Lexipedia

Decisione

38.2007.20

Negato diritto a sussidi per assicurati pendolari: l'assicurato non ha adempiuto al periodo di contribuzione previsto.

4 luglio 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo

71" (p. 2014)

L'art. 13

cpv. 1 LADI prevede che:

"

Ha adempiuto il periodo di contribuzione colui

che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi

un’occupazione soggetta a contribuzione."

L'art. 14

cpv. 1 LADI stabilisce invece che:

"

Sono esonerate dall’adempimento del periodo di

contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante

oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di

lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i

relativi obblighi:

a. formazione

scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno

10 anni siano state domiciliate in Svizzera;

b.

malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a

condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

c.

soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o

d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo."

La terza

revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per gli

assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza di

quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e 372-385),

le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non hanno

diritto a questa prestazione.

La

Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella "Circulaire relative aux

mesures du marché du travail (MMT), in vigore dal 1° gennaio 2006, sottolinea

Considerandi

del resto che:

"

La notion d'activité précédente stipulée à

l'art. 68 al. 3 LACI doit être entendue au sens de l'art. 23 al. 1 LACI.

L'art. 94 OACI se réfère donc au gain assuré que l'assuré

obtenait par son travail salarié avant d'être au chômage.

Les assurés libérés des conditions relatives à la

période de cotisation et ceux qui ont acquis des périodes de cotisation au tire

de l'art. 13 al. 2 LACI, n'ont en conséquence pas droit aux PESE." (L6)

2.3

Nella presente fattispecie

risulta dall'incarto della Cassa __________ che la ricorrente si è iscritta in

disoccupazione il 1° settembre 2006.

Essa ha potuto fare valere

2.04

mesi di contribuzione ed un periodo di formazione di 21.4 mesi (cfr. Doc.

1).

L'assicurata ha così

potuto beneficiare del diritto all'indennità di disoccupazione, sulla base

della normativa relativa all'esonero del periodo di contribuzione (art. 14 cpv.

1.

lett. a LADI, cfr. consid. 2.2).

In simili condizioni,

richiamato il chiaro tenore dell'art. 68 cpv. 1 lett. b LADI, questo Tribunale

non può che confermare, nel suo risultato, la decisione su opposizione la quale

l'UMA ha negato all'assicurata il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari.

A

proposito dell'osservazione dell'assicurata secondo cui "ci troviamo di

fronte ad una disparità di trattamento (ci sono disoccupati di serie A e di

serie B ???)" (cfr. consid. 1.6), questo Tribunale si limita a ricordare

che l'art. 191 della Costituzione federale impone ai Tribunali e alle altre

autorità incaricate dell'applicazione del diritto di applicare le leggi

federali e il diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 233: "C'est en

vain que le recourant se prévaut d'une inégalité de traitement entre fonctionnaires internationaux suisses et étrangers résidant en

Suisse. L'art. 190 Cst. oblige en effet le Tribunal fédéral à

appliquer le droit international et les lois adoptées par l'Assemblée fédérale,

cela même lorsqu'il l'estimerait contraire à la Constitution, en particulier au

principe d'égalité consacré par l'art. 8 Cst. Or, en l'espèce, l'inégalité critiquée par le

recourant est non seulement consacrée par la loi, mais également par des règles

du droit international public. De ce double point de vue, le grief

soulevé est irrecevable."; sentenza del TFA C 336/05 del 7 novembre 2006;

D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle

assicurazioni" in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali. Ed.

CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea. Ginevra. Monaco, 2006 p. 135

seg. - p. 181 n. 38 e nota 154 -).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster