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Decisione

38.2007.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 maggio 2007Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

14 LPTCA prevede che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni é ammessa la revisione

a) se

sono scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

b) se un

crimine o un delitto ha influito sulla decisione.

A norma

dell'art 15 cpv. 1 LPTCA, poi, la domanda di revisione deve essere presentata,

con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro 90 giorni dalla data

in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle lett. a) e b)

dell'art. 14 (su quest'ultimo aspetto cfr. la sentenza del Tribunale federale

U 120/06

del 13 marzo 2007).

2.3. In una

sentenza U 74/04 del 17 marzo 2006 il TFA ha così illustrato i principi che

stanno alla base della revisione di una sentenza:

"

(...)

In caso di revisione processuale l'autorità è

tenuta a rinvenire su decisioni cresciute in giudicato quando sono scoperti

fatti o prove nuovi idonei a determinare un diverso apprezzamento giuridico (DTF

127 V 469 consid. 2c, 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b e i riferimenti

ivi citati). In particolare, secondo la giurisprudenza sono da ritenere idonee

a modificare le conseguenze giuridiche in senso favorevole all'istante le prove

che servono a corroborare sia i fatti nuovi importanti che giustificherebbero

una revisione, sia i fatti che, pur essendo stati conosciuti nella procedura

precedente, non avevano potuto essere provati a discapito del richiedente. Se i

nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il

richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in

tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna

ammettere che essa avrebbe condotto l'autorità competente a statuire in modo diverso

se ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la

circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei

fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non costituisce pertanto motivo di

revisione il semplice fatto che l'autorità potrebbe aver mal interpretato fatti

conosciuti all'epoca del procedimento principale dal momento che la revisione

non può prefiggersi di correggere una decisione che

potrebbe sembrare erronea agli occhi del

richiedente. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF

127 V 358 consid. 5b e i riferimenti ivi citati). Non sono così mezzi di

prova nuovi rilevanti perizie che apprezzano in modo diverso fatti noti e non

modificati (sentenze del 7 marzo 2003 in re D., C 354/01, consid. 3.1, e del 29

novembre 2002 in re B., I 339/01, consid. 2.2; RDAT 1993 I n. 86 pag. 196).

(...)"

In

un'altra sentenza U 397/05 del 24 gennaio 2007 il Tribunale federale si è

invece così espresso:

"

4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi

si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una

decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio

cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata

sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re

P., consid. 2.2).

Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i

fatti già esistenti

all'epoca della procedura precedente, ma che non

erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del

caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il

momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora

essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una

domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid.

2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas

Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea

e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono

essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza

contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento

giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi

devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure

fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano

potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid.

5b). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in

precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di

invocarli in tale

Considerandi

procedimento. Una prova deve essere considerata concludente

quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in

modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È

decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente

all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta

pertanto che in una

nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i

fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il

fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per

giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie

conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito

tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure

costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe

aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale.

L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza

dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la

sentenza (DTF 127 V 358

consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a,

108.

V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205)."

In una sentenza del 14

maggio 2007 nella causa X (30.2006.39) il TCA ha ricordato che:

" (...)

Per costante giurisprudenza, un fatto è da

considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato

emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto

al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna

revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva

esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della

precedente procedura. Inoltre un simile fatto deve essere rilevante, vale a

dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della

decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di

un apprezzamento giuridico corretto (DTF 121 IV 317 consid. 2, 118 II 199

consid. 5, 110 V 138 consid. 2 e rinvii; cfr. anche STF del 22 agosto 2000, non

pubblicata,2A.531/1999).

Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi

devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la

revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non

avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso

l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla

sua negligenza (DTF 118 II 199 consid. 5, 110 V 138 consid. 2; cfr. anche STF

del 22 agosto 2000, non pubblicata,2A.531/1999).

Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di

prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella

precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato

anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (RCC

1983, pag. 157; RCC 1970, pag. 457 consid. 3).

Nel caso di specie, a prescindere dall’importanza

di quanto riferito nel corso dell’udienza del 13 febbraio 2007 da X circa il

lavoro svolto da Y, va comunque rilevato che la Cassa avrebbe potuto chiedere

innanzi al TCA, nel corso della precedente procedura, di sentire X o lo stesso Y

a proposito del ruolo svolto da quest’ultimo oppure avrebbe potuto impugnare la

sentenza del TCA innanzi all’autorità superiore, facendo valere la mancata

assunzione delle prove testé menzionate."

2.4

Nella presente fattispecie

l'assicurato ha prodotto una dichiarazione datata 12 marzo 2007 del signor __________

del seguente tenore:

"

Sollecitato dall'interessato, con la presente

dichiaro di essere a conoscenza che il sig. RI 1, avente funzione di portinaio presso la società __________, è stato

licenziato nel mese di luglio 2006 ed avrebbe dovuto terminare la sua attività

a fine agosto '06, in conseguenza alla riduzione di attività e del trasloco

previsto presso i precedenti uffici siti in __________, __________.

Durante il mese di luglio '06, il dott. __________ aveva riesaminato la situazione

ed aveva deciso di restare per un ulteriore periodo presso gli uffici occupati

fino ad allora, in __________, __________, dove vista l'ubicazione fisica al

secondo piano, era necessario il servizio di portineria all'ingresso sito al

piano terra.

Per questo, aveva comunicato al sig.RI 1 che al

rientro dalle vacanze estive, previsto il 22 agosto, gli avrebbe annullato il

licenziamento e lo avrebbe reintegrato nella precedente attività.

Purtroppo gli eventi successivi non hanno

permesso tale reintegro.

Il mio ruolo nella fattispecie è stato di

semplice testimone in quanto anche per me decorrevano i termini di cessazione

dell'attività."

(Doc. A)

Chiamato ora a

pronunciarsi questo Tribunale ritiene che questa dichiarazione non è atta a

rimettere in discussione la sentenza del 22 gennaio 2007 cresciuta in giudicato.

Infatti, anche volendo

ammettere che tale attestazione sia sufficiente per dimostrare che malgrado il

tenore della lettera di disdetta il dottor __________ avrebbe riassunto

l'assicurato, resta il fatto che tale mezzo di prova poteva essere prodotto già

in occasione della precedente vertenza (cfr. al riguardo le considerazioni del

Tribunale federale e del TCA riprodotte al consid. 2.1)

In particolare

l'assicurato, anche se non conosceva l'indirizzo preciso del signor __________

(cfr. consid. 1.2: "io non sapevo dove contattarlo per avere una sua

testimonianza") avrebbe dovuto indicarlo esplicitamente a questo Tribunale

come testimone tanto più che, come lui stesso afferma, si trattava del

"direttore amministrativo e facente pure parte della Direzione" (cfr.

consid. 1.4).

Il TCA nota peraltro che questa

dichiarazione è datata 12 marzo 2007 mentre l'assicurato, in uno scritto

all'URC datato 10 aprile 2007 ha sostenuto che "solo oggi, casualmente, ho

avuto notizie riguardo il suo recapito".

In simili condizioni non

sono date le condizioni per riesaminare la sentenza del 22 gennaio 2007.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L'istanza

di revisione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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