38.2007.26
Negato diritto a sussidi per assicurati pendolari: gli assegni di formazione ottenuti dall'assicurazione contro la disoccupazione non possono essere cumulati ai sussidi per gli assicuratori pendolari.
4 luglio 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
38.2007.26
Data decisione, Autorità:
04.07.2007, TCA
Titolo:
Negato diritto a sussidi per assicurati pendolari: gli assegni di formazione ottenuti dall'assicurazione contro la disoccupazione non possono essere cumulati ai sussidi per gli assicuratori pendolari.
ASSEGNO DI FORMAZIONE
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
SUSSIDIO PER GLI ASSICURATI PENDOLARI
art. 85 OADI
art. 96a OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.26
DC/sc
Lugano
4 luglio 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo
2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio delle
misure attive, 6501 Bellinzona 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 21 marzo 2007 la Sezione del lavoro, Ufficio delle
misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la precedente decisione del 29
gennaio 2007 (cfr. Doc. D), con la quale ha negato a RI 1 il diritto a sussidi
per gli assicurati pendolari (cfr. Doc. B).
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale chiede il versamento dei sussidi richiamando la sentenza del TCA
38.2006.1 del 21 agosto 2006 consid. 2.11 (cfr. Doc. I).
1.3. Nella sua
risposta del 25 maggio 2007 l'UMA propone di respingere il ricorso (cfr. Doc.
III).
1.4. Il 6 giugno
2007 l'assicurato ha inviato un nuovo scritto al TCA (cfr. Doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se RI 1 durante l'apprendistato di commercio, per il quale
ha ottenuto gli assegni di formazione dall'assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. art. 66a - 66c LADI, per maggior dettagli cfr. la STCA
38.2006.1 del 21 agosto 2006 concernente lo stesso assicurato) può pure
beneficiare dei sussidi per gli assicurati pendolari.
La
Circolare della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) del gennaio 2006
relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (come del resto quella
precedente dell'ottobre 2004) esclude il cumulo: "il ne peut y
avoir cumul de ces deux mesures" (L31).
2.3. Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25
gennaio 2007).
Quest’ultimo deve tenerne
conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130
V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22
agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV
Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88
consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98
consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V
229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b;
DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid.
2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,
consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163
consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC
1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284
consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233
consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;
vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in
RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution
fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Considerandi
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Sul possibile cumulo tra i
sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali e le indennità
per guadagno intermedio cfr. RDAT I-2001 pag. 302 seg. e la Circolare del SECO
citata punto L32.
2.4
Nella già citata sentenza
38.2006.1
del 21 agosto 2006 questo Tribunale ha sviluppato, al consid. 2.11, le
seguenti considerazioni:
"
A titolo abbondanziale, per quanto concerne le
spese a cui l’assicurato deve far fronte per recarsi dal proprio domicilio al
luogo dell’apprendistato, va osservato che la questione dei sussidi di
pendolare esula dalla presente vertenza, per cui tale tema non può essere
affrontato dal TCA.
In effetti non è stata emessa alcuna decisione in
merito (cfr. DTF 130 V 388; STFA del 25 novembre 2004 nella causa M., G., E. H
53/04, pubblicata in SVR 2005 AHV Nr. 9), in quanto l’assicurato non ha
presentato una domanda specifica attinente a questo provvedimento inerente al
mercato del lavoro (cfr. art. 59c cpv. 1 LADI). In proposito è utile ricordare
che ogni prestazione deve essere postulata con una richiesta autonoma e
distinta.
Al riguardo questa Corte rileva soltanto che se è
vero che le direttive del SECO escludono il cumulo tra i contributi per le
spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale e gli assegni di
formazione (cfr. Circolare relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, ottobre 2004, p.to L40; Circolare relativa ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro, gennaio 2006, p.to L 31), che, come indicato dall’UMA nella
decisione su opposizione, quelle contemplate agli art. 66a segg. LADI sono
delle prestazioni che implicano da parte degli assicurati lo svolgimento di una
formazione di lunga durata e che il TCA in una sentenza del 29 gennaio 2001
nella causa P. (38.2000.225) ha rilevato abbondanzialmente che non era
possibile il cumulo tra le spese di pendolare e gli assegni di formazione (in
quella fattispecie l’importo dell’assegno di formazione era stato in ogni caso
calcolato tenendo conto del fabbisogno dell’assicurata e dunque in parte delle
spese effettive, come appunto i costi di viaggio), è altrettanto vero che, a
differenza degli altri casi in cui le direttive del SECO negano il cumulo,
durante la formazione che dà diritto agli assegni di cui agli art. 66a LADI
l’assicurato non percepisce indennità giornaliere, bensì un salario (cfr. art.
66c LADI).
A tale proposito giova rilevare che in dottrina
Agnes Leu (cfr. A. Leu, Die arbeitsmarktlichen Massnahmen, Ed. Schultess 2006, pag. 154, p.to 7.5.6.2.) sottolinea:
" Eine
Kumulation der Beschäftigungsmassnahmen (PvB, Berufspraktika und
Motivationssemester) mit PuWB ist nicht möglich, weil in diesen
Massnahmen Taggelder ausgerichtet werden. Damit ist die Ermittlung einer
finanziellen Einbusse mangels eines Lohnes nicht möglich. Aus demselben Grund
entfällt auch die Möglichkeit einer Kumulation von PuWB mit
Eignungsabklärungen.“
In questo senso si potrebbe, quindi, ipotizzare
di paragonare la situazione degli assicurati aventi diritto ad assegni di
formazione con quella afferente ad assicurati beneficiari di assegni per il
periodo di introduzione ai sensi degli art. 65 segg. LADI dove il SECO ammette
il cumulo con i sussidi di pendolare (cfr. Circolare relativa ai provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro, ottobre 2004, p.to L38; Circolare relativa ai
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, gennaio 2006, p.to L29).
Nel caso di specie, per le ragioni illustrate qui
sopra, la questione può comunque restare indecisa."
Istruendo la presente
causa l'UMA ha chiesto alla SECO le ragioni che stanno alla base del rifiuto di
cumulare queste due prestazioni (assegni di formazione e sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali).
La SECO ha così risposto
il 15 gennaio 2007:
" (...)
Secondo la cifra marginale L31 della circolare sui provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro (PML) «non è possibile combinare gli SPSS con
gli assegni di formazione (AFO)».
Infatti, l'obiettivo degli SPSS è di favorire la mobilità
geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella
loro regione di domicilio e che, per evitare la disoccupazione, hanno accettato
di lavorare al di fuori di questa regione.
Nella fattispecie, il signor RI 1 beneficia già di AFO che
intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una
formazione di base o adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del
lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML.
Non condividiamo il parere del TCA di Lugano espresso nella
sentenza del 21 agosto 2006 che rileva che «si potrebbe ipotizzare di
paragonare la situazione degli assicurati aventi diritto ad assegni di
formazione con quella afferente ad assicurati beneficiari di assegni per il
periodo di introduzione (API) ai sensi dell'art. 65 segg. LADI dove ammettiamo
il cumulo con i sussidi di pendolare».
Secondo la cifra L29 della circolare PML è possibile combinare gli
SPSS con gli API. Questi due provvedimenti hanno uno scopo comune che è di
incoraggiare con sussidi la concessione di un impiego definitivo.
Infatti, è possibile che alcuni assicurati si vedano proporre
un'occupazione adeguata tramite gli API al di fuori della loro regione di
domicilio. Per incoraggiarli ad accettare tale occupazione, diamo a loro la
possibilità di beneficiare anche degli SPSS. Inoltre, il destinatario diretto
degli API è il datore di lavoro e non l'assicurato, allorché con il pagamento
degli AFO l'assicurato riceve un importo globale destinato a coprire i suoi
bisogni durante la sua formazione.
Secondo la cifra L31 della circolare PML «non è possibile
combinare gli AFO con gli SPSS». A nostro parere non è possibile combinare
questi due provvedimenti perchè non perseguono lo stesso obiettivo. Infatti,
l'obiettivo degli AFO è di acquisire una formazione di base o adattare la
formazione alle esigenze del mercato del lavoro e non di trovare un'occupazione
adeguata come per gli SPSS." (Doc. 7)
Come appena esposto, nella
precedente sertenza, questo Tribunale non si è pronunciato sul tema ma ha
semplicemente attirato l'attenzione sul fatto che, durante l'apprendistato, l'assicurato
riceve un salario per cui si potrebbe ipotizzare di paragonare la sua
situazione a quella di coloro che ottengono gli assegni per il periodo di introduzione.
Secondo il TCA la risposta
data dal SECO all'amministrazione ha evidenziato in modo convincente come, a
differenza degli assegni per il periodo di introduzione, gli assegni di
formazione perseguono uno scopo formativo, ciò che giustifica la differenza di
trattamento (e cioè l'impossibilità del cumulo nella seconda ipotesi).
La dottrina condivide
questa impostazione.
Infatti, Rubin
("L'assurance-chômage". Ed. Schultess 2006, pag. 650) sottolinea che:
"
Le remboursement des frais occasionnés par la
participation à une mesure de formation et d'emploi exclut assurément un
cumul (v. les art. 85 et 96a OADI.
On ajoutera que les art. 68 ss LACI ne
s'appliquent que lorsqu'il y a conclusion d'un contrat de travail au sens des
art. 319 ss CO, à l'exclusion cependant des contrats d'apprentissage (ch.
7.5.3
). Aucun cumul n'est dès lors possible en cas de versement de l'allocation
de formation."
Queste considerazioni
possono essere fatte proprie dal TCA.
La citata direttiva del
SECO va pertanto ritenuta conforme alla legge.
Di conseguenza la decisione
su opposizione del 21 marzo 2007 (alla quale è stata puntualmente applicata
l'istruzione del SECO) deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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