38.2007.12
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9 agosto 2007Italiano32 min
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Numero d'incarto:
38.2007.12
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, TCA
Titolo:
Inidoneità al collocamento:assicurato non disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro.Non dipsosto a lasciare l'impiego presso la SA,di cui era il solo dipendente e da lui fondata,con cui conseguiva guadagno intermedio al 50%con orari irregolari
DISOCCUPAZIONE
GUADAGNO INTERMEDIO
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 11 cpv. 1 LADI
art. 16 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.12
rs
Lugano
9 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 16
gennaio 2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 16 gennaio 2007 la Sezione del lavoro ha
confermato la precedente decisione del 20 ottobre 2006 con cui aveva ritenuto RI
1 inidoneo al collocamento a decorrere dal 26 agosto 2006.
L’amministrazione
ha motivato il proprio provvedimento, rilevando, da un lato, che l’assicurato,
lavorando per la __________ a orari irregolari e non essendo disposto ad
abbandonare tale attività - con cui conseguiva un guadagno intermedio -, non era
disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da
un datore di lavoro. Dall’altro, che il rapporto di lavoro con la __________, essendo
l’assicurato il fondatore e unico dipendente di questa società, appariva una
costruzione atipica in cui egli manteneva una libertà d’azione paragonabile a
quella di un indipendente (cfr. doc. A1, A5).
1.2. Contro la
decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il
quale ha chiesto l’assegnazione di indennità di disoccupazione a metà tempo
fino all’inizio del nuovo lavoro presso una ditta di costruzioni previsto per
il 1° maggio 2007.
L’assicurato,
a sostegno della propria impugnativa, ha addotto, in particolare, che è vero
che è stato uno dei fondatori della __________, ma che è altrettanto vero che
ha ceduto le proprie azioni (n.d.r.: nel 2006; cfr. doc. A7) ad un
valore di mercato inferiore a quello nominale in cambio di un’offerta di lavoro
a metà tempo nella ditta, fino a quel momento inattiva dal 1997.
L’assicurato,
in proposito, ha specificato di aver lavorato, a fare tempo dalla chiusura
della ditta, alle dipendenze di altre aziende, sempre quale fresatore per la
lavorazione del granito in genere e che dal 1° aprile 2006 ha fatto ricorso
all’assicurazione di disoccupazione, in quanto motivi di salute l’hanno
costretto a licenziarsi dalla __________.
Infine RI
1 ha negato di avere dichiarato di non volere abbandonare l’impiego per
un’attività a tempo pieno, puntualizzando che con lettera del 16 novembre 2006
ha indicato che, nel caso in cui gli fosse stata proposta un’occupazione
tenente convenientemente conto delle sue capacità, sarebbe stato disposto ad
accettare un lavoro al 100% (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 16 marzo 2007 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del
ricorso con sostanzialmente le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa
nella decisione su opposizione (cfr. doc. III).
1.4. In replica
l’assicurato ha presentato alcune ulteriori osservazioni (cfr. doc. V).
1.5. La Sezione
del lavoro si è espressa in merito con scritto del 23 aprile 2007 (cfr. doc.
VII).
1.6. L’assicurato,
il 4 maggio 2007, ha formulato alcune puntualizzazioni e ha trasmesso una
dichiarazione del 2 maggio 2007 dell’impresa di costruzioni __________, secondo
cui egli ha iniziato a lavorare presso tale ditta a partire dal 2 maggio 2007 come
magazziniere (cfr. doc. IX, IXbis).
1.7. L’amministrazione
si è pronunciata al riguardo con scritto del 15 maggio 2007 (cfr. doc. XI).
1.8. Il 19 giugno
2007 l’assicurato ha, segnatamente, inviato copia del conteggio di salario del
mese di maggio 2007 allestito dalla __________ e specificato che già con il
ricorso aveva confermato l’inizio del lavoro a tempo pieno presso un’azienda di
costruzioni (cfr. doc. XIII, XIIIbis).
1.9. Il 17 luglio
2007 la Sezione del lavoro, dopo essersi riconfermata in quanto espresso nella
risposta di causa, ha presentato alcune osservazioni in merito ai doc. XIII e XIIIbis
(cfr. doc. XV).
1.10. Il doc. XV è
stato inviato per conoscenza all’assicurato (cfr.doc. XVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’assicurato sia o meno idoneo al
collocamento a decorrere dal 26 agosto 2006.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid.
1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA
1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V
214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosen-versicherung",
Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio
diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora
più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella
causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STFA del 10 febbraio 2005 nella causa
M., C 245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998
consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF
120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986
n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2;
DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve, inoltre, essere ostacolata dal
mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37
e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha
stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso
che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale). E' invece dal profilo della
perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in
che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere
un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. STFA del 12 maggio 2004 nella causa
G., C 287/03; DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag.
126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti).
L'Alta
Corte ha poi confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la questione
dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base alla
disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le
circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del
lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono,
di regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio
di un'occupazione (cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004).
2.3. Secondo la
giurisprudenza federale l’idoneità al collocamento non è data, quando
l’assicurato non è pronto o non è in condizione di assumere un’attività
dipendente perché egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una
indipendente e nella misura in cui egli non può essere collocato quale
lavoratore dipendente in particolare non potendo o non volendo egli impiegare
la sua capacità lavorativa come pretende solitamente un datore di lavoro (cfr.
STFA del 21 agosto 2003 nella causa C., C 3/03; STCA del 16 marzo 2004 nella
causa C., 38.2003.60;, STCA del 23 luglio 2003 nella causa C., 38.2002.278;
STCA del 29 aprile 2003 nella causa M., 38.2002.244; STCA del 3 aprile 2003
nella causa P., 38.2002.180; STCA del 25 novembre 2002 nella causa C.,
38.2002.77 e STCA del 6 agosto 2002 nella causa A., 38.2001.195).
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg., il TFA ha stabilito che
l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria
disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al
di fuori dell'orario di lavoro normale.
Il fatto
che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé conciliabile
con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi sufficienti per
trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è inidoneità al
collocamento.
Il TFA si
è riconfermato nella propria giurisprudenza in una decisione del 17 dicembre
2002 nella causa F. (C 88/02).
In quell'occasione
la nostra Massima Istanza ha ammesso l'idoneità al collocamento di
un'assicurata che aveva intrapreso un'attività indipendente ma che comunque
poteva strutturare la propria attività in modo tale da poter esercitare un
lavoro salariato a metà tempo (che ha poi effettivamente reperito).
In una
decisione del 2 aprile 2003 nella causa A., C 166/02, chiamata a pronunciarsi
sull'idoneità al collocamento di un assicurato, disponibile all'80% ma alla
ricerca prevalentemente di un lavoro fisso a tempo pieno, che, dopo aver perso
il lavoro all'80%, in un primo tempo ha continuato la sua attività indipendente
intrapresa nella misura del 20% per completare il suo grado di occupazione e,
in seguito, ha costituito una Sagl con la quale ha concluso un contratto di
servizio con terzi impegnandosi a fornire una determinata prestazione entro un
tempo di nove mesi in ragione di 72 giornate al massimo, la nostra Massima
Istanza ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato dal Segretariato di
Stato dell'economia (SECO). L’Alta Corte ha quindi annullato le precedenti
decisioni e ha dichiarato l'assicurato inidoneo al collocamento dal 1° ottobre
2001.
In una
sentenza del 7 giugno 2004 nella causa C. (C 87/02) il TFA ha riconosciuto
l'idoneità al collocamento di un assicurato che esercitava un'attività
indipendente e si è così espresso:
"
(…)
6.3 Il lavoratore in posizione professionale analoga a
quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta l'inidoneità
al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale segnatamente quando
l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente e se le pratiche
per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire in sostanza
l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui egli ha
potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe sussistito il
rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327 consid. 1 a e
riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA
1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere considerato idoneo al
collocamento colui che, come amministratore unico della ditta o come
amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando la propria
attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili di mantenere
il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1 a e sentenze
ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in
re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2;
cfr. pure DTF 123 V 236 consid. 7).
6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare tale
attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento.
II fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti
di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende
sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti
intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie,
limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55
consid. 2b e dottrina citata). (…)"
Con
sentenza del 15 marzo 2006 nella causa L. (C 283/05) l’Alta Corte ha confermato
l’inidoneità al collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio
2004 allorché lo stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato,
infatti, da un lato, a fare tempo da tale data aveva preso in locazione un
locale commerciale, si era iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale
indipendente e aveva fatto iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva
allestito un business plan e progettava numerosi contatti all’estero.
Dall’altro, aveva svolto delle ricerche di impiego qualitativamente
insufficienti, in particolare poiché si limitavano al settore nel quale voleva
rendersi indipendente. Il TFA ha così concluso che le pratiche di avvio della
propria attività erano talmente avanzate che l’assicurato era più disponibile a
essere collocato.
Il TFA ha
pure negato l’idoneità al collocamento di un assicurato in una sentenza del 27
aprile 2006 nella causa M., C 200/05, nella quale si è così espresso:
"
(…)
Die dokumentierten Dispositionen gehen einerseits
über das Mass hinaus, welches noch die Annahme einer bloss vorübergehenden
selbständigen Tätigkeit zur Überbrückung der Zeit zwischen dem Stellenverlust
und dem Antritt einer weiteren Arbeit im Angestelltenverhältnis zuliesse; als
selbständige Zwischenerwerbstätigkeiten kommen nur zeitlich beschränkte und
investitionsarme Tätigkeiten in Frage (ARV 2002 S. 56 Erw. 2b). Die verhältnismässig
wenigen Bewerbungen bestätigen das Bild eines Versicherten, der seine
berufliche Zukunft nunmehr in einer unternehmerischen Tätigkeit sah. Zum andern
waren die sachbezüglichen Vorkehrungen schon im massgebenden Zeitraum von
Februar bis anfangs Juni 2004 auf ein vollzeitliches Engagement
angelegt, so dass der Beschwerdeführer nebenher kaum
noch über ausreichend zeitliche Kapazität zur Annahme und Ausübung einer
Lohnarbeit verfügt hat (vgl. wiederum das soeben zitierte Präjudiz, S. 55 Erw.
2b).“ (STFA del 27 aprile 2006 nella causa M., C 200/05, consid. 2.)
2.4. Inoltre relativamente, in particolare, ad assicurati
parzialmente disoccupati che esercitano un’attività a tempo parziale e che
cercano un’ulteriore occupazione per completare la prima, giova rilevare che il
fatto che essi non sono disposti ad abbandonare il loro impiego a tempo
parziale non costituisce in sé un motivo sufficiente per sancirne l’inidoneità
al collocamento (cfr. STFA del 14 ottobre 2002 nella causa SECO c/ H., C
190/02, consid. 2.2.2; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03,
consid. 3.1.).
L’Alta
Corte, in una sentenza del 7 novembre 2001 nella causa B., C 84/00, ha deciso
che un’assicurata, che era disponibile per un’attività al 20% unicamente due
pomeriggi alla settimana e solo per determinate combinazioni di giornate
(martedì e giovedì o lunedì e giovedì o lunedì e martedì), in quanto al mattino
doveva occuparsi del figlio e spesso del marito che non lavorava e che a
seguito di parecchi ricoveri all’anno in ospedale necessitava di particolari
cure, era inidonea al collocamento.
In un
successivo giudizio del 13 dicembre 2002 nella causa C., C 224/01, il TFA ha
decretato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata che si era iscritta in
disoccupazione ricercando un‘attività all’80%, poiché la stessa per il periodo
in questione, aveva investito molto tempo in una Sagl che si occupava del
collocamento di modelle, oltre che nella cura dei propri figli. Dagli atti erano,
infatti, emersi indizi a sostegno del fatto che l’occupazione presso la Sagl, a
prescindere che essa fosse o meno remunerata, era un’attività indipendente
durevole, cosicché l’assicurata oggettivamente non era più in grado di offrire
a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile.
La nostra
Massima Istanza, in una sentenza del 7 febbraio 2003 nella causa A., C 250/02,
ha poi considerato inidonea la collocamento un‘assicurata che, oltre a essere
attiva due-tre giorni al mese in una commissione cantonale, aveva ricevuto per
il semestre invernale l’incarico di insegnare presso un’università ed era
impegnata nella procedura di candidatura per continuare la carriera accademica.
Il TFA ha, in effetti, ritenuto che, in simili circostanze, la disponibilità
della stessa per il mercato generale del lavoro era temporalmente limitata, per
cui un suo collocamento risultava estremamente difficile.
Al
contrario l’Alta Corte, in una sentenza del 1° marzo 2004 nella causa D. (C
255/02), pubblicata in DLA 2004 N. 29 pag. 278 segg., ha ritenuto idonea al
collocamento un'assicurata madre di una bambina di non ancora tre anni, in
quanto disponibile a lavorare al 50%, a complemento dell'attività di aiuto
domestico al 50%, durante la fascia oraria serale, a partire dalle 17:00,
nell'ambito della ristorazione, settore che, come quello delle ausiliarie di
pulizia, necessitano di manodopera disposta a essere impiegata in orari
inusuali. La cura della bambina poteva, inoltre, essere affidata al marito dopo
il suo rientro a casa la sera.
Inoltre
con giudizio del 21 aprile 2005 nella causa R., C 127/04, la nostra Massima
istanza ha stabilito che un’assicurata che, dovendosi occupare di un figlio
piccolo, era disponibile a lavorare solamente durante certi orari era idonea al
collocamento. Infatti dall’esame del mercato del lavoro relativo ai settori
delle lavanderie e della ristorazione, in cui l’assicurata cercava
un’occupazione, nella zona limitrofa al suo domicilio, ossia nei Cantoni di
Zurigo, Zugo e Svitto, è emerso che essa, che poteva svolgere, grazie all’aiuto
del marito, un impiego la sera e durante tutto il sabato, era confrontata con
una scelta sufficientemente grande di posti di impiego a tempo parziale.
2.5. Per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle
decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la
decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 30 settembre 2002 nella
causa N., C 43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000
pag. 74; STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5
giugno 2000 nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi
citate).
Ciò vale
anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il
diritto alle prestazioni deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al
momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata
emessa la decisione negativa (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C
119/04 consid. 1; DTF 120 V 387 consid. 2; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V
102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
Eccezionalmente,
Fatti
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di
influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il
diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.;
RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582
consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
In casu,
pertanto, va esaminato il lasso di tempo dal 26 agosto 2006, corrispondente al
giorno a partire dal quale l’assicurato è stata ritenuto inidoneo al collocamento,
al 16 gennaio 2007 quando è stata emanata la decisione su opposizione
contestata.
La
dichiarazione di assunzione al 100% a decorrere dal 1° marzo 2007 redatta dalla
__________ il 28 febbraio 2007 e inviata dall’insorgente all’URC di __________
(cfr. doc. 1) e la dichiarazione del 2 maggio 2007 della __________ di __________,
prodotta al TCA, secondo cui l’assicurato ha iniziato a lavorare da quella
stessa data presso l’impresa di costruzioni citata come magazziniere (cfr. doc.
IX bis) - fatto del resto già ventilato con il ricorso del 12 febbraio 2007
(cfr. doc. I) -, sono, dunque, irrilevanti ai fini della presente vertenza.
2.6. Nell’evenienza
concreta la Sezione del lavoro ha negato all’assicurato l’idoneità al
collocamento, in primo luogo, in quanto, lavorando per la __________ a orari
irregolari e non essendo disposto ad abbandonare tale attività - con cui
conseguiva un guadagno intermedio -, lo stesso non era disponibile per il
mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di
lavoro. In secondo luogo, poiché il rapporto di lavoro con la __________,
essendo il ricorrente fondatore e unico dipendente di questa società, appariva
una costruzione atipica in cui egli manteneva una libertà d’azione paragonabile
a quella di un indipendente (cfr. doc. A1, A5).
L’assicurato
ha contestato tale decisione, asserendo principalmente che le azioni della __________
erano state cedute e che non corrispondeva al vero che non voleva abbandonare
l’impiego presso tale ditta. A tale proposito egli ha indicato che già con
lettera del 16 novembre 2006 aveva precisato che, se gli fosse stata proposta
un’occupazione a tempo pieno adeguata alle sue capacità, sarebbe stato disposto
ad accettarla (cfr. doc. I).
2.7. Questa Corte,
chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che l’insorgente
si è iscritto in disoccupazione il 1° dicembre 2005, aprendo il quarto termine
quadro per la riscossione di prestazioni.
Dalla “Conferma
di iscrizione” dell’11 gennaio 2006 emerge che egli ha dichiarato di ricercare
un impiego a tempo pieno a ore di sera, quale fresatore, conduttore di macchine
edili, autista di camion (cfr. doc. 17, 29, A1).
Il
ricorrente, dal 22 maggio 2006, ha poi iniziato un’attività al 50% quale
fresatore presso la __________ di __________, la quale è stata inattiva dal
1997 al 2006 (cfr. doc. 24, 23, 11).
Dall’estratto
del Registro di commercio relativo alla ditta citata risulta che la stessa è
stata fondata nel 1984 e che l’assicurato ne è stato amministratore unico con
diritto di firma individuale dal maggio 1997 al marzo 2005.
A partire
dal 14 marzo 2005 la carica di amministratore unico è stata assunta da __________
(cfr. doc. 20; www.zefix.ch).
L’insorgente
è stato, inoltre, uno dei soci fondatori della ditta (cfr. 9, 11, 12).
Egli ha,
però, dichiarato di aver ceduto nel 2006 la sua parte di azioni al portatore a __________
(cfr. doc. 3, 9, 11).
L’assicurato,
presso la __________, dove conseguiva guadagno intermedio (cfr. doc. 1),
lavorava con orari flessibili irregolari al mattino o al pomeriggio o
parzialmente sia al mattino che al pomeriggio, in quanto l’attività prevedeva
di preparare il materiale e consegnarlo quando richiesto (cfr. doc. 23, 17).
Egli era
peraltro l’unico dipendente e si occupava in modo indipendente della
conduzione, organizzazione del lavoro e manodopera (cfr. doc. 17).
In
occasione del colloquio di consulenza del 25 agosto 2006 il ricorrente ha
altresì dichiarato che, sebbene fosse iscritto con una disponibilità al 100%,
nel caso in cui avesse avuto la possibilità di essere assunto a tempo pieno,
non era disposto a lasciare l’impiego con cui conseguiva guadagno intermedio al
50% (cfr. doc. 22).
Egli ha
ribadito tale sua posizione durante l’audizione del 14 settembre 2006 dinanzi
alla Sezione del lavoro, specificando, da una parte, che, se si fosse
presentata l’opportunità di essere impiegato a tempo pieno da un’altra azienda,
avrebbe avuto difficoltà ad accettare, poiché l’assunzione avrebbe implicato la
fine dell’occupazione presso la __________ - ben avviata e con buone
prospettive future, in particolare quella di essere impiegato a tempo pieno -,
nonché, essendo l’unico dipendente, la chiusura della società stessa.
Dall’altra,
che avrebbe più facilmente accettato un posto di lavoro a tempo parziale - 50%
- con orari regolari, potendosi organizzare indipendentemente con il restante
50% presso la __________ (cfr. doc. 17).
Nell’opposizione
del 16 novembre 2006, inoltrata contro la decisione formale del 20 ottobre 2006
con cui è stato ritenuto inidoneo al collocamento dal 26 agosto 2006,
l’insorgente ha poi affermato:
"
(…)
Quando mi è stato chiesto
presso l’Ufficio di collocamento di __________ se ero disposto ad accettare di
lasciare questa occupazione per un’altra ho risposto di no proprio in
considerazione della soddisfazione professionale che trovo in questo lavoro.
Naturalmente mi rendo
conto che con un’occupazione a tempo parziale non posso vivere. Se si calcola
la spesa di trasposto per recarmi al lavoro (tragitto __________) ci si rende
facilmente conto.
Riferendomi all’art. 16
cpv. 2 lett. b LADI, comunico che se mi si propone un’occupazione ”che tiene
convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente“ sono disposto
ad accettare un lavoro a tempo pieno.” (Doc. 7).
2.8. Secondo
la dottrina (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.
263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza
deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima
ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella
causa C.S. contro CAD del SEI e TCA, C 286/99, consid. 2, pag. 3; DTF 121 V 45,
consid. 2a, pag. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, pag. 143; RAMI 1988 pag. 363
consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubblicata; RDAT II-1994, pag. 189;
cfr. pure Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).
In
concreto il ricorrente nel mese di agosto 2006, prima che fosse avvisato
dall’amministrazione che la sua idoneità al collocamento sarebbe stata
verificata (cfr. doc. 21, 18), ha manifestato di non essere disposto ad
abbandonare l’impiego a tempo parziale presso la __________ (cfr. doc. 22).
In
seguito, ma precedentemente all’emissione del provvedimento di inidoneità,e
meglio il 14 settembre 2006, sentito dalla Sezione del lavoro nel contesto
dell’esame della stessa, dopo avere confermato la sua mancata disponibilità ad
assumere un posto a tempo pieno, ha asserito che avrebbe più facilmente
accettato un’occupazione al 50% con orari regolari (cfr. doc. 17).
Successivamente
al diniego dell’idoneità, il ricorrente ha, infine, indicato di essere disposto
ad accettare un’attività a tempo pieno che tenesse convenientemente conto delle
sue capacità e dell’attività precedente giusta l’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI
(cfr. doc. 7).
L’insorgente,
in casu, in prima battuta, ha negato di essere disposto ad abbandonare il suo
impiego presso la ditta di __________, senza alcuna ulteriore specificazione.
Tale
Considerandi
versione risulta la più attendibile, da un parte, poiché la stessa è stata
rilasciata quando egli era ancora ignaro delle relative possibili conseguenze
giuridiche.
Dall’altra,
in quanto, nel caso in esame l’assicurato nemmeno in seguito ha comunque
sostanzialmente modificato la propria posizione.
Egli,
infatti, non ha mai espresso una completa disponibilità a cercare e accettare
un impiego differente da quello presso la __________.
Dopo un
netto rifiuto della prima ora, egli ha in ogni caso posto limitazioni e
condizioni non pertinenti.
In primo
luogo, per quanto riguarda il fatto di aver sostenuto di essere disposto a
svolgere un impiego al 50%, va osservato che è vero che la circostanza che
l’assicurato non fosse disposto ad abbandonare l’occupazione a tempo parziale
presso l’azienda di __________ non permette in sé di ritenerlo inidoneo al
collocamento (cfr. consid. 2.3.).
Tuttavia il
ricorrente, presso la __________, non aveva un orario regolare. Egli era, al
contrario, impiegato secondo la mole di lavoro (cfr. doc. 17).
Pertanto
il reperimento di un altro posto di lavoro a tempo parziale risultava alquanto
incerto. L’irregolarità degli orari di impiego non permetteva, in effetti, di
offrire a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile.
E’,
quindi, assai improbabile che un datore di lavoro, sia nel settore dei __________,
che in altri ambiti professionali, fosse disposto ad assumere l’insorgente,
senza poter contare sulla sua presenza al lavoro costante e regolare.
In
secondo luogo, anche la precisazione apportata dall’assicurato nell’opposizione
relativa alla sua disponibilità ad accettare un impiego a tempo pieno se
conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI non rivela, in realtà, una volontà di
reperire un impiego al 100% diverso da quello presso la __________.
Secondo
l'art. 16 cpv. 1 LADI al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto
di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.
Tale
disposizione configura una base legale sufficiente per restringere la portata
del diritto fondamentale della libertà economica e dunque la libera scelta
della professione.
L'art. 16
cpv. 2 LADI costituisce comunque una protezione contro il rischio di
"lavoro forzato" tutelando i diritti del disoccupato rispetto
all'art. 16 cpv. 1 LADI (cfr. RDAT I/2001 N. 70, pag. 285).
Ai sensi
dell'art. 16 cpv. 2 LADI non è considerata adeguata e, di conseguenza, è
esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che, in particolare, non
tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato (art. 16 cpv. 2 lett. b LADI) o che compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli (art.
16.
cpv. 2 lett. d LADI).
Per
quanto concerne le capacità di un assicurato di cui all’ art. 16 cpv. 2 lett. b
LADI, va rilevato che esse non riguardano le qualità professionali, nel senso
di una protezione della professione, bensì le capacità e abilità fisiche,
mentali e tecniche, oltre che le conoscenze. Se per svolgere l'occupazione
assegnata sono necessarie capacità inferiori a quelle che possiede
l'assicurato, l'impiego è comunque adeguato, mentre è inadeguato se il livello
di abilità richieste è al di sopra di quelle di cui dispone l'assicurato (cfr.
STFA del 6 febbraio 2004 nella causa A., C 130/03; consid. 2.3.; STFA del 3
febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.3.; G. Gerhards, op. cit.,
ad art. 16, note 15-16, pag. 231-232; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung"
in SBVR, pag. 95, N°. 239).
Per quanto
attiene all'attività precedentemente svolta, questa disposizione permette di
attenuare la possibilità di assegnare impieghi al di fuori del proprio lavoro.
Ciò è soprattutto significativo per le persone altamente qualificate, le quali
devono praticare sempre la loro attività per mantenere le proprie capacità e
abilità professionali. La presa in considerazione della precedente attività si
realizza, tuttavia, permettendo al lavoratore qualificato di trovare
un'occupazione nel suo ramo di attività mediante il compimento di ricerche di
lavoro per un tempo determinato, secondo Gerhards, di 1-2 mesi (cfr. G. Gerhards,
op. cit., ad art. 16, nota 18 segg., pag. 232-233).
Va
d’altronde segnalato che l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che consacra una
protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,
Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di "relativer Berufschutz"),
enuncia che non è considerata adeguata un'occupazione che cumulativamente
"compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua
professione" sempre che "una simile prospettiva sia realizzabile in
tempi ragionevoli" (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli
Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 63).
Il
ricorrente, dunque, non poteva invocare l’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI a
sostegno della mancata disponibilità a cercare e accettare un’attività in settori
professionali diversi dalla lavorazione e commercio di __________, nonché dalla
conduzione di macchine edili (cfr. doc. 27).
Egli, al
contrario, avrebbe dovuto essere disposto a esercitare un’occupazione anche in
altri ambiti lavorativi rispetto a quelli citati.
2.9
Dalle
ricerche di lavoro effettuate dall’assicurato agli atti si evince, del resto,
che l’assicurato, nel mese di agosto 2006, ha intrapreso otto sforzi unicamente
in qualità di macchinista, precisando di ricercare sia un’attività a tempo
parziale, che a tempo pieno (cfr. doc. 27).
Nel
verbale relativo al colloquio di consulenza del 25 agosto 2006 in merito alle
ricerche di impiego di quel periodo è, inoltre, stato precisato:
"
(…) Ha effettuato solo offerte spontanee e tutte
con lo stesso modello di lettera. Sui formulari ha indicato tempo parziale e
tempo pieno e mi dichiara che se sono interessati spiega loro la situazione al
colloquio di selezione” (Doc. 22).
Al
riguardo è utile ricordare che in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N.
19, pag. 98, in merito alle ricerche di lavoro, il TFA ha avuto modo di
stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di
disponibilità dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche
d’impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza
di rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a
trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma
talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato,
l’inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una
precedente sospensione.
In
proposito cfr. anche DLA 2002 N. 13 consid. 4 pag. 110 e STFA C 263/02 del 24
giugno 2003.
Come già
esposto al considerando precedente, l’assicurato non ha cercato in ambiti
professionali differenti da quelli da lui indicati al momento dell’annuncio per
il collocamento.
Tuttavia
dall’ultima iscrizione in disoccupazione del 1° dicembre 2005 erano trascorsi
molti mesi.
Egli neppure
ha risposto ad annunci di lavoro apparsi sui quotidiani. Tale modalità di
ricerca risulta, invece, molto efficace, in quanto si riferisce a impieghi
concreti esistenti sul mercato del lavoro.
Il
ricorrente, procedendo in tal modo, ha dimostrato, di non cercare seriamente un
impiego e, conseguentemente, anche da questo profilo, di non volere abbandonare
l’occupazione presso la __________.
Non va
poi dimenticato, da un lato, che l’assicurato era comunque l’unico dipendente
della __________, società da lui fondata e di cui è stato l’amministratore
unico dal 1997 al 2005, dall’altro, che egli si occupava sia della conduzione e
organizzazione, che della manovalanza (cfr. consid. 2.7.).
In
effetti il numero di telefono cellulare del ricorrente - __________ - indicato
sia all’amministrazione che al TCA (cfr. doc. 7, 29, 30; I) coincide con quello
della __________ di __________ (cfr. www.directories.ch).
2.10
In
simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra menzionata
(cfr. consid. 2.3., 2.4.), il TCA, valutati attentamente le asserzioni
rilasciate dell’assicurato il 25 agosto 2006 al proprio consulente del
personale, nonché il 14 settembre 2006 e il 16 novembre 2006 alla Sezione del
lavoro, l’irregolarità degli orari dell’attività presso la __________, le
insufficienti ricerche compiute e il suo ruolo all’interno della società, in
applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante (cfr.
RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 29 gennaio
2003.
nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C
264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22
agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C
341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS
1993.
pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c,
RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142
consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188
consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",
in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale",
Basilea 1991, pag. 63), deve concludere che il ricorrente, nel periodo dal 26
agosto 2006 al 16 gennaio 2007 (cfr. consid. 2.5.), era inidoneo al
collocamento.
La
decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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