Lexipedia

Decisione

38.2007.28

Negata richiesta di prolungamento di periodo di lavoro ridotto: nel caso concreto l'oscillazione della cifra d'affari rientra nel normale rischio aziendale.

8 agosto 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i clienti effettueranno in tempi brevi nuove ordinazioni che vi permetteranno

di lavorare a pieno regime o che troverete nuovi sbocchi sul mercato"

(cfr. Doc. 5).

Contro questa

decisione la ditta ha inoltrato una tempestiva opposizione (cfr. Doc. 4).

Dopo

avere chiesto (cfr. Doc. 3) ed ottenuto (cfr. Doc. 2) ulteriore documentazione,

la Sezione del lavoro il 24 aprile 2007 ha respinto l'opposizione in quanto,

nel periodo da marzo ad agosto 2007, la ditta registrerebbe un aumento anziché

un calo del fatturato rispetto al quadriennio precedente (cfr. Doc. 1).

1.3. Contro la

decisione su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel

quale ha in particolare rilevato:

" (...)

¡ La documentazione da noi presentata prova che le attività di

promozione e vendita sul mercato sono continuate costantemente. Infatti ci

ritroviamo una discreta quantità di offerte senza una decisione negativa,

quindi aperte, cosa che ci permette di affermare che i tempi di decisione per

l'acquisto di Software si sono allungati, ma anche che la diminuzione della

cifra d'affari è temporanea.

¡ A fronte delle offerte aperte possiamo fare delle ipotesi di

sblocco delle decisioni di acquisti degli interessati e prevedere che entro

fine anno alcune di esse si tramuteranno in ordinazioni, ed ecco la nostra

previsione di aumento della cifra d'affari.

¡ Nonostante ciò, al momento attuale queste decisioni d'acquisto

da parte degli interessati non ci sono, ecco perché abbiamo il reparto di

consulenza e sviluppo Software (due persone) non a pieno regime e che, quindi,

necessita di un ulteriore periodo di orario ridotto.

¡ A sostegno di ciò possiamo consegnare nuovi dati più sicuri in

quanto non di previsione ma certi. Per quanto riguarda il progetto "__________"

di cui avevamo previsto la realizzazione in giugno 2007, abbiamo ricevuto una

lettera da parte dell'interessato che ci comunica di dover sospendere la

decisione fin dopo il mese di giugno. Ciò che significa una realizzazione

(tenendo conto dei tempi di pianificazione e preparazione) non prima dei mesi

di settembre/ottobre. Inoltre nel frattempo è passato anche il mese di aprile e

possiamo pertanto correggere la previsione di fatturato anche per questo mese.

Dopo le dovute correzioni del caso otteniamo la seguente tabella per la cifra

d'affari:

§ Marzo 2007 35'792.07

§ Aprile 2007 9'646.34

§ Maggio 2007 34'500.00

§ Giugno 2007 35'345.00

§ Luglio 2007 13'800.00

§ Agosto 2007 20'096.00

¡ Se non è

possibile ottenere questo periodo di orario ridotto per il nostro reparto di

consulenza e sviluppo Software, non potremo superare con le nostre forze il periodo

che intercorre all'entrata di nuove ordinazioni, e saremo costretti ad operare

ulteriori tagli al personale. (...)" (Doc. I)

1.4. Nella sua risposta del 5

giugno 2007 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e sottolinea

che la ditta dopo avere in un primo tempo fornito dei dati che dimostravano un

aumento della cifra d'affari, soltanto tre settimane dopo ha fornito importi

che differiscono sensibilmente senza specificare il motivo di tali mutamenti

(cfr. Doc. III).

1.5. L'11 giugno 2007 la

ricorrente ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale ha in particolare

rilevato:

" (...)

A questo punto

abbiamo ritenuto nuovamente di dover ricorrere contro la decisione, in quanto il tempo passava inesorabile, le situazioni cambiavano ed anche le

pur rosee previsioni di cifra d'affari fatte

per i mesi di luglio ed agosto furono puntualmente disattese. Infatti in data

23 aprile 2007 la ditta __________ di __________

ci ha comunicato di voler spostare di ulteriori due mesi la decisione e la pianificazione

dell'acquisto ed installazione del nostro Software. A pochi giorni di distanza

anche la ditta __________ di __________ ci comunica

(durante una visita del ns. venditore) di voler attendere il mese di agosto per

pianificare l'acquisto del Software con più calma. Purtroppo proprio questi due progetti erano quelli

che avevamo previsto di effettuare nei mesi di luglio ed agosto. Oggigiorno le aziende tendono

ad adattarsi velocemente alle diverse situazioni interne ed esterne dando la priorità al servizio alla

clientela più che all'organizzazione

interna. Come accennato il tempo passa e le situazioni cambiano molto più velocemente di quello che si può

pensare, anche nella spazio di sole tre settimane ci si può trovare con una situazione diversa da quella che si può

ragionevolmente prevedere. Infatti, nel caso

specifico, avevamo previsto una cifra d'affari di ca. 26'784.- CHF

per la ditta __________ e 20'096.- CHF per la ditta __________.

Sommando il valore stimato dei

progetti otteniamo un totale di 46'880.- CHF che equivale alla somma delle differenze dei mesi di luglio ed

agosto di 46'850.- CHF dei dati presentati

tra le due opposizioni. (...)" (Doc V)

Il 15

giugno 2007 la ricorrente ha chiesto di poter esprimere oralmente le proprie

argomentazioni (cfr. Doc. VII).

Il 20

giugno 2007 la Sezione del lavoro si è riconfermata in quanto espresso nella

risposta di causa (cfr. Doc. IX).

1.6. Il 26 luglio

2007 si è tenuto un dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. Doc. XII).

1.7. Il 2 agosto

2007 la Sezione del lavoro ha inviato uno scritto al TCA (cfr. Doc. XIII) e ne

ha allegato uno della ricorrente (cfr. Doc. XIII 1).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1

della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni

(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio

2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H

212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10

ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;

STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999

nella causa C., I 623/98).

Nel

merito

2.2. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono

soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione

e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione

nell'AVS;

b. la perdita di

lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di

Considerandi

lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di

lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.4

Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. STF C 246/06 del 16 luglio 2007; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C

189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag.

53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA

1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120; G. Gerhards: "Kommentar zum

Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt

Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428).

Infatti,

la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA

del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000

pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA

1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.

119.

e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro

rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

Il

concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività

specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue

peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un

significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48,

1998.

no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117). (…)." (cfr. STF C 246/06 del

16.

luglio 2007; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004)

Nel

campo dell'edilizia la giurisprudenza ha avuto modo di precisare al

riguardo che differimenti di termini voluti dal committente o causati

eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate

dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui

l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle

conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6

settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).

In una

decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha stabilito che è

innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di

differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al

ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente,

dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.

In una

sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la

propria giurisprudenza ed ha rilevato:

"

Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung,

wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein

Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie Terminverschiebungen

auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen Gründen, die das mit

der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht zu verantworten hat,

im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf zurückzuführende Arbeitsausfall

ist somit betriebsüblich und deshalb nicht anrechenbar (ARV 1999

Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis ist auch bei einer

angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit verbundenen Risiko, dass

die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in

eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April 2001

C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter

Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar.

Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch

für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 E. 2b;

Urteil vom 4. Dezember 2003 C 8/03,

E. 3).

3.

Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und

Dispositivo

überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für

die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung

hat.

3.1 Was dagegen in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen

Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den

Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können,

weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006

storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine

Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von

Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die

Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf,

Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte

wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie

überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine

anrechenbaren Gründe, sind sie doch

betriebsüblich und können jede andere Firma der

Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf

die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate,

in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der

Geschäftstätigkeit zu

verzeichnen pflegt."

Nel caso

di una ditta operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha

stabilito che motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della

percentuale di sconto da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti

e l'aumento dei costi, rientrano nel normale rischio aziendale ed ha sottolineato

che:

"

(…)

Alla luce della crescente situazione

concorrenziale che notoriamente interessa il ramo dell'informatica,

dell'elettronica e della produzione e commercializzazione di prodotti correlati

è infatti indiscutibile che una perdita di lavoro per ragioni come quelle

avanzate dall'insorgente può di principio toccare nello stesso modo ogni datore

di lavoro di questo ramo e non può pertanto dirsi imprevedibile. La medesima,

non assumendo un carattere eccezionale o straordinario nella congiuntura attuale,

non è pertanto computabile, ma va di principio assunta dalla ditta interessata,

ove peraltro si rilevi che occorre evitare che l'intervento dell'assicurazione

contro la disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante una ridistribuzione

dei costi e dei redditi a carico delle aziende strutturalmente forti (cfr. DLA

1995 no. 20 pag. 120 consid. 2b). (…)"

