Lexipedia

Decisione

38.2007.107

Sospeso per 21 gg per essersi rifiutato di partecipare a un programma occupaz. Alcune mansioni effettivam.non conformi allo stato di salute dell'ass.Tuttavia altre mansioni,che gli sarebbero state con

4 marzo 2008Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG),

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, pag. 368 e

H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”,

Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und

Insolvenzentschädigung, Ed. Schultess, Zurigo 1998, Ad

art. 30, pag. 83; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di

collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo

n. 3, Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 71 segg..

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di

colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.6. Per quanto concerne l'entità della sanzione, il TFA in una

sentenza del 25 febbraio 2003 nella causa UCL c/ D.S. (C 262/01), si è

pronunciato su un ricorso dell'Ufficio cantonale del lavoro (dal 1° gennaio

2002: Sezione del lavoro) del Cantone Ticino inoltrato contro una decisione del

TCA in cui la sanzione inflitta a un'assicurata che si era rifiutata di

partecipare a un programma occupazionale di sei mesi era stata ridotta da 21

giorni a 12 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione,

in quanto l'amministrazione non aveva tenuto conto degli importanti oneri

familiari e della necessità per l'assicurata di riorganizzarsi la vita per il

periodo limitato di sei mesi.

L'Alta

Corte, benché il principio stesso della sospensione non fosse più controverso,

ha rilevato che l'occupazione temporanea prospettata all'interessata della

durata di sei mesi al 50% era stata giustamente considerata adeguata e conforme

all'età, alla situazione personale e allo stato di salute dell'assicurata,

poiché essa, pur lavorando al mattino al 50% quale impiegata di banca e

dovendosi occupare della figlia di due anni, oltre che del marito preparandogli

il pranzo, era comunque alla ricerca di un'occupazione a tempo pieno.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'UCL, ritenendo che nella fattispecie, a prescindere

dall'eventuale legittimità e portata delle direttive del SECO, il cui utilizzo

non dispenserebbe comunque dall'esaminare l'esistenza di eventuali motivi

plausibili atti a escludere ogni forma di colpa e dal tenere conto delle

singole particolarità del caso, la sospensione inflitta dall'UCL di 21 giorni

non appariva eccessiva. Nemmeno erano ravvisabili circostanze particolari che

avrebbero giustificato una riduzione, tali da rendere lieve la colpa

dell'assicurata.

Al

riguardo la nostra Massima Istanza ha osservato:

"

(…)

2.

2.1 La Corte cantonale si è distanziata dalla valutazione

operata dall'UCL e ha qualificato solo come leggera - e non come mediamente

grave - la colpa dell'assicurata. In particolare, non ha condiviso il

provvedimento amministrativo poiché esso avrebbe riprodotto

"meccanicamente (in funzione della durata della misura)", e quindi

senza tenere conto dell'insieme delle circostanze, le tabelle emanate dal seco

in materia (cfr. Prassi ML/AD 99/1 foglio A/1).

2.2 Per parte sua, l'Ufficio ricorrente, dando per scontato

che la durata della sospensione vada determinata a dipendenza della gravità

della colpa nel singolo caso e debba pertanto tenere conto di tutte le

circostanze concrete, censura nondimeno l'operato dei primi giudici e ritiene

che la sanzione inflitta dall'amministrazione, fondata sulle direttive emanate

dal seco al fine di eliminare le forti divergenze cantonali riscontrate in

materia, sarebbe già rispettosa del principio di proporzionalità, mentre gli

elementi soggettivi evocati dalla pronuncia impugnata non sarebbero tali da

giustificarne una riduzione.

3.

3.1 In una recente sentenza pubblicata in DTF 125 V 197,

resa nell'ambito applicativo dell'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre

1995, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di confermare

una sospensione per 20 giorni, ossia per la durata massima prevista dalla

normativa allora in vigore per i casi di colpa mediamente grave, decretata nei

confronti di un assicurato che non aveva dato (tempestivamente) seguito

all'ingiunzione dell'Ufficio di iscriversi a un (adeguato) programma

occupazionale di 6 mesi

mancando di conseguenza di parteciparvi. Similmente, in una

successiva sentenza 19 agosto 2002 in re K., C 355/01, questa Corte ha tutelato

la decisione di sanzionare con 23 giorni di sospensione un tale rifiuto. In

numerose altre occasioni, per contro, questo Tribunale ha ravvisato in casi

analoghi un comportamento gravemente colposo (cfr. art. 45 cpv. 2 lett. c

OADI).

Così, ha già avuto modo di convalidare la sospensione per 45

giorni di un assicurato che si era rifiutato, per la presenza di - peraltro

effettivi - problemi di schiena, di intraprendere, nell'ambito di un programma

occupazionale temporaneo, un'attività di custode presso una casa di cura, la

molteplicità delle funzioni inerenti a questa occupazione non essendo stata

ritenuta tale da causare un eccessivo e ripetuto carico della schiena (sentenza

12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99, C 382/00). Parimenti, in una

precedente sentenza, inedita, del 19 maggio 1999 in re S., C 54/98, il

Tribunale federale delle assicurazioni aveva stabilito che l'abbandono, dopo

pochi giorni e senza valido motivo, di un'occupazione temporanea assegnata

all'assicurato nell'ambito di un programma occupazionale, giustificava una

sospensione di (almeno) 31 giorni (cfr. pure sentenze 28 marzo 2001 in re Z., C

308/00, 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99).

Considerandi

II Tribunale federale delle assicurazioni, nella sua

giurisprudenza, qualifica infine, normalmente, come mediamente grave l'assenza

ingiustificata a un corso e l'interruzione del medesimo (cfr. sentenza 9

ottobre 2002 in re M., C 136/01, e i riferimenti ivi citati).

3.2

Ora, a prescindere dall'eventuale legittimità e portata

delle direttive del seco - questione che è stata lasciata aperta nella sentenza

citata del 21 maggio 2002 in re W. -, il

cui utilizzo non dispenserebbe comunque dall'esaminare preliminarmente

l'esistenza di eventuali "motivi plausibili" atti ad escludere ogni

forma di colpa (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI; DLA 2000 no. 21 pag. 101 e 1999,

no. 9 pag. 42) e, lasciando un margine di apprezzamento di 5 giorni (cfr. Prassi

-ML/AD 99/1 foglio A/1), consentirebbe

- indipendentemente da quanto affermato in sede di istruttoria cantonale dalla

rappresentante dell'Ufficio ricorrente - di ­tenere conto delle singole

particolarità del caso, la sospensione decretata dall'UCL nei confronti di D.S.

non appare eccessiva alla luce della giurisprudenza appena esposta.

3.3

Né sono ravvisabili circostanze particolari che

giustificherebbero una riduzione nella misura stabilita dalla Corte cantonale,

tali da rendere lieve la colpa dell'assicurata.

In particolare, non può essere considerato un motivo di riduzione

della colpa il fatto che l'occupazione temporanea proposta - peraltro ritenuta

adeguata (art. 72a cpv. 2 in relazione con l'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI) pure

dalla precedente istanza - mal si sarebbe conciliata con gli importanti oneri

familiari ed avrebbe di conseguenza obbligato l'assicurata a riorganizzare la

propria vita per sei mesi. A tale valutazione si oppone infatti non solo la

considerazione che

D.S. era, per propria decisione, alla ricerca - da ormai un anno e

sette mesi - di un'attività a tempo pieno (al 100 %) e pertanto, beneficiando

di prestazioni corrispondenti al grado di disoccupazione annunciato, avrebbe

anche potuto dare prova di maggiore disponibilità e capacità organizzativa

(cfr. sentenza citata del 29 gennaio 2001 in re R., consid. 3b), ma anche il

fatto che il programma occupazionale assegnato presso la Magistri Ticinesi

avrebbe comunque previsto la possibilità di adattare gli orari di lavoro alle

esigenze del caso. Ora, avendo mancato di presentarsi al colloquio prestabilito

ed essendosi rifiutata di perlomeno tentare di intraprendere l'attività

proposta, l'interessata ha vanificato, per propria colpa, questa opportunità

(cfr. sentenza 12 febbraio 2001 in re B., C 446/99, C 448/99 e C 382/00,

consid. 2b, come pure sentenza 29 gennaio 2001 in re R., C 412/99, consid. 3b).

3.4

Considerato l'insieme delle circostanze come pure

l'atteggiamento palesato dall'assicurata, che non solo non ha fornito la benché

minima prova in merito all'asserito contrattempo meccanico che le avrebbe

impedito di recarsi all'appuntamento del 9 ottobre 2000, ma nemmeno, si è

preoccupata, per quanto riferito dal responsabile del programma occupazionale e

per quanto da lei stessa ammesso nello scritto di risposta 27 novembre 2000

all'UCL, di. avvisare e giustificare (tempestivamente) l'assenza ed

eventualmente richiedere un nuovo appuntamento, non si giustificava di

stravolgere l'apprezzamento effettuato dall'amministrazione e di sanzionare la

violazione dell'obbligo di ridurre il danno di cui si è resa responsabile D.S.

mediante una sospensione del diritto all'indennità per colpa lieve.

4.

In tali condizioni, potendosi addirittura domandare se il

comportamento di D.S. non configurasse un comportamento gravemente colposo

passibile di sanzione ancora più severa, il ricorso di diritto amministrativo

si appalesa fondato, mentre la pronuncia querelata deve essere annullata." (cfr. STFA 25.2.2003 nella causa UCL c/ D.S., C 262/01)

Relativamente

alla sentenza del TFA del 12 febbraio 2001 nella causa B. (C 446/99, C448, C

382/00), menzionata nel giudizio appena citato, questo Tribunale constata che

erroneamente l'Alta Corte ha indicato che la sospensione di 45 giorni inflitta

a un assicurato per aver rifiutato, a causa di problemi alla schiena,

un'attività di custode nell'ambito di un programma occupazionale è stata

convalidata dalla stessa. In realtà, infatti, tale sanzione è stata ridotta

dalla nostra Massima Istanza a 20 giorni, in considerazione proprio dei

disturbi alla schiena che rendevano alcune mansioni concernenti l'occupazione

assegnata all'assicurato non adeguate al suo stato di salute.

In una

sentenza del 16 aprile 2003 nella causa M. (C 224/02), l'Alta Corte ha poi

ritenuto incensurabile la sospensione di 23 giorni inflitta a un assicurato per

non aver accettato un programma occupazionale senza validi motivi. Il rifiuto

dell'assicurato non poteva infatti essere giustificato, visto che dalle

dichiarazioni dell'organizzatore e del collocatore risultava che si sarebbero

tenute in considerazione le sue difficoltà nell'espletare determinati lavori

dovute a problemi di salute. Inoltre la comprensione della lingua tedesca da

parte dell'assicurato, benché non fosse la sua lingua madre, era buona, per cui

non appariva convincente la sua tesi, secondo la quale egli avrebbe capito di

dover effettuare lavori pesanti.

2.7

Nell'evenienza

concreta l'assicurato è stato invitato a partecipare ad un programma

d'occupazione temporanea (in seguito: POT) di __________, nel periodo dal 3

settembre al 31 dicembre 2007, dove egli avrebbe dovuto svolgere l'attività di

vendita, prezzatura, assistenza di cassa, e piccole pulizie (cfr. Doc. 12).

L'assicurato

si è rifiutato di iniziare il provvedimento inerente al mercato del lavoro

adducendo motivi di salute (problemi al ginocchio destro e alla schiena).

Al

riguardo il suo medico curante, dottor __________, specialista FMH in medicina

interna, in data 31 agosto 2007 si è in particolare così espresso:

"

(...)

Certifico che RI 1 è affetto da severa

artrosi al ginocchio dx (con ripercussioni sulla statica della colonna

vertebrale).

Per questo motivo non sono adatte attività

lavorative che comportino il mantenimento della posizione eretta per periodi

prolungati (alcune ore), salire o scendere le scale se non in modo occasionale,

sollevare pesi se non lievi e in maniera occasionale, e così via." (Doc.

12)

Fra gli

atti dell'incarto figura un messaggio di posta elettronica inviato il 4

settembre 2007 da __________, responsabile del POT, alla consulente del

personale del ricorrente, del seguente tenore:

"

Gentile signora,

al signor RI 1, visto le difficoltà che ha

presentato, abbiamo proposto di lavorare nella vendita mobili, le mansioni

sarebbero state le seguenti:

il mattino dalle 8 alle 10 in collaborazione con

altri avrebbe dovuto sistemare il negozio: rifornimento per esempio di libri,

prezzatura degli oggetti, piccole pulizie.

Dalle 10 alle 12 e il pomeriggio: assistenza alla

clientela, registrazioni di cassa, redazione dei bollettini di consegna,

aggiornamento tabelle.

Ho cercato di entrare nel dettaglio con lui su

quali sarebbero stati i suoi compiti rassicurandolo sul fatto che potevamo

affidargli mansioni che non richiedessero sforzi ma sembrava deciso a

ostacolare ogni proposta." (Doc. 12)

A questo

riguardo in data 20 settembre 2007 RI 1 ha in particolare rilevato:

"

(...)

Sulla disposizione della collocatrice signora __________

ho avuto l'incontro con la signora __________ della __________ il 30 agosto

2007, la quale mi informava sulle mansioni che dovevo svolgere.

Tali mansioni erano quelle di occuparmi del

carico e scarico delle merci con un furgone che serviva alla raccolta delle

masserizie di ogni genere presso a domicili vari, e la sistemazione della

suddetta merce nei depositi della __________.

Feci presente alla Sig.ra __________ che

determinati lavori non li potevo svolgere per la mia situazione fisica che è

venuta a crearsi da qualche mese a questa parte, poiché verso il mese di giugno

ho cominciato ad accusare dei forti dolori al ginocchio destro e a complicare

la situazione è stata una contusione al ginocchio causata da una scivolata da

un marciapiede il mese di agosto, tutto questo è stato fatto presente alla mia

collocatrice il giorno 28.08.07, presentando un certificato medico e che mi ero

sottoposto il giorno 27.08.07 a una radiografia al ginocchio (vedi certificato

medico allegato). Come risposta mi comunicava che avrei dovuto frequentare un

programma occupazionale e che avrei ricevuto il giorno dopo il 29.09.07 la

comunicazione di prendere contatto con la persona in questione.

Dopo questa precisazione, la Sig.ra __________ mi

sottoponeva una soluzione come venditore di mobili e oggettistica e altre

mansioni che non si discostavano a quelle elencate sopra, (VEDI CONDIZIONI

GENERALI DEL PROGRAMMA OCCUPAZIONALE), e facendomi visitare la struttura della __________

di mia competenza, dove notai delle incongruenze sotto tutti gli aspetti, che

possono compromettere la mia incolumità fisica, perché le strutture sono

fatiscenti. Purtroppo la gamba sinistra non può sopportare prolungati stress

giornalieri "il peso del corpo" peggiorando la mia situazione

attuale.

Ho chiesto più volte alla mia collocatrice (per

motivi professionali) subito all'inizio della disoccupazione se poteva farmi

fare dei corsi per avere una certificazione (art 33 o 41 della legge federale

sulla formazione professionale UDPP) per il genere di lavoro da me svolto da

molti anni (consulente finanziario e assicuratore e di sicurezza) di inglese

(lingua che i datori di lavoro in qualsiasi campo ora chiedono) o contabilità.

La risposta è sempre stata la stessa "alla sua venerabile età non è

possibile". Mi pare che questa risposta sia veramente poco professionale.

Si mettono dei paletti all'età. Chiedo solo un reinserimento dignitoso."

(Doc. 9)

Da quanto

appena esposto risulta che se, da una parte, talune delle attività che vengono

normalmente svolte presso il POT in questione non sono effettivamente conformi

alle condizioni di salute dell'assicurato, altre mansioni sarebbero state

concretamente assegnate a RI 1 dopo il colloquio con __________ (ad esempio prezzatura,

assistenza di cassa e piccole pulizie), tenevano invece debitamente conto delle

sue condizioni di salute.

Questo

Tribunale, nell'ambito di un'altra vertenza, ha del resto potuto recentemente

appurare durante un sopralluogo presso un altro POT, che l'attività presso un

programma di occupazione per la natura stessa di provvedimento inerente al

mercato del lavoro finanziato dalla LADI, presso istituzioni senza scopo

lucrativo e non in concorrenza diretta con l'economia privata (cfr. art. 64 a

cpv. 1 LADI e consid. 2.2), può essere strutturata durante la giornata con la

necessaria flessibilità in maniera tale da tenere sufficientemente conto di

problemi di salute dei singoli partecipanti (cfr. STCA 38.2007.97 del 28 febbraio

2008).

Di

conseguenza, siccome il programma di occupazione era adeguato, RI 1 era tenuto

ad accettarlo.

Non

avendolo fatto, senza peraltro neppure compiere un giorno di prova (cfr. al

riguardo consid. 2.4), egli deve essere sospeso dal diritto all'indennità di

disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI. Anche l'entità

della sospensione (21 giorni di sospensione) si rivela conforme alla gravità della

colpa (cfr. consid. 2.6) per cui la decisione su opposizione deve essere

confermata.

Quanto al

desiderio espresso dall'assicurato di potere essere inserito in provvedimenti

al mercato del lavoro di altra natura (cfr. Doc. 7 e Doc. 9), questo Tribunale

si limita a ricordare che, secondo la giurisprudenza, spetta ai consulenti

degli URC di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per

favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della

situazione del mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art.

85.

cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2007.8

del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13

maggio 1993).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster