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Decisione

38.2007.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 agosto 2007Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

1.3. Nella sua

risposta del 1° giugno 2007 l'amministrazione propone di respingere il ricorso

sottolineando che decisivo è il breve tempo a disposizione per il mercato del

lavoro dopo la reiscrizione dell'assicurato per il collocamento (cfr. Doc.

III).

1.4. In uno

scritto dell'8 giugno 2007 il padre dell'assicurato ha rilevato che, nella

risposta di causa, l'amministrazione non ha menzionato che il ricorrente è

stato autorizzato a frequentare un corso dal 28 agosto 2006 al 27 dicembre 2006

a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Doc. V + 1 e 2).

Il 3

luglio 2007 il Presidente del TCA ha chiesto al consulente del personale

dell'URC di __________ per quale motivo l'assicurato è stato autorizzato a

frequentare tale corso (cfr. Doc. VII).

Il 4

luglio 2007 __________ ha risposto che il corso per il conseguimento della

patente categoria "C" era stato concesso in base alla precisa

richiesta della ditta __________ di __________ in cambio dell'assunzione a

tempo indeterminato (cfr. Doc. VIII).

Il 5

luglio 2007 (cfr. Doc. IX) e il 10 luglio 2007 (cfr. Doc. XI) le parti hanno

confermato le rispettive posizioni.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle

prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l'assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al

collocamento dal 5 febbraio 2007 fino all'inizio della scuola reclute (29 marzo

2007).

In tale

contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14

del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728

segg.).

Il nuovo

tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato le condizioni necessarie per

poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la

giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.

Infatti,

secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,

"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione

il nuovo testo, in vigore dal

1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di

reintegrazione".

Inoltre, nel Messaggio

concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15

LADI, ha rilevato che:

"

Art. 15 Idoneità

al collocamento

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la

disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di

accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in

materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a

un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc.

E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al

collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se

l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta

di partecipare a un provvedimento isolato.

E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di

reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di

consulenza e di controllo)."

(cfr. FF N 23 del 12 giugno

2001, pag. 2002

2.3. Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.

265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e

DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer

"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,

Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005

nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.

101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.

222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;

DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.

135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA

1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;

DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo

(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un

assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la

sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C

245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a

pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA

1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26;

per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n.

10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità

Considerandi

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico

(cfr.

Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

2.4

In una

sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del

TCA, il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che

era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire

per un perfezionamento linguistico all'estero.

In

un'altra sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una

decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che

aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul

mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima

dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare rilevato:

"

Ad ogni modo si osserva che anche nel merito

l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento,

questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che

a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo

per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al

collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5° e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V

520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la

collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto

settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre

mesi e mezzo)."

In una

sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa

conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del

lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare

un perfezionamento linguistico.

In una

sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 il TFA ha stabilito che un assicurato,

iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è

stato dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15

marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio

2004.

(visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare

nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto

inidoneo al collocamento.

L'Alta

Corte si è in particolare così espressa:

"

2.1

Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf

die Rechtsprechung erwogen, dass zufolge der Umdisposition in Form der

Nachrekrutierung am 13. Februar 2004 die Vermittlungsfähigkeit ab diesem

Zeitpunkt bis zum Beginn der Rekrutenschule am 15. März 2004 unter der Annahme

zu prüfen sei, der Versicherte hätte die betreffende Disposition bereits vor

oder spätestens bei der Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung

getroffen, wohingegen die Vermittlungsfähigkeit bis zum Zeitpunkt der

Nachrekrutierung in der Annahme zu prüfen sei, der Beschwerdegegner hätte die

Rekrutenschule - wie ursprünglich geplant - erst im Sommer 2005 absolviert. Im

Gegensatz zum AWA bejahte das kantonale Gericht daher die Vermittlungsfähigkeit

bis zum 13. Februar 2004 mit der Begründung, der Zeitraum von rund 18 Monaten

bis im Sommer 2005, während welchem der Versicherte der Arbeitsvermittlung zur

Verfügung gestanden wäre, begründe keine Vermittlungsunfähigkeit. Für die Zeit

nach der Nachrekrutierung bis zum Beginn der Rekrutenschule hingegen sei die

Vermittlungsfähigkeit auch unter der Hypothese, der Beginn der Rekrutenschule

am 15. März 2004 sei für den Beschwerdegegner bereits am 15. Dezember 2003

festgestanden, zu verneinen, da die konkreten Aussichten, in der zur Verfügung

stehenden Zeit von rund 13 Wochen eine qualifizierte Tätigkeit als

kaufmännischer Angestellter zu finden, äusserst gering seien.

Auf die sorgfältigen und überzeugenden Erwägungen

kann verwiesen werden.

(...)

2.3

Dementsprechend kann auch im vorliegenden

Fall - wie dies die Vorinstanz korrekt erwogen hat - die Umdisposition erst auf

die Vermittlungsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt einen Einfluss haben. Dabei

erstreckt sich die Prüfung der konkreten Aussichten, in der zur Verfügung

stehenden Zeit angestellt zu werden, zugunsten des Versicherten auf die gesamte

Zeitspanne ab Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung bis Beginn der

Rekrutenschule, nicht

nur auf die Zeit ab Umdisposition bis Beginn der

Rekrutenschule, was unter den konkreten Umständen jedoch die Vermittlungsfähigkeit

ab dem Zeitpunkt der Nachrekrutierung trotzdem nicht zu begründen vermag. Für

den Zeitraum bis 13. Februar 2004 ist die Vermittlungsfähigkeit mit dem

kantonalen Gericht indessen zu bejahen. Vor der

Nachrekrutierung war einerseits ungewiss, ob der

Beschwerdegegner überhaupt militärdiensttauglich

sei, und andrerseits - bejahendenfalls - wann er in die Rekrutenschule

einrücken müsste. Insofern kann für diese Periode nicht von einer anderweitigen

Disposition auf einen bestimmten Termin und einer daraus resultierenden (zu)

kurzen Zeit für eine neue Beschäftigung ausgegangen werden. Allfällige

ungenügende Arbeitsbemühungen sodann wären - wie dies die Vorinstanz ebenfalls

korrekt darlegt -mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu sanktionieren."

Infine, in una sentenza C

169/06 del 9 marzo 2007, il Tribunale federale ha negato l'idoneità al

collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro per soli due

mesi, argomentando:

"

Erschwerend war insbesondere, dass die Monate

Juli und August für kaufmännische Tätigkeiten - nicht wie beispielsweise für

das Gastgewerbe - typische Ferienmonate sind (vgl. auch den nicht publizierten Teil

der E. 3b des Urteils BGE 126 V 520). Daran vermag nichts zu ändern, dass die Versicherte ab 27. Juni

2005.

eine befristete Stelle gefunden hat, denn angesichts der damaligen Lage

auf dem Arbeitsmarkt konnte - wie das kantonale Gericht dargelegt hat - bei

prospektiver Beurteilung nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer

Anstellung ausgegangen werden, sondern musste eine solche als Glücksfall

bezeichnet werden."

2.5

In una direttiva pubblicata

nella Prassi LADI 2006 / 29 la Segreteria di Stato dell'economica (SECO) si è

così espressa:

" L'assicurato

che, all'inizio della disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato

del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve poiché ha pianificato il

proprio tempo a partire da una determinata data (p.es. prima di un viaggio

all'estero, del ritorno definitivo al proprio Paese per uno straniero, del

servizio militare o di una formazione oppure se l'assicurato si lancerà in

un'attività indipendente, ecc.) non è in genere idoneo al collocamento, poiché

le possibilità di essere assunto sono troppo esigue.

Se l'assicurato è disponibile durante almeno tre mesi, egli è

considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a tre

mesi, l'idoneità al collocamento può eccezionalmente essere riconosciuta a un

assicurato se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e della

flessibilità dell'assicurato (p. es. se è disposto a esercitare un'attività al

di fuori della professione appresa e ad accettare occupazioni temporanee), egli

ha presumibilmente qualche possibilità di trovare un impiego."

Questa direttiva è stata

ripresa nella Circolare relativa all'indennità di disoccupazione in vigore dal

1° gennaio 2007, marginale B 227 nella quale la SECO ha inoltre rilevato:

"

Si un assuré se retire du marché du travail pendant

qu'il perçoit l'indemnité de chômage parce qu'il a disposé de son temps

autrement à partir d'une certaine date, par exemple pour se rendre

définitivement à l'étranger ou accomplir son service militaire, il convient

d'examiner son aptitude au placement de la même manière que s'il avait annoncé

cette circonstance en s'inscrivant au chômage. Dans ce cas, on tiendra copte de

la durée entière du chômage et non pas seulement du temps qu'il lui reste avant

se désinscription du chômage."

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).

2.6

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti che dopo essersi annunciato in disoccupazione il 13 giugno

2006.

(cfr. Doc. 18/11-12) l'assicurato il 15 luglio 2006 ha iniziato

un'attività lucrativa a tempo pieno come operaio specializzato al soccorso

stradale di veicoli leggeri e pesanti presso la ditta __________ (Doc. 19).

Di conseguenza,

trattandosi di un lavoro adeguato ai sensi dell'art. 16 LADI, l'assicurato è

stato stralciato dalle persone in cerca di impiego con effetto al 14 luglio

2006.

(cfr. Doc. 18/7). Da quel momento egli non era infatti più disoccupato.

RI 1 si è reiscritto in

disoccupazione a partire dal 5 febbraio 2007 (cfr. Doc. 18/5) dopo che il

precedente rapporto di lavoro si è concluso il 31 gennaio 2007 (cfr. Doc. A3)

Secondo questo Tribunale

questa reiscrizione deve essere considerata come una nuova iscrizione (cfr. SVR

2000.

ALV Nr. 1: "bei der erstmaligen oder einer weiterer (kontrollierten) Anmeldung

zum Taggeldbezug").

Ora, in considerazione del

fatto che l'assicurato, da quel momento fino all'inizio della scuola reclute,

aveva soltanto un mese e mezzo a disposizione del mercato del lavoro, a ragione

la Sezione del lavoro alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr.

consid. 2.4) e della direttiva della SECO (cfr. consid. 2.5) l'ha dichiarato

inidoneo al collocamento.

La possibilità di reperire

un impiego nella professione di riparatore d'auto o in altre attività (cfr.

Doc. 9) per un così breve periodo era infatti estremamente limitata.

La decisione su

opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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