(cfr. STFA del 30 agosto 1999 in re B. SA, C

115/99, consid. 2)

Nel

campo dell'editoria, il TFA ha stabilito che se un giornale fondato di

recente passa da un'edizione quotidiana a un'edizione settimanale, dopo un anno

e mezzo di esistenza, a causa di una cattiva situazione reddituale, la perdita

di lavoro che ne consegue non può essere esclusa dall'indennità per lavoro

ridotto per il solo motivo che è di natura strutturale e che non può pertanto

essere imputata a motivi economici ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI.

Tuttavia,

siccome la mancanza di redditività della nuova impresa era stata prevista e

presa in considerazione quale rischio aziendale normale, una valutazione errata

degli introiti pubblicitari non può che essere ritenuta parte integrante del

rischio aziendale normale di una nuova impresa (cfr. DLA 2000 pag. 53).

2.5. Questo

Tribunale ha stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del

caso concreto (in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale

nonché un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda della consistenza

della flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o

meno nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita

di lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é

computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo

di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai

lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante,

STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005

nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl,

38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24

marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 20 febbraio 2002 nella

causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA,

38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 17

gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169; STCA del 21 novembre 2000

nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA,

38.1999.177 e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa V.-V. & A., 38.1998.149).

Secondo

la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari

giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella

misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25%

rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata

una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più

nel normale rischio aziendale (cfr. STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA,

38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11

maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella

causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38

2002.183; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del

17 giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella

causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA,

38.2000.310; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del

4 gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella

causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA,

38.1998.134; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17

agosto 1998 nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T.

SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11

agosto 1997 nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P.,

38.1996.282; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).

2.6. Nella

presente fattispecie giustamente l'amministrazione nella decisione su

opposizione e in sede di udienza (cfr. Doc. XII) ha ammesso che la perdita di

lavoro subita dalla ditta è temporanea. Infatti, come ha recentemente ricordato

il Tribunale federale, in assenza di indizi concreti si deve partire dal presupposto

che una perdita di lavoro è transitoria (cfr. STF C 246/06 del 16 luglio 2007,

vedi pure: DTF 121 V 371 consid. 2a pag. 373).

Riguardo alle motivazioni

addotte nella decisione su opposizione (cfr. consid. 1.2) questo Tribunale

ricorda che secondo la giurisprudenza federale una cifra d'affari che aumenta o

che resta invariata non indica certo una diminuzione del lavoro ed esclude

l'assegnazione di indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 264/03 del 2

dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004).

In sede di dibattimento la

Sezione del lavoro ha riconosciuto che la verifica di questo aspetto, visto il

tempo trascorso dall'emanazione della decisione può avvenire sulla base dei

dati effettivi e non sulle previsioni (cfr. Doc. XII).

Ora, la cifra d'affari

realizzata dalla ditta nel periodo marzo-luglio 2007 e quella prevista per

agosto 2007 di complessivi fr. 168'844.65 è inferiore di circa il 15% rispetto

a quella realizzata nello stesso periodo nel quadriennio precedente (fr.

198'994.50, cfr. Doc. 6 punti 10 b e 10 d; Doc. 1 e Doc. XIII).

Ora, una tale oscillazione

della cifra di affari rientra nel normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.5).

Inoltre e soprattutto

questo Tribunale constata che la ditta ha giustificato l'introduzione del

lavoro ridotto con il differimento di importanti ordinazioni già decise (cfr.

Doc. 6 , punto 11 c e il verbale di udienza, pag. 3, doc. XII: "il signor __________

conferma che nel caso concreto, per quel che riguarda le ditte __________ e __________

si tratta di effettivi differimenti di lavori già concordati", Doc.

B1-B3).

Ora, anche questa

circostanza, secondo la giurisprudenza federale, rientra nel normale rischio

aziendale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4).

In simili condizioni questo

Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster