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Decisione

38.2007.2

Ordine di rimborso passato in giudicato incontestato.Richiesta di esame della perenzione irricevibile. Condono negato.Buona fede esclusa.All'assicurato non poteva sfuggire che,vista la sua posizione a

21 marzo 2007Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I termini

di perenzione non possono poi essere né interrotti né sospesi e devono essere

applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b,

pag. 136; STFA del 2 settembre 2003 nella causa Ausgleichkasse des Kantons

Solothurn c/ Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland, C 17/03, consid. 4.1;

cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag.

311-312).

L’art. 25

cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 47 cpv. 2 v. LAVS. Si tratta, quindi, di un

termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto

l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG Kommentar,

2003, ad art. 25, n. 26).

2.3. Il TFA, con

sentenza del 10 novembre 2005 (C 275/04), ha accolto il ricorso interposto dal

SECO contro la sentenza cantonale del 10 dicembre 2004 che aveva dichiarato

l’assicurato idoneo al collocamento a far tempo dalla sua iscrizione in

disoccupazione, ossia dal 1° settembre 2003 (inc. 38.2004.31).

In

particolare l’Alta Corte ha ritenuto, in primo luogo, che già la valutazione di

idoneità al collocamento dei primi giudici dava luogo a qualche perplessità,

siccome il ricorrente era rimasto da subito a disposizione dell’ex datrice di

lavoro, lasciando chiaramente intendere come la sua intenzione fosse quella di

riuscire a riprendere quanto prima l’attività 100% presso lo __________.

Inoltre l’assicurato, quale unica persona in grado di perseguire effettivamente

lo scopo sociale, anche dopo il licenziamento si era attivamente impegnato per

prendere i contatti con i potenziali clienti.

In

secondo luogo, che nel caso di specie si realizzava quantomeno il rischio di

pagamento abusivo di indennità di disoccupazione in favore di una persona che

riveste una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di

lavoro. Al riguardo la nostra Massima Istanza ha stabilito che l’insorgente,

pur non essendo formalmente organo esecutivo della società, godeva di un larga

autonomia nell’organizzazione e impostazione del lavoro. In considerazione

delle peculiarità della società in questione e delle competenze molto estese

dell’interessato è stato ritenuto che quest’ultimo non fosse un semplice

impiegato, bensì detenesse facoltà gestionali al più alto livello dell’azienda

che gli consentivano di partecipare in prima persona alla formazione della

volontà sociale. E’ stato così concluso che l’assicurato si trovava in una posizione

assimilabile a quella di un datore di lavoro.

A seguito

della sentenza federale, la Cassa __________ ha emesso un ordine di

restituzione della somma di fr. 15'733.65 corrispondenti alle indennità di disoccupazione

percepite indebitamente dall’assicurato nel periodo settembre-dicembre 2003

(cfr. doc. 24).

La

Sezione del lavoro, con decisione formale dell’11 maggio 2006, confermata con

decisione su opposizione del 15 novembre 2006, ha respinto la domanda del 7

febbraio 2006 dell’assicurato afferente al condono della restituzione

dell’importo di fr. 15'733.65.

L’amministrazione

ha motivato il proprio provvedimento allegando che all’assicurato non poteva

essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. 24, A).

Nella

decisione su opposizione la Sezione del lavoro ha pure evidenziato che “sebbene

la richiesta di restituzione, formulata dalla Cassa il 31 gennaio 2006, sia

intervenuta oltre il termine di perenzione di un anno contemplato dall’art. 25

cpv. 2 LPGA - termine iniziato a decorrere, al più tardi, dalla data in cui la

Cassa ha ricevuto la decisione dell’UG del 22 dicembre 2003 - alla luce della

citata giurisprudenza il mancato rispetto, nel caso di specie, del termine di

perenzione non comporta la nullità dell’atto viziato, per cui la decisione di

restituzione, che non ha fatto oggetto di impugnazione, è valida” (cfr.

doc. A).

2.4. L’insorgente,

nell’atto di ricorso, ha chiesto, che la decisione di restituzione del 31

gennaio 2006 venga dichiarata nulla, in quanto la perenzione intervenuta ha

quale effetto la decadenza del diritto (cfr. doc. I).

Questa

Corte, chiamata ora a pronunciarsi, non può che confermare su questo punto

l'operato dell'amministrazione.

In primo

luogo, va in effetti constatato che l’ordine di restituzione del 31 gennaio

2006 emesso dalla Cassa __________ è passato in giudicato incontestato. In

effetti l’assicurato non ha interposto opposizione contro lo stesso, bensì, come

visto, il 7 febbraio 2006, ha unicamente postulato il condono della

restituzione (cfr. doc. 22).

Qualsiasi

richiesta che implichi il dover chinarsi, in questa sede, sull’ordine di

rimborso del gennaio 2006 è, quindi, irricevibile.

La

perenzione di un diritto, benché la stessa debba essere constatata d’ufficio

(cfr. consid. 2.2.), è una questione di merito (cfr. STFA del 15 marzo 2001

nella causa S., H 341/00, consid. 3).

Pertanto,

visto che il TCA, a seguito dell’irricevibilità delle domande inerenti

all’ordine di rimborso, non entra in materia per quanto concerne l‘ordine di

restituzione, nemmeno può pronunciarsi sulla relativa perenzione, né

determinare se una tale perenzione costituisce o meno un motivo di nullità

della decisione del gennaio 2006.

Al

riguardo nella sentenza del 15 marzo 2001 nella causa S., H 341/00, l’Alta

Corte, confermando l’irricevibilità di un’azione di disconoscimento di debito,

in quanto la decisione della cassa di compensazione con cui era stato richiesto

il pagamento del danno subito ai sensi dell’art. 52 LAVS era passata in

giudicato incontestata e costituiva così un titolo di rigetto definitivo, ha

precisato:

"

(…)

3.- Le recourant soutient que les premiers juges devaient, sans égard

à la recevabilité de sa demande, constater d'office la nullité de la décision

de l'intimée du 20 janvier 1999, en raison de la péremption de son droit à demander

la réparation du dommage (art. 82 RAVS). Toutefois, la péremption d'un droit, même

si elle doit être constatée d'office, est une question de fond. Comme la juridiction

cantonale ne devait pas entrer en matière sur l'action du recourant, elle n'avait

pas à se prononcer sur la péremption invoquée ni à déterminer si une telle péremption

aurait, cas échéant, constitué un motif de nullité de la décision de l'intimée du

20 janvier 1999. Sur ce point également, le recours doit être rejeté.”

In

proposito è, poi, utile ricordare che la nullità di una

decisione amministrativa può essere ammessa solo eccezionalmente. Una decisione

può in particolare essere dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente

grave ed evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se

l'annullamento non ha per conseguenza di mettere seriamente in pericolo la

sicurezza del diritto.

D'altra

parte la nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni

tempo e d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il

diritto (cfr. DTF 127 II 48 e riferimenti: STFA del 23.5.2002, C 236/00; DTF 122 I 97, consid. 3 pag. 98 e DTF 115 Ia 1, consid. 3, pag. 4).

Come

motivi di nullità entrano principalmente in considerazione gravi omissioni

procedurali e l'incompetenza dell'autorità che ha pronunciato il giudizio. I

difetti di merito non implicano, invece, che in rare eccezioni la nullità (cfr.

DTF 114 V 327 consid. 4b; T. Locher, "Grundriss

des Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, pag. 342; B. Knapp,

"Grundlagen des Verwaltungsrechts", vol. l, Basilea - Francoforte sul

Meno 1992, pag. 265-270).

In

DTF 127 II 47-48 il Tribunale federale ha sottolineato testualmente:

"

Nach der Praxis stellt die funktionelle und sachliche Unzuständigkeit einen

schwerwie­genden Mangel und damit einen Nichtigkeitsgrund dar, es sei denn, der

verfügenden Behörde komme auf dem

betreffenden Gebiet all­gemeine Entscheidungsgewalt zu oder der Schluss auf

Nichtigkeit vertrüge sich nicht mit der

Rechtssicherheit (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6.

Aufl., Basel 1986, Bd. 1, Nr. 40 B. Ziff.

