38.2007.108
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13 marzo 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
38.2007.108
Data decisione, Autorità:
13.03.2008, TCA
Titolo:
Negato diritto a indennità di disoccupazione ad assicurata il cui marito è titolare (ditta individuale) di un esercizio pubblico per il quale ha lavorato prima della disoccupazione. NOn disparità di tratatmento con coloro che sono alle dipendenze di un dator dilavoro che non è il coniuge
INDENNITÀ
PARITÀ ED EQUITÀ DI TRATTAMENTO
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
art. 8 COST
art. 8 cpv. 1 let. a, b LADI
art. 31 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.108
rs
Lugano
13 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 11
dicembre 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione dell’11 dicembre 2007 la Cassa CO 1 (di seguito la
Cassa) ha confermato la precedente decisione del 20 novembre 2007 con cui ha
negato a RI 1 il diritto all’indennità di disoccupazione a decorrere dal 1°
novembre 2007, poiché suo marito è il titolare del __________ di __________,
presso cui essa ha lavorato dal mese di aprile al mese di ottobre 2007 (cfr.
doc. 12, 14).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, postulando la concessione delle indennità di disoccupazione.
A
sostegno della propria richiesta la ricorrente ha addotto, in particolare, di
avere lavorato per il __________ nel 2002 e 2003 con un contratto di lavoro di
durata stagionale, nonché, dopo una pausa dal 2004 al 2006 per occuparsi dei
suoi figli, nel 2007. L’insorgente ha, inoltre, asserito di essere una
dipendente a tutti gli effetti del __________ e di non avere alcun potere
decisionale all’interno dell’esercizio pubblico, il quale è stato ritirato dal
marito nel 1994 costituendo una ditta individuale.
Essa ha
precisato di non potersi permettere di influenzare le decisioni del marito per
quanto riguarda le assunzioni, i licenziamenti, le ordinazioni e i pagamenti –
compiti di cui si occupa esclusivamente il coniuge con il fiduciario.
L’assicurata,
infine, facendo riferimento alla Costituzione la quale ritiene i cittadini
tutti uguali con gli stessi diritti e doveri, ha indicato che questa situazione
è ingiusta e penalizzante (cfr. doc. I).
1.3. In risposta
la Cassa ha richiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.4. L’11 gennaio
2008 l’assicurata si è nuovamente pronunciata in merito alla fattispecie e ha
prodotto una dichiarazione del contabile del __________ (cfr. doc. VII; B).
1.5. La Cassa ha
presentato le proprie osservazioni al riguardo con scritto del 15 gennaio 2008
(cfr. doc. IX).
1.6. Il doc. IX è
stato trasmesso all’assicurata per conoscenza (cfr. doc. X).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2 Il TCA è
chiamato a stabilire se la ricorrente ha oppure no il diritto alle indennità di
disoccupazione a fare tempo dal 1° novembre 2007.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione
è, tra l’altro, che l’assicurato sia disoccupato totalmente o parzialmente e
che abbia subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a)
e b) che rinviano a loro volta agli art. 10 e 11 LADI).
2.3. L’art. 31
cpv. 3 LADI prevede che non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto:
a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui
tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell’azienda di
quest’ultimo;
c.
le persone che, come soci, compartecipi
finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano
o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell’azienda.
Fatti
I
disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non
contemplano una norma corrispondente.
Ciò non
comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto
del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle
persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai
loro coniugi.
In una
decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il
lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro
non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato
dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo
amministratore della ditta.
Sempre
secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è
equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA
(cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre
2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C
71/01).
Secondo
il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di
disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a
determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera
decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo
cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il
campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge
di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di
coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo
decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr.
sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza C
193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre
REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei
arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c
AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).
Visto che l’Alta Corte conferma costantemente il principio appena
esposto, ovvero il rifiuto delle indennità ai coniugi di persone con posizioni
analoghe a quelle di un datore di lavoro in seno alla società ex datrice di
lavoro di un assicurato (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008; STFA C 231/05
del 24 luglio 2006), il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione si
impone a maggiore ragione nei confronti del coniuge dell’ex datore di lavoro
che continua la propria attività (cfr. STCA 38.2007.81 del 13 febbraio 2008).
Il
principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e il coniuge di colui che
riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto
all’indennità di disoccupazione permette di evitare l’elusione delle
disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto alle quali non
avrebbero diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. b. e c LADI (cfr. DLA 2005 N.9 pag.
130; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 155/03 del 5 luglio 2004; B.
Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p.to
3.3.3.3.2. pag. 123, ).
2.4. Nella
Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) emessa dalla
SECO nel gennaio 2007, p.to B22-B23, al riguardo, è stato, poi, precisato che:
"
una persona che, durante il termine quadro per
la riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio
coniuge ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale
attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID
soltanto se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi
dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo
minimo di contribuzione di 12 mesi in un ‘azienda che non sia quella del
coniuge.
Il diritto all’ID va
invece riconosciuto dalla data del divorzio, della separazione giudiziale e
dalla data in cui il giudice decide misure di protezione dell’unione
coniugale."
2.5. Nell’evenienza
concreta è incontestata la circostanza che __________, nel periodo precedente
l’iscrizione in disoccupazione, ha lavorato quale dipendente del __________ di __________.
Il titolare della ditta individuale che gestisce questo grotto è suo marito
(cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch;
doc. 4, 5, 6, ).
Il
coniuge della ricorrente, in quanto titolare di una ditta individuale, è,
pertanto, stato il suo datore di lavoro.
__________,
inoltre, ha continuato, e continua tuttora, a gestire il __________ (cfr. estratto
RC; www.directories.ch).
In simili
condizioni, alla luce di quanto esposto ai consid. 2.3. e 2.4., l’insorgente -
coniuge dell’ex datore di lavoro - non ha diritto alle indennità di
disoccupazione a decorrere dal 1° novembre 2007.
Considerandi
La
ricorrente, benché licenziata dal marito, avrebbe potuto essere impiegata
nuovamente da quest’ultimo consentendole di influenzare la perdita di lavoro da
lei subita e rendendo così la sua disoccupazione difficilmente controllabile
(cfr. DLA 2005 N. 9 pag. 130; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid.
4.
).
Al
riguardo va, inoltre, osservato che la dichiarazione del contabile del __________,
secondo cui l’insorgente non influisce in alcun modo sull’andamento e sulla
direzione dell’esercizio pubblico (cfr. doc. B), è irrilevante ai fini della
presente vertenza.
In
effetti lo scopo del diniego del diritto all’indennità di disoccupazione
non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello
di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di
indennità di disoccupazione in favore del coniuge dell’ex datore di lavoro (per
alcuni casi relativi a persone che rivestono una posizione professionale
paragonabile a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi cfr. DLA 2003 N.
22.
pag. 240; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.).
2.6
Per quanto
attiene al fatto di aver versato, durante il periodo di attività lavorativa
presso il __________ del marito i contributi sociali, (cfr. doc. VII; 11),
compresi quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione, questa Corte
rileva che la nostra Massima Istanza in una sentenza C160/04 del 29 dicembre
2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una
persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a
seconda delle circostanze, non ha diritto all’indennità di disoccupazione
conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l’esenzione della
stessa e del suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i contributi
all’assicurazione contro la disoccupazione.
Il TFA si è confermato
nella propria giurisprudenza in un’altra sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005,
già citata ai consid. 2.4. e 2.8., relativa a un’assicurata a cui il diritto
alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la
stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una
Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico
socio gerente con diritto di firma individuale.
L’Alta Corte ha, tra
l’altro, osservato che:
" (…)
3.2
Né osta a
tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i
contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la
negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una
situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi
della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per
sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la
disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).
(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella
causa M., C 270/04)
2.7
Infine in
relazione alla censura sollevata dalla ricorrente di disparità di trattamento
con coloro che sono alle dipendenze di un datore di lavoro che non è il proprio
coniuge (cfr. doc. I, VII), giova ricordare che violano l'art. 8 Cost.fed. -
oltre agli atti legislativi che non hanno un motivo serio o oggettivo, o che
appaiono privi di senso o scopo - quelli che fanno delle distinzioni
inammissibili, che non trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della
fattispecie che la disciplina normativa vuole regolare, e quelli che -
all'opposto - omettono di fare delle distinzioni, laddove la diversità delle
circostanze da sottoporre alla norma impone, invece, di distinguere e che danno
luogo quindi a una parificazione inammissibile (cfr. DTF 124 V 163; DTF 111 Ia
326.
consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid.
5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b; RtiD II-2004 N.14).
Il TFA,
in una sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag.
130.
segg., relativa al diniego di indennità di disoccupazione a un assicurato,
marito della socia gerente della società della sua ex datrice di lavoro, ha
stabilito che il fatto che il convivente non sia soggetto all’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI (cfr. consid.2.3.) a tale disposizione non viola il principio
dell’uguaglianza giuridica.
La nostra
Massima Istanza, al riguardo, ha segnatamente osservato che:
"
(…)
S'il est vrai que cette jurisprudence fondée sur
l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable aux personnes qui entretiendraient
des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un
concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime résulte directement de la
loi qui exclut du droit à certaines prestations, le conjoint occupé dans
l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu'il
existe un risque de mise à contribution abusive de l'assurance. C'est ainsi
qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI
figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI (indemnité en cas
d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries), lequel
renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.
De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont
des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément
favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit
aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de
contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation
au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets
de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux
seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,
mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la
situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du
Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001 [C
354/00])."
Ne
discende che, non essendovi disparità di trattamento tra i coniugi e i
conviventi, nemmeno può esistere tra i coniugi e gli assicurati che non hanno
legami con il proprio datore di lavoro, soprattutto poiché, in ogni caso, come
sottolineato dall’Alta Corte, nel caso di simulazione al fine di eludere la
legge il diritto a indennità di disoccupazione deve comunque essere negato.
2.8
In simili circostanze, alla
luce di quanto qui sopra esposto, occorre concludere che l’assicurata non ha
diritto all’apertura di un termine quadro a fare tempo dal 1° novembre 2007.
La decisione su
opposizione dell’11 dicembre 2007 emessa dalla Cassa deve, conseguentemente, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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