38.2007.18
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26 luglio 2007Italiano40 min
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Numero d'incarto:
38.2007.18
Data decisione, Autorità:
26.07.2007, TCA
Titolo:
Inidoneità al collocamento soggettiva:l'assicurato si ritiene inabile al lavoro e ha rifiutato la prospettiva di svolgere un programma occupazionale. L'obbligo di versare prestazioni anticipate esiste solo se sono adempiute le condizioni LADI per avere diritto a indennità
DISOCCUPAZIONE
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONE
art. 29 cpv. 2 COST
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
art. 42 LPGA
art. 70 LPGA
art. 71 LPGA
art. 15 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.18
rs/sc
Lugano
26 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14
febbraio 2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 14 febbraio 2007 la Sezione del lavoro ha
confermato la propria decisione del 9 ottobre 2006 (Doc. 12), con la quale ha
stabilito che l’assicurato doveva essere ritenuto inidoneo al collocamento a
fare tempo dal 14 settembre 2006 (cfr. doc. B).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato, ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale il suo patrocinatore si è così espresso:
"
(...)
ll signor RI 1 ha lavorato in qualità di
ausiliario commesso-venditore presso il __________ di __________ dal 17.08.1991
e dal mese di luglio 2005, a seguito del trapasso dell'azienda, il contratto di
lavoro è passato alla __________.
Il nostro assistito dal 7 ottobre 2005 risulta
inabile al lavoro a seguito di malattia nella misura del 100% ed il caso è
stato regolarmente assunto dalla __________ di __________ (collettiva __________).
Con lettera 21 giugno 2006 la __________
comunicava all'assicurato che, visto il rapporto del Dr. __________, medico di
fiducia della Cassa, il quale ha visitato il signor RI 1 in data 8 giugno 2006, a contare dal 26 giugno 2006 doveva
ritenersi abile al lavoro, in lavori leggeri, nella misura del 100%. Nel medesimo scritto la __________ invitava il signor RI 1 ad
annunciarsi alla Cassa di disoccupazione.
Contro tale decisione l'assicurato, in data 23
giugno 2006, interponeva regolare e tempestiva opposizione.
Con lettera 28 giugno 2006, rispettivamente 29
agosto 2006, la __________ confermava la propria presa di posizione del 21
giugno 2006 nel senso che il signor RI 1 dal 26 giugno 2006 è da ritenere abile
al lavoro nella misura del 100%.
A questo punto il signor RI 1 si trova
confrontato con la tesi dei propri medici curanti, Dr. __________ e Dr. __________,
che lo considerano inabile al lavoro nella misura del 100% e la tesi della __________
che considera l'assicurato abile al lavoro nella misura del 100%. Per questo
motivo egli si è annunciato a titolo cautelativo alla Cassa di disoccupazione a
contare dal 26 giugno 2006.
Per quanto concerne le argomentazioni di
"Fatto e di diritto" si riprendono interamente quelle contenute
nell'opposizione del 2 novembre 2006 che devono essere pertanto indicate quali
parti integrali anche del presente gravame e che si allegano quale doc. A.
In merito alla decisione su opposizione si
contesta l'interpretazione fatta nel paragrafo 2 delle conclusioni (cfr. pag. 6
della decisione su opposizione) poiché stravolgono il senso dell'art. 15 cpv. 3 OAD che recita: "Un impedito
fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del
lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento, e si sia annunciato
all'assicurazione invalidità o a un'altra assicurazione secondo il capoverso 2,
è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra
assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da
parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno".
Riteniamo che il Legislatore con tale
disposizione abbia voluto tutelare con una assicurazione obbligatoria quale la
LADI le persone che si trovano scoperte dal lato finanziario non per colpa
propria, ma a seguito, come nel caso concreto, di una divergenza di
documentazione medica da parte delle assicurazioni sociali, in particolare dell'Assicurazione invalidità a cui
l'assicurato ha inoltrato richiesta di prestazioni e della __________.
Alla luce di quanto sopra e di ogni norma Legale
applicabile nella fattispecie, in modo particolare l'art. 70 cpv. 2 lett. b) della LPGA, si chiede cortesemente piaccia giudicare:
● il
ricorso è accolto
● la decisione su opposizione
del 14.02.2007 è riformata nel senso che al signor RI 1 è riconosciuta l'idoneità
al collocamento e di conseguenza all'assicurato sarà versata l'indennità di disoccupazione per i giorni
controllati anche dopo il 14 settembre 2006
● Protestate
spese e ripetibili." (Doc. I)
Per
completezza, relativamente alle allegazioni fatte valere nell’opposizione e a
cui l’impugnativa ha rinviato, giova osservare che l’assicurato,
sostanzialmente, ha chiesto l’applicazione dell’art. 15 cpv. 3 OADI. A mente
del ricorrente, visto che egli non appare manifestamente inidoneo al
collocamento, deve essere ritenuto idoneo anche dopo il 14 settembre 2006 (cfr.
doc. A).
1.3. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del ricorso con le
medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione
(cfr. doc. III).
1.4. L’RA 1, per
conto dell’assicurato, si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie
con scritto del 15 marzo 2007 (cfr. doc. V).
1.5. Il 15 maggio
2007 l’amministrazione si è riconfermata nella risposta di causa e ha
sottolineato che la conferma della non idoneità al collocamento dal 14
settembre 2006 si fonda sulla constatazione dell’assenza dell’aspetto
soggettivo dell’idoneità del ricorrente (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza all'RA 1 (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Questa Corte
è chiamata a stabilire se l’assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al
collocamento a decorrere dal 14 settembre 2006.
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f e 15 LADI).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha modificato
Fatti
i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo al
collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta
la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002)
L'idoneità
al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C
245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a
pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,
DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.
26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982
n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha
pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel
senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la
persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un
lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure
non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).
2.4. Secondo
l’art. 15 cpv. 2 LADI:
" Gli
impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se, in
condizioni equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro
infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio
federale disciplina il coordinamento con l'assicurazione per
l'invalidità."
Anche le
persone handicappate fisicamente o psichicamente in misura durevole e
rilevante, a determinate condizioni, possono essere dunque considerate idonee
al collocamento. Al proposito va rilevato che l'handicap non deve forzatamente
essere invalidante ai sensi dell’assicurazione invalidità (DLA 1991 pag. 95).
Inoltre,
anche l’assegnazione di una rendita intera dell’AI non esclude l’idoneità al
collocamento (T. Locher, Grundriss des Sozialversicherugsrechts, Berna 1997,
pag. 96, DLA 1995 Nr. 30 pag. 173 consid. 3).
Va pure
precisato che la fattispecie di cui all’art. 15 cpv. 2 LADI non dev’essere
confusa con quella di cui all’art. 28 LADI, che si riferisce ad una capacità
lavorativa ridotta o inesistente da un punto di vista soltanto passeggero (cfr.
STFA del 24 gennaio 2006 nella causa Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland
c/ B., C 286/05; DTF 128 V 149 consid. 3b=SVR 2003 KV Nr. 8 pag. 37; DLA 2001
pag. 165 consid. 6b; STFA del 14 aprile 2001 nella causa H., C 303/02; DLA 1995
Nr. 30 p. 171).
In tale
ipotesi il diritto all’indennità giornaliera decade completamente se il
disoccupato ha esaurito il suo diritto all’indennità in virtù dell’art. 28 LADI
e se la sua incapacità al lavoro supera il 50%.
Per
contro una persona impedita fisicamente e psichicamente, la cui capacità al
lavoro è ridotta, rimane idonea al collocamento nell’ambito dell’articolo 15
capoverso 2 LADI ed è indennizzabile, se adempie gli altri presupposti del
diritto all’indennità (DLA 1995 pag. 172).
L’art. 15
OADI precisa inoltre che:
" Per
stabilire l'idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i
servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti
dell'assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell’economia (DFE)
disciplina i particolari d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno
(cpv. 1).
Il capoverso 1 è
parimenti applicabile, qualora all'esame del diritto all'indennità o al
collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi
dell'assicurazione infortuni obbligatoria, dell'assicurazione-malattie,
dell'assicurazione militare o della previdenza professionale (cpv. 2).
Un impedito fisico o
psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non
sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all'assicurazione
invalidità o un'altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato
idoneo al collocamento sino alla decisione dell'altra assicurazione. Tale
considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre
assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno (cpv. 3)."
Il
capoverso 3 della citata norma configura una disposizione di coordinamento.
In
proposito va rilevato che l’assicurazione invalidità e l’assicurazione
disoccupazione non sono istituti complementari nel senso che un assicurato
escluso dalla vita produttiva può in ogni caso pretendere l’invalidità o la
disoccupazione.
Chi, ad
esempio, a causa di un grave danno alla salute, non percepisce una rendita, in
quanto è invalido in misura insufficiente, può essere contemporaneamente
incollocabile.
D’altra
parte l’assegnazione di una rendita di invalidità non esclude di principio
l'idoneità al collocamento (DLA 1998 pag. 31 consid. 3bb; DTF 109 V 29; STFA
del 3 marzo 2006 nella causa G., C 282/05, consid. 2.3.).
Infatti
per valutare l'idoneità al collocamento gli organi dell'assicurazione
disoccupazione non sono vincolati alla valutazione delle assicurazioni che
erogano le rendite come l'assicurazione invalidità e l'assicurazione contro gli
infortuni (cfr. SVR 2000 ALV N° 21 pag. 62).
Per la
categoria di assicurati di cui al capoverso 3 dell'art. 15 OADI, il concetto di
idoneità al collocamento è stato ulteriormente relativizzato ed è stato
introdotto l’obbligo di pagamento anticipato da parte dell’assicurazione
disoccupazione. Tale norma impedisce che l’assicurazione disoccupazione e gli
altri rami delle assicurazioni sociali rifiutino di versare determinate
prestazioni con motivazioni contraddittorie (Locher, op. cit., p. 96).
In
proposito, tuttavia, il TFA, in una sentenza C 160/06 del 19 marzo 2007, ha
deciso che:
"
(…)
3.2.1Entgegen der noch im vorinstanzlichen Verfahren
vertretenen Rechtsauffassung des Beschwerdeführers bedeutet die
Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung gemäss der Vermutungsregel des
Art.15 Abs.3 AVIV nicht die vorbehaltlose Zusprechung von Arbeitslosentaggeld
bis zum rechtskräftigen Entscheid der Invaliden- oder Unfallversicherung.
Vermittlungsfähigkeit verlangt objektiv Arbeitsberechtigung und
Arbeitsfähigkeit und subjektiv die Bereitschaft, die Arbeitskraft entsprechend
den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Bei
körperlich oder geistig Behinderten werden gemäss Art.15 Abs.3 AVIV einzig an
die Arbeitsfähigkeit (als eines der beiden objektiven Elemente der
Vermittlungsfähigkeit) geringere Anforderungen gestellt, um dieser
Personengruppe die Anspruchsberechtigung im System der Arbeitslosenversicherung
zu sichern. Das subjektive Element der Vermittlungsbereitschaft ist
demgegenüber auch bei der Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit behinderter
Personen zu beachten. Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft ist
dabei die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle als Arbeitnehmer
(Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, Rz270 in: Ulrich Meyer [Hrsg.],
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, BandXIV: Soziale Sicherheit, 2.,
aktualisierte und ergänzte Auflage, Basel 2007).
