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Decisione

38.2007.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 agosto 2007Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag.

317 e pag. 318-321).

In materia di

assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.

95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il

capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e

permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve

avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e

d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di

opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del

9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.;

DLA 2002 pag. 194).

Per

quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo

concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le

informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima

dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di

carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF

1999 IV 3953).

Inoltre

tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Riguardo,

più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle

assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum

Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un

assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra

la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe

effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio

regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per

poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli

assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può

pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale

di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza

a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

Il TFA

ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato

gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe

potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza

preponderante era disposto a posticiparlo.

In caso

affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che

implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo

le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

In

proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA dell’8

maggio 2006 nella causa B., C 301/05.

2.8. In concreto l'assicurata,

quando durante il colloquio di orientamento del 21 novembre 2006 ha comunicato

il desiderio di partire dal mese di gennaio fino al mese di marzo 2007 (cfr.

Considerandi

doc. 12), non è stata immediatamente informata dal consulente del personale che

il suo diritto all'indennità di disoccupazione fino alla partenza per __________

era pregiudicato dal breve periodo in cui essa era a disposizione del mercato

del lavoro.

Il 12 dicembre 2006, allorché

l’insorgente ha confermato di recarsi nel suo Paese d’origine dall’11 gennaio

al 12 marzo 2007, il collocatore l’ha però resa attenta del fatto che, a

seguito della partenza, l’Ufficio giuridico avrebbe stabilito il diritto alle

prestazioni dall’iscrizione fino al giorno della partenza (cfr. doc. 11).

Il 15 dicembre 2006 l’URC

ha così inviato alla Sezione del lavoro una Richiesta di verifica dell’idoneità

al collocamento della ricorrente (cfr. doc. 13).

In

realtà, secondo quanto stabilito dall'Alta Corte, il consulente del personale

avrebbe dovuto, già il 21 novembre 2006, comunicare esplicitamente all'assicurata

che la sua intenzione di recarsi, a decorrere dal gennaio 2007, per due mesi

all’estero comprometteva il diritto alle indennità di disoccupazione

(cfr. DTF 131 V 473 ("wenn es den Versicherten nicht bereits anlässlich

des Erstgespräches vom 18. Dezember 2003 auf die möglicherweise fehlende Vermittlungsfähigkeit

aufmerksam gemacht hat").

L'amministrazione a quel

momento è così venuta meno al suo obbligo di informazione ai sensi dell'art. 27

cpv. 2 LPGA.

Il TCA constata comunque

che l'informazione è stata fornita all'assicurata il 12 dicembre 2006 quando

l’URC ha indicato che, vista la conferma del viaggio a __________ - peraltro

non ancora definitivamente prenotato considerato che i biglietti e la relativa

fattura portano la data del 14 dicembre 2006 (cfr. doc. 5, 7) -, l’Ufficio

giuridico avrebbe dovuto decidere riguardo al diritto alle indennità nel

periodo dall’iscrizione alla partenza (cfr. doc. 11).

Essa è stata ribadita il

18.

dicembre 2006 quando la Sezione del lavoro ha trasmesso alla ricorrente la

convocazione all’audizione del 4 gennaio 2007, allegando copia della Richiesta

di verifica dell’idoneità del 15 dicembre 2006, da cui emerge che l’esame

dell’idoneità al collocamento si imponeva vista la decisione dipartire per un

periodo di vacanza dall’11 gennaio al 12 marzo 2007 (cfr. doc. 13, 10).

L'amministrazione ha,

dunque, rispettato l'obbligo di informazione derivante dall'art. 27 cpv. 2

LPGA.

Visto lo scopo dei

colloqui di consulenza è comunque di fondamentale importanza che i consulenti

del personale informino immediatamente e direttamente gli assicurati, come

stabilito dal TFA, e non attraverso una comunicazione per caso dubbio - peraltro

non trasmessa subito in copia all'interessata (cfr. STCA 38.2006.3 del 13

settembre 2006 consid. 2.9.).

Va in ogni caso

sottolineato che, anche volendo ritenere che l'amministrazione, non rendendo

immediatamente attenta l'assicurata sulla possibilità di essere considerata

inidonea al collocamento, ha violato l'obbligo di informazione, l'insorgente non

ne ricaverebbe alcun vantaggio.

Infatti, visto il

legittimo desiderio della ricorrente di partire per __________, suo Paese

d’origine da cui manca da due anni e dove abitano sua mamma, suo fratello, suo

figlio e la sua nipotina (cfr. doc. 4), e considerato che quando

all’assicurata, il 12 dicembre 2006 al pomeriggio, è stato segnalato che il suo

caso, a seguito della conferma della partenza nel gennaio 2007, sarebbe stato

sottoposto all’Ufficio giuridico per valutare il diritto o meno alle

prestazioni (cfr. doc. 12), essa non ha richiesto ulteriori delucidazioni

all’amministrazione, bensì ha proceduto senza indugio, il 14 dicembre 2006, a

prenotare i voli per sé stessa e per il marito che l’avrebbe raggiunta a __________

nel mese di febbraio 2007 (cfr. doc. 5, 6, 7), il TCA ritiene inverosimile che

la ricorrente avrebbe posticipato il viaggio se avesse, già il 21 novembre

2006, saputo che la sua intenzione di recarsi all’estero per due mesi a

decorrere dal gennaio 2007 pregiudicava la sua idoneità al collocamento (cfr.

sul tema: DTF 131 V 483; STCA 38.2006.3 del 13 settembre 2006).

Del resto l’insorgente

dinanzi alla Sezione del lavoro ha ventilato la possibilità di annullare la

vacanza solamente nel caso in cui avesse reperito un’occupazione annuale (cfr.

doc. 4) e non semplicemente per evitare di essere ritenuta inidonea al

collocamento. La medesima ha, per di più, asserito che se avesse saputo che il

suo annuncio per il collocamento sarebbe stato causa di tali problemi

burocratici, avrebbe rinunciato ad iscriversi in disoccupazione (cfr. doc. 4).

In altri termini la

mancata informazione non le ha procurato concretamente uno svantaggio, per cui

la sua buona fede (cfr. art. 9 Cost.; STFA C 344/00 del 6 settembre 2001) non

può tessere tutelata.

2.9

Alla luce di

tutto quanto esposto la decisione su opposizione del 28 marzo 2007 emanata

dalla Sezione del lavoro deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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