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Decisione

38.2007.26

Negato diritto a sussidi per assicurati pendolari: gli assegni di formazione ottenuti dall'assicurazione contro la disoccupazione non possono essere cumulati ai sussidi per gli assicuratori pendolari.

4 luglio 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

38.2007.26

Data decisione, Autorità:

04.07.2007, TCA

Titolo:

Negato diritto a sussidi per assicurati pendolari: gli assegni di formazione ottenuti dall'assicurazione contro la disoccupazione non possono essere cumulati ai sussidi per gli assicuratori pendolari.

ASSEGNO DI FORMAZIONE

RIFIUTO DI PRESTAZIONI

SUSSIDIO PER GLI ASSICURATI PENDOLARI

art. 85 OADI

art. 96a OADI

Raccomandata

Incarto n.

38.2007.26

DC/sc

Lugano

4 luglio 2007

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale

delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2007 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 marzo

2007 emanata da

Sezione del lavoro Ufficio delle

misure attive, 6501 Bellinzona 1

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Con

decisione su opposizione del 21 marzo 2007 la Sezione del lavoro, Ufficio delle

misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la precedente decisione del 29

gennaio 2007 (cfr. Doc. D), con la quale ha negato a RI 1 il diritto a sussidi

per gli assicurati pendolari (cfr. Doc. B).

1.2. Contro

questa decisione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel

quale chiede il versamento dei sussidi richiamando la sentenza del TCA

38.2006.1 del 21 agosto 2006 consid. 2.11 (cfr. Doc. I).

1.3. Nella sua

risposta del 25 maggio 2007 l'UMA propone di respingere il ricorso (cfr. Doc.

III).

1.4. Il 6 giugno

2007 l'assicurato ha inviato un nuovo scritto al TCA (cfr. Doc. V).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se RI 1 durante l'apprendistato di commercio, per il quale

ha ottenuto gli assegni di formazione dall'assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. art. 66a - 66c LADI, per maggior dettagli cfr. la STCA

38.2006.1 del 21 agosto 2006 concernente lo stesso assicurato) può pure

beneficiare dei sussidi per gli assicurati pendolari.

La

Circolare della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) del gennaio 2006

relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (come del resto quella

precedente dell'ottobre 2004) esclude il cumulo: "il ne peut y

avoir cumul de ces deux mesures" (L31).

2.3. Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. sentenza del TFA C 124/06 del 25

gennaio 2007).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130

V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22

agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV

Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88

consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98

consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve invece scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V

229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b;

DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid.

2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24,

consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163

consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC

1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284

consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Considerandi

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Sul possibile cumulo tra i

sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali e le indennità

per guadagno intermedio cfr. RDAT I-2001 pag. 302 seg. e la Circolare del SECO

citata punto L32.

2.4

Nella già citata sentenza

38.2006.1

del 21 agosto 2006 questo Tribunale ha sviluppato, al consid. 2.11, le

seguenti considerazioni:

"

A titolo abbondanziale, per quanto concerne le

spese a cui l’assicurato deve far fronte per recarsi dal proprio domicilio al

luogo dell’apprendistato, va osservato che la questione dei sussidi di

pendolare esula dalla presente vertenza, per cui tale tema non può essere

affrontato dal TCA.

In effetti non è stata emessa alcuna decisione in

merito (cfr. DTF 130 V 388; STFA del 25 novembre 2004 nella causa M., G., E. H

53/04, pubblicata in SVR 2005 AHV Nr. 9), in quanto l’assicurato non ha

presentato una domanda specifica attinente a questo provvedimento inerente al

mercato del lavoro (cfr. art. 59c cpv. 1 LADI). In proposito è utile ricordare

che ogni prestazione deve essere postulata con una richiesta autonoma e

distinta.

Al riguardo questa Corte rileva soltanto che se è

vero che le direttive del SECO escludono il cumulo tra i contributi per le

spese di pendolare e per le spese di soggiornante settimanale e gli assegni di

formazione (cfr. Circolare relativa ai provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro, ottobre 2004, p.to L40; Circolare relativa ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro, gennaio 2006, p.to L 31), che, come indicato dall’UMA nella

decisione su opposizione, quelle contemplate agli art. 66a segg. LADI sono

delle prestazioni che implicano da parte degli assicurati lo svolgimento di una

formazione di lunga durata e che il TCA in una sentenza del 29 gennaio 2001

nella causa P. (38.2000.225) ha rilevato abbondanzialmente che non era

possibile il cumulo tra le spese di pendolare e gli assegni di formazione (in

quella fattispecie l’importo dell’assegno di formazione era stato in ogni caso

calcolato tenendo conto del fabbisogno dell’assicurata e dunque in parte delle

spese effettive, come appunto i costi di viaggio), è altrettanto vero che, a

differenza degli altri casi in cui le direttive del SECO negano il cumulo,

durante la formazione che dà diritto agli assegni di cui agli art. 66a LADI

l’assicurato non percepisce indennità giornaliere, bensì un salario (cfr. art.

66c LADI).

A tale proposito giova rilevare che in dottrina

Agnes Leu (cfr. A. Leu, Die arbeitsmarktlichen Massnahmen, Ed. Schultess 2006, pag. 154, p.to 7.5.6.2.) sottolinea:

" Eine

Kumulation der Beschäftigungsmassnahmen (PvB, Berufspraktika und

Motivationssemester) mit PuWB ist nicht möglich, weil in diesen

Massnahmen Taggelder ausgerichtet werden. Damit ist die Ermittlung einer

finanziellen Einbusse mangels eines Lohnes nicht möglich. Aus demselben Grund

entfällt auch die Möglichkeit einer Kumulation von PuWB mit

Eignungsabklärungen.“

In questo senso si potrebbe, quindi, ipotizzare

di paragonare la situazione degli assicurati aventi diritto ad assegni di

formazione con quella afferente ad assicurati beneficiari di assegni per il

periodo di introduzione ai sensi degli art. 65 segg. LADI dove il SECO ammette

il cumulo con i sussidi di pendolare (cfr. Circolare relativa ai provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro, ottobre 2004, p.to L38; Circolare relativa ai

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, gennaio 2006, p.to L29).

Nel caso di specie, per le ragioni illustrate qui

sopra, la questione può comunque restare indecisa."

Istruendo la presente

causa l'UMA ha chiesto alla SECO le ragioni che stanno alla base del rifiuto di

cumulare queste due prestazioni (assegni di formazione e sussidi per gli

assicurati pendolari o soggiornanti settimanali).

La SECO ha così risposto

il 15 gennaio 2007:

" (...)

Secondo la cifra marginale L31 della circolare sui provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro (PML) «non è possibile combinare gli SPSS con

gli assegni di formazione (AFO)».

Infatti, l'obiettivo degli SPSS è di favorire la mobilità

geografica degli assicurati che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella

loro regione di domicilio e che, per evitare la disoccupazione, hanno accettato

di lavorare al di fuori di questa regione.

Nella fattispecie, il signor RI 1 beneficia già di AFO che

intendono permettere agli assicurati che hanno almeno 30 anni di acquisire una

formazione di base o adattare la loro formazione alle esigenze del mercato del

lavoro. Non possono tuttavia essere concessi in correlazione con un altro PML.

Non condividiamo il parere del TCA di Lugano espresso nella

sentenza del 21 agosto 2006 che rileva che «si potrebbe ipotizzare di

paragonare la situazione degli assicurati aventi diritto ad assegni di

formazione con quella afferente ad assicurati beneficiari di assegni per il

periodo di introduzione (API) ai sensi dell'art. 65 segg. LADI dove ammettiamo

il cumulo con i sussidi di pendolare».

Secondo la cifra L29 della circolare PML è possibile combinare gli

SPSS con gli API. Questi due provvedimenti hanno uno scopo comune che è di

incoraggiare con sussidi la concessione di un impiego definitivo.

Infatti, è possibile che alcuni assicurati si vedano proporre

un'occupazione adeguata tramite gli API al di fuori della loro regione di

domicilio. Per incoraggiarli ad accettare tale occupazione, diamo a loro la

possibilità di beneficiare anche degli SPSS. Inoltre, il destinatario diretto

degli API è il datore di lavoro e non l'assicurato, allorché con il pagamento

degli AFO l'assicurato riceve un importo globale destinato a coprire i suoi

bisogni durante la sua formazione.

Secondo la cifra L31 della circolare PML «non è possibile

combinare gli AFO con gli SPSS». A nostro parere non è possibile combinare

questi due provvedimenti perchè non perseguono lo stesso obiettivo. Infatti,

l'obiettivo degli AFO è di acquisire una formazione di base o adattare la

formazione alle esigenze del mercato del lavoro e non di trovare un'occupazione

adeguata come per gli SPSS." (Doc. 7)

Come appena esposto, nella

precedente sertenza, questo Tribunale non si è pronunciato sul tema ma ha

semplicemente attirato l'attenzione sul fatto che, durante l'apprendistato, l'assicurato

riceve un salario per cui si potrebbe ipotizzare di paragonare la sua

situazione a quella di coloro che ottengono gli assegni per il periodo di introduzione.

Secondo il TCA la risposta

data dal SECO all'amministrazione ha evidenziato in modo convincente come, a

differenza degli assegni per il periodo di introduzione, gli assegni di

formazione perseguono uno scopo formativo, ciò che giustifica la differenza di

trattamento (e cioè l'impossibilità del cumulo nella seconda ipotesi).

La dottrina condivide

questa impostazione.

Infatti, Rubin

("L'assurance-chômage". Ed. Schultess 2006, pag. 650) sottolinea che:

"

Le remboursement des frais occasionnés par la

participation à une mesure de formation et d'emploi exclut assurément un

cumul (v. les art. 85 et 96a OADI.

On ajoutera que les art. 68 ss LACI ne

s'appliquent que lorsqu'il y a conclusion d'un contrat de travail au sens des

art. 319 ss CO, à l'exclusion cependant des contrats d'apprentissage (ch.

7.5.3

). Aucun cumul n'est dès lors possible en cas de versement de l'allocation

de formation."

Queste considerazioni

possono essere fatte proprie dal TCA.

La citata direttiva del

SECO va pertanto ritenuta conforme alla legge.

Di conseguenza la decisione

su opposizione del 21 marzo 2007 (alla quale è stata puntualmente applicata

l'istruzione del SECO) deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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