38.2007.15
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
7 maggio 2007Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2007.15
Data decisione, Autorità:
07.05.2007, TCA
Titolo:
Medico sospeso per tre giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche in un periodo di controllo.Su 5 ricerche 2 telefoniche non sostanziate e precisate,di cui una pure ripetitiva.Avrebbe dovuto cercare anche in altri settori.Ricerche all'estero non documentate
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
SANZIONE
art. 16 cpv. 2 let. d LADI
art. 17 cpv. 1 LADI
art. 30 cpv. 1 let. c LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 26 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.15
rs
Lugano
7 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18
gennaio 2007 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 18 gennaio 2007 l’Ufficio regionale di
collocamento di CO 1 (di seguito URC) ha confermato la precedente decisione del
14 dicembre 2006 (cfr. doc. 4) con cui aveva sospeso RI 1 per tre giorni
dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche
nel mese di novembre 2006 (cfr. doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione del 18 gennaio 2007 l’assicurato ha inoltrato
tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:
"
(…)
la decisione del 18
gennaio 2007 riferisce che la sanzione è adeguata, ma non è stato riportato un
motivo per il quale il sottoscritto non ha fatto il possibile per ottenere
un’occupazione.
Sul foglio che mensilmente
viene riempito per le ricerche ci sono tre voci (scritta, telefonica e di
persona), il che significa che le ricerche possono anche essere effettuate
telefonicamente. Le ricerche corrispondenti al mese di novembre 2006 erano
cinque di cui tre per iscritto e due tramite il telefono.
Il sottoscritto in persona
ha riferito alla Signora __________ (la mia consulente) di poter verificare
circa la verità delle prove degli sforzi, chiamando le persone di riferimento.
Come ho già spiegato nelle
lettere precedenti contro la sanzione, sempre dall’aprile 2006 mi sono candidato
per tutti i posti adeguati riportati nel bollettino dei medici svizzeri e nel
foglio ufficiale anche a livello nazionale nonostante una famiglia con tre
bambini di cui una frequenta la scuola elementare. Da ricordare che gli
ospedali del cantone mi hanno informato che assumono medici per concorso
pubblico sul foglio ufficiale. Le ricerche d’impiego senza l’offerta da parte
degli ospedali a mio parere sono controproducenti e avranno effetto negativo.”
(Doc. I)
1.3. L’URC, in
risposta, ha comunicato di riconfermarsi nelle conclusioni della decisione su
opposizione, non emergendo dal ricorso nuovi elementi atti a modificare il
provvedimento impugnato (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/9
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato debba essere o meno sospeso dal diritto
alle indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di controllo del mese di novembre 2006.
2.3. Tra gli
obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione
adeguata (secondo l'art. 16 LADI), se necessario anche fuori della professione
precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI) e del proprio luogo di domicilio (cfr.
art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove
documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA del 29.1.92
nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
Annunciandosi per riscuotere l'indennità giornaliera, l'assicurato deve
provare al servizio competente gli sforzi che ha intrapreso per trovare
lavoro."
L'art. 26 cpv. 2bis OADI
precisa che
" Egli deve fornire tale prova per ogni periodo di
controllo al più tardi entro il quinto giorno del mese seguente o il primo
giorno lavorativo successivo a tale data. In caso contrario, il servizio
competente gli accorda un termine adeguato per rimediarvi. Nel contempo lo
informa per scritto che, se lascia scadere il termine senza una giustificazione
valida, le ricerche di lavoro non potranno essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
Conformemente al principio
dell'obbligo della riduzione del danno ancorato nel diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323), la LADI
ha dunque previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STFA del 3
agosto 2003 nell causa S., C 221/02).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage" Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno, 1992 pag. 193 seg.).
2.4. La
giurisprudenza federale ha stabilito che questo motivo di sospensione è dato
anche quando l'assicurato non si attiene all'obbligo della ricerca di un lavoro
prima di essere disoccupato (cfr., ad esempio, STFA del 3 luglio 2006 nella
causa S., C 138/05).
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STFA del 22 ottobre 2002 nella causa N., C 305/01; DLA 1966
N° 11 e N° 21; DLA 1977 N° 33; DLA 1987
pag. 41, DTF del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., C 77/91; SVR 1998 ALV N° 22;
D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST,
Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA del 15 gennaio 2001 nella causa C.P.-B., C
49/00).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. per
tutte la STCA del 28 gennaio 1987 nella causa M.Z., AD 247/86).
Il TFA, pur confermando
tale principio (cfr. STFA nella causa M.Z., C 33/87; STFA del 3 luglio 2003
nella causa AWA c/ E., C 286/02), ha precisato che occorre valutare nel singolo
caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STFA del 12 luglio 2005 nella
causa S., C 106/04, consid. 2.1.; STFA del 29 settembre 2005 nella causa H. C
199/05; STFA del 6 marzo 2006 nella causa Service cantonal de l’emploi du
Canton Vaud c/ B., C 6/05, consid. 3.2.).
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C
280/01; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dal SECO (dal 1° luglio
1999 il Segretariato di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 p. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato
che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI
la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e
ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di
cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità
entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della
sospensione è prolungata in modo adeguato.
Per quel
che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4
giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri
del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per
mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti
ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per
Fatti
i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC) del
SECO in vigore dal 1° gennaio 2003, D68 punto 1; Circulaire relative à l'indemnité
de chômage (IC) del SECO in vigore dal 1° gennaio 2007, D72 punto 1; Lista delle
sospensioni URC/UCL - attualmente Sezione del lavoro - aggiornate dal SECO al
25.01.1999).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi
vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA del 25 aprile 2005 nella
causa E., C 10/05; STFA del 10 dicembre 2004 nella causa M., C 210/04; STFA del
2 maggio 2003 nella causa X., C 275/02; STFA del 3 luglio 2003 nella causa AWA
c/ E., C 286/02; STFA del 23 gennaio 2003 nella causa C., C 280/01; STFA del 6
agosto 2002 nella causa Z., C 338/01;
2.6. Dapprima
va osservato che il ricorrente con l’atto di ricorso, indicando che il
provvedimento del 18 gennaio 2007 “… riferisce che la
sanzione è adeguata, ma non è stato riportato un motivo per il quale il
sottoscritto non ha fatto il possibile per ottenere un’occupazione” (cfr. doc. I), ha implicitamente sostenuto che la decisione
su opposizione impugnata sia carentemente motivata.
Il diritto di essere
sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di
ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei
considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse
addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi
poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro
canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della
decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni
atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne
hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un
senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere
esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può
limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a
influire sul giudizio (cfr. STFA del 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01,
consid, 2.1.; STFA del 10 giugno 2002 nella causa R., H 192/00; DTF 121 III 331
consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf
rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000,
pag. 368 seg. con numerosi rinvii).
Nella fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena
esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione
della decisione su opposizione contestata.
Infatti
da quest'ultima emerge chiaramente il motivo per cui l’URC ha sospeso
l'assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi degli art. 30
cpv. 1 lett. c LADI, ovvero poiché lo stesso, nel mese di novembre 2006, ha compiuto
delle ricerche di lavoro insufficienti. L’amministrazione ha, inoltre, precisato
che gli argomenti sollevati dall’insorgente nell’atto di opposizione non
permettono di giungere a una conclusione differente rispetto alla decisione
formale del dicembre 2006 (cfr. doc. A).
Del resto
il ricorrente ha potuto rendersi conto della portata della decisione su
opposizione emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a
questo Tribunale.
2.7. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato si è
iscritto in disoccupazione il 4 aprile 2006 dopo un periodo di attività
lavorativa a tempo determinato quale medico assistente presso il reparto di __________
– __________ – dell’Ospedale __________ __________ (cfr. doc. 1).
Egli ha
dichiarato di ricercare un’occupazione a tempo pieno in qualità di medico
assistente (cfr. doc. 4; A).
Per
quanto concerne il mese di novembre 2006, l’insorgente, sul relativo formulario
“Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro”, ha indicato di
avere effettuato cinque ricerche di impiego, e meglio il 1° novembre 2006
presso l’__________ di __________, il 6 novembre 2006 presso il Dr. med. __________
di __________, il 10 novembre 2006 presso uno studio medico non meglio
definito, il 16 novembre 2006 presso il reparto di __________ dell’Ospedale __________
di __________ e il 25 novembre 2006 presso la __________ di __________ (cfr.
doc. 5).
L'URC di __________
ha ritenuto questi sforzi volti al reperimento di un’occupazione adeguata
insufficienti, poiché l’assicurato ha comprovato unicamente tre ricerche, ad
esclusione delle due compiute telefonicamente.
Di
conseguenza l’amministrazione, con decisione formale del 14 dicembre 2006,
confermata con decisione su opposizione del 18 gennaio 2007, ha inflitto al
ricorrente tre giorni di sospensione dal diritto alle indennità (cfr. doc. 4,
A).
Prima di emanare la
decisione formale del 14 dicembre 2006, la consulente del personale ha inviato
all’insorgente, il 4 dicembre 2006, una "Richiesta di
giustificazione" con cui ha richiesto di motivare, entro
il 14 dicembre 2006, le insufficienti ricerche.
La
collocatrice ha pure precisato che oltre la data indicata l'autorità cantonale
avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente
l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un
assicurato nel caso in cui non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione
adeguata (cfr. doc. 4).
L'assicurato,
con scritto del 7 dicembre 2006, ha rilevato in buona sostanza che due delle
cinque ricerche indicate sul formulario del mese di novembre 2006 sono state
compiute per telefono. Una riguardava un’inserzione pubblicata sul Bollettino
dei medici svizzeri, dove non era stato specificato l’indirizzo, bensì
unicamente il numero di telefono. L’altra era in relazione con una risposta
negativa da parte dell’__________ ricevuta alla fine del mese di ottobre 2006. Il
ricorrente, al riguardo, ha puntualizzato di avere chiamato il primario, Dr.
med. __________, all’inizio del mese di novembre 2006 e di essere riuscito, dopo
mezzora di discussione, a convincerlo a prenderlo in considerazione per l’anno
seguente. In effetti l’assicurato deve contattare nuovamente il Dr. med. __________
nel mese di maggio 2007. Infine l’assicurato ha osservato che gli ospedali
cantonali e le cliniche private assumono personale tramite concorsi pubblicati
sul Foglio Ufficiale e sul Bollettino d’informazione dei medici di cui non ha
perso nemmeno un numero (cfr. doc. 4).
Dal profilo procedurale
l’amministrazione ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito del
ricorrente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
2.8. In concreto è incontestato
che le tre ricerche compiute per iscritto il 6, il 16 e il 25 novembre 2006
presso due ospedali e un medico siano valide.
Contestate sono, per
contro, le due ricerche effettuate telefonicamente il 1° e il 6 novembre 2006.
Al
riguardo va preliminarmente ribadito che in linea di principio le ricerche di
lavoro, se compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre
modalità, possono essere svolte anche per telefono. Il TFA ha, infatti,
ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende
ricerche di lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.).
Tuttavia secondo
la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato deve,
di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per
iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 38).
Nel caso in esame, per
quanto attiene all’asserita ricerca telefonica del 6 novembre 2006, occorre evidenziare
che la stessa, non solo non è stata in alcun modo sostanziata, ma neppure è
stata precisata. In effetti l’assicurato si è limitato a indicare che si tratta
di uno studio medico e il relativo numero di telefono.
Il ricorrente si è
giustificato allegando che sul Bollettino dei medici, di cui ha prodotto una
copia, risultano unicamente le coordinate telefoniche (cfr. doc. 4).
Tale motivazione non è
valida, poiché l’assicurato, se effettivamente, come dallo stesso sostenuto, ha
contattato tale studio medico, non può non sapere perlomeno il nome del medico
interessato alla collaborazione da parte di un assistente.
Il TFA, in una sentenza C
6/05 del 6 marzo 2006, pubblicata in DLA 2006 N. 18 pag. 220, relativa a un
assicurato titolare di un diploma di ingegnere elettrotecnico del Politecnico
federale e di un diploma postgrado in gestione d’impresa, ha stabilito che le
ricerche di lavoro svolte secondo una metodologia differente da quella
ordinaria, consistente nel produrre perlomeno dei giustificativi dei contatti
intercorsi con potenziali datori di lavoro, non possono essere considerate
sufficienti nemmeno quando si tratta di un assicurato che ha occupato una
posizione di quadro superiore ed è alla ricerca di un impiego qualificato e le
stesse non sono a priori sprovviste di utilità.
Conseguentemente la
ricerca che l’insorgente ha indicato di avere effettuato il 6 novembre 2006 non
va considerata valida ai fini della presente vertenza.
2.9. Relativamente alla ricerca
che il ricorrente ha asserito di aver intrapreso per telefono il 1° novembre
2006 presso l’__________, va rilevato che dalle carte processuali emerge che
con scritto del 27 ottobre 2006 tale __________ gli ha comunicato che in merito
alla sua candidatura al concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale __________ la
scelta aveva favorito altri candidati.
A
Considerandi
prescindere dal fatto che anche questa ricerca telefonica non è stata
debitamente comprovata, la stessa si rivela ripetitiva, siccome era già stata
effettuata dall’insorgente nei mesi precedenti.
Dal
Foglio ufficiale __________ (cfr. www.ti.ch/CAN/temi/fu) risulta che il __________
è stato pubblicato un concorso generale per l’anno 2006 per medici assistenti
presso l’__________ con scadenza indeterminata, ritenuto che la pubblicazione
era valida per tutto l’anno e che la data d’inizio dell’impiego era generica
nel corso del 2006, a dipendenza delle diverse scadenze di incarico.
Visto, da
un lato, che il concorso di gennaio 2006 era valido per l’intero anno,
dall’altro, che alla fine del mese di ottobre 2006 l’assicurato è stato avvertito
che la scelta era ricaduta su altri candidati, era improbabile che nei mesi di
novembre, dicembre 2006 e gennaio 2007 il medesimo avesse delle possibilità di
essere assunto.
Mediante
delle ricerche di lavoro ripetitive un assicurato non comprova a sufficienza il
suo impegno nel cercare una nuova occupazione. Questa attitudine non
corrisponde a quanto richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza federale.
Il
ricorrente, pertanto, benché fosse legittimato a contattare il direttore dell’__________
per segnalargli il suo interesse, anche per il 2007, per i posti menzionati,
doveva in ogni caso compiere collateralmente altre ricerche sufficientemente
valide dal profilo quantitativo e qualitativo al fine di tentare di ridurre il
danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Del resto
non emerge dagli atti, e nemmeno l’assicurato l’ha preteso, che al medesimo sia
stata garantita l’assunzione quale medico assistente presso l’__________ nel
2007.
Infatti il ricorrente ha indicato solamente di avere convinto il Dr. med.
__________ a prenderlo in considerazione per il 2007 e che avrebbe dovuto
ricontattare il direttore nel maggio 2007 (cfr. doc. 4).
Non deve
essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione esclusivamente
l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro
sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un
determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre
termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. DLA 1990 pag. 132;
STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Secondo
la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché
un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso
la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative
facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr.
DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA del 3 febbraio 2004 nella causa S.,
C 275/03, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; C.
Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Decisivo
è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non
necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la sentenza del TFA
C 197/03dell’11 ottobre 2004):
"
Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig
erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein
schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu
verbleiben."
Visto che il ricorrente
non ha concluso alcun contratto con l’__________, in casu non può comunque entrare
in considerazione un’eventuale esenzione da una sospensione dal diritto alle
indennità (cfr. STCA 38.2006.27 del 19 luglio 2006; STCA 38.2005.51del 6
ottobre 2005; STCA 38.2005.16 del 18 maggio 2005; STCA 38.2004.1 del 27 maggio
2004.
consid. 2.17.).
2.10
L'assicurato
ha poi addotto che il numero dei posti di lavoro offerti a medici assistenti
tramite pubblicazioni sul Foglio Ufficiale o sul Bollettino dei medici svizzeri
è notevolmente ridotto soprattutto in Ticino (cfr. doc. 6).
Egli ha
così sottointeso implicitamente di aver svolto poche ricerche di impiego, in
quanto mancherebbero le offerte di lavoro in tale ambito.
L'art.
17.
cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare
lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.
E' vero,
dunque, che le ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali
l'assicurato si è iscritto per il collocamento, tuttavia esse devono essere
estese pure in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Il TCA,
per costante giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni
mesi ha il diritto di essere reinserito nella propria professione.
Successivamente però deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della
professione appresa (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi
menzionati).
L'obbligo
di cercare al di fuori della propria professione si impone comunque già nel
primo periodo di ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la
situazione sul mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di
impiego corrispondenti al proprio profilo professionale (cfr. STFA del 22
ottobre 2003 nella causa B., C 184/03).
Va
d’altronde segnalato che nell'ambito dei requisiti che possono fare concludere
per l'inadeguatezza di un'occupazione, l'art. 16 cpv. 2 lett. d LADI, che
consacra una protezione relativa della professione (cfr. G. Gerhards, Kommentar
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Vol. I, pag. 235-237, il quale parla di di
"relativer Berufschutz"), enuncia che non è considerata adeguata
un'occupazione che cumulativamente "compromette considerevolmente la
rioccupazione dell'assicurato nella sua professione" sempre che "una
simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli" (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 63).
Di
conseguenza l'assicurato, iscrittosi in disoccupazione nel mese di aprile 2006,
ritenuta la difficoltà nel trovare un'occupazione quale medico assistente a
causa dei pochi posti di impiego esistenti sul mercato del lavoro per questa
attività, nel mese di novembre 2006 avrebbe dovuto cercare un lavoro anche in
altri ambiti professionali (per un caso analogo cfr. sentenza 38.2001.46 del 5
ottobre 2001 nella causa, concernente un'assicurata sanzionata per
insufficienti ricerche, poiché durante il periodo precedente l'iscrizione in
disoccupazione aveva effettuato una sola ricerca quale docente di scuola
dell'infanzia, a causa delle rare pubblicazioni di concorsi sul FU, e sentenza).
Inoltre
giova segnalare che nella sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005 il TFA, in
relazione a una censura afferente a un’offerta di impiego oscillante, ha
ribadito che:
"
(…) allfällige Schwierigkeiten auf dem
Arbeitsmarkt umso intensivere Bemühungen des Versicherten erfordern und es
nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche
ankommt.” (sentenza C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3.)
2.11
Nell’opposizione
l’assicurato ha asserito di avere cercato un impiego anche in __________, dove
peraltro ha conseguito la laurea in medicina e la specializzazione in
reumatologia (cfr. doc. 6).
In
proposito va osservato che secondo la giurisprudenza possono essere prese in
considerazione anche le ricerche effettuate all'estero, soprattutto se
contemporaneamente vengono compiute ricerche in Svizzera (cfr. DLA 1999 pag. 22
seg; DTF 125 V 469; STCA del 14 marzo 2000 nella causa G.P., 38.99.280; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 30).
Tuttavia nel caso in esame
l’insorgente, oltre a non avere minimamente documentato le
ricerche citate, come invece richiesto dalla
giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.4.), non ha indicato -
né con l’opposizione, né con il ricorso – più specificatamente presso quali
posti di lavoro avrebbe postulato in __________.
Considerato che il
ricorrente ha avuto a più riprese la possibilità di elencare dettagliatamente
le ricerche che avrebbe effettuato in __________ e di comprovarle, tale
omissione configura una violazione del dovere delle parti di collaborare
all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio
reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove
ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla
natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; SVR
2001.
KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA del 9 maggio 2003 nella
causa A., C 271/02; STFA del 9 maggio 2001 nella causa W.Z., P 36/00; DTF 125 V
195.
consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3;
STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).
In proposito va osservato
che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il
ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale
cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per
effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che
l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali,
nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di
sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale
cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.
Contestualmente il TFA ha
rilevato:
"
(…)
4.2
Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch
im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form
einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan
hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz
überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 nella causa Arbeitsamt des Kantons Appenzell
Ausserrhoden c/ G., C 234/04, consid. 4.2)
L’assicurato deve, perciò,
sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle
asserite ricerche che avrebbe effettuato in __________ (cfr. DTF 125 V 195
consid. 2; STFA del 9 giugno 2005 nella causa C., C 107/04, consid., 3;
STFA del 21 gennaio 2005 nella causa X., H 223/03, consid. 4.3.1.).
2.12
Alla luce di tutto quanto
esposto, questa Corte deve concludere che l’assicurato, avendo compiuto nel
mese di novembre 2006 unicamente tre ricerche di lavoro qualitativamente
valide, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
Ciò
implica una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta
l'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
2.13
Per quanto
concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato tre giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di insufficienti ricerche di lavoro in un periodo di controllo ammonta a
un minimo di 3 giorni di sospensione al mese (cfr. consid. 2.5.).
Tutto ben
considerato, la penalità di tre giorni inflitta al ricorrente dall’URC risulta
conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
La
decisione su opposizione del 18 gennaio 2007 va, conseguentemente, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster