38.2007.106
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27 febbraio 2008Italiano28 min
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Numero d'incarto:
38.2007.106
Data decisione, Autorità:
27.02.2008, TCA
Titolo:
Inidoneità al collocamento.Prima dell'inizio della propria attività indip.disponibile per potenziale DL solo per c.ca 1 mese.Con l'avvio della nuova attiv.non più disponibile per il mercato del lavoro(inid.sogg.).Non diritto,quindi,a ind. compensative.Richiesta ind.per avvio attiv.indip.irricevibile
DATORE DI LAVORO
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
INDENNITÀ
IRRICEVIBILITÀ
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
art. 2223, 24 LADI
art. 71a segg. LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.106
rs
Lugano
27 febbraio
2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6
dicembre 2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 6 dicembre 2007 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la propria decisione del 7 novembre 2007 con la quale
ha ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento a decorrere dal 1° ottobre 2007, in
quanto, da una parte, prima dell’inizio della propria attività indipendente
quale gerente del __________ di __________ è stato a disposizione di un
potenziale datore di lavoro soltanto poco più di un mese, dall’altra, con
l’avvio della nuova attività non era più disponibile per il mercato del lavoro
(cfr. doc. 5; III).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, adducendo, segnatamente, che nel 2007, come era avvenuto negli anni
precedenti, ha svolto un’attività stagionale e che, dopo lunga riflessione, con
degli amici e colleghi, ha ritirato la gestione del __________ di __________.
Egli ha indicato che gli stessi si sono fatti iscrivere a RC – l’insorgente in
particolare quale socio e gerente con firma individuale con una quota di fr.
7'000.--. L’assicurato ha, poi, aggiunto che con effetto dal 1° ottobre 2007 si
è reiscritto in disoccupazione chiedendo gli aiuti previsti dalla LADI. Egli ha
sottolineato che, a precisa domanda della Sezione del lavoro, ha chiaramente
risposto che, vista la sua nuova attività, non sarebbe più stato disponibile,
dal profilo della disoccupazione, sul mercato del lavoro, poiché era principalmente
impegnato con la nuova attività lavorativa. L’assicurato ha, altresì,
specificato di essersi iscritto in disoccupazione per ricevere gli aiuti per il
tramite delle indennità di disoccupazione come guadagno intermedio,
limitatamente ai primi 2-3 mesi d’inizio dell’attività, oppure con l’aiuto
delle indennità speciali come risultava dalla sua lettera del 28 settembre
Fatti
2007. Egli ha sottolineato di avere dovuto ricorrere contro la decisione su
opposizione della Sezione del lavoro, poiché è stato reso inidoneo senza
neppure ottenere gli aiuti richiesti. L’insorgente ha contestato quanto
asserito dall’amministrazione riguardo al fatto che non avrebbe proseguito
l’iter per l’ottenimento degli aiuti desiderati, chiedendosi come poteva
inoltrare la relativa richiesta se già in occasione del colloquio con il suo
consulente e poi davanti alla Sezione del lavoro gli è stato fatto capire che
non era idoneo al collocamento.
Egli ha,
infine, concluso dichiarando di essere sempre stato molto trasparente con gli
uffici della disoccupazione (cfr. doc. I).
1.3. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del
lavoro ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento a partire dal 1°
ottobre 2007.
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
Il nuovo tenore
dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le
condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al
collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta
la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal
1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di
reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc.
E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al
collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se
l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta
di partecipare a un provvedimento isolato.
E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die
Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,
pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica, dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo
(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un
assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la
sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C
245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a
pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,
DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.
26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982
n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico
(cfr. Stauffer,
op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.4. La nostra
Massima Istanza ha comunque stabilito che l'idoneità al collocamento non è
soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra
l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
E' invece
dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che
occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti).
Al
riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA
ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude
au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de
distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en
considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le
dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6);
mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens,
par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il
subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction
proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125
V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).
Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail
à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre
d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer
sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches
d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (…)."
(cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C
287/03)
Al
riguardo cfr. pure STFA del 15 gennaio 2004 nella causa Service de l’emploi en matière
d’assurance-chômage c/ H., C 313/02, pubblicata in DLA 2004 N. 11 pag. 118 segg.
2.5. In una
sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del
TCA, il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che
era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire
per un perfezionamento linguistico all'estero.
In
un'altra sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una
decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che
aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul
mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima
dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare rilevato:
"
Ad ogni modo si osserva che anche nel merito
l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento,
questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che
a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo
per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento
(DTF 123 V 217 consid. 5° e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V 520, nel cui
ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un
assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima di un
periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e mezzo)."
In una
sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa
conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del
lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per
effettuare un perfezionamento linguistico.
In una
sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 il TFA ha stabilito che un assicurato,
iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è
stato dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15
marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio
2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare
nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto
inidoneo al collocamento.
L'Alta
Corte si è in particolare così espressa:
"
2.1 Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf
die Rechtsprechung erwogen, dass zufolge der Umdisposition in Form der Nachrekrutierung
am 13. Februar 2004 die Vermittlungsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt bis zum
Beginn der Rekrutenschule am 15. März 2004 unter der Annahme zu prüfen sei, der
Versicherte hätte die betreffende Disposition bereits vor oder spätestens bei
der Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung getroffen, wohingegen die
Vermittlungsfähigkeit bis zum Zeitpunkt der Nachrekrutierung in der Annahme zu
prüfen sei, der Beschwerdegegner hätte die Rekrutenschule - wie ursprünglich
geplant - erst im Sommer 2005 absolviert. Im Gegensatz zum AWA bejahte das
kantonale Gericht daher die Vermittlungsfähigkeit bis zum 13. Februar 2004 mit
der Begründung, der Zeitraum von rund 18 Monaten bis im Sommer 2005, während
welchem der Versicherte der Arbeitsvermittlung zur Verfügung gestanden wäre,
begründe keine Vermittlungsunfähigkeit. Für die Zeit nach der Nachrekrutierung
bis zum Beginn der Rekrutenschule hingegen sei die Vermittlungsfähigkeit auch
unter der Hypothese, der Beginn der Rekrutenschule am 15. März 2004 sei für den
Beschwerdegegner bereits am 15. Dezember 2003 festgestanden, zu verneinen, da
die konkreten Aussichten, in der zur Verfügung stehenden Zeit von rund 13
Wochen eine qualifizierte Tätigkeit als kaufmännischer Angestellter zu finden,
äusserst gering seien.
Auf die sorgfältigen und überzeugenden Erwägungen
kann verwiesen werden.
(...)
2.3 Dementsprechend kann auch im vorliegenden
Fall - wie dies die Vorinstanz korrekt erwogen hat - die Umdisposition erst auf
die Vermittlungsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt einen Einfluss haben. Dabei
erstreckt sich die Prüfung der konkreten Aussichten, in der zur Verfügung
stehenden Zeit angestellt zu werden, zugunsten des Versicherten auf die gesamte
Zeitspanne ab Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung bis Beginn der
Rekrutenschule, nicht
nur auf die Zeit ab Umdisposition bis Beginn der
Rekrutenschule, was unter den konkreten Umständen jedoch die
Vermittlungsfähigkeit ab dem Zeitpunkt der Nachrekrutierung trotzdem nicht zu
begründen vermag. Für den Zeitraum bis 13. Februar 2004 ist die
Vermittlungsfähigkeit mit dem kantonalen Gericht indessen zu bejahen. Vor der
Nachrekrutierung war einerseits ungewiss, ob der
Beschwerdegegner überhaupt militärdiensttauglich
sei, und andrerseits - bejahendenfalls - wann er in die Rekrutenschule
einrücken müsste. Insofern kann für diese Periode nicht von einer anderweitigen
Disposition auf einen bestimmten Termin und einer daraus resultierenden (zu)
kurzen Zeit für eine neue Beschäftigung ausgegangen werden. Allfällige
Considerandi
ungenügende Arbeitsbemühungen sodann wären - wie dies die Vorinstanz ebenfalls
korrekt darlegt -mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu
sanktionieren."
Infine,
in una sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007, il Tribunale federale ha negato
l'idoneità al collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro
per soli due mesi, argomentando:
"
Erschwerend war insbesondere, dass die Monate
Juli und August für kaufmännische Tätigkeiten - nicht wie beispielsweise für
das Gastgewerbe - typische Ferienmonate sind (vgl. auch den nicht publizierten Teil
der E. 3b des Urteils BGE 126 V 520). Daran vermag
nichts zu ändern, dass die Versicherte ab 27. Juni 2005 eine befristete Stelle
gefunden hat, denn angesichts der damaligen Lage auf dem Arbeitsmarkt konnte -
wie das kantonale Gericht dargelegt hat - bei prospektiver Beurteilung nicht
mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer Anstellung ausgegangen werden, sondern
musste eine solche als Glücksfall bezeichnet werden."
2.6
In
una direttiva pubblicata nella Prassi LADI 2006 / 29 la Segreteria di Stato
dell'economica (SECO) si è così espressa:
" L'assicurato
che, all'inizio della disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato
del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve poiché ha pianificato il
proprio tempo a partire da una determinata data (p.es. prima di un viaggio
all'estero, del ritorno definitivo al proprio Paese per uno straniero, del
servizio militare o di una formazione oppure se l'assicurato si lancerà in
un'attività indipendente, ecc.) non è in genere idoneo al collocamento, poiché
le possibilità di essere assunto sono troppo esigue.
Se l'assicurato è disponibile durante almeno tre mesi, egli è
considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a tre
mesi, l'idoneità al collocamento può eccezionalmente essere riconosciuta a un
assicurato se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e della
flessibilità dell'assicurato (p. es. se è disposto a esercitare un'attività al
di fuori della professione appresa e ad accettare occupazioni temporanee), egli
ha presumibilmente qualche possibilità di trovare un impiego."
Questa direttiva è stata
ripresa nella Circolare relativa all'indennità di disoccupazione in vigore dal
1° gennaio 2007, marginale B 227 nella quale la SECO ha inoltre rilevato:
"
(…)
Se invece un assicurato si ritira dal
mercato del lavoro durante il periodo in cui percepisce l’indennità di
disoccupazione in quanto ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa
data, ad esempio per trasferirsi definitivamente all’estero o per prestare
servizio militare, la sua idoneità al collocamento va esaminata come se avesse
annunciato questa circostanza al momento dell’iscrizione alla disoccupazione.
In tal caso la cassa terrà conto dell’intera durata della disoccupazione e non
soltanto del tempo rimanente prima della sua cancellazione dalla
disoccupazione.”
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.7
Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, dopo che il contratto di
impiego stagionale - dal 17 marzo al 30 settembre 2007 - con __________,
gestore del __________ __________ di __________, è giunto a termine, si è iscritto
nuovamente in disoccupazione il 26 settembre 2007 con effetto dal 1° ottobre
2007.
(cfr. doc. A1, 4, 5, 6, 8, 9). Egli ha dichiarato di cercare
un’occupazione al 100% quale impiegato di commercio (cfr. doc. 9).
L’insorgente,
all’inizio della propria disoccupazione, ha informato il consulente del
personale di avere ritirato, con altre due persone, la gerenza del __________
di __________ e che l’apertura del ristorante sarebbe avvenuta il 5 novembre
2007.
(cfr. doc. 8, 6).
In
effetti la ditta __________ è stata costituita mediante atto pubblico il 10
agosto 2007 e iscritta a RC il 28 agosto 2007 (cfr. doc. 6; estratto RC
reperibile al sito www.zefix.ch).
Risale a
tale data pure l’iscrizione a RC dell’assicurato quale socio e gerente con
diritto di firma individuale della Sagl menzionata. Egli detiene, inoltre, una
quota sociale di fr. 7'000.--. Le ulteriori due quote, di fr. 7'000.-- ciascuna,
sono possedute da __________, rispettivamente da __________, entrambi pure soci
gerenti con firma individuale (cfr. estratto RC).
Il
ricorrente nell’atto di opposizione del 14 novembre 2007 ha, poi, confermato
che la sua occupazione presso il citato ristorante è iniziata il 5 novembre
2007.
(cfr. doc. 4).
In
relazione alla gestione del __________ è utile rilevare, in primo luogo, che l’assicurato
e i suoi soci hanno previsto un’apertura annuale dell’esercizio pubblico. Nel
periodo invernale da lunedì a sabato dalle ore 6.30 alle 19.00 e nel periodo
estivo dalle ore 6.30 alle 24.00 (cfr. doc. 6).
In secondo
luogo, che i soci hanno interamente liberato le tre quote sociali di fr.
7'000.-- ciascuna. La società ha, altresì, acquistato l’inventario dal
precedente proprietario per la somma di fr. 150'000.-- suddivisa in parti
uguali tra i tre soci (cfr. doc. 6).
La Sagl
ha pure concluso un contratto di locazione per esercizio pubblico la cui durata
si estende dal 1° novembre 2007 al 30 ottobre 2017 e la cui pigione ammonta a
fr. 34'200.-- annui fino al 30 ottobre 2012 e a fr. 37'800.-- annui fino al 30
ottobre 2017 (cfr. doc. 6).
Infine, i
soci sono tutti e tre attivi in seno al Ristorante: __________ ricopre la
funzione di cuoco e di gerente. __________ collabora alla gestione e
l’assicurato si occupa della gestione, in particolare del servizio. E’ stata, inoltre,
assunta una cameriera a tempo pieno dal 5 novembre 2007 (cfr. doc. 6).
2.8
Chiamata ora
a pronunciarsi questa Corte rammenta dapprima che l'idoneità al collocamento,
quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata
in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che
esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STFA C 119/04
del 3 gennaio 2005 consid. 1; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991
pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
L’insorgente,
quando si è annunciato per il collocamento con effetto dal 1° ottobre 2007, era
disponibile per un potenziale datore di lavoro soltanto per un mese e quattro
giorni.
Egli,
infatti, già il 5 novembre 2007 ha iniziato la sua nuova attività (cfr. consid.
2.7
), la quale, alla luce degli elementi menzionati al considerando
precedente, in particolare dell’impegno finanziario sostenuto dai soci della __________,
della durata del contratto di locazione e dell’apertura annuale e per tutta la
giornata dell’esercizio pubblico, non risultava transitoria o accessoria.
Del resto
l’insorgente, in occasione dell’audizione dinanzi alla Sezione del lavoro del
30.
ottobre 2007, ha dichiarato che:
"
(…)
A precisa domanda rispondo
che dal momento dell’avvio della mia nuova attività lavorativa presso il __________
(il 05.11.2007) non sarò più disponibile, dal profilo della disoccupazione, al
mercato del lavoro poiché sarò principalmente impiegato in questa nuova attività
senza più ricercare o accettare se si presentassero dei nuovi lavori.” (cfr.
doc. 6).
Il TCA,
quindi, nella presente fattispecie, ritiene che l’assicurato, conformemente
alla giurisprudenza federale e alla Circolare del SECO menzionate ai consid.
2.5
e 2.6., non possa essere considerato idoneo al collocamento nel periodo
antecedente l’inizio dell’attività per il __________ di __________, e meglio dal
1° ottobre al 4 novembre 2007, considerato che il medesimo avrebbe potuto
impegnare la propria capacità lavorativa per un breve lasso di tempo (cfr. pure
STCA 38.2007.22 del 27 agosto 2007; STCA 38.2006.3 del 13 settembre 2006).
La
possibilità di reperire un impiego nella professione di impiegato di commercio
(cfr. doc. 9; consid. 2.7.) o in altre attività per un così breve periodo era
infatti estremamente limitata (cfr. STCA 38.2007.51 del 12 novembre 2007).
2.9
Il
ricorrente risulta inidoneo al collocamento anche per quanto attiene al lasso
di tempo a partire dal 5 novembre 2007.
Questa
conclusione si giustifica già solo alla luce di quanto affermato
dall’assicurato davanti all’amministrazione alla fine del mese di ottobre 2007,
ossia che dal 5 novembre 2007 non sarebbe più stato disponibile al mercato del
lavoro e non avrebbe più ricercato o accettato, se si fossero presentati, nuovi
lavori (cfr. doc. 6; consid. 2.8.).
In
effetti dal tenore di tale dichiarazione, come peraltro dal fatto che l’assicurato
per la nuova attività intrapresa ha effettuato, unitamente a due soci, degli
investimenti finanziari di importanza non trascurabile (cfr. consid. 2.7.), emerge
che il ricorrente non aveva nessuna intenzione di lasciare la propria
occupazione per la __________ di cui è socio e gerente.
In simili
condizioni, essendo risultato inidoneo al collocamento pure posteriormente al 5
novembre 2007, all’assicurato deve essere negato il diritto a indennità di
disoccupazione compensative per l’arco di tempo successivo al 5 novembre 2007.
La
richiesta dell’assicurato di essere posto al beneficio di prestazioni tenuto
conto del guadagno intermedio (cfr. doc. 6, I), deve, pertanto, essere respinta.
Il
computo del guadagno intermedio al fine della determinazione delle indennità
compensative a cui un assicurato ha diritto (cfr. art. 22, 23, 24 LADI) costituisce
infatti unicamente una modalità di calcolo dell’indennità spettante a un
assicurato.
Il
diritto a tali indennità implica, dunque, il previo adempimento dei presupposti
per beneficiare delle indennità di disoccupazione, fra i quali vi è appunto l’idoneità
al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
Se i
requisiti di cui all’art. 8 LADI non sono realizzati, nemmeno entra in linea di
conto un eventuale versamento di indennità giornaliere, a prescindere dal modo
secondo cui conteggiarle.
Riguardo
all’asserzione formulata dall’assicurato nel ricorso secondo cui se non fosse
entrato nella società, rimanendo dipendente della neo costituita ditta, avrebbe
potuto percepire le indennità di disoccupazione (cfr. doc. I), giova
evidenziare che in concreto decisivo per negare il diritto alle menzionate
indennità è comunque il fatto che il ricorrente, dichiarando di non essere
disponibile per il mercato del lavoro dal 5 novembre 2007, è risultato inidoneo
al collocamento soggettivamente, indipendentemente dal suo ruolo in seno alla
Sagl.
2.10
In relazione al
desiderio del ricorrente di ricevere un aiuto da parte dell’assicurazione
contro la disoccupazione mediante le indennità speciali per promuovere la sua
nuova attività (cfr. doc. I, 6), è utile segnalare che secondo l'art. 71a LADI
l'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere
un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90
indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività
(art. 71a cpv. 1 LADI). Per questa categoria di assicurati essa può assumere il
20.
per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù del
decreto federale del 22 giugno 1949 inteso a promuovere le cooperative di
fideiussione delle arti e mestieri. In caso di perdita l'indennità giornaliera
versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di
compensazione (art. 71a cpv. 2 LADI; cfr. SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V
212; STFA del 9 aprile 2001 nella causa C., C 291/00).
L'art.
71b cpv. 1 LADI stabilisce che gli assicurati possono pretendere il sostegno
previsto nell'art. 71a cpv. 1 se:
a. senza
colpa propria, sono disoccupati;
b. …
c. hanno
almeno 20 anni e
d. presentano
un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente
sostenibile e duratura.
Il cpv. 2
della medesima norma prevede che gli assicurati che adempiono le condizioni di
cui al cpv. 1 lett. a e c ed entro un termine di 9 mesi di disoccupazione
controllata presentano alla cooperativa di fideiussione un progetto elaborato
di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole
possono pretendere il sostegno previsto dall'art. 71a cpv. 2.
Il cpv. 3
enuncia che durante la fase di progettazione l’assicurato non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi
giusta l’articolo 17.
L'art.
71d LADI sancisce che al termine della fase di progettazione, ma al più tardi
con la riscossione dell'ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve
informare il servizio cantonale se intraprende un'attività lucrativa
indipendente. L'obbligo di comunicazione incombe alla cooperativa di
fideiussione se l'assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione (cpv.
1).
Se l'assicurato
intraprende un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento di
altre indennità giornaliere si applica un termine quadro di quattro anni. Le indennità
giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato
nell’articolo 27 (cpv. 2).
Ai sensi
dell'art. 95a OADI è considerata fase di progettazione il lasso di tempo
necessario all'assicurato per pianificare e preparare un'attività lucrativa
indipendente. Detta fase di progettazione inizia con l'autorizzazione della
domanda e termina dopo la riscossione delle indennità giornaliere speciali
autorizzate in virtù dell'art. 95b OADI.
Gli assicurati che possono
beneficiare delle indennità ex art. 71a LADI segg. sono liberi di scegliere la
forma giuridica per la loro attività indipendente. Possono creare società con o
senza personalità giuridica (cfr. Circolare sui provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro (PML) emessa dal SECO, ottobre 2004, p.to K11 il cui tenore
corrisponde al p.to K11 della Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato
del lavoro (PML) del gennaio 2008).
Dalle
carte processuali risulta che l’insorgente, dopo che l’URC gli aveva fornito la
necessaria documentazione a seguito dello scritto del 28 settembre 2007 (cfr.
doc. 8 allegato 2), non ha continuato l’iter afferente all’inoltro della
relativa domanda (cfr. doc. III).
L’assicurato
stesso, pur contestando quanto asserito dall’amministrazione, ha ammesso tale
circostanza con il ricorso, sostenendo che:
"
(…)
Mi chiedo come potevo
inoltrare la richiesta di aiuti se già al momento del colloquio con il mio
collocatore e inseguito davanti al signor __________, mi era stato fatto capire
che non ero idoneo al collocamento!” (Doc. I)
Il TCA non
può ora chinarsi sulla questione di sapere se l’assicurato non ha proseguito
con l’iter tendente all’ottenimento delle indennità di cui agli art. 71a LADI
segg. a seguito di un’eventuale mancata informazione da parte dell’URC, consistente,
se del caso, nel non avere indicato che la procedura per il sostegno ai fini
del promovimento dell’attività lucrativa indipendente e quella relativa alle
indennità di disoccupazione sono differenti e sottostanno a condizioni diverse.
Tale
quesito esula, in effetti, dalla presente vertenza.
E’ la
decisione su opposizione impugnata che determina l’oggetto dell’impugnazione
(cfr. DTF 130 V 388; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3;
STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4;
STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5;
DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e
DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).
In casu,
la decisione su opposizione contestata concerne unicamente il diniego del
diritto alle indennità di disoccupazione a causa dell’inidoneità al
collocamento dell’assicurato dal 1° ottobre 2007 (cfr. consid. 1.1.).
Al
riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un
determinato oggetto solo in presenza di una decisione su opposizione emessa da
un Istituto assicuratore LAINF (cfr. DTF 130 V 388; SVR 2003 EL nr. 2; STFA del
23.
dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del
19.
novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF
125.
V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V
276.
consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C.,
STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Su questo
punto il ricorso presentato dall'assicurato è, conseguentemente, irricevibile.
L’assicurato
può comunque ancora inoltrare la domanda volta alla concessione di indennità ex
art. 71a LADI segg. debitamente documentata, spiegando le ragioni per le quali
non l’ha interposta prima e chiedendo l’emanazione di una decisione formale in
merito da parte dell’URC di __________ con l’indicazione dei rispettivi rimedi
di diritto.
A titolo
abbondanziale va in ogni caso, osservato, per quanto concerne il merito della
richiesta di indennità ai sensi degli art. 71a LADI segg., che il TFA, in una
sentenza C 118/03 del 13 febbraio 2004, ha stabilito che gli assicurati che
riprendono un’attività già esistente non hanno diritto a tali indennità nel
caso in cui il progetto in questione non sia nella fase iniziale di semplice
idea, bensì si sia già concretizzato.
2.11
Alla luce di
tutto quanto esposto ai considerandi precedenti, questa Corte non può che
confermare la decisione su opposizione del 6 dicembre 2007 emanata dalla
Sezione del lavoro.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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