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Decisione

38.2007.15

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 maggio 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del

SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1; Circulaire relative à l'indemnité

de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle

sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al

25.01.1999).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi

vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella

causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del

2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA

c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6

agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;

2.6. Dapprima

va osservato che il ricorrente con l’atto di ricorso, indicando che il

provvedimento del 18 gennaio 2007 “… riferisce che la

sanzione è adeguata, ma non è stato riportato un motivo per il quale il

sottoscritto non ha fatto il possibile per ottenere un’occupazione” (cfr. doc. I), ha implicitamente sostenuto che la decisione

su opposizione impugnata sia carentemente motivata.

Il diritto di essere

sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di

ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei

considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse

addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi

poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro

canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della

decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni

atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne

hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un

senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere

esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può

limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a

influire sul giudizio (cfr. STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01,

consid, 2.1.; STFA del 10 giugno 2002 nella causa R., H 192/00; DTF 121 III 331

consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf

rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000,

pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

Nella fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena

esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione

della decisione su opposizione contestata.

Infatti

da quest'ultima emerge chiaramente il motivo per cui l’URC ha sospeso

l'assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi degli art. 30

cpv. 1 lett. c LADI, ovvero poiché lo stesso, nel mese di novembre 2006, ha compiuto

delle ricerche di lavoro insufficienti. L’amministrazione ha, inoltre, precisato

che gli argomenti sollevati dall’insorgente nell’atto di opposizione non

permettono di giungere a una conclusione differente rispetto alla decisione

formale del dicembre 2006 (cfr. doc. A).

Del resto

il ricorrente ha potuto rendersi conto della portata della decisione su

opposizione emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a

questo Tribunale.

2.7. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato si è

iscritto in disoccupazione il 4 aprile 2006 dopo un periodo di attività

lavorativa a tempo determinato quale medico assistente presso il reparto di __________

– __________ – dell’Ospedale __________ __________ (cfr. doc. 1).

Egli ha

dichiarato di ricercare un’occupazione a tempo pieno in qualità di medico

assistente (cfr. doc. 4; A).

Per

quanto concerne il mese di novembre 2006, l’insorgente, sul relativo formulario

“Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, ha indicato di

avere effettuato cinque ricerche di impiego, e meglio il 1° novembre 2006

presso l’__________ di __________, il 6 novembre 2006 presso il Dr. med. __________

di __________, il 10 novembre 2006 presso uno studio medico non meglio

definito, il 16 novembre 2006 presso il reparto di __________ dell’Ospedale __________

di __________ e il 25 novembre 2006 presso la __________ di __________ (cfr.

doc. 5).

L'URC di __________

ha ritenuto questi sforzi volti al reperimento di un’occupazione adeguata

insufficienti, poiché l’assicurato ha comprovato unicamente tre ricerche, ad

esclusione delle due compiute telefonicamente.

Di

conseguenza l’amministrazione, con decisione formale del 14 dicembre 2006,

confermata con decisione su opposizione del 18 gennaio 2007, ha inflitto al

ricorrente tre giorni di sospensione dal diritto alle indennità (cfr. doc. 4,

A).

Prima di emanare la

decisione formale del 14 dicembre 2006, la consulente del personale ha inviato

all’insorgente, il 4 dicembre 2006, una "Richiesta di

giustificazione" con cui ha richiesto di motivare, entro

il 14 dicembre 2006, le insufficienti ricerche.

La

collocatrice ha pure precisato che oltre la data indicata l'autorità cantonale

avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente

l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un

assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione

adeguata (cfr. doc. 4).

L'assicurato,

con scritto del 7 dicembre 2006, ha rilevato in buona sostanza che due delle

cinque ricerche indicate sul formulario del mese di novembre 2006 sono state

compiute per telefono. Una riguardava un’inserzione pubblicata sul Bollettino

dei medici svizzeri, dove non era stato specificato l’indirizzo, bensì

unicamente il numero di telefono. L’altra era in relazione con una risposta

negativa da parte dell’__________ ricevuta alla fine del mese di ottobre 2006. Il

ricorrente, al riguardo, ha puntualizzato di avere chiamato il primario, Dr.

med. __________, all’inizio del mese di novembre 2006 e di essere riuscito, dopo

mezzora di discussione, a convincerlo a prenderlo in considerazione per l’anno

seguente. In effetti l’assicurato deve contattare nuovamente il Dr. med. __________

nel mese di maggio 2007. Infine l’assicurato ha osservato che gli ospedali

cantonali e le cliniche private assumono personale tramite concorsi pubblicati

sul Foglio Ufficiale e sul Bollettino d’informazione dei medici di cui non ha

perso nemmeno un numero (cfr. doc. 4).

Dal profilo procedurale

l’amministrazione ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito del

ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.

2.8. In concreto è incontestato

che le tre ricerche compiute per iscritto il 6, il 16 e il 25 novembre 2006

presso due ospedali e un medico siano valide.

Contestate sono, per

contro, le due ricerche effettuate telefonicamente il 1° e il 6 novembre 2006.

Al

riguardo va preliminarmente ribadito che in linea di principio le ricerche di

lavoro, se compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre

modalità, possono essere svolte anche per telefono. Il TFA ha, infatti,

ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende

ricerche di lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.).

Tuttavia secondo

la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato deve,

di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per

iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op. cit.,

pag. 38).

Nel caso in esame, per

quanto attiene all’asserita ricerca telefonica del 6 novembre 2006, occorre evidenziare

che la stessa, non solo non è stata in alcun modo sostanziata, ma neppure è

stata precisata. In effetti l’assicurato si è limitato a indicare che si tratta

di uno studio medico e il relativo numero di telefono.

Il ricorrente si è

giustificato allegando che sul Bollettino dei medici, di cui ha prodotto una

copia, risultano unicamente le coordinate telefoniche (cfr. doc. 4).

Tale motivazione non è

valida, poiché l’assicurato, se effettivamente, come dallo stesso sostenuto, ha

contattato tale studio medico, non può non sapere perlomeno il nome del medico

interessato alla collaborazione da parte di un assistente.

Il TFA, in una sentenza C

6/05 del 6 marzo 2006, pubblicata in DLA 2006 N. 18 pag. 220, relativa a un

assicurato titolare di un diploma di ingegnere elettrotecnico del Politecnico

federale e di un diploma postgrado in gestione d’impresa, ha stabilito che le

ricerche di lavoro svolte secondo una metodologia differente da quella

ordinaria, consistente nel produrre perlomeno dei giustificativi dei contatti

intercorsi con potenziali datori di lavoro, non possono essere considerate

sufficienti nemmeno quando si tratta di un assicurato che ha occupato una

posizione di quadro superiore ed è alla ricerca di un impiego qualificato e le

stesse non sono a priori sprovviste di utilità.

Conseguentemente la

ricerca che l’insorgente ha indicato di avere effettuato il 6 novembre 2006 non

va considerata valida ai fini della presente vertenza.

2.9. Relativamente alla ricerca

che il ricorrente ha asserito di aver intrapreso per telefono il 1° novembre

2006 presso l’__________, va rilevato che dalle carte processuali emerge che

con scritto del 27 ottobre 2006 tale __________ gli ha comunicato che in merito

alla sua candidatura al concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale __________ la

scelta aveva favorito altri candidati.

A

Considerandi

prescindere dal fatto che anche questa ricerca telefonica non è stata

debitamente comprovata, la stessa si rivela ripetitiva, siccome era già stata

effettuata dall’insorgente nei mesi precedenti.

Dal

Foglio ufficiale __________ (cfr. www.ti.ch/CAN/temi/fu) risulta che il __________

è stato pubblicato un concorso generale per l’anno 2006 per medici assistenti

presso l’__________ con scadenza indeterminata, ritenuto che la pubblicazione

era valida per tutto l’anno e che la data d’inizio dell’impiego era generica

nel corso del 2006, a dipendenza delle diverse scadenze di incarico.

Visto, da

un lato, che il concorso di gennaio 2006 era valido per l’intero anno,

dall’altro, che alla fine del mese di ottobre 2006 l’assicurato è stato avvertito

che la scelta era ricaduta su altri candidati, era improbabile che nei mesi di

novembre, dicembre 2006 e gennaio 2007 il medesimo avesse delle possibilità di

essere assunto.

Mediante

delle ricerche di lavoro ripetitive un assicurato non comprova a sufficienza il

suo impegno nel cercare una nuova occupazione. Questa attitudine non

corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.

Il

ricorrente, pertanto, benché fosse legittimato a contattare il direttore dell’__________

per segnalargli il suo interesse, anche per il 2007, per i posti menzionati,

doveva in ogni caso compiere collateralmente altre ricerche sufficientemente

valide dal profilo quantitativo e qualitativo al fine di tentare di ridurre il

danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Del resto

non emerge dagli atti, e nemmeno l’assicurato l’ha preteso, che al medesimo sia

stata garantita l’assunzione quale medico assistente presso l’__________ nel

2007.

Infatti il ricorrente ha indicato solamente di avere convinto il Dr. med.

__________ a prenderlo in considerazione per il 2007 e che avrebbe dovuto

ricontattare il direttore nel maggio 2007 (cfr. doc. 4).

Non deve

essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione esclusivamente

l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro

sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un

determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre

termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132;

STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Secondo

la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché

un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso

la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative

facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.

DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,

C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.

Cattaneo, op. cit., pag. 32).

Decisivo

è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non

necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la sentenza del TFA

C 197/03dell’11 ottobre 2004):

"

Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig

erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein

schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu

verbleiben."

Visto che il ricorrente

non ha concluso alcun contratto con l’__________, in casu non può comunque entrare

in considerazione un’eventuale esenzione da una sospensione dal diritto alle

indennità (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2005.51del 6

ottobre 2005; STCA 38.2005.16 del 18 maggio 2005; STCA 38.2004.1 del 27 maggio

2004.

consid. 2.17.).

2.10

L'assicurato

ha poi addotto che il numero dei posti di lavoro offerti a medici assistenti

tramite pubblicazioni sul Foglio Ufficiale o sul Bollettino dei medici svizzeri

è notevolmente ridotto soprattutto in Ticino (cfr. doc. 6).

Egli ha

così sottointeso implicitamente di aver svolto poche ricerche di impiego, in

quanto mancherebbero le offerte di lavoro in tale ambito.

L'art.

17.

cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare

lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.

E' vero,

dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali

l'assicurato si è iscritto per il collocamento, tuttavia esse devono essere

estese pure in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).

Il TCA,

per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni

mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione.

Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della

professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi

menzionati).

L'obbligo

di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel

primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la

situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di

impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22

ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).

Va

d’altronde segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere

per l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che

consacra una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar

zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di

"relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata

un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la

rioccupazione dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una

simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 63).

Di

conseguenza l'assicurato, iscrittosi in disoccupazione nel mese di aprile 2006,

ritenuta la difficoltà nel trovare un'occupazione quale medico assistente a

causa dei pochi posti di impiego esistenti sul mercato del lavoro per questa

attività, nel mese di novembre 2006 avrebbe dovuto cercare un lavoro anche in

altri ambiti professionali (per un caso analogo cfr. sentenza 38.2001.46 del 5

ottobre 2001 nella causa, concernente un'assicurata sanzionata per

insufficienti ricerche, poiché durante il periodo precedente l'iscrizione in

disoccupazione aveva effettuato una sola ricerca quale docente di scuola

dell'infanzia, a causa delle rare pubblicazioni di concorsi sul FU, e sentenza).

Inoltre

giova segnalare che nella sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005 il TFA, in

relazione a una censura afferente a un’offerta di impiego oscillante, ha

ribadito che:

"

(…) allfällige Schwierigkeiten auf dem

Arbeitsmarkt umso intensivere Bemühungen des Versicherten erfordern und es

nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche

ankommt.” (sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3.)

2.11

Nell’opposizione

l’assicurato ha asserito di avere cercato un impiego anche in __________, dove

peraltro ha conseguito la laurea in medicina e la specializzazione in

reumatologia (cfr. doc. 6).

In

proposito va osservato che secondo la giurisprudenza possono essere prese in

considerazione anche le ricerche effettuate all'estero, soprattutto se

contemporaneamente vengono compiute ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22

seg; DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D.

Cattaneo, op. cit., pag. 30).

Tuttavia nel caso in esame

l’insorgente, oltre a non avere minimamente documentato le

ricerche citate, come invece richiesto dalla

giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), non ha indicato -

né con l’opposizione, né con il ricorso – più specificatamente presso quali

posti di lavoro avrebbe postulato in __________.

Considerato che il

ricorrente ha avuto a più riprese la possibilità di elencare dettagliatamente

le ricerche che avrebbe effettuato in __________ e di comprovarle, tale

omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare

all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio

reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove

ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR

2001.

KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 maggio 2003 nella

causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V

195.

consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3;

STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).

In proposito va osservato

che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il

ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale

cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per

effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che

l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali,

nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di

sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale

cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

Contestualmente il TFA ha

rilevato:

"

(…)

4.2

Ob trotz vorgängiger behördlicher

Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu

erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht

näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch

im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht

überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern

bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend

gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und

hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter

diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals

die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form

einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan

hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz

überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell

Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2)

L’assicurato deve, perciò,

sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle

asserite ricerche che avrebbe effettuato in __________ (cfr. DTF 125 V 195

consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3;

STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).

2.12

Alla luce di tutto quanto

esposto, questa Corte deve concludere che l’assicurato, avendo compiuto nel

mese di novembre 2006 unicamente tre ricerche di lavoro qualitativamente

valide, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

Ciò

implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta

l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.13

Per quanto

concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato tre giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo ammonta a

un minimo di 3 giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.5.).

Tutto ben

considerato, la penalità di tre giorni inflitta al ricorrente dall’URC risulta

conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

La

decisione su opposizione del 18 gennaio 2007 va, conseguentemente, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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