38.2007.20
Negato diritto a sussidi per assicurati pendolari: l'assicurato non ha adempiuto al periodo di contribuzione previsto.
4 luglio 2007Italiano12 min
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Numero d'incarto:
38.2007.20
Data decisione, Autorità:
04.07.2007, TCA
Titolo:
Negato diritto a sussidi per assicurati pendolari: l'assicurato non ha adempiuto al periodo di contribuzione previsto.
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
SUSSIDIO PER GLI ASSICURATI PENDOLARI
art. 13 cpv. 1 LADI
art. 14 cpv. 1 LADI
art. 68 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.20
DC/sc
Lugano
4 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo
2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio delle
misure attive, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 31 marzo 2007 la Sezione del lavoro, Ufficio delle
misure attive (in seguito: UMA), confermando la precedente decisione del 22
gennaio 2007 (cfr. Doc. A2), ha negato a RI 1 il diritto a sussidi per gli assicurati
pendolari ed ha rilevato in particolare:
"
(...)
5. Per
il calcolo della perdita finanziaria sono state tenute in considerazione le
tariffe stabilite dal Dipartimento federale dell'economia (ordinanza del 1°
luglio 2003) e per le spese di viaggio è stato fatto riferimento all'art. 92
OADI, cioè il rimborso del costo per i biglietti o gli abbonamenti di seconda
classe dei mezzi di trasporto pubblici (art. 85 cpv. 3 lett. a).
6. Di
conseguenza il conteggio per il calcolo della perdita finanziaria si riassume
così come segue:
Guadagno assicurato fr.
3'199.--
Guadagno verificato
del reddito precedente: fr. 3'199.--
Guadagno intermedio
soggetto all'AVS: fr. 4'275.--
./. spese di
viaggio (__________/__________) fr. 115.--
./. contributo
vitto esterno: fr. 325.-- fr. 440.50
Guadagno
verificato dal reddito dell'oc-
cupazione esterna: fr.
3'934.50
========
Nella fattispecie l'Ufficio delle misure attive,
dopo riesame del caso, tiene in considerazione che il guadagno intermedio di fr.
4'275.-- indicato dalla Cassa __________ di __________, si riferisce
alla retribuzione mensile percepita da diversi datori di lavoro. (...)"
(Doc. A1)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha in particolare rilevato:
"
(...)
In data 4.11.2006 ho presentato regolare domanda
per ricevere il sussidio per spese di pendolare visto che aveva reperito un
posto di lavoro limitatamente dal 20.11.06 al 1.12.2006 a __________.
Dalla decisione costato che la Sezione del lavoro
(in seguito SdL) ha indicato, quale salario soggetto all'AVS fr. 4'275.--, da
attività lavorative da me reperite quale docente supplente.
Questo importo tenuto in considerazione da parte
della cassa __________ quale guadagno intermedio non viene da me contestato.
Contesto invece la decisione della SdL in quanto, a mio modo di vedere, non è
logico che essi abbiano tenuto in considerazione la totalità di quanto da me
percepito durante il mese in oggetto a causa del reperimento di posti di lavoro
presso la Scuola di __________, limitata a 18 ore di lavoro sull'arco di 3
giorni, e 32 ore di lavoro su 5 giorni presso il Comune di __________.
A mio modo di vedere la calcolazione è errata ed
ingiusta nei miei confronti in quanto non è logico che la SdL sommi la totalità
dei salari per l'attività da me avuta. Secondo logica è più corretto effettuare
l'effettiva calcolazione sulle mie spese sopportate per il trasferimento dal
domicilio a __________ così come pure le spese derivanti dal vitto.
Accetto quindi che le mie spese ammontino a Fr.
440.50 come da calcolo effettuato in data 22.1.2007 dalla stessa SdL."
(Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 17 aprile 2007 l'UMA propone di respingere il ricorso (Doc. III).
1.4. Il 24 aprile
2007 l'assicurata ha ribadito le sue richieste (cfr. Doc. V).
1.5. In uno
scritto del 7 maggio 2007 l'UMA ha in particolare sottolineato:
"
(...)
● Nella presente fattispecie l'Ufficio delle misure attive ha
tenuto in considerazione, per l'emissione della decisione la motivazione
"mancata perdita finanziaria".
● Evidenzia
tuttavia il fatto che l'assicurata prima dell'iscrizione in disoccupazione era
in formazione scolastica (__________) e quindi non ha adempiuto al periodo di
contribuzione, nonostante abbia acquisito un periodo di contribuzione per aver
esercitato un'attività lucrativa nei mesi estivi.
● A
tale scopo richiama la Circolare PML emanata dal Seco in vigore dal gennaio
2006, alla lett. L6 dove è esplicitamente indicato che "Gli assicurati
esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione e quelli che hanno
acquisito un periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LADI non
hanno perciò diritto agli SPSS" rispettivamente alla L7a. "Il
richiedente deve poter comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi
(art. 13 cpv. 1 LAD)"." (Doc. VII)
1.6. Il 18 maggio
2007 la ricorrente ha rilevato:
"
(...)
Come già ampiamente descritto, in sede di
opposizione alla Sezione del Lavoro di Bellinzona e presso il vostro ufficio,
mi ritengo penalizzata dal modo di agire e dai calcoli eseguiti dalla sezione
del lavoro con decisione del 22.01.2007.
Inoltre non sono assolutamente d'accordo con
l'indicazione riportata (ultimo punto) nella lettera del 07.05.2007 della
Sezione del lavoro. In effetti non capisco come adesso si possa richiamare una
circolare PML dove, pare che, venga indicato che gli assicurati che non hanno
un periodo di contribuzione non hanno diritto a tale sussidio.
Se fosse vera questa affermazione ci troviamo di
fronte ad una disparità di trattamento (ci sono disoccupati di serie A e di
serie B???)." (Doc. IX)
Su questo
aspetto l'UMA ha preso posizione il 31 maggio 2007 (cfr. Doc. XI).
1.7. Il 20 giugno
2007 il TCA ha richiamato dalla Cassa __________ l'incarto completo
dell'assicurata (Doc. XIII) che è stato immediatamente trasmesso (Doc. XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurata ha diritto o no al sussidio per le spese
di pendolare.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro
la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12
giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Per quel
che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D.
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage".
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A Leu, "Die Abeitsmarktlichen
Massnahmen". Ed. Schultess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin,
"Assurance-chômage". Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo.
Basilea. Ginevra, 2006 pag. 644 seg.), inseriti nella Sezione 4
("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha
modificato l'art. 68 LADI.
Questa
disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:
"
Sussidi per gli assicurati pendolari e
soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.
1L'assicurazione
accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non
è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di
domicilio; e
b. hanno
adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli
assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per
complessivamente sei mesi al massimo
3Essi ricevono
sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite
finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
Il
Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è
al riguardo così espresso:
"
Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in
un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo
articolo.
La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il
capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale
possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno,
l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La
definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai
sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è
pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare
in disoccupazione.
Le persone esonerate dall'adempimento del periodo
di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.
Fatti
I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo
71" (p. 2014)
L'art. 13
cpv. 1 LADI prevede che:
"
Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui
che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un’occupazione soggetta a contribuzione."
L'art. 14
cpv. 1 LADI stabilisce invece che:
"
Sono esonerate dall’adempimento del periodo di
contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante
oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di
lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i
relativi obblighi:
a. formazione
scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno
10 anni siano state domiciliate in Svizzera;
b.
malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a
condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c.
soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o
d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo."
La terza
revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza di
quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e 372-385),
le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non hanno
diritto a questa prestazione.
La
Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella "Circulaire relative aux
mesures du marché du travail (MMT), in vigore dal 1° gennaio 2006, sottolinea
Considerandi
del resto che:
"
La notion d'activité précédente stipulée à
l'art. 68 al. 3 LACI doit être entendue au sens de l'art. 23 al. 1 LACI.
L'art. 94 OACI se réfère donc au gain assuré que l'assuré
obtenait par son travail salarié avant d'être au chômage.
Les assurés libérés des conditions relatives à la
période de cotisation et ceux qui ont acquis des périodes de cotisation au tire
de l'art. 13 al. 2 LACI, n'ont en conséquence pas droit aux PESE." (L6)
2.3
Nella presente fattispecie
risulta dall'incarto della Cassa __________ che la ricorrente si è iscritta in
disoccupazione il 1° settembre 2006.
Essa ha potuto fare valere
2.04
mesi di contribuzione ed un periodo di formazione di 21.4 mesi (cfr. Doc.
1).
L'assicurata ha così
potuto beneficiare del diritto all'indennità di disoccupazione, sulla base
della normativa relativa all'esonero del periodo di contribuzione (art. 14 cpv.
1.
lett. a LADI, cfr. consid. 2.2).
In simili condizioni,
richiamato il chiaro tenore dell'art. 68 cpv. 1 lett. b LADI, questo Tribunale
non può che confermare, nel suo risultato, la decisione su opposizione la quale
l'UMA ha negato all'assicurata il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari.
A
proposito dell'osservazione dell'assicurata secondo cui "ci troviamo di
fronte ad una disparità di trattamento (ci sono disoccupati di serie A e di
serie B ???)" (cfr. consid. 1.6), questo Tribunale si limita a ricordare
che l'art. 191 della Costituzione federale impone ai Tribunali e alle altre
autorità incaricate dell'applicazione del diritto di applicare le leggi
federali e il diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 233: "C'est en
vain que le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement entre fonctionnaires internationaux suisses et étrangers résidant en
Suisse. L'art. 190 Cst. oblige en effet le Tribunal fédéral à
appliquer le droit international et les lois adoptées par l'Assemblée fédérale,
cela même lorsqu'il l'estimerait contraire à la Constitution, en particulier au
principe d'égalité consacré par l'art. 8 Cst. Or, en l'espèce, l'inégalité critiquée par le
recourant est non seulement consacrée par la loi, mais également par des règles
du droit international public. De ce double point de vue, le grief
soulevé est irrecevable."; sentenza del TFA C 336/05 del 7 novembre 2006;
D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle
assicurazioni" in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali. Ed.
CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea. Ginevra. Monaco, 2006 p. 135
seg. - p. 181 n. 38 e nota 154 -).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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