38.2007.28
Negata richiesta di prolungamento di periodo di lavoro ridotto: nel caso concreto l'oscillazione della cifra d'affari rientra nel normale rischio aziendale.
8 agosto 2007Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2007.28
Data decisione, Autorità:
08.08.2007, TCA
Titolo:
Negata richiesta di prolungamento di periodo di lavoro ridotto: nel caso concreto l'oscillazione della cifra d'affari rientra nel normale rischio aziendale.
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
RIFIUTO DI PRESTAZIONI
art. 31 LADI
art. 32 cpv. 1 LADI
art. 33 cpv. 1 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2007.28
dc/gm
Lugano
8 agosto 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 aprile
2007 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio giuridico, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 5
febbraio 2007 la RI 1, attiva nel campo dello sviluppo e della vendita di
prodotti software per l'industria tipografica, ha preannunciato per due dei
suoi quattro dipendenti e per una durata probabile dal 1° marzo 2007 al 1°
settembre 2007, periodo di lavoro ridotto al 50%, argomentando:
"
E' ancora in atto, nel ramo della grafica, un
riassetto delle strutture societarie e del parco macchine presso molte aziende
grafiche. Riteniamo che passato questo periodo di ristrutturazione si possa
passare ad un periodo di sviluppo degli strumenti gestionali ed
amministrativi." (Doc. 6 punto 11a)
Si
tratta sostanzialmente della richiesta di prolungamento di un periodo di lavoro
ridotto già concesso dal 1° settembre 2006 al 28 febbraio 2007 (cfr. Doc. 10).
1.2. Con
decisione del 23 febbraio 2007 la Sezione del lavoro, dopo avere constatato che
negli scorsi anni la ditta in questione aveva già beneficiato di prestazioni
analoghe, si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto sostenendo
che la perdita di lavoro non è probabilmente temporanea (cfr. art 31 cpv. 1
lett. d LADI), in quanto "dalla documentazione presentata non è emerso che
Fatti
i clienti effettueranno in tempi brevi nuove ordinazioni che vi permetteranno
di lavorare a pieno regime o che troverete nuovi sbocchi sul mercato"
(cfr. Doc. 5).
Contro questa
decisione la ditta ha inoltrato una tempestiva opposizione (cfr. Doc. 4).
Dopo
avere chiesto (cfr. Doc. 3) ed ottenuto (cfr. Doc. 2) ulteriore documentazione,
la Sezione del lavoro il 24 aprile 2007 ha respinto l'opposizione in quanto,
nel periodo da marzo ad agosto 2007, la ditta registrerebbe un aumento anziché
un calo del fatturato rispetto al quadriennio precedente (cfr. Doc. 1).
1.3. Contro la
decisione su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha in particolare rilevato:
" (...)
¡ La documentazione da noi presentata prova che le attività di
promozione e vendita sul mercato sono continuate costantemente. Infatti ci
ritroviamo una discreta quantità di offerte senza una decisione negativa,
quindi aperte, cosa che ci permette di affermare che i tempi di decisione per
l'acquisto di Software si sono allungati, ma anche che la diminuzione della
cifra d'affari è temporanea.
¡ A fronte delle offerte aperte possiamo fare delle ipotesi di
sblocco delle decisioni di acquisti degli interessati e prevedere che entro
fine anno alcune di esse si tramuteranno in ordinazioni, ed ecco la nostra
previsione di aumento della cifra d'affari.
¡ Nonostante ciò, al momento attuale queste decisioni d'acquisto
da parte degli interessati non ci sono, ecco perché abbiamo il reparto di
consulenza e sviluppo Software (due persone) non a pieno regime e che, quindi,
necessita di un ulteriore periodo di orario ridotto.
¡ A sostegno di ciò possiamo consegnare nuovi dati più sicuri in
quanto non di previsione ma certi. Per quanto riguarda il progetto "__________"
di cui avevamo previsto la realizzazione in giugno 2007, abbiamo ricevuto una
lettera da parte dell'interessato che ci comunica di dover sospendere la
decisione fin dopo il mese di giugno. Ciò che significa una realizzazione
(tenendo conto dei tempi di pianificazione e preparazione) non prima dei mesi
di settembre/ottobre. Inoltre nel frattempo è passato anche il mese di aprile e
possiamo pertanto correggere la previsione di fatturato anche per questo mese.
Dopo le dovute correzioni del caso otteniamo la seguente tabella per la cifra
d'affari:
§ Marzo 2007 35'792.07
§ Aprile 2007 9'646.34
§ Maggio 2007 34'500.00
§ Giugno 2007 35'345.00
§ Luglio 2007 13'800.00
§ Agosto 2007 20'096.00
¡ Se non è
possibile ottenere questo periodo di orario ridotto per il nostro reparto di
consulenza e sviluppo Software, non potremo superare con le nostre forze il periodo
che intercorre all'entrata di nuove ordinazioni, e saremo costretti ad operare
ulteriori tagli al personale. (...)" (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 5
giugno 2007 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e sottolinea
che la ditta dopo avere in un primo tempo fornito dei dati che dimostravano un
aumento della cifra d'affari, soltanto tre settimane dopo ha fornito importi
che differiscono sensibilmente senza specificare il motivo di tali mutamenti
(cfr. Doc. III).
1.5. L'11 giugno 2007 la
ricorrente ha inoltrato uno scritto al TCA nel quale ha in particolare
rilevato:
" (...)
A questo punto
abbiamo ritenuto nuovamente di dover ricorrere contro la decisione, in quanto il tempo passava inesorabile, le situazioni cambiavano ed anche le
pur rosee previsioni di cifra d'affari fatte
per i mesi di luglio ed agosto furono puntualmente disattese. Infatti in data
23 aprile 2007 la ditta __________ di __________
ci ha comunicato di voler spostare di ulteriori due mesi la decisione e la pianificazione
dell'acquisto ed installazione del nostro Software. A pochi giorni di distanza
anche la ditta __________ di __________ ci comunica
(durante una visita del ns. venditore) di voler attendere il mese di agosto per
pianificare l'acquisto del Software con più calma. Purtroppo proprio questi due progetti erano quelli
che avevamo previsto di effettuare nei mesi di luglio ed agosto. Oggigiorno le aziende tendono
ad adattarsi velocemente alle diverse situazioni interne ed esterne dando la priorità al servizio alla
clientela più che all'organizzazione
interna. Come accennato il tempo passa e le situazioni cambiano molto più velocemente di quello che si può
pensare, anche nella spazio di sole tre settimane ci si può trovare con una situazione diversa da quella che si può
ragionevolmente prevedere. Infatti, nel caso
specifico, avevamo previsto una cifra d'affari di ca. 26'784.- CHF
per la ditta __________ e 20'096.- CHF per la ditta __________.
Sommando il valore stimato dei
progetti otteniamo un totale di 46'880.- CHF che equivale alla somma delle differenze dei mesi di luglio ed
agosto di 46'850.- CHF dei dati presentati
tra le due opposizioni. (...)" (Doc V)
Il 15
giugno 2007 la ricorrente ha chiesto di poter esprimere oralmente le proprie
argomentazioni (cfr. Doc. VII).
Il 20
giugno 2007 la Sezione del lavoro si è riconfermata in quanto espresso nella
risposta di causa (cfr. Doc. IX).
1.6. Il 26 luglio
2007 si è tenuto un dibattimento davanti al Presidente del TCA (cfr. Doc. XII).
1.7. Il 2 agosto
2007 la Sezione del lavoro ha inviato uno scritto al TCA (cfr. Doc. XIII) e ne
ha allegato uno della ricorrente (cfr. Doc. XIII 1).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1
della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni
(cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio
2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H
212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10
ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999
nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
Considerandi
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I
surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3
Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo
di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,
di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e
ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in
giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per
lavoro temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato."
Scopo
delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi
aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il
Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia
delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.
1628-1643).
2.4
Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. STF C 246/06 del 16 luglio 2007; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C
189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag.
53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA
1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120; G. Gerhards: "Kommentar zum
Arbeitslosenversicherung (AVIG)", Ed. Paul Haupt
Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428).
Infatti,
la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e
devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA
del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000
pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA
1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.
119.
e 120).
Nella
citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il
precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro
rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con
opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere
eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità
per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,
1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,
pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla
società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione
dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla
giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili
dall'assicurazione contro la disoccupazione."
(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C
189/02)
Il
concetto di normalità deve essere definito con riferimento all'attività
specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener conto delle sue
peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità assume un
significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10 pag. 48,
1998.
no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117). (…)." (cfr. STF C 246/06 del
16.
luglio 2007; STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004)
Nel
campo dell'edilizia la giurisprudenza ha avuto modo di precisare al
riguardo che differimenti di termini voluti dal committente o causati
eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate
dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui
l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle
conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze (STFA inedita 6
settembre 1985 nella causa P.; STFA 12.10.88 nella causa O.C., inc. AD 214/87).
In una
decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA ha stabilito che è
innegabile che nell'edilizia le perdite di lavoro dovute alla necessità di
differire lavori a causa dell'insolvenza del committente, da un lato, e al
ritardo di un progetto in seguito ad una procedura d'opposizione pendente,
dall'altro, costituiscono rischi normali dell'azienda.
In una
sentenza C 237/06 del 6 marzo 2007 il Tribunale federale ha confermato la
propria giurisprudenza ed ha rilevato:
"
Gleiches gilt hinsichtlich der Rechtsprechung,
wonach Schwankungen in der Auftragslage im Jahresverlauf, insbesondere ein
Beschäftigungsrückgang im Winter - aber auch zu anderen Jahreszeiten - sowie Terminverschiebungen
auf Wunsch von Auftraggebern oder allenfalls aus anderen Gründen, die das mit
der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen nicht zu verantworten hat,
im Baugewerbe durchaus üblich sind. Der darauf zurückzuführende Arbeitsausfall
ist somit betriebsüblich und deshalb nicht anrechenbar (ARV 1999
Nr. 10 S. 51 E. 4a ). Diese Praxis ist auch bei einer
angespannten, rezessiven Wirtschaftslage und dem damit verbundenen Risiko, dass
die Möglichkeit, andere Aufträge vorzuziehen, nicht mehr oder nur in
eingeschränktem Masse besteht, anwendbar (Urteil vom 30. April 2001
C 244/99, E. 3a). Beschäftigungsschwankungen auf Grund verstärkter
Konkurrenzsituation stellen im Baugewerbe ein normales Betriebsrisiko dar.
Diese auf das Bauhauptgewerbe anwendbare Rechtsprechung gilt sinngemäss auch
für das Baunebengewerbe (ARV 1995 Nr. 20 S. 120 E. 2b;
Urteil vom 4. Dezember 2003 C 8/03,
E. 3).
3.
Das kantonale Gericht hat mit einlässlicher und
Dispositivo
überzeugender Begründung, auf die verwiesen wird, erkannt, dass die Firma für
die Monate Januar und Februar 2006 keinen Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung
hat.
3.1 Was dagegen in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragen wird, vermag zu keinem anderen
Ergebnis zu führen. Dies gilt insbesondere für die Argumentation, in den
Monaten Januar und Februar 2006 hätten keine Arbeiten ausgeführt werden können,
weil der Hauptauftraggeber den vorgesehenen Arbeitsbeginn im Januar 2006
storniert habe, sowie es sei im 3. und 4. Quartal 2005 eine
Konjunkturabschwächung eingetreten (Voranmeldung von
Kurzarbeit vom 21. Januar 2006). Die
Beschwerdeführerin macht somit Schwankungen der Auftragslage im Jahresverlauf,
Verschiebungen von Terminen durch Auftraggeber sowie die schlechte
wirtschaftliche Lage Ende Jahr geltend. Diese Umstände bilden - soweit sie
überhaupt gegeben sind - nach der erwähnten Rechtsprechung (E. 2) keine
anrechenbaren Gründe, sind sie doch
betriebsüblich und können jede andere Firma der
Branche gleichermassen treffen. Ferner bezogen sich die beiden Anmeldungen auf
die Zeitspanne Januar und Februar 2006. Sie fielen somit in die Wintermonate,
in welchen das Baugewerbe saisonbedingt ohnehin einen Rückgang der
Geschäftstätigkeit zu
verzeichnen pflegt."
Nel caso
di una ditta operante nel ramo dell'informatica, l'Alta Corte ha
stabilito che motivi quali il calo delle vendite, la diminuzione della
percentuale di sconto da parte del fornitore, le difficoltà di recupero crediti
e l'aumento dei costi, rientrano nel normale rischio aziendale ed ha sottolineato
che:
"
(…)
Alla luce della crescente situazione
concorrenziale che notoriamente interessa il ramo dell'informatica,
dell'elettronica e della produzione e commercializzazione di prodotti correlati
è infatti indiscutibile che una perdita di lavoro per ragioni come quelle
avanzate dall'insorgente può di principio toccare nello stesso modo ogni datore
di lavoro di questo ramo e non può pertanto dirsi imprevedibile. La medesima,
non assumendo un carattere eccezionale o straordinario nella congiuntura attuale,
non è pertanto computabile, ma va di principio assunta dalla ditta interessata,
ove peraltro si rilevi che occorre evitare che l'intervento dell'assicurazione
contro la disoccupazione ostacoli la concorrenza mediante una ridistribuzione
dei costi e dei redditi a carico delle aziende strutturalmente forti (cfr. DLA
1995 no. 20 pag. 120 consid. 2b). (…)"
(cfr. STFA del 30 agosto 1999 in re B. SA, C
115/99, consid. 2)
Nel
campo dell'editoria, il TFA ha stabilito che se un giornale fondato di
recente passa da un'edizione quotidiana a un'edizione settimanale, dopo un anno
e mezzo di esistenza, a causa di una cattiva situazione reddituale, la perdita
di lavoro che ne consegue non può essere esclusa dall'indennità per lavoro
ridotto per il solo motivo che è di natura strutturale e che non può pertanto
essere imputata a motivi economici ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI.
Tuttavia,
siccome la mancanza di redditività della nuova impresa era stata prevista e
presa in considerazione quale rischio aziendale normale, una valutazione errata
degli introiti pubblicitari non può che essere ritenuta parte integrante del
rischio aziendale normale di una nuova impresa (cfr. DLA 2000 pag. 53).
2.5. Questo
Tribunale ha stabilito che, dopo avere considerato tutte le circostanze del
caso concreto (in particolare la situazione del ramo e quella concorrenziale
nonché un'eventuale evoluzione strutturale), é solo a seconda della consistenza
della flessione della cifra d’affari che si può concludere se questa rientra o
meno nel normale rischio aziendale. Non a caso, per quanto attiene alla perdita
di lavoro, il legislatore federale ha stabilito che una perdita di lavoro é
computabile se é dovuta a motivi economici ed é inevitabile e per ogni periodo
di conteggio é di almeno il 10% delle ore di lavoro normalmente fornite dai
lavoratori dell’azienda (cfr. art. 32 cpv. 1 LADI, vedi inoltre, tra le tante,
STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA, 38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005
nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11 maggio 2004 nella causa H. Sagl,
38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24
marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38 2002.183; STCA del 20 febbraio 2002 nella
causa E. D.-L., 38.2001.160; STCA del 27 settembre 2001 nella causa C.C.L. SA,
38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA, 38.2000.310; STCA del 17
gennaio 2001 nella causa C.N.C. 2000 SA, 38.2000.169; STCA del 21 novembre 2000
nella B., 38.2000.26; STCA del 2 febbraio 2000 nella causa G.M. & Co. SA,
38.1999.177 e STCA del 7 gennaio 1999 nella causa V.-V. & A., 38.1998.149).
Secondo
la giurisprudenza del TCA, non tutte le oscillazioni della cifra d'affari
giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella
misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25%
rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata
una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più
nel normale rischio aziendale (cfr. STCA del 21 marzo 2005 nella causa R.A. SA,
38.2004.63; STCA dell’8 marzo 2005 nella causa C. SA, 38.2004.95; STCA dell’11
maggio 2004 nella causa H. Sagl, 38.2004.19; STCA del 26 gennaio 2004 nella
causa L. SA, 38.2003.50; STCA del 24 marzo 2003 nella causa A.P. SA, 38
2002.183; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C.S.P. SA, 38.2002.95; STCA del
17 giugno 2002 nella causa F. SA, 38.2001.231; STCA del 27 settembre 2001 nella
causa C.C.L. SA, 38.2001.125; STCA del 31 luglio 2001 nella causa F.SA,
38.2000.310; STCA del 24 luglio 2000 nella causa R.G. SA, 38.2000.22; STCA del
4 gennaio 2000 nella causa I. P. Sagl, 38.1999.178; STCA 17 marzo 1999 nella
causa T.N. SA, 38.1998.319; STCA del 23 novembre 1998 nella causa A. C. SA,
38.1998.134; STCA del 10 novembre 1998 nella causa M., 38.1998.172; STCA del 17
agosto 1998 nella causa M. SA, 38.1997.327; STCA 9 marzo 1998 nella causa T.
SA, 38.1997.139; STCA 2 settembre 1997 nella causa S., 38.1997.48; STCA 11
agosto 1997 nella causa R., 38.1997.24; STCA 4 giugno 1997 nella causa P.,
38.1996.282; STCA 10 settembre 1996 nella causa M.F. SA, 38.1996.53).
2.6. Nella
presente fattispecie giustamente l'amministrazione nella decisione su
opposizione e in sede di udienza (cfr. Doc. XII) ha ammesso che la perdita di
lavoro subita dalla ditta è temporanea. Infatti, come ha recentemente ricordato
il Tribunale federale, in assenza di indizi concreti si deve partire dal presupposto
che una perdita di lavoro è transitoria (cfr. STF C 246/06 del 16 luglio 2007,
vedi pure: DTF 121 V 371 consid. 2a pag. 373).
Riguardo alle motivazioni
addotte nella decisione su opposizione (cfr. consid. 1.2) questo Tribunale
ricorda che secondo la giurisprudenza federale una cifra d'affari che aumenta o
che resta invariata non indica certo una diminuzione del lavoro ed esclude
l'assegnazione di indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 264/03 del 2
dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004).
In sede di dibattimento la
Sezione del lavoro ha riconosciuto che la verifica di questo aspetto, visto il
tempo trascorso dall'emanazione della decisione può avvenire sulla base dei
dati effettivi e non sulle previsioni (cfr. Doc. XII).
Ora, la cifra d'affari
realizzata dalla ditta nel periodo marzo-luglio 2007 e quella prevista per
agosto 2007 di complessivi fr. 168'844.65 è inferiore di circa il 15% rispetto
a quella realizzata nello stesso periodo nel quadriennio precedente (fr.
198'994.50, cfr. Doc. 6 punti 10 b e 10 d; Doc. 1 e Doc. XIII).
Ora, una tale oscillazione
della cifra di affari rientra nel normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.5).
Inoltre e soprattutto
questo Tribunale constata che la ditta ha giustificato l'introduzione del
lavoro ridotto con il differimento di importanti ordinazioni già decise (cfr.
Doc. 6 , punto 11 c e il verbale di udienza, pag. 3, doc. XII: "il signor __________
conferma che nel caso concreto, per quel che riguarda le ditte __________ e __________
si tratta di effettivi differimenti di lavori già concordati", Doc.
B1-B3).
Ora, anche questa
circostanza, secondo la giurisprudenza federale, rientra nel normale rischio
aziendale del datore di lavoro (cfr. consid. 2.4).
In simili condizioni questo
Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster