Lexipedia

Decisione

38.2007.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 luglio 2007Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I

surriferiti requisiti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.4. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto concerna

persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un

rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme è di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il

Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.5. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA del 2

dicembre 2004 nella causa L.C. SA, C 264/03; STFA del 15 marzo 2004 nella causa

F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002 pag. 59, DLA 2000 pag. 53,

consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204; DLA 1998 pag. 290; DLA

1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119

e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale, ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA dell’11 agosto 2005 nella causa T., C 121/05; STFA

del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C 189/02; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000

pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA

1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa), pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag.

119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, l'Alta Corte ha confermato il

precedente giudizio di questo Tribunale e, definendo le perdite di lavoro

rientranti nel normale rischio aziendale, ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla

giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili

dall'assicurazione contro la disoccupazione."

(cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa F. SA, C

189/02)

In

un’altra sentenza C 264/03 del 2 dicembre 2004, il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA) ha confermato il precedente giudizio di questo Tribunale e,

in particolare, ha puntualizzato che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117).

(…)." (cfr. STFA del 2 dicembre 2004 nella

causa L.C. SA, C 264/03)

Per

quanto riguarda il settore sanitario, il TFA, in una decisione del 23 febbraio

1999, pubblicata in DLA 1999 N. 35, pag. 204 seg., ha stabilito che la

diminuzione dei pernottamenti nel settore ospedaliero, constatata da parecchio

tempo, costituisce una tendenza generale nel settore della sanità e fa quindi

parte delle circostanze relative ai rischi aziendali normali che una clinica

privata deve assumersi.

In questa

sentenza l'Alta Corte ha in particolare rilevato:

"

b) Les premiers juges ont examiné la question du

risque normal

d'exploitation à la lumière des statistiques

publiées par le service de la santé publique. Ils ont ainsi retenu que le

nombre des «journées malades» dans les hôpitaux de soins aigus a tendance à

diminuer depuis plusieurs années, celles-ci étant passées de 374 700 à 296 000

unités entre les années 1988 et 1996. Par ailleurs, cette tendance à la baisse

touche également la durée moyenne des séjours dans cette catégorie

d'établissements, laquelle a diminué de 11,2 à 8,29 jours durant la même

période.

La commission de recours a considéré qu'il s'agit là

d'une tendance générale dans le secteur hospitalier qui résulte de plusieurs

facteurs. Elle a ainsi retenti que l'évolution des techniques chirurgicales

engendre un développement de la chirurgie ambulatoire et de l'hospitalisation

de jour. Par ailleurs, la commission a mis en évidence d'une part

l'amélioration de l'état de santé général de la population, étroitement liée

aux progrès accomplis en matière de prévention des maladies, et d'autre part la

politique de maîtrise des coûts de la santé

voulue par l'Etat. Enfin, en ce qui concerne plus

particulièrement les hospitalisations en division privée ou semi-privée, les

premiers juges ont considéré que l'augmentation des primes d'assurance-maladie

a certainement joué un rôle non négligeable en incitant les assurés à

privilégier l'hospitalisation en division commune.

Cela exposé, la juridiction cantonale de recours en

a conclu que l'employeur aurait pu anticiper la dégradation de la situation en

pre­nant en temps voulu les mesures de restructuration adéquates, si bien que

le recours de l'autorité fédérale de surveillance devait être admis pour ce

motif déjà (art. 33 al. 1 let. a LACI).

3. -La recourante reconnaît que le nombre de nuitées

à la clinique a diminué au cours de l'année 1997, aussi bien en chambres

privées qu'en division commune. Elle admet ainsi expressément que sa déci­sion

de fermer un étage complet de soins, entraînant une réduction de 25 lits en

1997, était directement liée à la baisse de fréquentation de l'établissement et

que cette mesure de restructuration allait con­duire au licenciement de neuf

collaborateurs.

Quant au caractère prévisible de la diminution des

nuitées, la recou­rante rappelle qu'elle est un institut privé. En conséquence,

sou­tient-elle, on ne saurait, d'un point de vue strictement économique,

comparer sa situation à celle d'un hôpital cantonal subventionné, si bien que

les conclusions auxquelles les premiers juges sont parvenus à la lecture du

concept hospitalier sont erronées.

Il incombait pourtant à la recourante d'exposer en

détail les motifs pour lesquels les statistiques retenues par les premiers

juges ne s'appliquent pas à son cas. Or, elle se borne à alléguer que sa

situation est différente de celle des établissements hospitaliers publics,

alors qu'on aurait pu attendre d'elle-en vertu de son devoir de collaborer à

l'instruction de sa cause (ATF 122 V 158 consid. la et les réfé­rences) - qu'elle produise (ou offre de produire) toutes

les données (statistiques, en particulier) susceptibles d'appuyer ses

conclusions.

En l'espèce, on voit mal en quoi les pertes de

travail qui ont touché la recourante présenteraient un caractère exceptionnel

ou extraordi­naire, au sens où la jurisprudence l'entend, de nature à ouvrir

droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail. En effet,

comme les premiers juges l'ont considéré à juste

titre, la diminution des nuitées dans le secteur hospitalier a été observée de

longue date et constitue une tendance générale dans le secteur de la santé (cf.

consid. 2b ci-dessus), ce que la recourante ne conteste du reste pas. Il s'agit

donc ici manifestement de circonstances inhérentes aux risques normaux

d'exploitation assumés par une entreprise telle que celle de la recourante (

ans le même sens, voir DTA 1996/1997 n° 11 p. 58 consid. 2b)." (DLA

1999 pag. 206-207)

2.6. Circa la

premessa dell'inevitabilità della perdita di lavoro ai sensi dell'art. 32 cpv.

1 lett. a LADI, chiamato a statuire nel caso di assenza del datore di lavoro

Considerandi

per malattia, in una decisione pubblicata in DLA 1990 pag. 135, il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA) ha, in particolare, rilevato che:

"

(…)

Si può prescindere dal sapere quando il datore di

lavoro abbia potuto riprendere quantomeno l'attività direttiva dell'azienda, in

particolare se esso sia stato sostituito: in effetti il periodo di 5 mesi

intercorso dal ricovero all'annuncio era tale comunque da permettere al datore

di lavoro di evitare, mediante provvedimenti adeguati, la perdita di

lavoro.(…)." (cfr. DLA 1990 pag. 138)

In

un'altra decisione del 5 dicembre 1995 nella causa M., C 61/94, l'Alta Corte

ha, in particolare, osservato che:

"

(…)

Orbene, pure nella presente evenienza, come è

stato giudicato a proposito della malattia nella giurisprudenza citata, può

essere lasciato irrisolto il tema di sapere se la morte del datore di lavoro

configuri un danno che rende la perdita di lavoro computabile. Si deve infatti

ritenere che, come nel caso di malattia, un prolungato periodo intercorso dal

decesso del titolare della ditta sia sufficiente per permettere alla stessa di

far fronte alla situazione. Al riguardo non possono essere condivisi gli

argomenti della ricorrente, per la quale la situazione sarebbe diversa a

seconda che ci si trovi di fronte a un caso di malattia o di decesso. Questo

tantomeno quando, come in concreto, la ditta è ripresa da un famigliare, in

particolare un figlio, il quale certamente è bene a conoscenza delle modalità

di conduzione della medesima.

c) La ditta ricorrente è stata posta al

beneficio di indennità per lavoro ridotto dal 15 febbraio al 15 agosto 1993,

vale a dire un periodo di 6 mesi. Considerato quanto esposto in precedenza,

bisogna ammettere, ricordato poi che il decesso era avvenuto 3 mesi prima

dell'inizio del diritto, che tale periodo di complessivi 9 mesi era, anche

nell'ipotesi di decesso, senza dubbio sufficientemente lungo per permettere al

nuovo datore di lavoro di evitare nell'avvenire, mediante adeguati

provvedimenti, la perdita di lavoro. (…)."

(cfr. STFA nella causa M., C 61/94, consid. 3)

In una

sentenza C 218/02 del 22 novembre 2002 il TFA ha stabilito, da una parte, che

la perdita di lavoro dei dipendenti di un esercizio pubblico adibiti al

servizio non era computabile, visto che la diminuzione dei clienti era

prevedibile a seguito dell’annuncio avvenuto diversi mesi prima di notevoli

lavori implicanti la chiusura del traffico. Non assumendo nuovo personale per

una data posteriore alla fine dei lavori, bensì durante i lavori, è stato

omesso di prendere delle misure appropriate in vista di diminuire la perdita di

lavoro prevedibile. Dall’altra, che l’attività del nuovo personale non incideva

sul lavoro dei dipendenti non addetti al servizio. Per questi lavoratori,

quindi, il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto perché la perdita di

lavoro era evitabile non risultava fondato. Il ricorso dell’esercizio pubblico

è stato parzialmente accolto, in quanto la documentazione agli atti non

permetteva di decidere sul diritto alle indennità dei differenti impiegati

dell’insorgente.

A

proposito del presupposto dell’inevitabilità della perdita di lavoro, l’Alta

Corte ha in generale precisato:

"

(…)

Le refus de l'indemnité en raison du caractère

évitable de la perte de travail doit se fonder sur des motifs suffisamment

concrets et indiquer les mesures appropriées que l'employeur a omis de prendre,

violant ainsi son obligation de diminuer le dommage; la réduction de l'horaire

de travail n'est cependant pas évitable, par le simple fait que l'employeur

aurait pu l'empêcher en congédiant les salariés (ATF 111 V 382 consid. 2a). La

perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle touche des

personnes qui ont un emploi d'une durée déterminée, sont en apprentissage ou au

service d'une organisation de travail temporaire (art. 33 al. 1 let. e LACI).” (C

218/02 del 22 novembre 2002 consid. 2)

Chiamata

a statuire nel caso di una ditta attiva nel campo della tecnologia informatica,

in una decisione non pubblicata del 2 giugno 2003 nella causa A. AG, C 201/01,

la nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato che:

"

(…)

4.2

Die Vermeidbarkeit des geltend gemachten

Arbeitsausfalls wäre dann zu bejahen, wenn die Beschwerdeführerin im

massgeblichen Zeitpunkt der Absehbarkeit des Auftragsrückgangs keine

korrigierenden Massnahmen getroffen hätte. Hingegen ist die Vermeidbarkeit zu

verneinen, falls die Sachdarstellung der Beschwerdeführerin zutrifft, dass sie

von dem Zeitpunkt an die erforderlichen Massnahmen ergriff, in dem sich auf

Grund der Kundenerhebungen ein Rückgang abzeichnete, der über das normale Betriebsrisiko

bzw. die Branchenüblichkeit hinaus ging (vgl. Erw. 6).

(…)

6.

Generell ist festzustellen, dass laut den

Geschäftsberichten der Firma A. AG der Jahre 1999 und 2000 nach einer

Umsatzsteigerung im Systemgeschäft im Jahr 1999 in der ersten Jahreshälfte 2000

ein im Vergleich zur Vorjahresperiode massiv rückläufiger Umsatz zu verzeichnen

war. Der massive Rückgang der ersten Jahreshälfte 2000 ging bei der

Beschwerdeführerin insgesamt über ein normales Betriebsrisiko bzw. über die

Branchenüblichkeit hinaus. Hinsichtlich der Frage der Branchen- und

Betriebsüblichkeit des Arbeitsausfalls wird allerdings noch näher einzugrenzen

sein, wie weit er auf die verzögerte Einführung des Betriebssystems Windows

2000.

und den Jahrtausendwechsel zurückzuführen war. Soweit er sich aus der

verzögerten Einführung des Betriebssystems Windows 2000 herleitete, ist er, da

branchenüblich, nicht anrechenbar (Art. 33 Abs. 1 lit. b AVIG). Insoweit dafür

der Jahrtausendwechsel verantwortlich war (Vorziehen von Informatikprojekten

auf das Jahr 1999 und dadurch bewirkte Zurückhaltung der Kundschaft im Jahr

2000), gehört dies zum normalen, da kalkulierbaren Betriebsrisiko (Art. 33 Abs.

1.

lit. a AVIG, BGE 119 V 498 Erw. 3). Ob es im ersten Semester 2000 weitere

negative Einflüsse auf den Geschäftsgang gab, und wie weit diese über die

Branchenüblichkeit und das normale Betriebsrisiko hinaus gingen, wird die

Vorinstanz im Rahmen der erforderlichen Abklärungen festzustellen haben und bei

ihrem Neuentscheid berücksichtigen. (…)."

(cfr. STFA del 2 giugno 2003 nella causa A. AG, C

201/01)

2.7

Nell’evenienza

concreta la RI 1, quale motivo per l’introduzione del lavoro ridotto, ha

sostanzialmente addotto la chiusura della __________ di __________ e il

susseguente trasferimento dalla gestione di questa struttura dal __________ a

un altro gruppo che ha comportato la fine dell’utilizzo della lavanderia della __________

(cfr. doc. 4, I).

La

Sezione del lavoro si è opposta al pagamento delle indennità per lavoro

ridotto, ritenendo che la perdita di lavoro invocata dalla ricorrente non sia

computabile, siccome la circostanza fatta valere quale giustificazione della

richiesta di prestazioni rientra nel normale rischio aziendale del datore di

lavoro.

Questa

Corte non può condividere la conclusione alla quale è giunta la Sezione del

lavoro.

In primo

luogo il TCA rileva che, a giusta ragione, l’insorgente, nell’atto ricorsuale,

ha evidenziato che “… per la __________ il settore lavanderia non

rappresenta l’attività principale per la quale i clienti sono i pazienti”

(cfr. doc. I).

In

effetti vi è una sostanziale differenza tra la lavanderia della RI 1, la quale

costituisce soltanto un settore accessorio all’attività principale ed

essenziale della __________ che è quella ospedaliera (la lavanderia si occupa

verosimilmente del lavaggio di biancheria dei pazienti, così come di medici e

personale infermieristico), e, invece, una lavanderia la cui ditta che la

gestisce ha come unico, o perlomeno predominante, scopo sul mercato del lavoro di

lavare, smacchiare, stirare ecc. capi di biancheria e di abbigliamento di una

clientela di tipologia eterogenea.

In

secondo luogo in concreto non siamo in presenza di un datore di lavoro che aveva

un solo cliente per sua scelta (cfr. per un diverso caso la sentenza del TFA C

264/03 del 2 dicembre 2004 consid. 4).

Infatti,

fino al settembre 2005, quando la RI 1 è stata rilevata da un gruppo di persone

residenti in Ticino, e meglio nel __________, questa __________ e la __________

di __________ facevano parte dello stesso __________ __________.

Di

conseguenza la lavanderia apparteneva ad entrambe le __________, anche se

logisticamente era sita presso la RI 1 a __________.

Il gruppo

ticinese, allorché è subentrato alla __________ per quanto concerne la __________,

si è conseguentemente trovato confrontato con una situazione già esistente di

una lavanderia al servizio di entrambe le __________.

La RI 1,

pertanto, non ha deciso, valutando fra diverse possibilità, di avere un solo

partner, bensì ha semplicemente lasciato immutata una situazione ereditata dal

precedente gruppo, trattandosi di due strutture ospedaliere, quindi con le medesime

esigenze di lavanderia.

Infine,

l’attività del settore lavanderia della RI 1 non è, in definitiva, diminuita a

seguito di una normale flessione di lavoro accusata dalla __________ di __________

(cfr. DLA 1999 pag. 204 seg.), bensì per il fatto che quest'ultima è stata

esclusa dall'elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico

dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (cfr. il relativo Decreto

legislativo, pubblicato sul FU 96/2006 del 2 dicembre 2005 pag. 7971 seg. dal

quale risulta a pag. 7978 che "alla __________ di __________ è stata

concessa, a titolo transitorio, una proroga dell’autorizzazione previgente ad

esercitare a carico della LAMal per un periodo di sei mesi".

Su questo

tema vedi in particolare il Messaggio del Consiglio di Stato n. 5606 del 7

dicembre 2004 relativo all'Aggiornamento della pianificazione ospedaliera

(2004) e elenco degli istituti autorizzati ad esercitare a carico

dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (art. 39 LAMal), pag. 4; il

Rapporto di maggioranza della Commissione speciale pianificazione ospedaliera

del 7 novembre 2005 pag. 5 - "la chiusura della __________ di __________,

dotata di __________ letti -, pag. 15, pag. 16, e il Rapporto di minoranza del

7.

novembre 2005 pag. 2, 3-5, 9-10".

In tale

contesto va ancora rilevato che il __________ ha deciso di chiudere la __________

di __________ con effetto dal 1° novembre 2006 (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 5844 del 3 ottobre 2006 concernente l’approvazione del contributo

globale 2007 dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) e del finanziamento delle

rette per i pazienti degenti nei reparti privati e semi-privati, pag. 2: "Nel

frattempo il 21 agosto 2006 la __________ ha comunicato al Cantone la propria

decisione di interrompere definitivamente la propria attività a partire dal 1°

novembre 2006").

In simili

condizioni, nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che le circostanze che

hanno condotto la RI 1, e più specificatamente il settore lavanderia, a una

perdita di lavoro non costituiscono un normale rischio aziendale. Esse, infatti,

non possono colpire ogni datore di lavoro. La perdita di lavoro invocata deve

al contrario venire considerata eccezionale per cui il riconoscimento di

indennità per lavoro ridotto non può essere rifiutato sulla base dell'art. 33

cpv. 1 lett. a LADI.

2.8

La

documentazione agli atti non permette, tuttavia, di concludere, senza ulteriori

accertamenti da parte della Sezione del lavoro, che si è confrontati con una

perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI.

Infatti sulla

base degli atti non è possibile stabilire se la perdita di lavoro era o meno

inevitabile (cfr. consid. 2.4).

L’amministrazione

non si è peraltro espressa su questo punto.

La

ricorrente ha indicato, da un lato, che al momento della trattativa per la

ripresa della __________ di __________, il __________ non aveva manifestato la

propria intenzione "di vendere o chiudere la struttura di __________ ",

dall’altro, che, non appena venuta a conoscenza della cessione della __________

di __________, si è attivata per reperire nuovi clienti (cfr. doc. I).

Nell’opposizione

del 1° marzo 2007, interposta contro la decisione formale del 15 febbraio 2007

con cui la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di indennità per

lavoro ridotto (cfr. doc. 2, 3), la ricorrente ha pure menzionato che:

"

(…)

- Al

momento della trattativa il __________ non aveva indicato che era sua

intenzione vendere o chiudere la struttura di __________. Ragione per la quale

da parte nostra, abbiamo deciso di salvaguardare i sei posti di lavoro presso

il settore “lavanderia”, sicuri del fatto che tutto rimanesse operativo come in

precedenza per i prossimi 2 anni.

- Con

nostro stupore e incredulità il __________ (__________) ha deciso di separarsi

della struttura di __________ in ottobre 2006” (Doc. 2)

L'amministrazione

dovrà pertanto, in particolare, appurare quali intenzioni il __________ ha

manifestato alla RI 1, soprattutto dopo l'approvazione del Decreto legislativo

del 29 novembre 2005, e meglio se intendeva "chiudere e/o vendere" oppure

continuare comunque con l’attività della __________. In quest’ultima ipotesi

andrà stabilito a partire da quando la __________ di __________ ha saputo della

volontà del __________ di non continuare la sua attività presso la struttura di

__________.

Infine l’amministrazione

dovrà stabilire se, nel periodo in cui era al corrente dell’intenzione della __________

di cessare l'attività a __________, l’insorgente ha posto in atto adeguate

misure volte ad evitare la perdita di lavoro.

Alla luce

di tutto quanto esposto, la decisione su opposizione impugnata deve essere annullata

e l’incarto rinviato alla Sezione del lavoro Ufficio giuridico perché proceda a

verifiche complementari come appena indicato e, dopo avere esaminato le

ulteriori condizioni da adempiere per avere diritto alle indennità per lavoro

ridotto, emetta un nuovo provvedimento.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione del 12 aprile 2007 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato al

consid. 2.8.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster