38.2007.27
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27 agosto 2007Italiano17 min
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Numero d'incarto:
38.2007.27
Data decisione, Autorità:
27.08.2007, TCA
Titolo:
Inidoneità al collocamento: il breve tempo a disposizione del mercato del lavoro tra la reiscrizione dell'assicurato per il collocamento e l'inizio della scuola reclute limita eccessivamente le possibilità di essere assunto da un datore di lavoro.
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
art. 16 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.27
DC/sc
Lugano
27 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso dell'8 maggio 2007 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 maggio
2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 3 maggio 2007 la Sezione del lavoro, Ufficio
giuridico, ha confermato la propria decisione del 13 marzo 2007 con la quale ha
ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento in quanto il breve tempo a disposizione
del mercato del lavoro tra la sua reiscrizione per il collocamento e l'inizio
della scuola reclute limitava eccessivamente le possibilità di essere assunto
da un potenziale datore di lavoro (cfr. Doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al
TCA.
Egli
sottolinea di essersi annunciato in disoccupazione al termine
dell'apprendistato nel giugno del 2006 e di avere reperito un posto di lavoro
nel corso del mese di luglio 2006 (con l'obiettivo, fissato dal datore di
lavoro, di ottenere la patente di guida C + E).
L'assicurato
rileva inoltre di avere frequentato un corso per la scuola guida a spese
dell'assicurazione contro la disoccupazio-ne, ma di non avere ottenuto la
patente.
Di conseguenza
egli ha accettato una modifica del contratto di lavoro nel senso che il
rapporto di lavoro si è concluso il 31 gennaio 2007.
Alla luce
di questi fatti l'assicurato ritiene di non rientrare nella categoria delle
persone che si sono messe a disposizione del mercato del lavoro per pochi mesi
prima di iniziare un periodo di servizio militare.
Egli
chiede di conseguenza di poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione
(Doc. I).
Fatti
1.3. Nella sua
risposta del 1° giugno 2007 l'amministrazione propone di respingere il ricorso
sottolineando che decisivo è il breve tempo a disposizione per il mercato del
lavoro dopo la reiscrizione dell'assicurato per il collocamento (cfr. Doc.
III).
1.4. In uno
scritto dell'8 giugno 2007 il padre dell'assicurato ha rilevato che, nella
risposta di causa, l'amministrazione non ha menzionato che il ricorrente è
stato autorizzato a frequentare un corso dal 28 agosto 2006 al 27 dicembre 2006
a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Doc. V + 1 e 2).
Il 3
luglio 2007 il Presidente del TCA ha chiesto al consulente del personale
dell'URC di __________ per quale motivo l'assicurato è stato autorizzato a
frequentare tale corso (cfr. Doc. VII).
Il 4
luglio 2007 __________ ha risposto che il corso per il conseguimento della
patente categoria "C" era stato concesso in base alla precisa
richiesta della ditta __________ di __________ in cambio dell'assunzione a
tempo indeterminato (cfr. Doc. VIII).
Il 5
luglio 2007 (cfr. Doc. IX) e il 10 luglio 2007 (cfr. Doc. XI) le parti hanno
confermato le rispettive posizioni.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l'assicurato deve essere o meno ritenuto idoneo al
collocamento dal 5 febbraio 2007 fino all'inizio della scuola reclute (29 marzo
2007).
In tale
contesto va ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza
revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14
del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg., RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728
segg.).
Il nuovo
tenore dell'art. 15 cpv. 1 LADI non ha modificato le condizioni necessarie per
poter considerare un assicurato idoneo al collocamento e quindi la
giurisprudenza sviluppata in precedenza mantiene tutta la sua validità.
Infatti,
secondo l'art. 15 cpv. 1 LADI, nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2003,
"Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata". A questa formulazione
il nuovo testo, in vigore dal
1° luglio 2003, aggiunge solo "(…) e a partecipare a provvedimenti di
reintegrazione".
Inoltre, nel Messaggio
concernente la revisione della legge federale sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, il Consiglio federale, circa l'art. 15
LADI, ha rilevato che:
"
Art. 15 Idoneità
al collocamento
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’idoneità al collocamento comporta in particolare anche la
disponibilità dell’assicurato a essere collocato, vale a dire la sua volontà di
accettare un lavoro adeguato e di seguire le istruzioni degli organi dell’AD in
materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a
un programma di lavoro temporaneo (PLT) ecc.
E' pertanto decisivo il comportamento dell’assicurato. L’idoneità al
collocamento che è stata negata può quindi essere nuovamente ottenuta se
l’assicurato modifica radicalmente il suo comportamento e non solo se accetta
di partecipare a un provvedimento isolato.
E' quanto intende esprimere la nuova nozione di «provvedimenti di
reintegrazione» che comprende tutti i provvedimenti (compresi i colloqui di
consulenza e di controllo)."
(cfr. FF N 23 del 12 giugno
2001, pag. 2002
2.3. Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
L'idoneità
al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag.
265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e
DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer
"Die Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag,
Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA del 3 gennaio 2005
nella causa T., C 119/04; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag.
101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag.
222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54;
DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag.
135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA
1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101;
DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo
(cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un
assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la
sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (STFA del 10 febbraio 2005 nella causa M., C
245/04; STFA del 3 gennaio 2005 nella causa T., C 119/04; DLA 1998 consid. 3a
pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF 120 V 388, DLA
1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986 n. 21 e n. 26;
per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2; DLA 1982 n.
10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
Considerandi
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico
(cfr.
Stauffer, op. cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di
conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato
(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V
395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale
217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz", Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
2.4
In una
sentenza C 215/97 del 29 aprile 1998, confermando il precedente giudizio del
TCA, il TFA ha negato l’idoneità al collocamento nel caso di un assicurato che
era disponibile per il mercato del lavoro per soli due mesi prima di partire
per un perfezionamento linguistico all'estero.
In
un'altra sentenza C 236/05 del 10 novembre 2005 il TFA ha confermato una
decisione del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che
aveva seguito un corso di tedesco in Germania e che era stato disponibile sul
mercato del lavoro soltanto per un breve periodo di circa un mese prima
dell'inizio del corso. L'Alta ha in particolare rilevato:
"
Ad ogni modo si osserva che anche nel merito
l'atto sottoposto a questo Tribunale risulta comunque sprovvisto di fondamento,
questa Corte avendo già avuto modo di stabilire che una persona assicurata che
a causa di impegni prestabiliti risulta disponibile sul mercato del lavoro solo
per un periodo limitato, non può di regola essere considerata idonea al
collocamento (DTF 123 V 217 consid. 5° e riferimento; cfr. inoltre DTF 126 V
520, nel cui ambito si è pure trattato di esaminare - e negare - la
collocabilità di un assicurato annunciatosi al collocamento poco più di otto
settimane prima di un periodo di formazione presso una scuola di lingue di tre
mesi e mezzo)."
In una
sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il TFA è arrivato alla stessa
conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del
lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare
un perfezionamento linguistico.
In una
sentenza C 37/05 del 6 luglio 2005 il TFA ha stabilito che un assicurato,
iscrittosi per il collocamento il 15 dicembre 2003 e che il 13 febbraio 2004 è
stato dichiarato abile al servizio ed ha poi iniziato la scuola reclute il 15
marzo 2004, doveva essere ritenuto idoneo al collocamento fino al 13 febbraio
2004.
(visto che in un primo tempo aveva pensato di svolgere il servizio miliare
nell'estate 2005). Per il periodo successivo egli doveva invece essere ritenuto
inidoneo al collocamento.
L'Alta
Corte si è in particolare così espressa:
"
2.1
Das kantonale Gericht hat unter Hinweis auf
die Rechtsprechung erwogen, dass zufolge der Umdisposition in Form der
Nachrekrutierung am 13. Februar 2004 die Vermittlungsfähigkeit ab diesem
Zeitpunkt bis zum Beginn der Rekrutenschule am 15. März 2004 unter der Annahme
zu prüfen sei, der Versicherte hätte die betreffende Disposition bereits vor
oder spätestens bei der Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung
getroffen, wohingegen die Vermittlungsfähigkeit bis zum Zeitpunkt der
Nachrekrutierung in der Annahme zu prüfen sei, der Beschwerdegegner hätte die
Rekrutenschule - wie ursprünglich geplant - erst im Sommer 2005 absolviert. Im
Gegensatz zum AWA bejahte das kantonale Gericht daher die Vermittlungsfähigkeit
bis zum 13. Februar 2004 mit der Begründung, der Zeitraum von rund 18 Monaten
bis im Sommer 2005, während welchem der Versicherte der Arbeitsvermittlung zur
Verfügung gestanden wäre, begründe keine Vermittlungsunfähigkeit. Für die Zeit
nach der Nachrekrutierung bis zum Beginn der Rekrutenschule hingegen sei die
Vermittlungsfähigkeit auch unter der Hypothese, der Beginn der Rekrutenschule
am 15. März 2004 sei für den Beschwerdegegner bereits am 15. Dezember 2003
festgestanden, zu verneinen, da die konkreten Aussichten, in der zur Verfügung
stehenden Zeit von rund 13 Wochen eine qualifizierte Tätigkeit als
kaufmännischer Angestellter zu finden, äusserst gering seien.
Auf die sorgfältigen und überzeugenden Erwägungen
kann verwiesen werden.
(...)
2.3
Dementsprechend kann auch im vorliegenden
Fall - wie dies die Vorinstanz korrekt erwogen hat - die Umdisposition erst auf
die Vermittlungsfähigkeit ab diesem Zeitpunkt einen Einfluss haben. Dabei
erstreckt sich die Prüfung der konkreten Aussichten, in der zur Verfügung
stehenden Zeit angestellt zu werden, zugunsten des Versicherten auf die gesamte
Zeitspanne ab Anmeldung zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung bis Beginn der
Rekrutenschule, nicht
nur auf die Zeit ab Umdisposition bis Beginn der
Rekrutenschule, was unter den konkreten Umständen jedoch die Vermittlungsfähigkeit
ab dem Zeitpunkt der Nachrekrutierung trotzdem nicht zu begründen vermag. Für
den Zeitraum bis 13. Februar 2004 ist die Vermittlungsfähigkeit mit dem
kantonalen Gericht indessen zu bejahen. Vor der
Nachrekrutierung war einerseits ungewiss, ob der
Beschwerdegegner überhaupt militärdiensttauglich
sei, und andrerseits - bejahendenfalls - wann er in die Rekrutenschule
einrücken müsste. Insofern kann für diese Periode nicht von einer anderweitigen
Disposition auf einen bestimmten Termin und einer daraus resultierenden (zu)
kurzen Zeit für eine neue Beschäftigung ausgegangen werden. Allfällige
ungenügende Arbeitsbemühungen sodann wären - wie dies die Vorinstanz ebenfalls
korrekt darlegt -mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu sanktionieren."
Infine, in una sentenza C
169/06 del 9 marzo 2007, il Tribunale federale ha negato l'idoneità al
collocamento ad un'assicurata disponibile sul mercato del lavoro per soli due
mesi, argomentando:
"
Erschwerend war insbesondere, dass die Monate
Juli und August für kaufmännische Tätigkeiten - nicht wie beispielsweise für
das Gastgewerbe - typische Ferienmonate sind (vgl. auch den nicht publizierten Teil
der E. 3b des Urteils BGE 126 V 520). Daran vermag nichts zu ändern, dass die Versicherte ab 27. Juni
2005.
eine befristete Stelle gefunden hat, denn angesichts der damaligen Lage
auf dem Arbeitsmarkt konnte - wie das kantonale Gericht dargelegt hat - bei
prospektiver Beurteilung nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit von einer
Anstellung ausgegangen werden, sondern musste eine solche als Glücksfall
bezeichnet werden."
2.5
In una direttiva pubblicata
nella Prassi LADI 2006 / 29 la Segreteria di Stato dell'economica (SECO) si è
così espressa:
" L'assicurato
che, all'inizio della disoccupazione, può mettersi a disposizione del mercato
del lavoro soltanto per un periodo relativamente breve poiché ha pianificato il
proprio tempo a partire da una determinata data (p.es. prima di un viaggio
all'estero, del ritorno definitivo al proprio Paese per uno straniero, del
servizio militare o di una formazione oppure se l'assicurato si lancerà in
un'attività indipendente, ecc.) non è in genere idoneo al collocamento, poiché
le possibilità di essere assunto sono troppo esigue.
Se l'assicurato è disponibile durante almeno tre mesi, egli è
considerato idoneo al collocamento. In caso di disponibilità inferiore a tre
mesi, l'idoneità al collocamento può eccezionalmente essere riconosciuta a un
assicurato se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e della
flessibilità dell'assicurato (p. es. se è disposto a esercitare un'attività al
di fuori della professione appresa e ad accettare occupazioni temporanee), egli
ha presumibilmente qualche possibilità di trovare un impiego."
Questa direttiva è stata
ripresa nella Circolare relativa all'indennità di disoccupazione in vigore dal
1° gennaio 2007, marginale B 227 nella quale la SECO ha inoltre rilevato:
"
Si un assuré se retire du marché du travail pendant
qu'il perçoit l'indemnité de chômage parce qu'il a disposé de son temps
autrement à partir d'une certaine date, par exemple pour se rendre
définitivement à l'étranger ou accomplir son service militaire, il convient
d'examiner son aptitude au placement de la même manière que s'il avait annoncé
cette circonstance en s'inscrivant au chômage. Dans ce cas, on tiendra copte de
la durée entière du chômage et non pas seulement du temps qu'il lui reste avant
se désinscription du chômage."
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
2.6
Nella presente fattispecie
risulta dagli atti che dopo essersi annunciato in disoccupazione il 13 giugno
2006.
(cfr. Doc. 18/11-12) l'assicurato il 15 luglio 2006 ha iniziato
un'attività lucrativa a tempo pieno come operaio specializzato al soccorso
stradale di veicoli leggeri e pesanti presso la ditta __________ (Doc. 19).
Di conseguenza,
trattandosi di un lavoro adeguato ai sensi dell'art. 16 LADI, l'assicurato è
stato stralciato dalle persone in cerca di impiego con effetto al 14 luglio
2006.
(cfr. Doc. 18/7). Da quel momento egli non era infatti più disoccupato.
RI 1 si è reiscritto in
disoccupazione a partire dal 5 febbraio 2007 (cfr. Doc. 18/5) dopo che il
precedente rapporto di lavoro si è concluso il 31 gennaio 2007 (cfr. Doc. A3)
Secondo questo Tribunale
questa reiscrizione deve essere considerata come una nuova iscrizione (cfr. SVR
2000.
ALV Nr. 1: "bei der erstmaligen oder einer weiterer (kontrollierten) Anmeldung
zum Taggeldbezug").
Ora, in considerazione del
fatto che l'assicurato, da quel momento fino all'inizio della scuola reclute,
aveva soltanto un mese e mezzo a disposizione del mercato del lavoro, a ragione
la Sezione del lavoro alla luce della giurisprudenza federale citata (cfr.
consid. 2.4) e della direttiva della SECO (cfr. consid. 2.5) l'ha dichiarato
inidoneo al collocamento.
La possibilità di reperire
un impiego nella professione di riparatore d'auto o in altre attività (cfr.
Doc. 9) per un così breve periodo era infatti estremamente limitata.
La decisione su
opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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