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Decisione

38.2007.106

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

2007. Egli ha sottolineato di avere dovuto ricorrere contro la decisione su

opposizione della Sezione del lavoro, poiché è stato reso inidoneo senza

neppure ottenere gli aiuti richiesti. L’insorgente ha contestato quanto

asserito dall’amministrazione riguardo al fatto che non avrebbe proseguito

l’iter per l’ottenimento degli aiuti desiderati, chiedendosi come poteva

inoltrare la relativa richiesta se già in occasione del colloquio con il suo

consulente e poi davanti alla Sezione del lavoro gli è stato fatto capire che

non era idoneo al collocamento.

Egli ha,

infine, concluso dichiarando di essere sempre stato molto trasparente con gli

uffici della disoccupazione (cfr. doc. I).

1.3. La Sezione

del lavoro, in risposta, ha chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. V).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Sezione del

lavoro ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento a partire dal 1°

ottobre 2007.

2.3. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

Il nuovo tenore

dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato le

condizioni necessarie per poter considerare un assicurato idoneo al

collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta

la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal

1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di

reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc.

E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al

collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se

l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta

di partecipare a un provvedimento isolato.

E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.

265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die

Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,

pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica, dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005

nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.

222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;

DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.

135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA

1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;

DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo

(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un

assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la

sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C

245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a

pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,

DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.

26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982

n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico

(cfr. Stauffer,

op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",

Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

2.4. La nostra

Massima Istanza ha comunque stabilito che l'idoneità al collocamento non è

soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra

l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

E' invece

dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che

occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58

e riferimenti).

Al

riguardo, in una decisione del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03, il TFA

ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

On ajoutera que, selon la jurisprudence, l'aptitude

au placement n'est pas sujette à fractionnement. Il convient en effet de

distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en

considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le

dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 s. consid. 6);

mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens,

par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il

subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction

proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in : ATF 125

V 59 consid. 6c/aa ; v. aussi DTA 2001 n° 5 p. 78 consid. 2).

Si un assuré n'est disposé à accepter qu'un travail

à temps partiel, on pourra admettre son aptitude au placement dans le cadre

d'une perte de travail partielle. Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer

sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches

d'emploi adéquates (arrêt non publié H. du 15 janvier 2004 [C 313/02], consid. 2.2). (…)."

(cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C

287/03)

Al

riguardo cfr. pure STFA del 15 gennaio 2004 nella causa Service de l’emploi en matière

d’assurance-chômage c/ H., C 313/02, pubblicata in DLA 2004 N. 11 pag. 118 segg.

2.5. In una

sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del

TCA, il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che

era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire

per un perfezionamento linguistico all'estero.

In

un'altra sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una

decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che

aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul

mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima

dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare rilevato:

"

Ad ogni modo si osserva che anche nel merito

l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento,

questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che

a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo

per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al collocamento

(DTF 123 V 217 consid. 5° e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V 520, nel cui

ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità di un

assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima di un

periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e mezzo)."

In una

sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa

conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del

lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per

effettuare un perfezionamento linguistico.

In una

sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 il TFA ha stabilito che un assicurato,

iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è

stato dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15

marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio

2004 (visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare

nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto

inidoneo al collocamento.

L'Alta

Corte si è in particolare così espressa:

"

2.1 Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf

die Rechtsprechung erwogen, dass zufolge der Umdisposition in Form der Nachrekrutierung

am 13. Februar 2004 die Vermittlungsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt bis zum

Beginn der Rekrutenschule am 15. März 2004 unter der Annahme zu prüfen sei, der

Versicherte hätte die betreffende Disposition bereits vor oder spätestens bei

der Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung getroffen, wohingegen die

Vermittlungsfähigkeit bis zum Zeitpunkt der Nachrekrutierung in der Annahme zu

prüfen sei, der Beschwerdegegner hätte die Rekrutenschule - wie ursprünglich

geplant - erst im Sommer 2005 absolviert. Im Gegensatz zum AWA bejahte das

kantonale Gericht daher die Vermittlungsfähigkeit bis zum 13. Februar 2004 mit

der Begründung, der Zeitraum von rund 18 Monaten bis im Sommer 2005, während

welchem der Versicherte der Arbeitsvermittlung zur Verfügung gestanden wäre,

begründe keine Vermittlungsunfähigkeit. Für die Zeit nach der Nachrekrutierung

bis zum Beginn der Rekrutenschule hingegen sei die Vermittlungsfähigkeit auch

unter der Hypothese, der Beginn der Rekrutenschule am 15. März 2004 sei für den

Beschwerdegegner bereits am 15. Dezember 2003 festgestanden, zu verneinen, da

die konkreten Aussichten, in der zur Verfügung stehenden Zeit von rund 13

Wochen eine qualifizierte Tätigkeit als kaufmännischer Angestellter zu finden,

äusserst gering seien.

Auf die sorgfältigen und überzeugenden Erwägungen

kann verwiesen werden.

(...)

2.3 Dementsprechend kann auch im vorliegenden

Fall - wie dies die Vorinstanz korrekt erwogen hat - die Umdisposition erst auf

die Vermittlungsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt einen Einfluss haben. Dabei

erstreckt sich die Prüfung der konkreten Aussichten, in der zur Verfügung

stehenden Zeit angestellt zu werden, zugunsten des Versicherten auf die gesamte

Zeitspanne ab Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung bis Beginn der

Rekrutenschule, nicht

nur auf die Zeit ab Umdisposition bis Beginn der

Rekrutenschule, was unter den konkreten Umständen jedoch die

Vermittlungsfähigkeit ab dem Zeitpunkt der Nachrekrutierung trotzdem nicht zu

begründen vermag. Für den Zeitraum bis 13. Februar 2004 ist die

Vermittlungsfähigkeit mit dem kantonalen Gericht indessen zu bejahen. Vor der

Nachrekrutierung war einerseits ungewiss, ob der

Beschwerdegegner überhaupt militärdiensttauglich

sei, und andrerseits - bejahendenfalls - wann er in die Rekrutenschule

einrücken müsste. Insofern kann für diese Periode nicht von einer anderweitigen

Disposition auf einen bestimmten Termin und einer daraus resultierenden (zu)

kurzen Zeit für eine neue Beschäftigung ausgegangen werden. Allfällige

Considerandi

ungenügende Arbeitsbemühungen sodann wären - wie dies die Vorinstanz ebenfalls

korrekt darlegt -mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu

sanktionieren."

Infine,

in una sentenza C 169/06 del 9 marzo 2007, il Tribunale federale ha negato

l'idoneità al collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro

per soli due mesi, argomentando:

"

Erschwerend war insbesondere, dass die Monate

Juli und August für kaufmännische Tätigkeiten - nicht wie beispielsweise für

das Gastgewerbe - typische Ferienmonate sind (vgl. auch den nicht publizierten Teil

der E. 3b des Urteils BGE 126 V 520). Daran vermag

nichts zu ändern, dass die Versicherte ab 27. Juni 2005 eine befristete Stelle

gefunden hat, denn angesichts der damaligen Lage auf dem Arbeitsmarkt konnte -

wie das kantonale Gericht dargelegt hat - bei prospektiver Beurteilung nicht

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer Anstellung ausgegangen werden, sondern

musste eine solche als Glücksfall bezeichnet werden."

2.6

In

una direttiva pubblicata nella Prassi LADI 2006 / 29 la Segreteria di Stato

dell'economica (SECO) si è così espressa:

" L'assicurato

che, all'inizio della disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato

del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve poiché ha pianificato il

proprio tempo a partire da una determinata data (p.es. prima di un viaggio

all'estero, del ritorno definitivo al proprio Paese per uno straniero, del

servizio militare o di una formazione oppure se l'assicurato si lancerà in

un'attività indipendente, ecc.) non è in genere idoneo al collocamento, poiché

le possibilità di essere assunto sono troppo esigue.

Se l'assicurato è disponibile durante almeno tre mesi, egli è

considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a tre

mesi, l'idoneità al collocamento può eccezionalmente essere riconosciuta a un

assicurato se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e della

flessibilità dell'assicurato (p. es. se è disposto a esercitare un'attività al

di fuori della professione appresa e ad accettare occupazioni temporanee), egli

ha presumibilmente qualche possibilità di trovare un impiego."

Questa direttiva è stata

ripresa nella Circolare relativa all'indennità di disoccupazione in vigore dal

1° gennaio 2007, marginale B 227 nella quale la SECO ha inoltre rilevato:

"

(…)

Se invece un assicurato si ritira dal

mercato del lavoro durante il periodo in cui percepisce l’indennità di

disoccupazione in quanto ha pianificato il proprio tempo a partire da una certa

data, ad esempio per trasferirsi definitivamente all’estero o per prestare

servizio militare, la sua idoneità al collocamento va esaminata come se avesse

annunciato questa circostanza al momento dell’iscrizione alla disoccupazione.

In tal caso la cassa terrà conto dell’intera durata della disoccupazione e non

soltanto del tempo rimanente prima della sua cancellazione dalla

disoccupazione.”

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.

2.7

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che RI 1, dopo che il contratto di

impiego stagionale - dal 17 marzo al 30 settembre 2007 - con __________,

gestore del __________ __________ di __________, è giunto a termine, si è iscritto

nuovamente in disoccupazione il 26 settembre 2007 con effetto dal 1° ottobre

2007.

(cfr. doc. A1, 4, 5, 6, 8, 9). Egli ha dichiarato di cercare

un’occupazione al 100% quale impiegato di commercio (cfr. doc. 9).

L’insorgente,

all’inizio della propria disoccupazione, ha informato il consulente del

personale di avere ritirato, con altre due persone, la gerenza del __________

di __________ e che l’apertura del ristorante sarebbe avvenuta il 5 novembre

2007.

(cfr. doc. 8, 6).

In

effetti la ditta __________ è stata costituita mediante atto pubblico il 10

agosto 2007 e iscritta a RC il 28 agosto 2007 (cfr. doc. 6; estratto RC

reperibile al sito www.zefix.ch).

Risale a

tale data pure l’iscrizione a RC dell’assicurato quale socio e gerente con

diritto di firma individuale della Sagl menzionata. Egli detiene, inoltre, una

quota sociale di fr. 7'000.--. Le ulteriori due quote, di fr. 7'000.-- ciascuna,

sono possedute da __________, rispettivamente da __________, entrambi pure soci

gerenti con firma individuale (cfr. estratto RC).

Il

ricorrente nell’atto di opposizione del 14 novembre 2007 ha, poi, confermato

che la sua occupazione presso il citato ristorante è iniziata il 5 novembre

2007.

(cfr. doc. 4).

In

relazione alla gestione del __________ è utile rilevare, in primo luogo, che l’assicurato

e i suoi soci hanno previsto un’apertura annuale dell’esercizio pubblico. Nel

periodo invernale da lunedì a sabato dalle ore 6.30 alle 19.00 e nel periodo

estivo dalle ore 6.30 alle 24.00 (cfr. doc. 6).

In secondo

luogo, che i soci hanno interamente liberato le tre quote sociali di fr.

7'000.-- ciascuna. La società ha, altresì, acquistato l’inventario dal

precedente proprietario per la somma di fr. 150'000.-- suddivisa in parti

uguali tra i tre soci (cfr. doc. 6).

La Sagl

ha pure concluso un contratto di locazione per esercizio pubblico la cui durata

si estende dal 1° novembre 2007 al 30 ottobre 2017 e la cui pigione ammonta a

fr. 34'200.-- annui fino al 30 ottobre 2012 e a fr. 37'800.-- annui fino al 30

ottobre 2017 (cfr. doc. 6).

