38.2007.23
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31 maggio 2007Italiano14 min
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Numero d'incarto:
38.2007.23
Data decisione, Autorità:
31.05.2007, TCA
Titolo:
Sospensione 3 giorni da diritto a indennità per mancate ricerche. Revisione di uina sentenza con la quale il TCA ha confermato la sanzione. Un mezzo di prova producibile già nella vertenza su cui si basa l'istanza di revisione non è atto a rimetterne in discussione la sentenza.
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
REVISIONE DELLA SENTENZA
SANZIONE
art. 61 cpv. 1 let. i LPGA
art. 14 LPTCA
art. 15 cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.23
DC/sc
Lugano
31 maggio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sull'istanza di revisione del 10
aprile 2007 della sentenza del TCA del 22 gennaio 2007 nella causa promossa con
ricorso 20 novembre 2006 da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26
ottobre 2006 emanata da
Ufficio regionale di collocamento di CO
1
(inc. 38.2006.87)
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
del 22 gennaio 2007 (38.2006.87) il TCA ha confermato una decisione su opposizione
dell'URC di __________ con la quale RI 1 è stato sospeso per 3 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro durante
il mese di luglio 2006.
Questo
Tribunale ha in particolare sottolineato quanto segue:
" Nella
presente fattispecie il TCA rileva che la lettera di disdetta del 27 giugno
contiene la chiara indicazione secondo cui il dipendente "terminerà
definitivamente la sua attività per il 31 agosto 2006" (cfr. Doc. 9).
D'altra parte fra gli atti dell'incarto non figura nessun elemento
atto a confermare che tra le parti è successivamente intervenuto un accordo per
una riassunzione dal 1° settembre.
In simili condizioni, visto il chiaro tenore della lettera di
disdetta l'assicurato avrebbe dovuto subito attivarsi per procurarsi una nuova
occupazione." (Doc. B)
1.2. Il 19 aprile 2007 l'URC di __________
(cfr. Doc. II) ha trasmesso per competenza al TCA uno scritto dell'assicurato
del 10 aprile 2007 del seguente tenore:
"
nonostante la sentenza del TCA sia cresciuta in
giudicato, confido che vorrete analizzare con la dovuta attenzione
un ultimo documento che sono riuscito con fortuna ad ottenere e che spiega il
motivo per il quale io non mi sia adoperato nella ricerca di un lavoro, durante il periodo di preavviso
(luglio/agosto).
Il signor __________, Direttore amministrativo
della __________, conferma di essere stato a conoscenza del fatto che a luglio
2006 il dott. __________, mi aveva garantito che il 22 agosto 2006 al rientro
dalle ferie, il mio licenziamento sarebbe stato annullato, considerato che il
trasferimento degli uffici era stato differito e quindi era necessario il mio
servizio di portineria.
Io non sapevo dove contattarlo per avere una sua
testimonianza e solo oggi, casualmente, ho avuto notizie riguardo il suo
recapito.
Ritornando al merito della vicenda, a quel punto,
per me era scontato che da fine agosto avrei continuato a lavorare, quindi in
tutta buona fede non ho provveduto ad effettuare le ricerche di lavoro.
Non si trattava di mere promesse, ma avevo la
certezza che era stato stabilito tacitamente che avrei continuato con il
contratto di lavoro dopo il mese di agosto 2006.
Premesso quanto sopra, considerato quest'ultimo
mezzo di prova prodotto, per me impossibile da ottenere a suo tempo, vi chiedo
di valutare la fattispecie e di annullare quei tre giorni di sospensione, che a
mio modo di vedere mi sono stati applicati ingiustamente.
Chiedo quindi una revisione della decisione su
opposizione 26 ottobre 2006." (Doc. I)
1.3. Invitata dal TCA a presentare
osservazioni scritte (cfr. Doc. III) l'amministrazione il 30 aprile 2007 ha
rilevato:
"
(...)
L'assicurato si è sempre
espresso in modo coerente sul motivo per il quale non ha svolto ricerche di
lavoro durante il mese di luglio 2006. Egli ritiene di avere agito in buona
fede sulla base della parola datagli dall'ex datore di lavoro. Il RI 1
confidava nella riassunzione a partire dal mese di agosto, riassunzione che
però non è mai stata formalizzata in forma scritta. Quale nuovo elemento egli
produce ora la dichiarazione di un ex collega a testimonianza di quanto asserito.
Da parte nostra ribadiamo la posizione espressa nella decisione su opposizione
del 26.10.2006 e nella risposta di causa del 4.12.2006 e ci rimettiamo al vostro giudizio." (Doc. IV)
1.4. Il 3 maggio 2007 RI 1 ha
precisato che:
" (...)
non si tratta di un
semplice ex collega, ma che la
funzione, in seno alla __________ di __________, del Sig. __________, era di
Direttore amministrativo e facente parte pure della Direzione."
(Doc. VI)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Secondo
l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni devono essere sottoposte a
revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il
giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.
Anche l'art.
Fatti
14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni é ammessa la revisione
a) se
sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un
crimine o un delitto ha influito sulla decisione.
A norma
dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata,
con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data
in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b)
dell'art. 14 (su quest'ultimo aspetto cfr. la sentenza del Tribunale federale
U 120/06
del 13 marzo 2007).
2.3. In una
sentenza U 74/04 del 17 marzo 2006 il TFA ha così illustrato i principi che
stanno alla base della revisione di una sentenza:
"
(...)
In caso di revisione processuale l'autorità è
tenuta a rinvenire su decisioni cresciute in giudicato quando sono scoperti
fatti o prove nuovi idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF
127 V 469 consid. 2c, 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b e i riferimenti
ivi citati). In particolare, secondo la giurisprudenza sono da ritenere idonee
a modificare le conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove
che servono a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificherebbero
una revisione, sia i fatti che, pur essendo stati conosciuti nella procedura
precedente, non avevano potuto essere provati a discapito del richiedente. Se i
nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il
richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in
tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna
ammettere che essa avrebbe condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso
se ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la
circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei
fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di
revisione il semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti
conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione
non può prefiggersi di correggere una decisione che
potrebbe sembrare erronea agli occhi del
richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF
127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi citati). Non sono così mezzi di
prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in modo diverso fatti noti e non
modificati (sentenze del 7 marzo 2003 in re D., C 354/01, consid. 3.1, e del 29
novembre 2002 in re B., I 339/01, consid. 2.2; RDAT 1993 I n. 86 pag. 196).
(...)"
In
un'altra sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale si è
invece così espresso:
"
4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi
si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una
decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio
cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata
sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re
P., consid. 2.2).
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i
fatti già esistenti
all'epoca della procedura precedente, ma che non
erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del
caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il
momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora
essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una
domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.
2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas
Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea
e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono
essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza
contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento
giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi
devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure
fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano
potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.
5b). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in
precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di
invocarli in tale
Considerandi
procedimento. Una prova deve essere considerata concludente
quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in
modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È
decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente
all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta
pertanto che in una
nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i
fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il
fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per
giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie
conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito
tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure
costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe
aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.
L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza
dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la
sentenza (DTF 127 V 358
consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a,
108.
V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."
In una sentenza del 14
maggio 2007 nella causa X (30.2006.39) il TCA ha ricordato che:
" (...)
Per costante giurisprudenza, un fatto è da
considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato
emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto
al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna
revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva
esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della
precedente procedura. Inoltre un simile fatto deve essere rilevante, vale a
dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della
decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di
un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199
consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non
pubblicata,2A.531/1999).
Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi
devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la
revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non
avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso
l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla
sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF
del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).
Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di
prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella
precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato
anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC
1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).
Nel caso di specie, a prescindere dall’importanza
di quanto riferito nel corso dell’udienza del 13 febbraio 2007 da X circa il
lavoro svolto da Y, va comunque rilevato che la Cassa avrebbe potuto chiedere
innanzi al TCA, nel corso della precedente procedura, di sentire X o lo stesso Y
a proposito del ruolo svolto da quest’ultimo oppure avrebbe potuto impugnare la
sentenza del TCA innanzi all’autorità superiore, facendo valere la mancata
assunzione delle prove testé menzionate."
2.4
Nella presente fattispecie
l'assicurato ha prodotto una dichiarazione datata 12 marzo 2007 del signor __________
del seguente tenore:
"
Sollecitato dall'interessato, con la presente
dichiaro di essere a conoscenza che il sig. RI 1, avente funzione di portinaio presso la società __________, è stato
licenziato nel mese di luglio 2006 ed avrebbe dovuto terminare la sua attività
a fine agosto '06, in conseguenza alla riduzione di attività e del trasloco
previsto presso i precedenti uffici siti in __________, __________.
Durante il mese di luglio '06, il dott. __________ aveva riesaminato la situazione
ed aveva deciso di restare per un ulteriore periodo presso gli uffici occupati
fino ad allora, in __________, __________, dove vista l'ubicazione fisica al
secondo piano, era necessario il servizio di portineria all'ingresso sito al
piano terra.
Per questo, aveva comunicato al sig.RI 1 che al
rientro dalle vacanze estive, previsto il 22 agosto, gli avrebbe annullato il
licenziamento e lo avrebbe reintegrato nella precedente attività.
Purtroppo gli eventi successivi non hanno
permesso tale reintegro.
Il mio ruolo nella fattispecie è stato di
semplice testimone in quanto anche per me decorrevano i termini di cessazione
dell'attività."
(Doc. A)
Chiamato ora a
pronunciarsi questo Tribunale ritiene che questa dichiarazione non è atta a
rimettere in discussione la sentenza del 22 gennaio 2007 cresciuta in giudicato.
Infatti, anche volendo
ammettere che tale attestazione sia sufficiente per dimostrare che malgrado il
tenore della lettera di disdetta il dottor __________ avrebbe riassunto
l'assicurato, resta il fatto che tale mezzo di prova poteva essere prodotto già
in occasione della precedente vertenza (cfr. al riguardo le considerazioni del
Tribunale federale e del TCA riprodotte al consid. 2.1)
In particolare
l'assicurato, anche se non conosceva l'indirizzo preciso del signor __________
(cfr. consid. 1.2: "io non sapevo dove contattarlo per avere una sua
testimonianza") avrebbe dovuto indicarlo esplicitamente a questo Tribunale
come testimone tanto più che, come lui stesso afferma, si trattava del
"direttore amministrativo e facente pure parte della Direzione" (cfr.
consid. 1.4).
Il TCA nota peraltro che questa
dichiarazione è datata 12 marzo 2007 mentre l'assicurato, in uno scritto
all'URC datato 10 aprile 2007 ha sostenuto che "solo oggi, casualmente, ho
avuto notizie riguardo il suo recapito".
In simili condizioni non
sono date le condizioni per riesaminare la sentenza del 22 gennaio 2007.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L'istanza
di revisione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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