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Decisione

38.2007.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 agosto 2007Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti

intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in

modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di

influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il

diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.;

RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582

consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).

In casu,

pertanto, va esaminato il lasso di tempo dal 26 agosto 2006, corrispondente al

giorno a partire dal quale l’assicurato è stata ritenuto inidoneo al collocamento,

al 16 gennaio 2007 quando è stata emanata la decisione su opposizione

contestata.

La

dichiarazione di assunzione al 100% a decorrere dal 1° marzo 2007 redatta dalla

__________ il 28 febbraio 2007 e inviata dall’insorgente all’URC di __________

(cfr. doc. 1) e la dichiarazione del 2 maggio 2007 della __________ di __________,

prodotta al TCA, secondo cui l’assicurato ha iniziato a lavorare da quella

stessa data presso l’impresa di costruzioni citata come magazziniere (cfr. doc.

IX bis) - fatto del resto già ventilato con il ricorso del 12 febbraio 2007

(cfr. doc. I) -, sono, dunque, irrilevanti ai fini della presente vertenza.

2.6. Nell’evenienza

concreta la Sezione del lavoro ha negato all’assicurato l’idoneità al

collocamento, in primo luogo, in quanto, lavorando per la __________ a orari

irregolari e non essendo disposto ad abbandonare tale attività - con cui

conseguiva un guadagno intermedio -, lo stesso non era disponibile per il

mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di

lavoro. In secondo luogo, poiché il rapporto di lavoro con la __________,

essendo il ricorrente fondatore e unico dipendente di questa società, appariva

una costruzione atipica in cui egli manteneva una libertà d’azione paragonabile

a quella di un indipendente (cfr. doc. A1, A5).

L’assicurato

ha contestato tale decisione, asserendo principalmente che le azioni della __________

erano state cedute e che non corrispondeva al vero che non voleva abbandonare

l’impiego presso tale ditta. A tale proposito egli ha indicato che già con

lettera del 16 novembre 2006 aveva precisato che, se gli fosse stata proposta

un’occupazione a tempo pieno adeguata alle sue capacità, sarebbe stato disposto

ad accettarla (cfr. doc. I).

2.7. Questa Corte,

chiamata ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, rileva che l’insorgente

si è iscritto in disoccupazione il 1° dicembre 2005, aprendo il quarto termine

quadro per la riscossione di prestazioni.

Dalla “Conferma

di iscrizione” dell’11 gennaio 2006 emerge che egli ha dichiarato di ricercare

un impiego a tempo pieno a ore di sera, quale fresatore, conduttore di macchine

edili, autista di camion (cfr. doc. 17, 29, A1).

Il

ricorrente, dal 22 maggio 2006, ha poi iniziato un’attività al 50% quale

fresatore presso la __________ di __________, la quale è stata inattiva dal

1997 al 2006 (cfr. doc. 24, 23, 11).

Dall’estratto

del Registro di commercio relativo alla ditta citata risulta che la stessa è

stata fondata nel 1984 e che l’assicurato ne è stato amministratore unico con

diritto di firma individuale dal maggio 1997 al marzo 2005.

A partire

dal 14 marzo 2005 la carica di amministratore unico è stata assunta da __________

(cfr. doc. 20; www.zefix.ch).

L’insorgente

è stato, inoltre, uno dei soci fondatori della ditta (cfr. 9, 11, 12).

Egli ha,

però, dichiarato di aver ceduto nel 2006 la sua parte di azioni al portatore a __________

(cfr. doc. 3, 9, 11).

L’assicurato,

presso la __________, dove conseguiva guadagno intermedio (cfr. doc. 1),

lavorava con orari flessibili irregolari al mattino o al pomeriggio o

parzialmente sia al mattino che al pomeriggio, in quanto l’attività prevedeva

di preparare il materiale e consegnarlo quando richiesto (cfr. doc. 23, 17).

Egli era

peraltro l’unico dipendente e si occupava in modo indipendente della

conduzione, organizzazione del lavoro e manodopera (cfr. doc. 17).

In

occasione del colloquio di consulenza del 25 agosto 2006 il ricorrente ha

altresì dichiarato che, sebbene fosse iscritto con una disponibilità al 100%,

nel caso in cui avesse avuto la possibilità di essere assunto a tempo pieno,

non era disposto a lasciare l’impiego con cui conseguiva guadagno intermedio al

50% (cfr. doc. 22).

Egli ha

ribadito tale sua posizione durante l’audizione del 14 settembre 2006 dinanzi

alla Sezione del lavoro, specificando, da una parte, che, se si fosse

presentata l’opportunità di essere impiegato a tempo pieno da un’altra azienda,

avrebbe avuto difficoltà ad accettare, poiché l’assunzione avrebbe implicato la

fine dell’occupazione presso la __________ - ben avviata e con buone

prospettive future, in particolare quella di essere impiegato a tempo pieno -,

nonché, essendo l’unico dipendente, la chiusura della società stessa.

Dall’altra,

che avrebbe più facilmente accettato un posto di lavoro a tempo parziale - 50%

- con orari regolari, potendosi organizzare indipendentemente con il restante

50% presso la __________ (cfr. doc. 17).

Nell’opposizione

del 16 novembre 2006, inoltrata contro la decisione formale del 20 ottobre 2006

con cui è stato ritenuto inidoneo al collocamento dal 26 agosto 2006,

l’insorgente ha poi affermato:

"

(…)

Quando mi è stato chiesto

presso l’Ufficio di collocamento di __________ se ero disposto ad accettare di

lasciare questa occupazione per un’altra ho risposto di no proprio in

considerazione della soddisfazione professionale che trovo in questo lavoro.

Naturalmente mi rendo

conto che con un’occupazione a tempo parziale non posso vivere. Se si calcola

la spesa di trasposto per recarmi al lavoro (tragitto __________) ci si rende

facilmente conto.

Riferendomi all’art. 16

cpv. 2 lett. b LADI, comunico che se mi si propone un’occupazione ”che tiene

convenientemente conto delle capacità e dell’attività precedente“ sono disposto

ad accettare un lavoro a tempo pieno.” (Doc. 7).

2.8. Secondo

la dottrina (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.

263) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza

deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima

ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STFA del 30 novembre 1999 nella

causa C.S. contro CAD del SEI e TCA, C 286/99, consid. 2, pag. 3; DTF 121 V 45,

consid. 2a, pag. 47; DTF 115 V 133, consid. 8c, pag. 143; RAMI 1988 pag. 363

consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubblicata; RDAT II-1994, pag. 189;

cfr. pure Prassi AD 98/1, Commento alle direttive, Foglio 18/6, punto B).

In

concreto il ricorrente nel mese di agosto 2006, prima che fosse avvisato

dall’amministrazione che la sua idoneità al collocamento sarebbe stata

verificata (cfr. doc. 21, 18), ha manifestato di non essere disposto ad

abbandonare l’impiego a tempo parziale presso la __________ (cfr. doc. 22).

In

seguito, ma precedentemente all’emissione del provvedimento di inidoneità,e

meglio il 14 settembre 2006, sentito dalla Sezione del lavoro nel contesto

dell’esame della stessa, dopo avere confermato la sua mancata disponibilità ad

assumere un posto a tempo pieno, ha asserito che avrebbe più facilmente

accettato un’occupazione al 50% con orari regolari (cfr. doc. 17).

Successivamente

al diniego dell’idoneità, il ricorrente ha, infine, indicato di essere disposto

ad accettare un’attività a tempo pieno che tenesse convenientemente conto delle

sue capacità e dell’attività precedente giusta l’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI

(cfr. doc. 7).

L’insorgente,

in casu, in prima battuta, ha negato di essere disposto ad abbandonare il suo

impiego presso la ditta di __________, senza alcuna ulteriore specificazione.

Tale

Considerandi

versione risulta la più attendibile, da un parte, poiché la stessa è stata

rilasciata quando egli era ancora ignaro delle relative possibili conseguenze

giuridiche.

Dall’altra,

in quanto, nel caso in esame l’assicurato nemmeno in seguito ha comunque

sostanzialmente modificato la propria posizione.

Egli,

infatti, non ha mai espresso una completa disponibilità a cercare e accettare

un impiego differente da quello presso la __________.

Dopo un

netto rifiuto della prima ora, egli ha in ogni caso posto limitazioni e

condizioni non pertinenti.

In primo

luogo, per quanto riguarda il fatto di aver sostenuto di essere disposto a

svolgere un impiego al 50%, va osservato che è vero che la circostanza che

l’assicurato non fosse disposto ad abbandonare l’occupazione a tempo parziale

presso l’azienda di __________ non permette in sé di ritenerlo inidoneo al

collocamento (cfr. consid. 2.3.).

Tuttavia il

ricorrente, presso la __________, non aveva un orario regolare. Egli era, al

contrario, impiegato secondo la mole di lavoro (cfr. doc. 17).

Pertanto

il reperimento di un altro posto di lavoro a tempo parziale risultava alquanto

incerto. L’irregolarità degli orari di impiego non permetteva, in effetti, di

offrire a un datore di lavoro tutta la disponibilità normalmente esigibile.

E’,

quindi, assai improbabile che un datore di lavoro, sia nel settore dei __________,

che in altri ambiti professionali, fosse disposto ad assumere l’insorgente,

senza poter contare sulla sua presenza al lavoro costante e regolare.

In

secondo luogo, anche la precisazione apportata dall’assicurato nell’opposizione

relativa alla sua disponibilità ad accettare un impiego a tempo pieno se

conforme all’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI non rivela, in realtà, una volontà di

reperire un impiego al 100% diverso da quello presso la __________.

Secondo

l'art. 16 cpv. 1 LADI al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto

di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione.

Tale

disposizione configura una base legale sufficiente per restringere la portata

del diritto fondamentale della libertà economica e dunque la libera scelta

della professione.

L'art. 16

cpv. 2 LADI costituisce comunque una protezione contro il rischio di

"lavoro forzato" tutelando i diritti del disoccupato rispetto

all'art. 16 cpv. 1 LADI (cfr. RDAT I/2001 N. 70, pag. 285).

Ai sensi

dell'art. 16 cpv. 2 LADI non è considerata adeguata e, di conseguenza, è

esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che, in particolare, non

tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente

dell'assicurato (art. 16 cpv. 2 lett. b LADI) o che compromette

considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,

sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli (art.

16.

cpv. 2 lett. d LADI).

Per

quanto concerne le capacità di un assicurato di cui all’ art. 16 cpv. 2 lett. b

LADI, va rilevato che esse non riguardano le qualità professionali, nel senso

di una protezione della professione, bensì le capacità e abilità fisiche,

mentali e tecniche, oltre che le conoscenze. Se per svolgere l'occupazione

assegnata sono necessarie capacità inferiori a quelle che possiede

l'assicurato, l'impiego è comunque adeguato, mentre è inadeguato se il livello

di abilità richieste è al di sopra di quelle di cui dispone l'assicurato (cfr.

STFA del 6 febbraio 2004 nella causa A., C 130/03; consid. 2.3.; STFA del 3

febbraio 2004 nella causa S., C 275/03, consid. 4.2.3.; G. Gerhards, op. cit.,

ad art. 16, note 15-16, pag. 231-232; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung"

in SBVR, pag. 95, N°. 239).

Per quanto

attiene all'attività precedentemente svolta, questa disposizione permette di

attenuare la possibilità di assegnare impieghi al di fuori del proprio lavoro.

Ciò è soprattutto significativo per le persone altamente qualificate, le quali

devono praticare sempre la loro attività per mantenere le proprie capacità e

abilità professionali. La presa in considerazione della precedente attività si

realizza, tuttavia, permettendo al lavoratore qualificato di trovare

un'occupazione nel suo ramo di attività mediante il compimento di ricerche di

lavoro per un tempo determinato, secondo Gerhards, di 1-2 mesi (cfr. G. Gerhards,

op. cit., ad art. 16, nota 18 segg., pag. 232-233).

Va

d’altronde segnalato che l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che consacra una

protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz,

Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di "relativer Berufschutz"),

enuncia che non è considerata adeguata un'occupazione che cumulativamente

"compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua

professione" sempre che "una simile prospettiva sia realizzabile in

tempi ragionevoli" (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli

Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 63).

Il

ricorrente, dunque, non poteva invocare l’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI a

sostegno della mancata disponibilità a cercare e accettare un’attività in settori

professionali diversi dalla lavorazione e commercio di __________, nonché dalla

conduzione di macchine edili (cfr. doc. 27).

Egli, al

contrario, avrebbe dovuto essere disposto a esercitare un’occupazione anche in

altri ambiti lavorativi rispetto a quelli citati.

2.9

Dalle

ricerche di lavoro effettuate dall’assicurato agli atti si evince, del resto,

che l’assicurato, nel mese di agosto 2006, ha intrapreso otto sforzi unicamente

in qualità di macchinista, precisando di ricercare sia un’attività a tempo

parziale, che a tempo pieno (cfr. doc. 27).

Nel

verbale relativo al colloquio di consulenza del 25 agosto 2006 in merito alle

ricerche di impiego di quel periodo è, inoltre, stato precisato:

"

(…) Ha effettuato solo offerte spontanee e tutte

con lo stesso modello di lettera. Sui formulari ha indicato tempo parziale e

tempo pieno e mi dichiara che se sono interessati spiega loro la situazione al

colloquio di selezione” (Doc. 22).

Al

riguardo è utile ricordare che in una decisione pubblicata in DLA 1996/1997 N.

19, pag. 98, in merito alle ricerche di lavoro, il TFA ha avuto modo di

stabilire che non si può di regola trarre la conclusione di una mancanza di

disponibilità dell’assicurato ad essere collocato sulla base di ricerche

d’impiego insufficienti, fintantoché queste riflettono unicamente una mancanza

di rispetto dell’obbligo di ridurre il danno. Se invece gli sforzi intesi a

trovare un posto di lavoro non soltanto sono insufficienti o mediocri, ma

talmente inutilizzabili da costituire uno stato di fatto qualificato,

l’inidoneità al collocamento deve essere negata anche se non vi è stata una

precedente sospensione.

In

proposito cfr. anche DLA 2002 N. 13 consid. 4 pag. 110 e STFA C 263/02 del 24

giugno 2003.

Come già

esposto al considerando precedente, l’assicurato non ha cercato in ambiti

professionali differenti da quelli da lui indicati al momento dell’annuncio per

il collocamento.

Tuttavia

dall’ultima iscrizione in disoccupazione del 1° dicembre 2005 erano trascorsi

molti mesi.

Egli neppure

ha risposto ad annunci di lavoro apparsi sui quotidiani. Tale modalità di

ricerca risulta, invece, molto efficace, in quanto si riferisce a impieghi

concreti esistenti sul mercato del lavoro.

Il

ricorrente, procedendo in tal modo, ha dimostrato, di non cercare seriamente un

impiego e, conseguentemente, anche da questo profilo, di non volere abbandonare

l’occupazione presso la __________.

Non va

poi dimenticato, da un lato, che l’assicurato era comunque l’unico dipendente

della __________, società da lui fondata e di cui è stato l’amministratore

unico dal 1997 al 2005, dall’altro, che egli si occupava sia della conduzione e

organizzazione, che della manovalanza (cfr. consid. 2.7.).

In

effetti il numero di telefono cellulare del ricorrente - __________ - indicato

sia all’amministrazione che al TCA (cfr. doc. 7, 29, 30; I) coincide con quello

della __________ di __________ (cfr. www.directories.ch).

2.10

In

simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra menzionata

(cfr. consid. 2.3., 2.4.), il TCA, valutati attentamente le asserzioni

rilasciate dell’assicurato il 25 agosto 2006 al proprio consulente del

personale, nonché il 14 settembre 2006 e il 16 novembre 2006 alla Sezione del

lavoro, l’irregolarità degli orari dell’attività presso la __________, le

insufficienti ricerche compiute e il suo ruolo all’interno della società, in

applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante (cfr.

RDAT II-2001 N. 91 pag. 378; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; STFA del 29 gennaio

2003.

nella causa P., U 162/02; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C

264/99; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P.S., H 407/99; STFA del 22

agosto 2000 nella causa K.B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A.F., C

341/98, consid. 3, pag., 6; DTF 125 V 195; STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS

1993.

pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c,

RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142

consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188

consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung",

in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale",

Basilea 1991, pag. 63), deve concludere che il ricorrente, nel periodo dal 26

agosto 2006 al 16 gennaio 2007 (cfr. consid. 2.5.), era inidoneo al

collocamento.

La

decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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