Infine, i

soci sono tutti e tre attivi in seno al Ristorante: __________ ricopre la

funzione di cuoco e di gerente. __________ collabora alla gestione e

l’assicurato si occupa della gestione, in particolare del servizio. E’ stata, inoltre,

assunta una cameriera a tempo pieno dal 5 novembre 2007 (cfr. doc. 6).

2.8

Chiamata ora

a pronunciarsi questa Corte rammenta dapprima che l'idoneità al collocamento,

quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata

in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che

esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STFA C 119/04

del 3 gennaio 2005 consid. 1; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991

pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).

L’insorgente,

quando si è annunciato per il collocamento con effetto dal 1° ottobre 2007, era

disponibile per un potenziale datore di lavoro soltanto per un mese e quattro

giorni.

Egli,

infatti, già il 5 novembre 2007 ha iniziato la sua nuova attività (cfr. consid.

2.7

), la quale, alla luce degli elementi menzionati al considerando

precedente, in particolare dell’impegno finanziario sostenuto dai soci della __________,

della durata del contratto di locazione e dell’apertura annuale e per tutta la

giornata dell’esercizio pubblico, non risultava transitoria o accessoria.

Del resto

l’insorgente, in occasione dell’audizione dinanzi alla Sezione del lavoro del

30.

ottobre 2007, ha dichiarato che:

"

(…)

A precisa domanda rispondo

che dal momento dell’avvio della mia nuova attività lavorativa presso il __________

(il 05.11.2007) non sarò più disponibile, dal profilo della disoccupazione, al

mercato del lavoro poiché sarò principalmente impiegato in questa nuova attività

senza più ricercare o accettare se si presentassero dei nuovi lavori.” (cfr.

doc. 6).

Il TCA,

quindi, nella presente fattispecie, ritiene che l’assicurato, conformemente

alla giurisprudenza federale e alla Circolare del SECO menzionate ai consid.

2.5

e 2.6., non possa essere considerato idoneo al collocamento nel periodo

antecedente l’inizio dell’attività per il __________ di __________, e meglio dal

1° ottobre al 4 novembre 2007, considerato che il medesimo avrebbe potuto

impegnare la propria capacità lavorativa per un breve lasso di tempo (cfr. pure

STCA 38.2007.22 del 27 agosto 2007; STCA 38.2006.3 del 13 settembre 2006).

La

possibilità di reperire un impiego nella professione di impiegato di commercio

(cfr. doc. 9; consid. 2.7.) o in altre attività per un così breve periodo era

infatti estremamente limitata (cfr. STCA 38.2007.51 del 12 novembre 2007).

2.9

Il

ricorrente risulta inidoneo al collocamento anche per quanto attiene al lasso

di tempo a partire dal 5 novembre 2007.

Questa

conclusione si giustifica già solo alla luce di quanto affermato

dall’assicurato davanti all’amministrazione alla fine del mese di ottobre 2007,

ossia che dal 5 novembre 2007 non sarebbe più stato disponibile al mercato del

lavoro e non avrebbe più ricercato o accettato, se si fossero presentati, nuovi

lavori (cfr. doc. 6; consid. 2.8.).

In

effetti dal tenore di tale dichiarazione, come peraltro dal fatto che l’assicurato

per la nuova attività intrapresa ha effettuato, unitamente a due soci, degli

investimenti finanziari di importanza non trascurabile (cfr. consid. 2.7.), emerge

che il ricorrente non aveva nessuna intenzione di lasciare la propria

occupazione per la __________ di cui è socio e gerente.

In simili

condizioni, essendo risultato inidoneo al collocamento pure posteriormente al 5

novembre 2007, all’assicurato deve essere negato il diritto a indennità di

disoccupazione compensative per l’arco di tempo successivo al 5 novembre 2007.

La

richiesta dell’assicurato di essere posto al beneficio di prestazioni tenuto

conto del guadagno intermedio (cfr. doc. 6, I), deve, pertanto, essere respinta.

Il

computo del guadagno intermedio al fine della determinazione delle indennità

compensative a cui un assicurato ha diritto (cfr. art. 22, 23, 24 LADI) costituisce

infatti unicamente una modalità di calcolo dell’indennità spettante a un

assicurato.

Il

diritto a tali indennità implica, dunque, il previo adempimento dei presupposti

per beneficiare delle indennità di disoccupazione, fra i quali vi è appunto l’idoneità

al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

Se i

requisiti di cui all’art. 8 LADI non sono realizzati, nemmeno entra in linea di

conto un eventuale versamento di indennità giornaliere, a prescindere dal modo

secondo cui conteggiarle.

Riguardo

all’asserzione formulata dall’assicurato nel ricorso secondo cui se non fosse

entrato nella società, rimanendo dipendente della neo costituita ditta, avrebbe

potuto percepire le indennità di disoccupazione (cfr. doc. I), giova

evidenziare che in concreto decisivo per negare il diritto alle menzionate

indennità è comunque il fatto che il ricorrente, dichiarando di non essere

disponibile per il mercato del lavoro dal 5 novembre 2007, è risultato inidoneo

al collocamento soggettivamente, indipendentemente dal suo ruolo in seno alla

Sagl.

2.10

In relazione al

desiderio del ricorrente di ricevere un aiuto da parte dell’assicurazione

contro la disoccupazione mediante le indennità speciali per promuovere la sua

nuova attività (cfr. doc. I, 6), è utile segnalare che secondo l'art. 71a LADI

l'assicurazione può sostenere assicurati che intendono intraprendere

un'attività lucrativa indipendente e durevole mediante il versamento di 90

indennità giornaliere al massimo nella fase di progettazione di tale attività

(art. 71a cpv. 1 LADI). Per questa categoria di assicurati essa può assumere il

20.

per cento dei rischi di perdite per fideiussioni prestate in virtù del

decreto federale del 22 giugno 1949 inteso a promuovere le cooperative di

fideiussione delle arti e mestieri. In caso di perdita l'indennità giornaliera

versata all'assicurato è diminuita dell'importo pagato dal fondo di

compensazione (art. 71a cpv. 2 LADI; cfr. SVR 2002 ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V

212; STFA del 9 aprile 2001 nella causa C., C 291/00).

L'art.

71b cpv. 1 LADI stabilisce che gli assicurati possono pretendere il sostegno

previsto nell'art. 71a cpv. 1 se:

a. senza

colpa propria, sono disoccupati;

b. …

c. hanno

almeno 20 anni e

d. presentano

un progetto schematico di attività lucrativa indipendente, economicamente

sostenibile e duratura.

Il cpv. 2

della medesima norma prevede che gli assicurati che adempiono le condizioni di

cui al cpv. 1 lett. a e c ed entro un termine di 9 mesi di disoccupazione

controllata presentano alla cooperativa di fideiussione un progetto elaborato

di attività lucrativa indipendente, economicamente sostenibile e durevole

possono pretendere il sostegno previsto dall'art. 71a cpv. 2.

Il cpv. 3

enuncia che durante la fase di progettazione l’assicurato non deve

necessariamente essere idoneo al collocamento ed è esonerato dai suoi obblighi

giusta l’articolo 17.

L'art.

71d LADI sancisce che al termine della fase di progettazione, ma al più tardi

con la riscossione dell'ultima indennità giornaliera, l’assicurato deve

informare il servizio cantonale se intraprende un'attività lucrativa

indipendente. L'obbligo di comunicazione incombe alla cooperativa di

fideiussione se l'assicurato le ha sottoposto un progetto per valutazione (cpv.

1).

Se l'assicurato

intraprende un'attività lucrativa indipendente, per l'eventuale versamento di

altre indennità giornaliere si applica un termine quadro di quattro anni. Le indennità

giornaliere non possono superare complessivamente il numero massimo fissato

nell’articolo 27 (cpv. 2).

Ai sensi

dell'art. 95a OADI è considerata fase di progettazione il lasso di tempo

necessario all'assicurato per pianificare e preparare un'attività lucrativa

indipendente. Detta fase di progettazione inizia con l'autorizzazione della

domanda e termina dopo la riscossione delle indennità giornaliere speciali

autorizzate in virtù dell'art. 95b OADI.

Gli assicurati che possono

beneficiare delle indennità ex art. 71a LADI segg. sono liberi di scegliere la

forma giuridica per la loro attività indipendente. Possono creare società con o

senza personalità giuridica (cfr. Circolare sui provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro (PML) emessa dal SECO, ottobre 2004, p.to K11 il cui tenore

corrisponde al p.to K11 della Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro (PML) del gennaio 2008).

Dalle

carte processuali risulta che l’insorgente, dopo che l’URC gli aveva fornito la

necessaria documentazione a seguito dello scritto del 28 settembre 2007 (cfr.

doc. 8 allegato 2), non ha continuato l’iter afferente all’inoltro della

relativa domanda (cfr. doc. III).

L’assicurato

stesso, pur contestando quanto asserito dall’amministrazione, ha ammesso tale

circostanza con il ricorso, sostenendo che:

"

(…)

Mi chiedo come potevo

inoltrare la richiesta di aiuti se già al momento del colloquio con il mio

collocatore e inseguito davanti al signor __________, mi era stato fatto capire

che non ero idoneo al collocamento!” (Doc. I)

Il TCA non

può ora chinarsi sulla questione di sapere se l’assicurato non ha proseguito

con l’iter tendente all’ottenimento delle indennità di cui agli art. 71a LADI

segg. a seguito di un’eventuale mancata informazione da parte dell’URC, consistente,

se del caso, nel non avere indicato che la procedura per il sostegno ai fini

del promovimento dell’attività lucrativa indipendente e quella relativa alle

indennità di disoccupazione sono differenti e sottostanno a condizioni diverse.

Tale

quesito esula, in effetti, dalla presente vertenza.

E’ la

decisione su opposizione impugnata che determina l’oggetto dell’impugnazione

(cfr. DTF 130 V 388; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3;

STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4;

STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01 consid. 5;

DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e

DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti).

In casu,

la decisione su opposizione contestata concerne unicamente il diniego del

diritto alle indennità di disoccupazione a causa dell’inidoneità al

collocamento dell’assicurato dal 1° ottobre 2007 (cfr. consid. 1.1.).

Al

riguardo va ribadito che l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un

determinato oggetto solo in presenza di una decisione su opposizione emessa da

un Istituto assicuratore LAINF (cfr. DTF 130 V 388; SVR 2003 EL nr. 2; STFA del

23.

dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del

19.

novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF

125.

V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V

276.

consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C.,

STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

Su questo

punto il ricorso presentato dall'assicurato è, conseguentemente, irricevibile.

L’assicurato

può comunque ancora inoltrare la domanda volta alla concessione di indennità ex

art. 71a LADI segg. debitamente documentata, spiegando le ragioni per le quali

non l’ha interposta prima e chiedendo l’emanazione di una decisione formale in

merito da parte dell’URC di __________ con l’indicazione dei rispettivi rimedi

di diritto.

A titolo

abbondanziale va in ogni caso, osservato, per quanto concerne il merito della

richiesta di indennità ai sensi degli art. 71a LADI segg., che il TFA, in una

sentenza C 118/03 del 13 febbraio 2004, ha stabilito che gli assicurati che

riprendono un’attività già esistente non hanno diritto a tali indennità nel

caso in cui il progetto in questione non sia nella fase iniziale di semplice

idea, bensì si sia già concretizzato.

2.11

Alla luce di

tutto quanto esposto ai considerandi precedenti, questa Corte non può che

confermare la decisione su opposizione del 6 dicembre 2007 emanata dalla

Sezione del lavoro.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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