V, S. 242; RHINOW/KRÄHENMANN Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basel/Frank­furt a.M. 1990, Nr. 40 B. Ziff. V, S. 120; PETER SALADIN, Die sogenannte

Nichtigkeit von Verfügungen, in Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65.

Geburtstag, Zürich 1989, S. 539 ff.). Die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes

ist jederzeit und von sämtlichen rechtsan­wendenden Behörden von Amtes wegen zu

beachten (BGE 122 I 97 E. 3a; 115 Ia 1 E. 3 S. 4); sie kann auch im Rechtsmittelweg fest­gestellt werden

(IMBODEN/RHINOW, a.a.O., Nr. 40 B. Ziff. V III. c, S. 240). Im vorliegenden

Zusammenhang kommt der Wettbewerbs- kommission keine allgemeine

Entscheidungsgewalt zu und ist die Annahme der Nichtigkeit wegen sachlicher und

funktioneller Unzuständigkeit mit der Rechtssicherheit vereinbar. Die Verfügung

der Wettbewerbskommission vermochte damit von Anfang an keine Rechtswirkungen

zu entfalten."

In

secondo luogo, il TCA rileva che, in considerazione del fatto

che l’ordine di restituzione del 31 gennaio 2006 è passato in giudicato

incontestato, nemmeno è possibile ora, nel contesto del ricorso contro il

diniego del condono, esaminare la fondatezza o meno dell’eccezione di

perenzione.

La nostra Massima Istanza,

in una sentenza del 25 ottobre 2004 nella causa , N., R., P., P 67/03, ha

deciso che in sede di ricorso contro il diniego di condonare l’obbligo di

restituire delle prestazioni complementari percepite a torto, non era

possibile, vista la crescita in giudicato incontestata della decisione di

restituzione, entrare in materia sull’eccezione di perenzione del diritto di

chiedere il rimborso.

2.5. In simili

condizioni resta da esaminare se in concreto l’obbligo di restituzione possa

essere condonato o meno.

Preliminarmente

va rilevato che la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI

conserva tutta la sua validità anche con kl’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA

(cfr. STFA del 27 aprile 2005 nell causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar,

Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"

1 La grave

difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi

determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il

calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il

rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a

LPC;

b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

c. quale importo per le spese personali:

4800.

franchi l’anno;

d. quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone

secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali

dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni

complementari.

3.

La

franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c

LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari

di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c

cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente

invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività

lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese

per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono

computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli

dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è

necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere

concesso.

2.6

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata

da sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella

causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA

2002.

N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA

1998.

N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

2.7

Con

l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che

regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Circa gli

effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"

a) Die Mitwirkung beim Vollzug der

Sozialversicherungsgesetze und

insbesondere

bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende

Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in

den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht

grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in

Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von

Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber

dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze

wurde im Zuge

der

Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen

zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999

4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"

a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf

verzichtet, von der

allgemeinen

Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen

festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen

ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt.

96.

Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.

96.

LADI conservano dunque la loro validità.

In merito

all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"

Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie

bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was

dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende

Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von

Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende

Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die

nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle

keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht

"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf

also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der

Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles

melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- Voraussetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,

21, 22 e 30).

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere

o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del

relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.8

In una decisione del 15 marzo

2004.

nella causa P.-B., C 292/02 – decisione resa dopo che il TFA aveva già

confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che

l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha

rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da

restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA

ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in

quanto la stessa non era in buona fede.

In quell’occasione il TFA

ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

" (…)

2.3

Per quanto concerne la nozione di buona fede,

giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv.

1.

LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31

dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la

disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41

consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che

l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta

per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria

per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di

restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per

contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o

l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve

violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag.

73.

consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid.

2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")

e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le

circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere

il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto

o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere

d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2

OG). Per contro, il tema di sapere se una persona abbia fatto prova

dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di diritto, che il Tribunale

esamina liberamente (DTF 122 V 223 consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41

pag. 237 consid. 3).

3.

Nell'ambito della precedente procedura, statuendo

in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro

computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le

considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul

principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo

alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività

lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono

vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

125.

V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il

giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire

quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i

vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente

presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la

vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale

delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata

collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e

l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato

che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia,

l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo

licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni

addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento,

aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la

preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della

corrispondenza e della contabilità private.

4.

4.1

Non sussistendo - in assenza di nuovi

elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi

dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle

assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo

continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere

sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona

fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.

4.2

In una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14

pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave

negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il

fatto di lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per

quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa

di disoccupazione.

4.3

La presente fattispecie - così come accertata

da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi

giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il

condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite,

già solo per questo motivo merita di essere disatteso.

(…)." (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella

causa P.B., C 292/02)

L’Alta

Corte, in un'altra decisione del 23 settembre 1998 nella causa

L. (C 162/98), ha confermato il precedente giudizio cantonale che aveva negato

la buona fede nel caso di un'assicurata che, dopo aver lasciato la carica di

membro del consiglio d'amministrazione, aveva assunto quella di direttrice con

diritto di firma individuale e dichiarato di continuare a lavorare a tempo parziale

per la medesima SA.

Il TFA

ha, in particolare, rilevato e concluso che:

"

(…)

3.

- a) Alla pronunzia cantonale deve essere

prestata adesione anche

per quanto concerne l'applicazione dei menzionati

principi (ndr.: i principi validi per stabilire sulla buona fede e

sull'esistenza di un onere troppo grave nell'ambito di una domanda di condono)

alla vertenza in oggetto. I giudici cantonali hanno innanzitutto posto in

evidenza che questa Corte nella sentenza del 21 aprile 1997, aveva già

constatato come L., presentando all'amministrazione la domanda d'indennità di

disoccupazione del 31 agosto 1994, aveva voluto lasciare apparire una

situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il

riconoscimento di prestazioni assicurative in base ad uno statuto di persona

idonea al collocamento. Detta conclusione deve essere confermata in concreto,

nulla essendo stato posto in evidenza dalle precedenti istanze che potesse

incidere sull'esito della presente vertenza dal profilo dell'esame della buona

fede. In effetti, come emerge dagli atti all'inserto, l'interessata stessa

aveva riempito, il 12 agosto 1994, l'attestato del datore di lavoro destinato

all'assicurazione contro la disoccupazione. Dopo essersi annunciata

parzialmente disoccupata, essa aveva continuato ad assumere la posizione di

persona di riferimento dello studio di architettura L. SA, adoperandosi per

evitare il fallimento della società nella speranza che i progetti sospesi

fossero liberati. Considerati tali compiti, con l'assunzione dei quali L. a non

far dubbio si distingueva da un qualsiasi architetto dipendente, essa di

principio ben doveva saper di non essere idonea al collocamento.

b) Resta da esaminare se l'insorgente possa prevalersi della

propria buona fede eccependo di essere stata indotta in errore, rispettivamente

asserendo che l'atto o l'omissione colpevole era stato costitutivo solo di una

violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare.

In concreto, la precedente istanza ha chiesto all'addetto

dell'Ufficio regionale di collocamento di Lugano se egli avesse confermato

all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, ciò che il

funzionario interrogato ha categoricamente negato, precisando che tale compito

spettava principalmente alla Cassa disoccupazione. Il punto in discussione non

è quindi di alcun soccorso per la ricorrente. Irrilevante ai fini decisionali è

poi il fatto che detto collocatore abbia affermato essere probabilmente stato a

conoscenza che L. fosse l'unica dipendente della L. SA e responsabile tecnica

della stessa ditta. Né a esito diverso si può giungere tenendo conto degli

sforzi personali intrapresi a suo tempo dall'insorgente per trovare lavoro.

c) Discende dalle suesposte considerazioni

che la buona fede

della ricorrente deve essere negata.

(…)."

(cfr. STFA del 23 settembre 1998 nella causa L.,

C 162/98)

Pronunciandosi

nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere ricevuto un salario

durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale aveva riconosciuto la

buona fede nella percezione delle indennità in un determinato periodo di

controllo il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

3.2

Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet

werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19.

März 2002 ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26.

März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt

hat, keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine

Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung

der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige

Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit

ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die

Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom

16.

April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der

Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden

Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass

ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht

vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im vorinstanzlichen

Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen

Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis

gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht die

nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit

aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den

gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw.

3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den Monat März

2002.

nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die

offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen

der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit

gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu

qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben

entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der

Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt, weshalb die

Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht ausgerichteten Taggelder

im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."

(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C

172/03)

In un

altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata

a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad

accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.

L'Alta

Corte ha, tra l'altro, osservato che:

"

(…)

4.1

In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag

auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in

der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung anzunehmen.

Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die ihr zu Hause

obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20 %igen

Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit eine

Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen, kann

dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar

bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen

Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft

korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche

Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten

Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu

vertreten.

4.2

Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass

die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder

jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der

Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung

für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.

Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer

geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer

Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an

Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles

erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen

annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer

Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres

erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser

Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie,

würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum

je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung

erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der

Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu

nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen

dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der

ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene

Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an

Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in

gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten

müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten

Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem

zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen

bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit

Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche

eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"

(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C

70/03, consid. 4)

In una

sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato

che:

"

(…) Nach der Rechtsprechung ist grobe

Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem

verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als

beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl.

auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu

Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)

2.9

L’assicurato ha motivato la propria domanda di condono

asserendo di essere stato in buona fede quando ha richiesto le prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 22).

Il TFA,

nella sentenza del 10 novembre 2005, (C 275/04), già menzionata in precedenza,

ha stabilito, segnatamente che:

"

(…) le tavole processuali evidenziano come

l'assicurato, cofondatore della società e per una decina di anni sedente nel

suo consiglio di amministrazione - quale presidente prima e amministratore

unico in seguito -, da alcuni anni risultasse esserne l'unico dipendente,

l'unico responsabile tecnico e amministrativo come pure l'unica persona in

grado di perseguire e realizzare lo scopo sociale. Dalle stesse emerge in

particolare come le sue competenze spaziassero dalla progettazione all'allestimento

dei capitolati, dalla direzione lavori alle liquidazioni, dalla conclusione e

disdetta di contratti di lavoro alla presa di contatto con i clienti ecc. Per

parte sua, l'amministratore unico __________, che l'assicurato ha indicato

occuparsi "solamente della contabilità" e che per giunta

amministra(va) già oltre 70 società, ha precisato di essere (stato)

responsabile delle questioni finanziarie e della direzione insieme con RI

1.

(cfr. verbale di audizione 25 novembre 2004 di __________ dinanzi al

Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, pag. 2).

In tali circostanze, l'assicurato - che anche

dopo il licenziamento ha continuato, senza troppo aspettare (cfr. verbale di

audizione 25 novembre 2004 di __________, pag. 3), a svolgere importanti

funzioni operative, a locare alla __________ i locali di sua proprietà e a

utilizzare l'autovettura intestata alla società prima che questa venisse, per

il 1° gennaio 2004, intestata a suo nome -, pur non essendo formalmente organo esecutivo

della società, godeva di una larga autonomia nell'organizzazione e impostazione

del lavoro. In considerazione delle peculiarità della società in questione - di

modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna - e delle

competenze molto estese dell'interessato, si può pertanto ben ritenere che quest'ultimo

non fosse un semplice impiegato, bensì detenesse facoltà gestionali al più alto

livello dell'azienda che gli consentivano di partecipare in prima persona alla

formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b). Di conseguenza,

ben si può concludere, alla luce della giurisprudenza in materia e insieme al

seco, che l'interessato si trovava in una posizione assimilabile a quella di un

datore di lavoro.

Per il resto, contrariamente a quanto intende

dedurne RI 1, gli atti mostrano chiaramente come egli, in seguito alla disdetta

del suo contratto, non abbia interrotto ogni legame con la società, ma abbia al

contrario continuato a svolgere importanti attività per essa, quali ad

es. l'esecuzione delle stime peritali per la __________ e l'__________ di __________

nonché i contatti con la clientela per l'assunzione dell'ampliamento della stazione

di servizio di __________. Avendo egli mantenuto degli stretti legami con la __________,

comprovati peraltro anche dal fatto che il numero di telefono dell'ufficio

della società era deviato sul suo numero natel, anch'esso intestato alla __________,

risultava impossibile controllarne la perdita di lavoro effettivamente subita

(v. consid. 3.3). Motivo per il quale si giustifica di applicare la giurisprudenza

in materia denegante il diritto alle indennità di disoccupazione (consid. 3.1).”

Di

conseguenza, a mente del TCA, all’assicurato non poteva sfuggire che, visto il

mantenimento di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche

dopo essere stato licenziato, per gli organi chiamati ad applicare la LADI era

importante conoscere il suo effettivo ruolo all’interno della società.

Questo a

maggiore ragione ritenuto che egli - dopo essere stato per una decina di anni,

fino al 1997, membro del Consiglio di amministrazione della società, quale

presidente prima e amministratore unico in seguito - era l’unico dipendente

della ditta, l’unico responsabile tecnico e amministrativo come pure l’unica

persona in grado di perseguire e realizzare lo scopo sociale.

D’altra

parte, il ricorrente, il 29 agosto 2003, ha risposto negativamente al quesito

n. 29 del formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione”, il cui tenore è

il seguente:

"

Lei o suo marito/Sua moglie partecipa o

partecipava finanziariamente all’azienda oppure svolge o svolgeva una funzione

direttiva (p.es. azionista, consigliere d’amministrazione in una SA o socio

gerente in una Sagl, ecc)?” (Doc. 38)

Inoltre

in occasione del colloquio di consulenza iniziale del 9 settembre 2003

l’assicurato ha indicato al proprio consulente soltanto di essere stato

impiegato dal 1987 presso la __________ di __________ in qualità di

responsabile tecnico e amministrativo e di essere rimasto a disposizione della __________

e dell’__________ di __________ per dei lavori di stime peritali, dichiarando

guadagno intermedio (cfr. doc. 32), senza precisare alcunché circa il fatto che

dal 1987 al 1997 è stato membro del CdA della società e che da alcuni anni era

l’unico dipendente.

Conformemente,

dunque, alla legge e alla giurisprudenza sopra citata, a mente di questo

Tribunale, nel caso dell’assicurato, deve essere esclusa la buona fede nella

percezione delle indennità di disoccupazione per il fatto di avere costruito

una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il

riconoscimento di prestazioni assicurative.

Infatti,

in tali condizioni, l’insorgente poteva e doveva riconoscere l'illegittimità

della propria richiesta di indennità di disoccupazione.

In ogni

caso, qualsiasi persona nella situazione dell'assicurato avrebbe potuto e

dovuto comunicare all'amministrazione la sua effettiva posizione di persona in

grado di determinare la volontà del datore di lavoro all’interno della ditta

sua ex datrice di lavoro.

L'omissione

di questa informazione configura, di conseguenza, una grave negligenza che

esclude la buona fede dell'assicurato (cfr. consid. 2.6, 2.7. e 2.8.).

Al

riguardo cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02; STCA del 16

agosto 2005 nella causa O., 38.2005.3, confermata dalla STFA del 30 ottobre

2006.

nella causa O., C 260/05; STCA del 27 ottobre 2006 nella causa M.,

38.2006.58

Venendo a

mancare il primo presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono delle

prestazioni è, quindi, a ragione che la Sezione del lavoro ha respinto la

relativa istanza.

La

decisione su opposizione del 15 novembre 2006 va, conseguentemente, confermata.

2.10

A titolo

abbondanziale va osservato che l’assicurato, nell’opposizione del 15 maggio

2006.

inoltrata contro il diniego di condono ha indicato, subordinatamente, “…di

accettare il pagamento rateale di fr. 100.--/ mensili, senza interessi, fino a

quando avrò un lavoro fisso” (cfr.doc. 15).

A tale proposito giova segnalare,

pur rilevando per completezza che nello scritto del 15 ottobre 2006 alla

Sezione del lavoro l’insorgente ha indicato di escludere anche un pagamento

rateale (cfr. doc. 6), che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze del

ricorrente deve essere concordata con l’amministrazione.

Questo tema non è comunque

oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto a occuparsene

(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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