Lexipedia

Decisione

38.2007.24

Condono da restituzione prestazioni LADI. Obbligo di informare. Nozione di domicilio. In concreto domicilio non in Svizzera. Negata buona fede per omissione d'informazione (negligenza grave).

27 giugno 2007Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti materiali per stabilire se all’assicurato può o meno essere

concesso il condono si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.

Infatti,

anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.

1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi

di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai

loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1

cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio

2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3). Così, in virtù dell'art. 13

paragrafo 2 lettera a) del Regolamento, con riserva degli articoli da 14 a 17,

la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno stato

membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel

territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui

dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro

Stato membro.

Orbene,

l’attività subordinata esercitata dall’assicurato prima di iscriversi in

disoccupazione è stata svolta in territorio elvetico. Più precisamente l’ultimo

rapporto di lavoro dell’assicurato è stato quello con la ditta __________, oggi

__________ (cfr.doc. 2/23).

Inoltre

le indennità di disoccupazione sono state erogate credendo che l’assicurato

risiedesse in Svizzera.

2.4. L'art. 95

LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo

il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25

LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.

L'art. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

L’art. 25

cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo

un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

La

giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in

merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua

validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27

aprile 2005 nell causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess

2003, ad art 25, n. 45).

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"

1 La grave

difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese

riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il

calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il

rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a

LPC;

b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

c. quale importo per le spese personali:

4800.

franchi l’anno;

d. quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone

secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali

dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni

complementari.

3.

La

franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c

LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari

di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c

cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente

invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività

lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese

per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono

computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli

dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è

necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere

concesso.

2.5

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata

da sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella

causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA

2002.

N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA

1998.

N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,

consid. 3c, pag. 180).

2.6

Con

l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che

regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Circa gli

effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:

"

a) Die Mitwirkung beim Vollzug der

Sozialversicherungsgesetze und

insbesondere

bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende

Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in

den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht

grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in

Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von

Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber

dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.

b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze

wurde im Zuge

der

Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen

zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999

4585). (…)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)

"

a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf

verzichtet, von der

allgemeinen

Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen

festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos

auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96

Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."

(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)

La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.

96.

LADI conservano dunque la loro validità.

In merito

all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:

"

Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie

bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was

dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende

Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.

Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von

Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende

Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die

nötigen Unterlagen").

Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle

keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht

"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf

also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).

Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der

Kasse (vgl. oben

N. 28) ist umfassend (vgl. "alles

melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:

- Anspruchsberechtigung des Versicherten

(s. Anspruchs- Voraussetzungen)

- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."

(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,

21, 22 e 30).

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA

1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.7

Il TFA, in

una sentenza C 121/02 del 9 aprile 2003, ha accolto il ricorso della SECO

inoltrato contro un giudizio del 7 marzo 2002 della Commissione cantonale di

ricorso in materia di assicurazione disoccupazione del Canton Ginevra che aveva

ritenuto un assicurato, al quale era stata chiesta la restituzione di indennità

di disoccupazione percepite a torto non avendo la residenza effettiva in

Svizzera, in buona fede.

L’Alta

Corte ha, in particolare, rilevato che:

"

(…)

2.2

En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever,

à l'instar du recourant, que ce qui est déterminant au regard des conditions du

droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicili civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle

dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré.

Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la

résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence

pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses

relations personnelles (ATF 115 V 449 consid. 1a et la référence). Il en découle

que le principe prévu par l'art. 24 al. 1 CC, et invoqué par l'intimé dans ses observations,

selon lequel toute persone conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne

s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application

de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt P. du 31 juillet 2001, C 303/00).

3.

3.

En l'espèce, on ne saurait suivre l'opinion de l'instance

cantonale de recours qui revient, en fin de compte, à vider la notion de bonne foi

d'unepartie de son contenu, en la réduisant à l'absence d'un comportement dolosif,

question qui relève de la constatation des faits et lie la Cour de céans.

Or, ainsi qu'on l'a vu (consid. 1.2), la bonne foi suppose également que l'intimé

ait fait preuve de l'attention qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui, compte

tenu des circonstances. C'est là une question de droit que le Tribunal fédéral des assurances revoit librement (ATF 122 V 223 consid. 3).

