
Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen bezogenen
Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit Vorinstanz
und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche eine
erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"
(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C
70/03, consid. 4)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato
che:
"
(…) Nach der Rechtsprechung ist grobe
Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem
verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als
beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl.
auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu
Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)
2.8
Nella
presente evenienza la Sezione del lavoro ha negato all’assicurato il condono
della somma di fr. 8'063.85 percepita a torto a titolo di indennità di
disoccupazione.
L’amministrazione
ritiene che l’insorgente non adempia la condizione della buona fede, poiché sui
FAUT relativi al periodo dal 7 novembre 2006 al 14 gennaio 2007 non ha indicato
di essere inabile al lavoro, benché - sulla base di quanto certificato dal
medico curante Dr. med. __________ - fosse a conoscenza di tale sua incapacità
(cfr. doc. A, III).
RI 1, per
contro, sostiene di ossequiare i requisiti della buona fede e dell’onere
gravoso.
Riguardo
alla buona fede egli ha, segnatamente, indicato di non essere stato al
corrente, prima del febbraio 2007, della sua totale inabilità lavorativa.
Il
ricorrente ha precisato di avere continuato a effettuare, nel periodo in
questione, le ricerche di lavoro (cfr. doc. 3, 8, 11, 12).
Per
completezza è utile osservare che l’assicurato nell’atto ricorsuale non ha
espressamente ribadito tale sua posizione. Tuttavia, avendo postulato anche
davanti al TCA la concessione del condono facendo riferimento in particolare al
requisito della grave difficoltà finanziaria (cfr. doc. I), egli ha, implicitamente,
affermato di nuovo la propria buona fede e quindi rinviato alle argomentazioni
addotte nei precedenti stadi della procedura.
Chiamato
ora a pronunciarsi, il TCA ritiene di non avere sufficienti elementi per
potersi determinare con piena cognizione di causa sulla buona fede
dell’assicurato.
In effetti,
da una parte, la Sezione del lavoro, per negare la buona fede del
ricorrente, si è fondata sul fatto che quest’ultimo, nei FAUT afferenti al
periodo dal 7 novembre 2006 al 14 gennaio 2007, non ha specificato di essere in
malattia, quando, invece, il Dr. med. __________, spec. FMH in reumatologia,
rispondendo a dei quesiti postigli, nel mese di maggio 2007, dalla Cassa al
fine di stabilire se l’assicurato, nel lasso di tempo in questione, aveva
percepito a torto delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
oppure no (cfr. doc. 12), ha dichiarato:
"
(…) nel mio certificato del 29.11.2006 avevo
scritto che il paziente sia di nuovo in grado di riprendere un lavoro dopo
circa 2-3 mesi, vuol dire che nel periodo 7.11.06 al 14.1.2007 era effettivamente
inabile per ogni e qualsiasi lavoro. In occasione di un controllo il 27.2.2007,
il paziente mi aveva raccontato di aver ripreso un lavoro nella misura del 100%
(ma con minor reddito) il 15.1.2007. Vuol dire che il paziente ha dimostrato
buona volontà, visto che ha ripreso il lavoro prima della data che mi
aspettavo. Il Signor RI 1 era a conoscenza della sua inabilità al 100% finché
trovava un lavoro idoneo.” (Doc. 12)
D'altra
parte, il ricorrente ha, però, affermato di non avere mai visto l’attestazione
del 29 novembre 2006 menzionata dal Dr. __________ nello scritto alla Cassa
appena riportato e di aver ricevuto da parte del medico curante, con data del
29.
novembre 2006, unicamente una lettera con cui veniva invitato a mettersi in
contatto con il fisioterapista e alla quale erano allegati sia la relativa
prescrizione di fisioterapia, che i referti della RX del suo rachide
dorso-lombare del 13 novembre 2006 e della RMI della colonna lombare sempre del
13.
novembre 2006 (cfr. doc. 8, 11, 12, 3).
L’assicurato
ha pure asserito di avere sempre compiuto delle ricerche di lavoro, di avere
reperito un impiego con inizio il 15 gennaio 2007 e di essersi recato a tutti i
colloqui con il proprio collocatore (cfr. doc. 8, 11, 12).
Questa
Corte non può, così, prescindere dal sottolineare, in primo luogo, che se è
vero che il Dr med. __________, il 21 maggio 2007, ha dapprima indicato che
l’insorgente, nel periodo 7 novembre 2006-14 gennaio 2007, era inabile per ogni
e qualsiasi lavoro, è altrettanto vero che in seguito ha comunque puntualizzato
che il medesimo “… era a conoscenza della sua inabilità al 100% finché
trovava un lavoro idoneo” (cfr. doc. 12).
In secondo
luogo, che è altamente verosimile che l’assicurato, avendo iniziato a lavorare
presso la __________ di __________ il 15 gennaio 2007 (cfr. doc. 18), abbia
postulato presso tale ditta proprio nel periodo rilevante ai fini della lite sub
judice.
In simili
condizioni, non può essere escluso con la necessaria tranquillità che il
ricorrente, nell’arco di tempo dal 7 novembre 2006 al 14 gennaio 2007, si
ritenesse effettivamente abile al lavoro perlomeno per determinate occupazioni confacenti
al suo stato di salute.
In
quest’ultima ipotesi, l’assicurato, rispondendo negativamente alla domanda di
cui al punto n. 4 dei FAUT (“E’ stata/o impossibilitata/o a lavorare? In
seguito a malattia: dal ___ al ___”; cfr. doc. 19) non avrebbe commesso una
negligenza grave, bensì tutt’al più una negligenza lieve.
La buona
fede dell’insorgente, in tale caso, non potrebbe, pertanto, essere negata (cfr.
consid. 2.5.).
2.9
Secondo la
giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non
sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due
soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio
o procedere personalmente a tale complemento.
Un rinvio
all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità
della procedura né il principio inquisitorio.
In una
sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito
che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare
quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale
basterebbe a chiarire un fatto.
In proposito
cfr. pure STF I 327/06 del 17 aprile 2007 consid. 5.
Tale
giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina.
In
particolare, da G. Aubert, nella nota pubblicata in SJ 1993,
p. 560.
L'autore
ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui
è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario
disponendo delle perizie mediche (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 176).
Il
risultato della giurisprudenza citata è - secondo l'autore - quello di
ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della
procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito
temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli
assicuratori.
Nemmeno
l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince G. Aubert: da una
parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una
perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di
diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere
tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai
Tribunali (e, quindi, allo Stato).
Lo
scrivente TCA non può che condividere tali critiche.
In una
sentenza del 17 novembre 2000 nella causa C., C 206/00, pubblicata in DLA 2001,
p. 196s., la nostra Corte
federale ha ricordato - facendo riferimento ad una sua pronunzia apparsa in
RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente
giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che,
in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati.
Nell’evenienza
concreta ci si trova confrontati ad un accertamento sommario dei fatti.
La
Sezione del lavoro non ha, infatti, esperito alcun accertamento, ma si è basata
soltanto su quanto effettuato dalla Cassa nella procedura di restituzione
sfociata nella decisione del 25 giugno 2007 (cfr. doc. 9), anteriore alla
domanda di condono del 16 luglio 2007 (cfr. doc. 8).
L’amministrazione,
dopo un’attenta lettura degli atti formanti l’incarto trasmessole dalla Cassa,
doveva peraltro sapere che, senza perlomeno un complemento istruttorio, non
poteva essere affermata una negligenza grave dell’assicurato in relazione alla
mancata comunicazione del suo stato di incapacità lavorativa.
La
Sezione del lavoro ha, quindi, violato il disposto di cui all’art. 43 cpv. 1
LPGA.
Si giustifica, di conseguenza,
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti
all’amministrazione perché disponga accertamenti più approfonditi riguardo alla
fattispecie.
In particolare, l'amministrazione dovrà chiedere al Dr. med. __________,
previo svincolo dal segreto professionale da parte dell’assicurato, se ha
espressamente discusso con quest’ultimo della sua incapacità al lavoro e, se
sì, in quale occasione e in che termini, invitandolo a comprovare le proprie
allegazioni, segnatamente, se del caso, mediante la cartella clinica
dell’insorgente.
Inoltre la Sezione del lavoro Ufficio giuridico dovrà appurare -
esaminando, tra l’altro, l’incarto URC di __________ del ricorrente - se e
quali ricerche di lavoro questi ha intrapreso nel periodo dal 7 novembre 2006
al 14 gennaio 2007, quando si è candidato presso la __________,
se ha sempre presenziato ai colloqui di consulenza presso il proprio
collocatore e il tenore dei rispettivi verbali (per determinare se vi sono
elementi pertinenti per la decidere circa la buona fede dell’assicurato).
Sulla scorta delle relative risultanze, la Sezione del lavoro si
pronuncerà, infine, nuovamente in merito alla domanda di condono formulata
dall’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 14 novembre 2007 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi dei
consid. 2.8. e 2.9.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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