Eineversicherte Person, die sich bis zum Entscheid
der Organe der Unfall- oder Invalidenversicherung als nicht arbeitsfähig
erachtet und weder Arbeit sucht noch eine zumutbare Arbeit annimmt, ist deshalb
nicht vermittlungsfähig (ARV 2004 S.124, C272/02).“ (Le sottolineature sono del
redattore)
2.5. In una sentenza del 18 marzo 1996 nella causa M. pubblicata
in DLA 1996/1997 pag. 191 seg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha
stabilito che l'assicurato che non ritiene di essere in grado di lavorare fino
al momento in cui l'assicurazione per l'invalidità si pronuncia sulla sua
domanda e che non cerca un lavoro né accetta un'occupazione adeguata non ha
diritto alle indennità di disoccupazione per questo lasso di tempo.
Sempre il
TFA, in un successivo giudizio dell'8 giugno 1998, pubblicato in DLA 1999 N.
19, pag. 104, ha ribadito che un assicurato non è considerato idoneo al
collocamento se la sua inidoneità al collocamento risulta chiaramente dalle sue
dichiarazioni nonché da quelle dei medici e dei consulenti del personale.
L'assicurazione
per l'invalidità e l'assicurazione contro la disoccupazione non hanno un
carattere complementare reciproco. Di conseguenza, un assicurato può essere
inidoneo al collocamento dal punto di vista della legislazione in materia di
assicurazione contro la disoccupazione - e dunque non ha diritto all'indennità
- anche se la sua incapacità lavorativa non è sufficiente per generare il
diritto a una rendita di invalidità.
2.6. L’Alta Corte
si è pronunciata in merito all’aspetto soggettivo dell’idoneità al collocamento
in una sentenza del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05, relativa al caso di
un assicurato, beneficiario di una mezza rendita di invalidità, al quale è
stata negata l’idoneità al collocamento, in quanto non era disposto, né in
grado di accettare un’occupazione.
In
particolare il TFA ha rilevato:
" 2.
Streitig ist letztinstanzlich allein die Frage
der subjektiven Vermittlungsfähigkeit ab Februar 2004.
(…)
2.2 In der Anmeldung zum Bezug von
Arbeitslosenentschädigung hat der Versicherte Anfang Februar 2004 angegeben,
bereit und in der Lage zu sein, im Ausmass einer Vollzeitstelle zu arbeiten. In
den monatlich auszufüllenden Formularen "Angaben der versicherten Person
für den Monat ..." hat der Beschwerdeführer jedoch immer die Rubrik
"arbeitsunfähig" angekreuzt . Er hat weder direkt auf dem Formular
noch indirekt durch Mitteilung an den Berater des RAV ausgeführt, diese Angabe
beziehe sich nur auf den Umfang der jeweils ärztlich bescheinigten
Arbeitsunfähigkeit. Damit ist davon auszugehen, dass sich der Versicherte
während der Zeit ab Februar 2004 als vollständig arbeitsunfähig erachtet hat.
Diese Haltung wird durch die Protokolleinträge des Beraters des RAV bestätigt:
Zum Gespräch vom 8. Juli 2004 wird festgehalten, der Beschwerdeführer frage
"einfach nach sehr leichter Arbeit" und erhalte die Antwort, "dass
niemand für solche Arbeit und dies zu 30% benötigt wird"; weiter wird
ausgeführt, er wisse nicht, was er arbeiten könnte, er frage "nun einfach
jeden Monat Firmen" an, "ob sie etwas für ihn hätten". Über die
Besprechung vom 24. August 2004 findet sich der Protokolleintrag, der
Versicherte kenne keine Arbeit, die er machen könne; ein "Wille wäre wohl
vorhanden aber keine Möglichkeit in Sicht. So kann er auch nur entsprechend
Bewerbungen machen."
Auch unter Berücksichtigung der schwierigen
Ausgangslage für die Stellensuche sind die - erstmals im Juni 2004 auf den
entsprechenden Formularen der Arbeitslosenversicherung nachgewiesenen -
Arbeitsbemühungen kaum als ernsthaft zu bezeichnen. Im hier massgebenden
Zeitraum bis zum Einspracheentscheid vom 15. September 2004 (RKUV 2001 Nr. U
419 S. 101) erfolgten die Bewerbungen in den Monaten Juli und September 2004
jeweils an einem einzigen Tag, während im August 2004 jede Bewerbung ausblieb,
was auch unter Berücksichtigung von Ferien völlig ungenügend ist. Im Juni 2004
wurden immerhin neun Bewerbungen unternommen, wobei auch in diesem Monat an
einem Tag fünf und an einem anderen Tag zwei Bewerbungen auf einmal erfolgt
sind. Es fällt weiter auf, dass der Versicherte alle Bewerbungen telephonisch
durchgeführt hat (ohne dass er allerdings die Telephonnummer oder den Namen der
Ansprechperson auf den entsprechenden Formularen aufgeführt hätte); bei den
Blindbewerbungen wäre es angebracht gewesen, sich schriftlich (allenfalls mit
einem Standardschreiben) anzubieten.
Ob der Beschwerdeführer durch das RAV in seinen
Arbeitsbemühungen ungenügend unterstützt worden ist, kann offen bleiben. Es
ist primär seine eigene Aufgabe, um Arbeit bemüht zu sein (Art. 17 Abs. 1 Satz
2 AVIG). Es wäre an ihm gelegen, zuhause mit Hilfe seiner Deutsch sprechenden
Kinder ein Standardschreiben und einen Lebenslauf zu verfassen und diesen mit
seinem Berater beim RAV zu besprechen und zu verbessern. Schliesslich fällt
auf, dass der Beschwerdeführer sich nicht bereits während der Kündigungsfrist
(bis Ende Februar 2004) um eine neue Arbeit bemüht hat, was angesichts seines
Gesundheitszustandes sowie der Tatsache, dass er zu dieser Zeit nicht mehr
arbeitete, ohne weiteres möglich gewesen wäre. Auch wenn wegen ungenügender
Arbeitsbemühungen in der Regel nicht auf mangelnde Vermittlungsbereitschaft
geschlossen werden darf (ARV 1996/97 Nr. 19 S. 101 Erw. 3b), ist dies in
Anbetracht der konkreten Umstände und gestützt auf die Selbstdeklarationen des
Versicherten der Fall." (STFA succitata)
Inoltre la nostra Massima Istanza
in una sentenza del 3 marzo 2006 nella causa G., C 282/05, in cui ha stabilito
che un assicurato era idoneo al collocamento dal profilo oggettivo, ha accolto
il ricorso del medesimo e rinviato gli atti all’amministrazione per esaminare
l’aspetto soggettivo dell’idoneità ed emettere una nuova decisione, precisando:
" (…)
2.5 Zu prüfen bleibt die subjektive
Vermittlungsfähigkeit: Im Bericht über die Abklärung in der Werkstatt
X.________ vom 12. März 2004 wird ausgeführt, dass sich der Beschwerdeführer "verweigert"
habe, aus den während des Programmes angebotenen Kursen "'etwas'
mitzunehmen", dass "Eigenverantwortung... für ihn fremd" sei und
er zuerst "mit seiner Gesundheit ins Klare kommen" müsse. Diese
Ausführungen sprechen allenfalls für einen fehlenden Willen, eine Arbeit zu
suchen und anzunehmen. Die Sache geht deshalb zurück an das Amt, damit es die
subjektive Seite der Vermittlungsfähigkeit abkläre (z.B. anhand der getätigten
Arbeitsbemühungen und des sonstigen Verhaltens des Versicherten) und anschliessend
neu verfüge." (STFA del 3 marzo 2006 nella causa G., C 282/05,
consid. 2.5.)
Questo Tribunale, con
giudizio dell’8 febbraio 2000, pubblicato in RDAT II-2000 N. 89 pag. 339, ha
rilevato che deve essere considerato
inidoneo soggettivamente al collocamento colui che sino alla decisione dell'AI,
oltre che essere ritenuto inabile dai medici e dai consulenti del personale,
dichiara chiaramente di essere inabile totalmente al lavoro e non cerca alcuna
occupazione.
In quel caso l’assicurato,
al quale l’assicurazione invalidità aveva negato una rendita, è stato ritenuto
non collocabile soggettivamente, poiché nella Domanda di indennità di
disoccupazione egli aveva dichiarato di essere inabile al lavoro al 100% -
incapacità del resto attestata da un medico. Inoltre, interpellato dall’Ufficio
del lavoro egli aveva affermato di non poter svolgere nessun lavoro, e di non
avere effettuato ricerche di impiego. Infine, contattato nuovamente
dall’amministrazione, l'assicurato aveva ribadito di ritenersi totalmente
inabile al lavoro.
2.7. Il capitolo
5 della LPGA stabilisce le "Regole di coordinamento". La Sezione 1
tratta del "Coordinamento delle prestazioni".
In
particolare gli art. 70 e 71 LPGA hanno il seguente tenore:
"
Art. 70 Prestazione anticipata
1 L’avente
diritto può chiedere di riscuotere una prestazione anticipata se un evento
assicurato fonda il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali ma
sussiste un dubbio quanto al debitore delle suddette prestazioni.
Considerandi
2.
Sono tenute
a versare prestazioni anticipate:
a. per le prestazioni in natura e le indennità
giornaliere la cui assunzione da parte dell’assicurazione contro le malattie,
dell’assicurazione contro gli infortuni, dell’assicurazione militare o
dell’assicurazione per l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro le
malattie;
b. per le prestazioni la cui assunzione da parte
dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione contro le
malattie, dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione per
l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro la disoccupazione;
c. per le prestazioni la cui assunzione da parte
dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare o da
parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità è contestata: l’assicurazione contro gli infortuni;
d. per le rendite la cui assunzione da parte
dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare o da
parte della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità secondo la LPP è contestata: la previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo la LPP.
3.
L’avente
diritto deve annunciarsi presso le assicurazioni sociali che entrano in
considerazione."
"
Art. 71 Rimborso degli anticipi
L’assicuratore tenuto a versare prestazioni
anticipate eroga le prestazioni secondo le disposizioni che disciplinano la sua
attività. Se il caso è assunto da un altro assicuratore, questi deve rimborsare
gli anticipi entro i limiti del suo obbligo di versare prestazioni."
Al
riguardo in una sentenza K 166/03 del 27 gennaio 2005, pubblicata in DTF 131 V
78.
e SVR 2005 KV Nr. 27 pag. 95, il TFA ha indicato:
"
(…)
Nach Art. 71 ATSG erbringt der
vorleistungspflichtige Versicherungsträger die Leistungen nach den für ihn
geltenden Bestimmungen. Wird der Fall von einem anderen Träger übernommen, so
hat dieser die Vorleistungen im Rahmen seiner Leistungspflicht
zurückzuerstatten. Art. 71 Satz 1 ATSG stellt ebenfalls keine Neuerung dar,
sondern entspricht alt Art. 112 Abs. 1 KVV.
Ist somit gestützt auf Art. 70 ATSG die
Vorleistungspflicht bestimmt worden, richtet sich in der Folge die
Leistungspflicht nach den Bestimmungen der für den betreffenden
Sozialversicherungszweig massgebenden Regelung, was bedeutet, dass sämtliche
für die Leistungsausrichtung erheblichen Fragen nach diesen Bestimmungen zu
beantworten sind (KIESER, a.a.O., N 3 und 4 zu
Art. 73).“
Circa gli
effetti dell'art. 70 LPGA sulla LADI, Kieser rileva, inoltre, che:
"
(…)
15.
a) Dass in Art. 70
Abs. 2 lit. b ATSG eine Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung
geordnet wird, wirft deshalb Schwierigkeiten auf, weil das ATSG auf die Koordination von Taggeldern verzichtet
(vgl. ATSG-Kommentar, Vorbemerkungen Rz. 23) und zugleich die
Arbeitslosenentschädigung, welche als Taggeld ausgerichtet wird (vgl. Art. 21
AVIG), die hauptsächliche Leistungsart der ALV darstellt (vgl. Art. 8 ff.
AVIG). Mithin regelt die Bestimmung eine Vorleistungspflicht, ohne zugleich
sicherzustellen, dass die Einzelgesetze die entsprechenden Bestimmungen
enthalten.
16.
b) Eine weitere
Schwierigkeit besteht darin, dass die ALV die Ausrichtung der
Arbeitslosenentschädigung an das Vorliegen einer Vermittlungsfähigkeit knüpft (vgl. Art. 15 Abs. 1 AVIG),
mithin eine Leistungsvoraussetzung aufstellt, welche die anderen in Art. 70
Abs. 2 lit. b AVIG genannten Zweige deshalb nicht kennen, weil sie
grundsätzlich an eine Arbeitsunfähigkeit anknüpfen. Weil jedoch - was in Art.
71.
ATSG bestimmt wird - der vorleistungspflichtige Zweig nach den für ihn
geltenden Bestimmungen vorzuleisten hat, bleibt das Kriterium der
Vermittlungsfähigkeit grundsätzlich auch für die Bestimmung einer
Vorleistungspflicht massgebend, dies würde jedoch dazu führen, dass in weiten
Bereichen bei Zweifeln über die Leistungspflicht der KV, der UV oder der IV
zugleich wegen des Fehlens einer Vermittlungsfähigkeit eine Vorleistungspflicht
dahinfallen würde. Deshalb kann die in Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG festgelegte
Vorleistungspflicht nur greifen, weil das Einzelgesetz bei körperlich oder
geistig Behinderten einen weiten Begriff der Vermittlungsfähigkeit festlegt
(vgl. Art. 15 Abs. 2 AVIG). Mithin hängt die effektive Wirkung einer
ATSG-Bestimmung von einer einzelgesetzlichen Festlegung ab.
Diese
Schwierigkeit gründet darin, dass im Verhältnis der ALV zu anderen
Sozialversicherungszweigen regelmässig nicht der Anspruch auf gleichartige
Leistungen für das gleichartige Risiko, sondern eine Risikoabfolge (Arbeitsunfähigkeit
- Arbeitslosigkeit oder umgekehrt) zu beurteilen ist, wo sich aber regelmässig
keine Vorleistungsprobleme, sondern direkte Zuständigkeitsprobleme ergeben
(vgl. dazu SCHLAURI, Koordinationsrecht,
108.
ff.; KIESER, Taggeldkoordination,
255.
ff.). Insofern ist der Anwendungsbereich der Bestimmung klein.
17.
c) Die Zweige KV, UV und
IV die in Art. 70 Abs. 2 lit. b ATSG neben der ALV genannt werden, richten
Taggelder grundsätzlich bei einer Arbeitsunfähigkeit (vgl. Art. 72 Abs. 2 KVG
bzw. Art. 16 Abs. 1 UVG) bzw. im Zusammenhang mit einer medizinischen oder
beruflichen Eingliederung (vgl. Art. 22 Abs. 1 IVG) aus. Die
Vorleistungspflicht der ALV greift somit, wenn Zweifel darüber bestehen, ob
eine (anspruchsbegründende) Arbeitsunfähigkeit bzw. ein Anspruch auf eine
Eingliederungsmassnahme besteht. Einzelgesetzlich wird allerdings die
Vorleistungspflicht eingeschränkt; denn Art. 15 Abs. 2 AVIG ermöglicht es der
kantonalen Amtsstelle, in Zweifelsfällen eine (zweigeigene) Abklä-rung der
Arbeitsfähigkeit vorzunehmen, welche dazu führen kann, eine Vermittlungsfähigkeit
zu verneinen (vgl. NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung,
Rz. 228) und insoweit eine Vorleistungspflicht durch einen zweigeigenen
Entscheid zu verneinen. Im übrigen war jedoch gegenüber der IV bereits nach
dem früheren Recht eine Vorleistungspflicht der ALV vorgesehen (vgl. Art. 15
Abs. 3 AVIV und dazu KIESER, Taggeldkoordination,
255.
f.).
18.
d) Zu beachten bleibt,
dass nach den einzelgesetzlichen Bestimmungen eine definitive
Leistungspflicht der ALV festgelegt wird für eine erste Zeitspanne der
Arbeitsunfähigkeit (vgl. Art. 28 Abs. 1 AVIG) bzw. bei einer bloss teilweisen
Arbeitsunfähigkeit (vgl. Art. 28 Abs. 4 AVIG), weshalb in diesem Rahmen die ALV
nicht eine Vorleistung erbringt und bei einer späteren Übernahme des Falles von
einem anderen Versicherungsträger eine Rückerstattung nicht zu erfolgen hat,
ein Anwendungsfall von Art. 71 ATSG also nicht vorliegt.
19.
e) Weil Art. 70 Abs. 2
lit. b ATSG nur die Vorleistungspflicht der Arbeitslosenversicherung ordnet,
bezieht sich die Bestimmung nur auf diejenigen Leistungen, die von diesem
Sozialversicherungszweig vorgesehen sind (mithin im wesentlichen die
Arbeitslosenentschädigung in der Form des Taggeldes). Für das weite Spektrum
sonstiger Leistungen, welche die anderen in der Bestimmung genannten Zweige
vorsehen (Renten, Heilbehandlungen etc.), lässt sich ihr nichts entnehmen.
20.
f) In
der Bestimmung wird die MV nicht genannt. Den Materialien lässt sich dazu
nichts entnehmen, und es ist von einem offenbaren gesetzgeberischen Versehen
auszugehen; es ist nämlich nicht nachzuvollziehen, weshalb eine
Vorleistungspflicht der ALV gegenüber der (durchgängig nachrangig behandelten;
vgl. etwa Art. 70 Abs. 2 lit. c ATSG) MV nicht bestehen soll (vgl. eingehender
zur Koordination dieser beiden Zweige SCHLAURI,
Koordinationsrecht, 107 ff.; KIESER, Taggeldkoordination,
258) (…)." (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003, ad
art. 70, n. 15-20, pag. 726-727; la sottolineatura è del redattore)
Lo stesso autore, nel commento all'art. 71 LPGA, in particolare,
osserva ancora che:
"
(…)
2.
a) Art.
71.
ATSG trägt den Titel «Rückerstattung von Vorleistungen». Offensichtlich
ordnet Satz 1 der Bestimmung einen anderen Bereich, nämlich denjenigen, nach
welchen Bestimmungen die Vorleistung zu erbringen ist. In systematischer
Hinsicht hätte dieser Satz somit in Art. 70 ATSG aufgenommen werden müssen,
was bei den Gesetzesberatungen übersehen wurde (vgl. BBl 1994 V 957 mit der
Feststellung, dass Art. 71 ATSG das «Verhältnis der Sozialversicherer
untereinander nach der Vorleistung» regle).
3.
b) Dass der
vorleistungspflichtige Träger die im Rahmen der Vorleistungspflicht zu
übernehmenden Leistungen nach den für ihn geltenden Bestimmungen zu erbringen
hat, wurde vom bisherigen Recht nicht anders geordnet (vgl. z.B. altArt. 112
Abs. 1 KVV Erbringung der beim Krankenversicherer «versicherten Leistungen»). Ist
somit gestützt auf Art. 70 ATSG die Vorleistungspflicht bestimmt worden,
richtet sich in der Folge die Leistungspflicht nach den Bestimmungen der für
den betreffenden Sozialversicherungszweig massgebenden Regelung.
4.
c) Dass die Erbringung
der Vorleistungen nach Massgabe der Bestimmungen des vorleistungspflichtigen
Sozialversicherungszweiges zu erfolgen hat, bringt mit sich, dass sämtliche für
eine Leistungsausrichtung erheblichen Fragen nach diesen Bestimmungen zu
beantworten sind.
Es
darf nicht übersehen werden, dass Art. 70 ATSG lediglich den
vorleistungspflichtigen Sozialversicherungszweig bestimmt, nicht jedoch
festlegt, welcher Träger leistungspflichtig ist. Dies bringt etwa mit
sich, dass im Rahmen der Vorleistungspflicht der beruflichen Vorsorge nach Art.
70.
Abs. 2 lit. d ATSG zunächst zu bestimmen ist, welche Vorsorgeeinrichtung die
Leistungsausrichtung zu übernehmen hat; dies beantwortet sich nach Art. 23 BVG
(vgl. dazu BGE 123 V 264) und somit nach den zweigeigenen Bestimmungen.
Weil
die Vorleistungen durch die zweigeigenen Bestimmungen geordnet werden, haben
sich die Leistungserbringer nach den für den betreffenden Zweig geltenden Tarifen
zu richten. Dies hat gerade für die in Art: 70 Abs. 2 lit. a ATSG
festgelegte Leistungspflicht der Krankenversicherung eine erhebliche Bedeutung
(vgl. dazu EUGSTER, Krankenversicherung,
Rz. 390).
Nach
der Regelung des Einzelzweiges richtet sich auch die Frage, ob die leistungsbeanspruchende
Person diesem Zweig überhaupt unterstellt ist. Selbstständigerwerbende
werden insoweit eine Vorleistungspflicht der ALV, wie sie in Art. 70 Abs.
2.
lit. b ATSG festgelegt ist, nicht beanspruchen können (vgl. Art. 2 Abs. 1
AVIG) (…)." (cfr. Kieser, op. cit., ad art. 71, n. 2-4; le
sottolineature sono del redattore)
In una sentenza
5C.246/2006 del 20 dicembre 2006 il TF ha poi stabilito che l’art. 70 LPGA
concerne unicamente il coordinamento delle assicurazioni sociali. Tale disposto
entra in linea di conto allorché l’obbligo di erogare delle prestazioni è
oggetto di contestazioni tra assicuratori sociali. L’art. 70 LPGA non torna
applicabile quando le pretese di un assicurato si fondano su di un contratto di
assicurazione privata.
2.8
Per costante
giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle
decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la
decisione impugnata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA del 23 giugno 2005 nella
causa I., C 75/05 consid. 2.3.; STFA del 30 settembre 2002 nella causa N., C
43/00; STFA del 3 dicembre 2001 nella causa R., I 490/00; DLA 2000 pag. 74;
STFA del 18 settembre 2000 nella causa R.S., I 278/00; STFA del 5 giugno 2000
nella causa V.P., I 76/00; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).
Ciò vale
anche per l'idoneità al collocamento che quale presupposto materiale per il
diritto alle prestazioni deve essere valutata in termini prospettivi, e cioè al
momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata
emessa la decisione negativa (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C
1190/04 consid. 1; DTF 120 V 387 consid. 2; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V
102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
Eccezionalmente,
il giudice può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti
intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in
modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di
influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il
diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2.1.;
STFA del 23 giugno 2005 nella causa I., C 75/05 consid. 2.3.; RCC 1989 pag. 123
consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10
gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6.).
In casu,
pertanto, questa Corte limita il proprio esame al lasso di tempo dal 14
settembre 2006, corrispondente al giorno a partire dal quale egli è stato
ritenuto inidoneo al collocamento, al 14 febbraio 2007, quando è stata emanata
la decisione su opposizione contestata.
