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38.2007.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 luglio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio

federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto

della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle

indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).

2.4. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2

dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa

F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53,

consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA

1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119

Considerandi

e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA

del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000

pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA

1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.

119.

e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti

nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e,

in particolare, ha puntualizzato che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

Nel

campo dell'edilizia la giurisprudenza ha avuto modo di precisare al

riguardo che differimenti di termini voluti dal committente o causati

eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate

dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui

l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle

conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6

settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).

In una

decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha stabilito che è

innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di

differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al

ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente,

dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.

In una

sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la

propria giurisprudenza ed ha rilevato:

"

Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung,

wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein

Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie Terminverschiebungen

auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen Gründen, die das mit

der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht zu verantworten hat,

im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf zurückzuführende Arbeitsausfall

ist somit betriebsüblich und deshalb nicht anrechenbar (ARV 1999

Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis ist auch bei einer

angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit verbundenen Risiko, dass

die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in

eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April 2001

C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter

Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar.

Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch

für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 E. 2b; Urteil

vom 4. Dezember 2003 C 8/03, E. 3).

3.

Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und

Dispositivo

überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für

die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

hat.

3.1 Was dagegen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen

Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den

Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können,

weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006

storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal

2005 eine Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von

Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im

Jahresverlauf, Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die

schlechte wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden -

soweit sie überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung

(E. 2) keine anrechenbaren Gründe, sind sie doch

betriebsüblich und können jede andere Firma der

Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf

die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate,

in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der

Geschäftstätigkeit zu

verzeichnen pflegt."

2.5. Nell'evenienza

concreta l'Impresa __________ RI 1 ha sostanzialmente addotto quali motivi per

l'introduzione del lavoro ridotto, l'assenza di ordinazioni a corto termine e

il posticipo dell'inizio dei lavori già programmati a causa di ricorsi (cfr.

consid. 1.1, Doc. 2 e Doc. 4: __________ e __________: "previsto inizio

posticipato di ca. 1 mese", "non ancora ricevuto licenza causa

ricorsi").

Ora, come

giustamente sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.2), la costante

giurisprudenza federale ha stabilito che tali circostanze fanno parte del

normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4) per cui la perdita di lavoro non è

computabile.

Di

conseguenza, non essendo in concreto realizzato un fondamentale presupposto per

il riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto, a ragione la

Sezione del lavoro si è opposta al pagamento di queste prestazioni della LADI.

In simili circostanze, la

decisione su opposizione deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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