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Decisione

38.2007.14

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14 marzo 2007Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

38.2007.14

Data decisione, Autorità:

14.03.2007, TCA

Titolo:

Ricorso contro una"comunicazione"di rifiuto di aiuti per attività indipendente irricevibile.Può essere prestata adesione alla tesi dell'amministrazione secondo cui non si tratta di una decisione formale.I diritti dell'assicurato sono tutelati al meglio.Dopo una valutazione verrà emessa una decisione

ATTIVITÀ LUCRATIVA INDIPENDENTE

INCOMPETENZA DELLA CORTE

IRRICEVIBILITÀ

PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE

art. 71a LADI

art. 49 LPGA

art. 52 LPGA

art. 56 cpv. 1 LPGA

art. 6 LRILOCC

art. 30 LRILOCC

art. 9 RLRILOCC

Raccomandata

Incarto n.

38.2007.14

rs

Lugano

14 marzo 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2007

di

RI 1

contro

la “comunicazione” del 1° febbraio 2007

emanata da

Sezione del lavoro Ufficio delle

misure attive, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Il 1°

febbraio 2007 la Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive ha inviato a RI

1 la seguente comunicazione:

" Abbiamo

preso atto della documentazione presentataci in merito alla sua intenzione di

avviare un’attività indipendente e di usufruire degli eventuali aiuti previsti

in questo caso.

Purtroppo

però le valutazioni fatte su quanto in nostro possesso ci vedono costretti a

non dare un seguito positivo alla sua domanda.

Come

già nella sua richiesta dell’agosto 2006, anche nella presente fattispecie

siamo ancora in presenza di contenziosi con l’Ufficio esecuzioni e fallimenti,

e quindi non possiamo considerare l’attività proposta come “economicamente

sostenibile e duratura” come invece richiesto dall’articolo 71b lett. d) della

legge contro la disoccupazione che regola i possibili aiuti per i futuri

indipendenti” (Doc. A1)

1.2. Contro

questa comunicazione RI 1, il 16 febbraio 2007, ha inoltrato un ricorso al TCA

nel quale si è così espresso:

"

con la presente desidero formulare ricorso

contro la decisione allegata dell’Ufficio delle misure attive di Bellinzona (allegato

1), che ha emanato un parere negativo alla mia domanda per l’ottenimento

degli incentivi per nuove attività indipendenti (art. 6 L-rilocc e art. 9, 10,

11 R L-rilocc).

L’Ufficio misure attive

giustifica questa sua decisione adducendo un’inadempienza degli art. 71b cpv. 1

lett. a), c) e d) della LADI, a causa della presenza di contenziosi con

l’Ufficio esecuzioni e fallimenti.

Non sono d’accordo con la

decisione dell’UMA per quanto già esposto nella mia domanda (allegato 2 –

spiegazioni relativi all’estratto UEF __________), nonché per i seguenti

motivi:

Vi è un’inaccettabile

sproporzione tra causa ed effetto, vale a dire:

1. Questa

decisione è basata su di un documento dell’UEF, il quale lo rilascia con la

semplice presentazione di una fattura, la quale veridicità l’Ufficio esecuzione

e fallimenti non è tenuta ad accertare (cosa che può fare solo un giudice che,

però, non è mai stato interpellato dal presunto creditore).

Considerandi

2.

L’effetto

della decisione, nel caso in questione, è devastante perché nega un aiuto

indispensabile ad una persona che desidera uscire dalla disoccupazione per

avviare un’attività lucrativa indipendente.

Vogliate tenere presente che successivamente alla

mia domanda del 10 gennaio 2007 all’UMA, uno dei due PE a mio carico è stato

cancellato perché prescritto (allegato 3 – estratto UEF __________).”

(Doc. I)

1.3

Questa Corte,

il 5 marzo 2007, ha posto i seguenti quesiti alla Sezione del lavoro Ufficio

delle misure attive:

"

(…)

ci occorre sapere se

emettendo l’atto del 1° febbraio 2007 avete o meno inteso emanare una decisione

e se la stessa concerne soltanto gli aiuti federali per promuovere l’attività

lucrativa indipendente previsti agli art. 71a segg. LADI oppure anche quelli

cantonali di cui alla L-rilocc.

Inoltre

vogliate precisare, nel caso in cui il 1° febbraio 2007 abbiate emesso una

decisione, i motivi per i quali la stessa non indica i relativi rimedi di

diritto.” (Doc. II)

Il 12

marzo 2007 l’Ufficio misure attive ha così risposto:

"

con lo scritto del 1° febbraio 2007 non abbiamo

inteso emettere una decisione. Nostra intenzione era comunicare al Sig. RI 1 il

motivo che ci ha portati a non poter dare seguito alla sua domanda per gli

aiuti previsti per l’avvio di un’attività indipendente.

Dati gli ultimi elementi

emersi si procederà alla valutazione della sostenibilità economica del progetto

del Sig. RI 1.

Una decisione formale al

riguardo verrà emessa successivamente.” (Doc. III)

1.4

Il doc. III

è stato trasmesso per conoscenza a RI 1 (cfr. doc. IV).

in

diritto

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza

(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002.

nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

2.2

Fra

gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di

"prevenire la disoccupazione imminente, di combattere quella esistente e

di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(art. 1a cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo

obiettivo il legislatore, agli art. 59 – 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una

serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

In

particolare, secondo l'art. 71a LADI l'assicurazione può sostenere assicurati

che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole

mediante il versamento di 90 indennità giornaliere speciali al massimo nella

fase di progettazione di tale attività (art. 71a cpv. 1 LADI). Per questa

categoria di assicurati essa può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite

per fideiussioni prestate in virtù del decreto federale del 22 giugno 1949

inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri. In

caso di perdita l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita

dell'importo pagato dal fondo di compensazione (art. 71a cpv. 2 LADI; cfr. SVR

2002.

ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 212; STFA del 9 aprile 2001 nella causa C., C

291/00).

L'art.

71b cpv. 1 LADI stabilisce che gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto

nell'art. 71a cpv. 1 se, senza colpa propria, sono disoccupati, hanno almeno 20

anni e presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente,

economicamente sostenibile e duratura.

Il cpv. 2

della medesima norma prevede che gli assicurati che entro un termine di 9 mesi

di disoccupazione controllata presentano alla cooperativa di fideiussione un

progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente

sostenibile e durevole e che adempiono le condizioni di cui al cpv. 1 lett. a e

c possono pretendere il sostegno previsto dall'art. 71a cpv. 2.

2.3

Anche la

legge cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati

(L-rilocc) prevede degli incentivi per nuove attività indipendenti.

L’art. 6

L-rilocc prevede che:

"

1Per incentivare le attività lucrative indipendenti aiutate in base

agli artt. 71a - 71d della LADI, l’ Ufficio cantonale del lavoro cura la

selezione, l’aiuto finanziario e l’assistenza tecnica di progetti per l’avvio

di attività autonome realizzati da disoccupati.

2Lo Stato può assumere, mediante fideiussione, il 20% dei rischi di

perdite per progetti particolarmente meritevoli che non hanno beneficiato degli

aiuti previsti dalla LADI, in quanto presentati oltre i termini previsti.

3Durante il primo anno di attività, il beneficiario degli aiuti

federali e/o cantonali può essere affiancato da un consulente specializzato

designato dall’ Ufficio cantonale del lavoro.

4Lo Stato può inoltre sostenere le attività indipendenti,

economicamente sostenibili e durature, aiutate in base alla LADI e alla

presente legge, tramite un aiuto finanziario corrispondente al 100% degli oneri

sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) a carico del o dei titolari, per una durata

massima di 24 mesi. Il Consiglio di Stato tramite Regolamento definisce il

salario massimo di riferimento.”

Secondo

l’art. 9 Reg.L-rilocc:

"

1Può chiedere

il sostegno di cui all’art. 6 L-rilocc chi ha diritto a indennità di

disoccupazione (LADI o straordinarie) e adempie i requisiti di cui all’art. 71

b cpv. 1 lett. a), c) e d) LADI.

2L’aiuto

finanziario di cui all’art. 6 cpv. 4 L-rilocc non può superare il 100% degli

oneri sociali, a carico del o dei titolari, relativi al guadagno massimo

assicurabile ai sensi della LADI.”

2.4

Per quanto

concerne le prestazioni dell’assicurazione federale contro la disoccupazione,

l’art. 1 LADI nella versione in vigore del 1° gennaio 2003 stabilisce che le

disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre

che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono

essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha

notificate.

La

procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,

ad eccezione della previdenza professionale.

L'art. 52

cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro

un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai

rimedi giuridici.

Inoltre,

secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di

regola non sono accordate ripetibili.

Giusta

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione possono, poi, essere

impugnate mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 57

LPGA).

Le

decisioni afferenti agli incentivi per nuove attività indipendenti previsti

dal diritto cantonale possono, per contro, essere contestate, ai sensi

dell’art. 30 L-rilocc, mediante ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.

Per un

caso deciso dal Consiglio di Stato in merito a incentivi per nuove attività

indipendenti, cfr. RDAT I-2002 N. 35.

2.5

La Sezione

del lavoro Ufficio delle misure attive il 12 marzo 2007, rispondendo ad alcuni

quesiti postigli da questa Corte, ha indicato che, con lo scritto del 1°

febbraio 2007, non ha inteso emettere una decisione, bensì unicamente

comunicare a RI 1 il motivo che ha portato a non poter dare seguito alla sua

domanda di aiuti previsti per l’avvio di un’attività indipendente.

L’amministrazione

ha comunque precisato che, dati gli ultimi elementi emersi, avrebbe proceduto

alla valutazione della sostenibilità economica del progetto del ricorrente,

emettendo successivamente una decisione formale al riguardo (cfr. doc. II;

III).

In

proposito giova, dapprima, evidenziare che l'autorità di ricorso può

pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione,

rispettivamente di una decisione su opposizione per i settori regolati dalla

LPGA, emessa dall’Ufficio competente (cfr. SVR 2005 AHV N. 9; DTF 130 V 388;

SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa L., U 194/05, consid.

3.4

; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03,

consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI

2001.

pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51

consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23

marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi,

Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).

Questa

Corte, tutto ben considerato, ritiene nel caso in esame di poter prestare

adesione, prescindendo da un esame specifico volto ad acclarare se la

comunicazione del 1° febbraio 2007 presenta le caratteristiche di una decisione

oppure no, alla tesi difesa dall’amministrazione, ossia che con lo scritto del

febbraio 2007 non ha inteso emettere decisione alcuna.

Conseguentemente

il ricorso del 16 febbraio 2007, non avendo l’autorità competente emanato

alcuna decisione, non è ricevibile.

Tale

soluzione, non comporta peraltro alcun pregiudizio per il ricorrente.

Al

contrario, alla luce della dichiarazione formulata il 12 marzo 2007 dalla

Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive all’attenzione del TCA, secondo

cui dati gli ultimi elementi emersi procederà a valutare la sostenibilità

economica del progetto del ricorrente ed emetterà in seguito una decisione

formale, i diritti dell’assicurato risultano tutelati al meglio.

Infatti egli,

una volta emanata la decisione formale agli aiuti all’attività indipendente,

avrà ancora a disposizione tutti i rimedi di diritto previsti dalla LADI e

dalla L-rilocc che l’amministrazione specificherà sul provvedimento in

questione per contestare questa decisione.

Più

precisamente egli potrà, se del caso, interporre opposizione contro la

decisione formale, per quanto riguarda gli aiuti di diritto federale, ed

inoltrare ricorso al Consiglio di Stato, in relazione agli aiuti di diritto

cantonale.

Gli atti

vanno, dunque, trasmessi alla Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive,

affinché proceda come da lei evidenziato nello scritto al TCA del 12 marzo 2007.

L'amministrazione

dovrà esaminare il caso dell’assicurato ed emettere al più presto una decisione

formale con l’indicazione dei relativi rimedi di diritto.

Per

quanto attiene agli aiuti per l’avvio di una attività indipendente previsti

dalla LADI sarà precisato che è data la possibilità di inoltrare opposizione

all’autorità che ha emesso la decisione formale entro 30 giorni.

L’assicurato,

contro la decisione su opposizione, potrà eventualmente interporre ricorso al

TCA.

Relativamente

agli aiuti cantonali l’amministrazione, sulla decisione formale, specificherà

che è dato ricorso al Consiglio di Stato ricorso entro 15 giorni.

Come ricordato

precedentemente, la decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

2.6

A titolo

abbondanziale è utile evidenziare che anche se lo scritto del 1° febbraio 2007

dell’Ufficio delle misure attive fosse stato qualificato come decisione formale

l’esito della vertenza non sarebbe stato differente.

Infatti

l’impugnativa di RI 1 avrebbe comunque dovuto essere dichiarata irricevibile.

In primo

luogo, in quanto competente ratione materiae ad esprimersi sul relativo

ricorso, per quanto riguarda il diniego di incentivi per attività indipendenti

contemplati dalla L-rilocc, non è il TCA, bensì il Consiglio di Stato (cfr.

art. 30 L-rilocc; consid. 2.4.).

In

secondo luogo, relativamente al sostegno ai fini del promovimento dell’attività

lucrativa indipendente previsto dalla LADI in quanto questa Corte può entrare

nel merito di una decisione su opposizione (cfr. art. 56 LPGA) e non di una

semplice decisione formale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive

affinché proceda come indicato al consid. 2.5.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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