38.2007.11
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19 aprile 2007Italiano24 min
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Numero d'incarto:
38.2007.11
Data decisione, Autorità:
19.04.2007, TCA
Titolo:
Sospensione prestazioni di 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro. L'assicurato deve ricercare già dal momento della notifica del licenziamento. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza, non è importante solo la quantità, bensì anche la qualità delle richerche effettuate.
ESIGIBILITÀ
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 17 cpv. 4 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
art. 45 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.11
DC/sc
Lugano
19 aprile
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 22
gennaio 2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di __________,
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 22 gennaio 2007 l’Ufficio regionale di
collocamento di __________ (di seguito: URC) ha modificato la precedente
decisione del 14 dicembre 2006 (cfr. doc. 6), riducendo da 9 a 5 giorni la
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 per
insufficienti ricerche di lavoro nel periodo settembre-novembre 2006 (cfr. Doc.
A1).
1.2. Contro questa
decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale si è così espresso:
"
Premetto che non voglio essere polemico, ma
purtroppo il trattamento che mi
è stato riservato mi ha lasciato molto amaro in bocca. Sono in disoccupazione
dal 1 ° giugno 2005 e nel frattempo ho usufruito di soli 155,8 giorni delle
indennità della disoccupazione, mentre per il rimanente ho sempre lavorato.
Come ben sapete anche Voi, la situazione del mercato del lavoro è disastrosa,
aggiungete la mia età, sono del 48, e i calcoli sono presto fatti. Ma
nonostante tutto, data la mia voglia di lavorare e grazie alle mie svariate
esperienze lavorative, me la sono cavata discretamente. Naturalmente ho dovuto
accettare ogni tipo di lavoro, sovente mal pagato e inferiori ai minimi
salariali dei contratti collettivi. Ma non mi lamento per questo, lavorare mi
piace e mi fa sentire ancora utile.
Quello che non mi va, è il fatto che il personale
dell'URC ragiona solo con il computer e il regolamento, al massimo, tengono
conto solo della mia quasi veneranda età, tutto il resto non conta nulla e mi
vedo costretto a riscrivere e fare fotocopie a iosa, tanto a loro non costano
niente, e mi vedo di nuovo a ripetere le stesse cose.
Dal 13 marzo 06 al 31 ottobre 06 ho cumulato
1377,25 ore lavorative presso due ditte. Aggiungiamo due ore giornaliere di
trasferta tra andata e ritorno che fanno altre 386 per un totale di 1763,25.
lo vivo solo, quindi oltre che lavorare, devo
fare la spesa se voglio mangiare e devo anche cucinarlo, devo lavarmi i panni,
stirarli, lavare le stoviglie, pulire la casa, non mi piace vivere in un
porcile.
Aggiunga inoltre il fatto che l'ultimo stipendio
di ottobre del __________ l'ho ricevuto solo al 22 novembre, che è tuttora in
corso un precetto esecutivo da parte di tutti i dipendenti per il saldo di fine
lavoro, ore straordinarie, vacanze, festivi, ecc. non sappiamo dove e se hanno
versato i contributi di legge,
le assicurazioni e tutto il resto. Nessuno è più reperibile dalla chiusura del __________.
In ottobre ci avevano assicurato di aver bisogno
degli uomini per i lavori di manutenzione e svuotamento delle canalizzazioni
dell'acqua. Poi invece hanno assunto dei pensionati svizzeri tedeschi,
chiaramente costano meno e sono esenti del pagamento dei contributi sociali.
Siccome non avevamo niente di scritto, non
abbiamo potuto far niente. Come risultato ho già perso la disoccupazione del
mese di settembre, ora mi hanno tolto anche nove giorni di disoccupazione.
A questo punto mi sorge un grosso dubbio, che
cosa vuole l'URC,
disoccupati che girino a raccogliere timbri
secondo il numero richiesto e basta? Se così fosse, basta rifiutare ogni
eventuale lavoro perché pesante o mal pagato, e così posso continuare a cercare
fino a quando troverò un posto che mi soddisfi pienamente.
lo non sono fatto di questa pasta, e perciò
continuerò ad accettare qualsiasi lavoro che sono in grado di fare, ma vorrei
anche che me ne diano la possibilità senza dover pagare lo scotto al termine
del contratto.
Chiedo pertanto a questo tribunale di valutare se
mai fosse possibile per me di soddisfare quanto pretende l'URC, o chi per lei,
dopo tante ore lavorative e di trasferta, e con il poco tempo a mia
disposizione per tutto il resto. Oltretutto non credo proprio che si possa
andare a cercare lavoro dopo le otto di sera. Chiedo pertanto a questo
tribunale di far annullare questa decisione che a mio avviso è ingiusta e
lesiva nei miei confronti perché ho più che dimostrato che il lavoro, anche se
a volte è pesante, non mi dà fastidio, e ho sempre accettato ogni posto che ho
trovato.
Già ho perso il mese di novembre e questa
ingiusta punizione mi metterà ancora più in
difficoltà."(Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 13 dicembre 2006 l'URC propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(...)
1. L'assicurato è al suo primo termine quadro.
(doc. 1)
2. Ho
svolto il momento informativo dei Diritti e Doveri il 31.03.2005. (doc. 2)
3. Il
promemoria RICERCHE DI LAVORO viene consegnato e firmato sia in data 1° aprile
05 che in data 11.11.05 al momento della reiscrizione presso i nostri uffici.
(doc. 3
4. La
problematica delle ricerche di lavoro prima dell'entrata in disoccupazione è
già stata oggetto di sanzione nel dicembre 2005. (doc. 4)
5. Durante
il 1° colloquio di reiscrizione del 12.12.06 la collega segnala la mancanza di
ricerche per i mesi di settembre/ottobre 2006 chiedendo giustificazioni di tale
comportamento.
Il
signor RI 1 dichiara che lavorava tante ore al giorno, 6 giorni su 7. (doc. 5)
6. In
data 14.12.06 la collega emette decisione di sanzione no. 211143930 di 9 giorni
per ricerche insufficienti. (doc. 6)
7. RI
1 in data 15.01.06 invia opposizione alla sanzione del 14.12.06. (doc. 7)
8. Il
sottoscritto dopo attento esame della situazione emette decisione su
opposizione in data 22 gennaio 2007 riducendo la sospensione di 9 giorni a 5
considerando sia l'età del signor RI 1 che le giustificazioni trasmesse in data
15.01.06. (doc. 8)"
(Doc.
III)
1.4. Il 29 marzo
2007 il Presidente del TCA ha invitato l'URC di __________ ad esporre più in
dettaglio le ragioni che l'hanno portato ad infliggere all'assicurato una
sanzione di 9 giorni poi ridotta a 5 (cfr. Doc. V).
Il
consulente capogruppo __________ il 30 marzo 2007 ha così risposto:
"
(...)
1. considerato
come già nel 2005 era stata decisa una sanzione per i medesimi motivi, in sede
di decisione di sanzione la corretta applicazione delle disposizione avrebbe
dovuto portare ad una sanzione di 12 giorni (settembre e ottobre nessuna
ricerca 4 + 4 gg; novembre ricerche svolte a partire unicamente dal 23.11.07, 3
gg., totale 12 gg.)
2.
La consulente di riferimento, nel decidere la sanzione, considerate le
argomentazioni addotte dal Signor RI 1 durante il colloquio del 12.12.06,
decideva una sanzione di soli 09 giorni (4+4 per settembre ed ottobre, ed 1
solo gg. per novembre considerato che dal 23.11. al 28.11.06 aveva comunque
svolto 11 ricerche spontanee (non veniva tenuta in considerazione l'età
dell'assicurato).
3.
In sede di opposizione è stato deciso una riduzione della sanzione
considerato che:
● L'assicurato ha quasi 60 anni(vedi direttiva 463 "valutando la
situazione di lavoratori anziani può essere applicata la seguente regola
pratica: ......... riduzione della durata di ½ per assic. con più di 60 anni, riduzione di 1/3 per assicurati con
più di 55 ani)
● L'assicurato era comunque a conoscenza dei suoi obblighi, essendo
già stato sanzionato nel 2005 per i medesimi motivi e avendo pure sottoscritto
il promemoria sulle ricerche di lavoro già in novembre 2005.
● Ne consegue una decisione di 4+4 50% 4 gg per settembre ed ottobre a
cui è stato aggiunto un solo giorno per novembre.
4.
Considerato come l'attività presso il __________ (villaggio __________) è
notoriamente di carattere stagionale, si poteva considerare tale aspetto e di
conseguenza valutare la mancanza di ricerche di lavoro non solo per i tre mesi
antecedenti la sua iscrizione, ma durante tutto l'anno conformemente alla disposizioni in vigore." (Doc. VI)
Al
riguardo l'assicurato il 12 aprile 2007 ha inoltrato le sue osservazioni,
rilevando in particolare:
"
(...)
Certo che fa un certo
effetto sapere che si è giudicati da chi ha un lavoro fisso, che emana leggi,
in questo caso per i disoccupati, senza sapere che nei servizi, si va ben oltre
alle quaranta ore settimanali, che non esistono il sabato e la domenica e i
giorni festivi infrasettimanali. E forse non sanno nemmeno che cosa significhi
lavorare sessanta o settanta ore la settimana saltando anche il giorno di
libero. Probabilmente non sanno neanche che per queste persone c'è solo una
soluzione, prendere o lasciare. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, per
chi vuol vedere, stipendi bassi, nessuna tredicesima, niente cassa pensioni, e
se reclami arriva subito la disdetta. E quando accetti queste condizioni pur di
lavorare, ecco che arriva lo stato che pretende, nonostante tutte le ore che
devi fare, che legga i giornali alla ricerca d'eventuali annunci di lavoro, che
invii delle offerte di lavoro o che ci vada direttamente. Vorrei vedere queste
persone a fare quello che
chiedono, se ci riuscissero sarebbero dei veri maghi."
(Doc. VIII)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato debba essere o meno sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro durante il
periodo di disdetta.
Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) ed anche fuori del
proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nella causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.3. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella
causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi
pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il Tribunale federale, pur
confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3
luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare
nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni
assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci
a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA del 6 febbraio 2007 nella causa
W., C 258/06, consid. 2.2.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04,
consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6
marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C
6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.4. Per quanto
concerne i lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni
ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di
lavoro.
Infatti
secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente
dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque
l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre
1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993
nella causa W.E., C 167/93).
In una
sentenza pubblicata in RDAT I-2003 pag. 327 seg. il TCA ha stabilito che i
lavoratori anziani devono compiere ricerche di lavoro nel periodo di disdetta
del contratto di lavoro, perlomeno fino ai 6 mesi precedenti il compimento
dell'età regolamentare per avere diritto a una rendita AVS.
Infatti
la Circolare concernente l'indennità di disoccupazione emessa dal SECO, in
vigore dal 1° gennaio 2002 e ritenuta conforme alla legge dal TCA, prevede che
l'autorità competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare
un impiego relativi soltanto agli ultimi 6 mesi che precedono l'età
regolamentare per beneficiare della rendita AVS.
L'art. 17
cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione
tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e
professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro
(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 28-29).
Il TCA
constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha
ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la
necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del
lavoro.
La stessa
Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente
Considerandi
un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:
"
Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994
lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch
einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,
a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die
Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle
Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,
a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität
der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Al riguardo cfr. pure STFA
del 13 marzo 2006 nella causa S., C 347/05.
Anche relativamente
ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella
commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso
di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi
dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un
periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità
minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA
(cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre
1993.
nella causa W.E., C 167/93).
In una
sentenza del 21 agosto 2006 nella causa A., C 179/04, l'Alta Corte ha
ricordato, che il concetto di lavoratori anziani si applica agli assicurati che
hanno compiuto __________:
"
3.1
Zu den genannten Zumutbarkeitskriterien
Alter und Gesundheitszustand ist vorab anzumerken, dass die Beschwerdeführerin
zur Zeit der vorgesehenen Änderung des Arbeitsverhältnisses 44-jährig war und
damit in einem Lebensabschnitt, in welchem Arbeitnehmende nicht wegen ihrer
Jugend oder auf Grund eines fortgeschrittenen Alters einer besonderen Schonung
bedürfen; unter älteren Arbeitnehmenden sind solche zu verstehen, die 55 Jahre
und älter sind, aber das AHV-Rentenalter noch nicht erreicht haben (Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band 1, Rz 26 zu Art. 16)."
In un'altra sentenza del 6 novembre 2006 nella causa C.,
C 275/05,
il TFA ha confermato la sospensione di 9 giorni inflitta ad un assicurato di __________,
che aveva compiuto insufficienti ricerche di lavoro durante gli ultimi due mesi
di disdetta del contratto di lavoro, ed ha rilevato:
"
Was die Dauer der Einstellung betrifft, haben
das RAV und das kantonale Gericht ein leichtes Verschulden und im dafür
geltenden Rahmen von 1 bis 15 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) die Sanktion
auf 9 Tage festgesetzt. Diese Bemessung der Einstellungsdauer ist unter
Berücksichtigung des der Verwaltung und der Vorinstanz zustehenden Ermessens,
in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht
eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit
Hinweisen), nicht zu beanstanden. Die dagegen vorgebrachten Einwände des
Beschwerdeführers, insbesondere dahingehend, in anderen Kantonen würden in
vergleichbaren Fällen weniger oder gar keine Einstelltage verfügt, lassen die
zulasten des Beschwerdeführeres verfügte und vorinstanzlichen bestätigte
Entscheid von neun Tagen nicht als unangemessen erscheinen."
2.5
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2.
bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di
sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per
insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1;
Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate
dal SECO al 25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2.
maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01.
2.6
Nella
presente fattispecie dalla documentazione agli atti risulta che l'assicurato si
è iscritto in disoccupazione dal 4 dicembre 2006 (cfr. doc. 10) dopo avere
lavorato a tempo determinato, dal 4 luglio al 31 ottobre, presso il villaggio
di vacanze __________ a __________ (cfr. Doc. 7, Doc. 9, Doc. 10).
Per quel
che riguarda il mese di novembre 2006 il ricorrente ha allegato 9 ricerche di
lavoro (cfr. Doc. 21-26).
Secondo
il TCA questi sforzi per reperire un impiego devono essere ritenuti
sufficienti. Si segnala comunque all'assicurato la necessità di effettuare
delle ricerche di lavoro su tutto l'arco del mese (nel caso concreto esse sono
invece state tutte svolte nel periodo dal 23 al 28 novembre 2006) e non di effettuare
solo ricerche spontanee, bensì anche di rispondere a degli annunci per posti
vacanti (cfr. la già citata sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2007
nella causa W., C 258/06: "Tatsächlich hat sich eine Arbeit suchende
Person in erster Linie auf offene und ausgeschriebene Stellen zu bewerben
(Urteil vom 20. Mai 1993 [C 296/02] E. 3.2).)"
Per i
mesi di settembre e ottobre, mentre ancora esercitava un'attività lavorativa, RI
1.
non ha invece saputo comprovare nessuna ricerca di lavoro.
Ora,
secondo la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3), l'assicurato deve
cercare un impiego anche prima di diventare disoccupato.
Quanto
alle affermazioni dell'assicurato che sottolinea di essere stato molto
impegnato con il suo lavoro (durante molte ore al giorno per 7 giorni la
settimana, cfr. consid. 1.2. e 1.4) questo Tribunale ricorda che secondo l'art.
329.
cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore
di lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un
altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q.,
38.2000
).
Il tempo
necessario per cercare un altro lavoro deve essere concesso anche ai lavoratori
legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere
(cfr. G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des obligations I.
Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad
art. 329 n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du
contrat de travail". Ed Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3
pag. 160).
L'assicurato,
non avendo cercato lavoro negli ultimi mesi del rapporto di lavoro di durata
determinata, ha dunque violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli
impone.
Di
conseguenza, a ragione l'URC di __________ l'ha sanzionato sulla base dell'art.
30.
cpv. 1 lett. c LADI.
Anche
l'entità della sanzione (4 giorni di sospensione per i mesi di settembre e
ottobre) risulta proporzionato alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.5),
tenuto conto dell'età dell'assicurato (cfr. consid. 2.4) e del fatto che egli
era già stato sanzionato in passato per il medesimo motivo (cfr. consid. 1.4).
In
conclusione, alla luce di quanto appena esposto, il ricorso deve essere
parzialmente accolto e l'entità della sanzione ridotta a 4 giorni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 22 gennaio 2007
è modificata nel senso che RI 1 è sospeso per 4 giorni dal diritto
all'indennità di disoccupazione.
2. Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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