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Decisione

38.2007.108

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I

disposti afferenti all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò non

comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento ipso facto

del diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle

persone che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai

loro coniugi.

In una

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale TF) ha, infatti, stabilito che il

lavoratore in posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro

non ha diritto all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato

dalla società anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo

amministratore della ditta.

Sempre

secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C 270/04; STFA del 22 novembre

2002 nella causa R., C 37/02 e STFA del 30 agosto 2001 nella causa B., C

71/01).

Secondo

il TFA, inoltre, il lavoratore che gode di una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro non ha diritto alle indennità di

disoccupazione quando, benché formalmente licenziato da una società, continua a

determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle in maniera

decisiva, poiché la perdita di lavoro non può essere verificata (al riguardo

cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43).

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha, poi, avuto modo di allargare il

campo applicativo della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 al coniuge

di una persona menzionata all'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, ossia di

coloro che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo

decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (cfr.

sentenza inedita del 26 luglio 1999 in re M., confermata ad es. dalla sentenza C

193/04 del 7 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre

REGINA JÄGGI, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei

arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c

AVIG, in: RSAS 2004 pag. 9 seg.).

Visto che l’Alta Corte conferma costantemente il principio appena

esposto, ovvero il rifiuto delle indennità ai coniugi di persone con posizioni

analoghe a quelle di un datore di lavoro in seno alla società ex datrice di

lavoro di un assicurato (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008; STFA C 231/05

del 24 luglio 2006), il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione si

impone a maggiore ragione nei confronti del coniuge dell’ex datore di lavoro

che continua la propria attività (cfr. STCA 38.2007.81 del 13 febbraio 2008).

Il

principio secondo cui il coniuge del datore di lavoro e il coniuge di colui che

riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro non hanno diritto

all’indennità di disoccupazione permette di evitare l’elusione delle

disposizioni relative alle indennità per lavoro ridotto alle quali non

avrebbero diritto ex art. 31 cpv. 3 lett. b. e c LADI (cfr. DLA 2005 N.9 pag.

130; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 155/03 del 5 luglio 2004; B.

Rubin, Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo – Basilea – Ginevra 2006, p.to

3.3.3.3.2. pag. 123, ).

2.4. Nella

Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (circolare ID) emessa dalla

SECO nel gennaio 2007, p.to B22-B23, al riguardo, è stato, poi, precisato che:

"

una persona che, durante il termine quadro per

la riscossione della prestazione, assume un impiego nell’azienda del proprio

coniuge ha diritto all’ID durante il termine quadro dopo aver lasciato tale

attività. Per contro, in un termine quadro successivo, essa ha diritto all’ID

soltanto se ha esercitato un’attività lucrativa dipendente per almeno 6 mesi

dopo aver lasciato l’azienda del suo coniuge o se ha acquisito un periodo

minimo di contribuzione di 12 mesi in un ‘azienda che non sia quella del

coniuge.

Il diritto all’ID va

invece riconosciuto dalla data del divorzio, della separazione giudiziale e

dalla data in cui il giudice decide misure di protezione dell’unione

coniugale."

2.5. Nell’evenienza

concreta è incontestata la circostanza che __________, nel periodo precedente

l’iscrizione in disoccupazione, ha lavorato quale dipendente del __________ di __________.

Il titolare della ditta individuale che gestisce questo grotto è suo marito

(cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch;

doc. 4, 5, 6, ).

Il

coniuge della ricorrente, in quanto titolare di una ditta individuale, è,

pertanto, stato il suo datore di lavoro.

__________,

inoltre, ha continuato, e continua tuttora, a gestire il __________ (cfr. estratto

RC; www.directories.ch).

In simili

condizioni, alla luce di quanto esposto ai consid. 2.3. e 2.4., l’insorgente -

coniuge dell’ex datore di lavoro - non ha diritto alle indennità di

disoccupazione a decorrere dal 1° novembre 2007.

Considerandi

La

ricorrente, benché licenziata dal marito, avrebbe potuto essere impiegata

nuovamente da quest’ultimo consentendole di influenzare la perdita di lavoro da

lei subita e rendendo così la sua disoccupazione difficilmente controllabile

(cfr. DLA 2005 N. 9 pag. 130; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid.

4.

).

Al

riguardo va, inoltre, osservato che la dichiarazione del contabile del __________,

secondo cui l’insorgente non influisce in alcun modo sull’andamento e sulla

direzione dell’esercizio pubblico (cfr. doc. B), è irrilevante ai fini della

presente vertenza.

In

effetti lo scopo del diniego del diritto all’indennità di disoccupazione

non è unicamente quello di sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello

di prevenire il rischio di un simile abuso che è insito nel pagamento di

indennità di disoccupazione in favore del coniuge dell’ex datore di lavoro (per

alcuni casi relativi a persone che rivestono una posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro e ai loro coniugi cfr. DLA 2003 N.

22.

pag. 240; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.).

2.6

Per quanto

attiene al fatto di aver versato, durante il periodo di attività lavorativa

presso il __________ del marito i contributi sociali, (cfr. doc. VII; 11),

compresi quelli per l’assicurazione contro la disoccupazione, questa Corte

rileva che la nostra Massima Istanza in una sentenza C160/04 del 29 dicembre

2004, pubblicata in DLA 2005 N. 16 pag. 201, ha stabilito che il fatto che una

persona che occupa una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, a

seconda delle circostanze, non ha diritto all’indennità di disoccupazione

conformemente alla DTF 123 V 236, consid. 7, non giustifica l’esenzione della

stessa e del suo datore di lavoro dall’obbligo di pagare i contributi

all’assicurazione contro la disoccupazione.

Il TFA si è confermato

nella propria giurisprudenza in un’altra sentenza C 270/04 del 4 luglio 2005,

già citata ai consid. 2.4. e 2.8., relativa a un’assicurata a cui il diritto

alle indennità di disoccupazione era stato negato, segnatamente in quanto la

stessa si era iscritta in disoccupazione dopo essere stata licenziata da una

Sagl sua datrice di lavoro nella quale il coniuge rivestiva la carica di unico

socio gerente con diritto di firma individuale.

L’Alta Corte ha, tra

l’altro, osservato che:

" (…)

3.2

Né osta a

tale conclusione la circostanza che la ricorrente abbia regolarmente pagato i

contributi sociali, questa Corte avendo a tal proposito ricordato che la

negazione delle indennità di disoccupazione a una persona che gode di una

situazione professionale paragonabile a quella di un datore di lavoro ai sensi

della giurisprudenza pubblicata in DTF 123 V 234 non giustifica ancora di per

sé un'esenzione dal pagamento dei contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (sentenza del 29 dicembre 2004 in re W., C 160/04, consid. 3).

(...)" (cfr. STFA del 4 luglio 2005 nella

causa M., C 270/04)

2.7

Infine in

relazione alla censura sollevata dalla ricorrente di disparità di trattamento

con coloro che sono alle dipendenze di un datore di lavoro che non è il proprio

coniuge (cfr. doc. I, VII), giova ricordare che violano l'art. 8 Cost.fed. -

oltre agli atti legislativi che non hanno un motivo serio o oggettivo, o che

appaiono privi di senso o scopo - quelli che fanno delle distinzioni

inammissibili, che non trovano cioè alcuna corrispondenza nelle diversità della

fattispecie che la disciplina norma­tiva vuole regolare, e quelli che -

all'opposto - omettono di fare delle distinzioni, laddove la diversità delle

circostanze da sottoporre alla norma impone, invece, di distinguere e che danno

luogo quindi a una parificazione inammissibile (cfr. DTF 124 V 163; DTF 111 Ia

326.

consid. 6; 109 Ia 327 consid. 4; 108 II 114 consid. 2b; 107 Ib 182 consid.

5a, 301; 100 Ia 75/76 consid. 4b; RtiD II-2004 N.14).

Il TFA,

in una sentenza C 193/04 del 7 dicembre 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 9 pag.

130.

segg., relativa al diniego di indennità di disoccupazione a un assicurato,

marito della socia gerente della società della sua ex datrice di lavoro, ha

stabilito che il fatto che il convivente non sia soggetto all’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI (cfr. consid.2.3.) a tale disposizione non viola il principio

dell’uguaglianza giuridica.

La nostra

Massima Istanza, al riguardo, ha segnatamente osservato che:

"

(…)

S'il est vrai que cette jurisprudence fondée sur

l'art. 31 al. 3 let. c LACI n'est pas applicable aux personnes qui entretiendraient

des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un

concubin), il n'en demeure pas moins que ce régime résulte directement de la

loi qui exclut du droit à certaines prestations, le conjoint occupé dans

l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, lorsqu'il

existe un risque de mise à contribution abusive de l'assurance. C'est ainsi

qu'une clause d'exclusion identique à celle de l'art. 31 al. 3 let. c LACI

figure - pour les mêmes motifs - aux art. 51 al. 2 LACI (indemnité en cas

d'insolvabilité) et 42 al. 3 LACI (indemnité en cas d'intempéries), lequel

renvoie à l'art. 31 al. 3 LACI.

De plus, les personnes qui, sans être mariées, ont

des liens personnels étroits avec leur employeur, ne sont pas forcément

favorisées par rapport à des conjoints. De manière générale, en effet, le droit

aux prestations doit être nié en présence de procédés ayant pour but de

contourner la loi. Par exemple, la jurisprudence considère qu'il y a simulation

au sens de l'art. 18 CO, opposable aux assurés, lorsque, pour éviter les effets

de l'art. 31 al. 3 lit. c LACI et percevoir des indemnités de chômage, les deux

seuls employés d'une entreprise se licencient et se réengagent mutuellement,

mais à raison de 50 %, dans l'attente d'un rapide rétablissement de la

situation de plein emploi (DTA 1996/1997 no 31 p. 170; cf. également arrêt du

Tribunal fédéral des assurances en la cause A. du 31 août 2001 [C

354/00])."

Ne

discende che, non essendovi disparità di trattamento tra i coniugi e i

conviventi, nemmeno può esistere tra i coniugi e gli assicurati che non hanno

legami con il proprio datore di lavoro, soprattutto poiché, in ogni caso, come

sottolineato dall’Alta Corte, nel caso di simulazione al fine di eludere la

legge il diritto a indennità di disoccupazione deve comunque essere negato.

2.8

In simili circostanze, alla

luce di quanto qui sopra esposto, occorre concludere che l’assicurata non ha

diritto all’apertura di un termine quadro a fare tempo dal 1° novembre 2007.

La decisione su

opposizione dell’11 dicembre 2007 emessa dalla Cassa deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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