Eventuali
fatti successivi sono, dunque, irrilevanti ai fini della presente vertenza e devono,
se del caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo.
2.9
Nell’evenienza
concreta l’assicurato si è iscritto nuovamente in disoccupazione il 16 giugno
2006, dichiarando di cercare un impiego a tempo pieno quale commesso di
vendita, impiegato di magazzino, ausiliare di pulizia (cfr. doc. 26, 23).
Il 4
agosto 2006, durante un colloquio di consulenza presso l’URC di __________, l’insorgente
ha sostenuto di non essere in grado di lavorare, perché se in piedi dopo 10
minuti doveva sedersi e se seduto dopo 30 minuti doveva alzarsi a causa di
problemi alle ginocchia, schiena e spalla (cfr. doc. 16).
Dal
verbale del 13 settembre 2006, redatto in occasione di un ulteriore colloquio
con il proprio consulente del personale, emerge poi che:
"
L’assicurato si è presentato al colloquio di
consulenza, mi porta il certificato di inabilità da parte del Dr. Medico __________,
il quale lo ritiene inabile al 100% a partire dal 07.10.05. Ho spiegato che le
visite specialistiche sia dal Dr. __________ che quelle dal dottor __________
dopo aver interpellato il Dr. __________, nostro medico di fiducia, lo
ritengono abile al 100% a partire dal 26.06.06.
Viste le decisioni dei
medici è da ritenersi abile al lavoro al 100%. Considerata l’abilità
dell’assicurato ho proposto un PO per ricreare una struttura giornaliera. Il
signor RI 1 rifiuta il PO perché non si ritiene abile a svolgere delle attività
lavorative, l’assicurato si ritiene inabile a partire dal 07.10.05 e conferma
la carta di malattia della __________ compilata dal Dr. med. __________ di __________”
(Doc. 16)
Il 20
settembre 2006 l’URC di __________ ha, quindi, inviato alla Sezione del lavoro
la seguente “Richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento”:
"
L'assicurato si è iscritto dopo un'inabilità
prolungata il 12 luglio 06.
Causa intervento a ginocchio, ha portato un
certificato medico d'inabilità dal Dr. __________ (DOC. 1). Lo stesso medico ha
rilasciato una dichiarazione d'abilità al 100% per la cassa (DOC. 2). Abilità
valutata completa a detta del Dr. __________ (medico di fiducia dell'IPG __________
(DOC. 3)). Visti i due documenti con affermazioni diametralmente opposte,
abbiamo chiesto all'assicurato lo svincolo per il medico di fiducia (DOC. 4) e
sottoposto il caso per una valutazione del Dr. __________ (DOC. 5).
Lo stesso attesta che il Dr. __________ ha
visitato il signor RI 1 a luglio e lo ritiene abile al 100% (DOC. 6). In
allegato il Dr. __________ ci ha fatto pervenire copia della corrispondenza
intercorsa tra __________ e __________ (DOC. 7). Il Dr. __________ continua a
ritenere inabile il nostro assicurato (DOC. 8).
L'assicurato durante il colloquio del 04 agosto
06.
(DOC. 9) sostiene le dichiarazioni del Dr. __________ affermando che non può
lavorare e non è in grado di svolgere attività lavorative. L'assicurato
continua a mantenere la sua posizione anche in occasione del colloquio del 13
settembre 06 (DOC. 10) rifiutando addirittura una misura attiva del mercato del
lavoro." (Doc. 16)
La
Sezione del lavoro ha conseguentemente sentito l’insorgente in merito il 5
ottobre 2006.
Dal
relativo verbale si evince, in particolare, che l’assicurato ha asserito che
dal mese di luglio 2006 fino a quella data era alla ricerca di un posto di
lavoro a tempo pieno quale ausiliario nella vendita o di pulizia in differenti
negozi e commerci di __________.
Egli ha,
però, precisato che qualora avesse reperito un posto di lavoro o che questo fosse
stato offerto durante le ricerche di lavoro, a quel momento, non era disposto
ad accettarlo, poiché si riteneva incapace a lavorare in misura del 100%.
Inoltre
il ricorrente ha asserito che in occasione del colloquio di consulenza del 13
settembre 2006 presso l’URC di __________ gli è stato prospettato l’inserimento
in un programma occupazionale temporaneo (POT) per ricreare una struttura
giornaliera. In questa circostanza ha rifiutato di essere impiegato in un’occupazione
temporanea, poiché non si riteneva abile al lavoro ma sempre incapace al 100%.
L’insorgente,
a seguito di una precisa domanda dell’amministrazione, ha poi dichiarato che,
nonostante la decisione della __________ (la quale, con scritto del 21 giugno
2006, ha posto termine al versamento di indennità giornaliere
dell’assicurazione malattia collettiva a decorrere dal 26 giugno 2006, in
quanto, fondandosi sul rapporto del Dr. med. __________, ha ritenuto
l’assicurato abile al lavoro in un’attività medio-leggera al 100%; doc. 16) e
le valutazioni dei Dr. med. __________, __________ e __________, personalmente
non era in grado di svolgere un’attività lavorativa anche di carattere leggero
seppur tenenente conto delle limitazioni fisiche e motorie. Egli ha confermato la
sua incapacità lavorativa del 100%.
Infine
l’assicurato ha ribadito che dal luglio 2006 si è proposto per dei lavori come
ausiliario di vendita o ausiliario di pulizia, ma che in tutti i casi a quel
momento non era in grado, qualora si fosse presentata la possibilità, di
accettare un posto di lavoro, in quanto il suo stato fisico (ginocchio destro)
glielo impediva (cfr. doc. 14).
In tale
occasione la Sezione del lavoro ha prospettato al ricorrente una decisione
relativa all’idoneità al collocamento, precisando che se fosse stato ritenuto
inidoneo, non avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc.
14.
pag. 4).
Dal profilo procedurale la
Sezione del lavoro ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito
dell'assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA.
L’amministrazione,
il 9 ottobre 2006, sulla base delle dichiarazione rese dall’insorgente all’URC
di __________ e alla Sezione del lavoro stessa, ha emanato una decisione
formale di inidoneità al collocamento a partire dal 14 settembre 2006 (cfr.
doc. 12).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 14 febbraio
2007.
(cfr. doc. B)
Il 24
ottobre 2006 l’assicurato ha poi inoltrato domanda di prestazioni AI, in
particolare volta all’ottenimento di una rendita, allegando di presentare
un’incapacità lavorativa totale dovuta a malattia (cfr. doc. 5/1).
Dalle
carte processuali non risulta che l’assicurazione invalidità abbia ancora
emesso una decisione al riguardo.
2.10
Chiamato a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva che, come esposto al
considerando precedente, già dal mese di agosto 2006 l’assicurato si è
dichiarato non in grado di lavorare.
Inoltre,
nel mese di settembre 2006, egli ha rifiutato la prospettiva di svolgere un
programma occupazionale, in quanto non si ritiene abile a svolgere delle
attività lavorative.
L’assicurato
ha confermato il 5 ottobre 2006, in sede di audizione dinanzi alla Sezione del
lavoro, di non essere in grado di accettare un’occupazione temporanea, non
considerandosi abile al lavoro ma sempre incapace al 100% (cfr. doc. 14).
In
proposito nell’opposizione interposta contro la decisione formale di inidoneità
al collocamento del 9 ottobre 2006 l’insorgente ha obiettato, da un lato, che
si trattava unicamente di una proposta di misura attiva da parte del
collocatore e che non era stata seguita da alcuna comunicazione ufficiale. Dall’altro,
che se vi fosse stata una comunicazione ufficiale e la stessa non fosse stata
portata a termine, l’URC avrebbe valutato la possibilità di sanzionarlo con una
sospensione dal diritto alle indennità (cfr. doc. A).
Questa
censura non è di alcun ausilio per il ricorrente. Infatti, dal profilo dell’idoneità
al collocamento, risulta grave già il fatto di avere rigettato soltanto l’idea
di effettuare un programma occupazionale, a prescindere dall’attività specifica
chiamato a svolgere e dal luogo dove si sarebbe svolto il medesimo.
Questo
rifiuto denota una totale assenza di volontà di compiere il benché minimo
sforzo per cercare poi di reperire un lavoro duraturo.
Il 5
ottobre 2005, dinanzi alla Sezione del lavoro, l’assicurato ha per di più specificato
di non essere disposto, nonostante avesse effettuato delle ricerche di lavoro, a
esercitare un impiego nemmeno a carattere leggero (cfr. doc. 14).
Anche
durante i colloqui di consulenza successivi all’audizione del 5 ottobre 2006
l’assicurato ha ribadito di ritenersi totalmente inabile al lavoro. Il 10
novembre 2006, interrogato in proposito, egli ha dichiarato di non sentirsela
di lavorare e il 13 dicembre 2006 ha affermato di non essere in grado di
svolgere un’attività lavorativa neppure leggera (cfr. doc. 20).
Al
riguardo è utile rammentare che anche gli assicurati di cui all’art. 15 cpv. 3
OADI - ossia gli impediti fisici o psichici non manifestamente inidonei al
collocamento e che si sono annunciati all’AI -, in relazione ai quali il
concetto di idoneità al collocamento è stato relativizzato ed è stato
introdotto l’obbligo di pagamento anticipato da parte dell’assicurazione contro
la disoccupazione, devono adempiere il presupposto dell’idoneità al
collocamento soggettiva. Essi devono, quindi, essere disposti ad accettare
un’occupazione duratura. In effetti l’art. 15 cpv. 3 OADI contempla unicamente
delle esigenze meno severe per quanto attiene alla idoneità oggettiva, e meglio
alla capacità lavorativa (cfr. consid. 2.4.; STFA C 160/06 del 19 marzo 2007
consid. 3.2.1).
Alla luce
della giurisprudenza menzionata (cfr. consid. 2.3.-2.6.) e degli elementi
fattuali del caso concreto appena ricordati, segnatamente delle dichiarazioni
dell’assicurato stesso dinanzi all’URC e alla Sezione del lavoro, il TCA
ritiene che egli, a prescindere dalla questione di sapere quale sia da un punto
di vista oggettivo la sua capacità lavorativa, è inidoneo soggettivamente
al collocamento a decorrere dal 14 settembre 2006.
Pertanto
il ricorrente non ha diritto a indennità di disoccupazione dal 14 settembre
2006.
fino perlomeno alla fine del periodo esaminato da questa Corte, ossia al 14
febbraio 2007 (cfr. consid. 2.8.).
Per
quanto concerne la richiesta ricorsuale di applicare l’art. 70 cpv. 2 lett. b
LPGA (cfr. doc. I), va evidenziato, in primo luogo, che il coordinamento tra
l’assicurazione contro la disoccupazione e l’assicurazione contro l’invalidità
era già previsto precedentemente alla LPGA mediante il disposto dell’art. 15
cpv. 3 OADI, citato a più riprese (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 70
n. 17).
In
secondo luogo, che comunque l’obbligo di versare una prestazione
anticipatamente da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione esiste
sempre che i presupposti fissati dalla LADI per ottenere delle prestazioni
siano adempiuti (cfr. art. 71 LPGA; DTF 131 V 78=SVR 2005 KV Nr. 27; U. Kieser,
op. cit., ad art. 71 n. 3, 4; ad art. 70 n. 16).
Ne
discende che in concreto, ritenuta l’inidoneità al collocamento soggettiva
dell’insorgente, l’art. 70 LPGA non torna applicabile.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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