3.2

La bonne foi de l'intimé doit être examinée relativement à la période

durant laquelle il a reçu les indemnités de chômage sujettes à restitution, soit

les mois de janvier à septembre 1997 (cf. Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,

ZBJV 1995 p. 481 ss). A cette époque, l'intimé était au bénéfice d'une autorisation

d'établissement (permis C) indiquant une adresse à B.________, correspondant à

celle qu'il a inscrite sur la demande d'indemnités de chômage. Il ressort toutefois

de ses déclarations au service d'enquêtes de l'OCE du 7 octobre 1997 qu'il n'était

pas domicilié, ni ne résidait à l'adresse indiquée aux organes de l'assurance-chômage,

puisqu'il a expliqué vivre, depuis le 6 mars 1996, à C.________ (France). Contredisant

cette affirmation, l'intimé a par la suite soutenu qu'il n'avait jamais habité

en France, mais toujours en Suisse (procès-verbal de comparution personnelle du

7.

mars 2002). En pareille situation, il convient en général d'accorder la préférence

aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être

les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment

ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115

V 143 consid. 8c). Il n'y a pas de motif de s'écarter de ce principe dans le cas

particulier. Ce d'autant plus qu'en réaction à l'entretien d'enquête, l'intimé

s'est limité à préciser que son adresse a toujours été en Suisse, alors que

celle en France indiquée le 7 octobre 1997 concernait sa femme, sans toutefois expliquer

où il avait effectivement vécu depuis le mois de janvier 1997 (courrier à

l'OCE, groupe réclamations, du 28 octobre 1997). A cet égard, l'attestation du

2.

novembre 2001 signée par un ami de F.________ ne saurait être déterminante,

dès lors qu'elle est formule de manière très vague, mentionnant simplement que

ce dernier «a reçu l'hospitalité durant l'année 1997», à l'adresse X.________, sans

préciser la durée du séjour. Or, l'intimé lui-même n'a demandé à l'OCE de prendre

note de sa nouvelle adresse chez l'ami en question qu'à partir du 28 octobre

1997, soit après la période litigieuse.

3.3

Si l'on peut certes penser, comme l'ont retenu les premiers juges,

que l'intimé n'avait pas compris exactement la notion juridique du domicile lors

de son inscription au chômage, la différence entre une simple adresse de correspondance

(en Suisse) et le lieu de résidence (en France) ne lui a en revanche pas échappé,

puisqu'il n'a jamais affirmé aux institutions de l'assurance-chômage avoir vécu

à l'adresse de B.________, se contentant, le 28 octobre 1997, de mentionner qu'il

avait désormais une nouvelle adresse en Suisse (en Ville de G.________).

Par conséquent, il y a lieu de retenir qu'au moment de s'inscrire

à l'assurance-chômage, l'intimé était en mesure, en faisant preuve de l'attention

qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui, de faire la différence entre une simple

adresse de correspondance en Suisse - qu'il indiquait sans doute pour garder

des liens officiels avec ce pays - et le lieu où il résidait effectivement qui

n'a jamais, même au regard de ses déclarations ultérieures au 7 octobre 1997, correspondu

à l'adresse indiquée aux organes de l'assurance-chômage. Dans ces conditions,

la jurisdiction cantonale a violé le droit fédéral en accordant à F.________ la

remise de l'obligation de restituer les indemnités versées à tort, sous l'angle

de la condition de la bonne foi. Le jugement attaqué se révèle donc contraire au

droit fédéral et doit être annulé.(…)” (La sottolineatura è del redattore)

2.8

Dall’atto

ricorsuale emerge che l’insorgente ha nuovamente contestato il principio di

averlo ritenuto senza residenza effettiva in Svizzera, ossia non adempiente la

condizione per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui all’art. 8

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. doc. I).

Tuttavia

l’assenza della residenza effettiva su suolo elvetico è stata stabilita dalla

Sezione del lavoro con decisione del 4 ottobre 2005. La restituzione è stata

peraltro richiesta dalla Cassa di disoccupazione con provvedimento del 21

dicembre 2005.

Sia la

decisione del 4 ottobre 2005, che quella del 21 dicembre 2005 sono passate in giudicato

incontestate.

Pertanto

tale punto non può più essere rivisto in questa sede.

Per

quanto riguarda, invece, la buona fede, presupposto per poter ottenere il

condono della restituzione della somma di fr. 18'588.55 (cfr. consid. 2.4.),

questa Corte rileva che l’assicurato non ha correttamente informato

l’amministrazione circa la sua presenza in Svizzera e le sue assenze dal

territorio elvetico.

In

effetti dalla “Domanda d’indennità di disoccupazione”, compilata da RI 1 il 16

febbraio 2005, emerge che il ricorrente, quale suo indirizzo, ha indicato unicamente

“ c/o __________”.

Tuttavia quale recapito telefonico egli ha menzionato un numero __________

di cellulare (cfr. doc. 2/21).

Anche al

proprio consulente del personale, in occasione del colloquio del 20 aprile

2005, l’assicurato ha dichiarato di risiedere in settimana a __________ e di

recarsi nei fine settimana presso il domicilio della famiglia a __________ in __________

(cfr. doc. E).

L’insorgente

ha, poi, sì effettuato ricerche di impiego, ma principalmente per iscritto.

Egli è stato

più volte invitato dal proprio collocatore a svolgere anche delle ricerche di

persona (cfr. doc. E).

Dagli

atti risulta, però, che di persona sono state compiute delle ricerche solamente

nel mese di maggio 2005, parzialmente, e di agosto 2005 (cfr. doc. E, H). Nel

mese di agosto, in ogni caso, sono stati intrapresi di persona tre sforzi al

fine di reperire un’occupazione tutti il 22 agosto 2005 (cfr. doc. H).

La

conoscenza delle reali intenzioni dell'assicurato circa la sua residenza, le

sue assenze dal nostro territorio e il suo modo e scopo di fare le ricerche di

lavoro era determinante per l'amministrazione per poter stabilire il suo

diritto alle indennità di disoccupazione.

Inoltre al

ricorrente, come a qualsiasi persona posta nella sua situazione, non poteva

sfuggire che la conoscenza della sua reale residenza era fondamentale per

l'amministrazione al fine di decidere in merito al suo diritto alle indennità

di disoccupazione.

A mente

di questo Tribunale qualsiasi persona nella posizione dell'assicurato avrebbe

potuto e dovuto comunicare all’organo competente, già al momento

dell’iscrizione in disoccupazione, di non avere la residenza effettiva in

Svizzera.

Il

ricorrente, al contrario, ha lasciato apparire una situazione diversa da quella

reale al fine di beneficiare delle indennità di disoccupazione alle quali non

aveva diritto.

2.9

Il

ricorrente chiede il riconoscimento della buona fede con riferimento alla

malattia del suocero e al suo conseguente decesso in data 23 luglio 2005 (cfr.

doc. J). Il TCA in una sentenza del 12 gennaio 1995 nella causa R. (inc. PC

81/93) aveva accolto il ricorso di un assicurato, invalido e rimasto vedovo

dopo aver vissuto di persona le sofferenze della moglie malata, inoltrato

contro un provvedimento di rifiuto di condonare la restituzione di un importo

di prestazioni complementari percepite a torto. In quella fattispecie è stato

considerato che il ricorrente non aveva dichiarato determinati redditi in buona

fede, visto che, a causa del suo stato depressivo, la sua capacità di

discernimento era carente, anche se aveva continuato ad occuparsi di sé stesso

e del figlio dodicenne e a lavorare a tempo parziale presso il suo precedente

datore di lavoro.

A differenza

del caso appena citato, nella presente fattispecie il ricorrente non ha però

asserito di avere accusato problemi di salute a seguito dell’innegabile

situazione difficile alla quale lui e la sua famiglia sono stati confrontati,

né ha prodotto certificati medici attestanti particolari disturbi di salute

(circa la necessità di comprovare con adeguati attestati medici cfr. STFA del

18.

aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa

G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag.

38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234,

consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 7 giugno 2002 nella causa H.,

38.01

; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19

febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S.,

38.99

; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio

1997.

nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S.,

38.96

).

Di

conseguenza la malattia del suocero e il lutto subito, benché abbiano

indubbiamente provocato nell’insorgente delle gravi sofferenze, non sono stati

vissuti in modo tale da influire sulla sua capacità generale di comprendere i propri

obblighi di assicurato e di comunicare ogni utile informazione

all’amministrazione (al riguardo cfr. pure RDTA I-2003 N. 18).

2.10

Alla luce di

tutto quanto esposto, occorre concludere che l'omissione dell’informazione

relativa alla reale residenza effettiva del ricorrente configura una grave

negligenza che esclude la buona fede dello stesso (cfr. consid. 2.5.).

Contestualmente è utile

evidenziare che il TFA, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha

ribadito che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso,

né fraudolento.

Venendo a

mancare il primo presupposto necessario per poter ottenere il condono delle

prestazioni, a ragione la Sezione del lavoro ha respinto la relativa istanza

senza verificare se l'ulteriore condizione, quella del grave rigore, fosse o

meno adempiuta (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; 4 OPGA).

La

decisione su opposizione impugnata deve, dunque, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster