38.2007.2
Ordine di rimborso passato in giudicato incontestato.Richiesta di esame della perenzione irricevibile. Condono negato.Buona fede esclusa.All'assicurato non poteva sfuggire che,vista la sua posizione a
21 marzo 2007Italiano40 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2007.2
Data decisione, Autorità:
21.03.2007, TCA
Titolo:
Ordine di rimborso passato in giudicato incontestato.Richiesta di esame della perenzione irricevibile. Condono negato.Buona fede esclusa.All'assicurato non poteva sfuggire che,vista la sua posizione analoga a un datore di lavoro,per gli organi LADI era importante conoscere il suo ruolo nella società
BUONA FEDE
CONDONO
IRRICEVIBILITÀ
PERDITA DI LAVORO COMPUTABILE
PERENZIONE ANNUALE
art. 8 cpv. 1 let. b LADI
art. 25 LPGA
art. 25 cpv. 1 LPGA
art. 25 cpv. 2 LPGA
art. 28 agg. 31 LPGA
art. 4 agg. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.2
rs
Lugano
21 marzo 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15
novembre 2006 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 15 novembre 2006 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la propria decisione dell’11 maggio 2006 (Doc. 16), con
la quale ha respinto la domanda del 7 febbraio 2006 dell'assicurato (cfr. Doc.
22) volta ad ottenere il condono dell'importo di fr. 15’733.65 chiestogli in
restituzione il 31 gennaio 2006 dalla Cassa __________, a seguito della sentenza
del TFA del 10 novembre 2005 con cui è stato stabilito che l’assicurato non
aveva diritto alle indennità di disoccupazione a fare tempo dal settembre 2003.
L’Alta
Corte ha, infatti, deciso, da una parte, che mal si vedeva come l’assicurato potesse
essere dichiarato idoneo al collocamento, dall’altra, che lo stesso rivestiva
una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. Doc. 24).
La
Sezione del lavoro ha motivato la propria decisione su opposizione rilevando,
da un lato, che all’assicurato non poteva essere riconosciuta la buona fede,
dall’altro che, benché la richiesta di restituzione sia intervenuta oltre il
termine di perenzione di un anno, il mancato rispetto di tale termine non
comporta la nullità dell’atto viziato e quindi la decisione di rimborso, non
impugnata, è valida (cfr. doc. A)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di dichiarare nulla la decisione di
restituzione del 31 gennaio 2006.
A
motivazione della propria pretesa l’assicurato ha addotto:
"
(...)
1.
L’assicurato ha beneficiato di prestazioni
dell’assicurazione disoccupazione dal 01.09.2003 al 31.12.2003, che sono state
versate dalla Cassa __________ di __________.
L’idoneità o meno dell’assicurato ha generato una
procedura amministrativa che si è conclusa con la decisione del TFA, datata
10.11.2005, che dichiarava l’assicurato non idoneo al collocamento. La sentenza
ha così confermato la decisione del 22 dicembre 2003 dell’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro.
2.
A seguito della decisione del TFA, la Cassa __________
ha emanato, in data 31.01.2006, la decisione in restituzione delle prestazioni
versate dal 01.09.2003 al 31.12.2003 all’assicurato per un ammontare di fr. 15'733.65.
3.
Il 07.02.2006, l’assicurato ha interposto
opposizione alla decisione ma sostanzialmente proponendo una domanda di
condono.
4.
L’11.05.2005 la Sezione del lavoro ha rigettato
la domanda di condono, non ritenendo attesa a condizione della buona fede. In
data 15.05.2006, l’assicurato ha subitamente interposto opposizione.
5.
La Sezione del lavoro ha, in data 15.11.2006,
emesso la propria decisione su opposizione, oggetto del presente ricorso.
L’autorità ha – dapprima escluso la perenzione
delle pretese finanziarie della Cassa e – successivamente – riconfermato
l’inesistenza del presupposto per il condono, vale a dire la buona fede.
6.
Nella decisione su opposizione sono riprese le
basi legali e le precisazioni giurisprudenziali ad esse riferite.
In particolare, per quanto riguarda il termine di
1 anno entro il quale far valere la restituzione (art. 25 cpv. 2 LPGA, che
riprende l’art. 95 cpv. 4 LADI); la precisazione del TFA, secondo la quale
contrariamente al tenore letterale della norma trattasi di perenzione e non di
prescrizione (DTF 122 V 270); la precisazione del TFA che i principi applicati
anteriormente all’entrata in vigore della LPGA restano validi anche
successivamente (130 V 318).
E’ ammesso che il termine di un anno dalla
conoscenza del fatto, per poter esigere la restituzione, decorre dalla
decisione della Sezione del lavoro datata 22 dicembre 2003.
Essendo stato stabilito che il termine dell’art.
25 cpv. 2 LPGA è perentorio, ne consegue che il diritto alla restituzione si
estingue definitivamente e, salvo disposizione contraria, il termine non può
essere né interrotto, né prolungato (Blaise Knapp, Précis de droit administratif,
IV édition, pag. 164; DTF 111 V 136).
La fattispecie è posta al giudizio di codesto
Tribunale, in quanto vi è da determinare se la perenzione dev’essere sollevata
alla ricezione di una decisione richiedente la restituzione di prestazioni
perente.
In base ai principi generali del diritto, la
perenzione è rilevabile d’ufficio. Non essendo la controparte un’autorità
giudicante, si ritiene questa la sede per l'entrata in materia.
La Sezione del lavoro ha ammesso la perenzione
del diritto alla restituzione delle prestazioni versate al ricorrente nel
periodo 1.9 -31.12.2003, ma ritiene che non avendo il ricorrente sollevato tale
obiezione, la decisione è cresciuta in giudicato. Essendo quest’ultima non
viziata, essa non è nulla.
E’ riconosciuto alla controparte l’impegno per
aver coinvolto il ricorrente nella raccolta delle informazioni; per avergli
dato la facoltà di accedere all’incarto; per un’applicazione esaustiva del
diritto di essere sentito. In questa fase, la controparte ha richiesto una
presa di posizione al ricorrente, il quale si è espresso con scritto 15.10.2006
indicando che “non è mia intenzione inoltrare ricorso per quanto riguarda il
tema inerente i termini della vostra decisione (in riferimento alla
decisione del 31 gennaio 2006)”.
La rilevanza di tale affermazione va
relativizzata, in quanto l’assicurato è un disegnatore edile, quindi non cognito
delle problematiche di diritto.
Qualora venisse accolta la tesi di controparte,
significherebbe che in assenza di impugnazione innanzi all’autorità emittente
della decisione, la stessa potrebbe procedere al recupero di prestazioni perente.
Ciò che è in urto con il concetto medesimo della perenzione oltre che a
trasformare la perenzione in prescrizione. Quest’ultima sollevabile solo dalla
parte che ritiene decaduta l’obbligazione per il tempo trascorso.
La perenzione ha quale effetto la decadenza del diritto,
pertanto la decisione che fonda la richiesta di restituzione è nulla.” (Doc. I)
1.3. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.4. Il 19
febbraio 2006 la RA 1, per conto dell’assicurato, ha comunicato di non avere
ulteriori mezzi di prova da presentare (cfr. doc. V).
1.5. Il doc. V è
stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L’art. 25
cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo
un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante.
L’art. 95
cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si
prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto
conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.
A quest’ultimo
riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997 nella causa CPCAD
contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA)
ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI, contrariamente al tenore
letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF
122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che
decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere
conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.
Fatti
I termini
di perenzione non possono poi essere né interrotti né sospesi e devono essere
applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b,
pag. 136; STFA del 2 settembre 2003 nella causa Ausgleichkasse des Kantons
Solothurn c/ Oeffentliche Arbeitslosenkasse Baselland, C 17/03, consid. 4.1;
cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag.
311-312).
L’art. 25
cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 47 cpv. 2 v. LAVS. Si tratta, quindi, di un
termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto
l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG Kommentar,
2003, ad art. 25, n. 26).
2.3. Il TFA, con
sentenza del 10 novembre 2005 (C 275/04), ha accolto il ricorso interposto dal
SECO contro la sentenza cantonale del 10 dicembre 2004 che aveva dichiarato
l’assicurato idoneo al collocamento a far tempo dalla sua iscrizione in
disoccupazione, ossia dal 1° settembre 2003 (inc. 38.2004.31).
In
particolare l’Alta Corte ha ritenuto, in primo luogo, che già la valutazione di
idoneità al collocamento dei primi giudici dava luogo a qualche perplessità,
siccome il ricorrente era rimasto da subito a disposizione dell’ex datrice di
lavoro, lasciando chiaramente intendere come la sua intenzione fosse quella di
riuscire a riprendere quanto prima l’attività 100% presso lo __________.
Inoltre l’assicurato, quale unica persona in grado di perseguire effettivamente
lo scopo sociale, anche dopo il licenziamento si era attivamente impegnato per
prendere i contatti con i potenziali clienti.
In
secondo luogo, che nel caso di specie si realizzava quantomeno il rischio di
pagamento abusivo di indennità di disoccupazione in favore di una persona che
riveste una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di
lavoro. Al riguardo la nostra Massima Istanza ha stabilito che l’insorgente,
pur non essendo formalmente organo esecutivo della società, godeva di un larga
autonomia nell’organizzazione e impostazione del lavoro. In considerazione
delle peculiarità della società in questione e delle competenze molto estese
dell’interessato è stato ritenuto che quest’ultimo non fosse un semplice
impiegato, bensì detenesse facoltà gestionali al più alto livello dell’azienda
che gli consentivano di partecipare in prima persona alla formazione della
volontà sociale. E’ stato così concluso che l’assicurato si trovava in una posizione
assimilabile a quella di un datore di lavoro.
A seguito
della sentenza federale, la Cassa __________ ha emesso un ordine di
restituzione della somma di fr. 15'733.65 corrispondenti alle indennità di disoccupazione
percepite indebitamente dall’assicurato nel periodo settembre-dicembre 2003
(cfr. doc. 24).
La
Sezione del lavoro, con decisione formale dell’11 maggio 2006, confermata con
decisione su opposizione del 15 novembre 2006, ha respinto la domanda del 7
febbraio 2006 dell’assicurato afferente al condono della restituzione
dell’importo di fr. 15'733.65.
L’amministrazione
ha motivato il proprio provvedimento allegando che all’assicurato non poteva
essere riconosciuta la buona fede (cfr. doc. 24, A).
Nella
decisione su opposizione la Sezione del lavoro ha pure evidenziato che “sebbene
la richiesta di restituzione, formulata dalla Cassa il 31 gennaio 2006, sia
intervenuta oltre il termine di perenzione di un anno contemplato dall’art. 25
cpv. 2 LPGA - termine iniziato a decorrere, al più tardi, dalla data in cui la
Cassa ha ricevuto la decisione dell’UG del 22 dicembre 2003 - alla luce della
citata giurisprudenza il mancato rispetto, nel caso di specie, del termine di
perenzione non comporta la nullità dell’atto viziato, per cui la decisione di
restituzione, che non ha fatto oggetto di impugnazione, è valida” (cfr.
doc. A).
2.4. L’insorgente,
nell’atto di ricorso, ha chiesto, che la decisione di restituzione del 31
gennaio 2006 venga dichiarata nulla, in quanto la perenzione intervenuta ha
quale effetto la decadenza del diritto (cfr. doc. I).
Questa
Corte, chiamata ora a pronunciarsi, non può che confermare su questo punto
l'operato dell'amministrazione.
In primo
luogo, va in effetti constatato che l’ordine di restituzione del 31 gennaio
2006 emesso dalla Cassa __________ è passato in giudicato incontestato. In
effetti l’assicurato non ha interposto opposizione contro lo stesso, bensì, come
visto, il 7 febbraio 2006, ha unicamente postulato il condono della
restituzione (cfr. doc. 22).
Qualsiasi
richiesta che implichi il dover chinarsi, in questa sede, sull’ordine di
rimborso del gennaio 2006 è, quindi, irricevibile.
La
perenzione di un diritto, benché la stessa debba essere constatata d’ufficio
(cfr. consid. 2.2.), è una questione di merito (cfr. STFA del 15 marzo 2001
nella causa S., H 341/00, consid. 3).
Pertanto,
visto che il TCA, a seguito dell’irricevibilità delle domande inerenti
all’ordine di rimborso, non entra in materia per quanto concerne l‘ordine di
restituzione, nemmeno può pronunciarsi sulla relativa perenzione, né
determinare se una tale perenzione costituisce o meno un motivo di nullità
della decisione del gennaio 2006.
Al
riguardo nella sentenza del 15 marzo 2001 nella causa S., H 341/00, l’Alta
Corte, confermando l’irricevibilità di un’azione di disconoscimento di debito,
in quanto la decisione della cassa di compensazione con cui era stato richiesto
il pagamento del danno subito ai sensi dell’art. 52 LAVS era passata in
giudicato incontestata e costituiva così un titolo di rigetto definitivo, ha
precisato:
"
(…)
3.- Le recourant soutient que les premiers juges devaient, sans égard
à la recevabilité de sa demande, constater d'office la nullité de la décision
de l'intimée du 20 janvier 1999, en raison de la péremption de son droit à demander
la réparation du dommage (art. 82 RAVS). Toutefois, la péremption d'un droit, même
si elle doit être constatée d'office, est une question de fond. Comme la juridiction
cantonale ne devait pas entrer en matière sur l'action du recourant, elle n'avait
pas à se prononcer sur la péremption invoquée ni à déterminer si une telle péremption
aurait, cas échéant, constitué un motif de nullité de la décision de l'intimée du
20 janvier 1999. Sur ce point également, le recours doit être rejeté.”
In
proposito è, poi, utile ricordare che la nullità di una
decisione amministrativa può essere ammessa solo eccezionalmente. Una decisione
può in particolare essere dichiarata nulla solo se il difetto è specialmente
grave ed evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se
l'annullamento non ha per conseguenza di mettere seriamente in pericolo la
sicurezza del diritto.
D'altra
parte la nullità di un atto amministrativo deve essere accertata in ogni
tempo e d'ufficio da parte di tutte le autorità chiamate ad applicare il
diritto (cfr. DTF 127 II 48 e riferimenti: STFA del 23.5.2002, C 236/00; DTF 122 I 97, consid. 3 pag. 98 e DTF 115 Ia 1, consid. 3, pag. 4).
Come
motivi di nullità entrano principalmente in considerazione gravi omissioni
procedurali e l'incompetenza dell'autorità che ha pronunciato il giudizio. I
difetti di merito non implicano, invece, che in rare eccezioni la nullità (cfr.
DTF 114 V 327 consid. 4b; T. Locher, "Grundriss
des Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, pag. 342; B. Knapp,
"Grundlagen des Verwaltungsrechts", vol. l, Basilea - Francoforte sul
Meno 1992, pag. 265-270).
In
DTF 127 II 47-48 il Tribunale federale ha sottolineato testualmente:
"
Nach der Praxis stellt die funktionelle und sachliche Unzuständigkeit einen
schwerwiegenden Mangel und damit einen Nichtigkeitsgrund dar, es sei denn, der
verfügenden Behörde komme auf dem
betreffenden Gebiet allgemeine Entscheidungsgewalt zu oder der Schluss auf
Nichtigkeit vertrüge sich nicht mit der
Rechtssicherheit (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6.
Aufl., Basel 1986, Bd. 1, Nr. 40 B. Ziff.
V, S. 242; RHINOW/KRÄHENMANN Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basel/Frankfurt a.M. 1990, Nr. 40 B. Ziff. V, S. 120; PETER SALADIN, Die sogenannte
Nichtigkeit von Verfügungen, in Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65.
Geburtstag, Zürich 1989, S. 539 ff.). Die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes
ist jederzeit und von sämtlichen rechtsanwendenden Behörden von Amtes wegen zu
beachten (BGE 122 I 97 E. 3a; 115 Ia 1 E. 3 S. 4); sie kann auch im Rechtsmittelweg festgestellt werden
(IMBODEN/RHINOW, a.a.O., Nr. 40 B. Ziff. V III. c, S. 240). Im vorliegenden
Zusammenhang kommt der Wettbewerbs- kommission keine allgemeine
Entscheidungsgewalt zu und ist die Annahme der Nichtigkeit wegen sachlicher und
funktioneller Unzuständigkeit mit der Rechtssicherheit vereinbar. Die Verfügung
der Wettbewerbskommission vermochte damit von Anfang an keine Rechtswirkungen
zu entfalten."
In
secondo luogo, il TCA rileva che, in considerazione del fatto
che l’ordine di restituzione del 31 gennaio 2006 è passato in giudicato
incontestato, nemmeno è possibile ora, nel contesto del ricorso contro il
diniego del condono, esaminare la fondatezza o meno dell’eccezione di
perenzione.
La nostra Massima Istanza,
in una sentenza del 25 ottobre 2004 nella causa , N., R., P., P 67/03, ha
deciso che in sede di ricorso contro il diniego di condonare l’obbligo di
restituire delle prestazioni complementari percepite a torto, non era
possibile, vista la crescita in giudicato incontestata della decisione di
restituzione, entrare in materia sull’eccezione di perenzione del diritto di
chiedere il rimborso.
2.5. In simili
condizioni resta da esaminare se in concreto l’obbligo di restituzione possa
essere condonato o meno.
Preliminarmente
va rilevato che la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI
conserva tutta la sua validità anche con kl’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA
(cfr. STFA del 27 aprile 2005 nell causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar,
Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
"
1 La grave
difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi
determinanti secondo la LPC.
Considerandi
2.
Per il
calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il
rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a
LPC;
b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
c. quale importo per le spese personali:
4800.
franchi l’anno;
d. quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone
secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
3.
La
franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c
LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari
di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c
cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente
invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività
lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese
per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è
necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere
concesso.
2.6
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002.
N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998.
N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
2.7
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere
bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende
Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in
den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht
grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in
Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von
Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber
dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze
wurde im Zuge
der
Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen
zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999
4585). (…)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf
verzichtet, von der
allgemeinen
Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen
festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen
ersatzlos auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt.
96.
Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.
96.
LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was
dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende
Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht
"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf
also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere
o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del
relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.8
In una decisione del 15 marzo
2004.
nella causa P.-B., C 292/02 – decisione resa dopo che il TFA aveva già
confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che
l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha
rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da
restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA
ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in
quanto la stessa non era in buona fede.
In quell’occasione il TFA
ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…)
2.3
Per quanto concerne la nozione di buona fede,
giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv.
1.
LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la
disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41
consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che
l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta
per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria
per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di
restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per
contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o
l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve
violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag.
73.
consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid.
2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein")
e la questione di sapere se l'interessato, facendo uso dell'attenzione che le
circostanze permettevano di esigere da lui, avrebbe potuto e dovuto riconoscere
il vizio giuridico esistente. La consapevolezza o meno dell'illiceità dell'atto
o dell'omissione è una questione di fatto, in merito alla quale il potere
d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni è limitato (art. 105 cpv. 2
OG). Per contro, il tema di sapere se una persona abbia fatto prova
dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di diritto, che il Tribunale
esamina liberamente (DTF 122 V 223 consid. 3 e riferimenti; DLA 1998 no. 41
pag. 237 consid. 3).
3.
Nell'ambito della precedente procedura, statuendo
in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro
computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le
considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul
principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo
alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività
lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono
vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF
125.
V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il
giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire
quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i
vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente
presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la
vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale
delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata
collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e
l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato
che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia,
l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo
licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni
addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento,
aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la
preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della
corrispondenza e della contabilità private.
4.
4.1
Non sussistendo - in assenza di nuovi
elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi
dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle
assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo
continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere
sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona
fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.
4.2
In una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14
pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave
negligenza - escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il
fatto di lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per
quasi un anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa
di disoccupazione.
4.3
La presente fattispecie - così come accertata
da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi
giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il
condono dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite,
già solo per questo motivo merita di essere disatteso.
(…)." (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella
causa P.B., C 292/02)
L’Alta
Corte, in un'altra decisione del 23 settembre 1998 nella causa
L. (C 162/98), ha confermato il precedente giudizio cantonale che aveva negato
la buona fede nel caso di un'assicurata che, dopo aver lasciato la carica di
membro del consiglio d'amministrazione, aveva assunto quella di direttrice con
diritto di firma individuale e dichiarato di continuare a lavorare a tempo parziale
per la medesima SA.
Il TFA
ha, in particolare, rilevato e concluso che:
"
(…)
3.
- a) Alla pronunzia cantonale deve essere
prestata adesione anche
per quanto concerne l'applicazione dei menzionati
principi (ndr.: i principi validi per stabilire sulla buona fede e
sull'esistenza di un onere troppo grave nell'ambito di una domanda di condono)
alla vertenza in oggetto. I giudici cantonali hanno innanzitutto posto in
evidenza che questa Corte nella sentenza del 21 aprile 1997, aveva già
constatato come L., presentando all'amministrazione la domanda d'indennità di
disoccupazione del 31 agosto 1994, aveva voluto lasciare apparire una
situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il
riconoscimento di prestazioni assicurative in base ad uno statuto di persona
idonea al collocamento. Detta conclusione deve essere confermata in concreto,
nulla essendo stato posto in evidenza dalle precedenti istanze che potesse
incidere sull'esito della presente vertenza dal profilo dell'esame della buona
fede. In effetti, come emerge dagli atti all'inserto, l'interessata stessa
aveva riempito, il 12 agosto 1994, l'attestato del datore di lavoro destinato
all'assicurazione contro la disoccupazione. Dopo essersi annunciata
parzialmente disoccupata, essa aveva continuato ad assumere la posizione di
persona di riferimento dello studio di architettura L. SA, adoperandosi per
evitare il fallimento della società nella speranza che i progetti sospesi
fossero liberati. Considerati tali compiti, con l'assunzione dei quali L. a non
far dubbio si distingueva da un qualsiasi architetto dipendente, essa di
principio ben doveva saper di non essere idonea al collocamento.
b) Resta da esaminare se l'insorgente possa prevalersi della
propria buona fede eccependo di essere stata indotta in errore, rispettivamente
asserendo che l'atto o l'omissione colpevole era stato costitutivo solo di una
violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare.
In concreto, la precedente istanza ha chiesto all'addetto
dell'Ufficio regionale di collocamento di Lugano se egli avesse confermato
all'assicurata il diritto alle indennità di disoccupazione, ciò che il
funzionario interrogato ha categoricamente negato, precisando che tale compito
spettava principalmente alla Cassa disoccupazione. Il punto in discussione non
è quindi di alcun soccorso per la ricorrente. Irrilevante ai fini decisionali è
poi il fatto che detto collocatore abbia affermato essere probabilmente stato a
conoscenza che L. fosse l'unica dipendente della L. SA e responsabile tecnica
della stessa ditta. Né a esito diverso si può giungere tenendo conto degli
sforzi personali intrapresi a suo tempo dall'insorgente per trovare lavoro.
c) Discende dalle suesposte considerazioni
che la buona fede
della ricorrente deve essere negata.
(…)."
(cfr. STFA del 23 settembre 1998 nella causa L.,
C 162/98)
Pronunciandosi
nel caso di un assicurato che non aveva annunciato di avere ricevuto un salario
durante alcuni giorni e al quale il Tribunale cantonale aveva riconosciuto la
buona fede nella percezione delle indennità in un determinato periodo di
controllo il TFA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
3.2
Der Vorinstanz kann insofern beigepflichtet
werden, als dem Beschwerdegegner auf Grund der Tatsache, dass er in dem am 19.
März 2002 ausgefüllten Kontrollausweis für den Monat März 2002 die erst ab 26.
März 2002 in der Firma X.________ AG ausgeübte Tätigkeit noch nicht aufgeführt
hat, keine Meldepflichtverletzung vorzuwerfen ist. Wie in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu Recht ausgeführt wird, genügt dies für eine
Bejahung der Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug indessen nicht. Eine Verletzung
der Melde- oder Auskunftspficht ist eine zwar häufige, aber nicht die einzige
Form eines fehlerhaften Verhaltens, das die Annahme von Gutgläubigkeit
ausschliesst (ARV 1998 Nr. 41 S. 239 Erw. 4b). Als der Beschwerdegegner die
Taggelder für den Monat März 2002 gemäss Abrechnung der Arbeitslosenkasse vom
16.
April 2002 ausbezahlt erhielt, wusste er von der in diesem Monat in der
Firma X.________ AG geleisteten Arbeit und der ihm deswegen zustehenden
Entlöhnung. Bei zumutbarer Sorgfalt hätte ihm daher nicht entgehen können, dass
ihm die ausbezahlte Arbeitslosenentschädigung nicht oder zumindest nicht
vollumfänglich zustand. Daran würde nichts ändern, wenn, wie im vorinstanzlichen
Verfahren geltend gemacht, tatsächlich eine Mitarbeiterin des Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrums vom zusätzlich erzielten Verdienst in Kenntnis
gesetzt worden wäre. Indem der Beschwerdegegner diesen Gegebenheiten nicht die
nötige Beachtung schenkte, hat er nicht das Mindestmass an Aufmerksamkeit
aufgewendet, welches jedem verständigen Menschen in gleicher Lage und unter den
gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw.
3d mit Hinweisen). Dass er nach Erhalt der Taggeldabrechnung für den Monat März
2002.
nicht unverzüglich bei der Arbeitslosenkasse intervenierte und sie auf die
offensichtlich zu hoch ausgefallene Zahlung aufmerksam machte, kann, entgegen
der vorinstanzlichen Argumentation, nicht als bloss leichte Nachlässigkeit
gewertet werden, sondern ist vielmehr als grobe Pflichtwidrigkeit zu
qualifizieren, welche einer erfolgreichen Berufung auf den guten Glauben
entgegensteht. Die nach Art. 95 Abs. 2 AVIG erforderliche Voraussetzung der
Gutgläubigkeit beim Leistungsbezug ist demnach nicht erfüllt, weshalb die
Rückerstattung der für den Monat März 2002 zu Unrecht ausgerichteten Taggelder
im Betrag von Fr. 841.25 nicht erlassen werden kann. (…)."
(cfr. STFA del 3 novembre 2003 nella causa L., C
172/03)
In un
altro caso il TFA ha negato la buona fede di un'assicurata che è stata chiamata
a restituire delle indennità di disoccupazione, vista la sua disponibilità ad
accettare un lavoro al 20% e non al 40% come erroneamente ritenuto.
L'Alta
Corte ha, tra l'altro, osservato che:
"
(…)
4.1
In dem am 20. März 2000 ausgefüllten Antrag
auf Arbeitslosenentschädigung gab die Beschwerdeführerin noch an, bereit und in
der Lage zu sein, eine Arbeit im Umfang von 40 % einer Vollzeitbeschäftigung anzunehmen.
Wie sich in der Folge herausstellte, war sie im Hinblick auf die ihr zu Hause
obliegende Kinderbetreuung indessen von Anfang an nur an einem 20 %igen
Teilpensum interessiert. Die Frage, ob sich die Beschwerdeführerin damit eine
Melde- resp. Auskunftspflichtverletzung hat zu Schulden kommen lassen, kann
dahingestellt bleiben. Immerhin ist darauf hinzuweisen, dass sie offenbar
bereits am 7. April 2000 anlässlich eines Beratungsgesprächs auf dem Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrum das Ausmass ihrer tatsächlichen Einsatzbereitschaft
korrekt mit 20 % angegeben hat. Dass die Verwaltung die darauf gebotene rasche
Reaktion vermissen liess und deshalb eine sofortige Reduktion der ausbezahlten
Entschädigungen ausblieb, ist nicht mehr von der Leistungsbezügerin zu
vertreten.
4.2
Entscheidend fällt indessen ins Gewicht, dass
die Beschwerdeführerin in den folgenden Monaten die ihr gewährten Taggelder
jeweils entgegennahm, ohne die Verwaltung je auf die Fehlerhaftigkeit der
Abrechnungen aufmerksam zu machen oder sich wenigstens nach einer Begründung
für die offensichtlich zu hoch ausgefallenen Entschädigungen zu erkundigen.
Dass sie die jeweiligen Abrechnungen der Arbeitslosenversicherung nicht genauer
geprüft haben will, vermag sie nicht zu entlasten, muss doch von einer
Bezügerin von Versicherungsleistungen ein gewisses Mindestmass an
Aufmerksamkeit und eine Mitwirkung bei der Abwicklung des Versicherungsfalles
erwartet werden. Nachdem die von der Beschwerdeführerin empfangenen Leistungen
annähernd ein Drittel des vor ihrer Arbeitslosigkeit bei einer
Vollzeitbeschäftigung realisierten Lohnes ausmachten, hätte sie ohne weiteres
erkennen müssen, dass ihr Taggelder ausgerichtet wurden, welche ihr in dieser
Höhe nicht zustehen konnten. Insbesondere musste ihr bewusst sein, dass sie,
würde sie eine Erwerbstätigkeit mit einem bloss 20 %igen Pensum ausüben, kaum
je ein Gehalt in der Höhe der nunmehr bezogenen Arbeitslosenentschädigung
erreichen würde. Einer eingehenden Prüfung der jeweiligen Abrechnungen der
Arbeitslosenversicherung oder gar besonderer Fachkenntnisse bedurfte es dazu
nicht. Da die Beschwerdeführerin das leicht erkennbare Missverhältnis zwischen
dem anrechenbaren Arbeits- und damit verbundenen Verdienstausfall und der
ausgerichteten Entschädigung nicht wahrnahm oder ihm nicht die gebotene
Beachtung schenkte, muss ihr vorgehalten werden, nicht das Mindestmass an
Aufmerksamkeit aufgewendet zu haben, welches jedem verständigen Menschen in
gleicher Lage und unter den gleichen Umständen als beachtlich hätte einleuchten
müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen). Von einer bloss leichten
Nachlässigkeit kann angesichts der ins Auge springenden Diskrepanz zwischen dem
zufolge Arbeitslosigkeit mutmasslich entgangenen Verdienst und der deswegen
bezogenen Versicherungsleistungen nicht gesprochen werden. Vielmehr ist mit
Vorinstanz und Verwaltung von einer groben Pflichtwidrigkeit auszugehen, welche
eine erfolgreiche Berufung auf den guten Glauben ausschliesst. (…)"
(cfr. STFA del 2 luglio 2003 nella causa D. C
70/03, consid. 4)
In una
sentenza pubblicata in DLA 2001 a pag. 160 l'Alta Corte aveva già ricordato
che:
"
(…) Nach der Rechtsprechung ist grobe
Fahrlässigkeit gegeben, wenn jemand das ausser Acht lässt, was jedem
verständigen Menschen in gleicher Lage und unter gleichen Umständen als
beachtlich hätte leuchten müssen (BGE 110 V 181 Erw. 3d mit Hinweisen; vgl.
auch Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. II, N. 41 zu
Art. 95). (…)" (cfr. DLA 2001, N. 18, consid. 4b, pag. 163)
2.9
L’assicurato ha motivato la propria domanda di condono
asserendo di essere stato in buona fede quando ha richiesto le prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 22).
Il TFA,
nella sentenza del 10 novembre 2005, (C 275/04), già menzionata in precedenza,
ha stabilito, segnatamente che:
"
(…) le tavole processuali evidenziano come
l'assicurato, cofondatore della società e per una decina di anni sedente nel
suo consiglio di amministrazione - quale presidente prima e amministratore
unico in seguito -, da alcuni anni risultasse esserne l'unico dipendente,
l'unico responsabile tecnico e amministrativo come pure l'unica persona in
grado di perseguire e realizzare lo scopo sociale. Dalle stesse emerge in
particolare come le sue competenze spaziassero dalla progettazione all'allestimento
dei capitolati, dalla direzione lavori alle liquidazioni, dalla conclusione e
disdetta di contratti di lavoro alla presa di contatto con i clienti ecc. Per
parte sua, l'amministratore unico __________, che l'assicurato ha indicato
occuparsi "solamente della contabilità" e che per giunta
amministra(va) già oltre 70 società, ha precisato di essere (stato)
responsabile delle questioni finanziarie e della direzione insieme con RI
1.
(cfr. verbale di audizione 25 novembre 2004 di __________ dinanzi al
Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, pag. 2).
In tali circostanze, l'assicurato - che anche
dopo il licenziamento ha continuato, senza troppo aspettare (cfr. verbale di
audizione 25 novembre 2004 di __________, pag. 3), a svolgere importanti
funzioni operative, a locare alla __________ i locali di sua proprietà e a
utilizzare l'autovettura intestata alla società prima che questa venisse, per
il 1° gennaio 2004, intestata a suo nome -, pur non essendo formalmente organo esecutivo
della società, godeva di una larga autonomia nell'organizzazione e impostazione
del lavoro. In considerazione delle peculiarità della società in questione - di
modeste dimensioni e senza diversificazione strutturale interna - e delle
competenze molto estese dell'interessato, si può pertanto ben ritenere che quest'ultimo
non fosse un semplice impiegato, bensì detenesse facoltà gestionali al più alto
livello dell'azienda che gli consentivano di partecipare in prima persona alla
formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid. 3b). Di conseguenza,
ben si può concludere, alla luce della giurisprudenza in materia e insieme al
seco, che l'interessato si trovava in una posizione assimilabile a quella di un
datore di lavoro.
Per il resto, contrariamente a quanto intende
dedurne RI 1, gli atti mostrano chiaramente come egli, in seguito alla disdetta
del suo contratto, non abbia interrotto ogni legame con la società, ma abbia al
contrario continuato a svolgere importanti attività per essa, quali ad
es. l'esecuzione delle stime peritali per la __________ e l'__________ di __________
nonché i contatti con la clientela per l'assunzione dell'ampliamento della stazione
di servizio di __________. Avendo egli mantenuto degli stretti legami con la __________,
comprovati peraltro anche dal fatto che il numero di telefono dell'ufficio
della società era deviato sul suo numero natel, anch'esso intestato alla __________,
risultava impossibile controllarne la perdita di lavoro effettivamente subita
(v. consid. 3.3). Motivo per il quale si giustifica di applicare la giurisprudenza
in materia denegante il diritto alle indennità di disoccupazione (consid. 3.1).”
Di
conseguenza, a mente del TCA, all’assicurato non poteva sfuggire che, visto il
mantenimento di una posizione analoga a quella di un datore di lavoro anche
dopo essere stato licenziato, per gli organi chiamati ad applicare la LADI era
importante conoscere il suo effettivo ruolo all’interno della società.
Questo a
maggiore ragione ritenuto che egli - dopo essere stato per una decina di anni,
fino al 1997, membro del Consiglio di amministrazione della società, quale
presidente prima e amministratore unico in seguito - era l’unico dipendente
della ditta, l’unico responsabile tecnico e amministrativo come pure l’unica
persona in grado di perseguire e realizzare lo scopo sociale.
D’altra
parte, il ricorrente, il 29 agosto 2003, ha risposto negativamente al quesito
n. 29 del formulario “Domanda d’indennità di disoccupazione”, il cui tenore è
il seguente:
"
Lei o suo marito/Sua moglie partecipa o
partecipava finanziariamente all’azienda oppure svolge o svolgeva una funzione
direttiva (p.es. azionista, consigliere d’amministrazione in una SA o socio
gerente in una Sagl, ecc)?” (Doc. 38)
Inoltre
in occasione del colloquio di consulenza iniziale del 9 settembre 2003
l’assicurato ha indicato al proprio consulente soltanto di essere stato
impiegato dal 1987 presso la __________ di __________ in qualità di
responsabile tecnico e amministrativo e di essere rimasto a disposizione della __________
e dell’__________ di __________ per dei lavori di stime peritali, dichiarando
guadagno intermedio (cfr. doc. 32), senza precisare alcunché circa il fatto che
dal 1987 al 1997 è stato membro del CdA della società e che da alcuni anni era
l’unico dipendente.
Conformemente,
dunque, alla legge e alla giurisprudenza sopra citata, a mente di questo
Tribunale, nel caso dell’assicurato, deve essere esclusa la buona fede nella
percezione delle indennità di disoccupazione per il fatto di avere costruito
una situazione giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il
riconoscimento di prestazioni assicurative.
Infatti,
in tali condizioni, l’insorgente poteva e doveva riconoscere l'illegittimità
della propria richiesta di indennità di disoccupazione.
In ogni
caso, qualsiasi persona nella situazione dell'assicurato avrebbe potuto e
dovuto comunicare all'amministrazione la sua effettiva posizione di persona in
grado di determinare la volontà del datore di lavoro all’interno della ditta
sua ex datrice di lavoro.
L'omissione
di questa informazione configura, di conseguenza, una grave negligenza che
esclude la buona fede dell'assicurato (cfr. consid. 2.6, 2.7. e 2.8.).
Al
riguardo cfr. STFA del 15 luglio 2003 nella causa O., C 217/02; STCA del 16
agosto 2005 nella causa O., 38.2005.3, confermata dalla STFA del 30 ottobre
2006.
nella causa O., C 260/05; STCA del 27 ottobre 2006 nella causa M.,
38.2006.58
Venendo a
mancare il primo presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono delle
prestazioni è, quindi, a ragione che la Sezione del lavoro ha respinto la
relativa istanza.
La
decisione su opposizione del 15 novembre 2006 va, conseguentemente, confermata.
2.10
A titolo
abbondanziale va osservato che l’assicurato, nell’opposizione del 15 maggio
2006.
inoltrata contro il diniego di condono ha indicato, subordinatamente, “…di
accettare il pagamento rateale di fr. 100.--/ mensili, senza interessi, fino a
quando avrò un lavoro fisso” (cfr.doc. 15).
A tale proposito giova segnalare,
pur rilevando per completezza che nello scritto del 15 ottobre 2006 alla
Sezione del lavoro l’insorgente ha indicato di escludere anche un pagamento
rateale (cfr. doc. 6), che un’eventuale soluzione confacente alle esigenze del
ricorrente deve essere concordata con l’amministrazione.
Questo tema non è comunque
oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto a occuparsene
(cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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