38.2007.24
Condono da restituzione prestazioni LADI. Obbligo di informare. Nozione di domicilio. In concreto domicilio non in Svizzera. Negata buona fede per omissione d'informazione (negligenza grave).
27 giugno 2007Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2007.24
Data decisione, Autorità:
27.06.2007, TCA
Titolo:
Condono da restituzione prestazioni LADI. Obbligo di informare. Nozione di domicilio. In concreto domicilio non in Svizzera. Negata buona fede per omissione d'informazione (negligenza grave).
BUONA FEDE
DOMICILIO
INDENNITÀ
NEGLIGENZA
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OBBLIGO DI INFORMARE
art. 8 ALC
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 28 LPGA
art. 31 LPGA
art. 4 OPGA
art. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.24
rs
Lugano
27 giugno
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 aprile 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27
febbraio 2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 27 febbraio 2007 la Sezione del lavoro Ufficio
giuridico ha confermato la propria decisione del 29 settembre 2006 (Doc. 6),
con la quale ha respinto la domanda del 18 gennaio 2006 di RI 1 (cfr. Doc.
2/14) volta ad ottenere il condono dell'importo di fr. 18'588.55 (cfr. doc. B).
Tale
importo è stato chiesto in restituzione all’assicurato il 21 dicembre 2005
dalla Cassa __________ Regione Tre Valli (cfr. doc. 2/15) a seguito della
decisione del 4 ottobre 2005 con cui la Sezione del lavoro l’ha ritenuto non
residente in Svizzera e gli ha quindi negato il diritto alle indennità di
disoccupazione (cfr. doc. 2/17).
La
Sezione del lavoro ha motivato la propria decisione su opposizione del 27
febbraio 2007 rilevando che all’assicurato non può essere riconosciuta la buona
fede, siccome egli ha sottaciuto le sue assenze dalla Svizzera, ad eccezione di
quella dal 15 al 20 febbraio 2005, lasciando così apparire una situazione
giuridica suscettibile, a mente sua, di giustificare il riconoscimento di
prestazioni assicurative (cfr. doc. B)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato, patrocinato dallo Studio legale RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto, in via preliminare,
la concessione del condono dell’obbligo di restituzione di prestazioni
percepite dalla Cassa di disoccupazione per un importo pari a fr. 18'588.55
(oltre interessi), in via subordinata, la riduzione secondo equità dell’obbligo
di restituzione delle prestazioni versategli dalla Cassa.
A
motivazione delle proprie pretese ricorsuali l’assicurato ha, segnatamente,
addotto:
"
(...)
La decisione su
opposizione dell’UG non può essere condivisa nella misura in cui ingiustamente
nega la realizzazione del primo dei presupposti per la concessione del condono
al ricorrente, vale a dire la buona fede, mentre nemmeno si china sul secondo
requisito, quello delle gravi difficoltà. In definitiva, contrariamente a
quanto statuito dall’UG, la richiesta di condono del RI 1 risulta legittima e
merita pertanto di essere accolta; di seguito verrà dimostrato come il
ricorrente adempia in realtà ad entrambi i requisiti sostanziali per beneficiare
del condono.
2.3.1. Sulla scorta di quanto
esposto nei paragrafi precedenti
Il requisito della circa il comportamento e le effettive
intenzioni del
buona fede ricorrente
nel periodo che ci occupa ( da gennaio a fine agosto 2005) non è possibile
confutare la di lui buona fede. Tale concetto, pur apparendo spesso sfuggente,
deve essere interpretato correttamente relazionandosi di volta, in volta, al
caso concreto. Nel richiamare quanto tendenzialmente asserito anche dal
Tribunale federale delle Assicurazioni, secondo cui “(…) l’assicurato può
invocare la propria buona fede se l’azione o l’omissione in questione
costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve violazione dell’obbligo
di annunciare o disinformare; cfr. DLA 1998 no 14 pag. 73 consid. 4a, 1992 no 7
pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c)”,
è quindi doveroso tenere in debita considerazione la figura stessa del
ricorrente (un minatore di 51 anni senza istruzione qualificata) e tutto
l’evolversi delle sue vicende personali, per certi versi tragiche. Evidenti
indizi di buona fede, a questo punto, sono certamente da rinvenire nei
molteplici e documentati colloqui con il collocatore e la contestuale
compilazione dei relativi verbali d’aggiornamento presso l’URC, nelle numerose
e puntuali richieste di lavoro inoltrate (purtroppo senza successo alcuno) a
tutti i possibili richiedenti manodopera pesante nel Cantone, e anche nella
corretta e tempestiva rinuncia alle prestazioni della cassa in concomitanza con
la partenza dal territorio elvetico. Questi sforzi, scevri da qualsivoglia
intento fraudolento, sembrano ulteriormente nobilitati con riguardo alla
complicata ed amareggiante situazione in cui si sono prodotti: la perdita di
lavoro, l’insuccesso della successiva ricerca di una nuova occupazione in
Ticino, l’inevitabile e profonda malinconia dovuta alla distanza dai propri
affetti, l’angosciante malattia del suocero (culminata con la morte in data 23
luglio 2005) e la conseguente e presumibile sofferenza di moglie e figli. Tutt’al
più è solo a seguito di quest’ultimo luttuoso evento che il RI 1 ha suo
malgrado cominciato a maturare la decisione di rientrare in patria per offrire
il proprio conforto alla moglie.
2.3.2. Quanto al requisito della
grave difficoltà, è da
Requisito della considerarsi con estrema attenzione la precarietà della
Difficoltà condizione
economica del ricorrente da inquadrarsi
economica nella sua
inevitabile, e spesso vorticosa, dinamicità: a fronte della perdurante
disoccupazione del ricorrente (un operaio cinquantunenne senza risorse, né
speranze) e delle crescenti necessità economiche della famiglia (alla quale si
è recentemente aggiunta anche una nipote, totalmente a carico del ricorrente),
l’unica entrata accertata risulta quella della moglie, la quale, dal momento
dell’inoltro della domanda di condono e fino ad oggi, percepisce un reddito
annuale lordo di circa 24'000 euro (come evincesi dalle buste paga e le
dichiarazione dei redditi prodotti quali doc. R).
E’
tra l’altro opportuno considerare che, se da un lato è certamente vero che
l’art. 4 OPGA stabilisce che si debba tener conto della situazione di grave
difficoltà al momento del passaggio in giudicato della decisione di rimborso.
Dall’altro salta agli occhi come il Tribunale federale abbia voluto precisare
quanto segue: “Le juge des assurances sociales n’est pas tenu d’examiner
d’office si et dans quelle mesure la situation économique du débiteur s’est modifiée
depuis la décision de remise litigieuse. Il ne lui est toutefois pas interdit
de fonder son jugement - en particulier pour des raisons d’économie de
procédure – sur le nuovel état de fait, a condition de respecter le droit des parties
d’être entendues”. Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale e
tenuto contro delle accresciute difficoltà della famiglia __________ (provata
da oltre due anni di disoccupazione del capofamiglia, nonché dal sopraggiungere
di un’ulteriore bocca da sfamare successivamente alla richiesta di condono) non
è possibile non ravvisare gli estremi per il riconoscimento di quella grave
malagevolezza che, ai sensi dell’art. 5 OPGA, ricorre quando “(…) le spese
riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni
complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
(LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi
determinanti secondo la LPC.” Ora, non vi possono essere dubbi che le spese
affrontate dal nucleo famigliare allargato del ricorrente (marito disoccupato,
moglie, un figlio agli studi, una figlia in casa con nipotino a carico, cfr.
plico prodotto quale doc, S) non sono che a mala pena coperte dall’unico
reddito in entrata, ovverosia quella della Signora __________, infermiera
quarantottenne (doc. T).
Prove: Certificato
di famiglia (doc. S); plico spese correnti della famiglia (doc. T)
2.3. Appare dunque comprensibile
come, nel quadro
Conclusioni appena descritto, il comportamento tenuto dal
RI 1 sia stato improntato alla buona
fede.
Nel limite del possibile egli ha costantemente fatto fronte ai propri obblighi
di presenza, partecipazione ed informazione, ad eccezione dei due ultimi incontri
con il collocatore previsti per il 25 agosto e del 6 settembre 2005. Potendo
inoltre desumere a norma di buon senso la grave difficoltà economica (vieppiù
appesantitasi) in cui egli versa dall’inizio della vicenda descritta, si
ritengono inadeguate le motivazione addotte dall’UG per la decisione qui
contestata e certamente inique le sue conseguenze. Il ricorso deve essere
quindi accolto nel senso di annullare la decisione dell’UG e concedere il
condono al RI 1.” (Doc. I)
1.3. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa
con le medesime argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su
opposizione (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o
meno negato a RI 1 il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di
fr. 18'588.55 precepiti indebitamente a titolo di prestazioni
dell’assicurazione contro la disoccupazione per il lasso di tempo da aprile a
luglio 2005.
2.3. Il 1° giugno
2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in
particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale (art. 8 ALC).
L'ALC si
applica alla presente fattispecie, visto che la restituzione di prestazioni il
cui condono è stato negato dall’amministrazione concerne indennità di
disoccupazione percepite a torto da aprile a luglio 2005 (cfr. DTF 128 V 315,
consid. 1b/bb, pag. 317 e DTF 130 V 156, consid. 5, pag. 160-162).
Fatti
I
presupposti materiali per stabilire se all’assicurato può o meno essere
concesso il condono si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero.
Infatti,
anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n.
1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi
di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai
loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1
cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa (cfr. STFA dell’11 gennaio
2005 nella causa D., U 271/03, consid. 1.3). Così, in virtù dell'art. 13
paragrafo 2 lettera a) del Regolamento, con riserva degli articoli da 14 a 17,
la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno stato
membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel
territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui
dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro
Stato membro.
Orbene,
l’attività subordinata esercitata dall’assicurato prima di iscriversi in
disoccupazione è stata svolta in territorio elvetico. Più precisamente l’ultimo
rapporto di lavoro dell’assicurato è stato quello con la ditta __________, oggi
__________ (cfr.doc. 2/23).
Inoltre
le indennità di disoccupazione sono state erogate credendo che l’assicurato
risiedesse in Svizzera.
2.4. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25
LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
L’art. 25
cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo
un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
La
giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in
merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua
validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27
aprile 2005 nell causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess
2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
"
1 La grave
difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese
riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
Considerandi
2.
Per il
calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. quale importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: il
rispettivo importo massimo di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a
LPC;
b. quale pigione di un appartamento: il rispettivo importo massimo di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
c. quale importo per le spese personali:
4800.
franchi l’anno;
d. quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria di persone
secondo la versione vigente dell’ordinanza sui premi medi cantonali
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni
complementari.
3.
La
franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c
LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari
di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c
cpv. 1 lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente
invalide è computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività
lucrativa. Non è tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese
per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli
dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio."
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è
necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
anche se manca una sola delle due condizioni suelencate il condono non può essere
concesso.
2.5
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 16 giugno 2003 nella
causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA
2002.
N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA
1998.
N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176,
consid. 3c, pag. 180).
2.6
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Circa gli
effetti degli art. 28 e 31 LPGA sulla LADI, Kieser rileva che:
"
a) Die Mitwirkung beim Vollzug der
Sozialversicherungsgesetze und
insbesondere
bei der Leistungsfestsetzung hat in den bisherigen Erlassen eine eingehende
Regelung erfahren (vgl. dazu auch LOCHER, Grundriss, 340: Regelung ist "in
den einzelnen Gesetzten verstreut"). Art. 28 ATSG weicht nicht
grundsätzlich von den bisherigen Normierungen ab und steht auch in
Übereinstimmung mit art. 12 lit. c VwVG (Auskünfte von Drittpersonen) bzw. von
Art. 13 Abs. 1 VwVG (Mitwirkung der Partei). Insoweit ergeben sich gegenüber
dem bisherigen Rechtszustand keine wesentlichen Neuerungen.
b) Eine Reihe von Bestimmungen der Einzelgesetze
wurde im Zuge
der
Anpassung an das ATSG ersatzlos aufgehoben. Dies trifft insbesondere Regelungen
zur Auskunftspflicht der Partei bzw. von Drittpersonen (vgl dazu BBl 1999
4585). (…)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 28, n. 30 e 31)
"
a Der Gesetzgeber hat grundsätzlich darauf
verzichtet, von der
allgemeinen
Regelung des Art. 31 ATSG abweichende einzelgesetzliche Normierungen
festzulegen. Vielmehr hob er die bestehenden einzelgesetzlichen Ordnungen ersatzlos
auf. Dies betrifft art 83 altAbs. 3 MVG (dazu BBl 1999 4726) sowie altArt. 96
Abs. 2 AVIG (dazu BBl 1999 4744)."
(cfr. Kieser op. cit., ad art. 31, n. 23)
La dottrina e la giurisprudenza sviluppate in merito al vecchio art.
96.
LADI conservano dunque la loro validità.
In merito
all’estensione dell’obbligo di informare e annunciare così si esprime Gerhards:
"
Die Auskunftspflicht ist umfassend. - Sie
bezieht sich auf "alle erforderlichen Auskünfte" (96 I, III). Was
dabei im einzelnen "erforderlich" ist, bestimmt dabei die anfragende
Stelle bzw. richtet sich nach der Informationsbedarf dieser Stelle.
Ebenso umfassend ist die Pflicht der Vorlage von
Unterlagen. - Es müssen alle Unterlagen vorgelegt werden, welche die anfragende
Stelle zur Erfüllung ihrer Aufgabe (im ALV-Bereich) benötigt (s. "die
nötigen Unterlagen").
Anderseits dürfen von der berechtigten Stelle
keine Auskünfte und Unterlagen verlangt werden, die nicht
"erforderlich" oder "nötig" sind. Das Auskunftsrecht darf
also nicht schikanös ausgeübt werden. (...).
Die Meldepflicht des Versicherten gegenüber der
Kasse (vgl. oben
N. 28) ist umfassend (vgl. "alles
melden"), soweit die Erfüllung der Meldepflicht wichtig ist für die:
- Anspruchsberechtigung des Versicherten
(s. Anspruchs- Voraussetzungen)
- Leistungsbemessung (s. Höhe und Dauer)."
(cfr. G. Gehrards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Vol. II, pag. 792-793, N. 20,
21, 22 e 30).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA del 25 luglio 2001 nella causa D., C 104/01, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA
1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.7
Il TFA, in
una sentenza C 121/02 del 9 aprile 2003, ha accolto il ricorso della SECO
inoltrato contro un giudizio del 7 marzo 2002 della Commissione cantonale di
ricorso in materia di assicurazione disoccupazione del Canton Ginevra che aveva
ritenuto un assicurato, al quale era stata chiesta la restituzione di indennità
di disoccupazione percepite a torto non avendo la residenza effettiva in
Svizzera, in buona fede.
L’Alta
Corte ha, in particolare, rilevato che:
"
(…)
2.2
En ce qui concerne la notion de domicile, il y a lieu de relever,
à l'instar du recourant, que ce qui est déterminant au regard des conditions du
droit à des indemnités de chômage, ce n'est pas l'exigence d'un domicili civil en Suisse, mais bien plutôt celle de la résidence habituelle
dans ce pays, afin de rendre possible le contrôle du chômage subi par l'assuré.
Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la
résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence
pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses
relations personnelles (ATF 115 V 449 consid. 1a et la référence). Il en découle
que le principe prévu par l'art. 24 al. 1 CC, et invoqué par l'intimé dans ses observations,
selon lequel toute persone conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne
s'en est pas créé un nouveau, n'entre pas en ligne de compte pour l'application
de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (arrêt P. du 31 juillet 2001, C 303/00).
3.
3.
En l'espèce, on ne saurait suivre l'opinion de l'instance
cantonale de recours qui revient, en fin de compte, à vider la notion de bonne foi
d'unepartie de son contenu, en la réduisant à l'absence d'un comportement dolosif,
question qui relève de la constatation des faits et lie la Cour de céans.
Or, ainsi qu'on l'a vu (consid. 1.2), la bonne foi suppose également que l'intimé
ait fait preuve de l'attention qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui, compte
tenu des circonstances. C'est là une question de droit que le Tribunal fédéral des assurances revoit librement (ATF 122 V 223 consid. 3).
3.2
La bonne foi de l'intimé doit être examinée relativement à la période
durant laquelle il a reçu les indemnités de chômage sujettes à restitution, soit
les mois de janvier à septembre 1997 (cf. Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen,
ZBJV 1995 p. 481 ss). A cette époque, l'intimé était au bénéfice d'une autorisation
d'établissement (permis C) indiquant une adresse à B.________, correspondant à
celle qu'il a inscrite sur la demande d'indemnités de chômage. Il ressort toutefois
de ses déclarations au service d'enquêtes de l'OCE du 7 octobre 1997 qu'il n'était
pas domicilié, ni ne résidait à l'adresse indiquée aux organes de l'assurance-chômage,
puisqu'il a expliqué vivre, depuis le 6 mars 1996, à C.________ (France). Contredisant
cette affirmation, l'intimé a par la suite soutenu qu'il n'avait jamais habité
en France, mais toujours en Suisse (procès-verbal de comparution personnelle du
7.
mars 2002). En pareille situation, il convient en général d'accorder la préférence
aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être
les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment
ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115
V 143 consid. 8c). Il n'y a pas de motif de s'écarter de ce principe dans le cas
particulier. Ce d'autant plus qu'en réaction à l'entretien d'enquête, l'intimé
s'est limité à préciser que son adresse a toujours été en Suisse, alors que
celle en France indiquée le 7 octobre 1997 concernait sa femme, sans toutefois expliquer
où il avait effectivement vécu depuis le mois de janvier 1997 (courrier à
l'OCE, groupe réclamations, du 28 octobre 1997). A cet égard, l'attestation du
2.
novembre 2001 signée par un ami de F.________ ne saurait être déterminante,
dès lors qu'elle est formule de manière très vague, mentionnant simplement que
ce dernier «a reçu l'hospitalité durant l'année 1997», à l'adresse X.________, sans
préciser la durée du séjour. Or, l'intimé lui-même n'a demandé à l'OCE de prendre
note de sa nouvelle adresse chez l'ami en question qu'à partir du 28 octobre
1997, soit après la période litigieuse.
3.3
Si l'on peut certes penser, comme l'ont retenu les premiers juges,
que l'intimé n'avait pas compris exactement la notion juridique du domicile lors
de son inscription au chômage, la différence entre une simple adresse de correspondance
(en Suisse) et le lieu de résidence (en France) ne lui a en revanche pas échappé,
puisqu'il n'a jamais affirmé aux institutions de l'assurance-chômage avoir vécu
à l'adresse de B.________, se contentant, le 28 octobre 1997, de mentionner qu'il
avait désormais une nouvelle adresse en Suisse (en Ville de G.________).
Par conséquent, il y a lieu de retenir qu'au moment de s'inscrire
à l'assurance-chômage, l'intimé était en mesure, en faisant preuve de l'attention
qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui, de faire la différence entre une simple
adresse de correspondance en Suisse - qu'il indiquait sans doute pour garder
des liens officiels avec ce pays - et le lieu où il résidait effectivement qui
n'a jamais, même au regard de ses déclarations ultérieures au 7 octobre 1997, correspondu
à l'adresse indiquée aux organes de l'assurance-chômage. Dans ces conditions,
la jurisdiction cantonale a violé le droit fédéral en accordant à F.________ la
remise de l'obligation de restituer les indemnités versées à tort, sous l'angle
de la condition de la bonne foi. Le jugement attaqué se révèle donc contraire au
droit fédéral et doit être annulé.(…)” (La sottolineatura è del redattore)
2.8
Dall’atto
ricorsuale emerge che l’insorgente ha nuovamente contestato il principio di
averlo ritenuto senza residenza effettiva in Svizzera, ossia non adempiente la
condizione per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui all’art. 8
cpv. 1 lett. c LADI (cfr. doc. I).
Tuttavia
l’assenza della residenza effettiva su suolo elvetico è stata stabilita dalla
Sezione del lavoro con decisione del 4 ottobre 2005. La restituzione è stata
peraltro richiesta dalla Cassa di disoccupazione con provvedimento del 21
dicembre 2005.
Sia la
decisione del 4 ottobre 2005, che quella del 21 dicembre 2005 sono passate in giudicato
incontestate.
Pertanto
tale punto non può più essere rivisto in questa sede.
Per
quanto riguarda, invece, la buona fede, presupposto per poter ottenere il
condono della restituzione della somma di fr. 18'588.55 (cfr. consid. 2.4.),
questa Corte rileva che l’assicurato non ha correttamente informato
l’amministrazione circa la sua presenza in Svizzera e le sue assenze dal
territorio elvetico.
In
effetti dalla “Domanda d’indennità di disoccupazione”, compilata da RI 1 il 16
febbraio 2005, emerge che il ricorrente, quale suo indirizzo, ha indicato unicamente
“ c/o __________”.
Tuttavia quale recapito telefonico egli ha menzionato un numero __________
di cellulare (cfr. doc. 2/21).
Anche al
proprio consulente del personale, in occasione del colloquio del 20 aprile
2005, l’assicurato ha dichiarato di risiedere in settimana a __________ e di
recarsi nei fine settimana presso il domicilio della famiglia a __________ in __________
(cfr. doc. E).
L’insorgente
ha, poi, sì effettuato ricerche di impiego, ma principalmente per iscritto.
Egli è stato
più volte invitato dal proprio collocatore a svolgere anche delle ricerche di
persona (cfr. doc. E).
Dagli
atti risulta, però, che di persona sono state compiute delle ricerche solamente
nel mese di maggio 2005, parzialmente, e di agosto 2005 (cfr. doc. E, H). Nel
mese di agosto, in ogni caso, sono stati intrapresi di persona tre sforzi al
fine di reperire un’occupazione tutti il 22 agosto 2005 (cfr. doc. H).
La
conoscenza delle reali intenzioni dell'assicurato circa la sua residenza, le
sue assenze dal nostro territorio e il suo modo e scopo di fare le ricerche di
lavoro era determinante per l'amministrazione per poter stabilire il suo
diritto alle indennità di disoccupazione.
Inoltre al
ricorrente, come a qualsiasi persona posta nella sua situazione, non poteva
sfuggire che la conoscenza della sua reale residenza era fondamentale per
l'amministrazione al fine di decidere in merito al suo diritto alle indennità
di disoccupazione.
A mente
di questo Tribunale qualsiasi persona nella posizione dell'assicurato avrebbe
potuto e dovuto comunicare all’organo competente, già al momento
dell’iscrizione in disoccupazione, di non avere la residenza effettiva in
Svizzera.
Il
ricorrente, al contrario, ha lasciato apparire una situazione diversa da quella
reale al fine di beneficiare delle indennità di disoccupazione alle quali non
aveva diritto.
2.9
Il
ricorrente chiede il riconoscimento della buona fede con riferimento alla
malattia del suocero e al suo conseguente decesso in data 23 luglio 2005 (cfr.
doc. J). Il TCA in una sentenza del 12 gennaio 1995 nella causa R. (inc. PC
81/93) aveva accolto il ricorso di un assicurato, invalido e rimasto vedovo
dopo aver vissuto di persona le sofferenze della moglie malata, inoltrato
contro un provvedimento di rifiuto di condonare la restituzione di un importo
di prestazioni complementari percepite a torto. In quella fattispecie è stato
considerato che il ricorrente non aveva dichiarato determinati redditi in buona
fede, visto che, a causa del suo stato depressivo, la sua capacità di
discernimento era carente, anche se aveva continuato ad occuparsi di sé stesso
e del figlio dodicenne e a lavorare a tempo parziale presso il suo precedente
datore di lavoro.
A differenza
del caso appena citato, nella presente fattispecie il ricorrente non ha però
asserito di avere accusato problemi di salute a seguito dell’innegabile
situazione difficile alla quale lui e la sua famiglia sono stati confrontati,
né ha prodotto certificati medici attestanti particolari disturbi di salute
(circa la necessità di comprovare con adeguati attestati medici cfr. STFA del
18.
aprile 2002 nella causa P., I 550/00; STFA del 28 giugno 2001 nella causa
G., I 11/01; STFA del 10 settembre 1996 nella causa F., C 12/96; DLA 2000 pag.
38, consid. 2a, pag. 40; DTF 125 V 351, consid. 3a pag. 352; DTF 124 V 234,
consid. 4b/bb/ e riferimenti pag. 238; STCA del 7 giugno 2002 nella causa H.,
38.01
; STCA del 6 novembre 2001 nella causa C., 38.01.126; STCA del 19
febbraio 2001 nella causa B., 38.01.90; STCA del 17 aprile 2000 nella causa S.,
38.99
; STCA del 6 maggio 1999 nella causa S., 38.99.92; STCA del 15 maggio
1997.
nella causa C.-R., 38.96.304; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa S.,
38.96
).
Di
conseguenza la malattia del suocero e il lutto subito, benché abbiano
indubbiamente provocato nell’insorgente delle gravi sofferenze, non sono stati
vissuti in modo tale da influire sulla sua capacità generale di comprendere i propri
obblighi di assicurato e di comunicare ogni utile informazione
all’amministrazione (al riguardo cfr. pure RDTA I-2003 N. 18).
2.10
Alla luce di
tutto quanto esposto, occorre concludere che l'omissione dell’informazione
relativa alla reale residenza effettiva del ricorrente configura una grave
negligenza che esclude la buona fede dello stesso (cfr. consid. 2.5.).
Contestualmente è utile
evidenziare che il TFA, in una sentenza C 103/06 del 2 ottobre 2006, ha
ribadito che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso,
né fraudolento.
Venendo a
mancare il primo presupposto necessario per poter ottenere il condono delle
prestazioni, a ragione la Sezione del lavoro ha respinto la relativa istanza
senza verificare se l'ulteriore condizione, quella del grave rigore, fosse o
meno adempiuta (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA; 4 OPGA).
La
decisione su opposizione impugnata deve, dunque, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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