38.2007.22
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27 agosto 2007Italiano29 min
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Numero d'incarto:
38.2007.22
Data decisione, Autorità:
27.08.2007, TCA
Titolo:
Inidoneità al collocamento:disponibilità solo per 2 mesi e 10 giorni a impegnare la propria capacità lavorativa prima di un viaggio di 2 mesi. Limitato troppo la possibilità di trovare un impiego. Obbligo d'informare l'assicurato ossequiato.Inverosimile comunque che avrebbe posticipato il viaggio.
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
OBBLIGO DI INFORMARE L'ASSICURATO
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
art. 27 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.22
rs
Lugano
27 agosto
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28 marzo
2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 28 marzo 2007 la Sezione del lavoro ha confermato
la propria decisione del 10 gennaio 2007 (Doc. 3), con la quale ha stabilito
che l’assicurata va ritenuta inidonea al collocamento a far tempo dal 1°
novembre 2006 (cfr. doc. A).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha, in particolare, sottolineato che, avendo spontaneamente segnalato la
volontà di trascorrere un periodo al suo Paese di origine,si è comportata
correttamente nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Inoltre essa ha indicato di aver specificato che se avesse trovato un posto di
lavoro, sarebbe stata disposta a rinunciare alla trasferta a __________. La
stessa ha puntualizzato che le è subito sembrato giusto non ricevere
prestazione alcuna durante la trasferta, visto che appariva difficile cercare
posti di lavoro in vacanza a __________. L’assicurata ha ancora rilevato che,
mentre era in disoccupazione, ha cercato degli impieghi e che sarebbe stata
contenta di trovare una migliore occupazione rispetto a quella presso __________,
che si è comunque dichiarata disposta ad accettare al più presto, come ogni
anno. Infine essa ha asserito di ritenere ragionevole non restituire quanto
ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione fino a quel momento (cfr.
doc. I).
1.3. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione del ricorso con le
medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione
(cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre
2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del
22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa
C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurata deve o no essere ritenuta inidonea al
collocamento dal 1° novembre 2006.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f e 15 LADI).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, non ha
modificato i presupposti necessari per poter considerare un assicurato idoneo
al collocamento e quindi la giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene
tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal 1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc. E' pertanto decisivo il
comportamento dell’assicurato. L’idoneità al collocamento che è stata negata
può quindi essere nuovamente ottenuta se l’assicurato modifica radicalmente il
suo comportamento e non solo se accetta di partecipare a un provvedimento
isolato. E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002)
L'idoneità
al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die
Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,
pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3
= DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C
245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a
pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388,
DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n.
26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982
n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha
pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel
senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e
l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).
O la
persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un
lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure
non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti; STFA del 12 maggio 2004 nella causa G., C 287/03).
2.3. In una
sentenza del 29 aprile 1998 nella causa C. (C 215/97), confermando il
precedente giudizio del TCA, il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel
caso di un assicurato che era disponibile per il mercato del lavoro per soli
due mesi prima di partire per un perfezionamento linguistico all'estero ed ha
sottolineato:
" 2.-
a) Nella presente fattispecie l'assicurato ha controllato la propria
disoccupazione a partire dal 28 ottobre 1996 ed ha iniziato il soggiorno di
perfezionamento linguistico a Colonia il 6 gennaio 1997. A suo avviso, questo
periodo di poco più di due mesi sarebbe sufficientemente lungo perché si possa
ammettere la sua idoneità al collocamento. In sostanza, il ricorrente si
prevale segnatamente di una giurisprudenza in cui questa Corte aveva ammesso la
collocabilità degli interessati, i quali esercitavano la professione di
cameriere (DLA 1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a e b). Nella sentenza in questione
si trattava tuttavia di un periodo di controllo di comunque quattro mesi e
mezzo, quindi sensibilmente superiore, praticamente di durata doppia rispetto a
quella oggetto della presente lite. Peraltro, nel caso cui fa riferimento il
ricorrente, gli assicurati svolgevano la propria attività nel ramo alberghiero,
campo in cui la richiesta di lavoratori é in ogni caso grande e assunzioni per
brevi periodi non sono inusuali.
Nell'evenienza
concreta, il requisito della collocabilità del ricorrente deve essere negato.
In una vertenza quasi identica alla presente dal profilo della durata del
controllo della disoccupazione, questa Corte ha infatti avuto modo di stabilire
che il presupposto dell'idoneità al collocamento non era adempiuto in quanto
l'assicurato avrebbe potuto impegnare la sua capacità lavorativa durante circa
due mesi e mezzo soltanto, vale a dire, in quel caso, dal 9 novembre 1992 al 1°
febbraio 1993, data in cui egli avrebbe poi iniziato un servizio militare
d'avanzamento (sentenza inedita 3 novembre 1995 in re K., C 123/94). Detta
soluzione é conforme anche alla giurisprudenza ricordata dai primi giudici, per
cui gli studenti universitari non sono considerati collocabili durante le
vacanze semestrali.
Secondo tali prassi,
applicabile in concreto, periodi di disponibilità e quindi di collocabilità di
pochi mesi non possono giustificare il diritto a prestazioni dell'assicurazione
contro la disoccupazione (DTF 120 V 389 consid. 4a-c).
Discende da quanto
precede che il requisito della collocabilità di C. deve in concreto essere
negato.
b) Contrariamente a
quanto sembra ritenere l'insorgente, il fatto di non essere considerato
collocabile dall'assicurazione contro la disoccupazione non deve essere in
alcun modo ritenuto degradante. Si tratta in effetti solo di valutare quali
sarebbero le sue reali possibilità di assunzione sul mercato del lavoro avuto
riguardo al limitato tempo a disposizione nel periodo protrattosi in concreto
dal 28 ottobre 1996 al 6 gennaio 1997. Né é messa in dubbio la serietà
dell'istante, il quale ha effettuato un soggiorno di perfezionamento
linguistico in previsione di poter quindi essere assunto dalla Società.
Irrilevante in particolare é la circostanza che egli, se non si fosse recato in
Germania per seguire corsi di lingua, avrebbe normalmente percepito indennità
di disoccupazione: decisivo é infatti che egli non é stato collocabile per la
durata dei corsi e per il periodo di due mesi che li hanno preceduti. A questo
proposito deve essere ricordato che, in quanto non cada nel campo
d'applicazione degli art. 59 segg. LADI, i quali disciplinano i provvedimenti
destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione (cfr. DTF 122 V 266
consid. 4), la spontanea rinunzia momentanea a un'attività lavorativa per
perfezionarsi professionalmente, indiscussa la volontà di reperire in tal modo
più facilmente un'attività, comporta uno scapito economico che non può essere
preso a carico dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 29
aprile 1998 in re C., C 215/97, consid. 2a e 2b)
In
un'altra sentenza del 10 novembre 2005 nella causa M.
(C
236/05) il TFA ha confermato una decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo
al collocamento un assicurato che aveva seguito un corso di tedesco in Germania
e che era stato disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve
periodo di circa un mese prima dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare
rilevato:
"
Ad ogni modo si osserva che anche nel merito
l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento,
questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che
a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo
per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al
collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5° e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V
520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la collocabilità
di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto settimane prima
di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre mesi e
mezzo)."
Inoltre
in una sentenza C 408/00 del 25 luglio 2001 la nostra Massima Istanza ha
confermato l’inidoneità al collocamento di un’assicurata, attiva quale
cameriera presso il medesimo caffè-ristorante per nove mesi all’anno suddivisi
in due periodi (inverno-estate), la quale globalmente, tenuto conto anche delle
vacanze spettantele, era disponibile per un potenziale datore di lavoro
nell’interstagione per meno di tre mesi, e meglio per due mesi nel lasso di
tempo di inattività più lungo.
L’Alta
Corte ha, altresì, precisato, da un lato, che oltre alla durata limitata in cui
l’assicurata era disponibile per il mercato del lavoro, era determinante il
fatto che si trattasse di un periodo di bassa stagione turistica implicante una
minore necessità di manodopera nel settore della ristorazione. Dall’altro, che,
accettando di anno in anno un impegno lavorativo di tale durata, l’assicurata
si trovava in una situazione analoga a quella di assicurati che cercano
sistematicamente e svolgono costantemente degli impieghi temporanei e che,
quindi, non essendo disposti ad accettare un’occupazione duratura, sono
ritenuti inidonei al collocamento.
In una
sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA si è infine così
espresso:
"
Es steht fest und ist unbestritten, dass der
Beschwerdegegner wegen des beabsichtigten fünfmonatigen Auslandaufenthalts (ab
6. Februar 2004) in den zweieinhalb Monaten, die ihm zwischen Antragstellung
und Abreise zur Verfügung standen, nicht vermittlungsfähig (Art. 8 Abs. 1 lit.
f AVIG in Verbindung mit Art. 15 Abs. 1 AVIG; BGE 126 V 522 Erw. 3a mit Hinweisen)."
2.4. La
circolare relativa all’indennità di disoccupazione emessa dal SECO nel gennaio
2007 al punto B 227 prevede:
" L'assuré
qui, au début de son chômage, ne peut se mettre à la disposition du marché de
l'emploi que pour une période relativement brève parce qu’il a pris des dispositions
à partir d’une certaine date (par ex. avant un voyage à l'étranger, un retour définitif
au pays pour un étranger, le service militaire, une formation ou lorsque l'assuré
va se lancer dans une activité indépendante, etc.) est en règle générale inapte
au placement, ses chances d'engagement étant trop minces.
Si l’assuré est disponible pendant au moins trois mois, il est réputé
apte au placement. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au
placement peut exceptionnellement être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu
de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré (par ex.
s'il est disposé à exercer une activité en dehors de la profession qu'il a apprise
et à accepter des emplois temporaires), il a vraisemblablement des chances de trouver
un emploi.
Jurisprudence
Arrêt du TFA du 6 juin
2005 en la cause H, C 56/05“
La
sentenza C 56/05 del 6 luglio 2005, menzionata nella Circolare di cui sopra,
riguarda un assicurato di professione falegname, che è stato ritenuto idoneo al
collocamento, nonostante fosse disponibile per il mercato del lavoro unicamente
per un breve periodo prima dell’inizio della scuola reclute. In effetti, da una
parte, egli era comunque a disposizione di un datore di lavoro per una durata
di tre mesi e non semplicemente per uno o due mesi. Dall’altra, grazie alla
grande flessibilità dimostrata in relazione all’opportunità di essere impiegato
sia in settori professionali differenti dal suo, che in attività temporanee,
egli ha aumentato in modo rilevante la possibilità di essere assunto.
2.5. Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurata, dopo che il contratto di
impiego stagionale - aprile-ottobre 2006 - con la __________ di __________ è
giunto al termine, si è iscritta nuovamente in disoccupazione il 30 ottobre
2006 con effetto dal 1° novembre 2006 (cfr. doc. 13; 15).
Essa ha dichiarato di
ricercare un‘attività a tempo pieno quale aiuto cucina, lavapiatti, ausiliaria
di pulizia e operaia di officina (cfr. doc. 15).
Dal verbale del colloquio
di orientamento del 21 novembre 2006 si evince che la ricorrente ha comunicato
al proprio collocatore il suo desiderio di partire dal mese di gennaio 2007 al
mese di marzo 2007, ma che la prenotazione non era ancora stata effettuata
(cfr. doc. 12).
Il 12 dicembre 2006
l’insorgente ha poi confermato al consulente del personale di recarsi nel suo
Paese d’origine - __________ - dall’11 gennaio al 12 marzo 2007 (cfr. doc. 11).
Il biglietto di andata,
prevista per l’11 gennaio 2007, da __________ a __________ con cambio del volo
a __________ e quello di ritorno per il 12 marzo 2007 sono stati emessi il 14
dicembre 2006 (cfr. doc. 7).
Sempre il 14 dicembre 2006
l’Agenzia viaggi __________ di __________ ha fatturato il costo dei voli,
ammontante a complessivi fr. 1'409.50, oltre a fr. 50.-- per le spese di
dossier (cfr. doc. 5).
Al riguardo va osservato
che contestualmente al viaggio dell’assicurata sono stati prenotati a favore di
suo marito un volo di andata a __________ per il 12 febbraio 2007 e uno di
ritorno per il medesimo giorno, 12 marzo 2007, in cui sarebbe rientrata anche
la ricorrente. Il costo era anch’esso pari a fr. 1'409.50.
Il 18
dicembre 2006 la ricorrente è stata invitata a presentarsi presso la Sezione
del lavoro il 4 gennaio 2007, a seguito di una richiesta di verifica
dell’idoneità al collocamento da parte dell’URC di __________, peraltro
trasmessale con la citata convocazione (cfr. doc. 10, 13)
Dal
verbale relativo all’audizione del 4 gennaio 2007 risulta, in particolare, che
l’assicurata presumibilmente il 31 marzo 2007 avrebbe chiuso il periodo di
controllo della disoccupazione, in quanto aveva già sottoscritto un nuovo
contratto stagionale con la __________ di __________. E’ dal 2001 che la stessa
lavora per la __________ beneficiando di contratti stagionali da aprile a
ottobre, dopo un periodo - dal 1999 al 2001 - in cui è stata impiegata dallo
stesso datore di lavoro con contratti di durata annuale (cfr. doc. 4).
La
ricorrente ha, inoltre, dichiarato all’amministrazione quanto segue:
"
(…)
Siccome sono originaria di
__________ e laggiù abitano ancora mia mamma, mio fratello, mio figlio, la ma
nipotina di due anni ed altri famigliari, ho deciso di trascorrere un periodo
di vacanza per far loro visita.
Già da circa un anno vi
era l’intenzione di fare questo viaggio poiché sono due anni che non vado a __________.
Il 14 dicembre 2006 ho
prenotato il volo d’andata previsto per l’11 gennaio 2007 e anche il volo di ritorno
previsto per il 12 marzo 2007. Il 12 febbraio 2007 mi raggiungerà anche mio
marito e rientreremo assieme.
Alloggerò presso
un’abitazione di mia proprietà.
Non avevo previsto di
effettuare ricerche di impiego durante l’assenza in quanto è piuttosto complicato
organizzarsi da __________. Se necessario, quando arriva mio marito, potrebbe
aiutarmi ad eseguire eventuali ricerche via internet. Sono cosciente che se al
rientro non posso dimostrare di avere eseguito delle ricerche, potrei essere
sanzionata.
Durante l’assenza sarò
comunque reperibile telefonicamente ed una persona fidata si occuperà di
ritirare la mia corrispondenza.
Se avessi saputo che
iscrivermi avesse causato tutti questi inghippi burocratici, vi avrei
rinunciato.
(…)
A precisa domanda,
rispondo:
E’ disposta a cercare
ed accettare senza indugio un’occupazione adeguata sia essa a tempo pieno e a
tempo parziale?
Se sì, in quali
professioni svolge le proprie ricerche di lavoro?
Sì, nelle professioni per
le quali sono iscritta ed in tutte le attività che potrei eseguire (anche di
pulizie ed altro).
E’ disposta rinunciare
alle vacanze se reperisse un’occupazione adeguata nel periodo precedente la
partenza?
Sì, se dovesse trattarsi
di un lavoro annuale, sarei sicuramente disposta a rinunciarvi.
E’ disposta ad
accettare e a partecipare a dei provvedimenti di formazione o di occupazione
inerenti al mercato del lavoro quali ad esempio corsi o programmi occupazionali
temporanei?
Sì, avevamo ventilato la
possibilità di un corso di italiano, ma si attendeva di sapere se mi sarei
assentata all’estero.” (Doc. 4)
Con
decisione formale del 10 gennaio 2007 la Sezione del lavoro ha ritenuto la
ricorrente inidonea al collocamento a decorrere dal 1° novembre 2006 (cfr. doc.
3).
Tale
provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 28 marzo 2007
(cfr. doc. A).
2.6. Chiamata ora
a pronunciarsi questa Corte rammenta dapprima che l'idoneità al collocamento,
quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere
valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le
circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STFA
C 119/04 del 3 gennaio 2005 consid. 1; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102;
DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile 1993, non pubblicata, C 120/92).
L’insorgente,
quando si è iscritta in disoccupazione con effetto dal 1° novembre 2006,
tenendo conto che l’11 gennaio 2007 è partita per __________ per un periodo di
vacanza di due mesi già prospettato un anno prima (cfr. doc. 4), era
disponibile per un potenziale datore di lavoro soltanto per due mesi e dieci
giorni.
Il TCA
ritiene, quindi, che nella presente fattispecie, conformemente alla
giurisprudenza federale e alla Circolare del SECO menzionate ai consid. 2.4. e
2.5., l’assicurata non possa essere considerata idonea al collocamento già alla
luce della breve durata in cui avrebbe potuto impegnare la propria capacità
lavorativa (cfr. pure STCA 38.2006.3 del 13 settembre 2006).
Tale
conclusione si giustifica pure ponendo mente alla circostanza che la ricorrente,
dichiarando all’amministrazione di essere disposta a rinunciare alla vacanza se
avesse reperito un lavoro annuale (cfr. doc. 4), ha eccessivamente limitato la
possibilità di trovare un’occupazione rendendola alquanto incerta (cfr. STFA C
126/05 del 10 ottobre 2005; STCA 38.2005.65 del 14 novembre 2005).
Essa non
ha in effetti dimostrato alcuna flessibilità circa l’assunzione di impieghi
temporanei.
2.7. Resta
da stabilire se l'assicurata ha eventualmente comunque diritto di beneficare
delle indennità di disoccupazione, dal 1° novembre 2006 fino al momento della
partenza per __________, sulla base dell'art. 27 cpv. 2 LPGA.
L'art.
27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA), in vigore dal 1° gennaio 2003, regola la “Informazione e
consulenza”.
Questa importante
disposizione legale ha il seguente tenore:
" 1
Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali,
nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone
interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i
suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali,
li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce,
in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo,
generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo
e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che
conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta, che può essere
fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
Rapperswil c/ F., C 192/04, consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472; STFA
del 9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; STFA del 28 ottobre
2005 nella causa W., C 157/05, consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und
Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);
Fatti
E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);
R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar", ad art. 27 pag.
317 e pag. 318-321).
In materia di
assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag.
95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il
capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e
permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve
avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e
d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di
opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA del
9 maggio 2006 nella causa V., C 241/04, consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.;
DLA 2002 pag. 194).
Per
quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi. Quest'obbligo
concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le
informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima
dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di
carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF
1999 IV 3953).
Inoltre
tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Riguardo,
più specificatamente, all’art. 27 cpv. 2 LPGA, il Tribunale federale delle
assicurazioni in una sentenza del 14 settembre 2005 nella causa Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
Rapperswil c/ F., C 192/04, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un
assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra
la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe
effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’ufficio
regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per
poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 LPGA, gli
assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può
pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’ufficio regionale
di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza
a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA
ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’ufficio regionale di collocamento e rinviato
gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe
potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza
preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso
affermativo, l’amministrazione deve rispondere della sua omissione - che
implica la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo
le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In
proposito cfr. pure STFA del 28 ottobre 2005 nella causa W., C 157/05; STFA dell’8
maggio 2006 nella causa B., C 301/05.
2.8. In concreto l'assicurata,
quando durante il colloquio di orientamento del 21 novembre 2006 ha comunicato
il desiderio di partire dal mese di gennaio fino al mese di marzo 2007 (cfr.
Considerandi
doc. 12), non è stata immediatamente informata dal consulente del personale che
il suo diritto all'indennità di disoccupazione fino alla partenza per __________
era pregiudicato dal breve periodo in cui essa era a disposizione del mercato
del lavoro.
Il 12 dicembre 2006, allorché
l’insorgente ha confermato di recarsi nel suo Paese d’origine dall’11 gennaio
al 12 marzo 2007, il collocatore l’ha però resa attenta del fatto che, a
seguito della partenza, l’Ufficio giuridico avrebbe stabilito il diritto alle
prestazioni dall’iscrizione fino al giorno della partenza (cfr. doc. 11).
Il 15 dicembre 2006 l’URC
ha così inviato alla Sezione del lavoro una Richiesta di verifica dell’idoneità
al collocamento della ricorrente (cfr. doc. 13).
In
realtà, secondo quanto stabilito dall'Alta Corte, il consulente del personale
avrebbe dovuto, già il 21 novembre 2006, comunicare esplicitamente all'assicurata
che la sua intenzione di recarsi, a decorrere dal gennaio 2007, per due mesi
all’estero comprometteva il diritto alle indennità di disoccupazione
(cfr. DTF 131 V 473 ("wenn es den Versicherten nicht bereits anlässlich
des Erstgespräches vom 18. Dezember 2003 auf die möglicherweise fehlende Vermittlungsfähigkeit
aufmerksam gemacht hat").
L'amministrazione a quel
momento è così venuta meno al suo obbligo di informazione ai sensi dell'art. 27
cpv. 2 LPGA.
Il TCA constata comunque
che l'informazione è stata fornita all'assicurata il 12 dicembre 2006 quando
l’URC ha indicato che, vista la conferma del viaggio a __________ - peraltro
non ancora definitivamente prenotato considerato che i biglietti e la relativa
fattura portano la data del 14 dicembre 2006 (cfr. doc. 5, 7) -, l’Ufficio
giuridico avrebbe dovuto decidere riguardo al diritto alle indennità nel
periodo dall’iscrizione alla partenza (cfr. doc. 11).
Essa è stata ribadita il
18.
dicembre 2006 quando la Sezione del lavoro ha trasmesso alla ricorrente la
convocazione all’audizione del 4 gennaio 2007, allegando copia della Richiesta
di verifica dell’idoneità del 15 dicembre 2006, da cui emerge che l’esame
dell’idoneità al collocamento si imponeva vista la decisione dipartire per un
periodo di vacanza dall’11 gennaio al 12 marzo 2007 (cfr. doc. 13, 10).
L'amministrazione ha,
dunque, rispettato l'obbligo di informazione derivante dall'art. 27 cpv. 2
LPGA.
Visto lo scopo dei
colloqui di consulenza è comunque di fondamentale importanza che i consulenti
del personale informino immediatamente e direttamente gli assicurati, come
stabilito dal TFA, e non attraverso una comunicazione per caso dubbio - peraltro
non trasmessa subito in copia all'interessata (cfr. STCA 38.2006.3 del 13
settembre 2006 consid. 2.9.).
Va in ogni caso
sottolineato che, anche volendo ritenere che l'amministrazione, non rendendo
immediatamente attenta l'assicurata sulla possibilità di essere considerata
inidonea al collocamento, ha violato l'obbligo di informazione, l'insorgente non
ne ricaverebbe alcun vantaggio.
Infatti, visto il
legittimo desiderio della ricorrente di partire per __________, suo Paese
d’origine da cui manca da due anni e dove abitano sua mamma, suo fratello, suo
figlio e la sua nipotina (cfr. doc. 4), e considerato che quando
all’assicurata, il 12 dicembre 2006 al pomeriggio, è stato segnalato che il suo
caso, a seguito della conferma della partenza nel gennaio 2007, sarebbe stato
sottoposto all’Ufficio giuridico per valutare il diritto o meno alle
prestazioni (cfr. doc. 12), essa non ha richiesto ulteriori delucidazioni
all’amministrazione, bensì ha proceduto senza indugio, il 14 dicembre 2006, a
prenotare i voli per sé stessa e per il marito che l’avrebbe raggiunta a __________
nel mese di febbraio 2007 (cfr. doc. 5, 6, 7), il TCA ritiene inverosimile che
la ricorrente avrebbe posticipato il viaggio se avesse, già il 21 novembre
2006, saputo che la sua intenzione di recarsi all’estero per due mesi a
decorrere dal gennaio 2007 pregiudicava la sua idoneità al collocamento (cfr.
sul tema: DTF 131 V 483; STCA 38.2006.3 del 13 settembre 2006).
Del resto l’insorgente
dinanzi alla Sezione del lavoro ha ventilato la possibilità di annullare la
vacanza solamente nel caso in cui avesse reperito un’occupazione annuale (cfr.
doc. 4) e non semplicemente per evitare di essere ritenuta inidonea al
collocamento. La medesima ha, per di più, asserito che se avesse saputo che il
suo annuncio per il collocamento sarebbe stato causa di tali problemi
burocratici, avrebbe rinunciato ad iscriversi in disoccupazione (cfr. doc. 4).
In altri termini la
mancata informazione non le ha procurato concretamente uno svantaggio, per cui
la sua buona fede (cfr. art. 9 Cost.; STFA C 344/00 del 6 settembre 2001) non
può tessere tutelata.
2.9
Alla luce di
tutto quanto esposto la decisione su opposizione del 28 marzo 2007 emanata
dalla Sezione del lavoro deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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