38.2007.21
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4 luglio 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
38.2007.21
Data decisione, Autorità:
04.07.2007, TCA
Titolo:
Preannuncio di lavoro ridotto. Negate indennità: le perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa del ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente, costituiscono rischi normali dell'azienda.
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 31 LADI
art. 32 cpv. 1 LADI
art. 33 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.21
DC/sc
Lugano
4 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 1 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
febbraio 2007 emanata da
Sezione del lavoro, 6500 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 18
febbraio 2007 l'impresa RI 1 ha inoltrato un preannuncio di lavoro ridotto per
il periodo dal 1° al 31 marzo 2007 per i 4 dipendenti dell'azienda, con la
seguente motivazione:
"
La prevista riattazione interna __________ è
stata spostata di ca. 1 mese. Con la bella stagione confido in altri lavoretti
come pure nei lavori di manutenzione del Comune.
Spero comunque anche per il mese di marzo di
trovare qualche lavoro, mi darò da fare." (Doc. 6 pto. 11a)
1.2. Con
decisione su opposizione del 26 marzo 2007 la Sezione del lavoro ha confermato
la precedente decisione del 28 febbraio 2007 (cfr. Doc. A1) e si è opposta al
versamento di indennità per lavoro ridotto, rilevando in particolare:
"
(...)
Nel caso in esame, la ditta in parola ha addotto,
quale motivo a sostegno dell'introduzione del lavoro ridotto, il posticipo (di
circa un mese) di due cantieri in ragione dell'assenza della relativa licenza
causa ricorsi. Ora, alla luce della menzionata giurisprudenza, ci si trova
confrontati ad una circostanza usuale nel settore edile e la perdita di lavoro
per una ragione come quella avanzata dall'insorgente può di principio toccare
nello stesso modo ogni datore di lavoro di questo ramo economico, per cui non
può dirsi imprevedibile. (...)" (Doc. A2)
1.3. Contro la decisione
su opposizione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale si è in particolare così espressa:
"
(...)
Vi posso confermare che il lavoro ridotto
richiesto è temporaneo e sto facendo tutto il possibile per mantenere i posti
di lavoro.
In data 23.3.07 ho comunque ricevuto dal Comune
di __________ la conferma dove mi vengono affidati i lavori di manutenzione per
l'anno 2007 (vedi fotocopia) come pure dall'__________ di __________ il 29.3
(vedi fotocopia). È dal 1980 che sono titolare della mia impresa e a tutt'oggi
non ho mai licenziato nessuno per carenza di lavoro.
Nel mio caso specifico avevo fatto conto sulla
riattazione __________ ma che per motivi tecnici e personali ha rimandato di
2-3 mesi.
Questo imprevisto mi ha quindi creato delle
difficoltà. Con 4 operai non è che si possa sempre avere e prevedere dei lavori
a lunga durata. Anche le riserve di lavoro non sempre sono possibili. A
tutt'oggi i clienti esigono tutto e subito. La richiesta di indennità per
lavoro ridotto credo sia un diritto nei momenti duri e sicuramente l'ho fatta
per necessità. Mi sembra troppo facile quale motivazione dirmi che nel mio caso
specifico rientra nella sfera normale del rischio aziendale ..." (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 9
maggio 2007 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso con le
stesse argomentazioni contenute nella decisione su opposizione, alle quali
aggiunge la seguente considerazione:
" (...)
Si osserva, a titolo abbondanziale, che il fatto di avere ottenuto
dall'__________ di __________ e dal Comune di __________ la delibera per lavori
di scavo, rispettivamente per opere da capomastro - previsti, in ambedue i
casi, nel corso del corrente anno - non muta la conclusione di cui sopra: la
perdita assume sì un carattere temporaneo, ma non può comunque essere
considerata computabile." (Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo
di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,
di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e
ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in
giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per
lavoro temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato."
Scopo
delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi
aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del Consiglio
federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto
della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia delle
indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag. 1628-1643).
2.4. Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2
dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa
F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53,
consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA
1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119
Considerandi
e 120).
Infatti,
la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e
devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA
del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000
pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA
1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.
119.
e 120).
Nella
citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il
precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro rientranti
nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con
opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere
eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità
per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,
1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,
pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla
società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione
dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla
giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili
dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C
189/02)
In
un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e,
in particolare, ha puntualizzato che:
"
(…)
Il concetto di normalità deve essere definito con
riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener
conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità
assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10
pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).
(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella
causa L.C. SA, C 264/03)
Nel
campo dell'edilizia la giurisprudenza ha avuto modo di precisare al
riguardo che differimenti di termini voluti dal committente o causati
eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate
dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui
l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle
conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6
settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).
In una
decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha stabilito che è
innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di
differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al
ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente,
dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.
In una
sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la
propria giurisprudenza ed ha rilevato:
"
Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung,
wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein
Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie Terminverschiebungen
auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen Gründen, die das mit
der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht zu verantworten hat,
im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf zurückzuführende Arbeitsausfall
ist somit betriebsüblich und deshalb nicht anrechenbar (ARV 1999
Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis ist auch bei einer
angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit verbundenen Risiko, dass
die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in
eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April 2001
C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter
Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar.
Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch
für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 E. 2b; Urteil
vom 4. Dezember 2003 C 8/03, E. 3).
3.
Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und
Dispositivo
überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für
die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
hat.
3.1 Was dagegen in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen
Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den
Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können,
weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006
storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal
2005 eine Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von
Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im
Jahresverlauf, Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die
schlechte wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden -
soweit sie überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung
(E. 2) keine anrechenbaren Gründe, sind sie doch
betriebsüblich und können jede andere Firma der
Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf
die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate,
in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der
Geschäftstätigkeit zu
verzeichnen pflegt."
2.5. Nell'evenienza
concreta l'Impresa __________ RI 1 ha sostanzialmente addotto quali motivi per
l'introduzione del lavoro ridotto, l'assenza di ordinazioni a corto termine e
il posticipo dell'inizio dei lavori già programmati a causa di ricorsi (cfr.
consid. 1.1, Doc. 2 e Doc. 4: __________ e __________: "previsto inizio
posticipato di ca. 1 mese", "non ancora ricevuto licenza causa
ricorsi").
Ora, come
giustamente sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.2), la costante
giurisprudenza federale ha stabilito che tali circostanze fanno parte del
normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4) per cui la perdita di lavoro non è
computabile.
Di
conseguenza, non essendo in concreto realizzato un fondamentale presupposto per
il riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro ridotto, a ragione la
Sezione del lavoro si è opposta al pagamento di queste prestazioni della LADI.
In simili circostanze, la
decisione su opposizione deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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