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38.2007.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 aprile 2007Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).

2.3. La

giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato

anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro

prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella

causa S., C 138/05).

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966

N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987 pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella

causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti

degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".

Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi

pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C

49/00).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per

tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).

Il Tribunale federale, pur

confermando tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3

luglio 2003 nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare

nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni

assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci

a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA del 6 febbraio 2007 nella causa

W., C 258/06, consid. 2.2.; STFA del 12 luglio 2005 nella causa S., C 106/04,

consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C 199/05; STFA del 6

marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du Canton Vaud c/ B., C

6/05, consid. 3.2.).

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C

280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio

1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale

dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Per quanto

concerne i lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni

ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di

lavoro.

Infatti

secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente

dai loro obblighi gli assicurati di una certa età. Per principio dunque

l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA del 19 ottobre

1993 nella causa F.B., C 151/93; RDAT 1986 pag. 174; STFA del 24 novembre 1993

nella causa W.E., C 167/93).

In una

sentenza pubblicata in RDAT I-2003 pag. 327 seg. il TCA ha stabilito che i

lavoratori anziani devono compiere ricerche di lavoro nel periodo di disdetta

del contratto di lavoro, perlomeno fino ai 6 mesi precedenti il compimento

dell'età regolamentare per avere diritto a una rendita AVS.

Infatti

la Circolare concernente l'indennità di disoccupazione emessa dal SECO, in

vigore dal 1° gennaio 2002 e ritenuta conforme alla legge dal TCA, prevede che

l'autorità competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare

un impiego relativi soltanto agli ultimi 6 mesi che precedono l'età

regolamentare per beneficiare della rendita AVS.

L'art. 17

cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può

ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione

tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e

professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro

(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit., pag. 28-29).

Il TCA

constata che il TFA in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha

ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la

necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del

lavoro.

La stessa

Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., concernente

Considerandi

un'assicurata di 54 anni, ha inoltre rilevato che:

"

Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994

lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch

einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards,

a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die

Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle

Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards,

a.a.O.,. N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität

der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

Al riguardo cfr. pure STFA

del 13 marzo 2006 nella causa S., C 347/05.

Anche relativamente

ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella

commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso

di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi

dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un

periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità

minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA

(cfr. STFA del 19 ottobre 1993 nella causa F.B., C 151/93; STFA del 24 novembre

1993.

nella causa W.E., C 167/93).

In una

sentenza del 21 agosto 2006 nella causa A., C 179/04, l'Alta Corte ha

ricordato, che il concetto di lavoratori anziani si applica agli assicurati che

hanno compiuto __________:

"

3.1

Zu den genannten Zumutbarkeitskriterien

Alter und Gesundheitszustand ist vorab anzumerken, dass die Beschwerdeführerin

zur Zeit der vorgesehenen Änderung des Arbeitsverhältnisses 44-jährig war und

damit in einem Lebensabschnitt, in welchem Arbeitnehmende nicht wegen ihrer

Jugend oder auf Grund eines fortgeschrittenen Alters einer besonderen Schonung

bedürfen; unter älteren Arbeitnehmenden sind solche zu verstehen, die 55 Jahre

und älter sind, aber das AHV-Rentenalter noch nicht erreicht haben (Gerhards, Kommentar zum AVIG, Band 1, Rz 26 zu Art. 16)."

In un'altra sentenza del 6 novembre 2006 nella causa C.,

C 275/05,

il TFA ha confermato la sospensione di 9 giorni inflitta ad un assicurato di __________,

che aveva compiuto insufficienti ricerche di lavoro durante gli ultimi due mesi

di disdetta del contratto di lavoro, ed ha rilevato:

"

Was die Dauer der Einstellung betrifft, haben

das RAV und das kantonale Gericht ein leichtes Verschulden und im dafür

geltenden Rahmen von 1 bis 15 Tagen (Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV) die Sanktion

auf 9 Tage festgesetzt. Diese Bemessung der Einstellungsdauer ist unter

Berücksichtigung des der Verwaltung und der Vorinstanz zustehenden Ermessens,

in welches das Eidgenössische Versicherungsgericht ohne triftigen Grund nicht

eingreift (BGE 123 V 152 Erw. 2 mit

Hinweisen), nicht zu beanstanden. Die dagegen vorgebrachten Einwände des

Beschwerdeführers, insbesondere dahingehend, in anderen Kantonen würden in

vergleichbaren Fällen weniger oder gar keine Einstelltage verfügt, lassen die

zulasten des Beschwerdeführeres verfügte und vorinstanzlichen bestätigte

Entscheid von neun Tagen nicht als unangemessen erscheinen."

2.5

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in

caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

2.

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità

entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della

sospensione è prolungata in modo adeguato.

Per quel

che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una

sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4

giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di

sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per

insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con

proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1;

Lista delle sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate

dal SECO al 25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2.

maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01.

2.6

Nella

presente fattispecie dalla documentazione agli atti risulta che l'assicurato si

è iscritto in disoccupazione dal 4 dicembre 2006 (cfr. doc. 10) dopo avere

lavorato a tempo determinato, dal 4 luglio al 31 ottobre, presso il villaggio

di vacanze __________ a __________ (cfr. Doc. 7, Doc. 9, Doc. 10).

Per quel

che riguarda il mese di novembre 2006 il ricorrente ha allegato 9 ricerche di

lavoro (cfr. Doc. 21-26).

Secondo

il TCA questi sforzi per reperire un impiego devono essere ritenuti

sufficienti. Si segnala comunque all'assicurato la necessità di effettuare

delle ricerche di lavoro su tutto l'arco del mese (nel caso concreto esse sono

invece state tutte svolte nel periodo dal 23 al 28 novembre 2006) e non di effettuare

solo ricerche spontanee, bensì anche di rispondere a degli annunci per posti

vacanti (cfr. la già citata sentenza del Tribunale federale del 6 febbraio 2007

nella causa W., C 258/06: "Tatsächlich hat sich eine Arbeit suchende

Person in erster Linie auf offene und ausgeschriebene Stellen zu bewerben

(Urteil vom 20. Mai 1993 [C 296/02] E. 3.2).)"

Per i

mesi di settembre e ottobre, mentre ancora esercitava un'attività lavorativa, RI

1.

non ha invece saputo comprovare nessuna ricerca di lavoro.

Ora,

secondo la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.3), l'assicurato deve

cercare un impiego anche prima di diventare disoccupato.

Quanto

alle affermazioni dell'assicurato che sottolinea di essere stato molto

impegnato con il suo lavoro (durante molte ore al giorno per 7 giorni la

settimana, cfr. consid. 1.2. e 1.4) questo Tribunale ricorda che secondo l'art.

329.

cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore

di lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un

altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA del 2 maggio 2000 nella causa Q.,

38.2000

).

Il tempo

necessario per cercare un altro lavoro deve essere concesso anche ai lavoratori

legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere

(cfr. G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des obligations I.

Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad

art. 329 n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du

contrat de travail". Ed Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3

pag. 160).

L'assicurato,

non avendo cercato lavoro negli ultimi mesi del rapporto di lavoro di durata

determinata, ha dunque violato l'obbligo di ridurre il danno che la legge gli

impone.

Di

conseguenza, a ragione l'URC di __________ l'ha sanzionato sulla base dell'art.

30.

cpv. 1 lett. c LADI.

Anche

l'entità della sanzione (4 giorni di sospensione per i mesi di settembre e

ottobre) risulta proporzionato alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.5),

tenuto conto dell'età dell'assicurato (cfr. consid. 2.4) e del fatto che egli

era già stato sanzionato in passato per il medesimo motivo (cfr. consid. 1.4).

In

conclusione, alla luce di quanto appena esposto, il ricorso deve essere

parzialmente accolto e l'entità della sanzione ridotta a 4 giorni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 22 gennaio 2007

è modificata nel senso che RI 1 è sospeso per 4 giorni dal diritto

all'indennità di disoccupazione.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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