38.2007.14
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14 marzo 2007Italiano13 min
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Numero d'incarto:
Fatti
38.2007.14
Data decisione, Autorità:
14.03.2007, TCA
Titolo:
Ricorso contro una"comunicazione"di rifiuto di aiuti per attività indipendente irricevibile.Può essere prestata adesione alla tesi dell'amministrazione secondo cui non si tratta di una decisione formale.I diritti dell'assicurato sono tutelati al meglio.Dopo una valutazione verrà emessa una decisione
ATTIVITÀ LUCRATIVA INDIPENDENTE
INCOMPETENZA DELLA CORTE
IRRICEVIBILITÀ
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
art. 71a LADI
art. 49 LPGA
art. 52 LPGA
art. 56 cpv. 1 LPGA
art. 6 LRILOCC
art. 30 LRILOCC
art. 9 RLRILOCC
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.14
rs
Lugano
14 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2007
di
RI 1
contro
la “comunicazione” del 1° febbraio 2007
emanata da
Sezione del lavoro Ufficio delle
misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 1°
febbraio 2007 la Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive ha inviato a RI
1 la seguente comunicazione:
" Abbiamo
preso atto della documentazione presentataci in merito alla sua intenzione di
avviare un’attività indipendente e di usufruire degli eventuali aiuti previsti
in questo caso.
Purtroppo
però le valutazioni fatte su quanto in nostro possesso ci vedono costretti a
non dare un seguito positivo alla sua domanda.
Come
già nella sua richiesta dell’agosto 2006, anche nella presente fattispecie
siamo ancora in presenza di contenziosi con l’Ufficio esecuzioni e fallimenti,
e quindi non possiamo considerare l’attività proposta come “economicamente
sostenibile e duratura” come invece richiesto dall’articolo 71b lett. d) della
legge contro la disoccupazione che regola i possibili aiuti per i futuri
indipendenti” (Doc. A1)
1.2. Contro
questa comunicazione RI 1, il 16 febbraio 2007, ha inoltrato un ricorso al TCA
nel quale si è così espresso:
"
con la presente desidero formulare ricorso
contro la decisione allegata dell’Ufficio delle misure attive di Bellinzona (allegato
1), che ha emanato un parere negativo alla mia domanda per l’ottenimento
degli incentivi per nuove attività indipendenti (art. 6 L-rilocc e art. 9, 10,
11 R L-rilocc).
L’Ufficio misure attive
giustifica questa sua decisione adducendo un’inadempienza degli art. 71b cpv. 1
lett. a), c) e d) della LADI, a causa della presenza di contenziosi con
l’Ufficio esecuzioni e fallimenti.
Non sono d’accordo con la
decisione dell’UMA per quanto già esposto nella mia domanda (allegato 2 –
spiegazioni relativi all’estratto UEF __________), nonché per i seguenti
motivi:
Vi è un’inaccettabile
sproporzione tra causa ed effetto, vale a dire:
1. Questa
decisione è basata su di un documento dell’UEF, il quale lo rilascia con la
semplice presentazione di una fattura, la quale veridicità l’Ufficio esecuzione
e fallimenti non è tenuta ad accertare (cosa che può fare solo un giudice che,
però, non è mai stato interpellato dal presunto creditore).
Considerandi
2.
L’effetto
della decisione, nel caso in questione, è devastante perché nega un aiuto
indispensabile ad una persona che desidera uscire dalla disoccupazione per
avviare un’attività lucrativa indipendente.
Vogliate tenere presente che successivamente alla
mia domanda del 10 gennaio 2007 all’UMA, uno dei due PE a mio carico è stato
cancellato perché prescritto (allegato 3 – estratto UEF __________).”
(Doc. I)
1.3
Questa Corte,
il 5 marzo 2007, ha posto i seguenti quesiti alla Sezione del lavoro Ufficio
delle misure attive:
"
(…)
ci occorre sapere se
emettendo l’atto del 1° febbraio 2007 avete o meno inteso emanare una decisione
e se la stessa concerne soltanto gli aiuti federali per promuovere l’attività
lucrativa indipendente previsti agli art. 71a segg. LADI oppure anche quelli
cantonali di cui alla L-rilocc.
Inoltre
vogliate precisare, nel caso in cui il 1° febbraio 2007 abbiate emesso una
decisione, i motivi per i quali la stessa non indica i relativi rimedi di
diritto.” (Doc. II)
Il 12
marzo 2007 l’Ufficio misure attive ha così risposto:
"
con lo scritto del 1° febbraio 2007 non abbiamo
inteso emettere una decisione. Nostra intenzione era comunicare al Sig. RI 1 il
motivo che ci ha portati a non poter dare seguito alla sua domanda per gli
aiuti previsti per l’avvio di un’attività indipendente.
Dati gli ultimi elementi
emersi si procederà alla valutazione della sostenibilità economica del progetto
del Sig. RI 1.
Una decisione formale al
riguardo verrà emessa successivamente.” (Doc. III)
1.4
Il doc. III
è stato trasmesso per conoscenza a RI 1 (cfr. doc. IV).
in
diritto
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza
(ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002.
nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
2.2
Fra
gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione imminente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo
obiettivo il legislatore, agli art. 59 – 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una
serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
In
particolare, secondo l'art. 71a LADI l'assicurazione può sostenere assicurati
che intendono intraprendere un'attività lucrativa indipendente e durevole
mediante il versamento di 90 indennità giornaliere speciali al massimo nella
fase di progettazione di tale attività (art. 71a cpv. 1 LADI). Per questa
categoria di assicurati essa può assumere il 20 per cento dei rischi di perdite
per fideiussioni prestate in virtù del decreto federale del 22 giugno 1949
inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri. In
caso di perdita l'indennità giornaliera versata all'assicurato è diminuita
dell'importo pagato dal fondo di compensazione (art. 71a cpv. 2 LADI; cfr. SVR
2002.
ALV Nr. 4 pag. 9; DTF 126 V 212; STFA del 9 aprile 2001 nella causa C., C
291/00).
L'art.
71b cpv. 1 LADI stabilisce che gli assicurati possono pretendere il sostegno previsto
nell'art. 71a cpv. 1 se, senza colpa propria, sono disoccupati, hanno almeno 20
anni e presentano un progetto schematico di attività lucrativa indipendente,
economicamente sostenibile e duratura.
Il cpv. 2
della medesima norma prevede che gli assicurati che entro un termine di 9 mesi
di disoccupazione controllata presentano alla cooperativa di fideiussione un
progetto elaborato di attività lucrativa indipendente, economicamente
sostenibile e durevole e che adempiono le condizioni di cui al cpv. 1 lett. a e
c possono pretendere il sostegno previsto dall'art. 71a cpv. 2.
2.3
Anche la
legge cantonale sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati
(L-rilocc) prevede degli incentivi per nuove attività indipendenti.
L’art. 6
L-rilocc prevede che:
"
1Per incentivare le attività lucrative indipendenti aiutate in base
agli artt. 71a - 71d della LADI, l’ Ufficio cantonale del lavoro cura la
selezione, l’aiuto finanziario e l’assistenza tecnica di progetti per l’avvio
di attività autonome realizzati da disoccupati.
2Lo Stato può assumere, mediante fideiussione, il 20% dei rischi di
perdite per progetti particolarmente meritevoli che non hanno beneficiato degli
aiuti previsti dalla LADI, in quanto presentati oltre i termini previsti.
3Durante il primo anno di attività, il beneficiario degli aiuti
federali e/o cantonali può essere affiancato da un consulente specializzato
designato dall’ Ufficio cantonale del lavoro.
4Lo Stato può inoltre sostenere le attività indipendenti,
economicamente sostenibili e durature, aiutate in base alla LADI e alla
presente legge, tramite un aiuto finanziario corrispondente al 100% degli oneri
sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) a carico del o dei titolari, per una durata
massima di 24 mesi. Il Consiglio di Stato tramite Regolamento definisce il
salario massimo di riferimento.”
Secondo
l’art. 9 Reg.L-rilocc:
"
1Può chiedere
il sostegno di cui all’art. 6 L-rilocc chi ha diritto a indennità di
disoccupazione (LADI o straordinarie) e adempie i requisiti di cui all’art. 71
b cpv. 1 lett. a), c) e d) LADI.
2L’aiuto
finanziario di cui all’art. 6 cpv. 4 L-rilocc non può superare il 100% degli
oneri sociali, a carico del o dei titolari, relativi al guadagno massimo
assicurabile ai sensi della LADI.”
2.4
Per quanto
concerne le prestazioni dell’assicurazione federale contro la disoccupazione,
l’art. 1 LADI nella versione in vigore del 1° gennaio 2003 stabilisce che le
disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre
che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
Giusta
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione possono, poi, essere
impugnate mediante ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 57
LPGA).
Le
decisioni afferenti agli incentivi per nuove attività indipendenti previsti
dal diritto cantonale possono, per contro, essere contestate, ai sensi
dell’art. 30 L-rilocc, mediante ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.
Le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive.
Per un
caso deciso dal Consiglio di Stato in merito a incentivi per nuove attività
indipendenti, cfr. RDAT I-2002 N. 35.
2.5
La Sezione
del lavoro Ufficio delle misure attive il 12 marzo 2007, rispondendo ad alcuni
quesiti postigli da questa Corte, ha indicato che, con lo scritto del 1°
febbraio 2007, non ha inteso emettere una decisione, bensì unicamente
comunicare a RI 1 il motivo che ha portato a non poter dare seguito alla sua
domanda di aiuti previsti per l’avvio di un’attività indipendente.
L’amministrazione
ha comunque precisato che, dati gli ultimi elementi emersi, avrebbe proceduto
alla valutazione della sostenibilità economica del progetto del ricorrente,
emettendo successivamente una decisione formale al riguardo (cfr. doc. II;
III).
In
proposito giova, dapprima, evidenziare che l'autorità di ricorso può
pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione,
rispettivamente di una decisione su opposizione per i settori regolati dalla
LPGA, emessa dall’Ufficio competente (cfr. SVR 2005 AHV N. 9; DTF 130 V 388;
SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 25 ottobre 2006 nella causa L., U 194/05, consid.
3.4
; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03,
consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI
2001.
pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51
consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23
marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi,
Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Questa
Corte, tutto ben considerato, ritiene nel caso in esame di poter prestare
adesione, prescindendo da un esame specifico volto ad acclarare se la
comunicazione del 1° febbraio 2007 presenta le caratteristiche di una decisione
oppure no, alla tesi difesa dall’amministrazione, ossia che con lo scritto del
febbraio 2007 non ha inteso emettere decisione alcuna.
Conseguentemente
il ricorso del 16 febbraio 2007, non avendo l’autorità competente emanato
alcuna decisione, non è ricevibile.
Tale
soluzione, non comporta peraltro alcun pregiudizio per il ricorrente.
Al
contrario, alla luce della dichiarazione formulata il 12 marzo 2007 dalla
Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive all’attenzione del TCA, secondo
cui dati gli ultimi elementi emersi procederà a valutare la sostenibilità
economica del progetto del ricorrente ed emetterà in seguito una decisione
formale, i diritti dell’assicurato risultano tutelati al meglio.
Infatti egli,
una volta emanata la decisione formale agli aiuti all’attività indipendente,
avrà ancora a disposizione tutti i rimedi di diritto previsti dalla LADI e
dalla L-rilocc che l’amministrazione specificherà sul provvedimento in
questione per contestare questa decisione.
Più
precisamente egli potrà, se del caso, interporre opposizione contro la
decisione formale, per quanto riguarda gli aiuti di diritto federale, ed
inoltrare ricorso al Consiglio di Stato, in relazione agli aiuti di diritto
cantonale.
Gli atti
vanno, dunque, trasmessi alla Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive,
affinché proceda come da lei evidenziato nello scritto al TCA del 12 marzo 2007.
L'amministrazione
dovrà esaminare il caso dell’assicurato ed emettere al più presto una decisione
formale con l’indicazione dei relativi rimedi di diritto.
Per
quanto attiene agli aiuti per l’avvio di una attività indipendente previsti
dalla LADI sarà precisato che è data la possibilità di inoltrare opposizione
all’autorità che ha emesso la decisione formale entro 30 giorni.
L’assicurato,
contro la decisione su opposizione, potrà eventualmente interporre ricorso al
TCA.
Relativamente
agli aiuti cantonali l’amministrazione, sulla decisione formale, specificherà
che è dato ricorso al Consiglio di Stato ricorso entro 15 giorni.
Come ricordato
precedentemente, la decisione del Consiglio di Stato è definitiva.
2.6
A titolo
abbondanziale è utile evidenziare che anche se lo scritto del 1° febbraio 2007
dell’Ufficio delle misure attive fosse stato qualificato come decisione formale
l’esito della vertenza non sarebbe stato differente.
Infatti
l’impugnativa di RI 1 avrebbe comunque dovuto essere dichiarata irricevibile.
In primo
luogo, in quanto competente ratione materiae ad esprimersi sul relativo
ricorso, per quanto riguarda il diniego di incentivi per attività indipendenti
contemplati dalla L-rilocc, non è il TCA, bensì il Consiglio di Stato (cfr.
art. 30 L-rilocc; consid. 2.4.).
In
secondo luogo, relativamente al sostegno ai fini del promovimento dell’attività
lucrativa indipendente previsto dalla LADI in quanto questa Corte può entrare
nel merito di una decisione su opposizione (cfr. art. 56 LPGA) e non di una
semplice decisione formale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi alla Sezione del lavoro Ufficio delle misure attive
affinché proceda come indicato al consid. 2.5.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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